§ 4.5.75 - L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:29/10/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Norma generale).
Art. 2.  (Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche).
Art. 2 bis.  (Rideterminazione dei comprensori di bonifica)
Art. 2 ter.  (Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica)
Art. 3.  (Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio di bilancio
Art. 3 bis.  (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)
Art. 4.  (Funzioni dei Consorzi di bonifica).
Art. 5.  (Piani generali di bonifica)
Art. 6.  (Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)
Art. 7.  (Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale).
Art. 8.  (Consegna delle opere).
Art. 9.  (Servitù di banchina).
Art. 10.  (Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)
Art. 11.  (Ufficiale rogante).
Art. 12.  (Organi del Consorzio di bonifica).
Art. 13.  (Assemblea).
Art. 14.  (Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali).
Art. 15.  (Consiglio dei delegati).
Art. 16.  (Presidente e Deputazione amministrativa).
Art. 16 bis.  (Compensi agli amministratori dei Consorzi)
Art. 17.  (Collegio dei revisori legali
Art. 18.  (Amministrazione commissariale).
Art. 19.  (Statuto).
Art. 19 bis.  (Partecipazione a società)
Art. 20.  (Associazione dei Consorzi di bonifica).
Art. 20 bis.  (Gestione dei servizi comuni)
Art. 21.  (Organi e statuto dell’Associazione).
Art. 22.  (Pubblicazione ed esecutività degli atti)
Art. 23.  (Controlli)
Art. 24.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9/1999, concernente la sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque).
Art. 25.  (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 7/2000, concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi).
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua).
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
Art. 28 ante.  (Fissazione termini)
Art. 28 ante bis.  (Rideterminazione delle scadenze elettorali)
Art. 28.  (Abrogazioni).


§ 4.5.75 - L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.

(B.U. 30 ottobre 2002, n. 44).

 

CAPO I

Consorzi di bonifica

 

     Art. 1. (Norma generale).

     1. L’attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall’Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

     2. Per l’attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l’Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti Consorzi di bonifica, delle Province.

     3. Ai Consorzi di bonifica può essere affidata da enti pubblici, in delegazione amministrativa intersoggettiva, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l’esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 [1].

 

     Art. 2. (Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche).

     1. I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, delimitati dall’Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell’azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica [2].

     2. Sul territorio regionale sono individuati comprensori di bonifica i cui perimetri già delimitati possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura, di concerto con l’Assessore regionale all’ambiente, sentiti i Comuni interessati.

     3. Qualora un Consorzio di bonifica estenda il proprio comprensorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle maggiori spese che il medesimo sostiene per l’esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato. Il concorso regionale alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati, è pari al 100 per cento delle spese ammissibili per il primo anno ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio successivo in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell’anno.

     4. L’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

     4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria) [3].

     5. Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell’Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall’utilizzo delle opere stesse.

     6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.

     6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) [4].

     6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d’intesa tra i Consorzi di bonifica e l’Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze [5].

     6 quater. [Le Province, le Comunità montane, i Comuni e i Consorzi di bonifica, nell'esercizio delle funzioni stabilite dal comma 6 bis, applicano e introitano i canoni previsti dall'articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico)] [6].

     6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali [7].

 

     Art. 2 bis. (Rideterminazione dei comprensori di bonifica) [8]

     1. Al fine di intervenire nei territori carsici della provincia di Gorizia e di Trieste che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico già in parte di competenza del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, l'area della provincia di Trieste (Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia) e l'intero territorio dei Comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari sono inseriti nel comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura Isontina.

     2. E' fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.

 

     Art. 2 ter. (Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica) [9]

     1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 31/2008, nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:

a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);

b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);

c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.

     2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.

     4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:

a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;

c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.

     5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.

     6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati. I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza [10].

     7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b);

b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;

c) è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.

     8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.

     9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:

a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;

b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.

     10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.

     11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno dell'elezione del Presidente del nuovo ente [11].

     12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo all'elezione di cui al comma 11 e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi [12].

     12 bis. Esclusivamente per il primo mandato degli organi del nuovo Consorzio di bonifica, la Giunta regionale nomina un proprio rappresentante che entra a far parte del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa successivamente alla nomina del Presidente del nuovo ente, in sovrannumero rispetto ai componenti determinati ai sensi degli articoli 15 e 16 [13].

     13. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.

     14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.

 

     Art. 3. (Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio di bilancio [14]).

     1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l’osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

     1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all’articolo 11 della legge medesima [15].

     2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell’equilibrio economico - patrimoniale [16].

     2 bis. [Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi è adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore alle finanze] [17].

