Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.9 traffici, porti ed attività emporiali |
Data: | 21/07/2017 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Obiettivi) |
Art. 3. (Demanio navigabile) |
Art. 4. (Attuazione degli interventi) |
Art. 5. (Conferimento dei sedimenti) |
Art. 6. (Accelerazione delle procedure) |
Art. 7. (Procedure negoziali per la definizione dell'intervento di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 22/1987) |
Art. 9. (Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro) |
Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2012) |
Art. 11. (Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali) |
Art. 12. (Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di collaudo) |
Art. 13. (Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale) |
Art. 14. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2007) |
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 65 bis nella legge regionale 14/2002) |
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 65 ter nella legge regionale 14/2002) |
Art. 17. (Comitato di monitoraggio e coordinamento) |
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002) |
Art. 19. (Inserimento dell'articolo 64 bis nella legge regionale 14/2002) |
Art. 20. (Sostituzione del comma 54 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014) |
Art. 21. (Sostituzione del comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014) |
Art. 22. (Inserimento del comma 55 bis nell'articolo 4 della legge regionale 27/2014) |
Art. 23. (Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2004) |
Art. 25. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011) |
Art. 26. (Cartello di cantiere) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 5/2007) |
Art. 28. (Modifiche dell'articolo 57 bis della legge regionale 5/2007) |
Art. 29. (Inserimento dell'articolo 57 ter nella legge regionale 5/2007) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 5/2007) |
Art. 31. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2005) |
Art. 32. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2016) |
Art. 33. (Modifiche al capo I della legge regionale 19/2009) |
Art. 34. (Modifiche al capo II della legge regionale 19/2009) |
Art. 35. (Modifiche al capo III della legge regionale 19/2009) |
Art. 36. (Modifiche al capo IV della legge regionale 19/2009) |
Art. 37. (Modifiche al capo V della legge regionale 19/2009) |
Art. 38. (Modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009) |
Art. 39. (Modifica al capo VII della legge regionale 19/2009) |
Art. 40. (Modifiche al capo VIII della legge regionale 19/2009) |
Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 16/2009) |
Art. 42. (Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici) |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2015) |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2015) |
Art. 45. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21/2015) |
Art. 46. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 21/2015) |
Art. 47. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21/2015) |
Art. 48. (Modifica all'articolo 166 della legge regionale 26/2012) |
Art. 49. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008) |
Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007) |
Art. 51. (Modifica all'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007) |
Art. 52. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016) |
Art. 53. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016) |
Art. 54. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2012) |
Art. 55. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012) |
Art. 56. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2014) |
Art. 57. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 15/2014) |
Art. 58. (Conferma di contributo al Comune di Sequals) |
Art. 59. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13/2014) |
Art. 60. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 15/2014) |
Art. 61. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2016) |
Art. 62. (Adempimenti inerenti la rendicontazione di contributi straordinari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 57 della legge regionale 22/2007) |
Art. 63. (Abrogazioni) |
Art. 64. (Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva) |
Art. 65. (Entrata in vigore) |
§ 4.9.96 - L.R. 21 luglio 2017, n. 29.
Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.
(B.U. 26 luglio 2017, n. 30 - S.O. n. 23)
TITOLO I
OGGETTO E FINALITÀ
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della
2. La presente legge disciplina, altresì, forme acceleratorie e negoziali per la promozione di elementi naturali di valore e per lo sviluppo sostenibile di ambiti produttivi del territorio regionale.
3. Il presente provvedimento individua interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di suolo, nonché misure di semplificazione nelle materie dei lavori pubblici e delle infrastrutture.
TITOLO II
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI
Capo I
Disposizioni per la gestione manutentiva del demanio regionale navigabile
Art. 2. (Obiettivi)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della
Art. 3. (Demanio navigabile)
1. Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale.
2. La rete di navigazione interna regionale risulta prevalentemente costituita dall'idrovia classificata Litoranea Veneta e dai canali e tratte fluviali navigabili a essa afferenti; ne fanno altresì parte i laghi che presentano naturalmente caratteristiche di navigabilità.
