Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 21/07/1978 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 5.7.32 - Legge Regionale 21 luglio 1978, n. 79. [1]
Contributi all'Università popolare di Trieste.
(B.U. 22 luglio 1978, n. 66).
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università popolare di Trieste contributi per concorrere, fra l'altro, a sostenere la sua attività volta a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana.
Gli interventi di cui al precedente articolo porranno comprendere la concessione di borse di studio e di borse-libro; la fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e materiali audiovisivi, sussidi didattici; l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze; l'organizzazione di viaggi d'istruzione e di studio; la rappresentazione e lo scambio di spettacoli musicali, di prosa e folcloristici, la proiezione di films e documentari; l'organizzazione di mostre d'arte; l'allestimento e la manutenzione dei luoghi in cui si svolgono i corsi, i seminari, i congressi, i convegni, le conferenze e le mostre d'arte; la concessione di premi per l'arte e la cultura; la pubblicazione di opere, saggi, studi, nonché ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e per la tutela del suo patrimonio culturale e linguistico [2].
Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati dall'Università popolare con quelli attuati dallo Stato nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.
I programmi degli interventi di cui alla presente legge, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato, sono predisposti dall'Università popolare di Trieste in accordo con l'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.
I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi all'Università popolare di Trieste in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascun esercizio finanziario.
L'Università popolare è tenuta a produrre all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a programma esaurito e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello dell'intervento, una dichiarazione, a firma del suo presidente, attestante che il finanziamento concesso è stato impiegato secondo le finalità e la destinazione indicate dalla presente legge e dal provvedimento di concessione. Alla dichiarazione dovrà essere allegato l'elenco dettagliato delle spese sostenute col finanziamento regionale. La documentazione delle spese sarà trattenuta agli atti dell'Università popolare e dovrà essere esibita a ogni richiesta dell'Amministrazione regionale o degli organi di controllo.
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 1141 con la denominazione: «Contributi all'Università popolare di Trieste per concorrere tra l'altro, a sostenere la sua attività volta a favorire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978 cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 6 della