     2 ter. [Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno] [18].

     3. E’ fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:

     a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;

     b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale [19].

 

     Art. 3. (Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio finanziario). [20]

     1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l’osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

     1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all’articolo 11 della legge medesima.

     2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell’equilibrio finanziario.

     2 bis. Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi è adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore alle finanze.

     2 ter. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

     3. E’ fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:

     a) dell’anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell’ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione;

     b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.

 

     Art. 3 bis. (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica) [21]

     1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.

     2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.

     3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.

     4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.

     5. I Consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di:

     a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;

     b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;

     c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);

     d) la relazione del Collegio dei revisori legali.

     6. I Consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili:

     a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;

     b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Consorzi di bonifica).

     1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

     a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;

     b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall’inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all’irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;

     c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;

     d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;

     e) opere di miglioramento fondiario;

     f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;

     g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;

     h) strade interpoderali e vicinali;

     i) impianti di produzione di energia elettrica;

     l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;

     m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;

     n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all’agricoltura e all’ambiente, sono individuati i Consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520, e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare ai Consorzi di bonifica secondo la rispettiva competenza territoriale.

     3. Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, svolte dai Consorzi di bonifica, sono comprese tra quelle previste dall’articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

     4. I Consorzi di bonifica possono affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

     Art. 5. (Piani generali di bonifica) [22]

     1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.

     2. Il Piano generale di bonifica:

     a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;

     b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio;

     c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la valutazione dei costi.

     3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.

     4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

     5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

     6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.

     7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.

     8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

     9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.

 

     Art. 6. (Esame tecnico dei piani di riordino fondiario) [23]

     1. La conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto 215/1933.

 

     Art. 7. (Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale).

     1. I Consorzi di bonifica, nella predisposizione dei progetti di bonifica e dei piani di riordino fondiario, tengono conto delle valenze paesaggistiche, naturalistiche, storico-archeologiche e residenziali del territorio, adottando misure volte a proteggere le aree boscate e a salvaguardare gli ambiti naturali, in quanto in grado di svolgere azione ecologica positiva nei confronti della flora, della fauna e della stessa produttività agricola, nonché a tutelare e valorizzare le realtà storico-archeologiche presenti.

     2. I piani di riordino fondiario devono contenere, oltre agli elaborati necessari per la loro approvazione, anche il progetto di conservazione e di ricostituzione vegetale, corredato della relazione sui tempi e sulle modalità di ripristino ambientale.

 

     Art. 8. (Consegna delle opere).

     1. Ai Consorzi di bonifica competono la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale.

 

     Art. 9. (Servitù di banchina).

     1. Al fine di consentire l’accesso per l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, i Consorzi di bonifica possono costituire servitù di banchina. La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

 

     Art. 10. (Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati) [24]

     1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.

     2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.

     3. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a contribuire:

a) alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi;

b) alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale.

     4. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono determinati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. A tal fine i Consorzi predispongono e aggiornano i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato. Le relative delibere sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni. Previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, i piani di classifica sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

     5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.

     6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

     7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.

 

     Art. 11. (Ufficiale rogante).

     1. Le funzioni di ufficiale rogante, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei Consorzi di bonifica di cui alla presente legge, possono essere conferite, con atto formale della Deputazione amministrativa del Consorzio, a funzionari appartenenti all’area amministrativa con mansioni non inferiori a quelle direttive e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso i Consorzi medesimi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell’articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 [25].

     2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

 

     Art. 12. (Organi del Consorzio di bonifica).

     1. Sono organi del Consorzio di bonifica:

     a) l’Assemblea;

     b) il Consiglio dei delegati;

     c) la Deputazione amministrativa;

     d) il Presidente;

     e) il Collegio dei revisori legali [26].

     2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati [27].

     2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi [28].

 

     Art. 13. (Assemblea).

     1. L’Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 10.

     2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all’iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

     3. L’Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.

     4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all’albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa.

     5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette in un periodo di tempo compreso fra i sei e i due mesi anteriori alla scadenza del Consiglio in carica [29].

     6. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa sezione ed eventuale distretto; non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore.

     7. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall’amministratore.

     8. In caso di comunione di beni l’elettorato è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 14. (Fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali).

     1. Ai fini dell’elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali [30].

     2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.

     3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.

     4. Qualora il Consorzio provveda all’istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l’elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.

     5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.

     6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.

     7. L’elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

     8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.

     8 bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente [31].

     8 ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione [32].

     8 quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni [33].