3. Costituiscono parte del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza regionale.
4. La disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall'Amministrazione regionale.
Art. 4. (Attuazione degli interventi)
1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 60 della
3. Alla realizzazione degli interventi programmati l'Amministrazione regionale può anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva come previsto dagli articoli 51 e 51 bis della
4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della
6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato altresì a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale.
7. Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l'occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.
Art. 5. (Conferimento dei sedimenti)
1. In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall'articolo 10 della
Art. 6. (Accelerazione delle procedure)
1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria [2].
1 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della
2. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicità e con le medesime modalità operative, le autorizzazioni acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validità quinquennale.
3. Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualità o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.
Capo II
Sviluppo e infrastrutture delle zone portuali
Art. 7. (Procedure negoziali per la definizione dell'intervento di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone)
1. La Regione, in qualità di stazione appaltante dei lavori di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone, promuove un'intesa con il Ministero infrastrutture e trasporti e l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone al fine di garantire i necessari finanziamenti di derivazione statale già destinati all'opera stessa.
2. L'intesa di cui al comma 1, che definisce i rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori e le modalità di gestione ed erogazione del finanziamento, è approvata dalla Giunta regionale.
Art. 8. (Modifica all'articolo 21 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della
«5 bis. Nell'ambito dell'azione di promozione e sviluppo dei traffici di interesse regionale e al fine di potenziare il sistema portuale regionale, l'Amministrazione regionale prevede, a Porto Nogaro e a Monfalcone, interventi a sostegno dei servizi tecnico-nautici di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della
Art. 9. (Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro) [4]
1. L'Amministrazione regionale, in base agli orientamenti comunitari volti a favorire il sostegno dei trasporti intermodali, ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita dallo Stato italiano con decreto ministeriale del 15 febbraio 2001, nonché del regolamento (CE) n. 1382 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo"), e del regolamento (CE) n. 923 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del
2. I contributi sono concessi all'impresa logistica che realizza il servizio sulla tratta ferroviaria del trasporto intermodale combinato tra mare e ferrovia.
3. La misura massima dell'aiuto è fissata in 54 euro per ogni bramma trasportata su vagone ferroviario, a condizione che l'importo complessivo dell'aiuto non superi il 30 per cento dei costi totali per l'effettuazione del servizio di trasporto ferroviario.
4. L'impresa logistica beneficiaria, come definita dalla direttiva 92/106/CEE, è individuata tramite manifestazione di interesse pubblico.
5. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto ha una durata triennale e può essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della Giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.
6. Il regime di aiuto viene sottoposto a notifica preventiva presso la competente struttura della Commissione europea e diviene efficace soltanto dopo l'ottenimento del parere positivo da parte della stessa.
Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della
«c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale e alla relativa manutenzione, nonché, direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;».
TITOLO III
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, MERCI, DELL'INTERMODALITÀ E DELLA VIABILITÀ
Capo I
Disposizioni relative al trasferimento di funzioni provinciali
Art. 11. (Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali)
1. Al fine di effettuare le dovute operazioni di revisione annuale o periodica e i collaudi, nonché le relative pratiche amministrative dei veicoli di servizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ci si avvale, senza costi tariffari di competenza regionale, delle Stazioni di Controllo attive presso gli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste [5].
Art. 12. (Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di collaudo) [6]
1. Al fine di gestire a livello di servizio regionale tutte le procedure per operazioni di collaudo, precedentemente limitate ai confini territoriali delle Province, viene estesa l'accettazione e l'effettuazione delle stesse, a un unico ambito territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avvalendosi indifferentemente degli uffici di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.
Art. 13. (Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale)
1. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti contributivi non ancora conclusi, è autorizzata ad applicare le disposizioni previste dai regolamenti provinciali in vigore al momento del trasferimento delle funzioni provinciali alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, operato ai sensi dell'articolo 32 della
2. Al fine di garantire adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria in relazione ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché di favorire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi pubblici, l'Amministrazione regionale fissa termini, anche perentori, per l'esecuzione degli interventi e per la loro rendicontazione.
