Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 27/03/2015 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato e sport) |
Art. 2. (Norme urgenti in materia di istruzione) |
Art. 3. (Norme urgenti in materia di protezione sociale) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 5.7.162 - L.R. 27 marzo 2015, n. 7.
Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.
(B.U. 25 marzo 2015, n. 12 - S.O. 30 marzo 2015, n. 12)
Art. 1. (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato e sport)
1. All'articolo 28 della
a) al comma 3 le parole «e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche fuori regione» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.»;
c) al comma 4 dopo le parole «la corresponsione di un acconto,» sono inserite le seguenti: «le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi».
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), nell'unità di bilancio 5.2.1.5050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione dei capitoli 6580, 6581, 6582, 6583, 6584 e 6585 le parole «, svolte anche fuori regione,» sono soppresse.
3. Al comma 137 dell'articolo 6 della
4. Al comma 2 dell'articolo 25 della
5. All'articolo 6 della
a) al comma 30 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) al comma 52, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a bis) la lettera l) del comma 35 è abrogata;»;
c) al comma 57 le parole «la Cooperativa Damatrà» sono sostituite dalle seguenti: «Damatrà ONLUS»;
d) il comma 60 è sostituito dal seguente:
«60. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 58 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nel protocollo di cui al comma 57. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.».
6. Al comma 38 ter dell'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della
7. Il comma 103 dell'articolo 4 della
8. Dopo l'articolo 27 della
«Art. 27 bis. (Attività dell'Università popolare di Trieste)
1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. La Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.».
9. L'articolo 27 bis della
10. Con effetto dall'1 gennaio 2016 sono abrogati:
a) la
b) l'articolo 179 della
11. Per le finalità previste dall'articolo 27 bis della
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
13. Dopo l'articolo 12 della
«Art. 12 bis. (Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.».
14. L'articolo 12 bis della
15. Con effetto dall'1 gennaio 2016 sono abrogati i commi da 137 a 140 dell'articolo 6 della
16. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
18. Al comma 3 dell'articolo 3 della
19. Per l'esercizio 2015, al fine di consentire la revisione dei criteri per la concessione dei finanziamenti relativi all'articolo 19 della
20. Al comma 88 dell'articolo 6 della
21. Alla
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
c) al comma 3 bis dell'articolo 9 le parole «Fino all'adozione del regolamento interno dell'Istituto, con il quale lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 181/Pres., dispone siano» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del nuovo regolamento da parte del Direttore dell'Istituto, con il quale saranno».
22. L'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 7, comma 19, della
23. Per le finalità di cui al comma 22, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori relativi all'allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, con le modalità previste dall'articolo 41 della
24. La struttura regionale competente in materia di beni culturali, con decreto da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 23, provvede all'erogazione delle restanti annualità del contributo concesso con il richiamato decreto 953/2008.
25. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della
«3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 per la realizzazione di iniziative di particolare interesse individuate dalla legge finanziaria regionale.
4. L'Amministrazione regionale concede inoltre contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività individuate dalla stessa legge finanziaria regionale e rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.».
26. Il comma 2 dell'articolo 5 della
«2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:
a) la quota destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;
c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;
d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.».
27. All'articolo 6 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta regionale approva annualmente il riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, dopo le parole «di organizzazione», sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10,».
28. Per l'anno 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della
a) al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origini 2015: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero: 70.000 euro;
b) all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate": 15.000 euro.
29. le finalità previste dal comma 28, lettera a), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origine 2015".
30. Per le finalità previste dal comma 28, lettera b), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità"".
31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 29 e 30 si provvede mediante storno di 85.000 euro per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
32. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 3), lettera a), della
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
34. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della
35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si fa fronte mediante storno di pari importo, per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5055 e dal capitolo 9749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale Villa Manin, di cui alla
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore a 410.000 euro. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6411 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda speciale Villa Manin per adempimenti indifferibili e urgenti in materia di sicurezza antincendio delle pertinenze del compendio assegnato".
39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- unità di bilancio 9.1.1.1153 e capitolo 1600 320.000 euro;
- unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 490 50.000 euro;
- unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 1327 40.000 euro.
40. I commi 5 e 6 dell'articolo 42 della
«5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della
6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della
41. [Al comma 2 dell'articolo 22 della
42. All'articolo 6 della
a) al comma 126 le parole «al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana del tennis» sono sostituite dalle seguenti: «all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia"»;
b) al comma 127 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
43. In relazione al disposto di cui al comma 42, lettera a), nell'ambito dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 5788 le parole «al Comitato regionale FVG della Federazione italiana tennis» sono sostituite dalle seguenti: «all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia"».
44. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo a favore del Comune di Sutrio per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati "Primo stralcio funzionale - Sci nordico Carnia - Stadio del Fondo" e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione, del contributo annuo costante di 23.170 euro per venti anni, già concesso con decreto 3315/CULT. 5SP di data 21 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della
45. Per le finalità previste dal comma 44 il Comune di Sutrio presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata del cronoprogramma degli interventi ai sensi dell'articolo 56 della
46. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
Art. 2. (Norme urgenti in materia di istruzione)
1. Al comma 25 dell'articolo 15 della
2. Dopo il comma 25 dell'articolo 15 della
«25 bis. Le anticipazioni di cui al comma 25 sono concesse in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all'assunzione del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al comma 25.
25 ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della
3. Al comma 45 dell'articolo 7 della
4. Alla lettera a) del comma 48 dell'articolo 7 della
5. [Al comma 3 ter dell'articolo 3 della
6. [Al comma 3 quater dell'articolo 3 della
7. [Al comma 48 quater dell'articolo 16 della
8. [Al comma 48 quinquies dell'articolo 16 della
Art. 3. (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzare a concedere ed erogare il sostegno di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con riferimento alle domande presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2015 a prescindere dall'indicatore di cui all'articolo 5 del
2. Per l'anno 2015 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domanda di contributo, di cui all'articolo 6 della
3. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 9, 10, 14 e 15.
[1] Comma abrogato dall'art. 43 della
[2] Comma abrogato dall'art. 56 della
[3] Comma abrogato dall'art. 56 della
[4] Comma abrogato dall'art. 56 della
[5] Comma abrogato dall'art. 56 della