     9. Alla lista dei candidati che, all’interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all’unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l’intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

     10. L’elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 15 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20 per cento della contribuenza. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, è disposto l'annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina del Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 [34].

     11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio [35].

     12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11 [36].

     13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale. In caso di una o più richieste di elementi istruttori il predetto termine può essere sospeso complessivamente fino a un massimo di sessanta giorni. La proposizione del ricorso non impedisce la ricostituzione degli organi consortili in base agli esiti delle operazioni elettorali rappresentati nei verbali di cui al comma 11 [37].

     13 bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale. In caso di annullamento delle elezioni si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 [38].

 

     Art. 15. (Consiglio dei delegati).

     1. Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall’Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade all’interno del perimetro consortile [39].

     2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici né superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.

     3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall’Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

     4. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi si provvede allo scioglimento degli organi e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 4 [40].

     5. Il Presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni consecutivi dalle elezioni, convoca i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi nel comprensorio consorziale in una apposita adunanza, nella quale tra i Sindaci o loro delegati sono eletti i rappresentanti dei Comuni quali membri del Consiglio dei delegati [41].

     6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera [42].

     7. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco; il Presidente del Consorzio convoca l’adunanza con le modalità di cui al comma 5, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti [43].

     8. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.

 

     Art. 16. (Presidente e Deputazione amministrativa).

     1. Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente del Consorzio fra i membri eletti dall’Assemblea.

     2. Il Consiglio elegge, in conformità allo statuto consortile, gli altri componenti della Deputazione amministrativa in numero massimo di membri pari a un quinto del Consiglio dei delegati, assicurando la partecipazione di almeno un rappresentante dei Comuni e di almeno un delegato eletto in ciascuna sezione elettorale.

 

     Art. 16 bis. (Compensi agli amministratori dei Consorzi) [44]

     1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso e il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre [45].

     2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.

     3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.

     4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

     5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo".

 

     Art. 17. (Collegio dei revisori legali [46]).

     1. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati [47].

     1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni [48].

     2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica [49].

 

     Art. 18. (Amministrazione commissariale). [50]

     1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.

     2. Il Commissario rimane in carica fino al momento in cui tutti gli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sono ricostituiti.

     3. Al Commissario è riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività prestata, l'importo corrispondente all'indennità spettante al Presidente del Consorzio interessato. Tale importo è a carico del bilancio consortile.

     4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.

     5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.

     6. Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sotto indicate:

a) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

b) programmi di attività del Consorzio;

c) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;

d) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;

e) bilancio preventivo e variazioni;

f) conto consuntivo;

g) assunzione di mutui;

h) partecipazione a enti, società o associazioni.

     7. Qualora i Consorzi di bonifica, sebbene invitati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti dovuti, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole. Al Commissario spetta, a titolo di compenso, l'importo individuato con il provvedimento di nomina. Tale importo è a carico del bilancio consortile.

 

     Art. 19. (Statuto).

     1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati [51].

     2. Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l’altro, determinati gli scopi e le funzioni dell’ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili ed eventuali poteri sostitutivi.

     3. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 1.

 

     Art. 19 bis. (Partecipazione a società) [52]

     1. I provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne devono essere corredati di un'analisi dei costi e dei benefici e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili.

 

CAPO II

Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia

 

     Art. 20. (Associazione dei Consorzi di bonifica).

     1. Fra tutti i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale può essere costituita l’Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Associazione.

     2. L’Associazione è struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune, con l’obiettivo di conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione degli analoghi servizi presenti nei Consorzi medesimi.

     3. Le spese di funzionamento dell’Associazione sono a carico dei Consorzi di bonifica aderenti.

     4. Ad avvenuta dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute nei primi cinque anni di attività dell’Associazione con un contributo pari al 70 per cento delle spese ammissibili per il primo anno, al 50 per cento per il secondo anno, al 30 per cento per il terzo anno e al 20 per cento per il quarto e quinto anno di esercizio. Le spese ammissibili comprendono l’affitto dei locali, l’acquisto di attrezzature da ufficio, inclusi il materiale e i programmi informatici, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative.

 

     Art. 20 bis. (Gestione dei servizi comuni) [53]

     1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività:

a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;

b) esazione dei tributi consortili;

c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;

d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;

e) gestione del catasto consortile;

f) gestione delle procedure espropriative;

g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;

h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T);

i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;

j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;

k) acquisti di beni, forniture e servizi;

l) progettazione di grandi opere;

m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;

n) gestione dei rifiuti;

o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.

1 bis. Con provvedimento dell'Associazione, le funzioni di Ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi di bonifica aderenti possono essere conferite a un unico funzionario [54].