Art. 14. (Modifiche e integrazioni alla
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della
2. All'articolo 34 della
a) la lettera a bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;»;
b) dopo la lettera a bis) del comma 2 è inserita la seguente:
«a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;»;
c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «il personale regionale» le parole «e provinciale» sono soppresse e dopo le parole «apposita tessera» le parole «di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza» sono soppresse;
d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;
e) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;
f) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;
g) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della
«6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'articolo 48, comma 12, del
4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della
«e) determinazione per le strade regionali delle tipologie e delle modalità di rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché dei canoni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 65 bis nella
1. Dopo l'articolo 65 della
«Art. 65 bis. (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, primo comma, n. 11 della
a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;
b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;
c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;
d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.
2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.
3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura.
4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti aventi diritto sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa regionale vigente.
6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 41 del
Art. 16. (Inserimento dell'articolo 65 ter nella
1. Dopo l'articolo 65 bis della
«Art. 65 ter. (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del
4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'articolo 52 septies del
5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del
6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.
7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.
8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.».
Capo II
Disposizioni per il trasporto merci, l'intermodalità e la viabilità
Art. 17. (Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. I componenti di cui all'articolo 47, comma 3, lettere d), ed e), della
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono apportate le necessarie modifiche alla composizione del Comitato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.
3. Rimane ferma l'attuale scadenza triennale del Comitato decorrente dal 3 agosto 2016, come previsto nel decreto di ricostituzione dello stesso.
TITOLO IV
SVILUPPO TERRITORIALE E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Capo I
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
«Art. 11. (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
Art. 19. (Inserimento dell'articolo 64 bis nella
1. Dopo l'articolo 64 della
«Art. 64 bis. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)
1. Per le opere per cui sia previsto un contributo regionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.».
Art. 20. (Sostituzione del comma 54 dell'articolo 4 della
1. Il comma 54 dell'articolo 4 della
«54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.».
Art. 21. (Sostituzione del comma 55 dell'articolo 4 della
1. Il comma 55 dell'articolo 4 della
«55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme e relativi interessi.».
Art. 22. (Inserimento del comma 55 bis nell'articolo 4 della
1. Dopo il comma 55 dell'articolo 4 della
«55 bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.».
Art. 23. (Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 3, della
1. In ordine ai lavori in economia di cui all'articolo 23, comma 3, della
Capo II
Disposizioni in materia di gestione dati e banda larga
Art. 24. (Modifica all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
«2 bis. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione è autorizzato a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale di cui al comma 2, lettera a), in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al
Art. 25. (Modifica all'articolo 33 della
1. Il comma 9 bis dell'articolo 33 della
«9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.».
Art. 26. (Cartello di cantiere)
1. Per gli interventi di cui al Titolo IV della presente legge e assoggetti alla disciplina inerente l'esposizione del "cartello di cantiere", come disciplinato dalla normativa vigente, deve essere indicato tra le figure professionali responsabili della realizzazione delle opere medesime anche il nome del professionista geologo incaricato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ
Capo I
Disposizioni in materia di paesaggio
Art. 27. (Modifiche all'articolo 57 della
1. All'articolo 57 della
a) al comma 7 le parole «, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6» sono soppresse;
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12 bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».
Art. 28. (Modifiche dell'articolo 57 bis della
1. All'articolo 57 bis della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 29. (Inserimento dell'articolo 57 ter nella
1. Dopo l'articolo 57 bis della
«Art. 57 ter. (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del
Art. 30. (Modifiche all'articolo 58 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della
«2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al
a) al capo II del
b) alla tabella di cui all'allegato B del
2 ter. I rinvii alle disposizioni del
Capo II
Disposizioni in materia di biodiversità
Art. 31. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 3 bis dell'articolo 8 della
2. Il comma 6 dell'articolo 8 della
Art. 32. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della
TITOLO VI
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA E NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI
Capo I
Modifiche alla
Art. 33. (Modifiche al capo I della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
«a bis) il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente o il riuso dello stesso mediante conversione a usi diversi;
a ter) la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo interventi volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di settore;».