 

     Art. 21. (Organi e statuto dell’Associazione).

     1. Sono organi dell’Associazione:

     a) il Consiglio;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori legali [55].

     2. Il Consiglio dell’Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell’Associazione.

     3. Il Consiglio dell’Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.

     4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica [56].

     5. Lo statuto dell’Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura.

     6. Nello statuto dell’Associazione sono, fra l’altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.

     7. Per la disciplina dei controlli si rinvia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 [57].

 

CAPO III

Controlli

 

     Art. 22. (Pubblicazione ed esecutività degli atti) [58]

     1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

     2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.

     3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

     4. Le deliberazioni non soggette a controllo possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti [59].

 

     Art. 23. (Controlli) [60]

     1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio di esercizio;

b) il bilancio di previsione;

c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;

d) lo Statuto consortile;

e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne [61].

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento [62].

     3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole [63].

     4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.

     6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi:

a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;

b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze [64].

 

     Art. 23. (Controlli) [65]

     1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) lo Statuto consortile;

d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento. In caso di deliberazioni immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può annullare gli atti ritenuti illegittimi.

     3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

     4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.

     6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.

 

CAPO IV

Modifiche alle leggi regionali 9/1999, 7/2000, 28/2001 e 16/2002

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9/1999, concernente la sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque). [66]

     1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 1/2000, sono aggiunte, in fine, le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 51 della legge regionale 7/2000, concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi).

     1. Al comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 7/2000, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua).

     1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Per le finalità previste dall’articolo 1 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 542.000 per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6890 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e dell’irrigazione - con la denominazione «Spese per opere pubbliche di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione» e con lo stanziamento di euro 542.000 per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento ai sottonotati capitoli del documento tecnico per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) UPB 11.5.61.932 - capitolo 6806 - euro 379.700; capitolo 6807 - euro 19.900;

     b) UPB 11.5.61.1.375 - capitolo 6841 - euro 92.400;

     c) UPB 11.1.61.1.348 - capitolo 6265 - euro 50.000.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico). [67]

     1. La rubrica dell’articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     7. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 16/2002 sono soppresse le parole: «, a spese del richiedente».

     8. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 16/2002 sono soppresse le parole: «, a spese del richiedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     9. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 16/2002 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     10. Il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     11. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: (omissis) e dopo le parole: «che tiene luogo» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     12. Al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     13. All’articolo 50 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     14. Al comma 1 dell’articolo 61 della legge regionale 16/2002 le parole: «nonché al finanziamento di interventi di tutela dell’assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d’acqua e del territorio, e di interventi finalizzati alla salvaguardia delle risorse idriche;» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     15. Al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 16/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

     16. In relazione al disposto di cui al comma 5 bis dell’articolo 20 della legge regionale 16/2002, come aggiunto dal comma 6, per quanto concerne il mantenimento delle contabilità speciali e il differimento dell’applicazione delle disposizioni ivi richiamate, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, è soppresso il capitolo 1159 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

CAPO V

Norme finali

 

     Art. 28 ante. (Fissazione termini) [68]

     1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2017 [69].

 

     Art. 28 ante bis. (Rideterminazione delle scadenze elettorali) [70]

     1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021 in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.

     1-bis. Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.

 

     Art. 28. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 11 giugno 1983, n. 44;

     b) l’articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;

     c) la legge regionale 23 agosto 1985, n. 43;

     d) i commi 12, 13 e 14 dell’articolo 102 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

     e) i commi 1 e 2 dell’articolo 29 della legge regionale 9/1999;

     f) l’articolo 47 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.


[1] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[2] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[3] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così sostituito dall'art. 33 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[5] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[6] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[8] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[10] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[12] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[14] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[15] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[17] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[20] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[21] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[25] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[26] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[27] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[28] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[29] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[30] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[31] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[32] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[33] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[34] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, dall'art. 49 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[35] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[36] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[37] Comma sostituito dall'art. 49 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[38] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[39] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[40] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[41] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[42] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[43] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[44] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[46] Rubrica così modificata dall'art. 50 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[47] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[48] Comma inserito dall'art. 50 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[49] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[51] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[52] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così sostituito dall'art. 52 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[53] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[54] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[55] Lettera così modificata dall'art. 53 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[56] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[57] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[58] Articolo sostituito dall'art. 54 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[59] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[60] Articolo sostituito dall'art. 55 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[61] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[62] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[63] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[64] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[65] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[66] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[67] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[68] Articolo inserito dall'art. 63 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[69] Comma già modificato dall'art. 82 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[70] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.