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della
a) alla lettera d) dopo le parole «la parete finestrata» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del
b) alla lettera f) dopo le parole «autorimesse, lavanderie,» la parola «ripostigli,» è soppressa.
3. All'articolo 3 della
a) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del
b) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
«2 ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:
1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
2) logge e porticati liberi, androni e bussole;
3) rampe e scale aperte;
4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;
6) tettoie, pensiline e pergolati.
2 quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al
4. Al comma 2 dell'articolo 8 della
a) alla lettera a) dopo le parole «alla ricezione» le parole «delle segnalazione certificata di inizio attività e» sono sostituite dalle seguenti: «delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate,» e dopo le parole «comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi» le parole «compreso il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa la segnalazione certificata di agibilità»;
b) alla lettera c) dopo le parole «al rilascio dei permessi di costruire,» le parole «dei certificati di agibilità,» sono soppresse.
5. Al comma 3 dell'articolo 8 della
6. Al comma 4 dell'articolo 8 della
7. Al comma 3 dell'articolo 9 della
8. Al comma 4 dell'articolo 9 della
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
«4 bis. Fatta salva l'eventuale diversa tempistica stabilita con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, per gli adempimenti di cui al comma 4 sono previste le seguenti scadenze di trasmissione:
a) entro il quinto giorno del mese successivo all'accertamento delle opere realizzate abusivamente, il Segretario comunale invia l'elenco mensile redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del
b) rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, i Comuni inviano per via telematica i dati relativi al monitoraggio, previsto con cadenza semestrale, dell'applicazione delle misure straordinarie di cui al capo VII.».
Art. 34. (Modifiche al capo II della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
«5 bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati:
a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi:
1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere;
2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera;
3) dimostrazione della compatibilità delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.».
2. Al comma 14 dell'articolo 10 della
3. Al comma 15 dell'articolo 10 della
4. Al comma 1 dell'articolo 11 della
5. Al comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 35. (Modifiche al capo III della
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
2. Al comma 5 dell'articolo 15 della
3. Al comma 6 dell'articolo 15 della
4. L'articolo 16 della
«Art. 16. (Attività edilizia libera)
1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;
b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;
c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;
e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;
f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;
i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;
j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
n) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;
o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;
p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
q) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;
r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;
t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;
v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B0 o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della
w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;
x) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:
1) conservino i meccanismi di movimento in funzione;
2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;
z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino.
2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:
a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;
b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;
c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;
d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;
e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;
f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedimentali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.
4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile . In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.
5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.
6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.
7. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:
a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;
b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.».
5. Dopo l'articolo 16 della
«Art. 16 bis. (Attività edilizia libera asseverata)
1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;
b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
d) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'articolo 16;
e) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche nel caso in cui comportino limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37;
f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora alterino la sagoma dell'edificio;
g) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;
h) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;
i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi.
2. Sono altresì realizzabili mediante attività edilizia libera asseverata le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori asseverate qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate agli articoli 16 e 16 bis. In tali casi le varianti non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, dell'intervento principale; l'eventuale mancata presentazione rimane soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis, fermo restando che le stesse comunicazioni possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.
3. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al presente articolo è comunicato al Comune allegando:
a) una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
b) elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato;
c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7.
4. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.
5. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Restano fermi altresì, ove dovuti, gli adempimenti prescritti dalla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e gli ulteriori adempimenti eventualmente derivanti dall'applicazione delle diverse discipline richiamate al comma 1, ivi comprese quelle di natura igienico-sanitaria.
6. Se la comunicazione di cui al comma 1 comprende segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio.
7. Il soggetto che presenta la comunicazione di cui al comma 1 può eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese nelle seguenti ipotesi alternative:
a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;
b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.
8. L'attività edilizia libera asseverata è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova comunicazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori unitamente a una dichiarazione del progettista o di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la comunicazione di cui al comma 1, nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale o delle certificazioni degli impianti tecnologici nei casi previsti.».
6. Il comma 1 dell'articolo 17 della
«1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:
a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;
e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla profondità massima di 1,60 metri, di balconi, rampe, scale aperte.».
7. Al comma 2 dell'articolo 17 della
a) dopo le parole «Fermo restando quanto disposto» le parole «dall'articolo 16, comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 bis, comma 2»;
b) dopo le parole «a permessi di costruire» le parole «, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire».
8. Al comma 3 dell'articolo 17 della
a) dopo le parole «nonché ai fini» le parole «del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «della segnalazione certificata di agibilità»;
b) dopo le parole «al permesso di costruire o alla» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».
9. Nella rubrica dell'articolo 18 della
10. Al comma 1 dell'articolo 18 della
11. Al comma 2 dell'articolo 18 della
12. Al comma 1 dell'articolo 19 della
a) alla lettera a) dopo le parole «in attività edilizia libera» sono aggiunte le seguenti: «, anche asseverata»;
b) alla lettera f) dopo le parole «all'articolo 35, comma 3,» le parole «e all'articolo 58» sono sostituite dalle seguenti: «e le misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 39 bis».
Art. 36. (Modifiche al capo IV della
1. La rubrica del capo IV della
2. Nella rubrica dell'articolo 21 della
3. Al comma 1 dell'articolo 21 della
4. Al comma 3 dell'articolo 21 della
a) dopo la parola «previsti» le parole «dall'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16 e 16 bis»;
b) dopo le parole «segnalazione certificata di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «previsti dall'articolo 17».
5. Al comma 4 dell'articolo 21 della
6. Il comma 5 dell'articolo 21 della
«5. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte.».
7. Al comma 6 dell'articolo 21 della
8. Al comma 7 dell'articolo 21 della
9. Al comma 5 dell'articolo 23 della
a) dopo le parole «attività edilizia libera» sono aggiunte le seguenti: «, anche asseverata»;
b) dopo le parole «è comunque possibile» le parole «richiedere il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «presentare la segnalazione certificata».
10. Al comma 1 dell'articolo 24 della
11. Il comma 6 dell'articolo 24 della
«6. Se per il rilascio del permesso di costruire è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della
«2 bis. Se la segnalazione certificata di inizio attività comprende altre segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 6, viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19 della
2 ter. Nel caso in cui l'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, presenta la relativa istanza al Comune, corredata della necessaria documentazione. A seguito del ricevimento dell'istanza il Comune, entro il termine stabilito dall'articolo 14 della
14. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della
«7 bis. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 6 i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di cui al comma 7 sono adottati in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della
15. L'articolo 27 della
«Art. 27. (Segnalazione certificata di agibilità)
1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati. Tali condizioni sono asseverate da un tecnico abilitato e valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 e sulla base della documentazione ivi stabilita, prodotta con riferimento alla disciplina vigente alla data:
a) della dichiarazione di fine lavori;
b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;
c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.
2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, o la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero i loro successori o aventi causa, presentano al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
b) ristrutturazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, ossia:
1) gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere da a) a f);
2) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all'articolo 17.
3. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
4. Le amministrazioni comunali definiscono le modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, che in ogni caso non possono interessare una quota inferiore al 20 per cento delle segnalazioni pervenute; tali modalità tengono conto anche dell'entità dell'intervento, disponendo l'effettuazione dei controlli in considerazione della rilevanza delle opere.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, il responsabile del procedimento verifica la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Tali controlli possono consistere anche nell'ispezione dell'edificio o dell'unità immobiliare al fine di verificare:
a) la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti autorizzati o comunque depositati, come eventualmente modificati in sede di varianti;
b) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o di loro parti, nonché il superamento o la persistente assenza delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario.
6. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 5, rilevi la carenza delle condizioni di cui al medesimo comma 5 ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VI in materia di vigilanza e sanzioni e quelle del regolamento di cui all'articolo 2.
7. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza formale della documentazione presentata può interrompere per una sola volta i termini di cui al comma 5 al fine di richiedere la documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
8. L'utilizzo delle costruzioni di cui al comma 2 può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità, corredata dElla documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni disposte all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa.
9. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del
16. La rubrica dell'articolo 29 della
17. Il comma 1 dell'articolo 29 della
«1. Il rilascio del permesso di costruire, la presentazione di una SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché l'attività edilizia libera asseverata comportano la corresponsione del contributo di costruzione qualora all'intervento consegua un incremento della superficie imponibile. Tale contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili, soggette a conguaglio ai sensi dell'articolo 15, il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli da 30 a 32.».
18. Al comma 3 dell'articolo 29 della
19. Al comma 4 dell'articolo 29 della
20. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della
«4 bis. Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, la quota di contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione è dovuta per la sola parte eccedente qualora siano stati già assolti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano.».
21. Al comma 8 dell'all'articolo 29 della
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c) e d);».
b) alla lettera d) dopo le parole «articolo 35, comma 3, e» le parole «dall'articolo 39» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 39 e 39 bis».
22. Nella rubrica dell'articolo 30 della
23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della
«b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero manutenzione di edifici residenziali, compresi quelli che determinano un aumento della superficie imponibile inferiore o uguale al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;».
24. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 30 della
«b ter) per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici utili e cambio di destinazione d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);».
25. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 30 della
«4 ter. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione proporzionale, fino a un massimo del 50 per cento del contributo previsto dall'articolo 29, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di zone improprie nelle quali sia accertata l'insussistenza delle opere di urbanizzazione richieste dalla disciplina di settore e per le quali il Comune disponga di non procedere alla programmazione o realizzazione.».
26. Il comma 1 dell'articolo 31 della
«1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), il soggetto che, ai sensi dell'articolo 21, ha titolo a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti dalle vigenti normative in materia di politiche abitative stipula una convenzione con il Comune per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base dello schema tipo previsto per le iniziative di edilizia convenzionata.».
27. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della
«1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative previste dagli articoli 17, 22, 24, 25 e 26 della
28. Il comma 6 dell'articolo 31 della
Art. 37. (Modifiche al capo V della
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della
2. Al comma 4 dell'articolo 38 della
3. dopo l'articolo 39 della
«Art. 39 bis. (Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente)
1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del contenimento del consumo di nuovo suolo, il presente articolo individua misure finalizzate al miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore, da attuarsi in deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici, purché coerenti con le esigenze di allineamento e ottimale inserimento nel contesto territoriale di riferimento.
2. In ogni caso gli interventi di cui al comma 1 non possono trovare applicazione:
a) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, né in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile;
b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti;
c) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della
d) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;
e) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta.
3. In deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia, a esclusione di quella consistente nella completa demolizione e ricostruzione non giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico o di adeguamento alle normative antisismica o igienico-sanitaria che rendano necessario l'ampliamento all'esterno della sagoma esistente, di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:
a) la quota massima di ampliamento ammissibile, anche in corpo distaccato, non può superare i 200 metri cubi di volume complessivo, da intendersi quale somma del volume utile, qualora realizzato, e dell'eventuale volume pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze; nella quota massima di ampliamento ammissibile vanno computati anche gli ampliamenti che comportano esclusivamente aumento della superficie coperta, conteggiando gli stessi nella misura pari al prodotto della superficie coperta per le relative altezze;
b) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, nonché nelle ulteriori zone qualora individuate a tali fini dallo strumento urbanistico comunale, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;
c) la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali o l'altezza dell'edificio oggetto di intervento;
d) l'ampliamento, anche in corpo distaccato quale realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o all'unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale, non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali;
e) nelle zone omogenee D2 e D3 e loro sottozone, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché nelle zone H, a esclusione di quelle destinate a esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura ai sensi della
4. Ferma restando l'operatività delle disposizioni straordinarie di cui al capo VII fino alla scadenza di legge, le misure del presente articolo trovano applicazione a far data dalla medesima scadenza, fatta salva la facoltà per il Comune di modularne o vietarne l'efficacia mediante delibera consiliare o variante di livello comunale secondo le procedure della
5. In ogni caso le misure del presente articolo non possono essere cumulate con quelle previste dalla disposizione speciale di cui all'articolo 35, comma 3, né con le disposizioni straordinarie di cui al capo VII né infine con eventuali bonus volumetrici una tantum disposti dagli strumenti urbanistici comunali.
6. Qualora sia accertato che l'edificio o l'unità immobiliare interessato dall'ampliamento in deroga ai sensi del presente articolo abbia già usufruito di bonus volumetrici, a prescindere dalla fonte che li ha disposti, questi ultimi devono essere computati nel limite massimo di cui al comma 3, lettera a), o nella minor quota stabilita dallo strumento urbanistico comunale; in tal caso può essere utilizzata, nell'ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare.».
4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della
Art. 38. (Modifiche al capo VI della
1. Al comma 1 dell'articolo 41 della
2. Nella rubrica dell'articolo 44 della
3. Al comma 1 dell'articolo 44 della
a) dopo le parole «Il titolare del permesso di costruire» le parole «o della denuncia di inizio attività» sono soppresse;
b) dopo le parole «unitamente al direttore dei lavori, a quelle della» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.
4. Al comma 2 dell'articolo 44 della
5. Al comma 3 dell'articolo 44 della
6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 45 della
7. Nella rubrica dell'articolo 46 della
8. Al comma 1 dell'articolo 46 della
9. Al comma 1 dell'articolo 47 della
10. Al comma 1 dell'articolo 48 della
11. Al comma 1 dell'articolo 49 della
12. Al comma 2 ter dell'articolo 49 della
13. Al comma 3 dell'articolo 50 della
a) dopo le parole «sia al momento della presentazione della» la parola «domanda» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine dell'accertamento della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dell'articolo 49, comma 2 ter. In tal caso, la misura dell'oblazione è incrementata del 20 per cento.».
14. Al comma 8 dell'articolo 50 della
15. Al comma 1 dell'articolo 51 della
16. Al comma 3 dell'articolo 51 della
17. Al comma 4 dell'articolo 51 della
18. Al comma 4 bis dell'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «di cui all'articolo 16» le parole «, comma 5» sono sostituite dalla seguente: «bis».
b) dopo le parole «la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori» le parole «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata e dell'elaborato grafico esplicativo ove previsto» sono sostituite dalla seguente: «asseverata».
19. Al comma 3 dell'articolo 52 della
20. Al comma 1 dell'articolo 53 della
21. Al comma 2 dell'articolo 53 della
22. Al comma 5 dell'articolo 53 della
23. Nella rubrica dell'articolo 55 della
24. Al comma 2 dell'articolo 55 della
a) dopo le parole «La mancata presentazione della» le parole «domanda di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata»;
b) dopo le parole «nel termine previsto dall'articolo» le parole «28, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «27, comma 2».
25. Al comma 6 dell'articolo 56 della
Art. 39. (Modifica al capo VII della
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della
Art. 40. (Modifiche al capo VIII della
1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 61 della
«3 ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della
2. Al comma 1 dell'articolo 62 della
3. Al comma 2 dell'articolo 62 della
Capo II
Disposizioni in materia di costruzioni
Art. 41. (Modifiche alla
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, della
2. Dopo l'articolo 12 della
«Art. 12 bis. (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)
1. Nel rispetto della parte II del
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 62 del
3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.».
Art. 42. (Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici)
1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4 bis, della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzatala spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
TITOLO VII
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Capo I
Modifiche alla
Art. 43. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 44. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto:
1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione;
2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;
3) la superficie coperta dell'insediamento singolo non può essere aumentata oltre il 50 per cento di quella esistente;
4) resta salva la possibilità di riduzione totale o parziale della zona rispettando nella zona stessa eventualmente ridotta i criteri insediativi già ivi previsti;»;
b) alla lettera i) dopo la parola «ampliamento» sono inserite le seguenti: «o individuazione» e dopo le parole «giustificata riduzione» sono inserite le seguenti: «o soppressione»;
c) alla lettera j) dopo le parole «di cui all'articolo 3» le parole «, comma 1, lettera a)» sono soppresse.
Art. 45. (Modifica all'articolo 5 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 46. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
a) la lettera c) è abrogata;
b) alla lettera f) dopo le parole «e altre a esse assimilabili;» è inserito il seguente periodo: «tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);»;
c) alla lettera g) dopo le parole «da apportare all'assetto azzonativo» sono inserite le seguenti: «e all'impianto normativo».
Art. 47. (Modifica all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Capo II
Altre disposizioni in materia di urbanistica
Art. 48. (Modifica all'articolo 166 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della
Art. 49. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 2 ter dell'articolo 4 della
Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 63 quater della
1. L'articolo 63 quater della
«Art. 63 quater. (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della
2. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purché si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9 della
Art. 51. (Modifica all'articolo 63 quinquies della
1. Alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 63 quinquies della
TITOLO VIII
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA CONTRIBUTIVA
Capo I
Disposizioni in materia di edilizia contributiva
Art. 52. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.»;
b) al comma 13 la parola «dal» è sostituita dalle seguenti: «dalla data di ricevimento del» e dopo la parola «beneficio» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis»;
c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.».
2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 11 bis, della
3. Per le domande già presentate ma non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'importo richiesto sia inferiore al limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della
4. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 13 bis, della
Art. 53. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 16 dell'articolo 5 della
Art. 54. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 100 dell'articolo 4 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzate le seguenti riclassificazioni: l'impegno n. 2017/760/3635/0/1 collegato all'impegno n. 2010/620/884/0/1, limitatamente all'importo di 42.120,03 euro, gravante sull'esercizio 2017 e riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. All'attuazione del comma 2 provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione.
Art. 55. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 170 dell'articolo 9 della
Art. 56. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Dopo il comma 19 dell'articolo 9 della
«19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017.
19 ter. Il finanziamento di cui al comma 19 bis e le eventuali economie del contributo di cui al comma 16 sono restituiti dal Comune alla Regione senza applicazione di interessi entro centottanta giorni dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile o dal formarsi del silenzio assenso ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
19 quater. In caso di mancata riqualificazione degli immobili il contributo di cui al comma 16 e il finanziamento di cui al comma 19 bis sono restituiti nei termini indicati nel provvedimento di revoca.».
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 19 bis, della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 57. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 della
«13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dall'articolo 1, comma 85, della
13 ter. Il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, corrisposto da INAIL agli enti locali interessati, è versato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per sostenere il Fondo di cui al comma 2.».
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 13 bis, della
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 58. (Conferma di contributo al Comune di Sequals)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 20.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con determinazione n. 612 del 25 marzo 2015 dalla Provincia di Pordenone al Comune di Sequals, per i lavori di adeguamento, completamento e miglioramento degli impianti sportivi comunali - campo sportivo di Lestans, a seguito della rendicontazione, nel rispetto della percentuale massima concedibile dell'80 per cento della spesa sostenuta e definitivamente ammessa, accertato in ogni caso il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Art. 59. (Modifica all'articolo 26 della
1. Al comma 2 dell'articolo 26 della
Art. 60. (Modifica all'articolo 9 della
1. Al comma 26 dell'articolo 9 della
Art. 61. (Modifica all'articolo 8 della
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della
«b bis) un rappresentante indicato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente;».
Art. 62. (Adempimenti inerenti la rendicontazione di contributi straordinari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 57 della
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi agli Enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della
TITOLO IX
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Abrogazioni
Art. 63. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7, comma 4, e l'articolo 68 della
b) l'articolo 9, comma 1, lettera h), della
c) l'articolo 12, comma 2, della
d) l'articolo 28 della
e) l'articolo 10, comma 1, e l'articolo 14 della
f) l'articolo 34, comma 1 bis, della
Capo II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 64. (Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
1. Fino alla costituzione delle Commissioni così come previste dall'articolo 15, continuano a esercitare le funzioni in materia le Commissioni attualmente operanti.
Art. 65. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 47 della
[2] Comma così modificato dall'art. 15 della
[3] Comma inserito dall'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 6 della
[6] Articolo così modificato dall'art. 6 della