Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti soppressi |
Data: | 21/04/2017 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 46 bis nella legge regionale 20/2016) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 26/2014) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2016) |
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 20/2016) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2009) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009) |
Art. 7. (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali) |
Art. 8. (Assegnazione integrativa ai Comuni) |
Art. 9. (Erogazione di risorse agli enti locali) |
Art. 10. (Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 25/2016) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014) |
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 26/2014) |
Art. 16. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014) |
Art. 17. (Risorse per il personale delle Unioni territoriali intercomunali |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 10/2016) |
Art. 19. (Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2016) |
Art. 21. (Vigenza delle graduatorie) |
Art. 22. (Budget assunzionali) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 26/2014) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014) |
Art. 25. (Altre disposizioni finanziarie urgenti) |
Art. 26. (Termine di approvazione dei bilanci dei Comuni) |
Art. 27. (Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture) |
Art. 28. (Entrata in vigore) |
§ 2.4.10 - L.R. 21 aprile 2017, n. 9.
Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture
(B.U. 26 aprile 2017, n. 17 - S.O. n. 15)
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 46 bis nella
1. Dopo l'articolo 46 della
«Art. 46 bis. (Funzioni onorifiche delle Province)
1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.
3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.
4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune più popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.».
Art. 2. (Modifica all'articolo 27 della
1. Il comma 3 dell'articolo 27 della
«3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni turistici di cui all'articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane. I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici dell'Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la medesima soglia demografica richiesta per l'esercizio delle funzioni in forma singola.».
Art. 3. (Modifica all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
«1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
«Art. 9 bis. (Disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali)
1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.
2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale;»;
b) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi a favore dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 6».
Art. 6. (Modifiche all'articolo 22 della
1. All'articolo 22 della
a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«b bis) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni che si sono avvalsi del regime differenziato ai sensi dell'articolo 29 della
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati.».
Art. 7. (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)
1. Le Unioni territoriali intercomunali intervengono nel proprio ambito territoriale per il sostegno e la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo territoriale, economico e sociale di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 32, comma 4, della
2. L'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della
3. Le lettere d) ed e) del comma 65 dell'articolo 10 della
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 8. (Assegnazione integrativa ai Comuni)
1. In relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi ai sensi dell'articolo 10 della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate d'ufficio, senza vincolo di destinazione, a favore dei Comuni che abbiano sostenuto con fondi propri, in riferimento alla quota comunale di cui all'articolo 10, comma 18, lettera c), della
3. La popolazione residente ai fini del presente articolo è quella concernente il dato rilevato al 31 dicembre 2015.
4. [Delle esigenze di cui al comma 1 si tiene conto nell'ambito dell'assegnazione della quota perequativa del fondo ordinario transitorio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della
4 bis. [Il mancato adempimento di cui al comma 4 comporta la non assegnazione dei fondi per l'anno successivo a quello di riferimento] [7].
5. Per la finalità prevista al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato:
a) per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della
b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 9. (Erogazione di risorse agli enti locali)
1. Nelle more dell'intesa di cui all'articolo 10, comma 59, della
Art. 10. (Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali)
1. Ai fini del riequilibrio dell'impatto finanziario nei confronti delle Unioni territoriali intercomunali derivante dalle assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 18, lettera b), della
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito a favore delle Unioni territoriali intercomunali sulla base della differenza tra l'importo totale della riduzione, come indicata al comma 3, dei trasferimenti del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017 dei Comuni di ciascuna Unione, secondo la composizione di cui all'allegato C bis della
3. La riduzione di cui al comma 2 è quella derivante dal confronto tra l'assegnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 11, della
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.029.923,98 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1. (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 11 dell'articolo 10 della
Art. 12. (Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
a) al comma 2 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti»;
b) al comma 3 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti».
Art. 13. (Modifica all'articolo 27 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della
Art. 14. (Modifica all'articolo 43 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della
«1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.».
Art. 15. (Inserimento dell'articolo 44 bis nella
1. Dopo l'articolo 44 della
«Art. 44 bis. (Destinazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del
Art. 16. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 82 dell'articolo 2 della
Art. 17. (Risorse per il personale delle Unioni territoriali intercomunali [8])
1. Qualora in esito all'attuazione dell'articolo 46, comma 2, della
2. Ai fini della verifica della consistenza del personale di staff presso ciascuna Unione e della conseguente determinazione delle risorse e degli spazi assunzionali da trasferire ai sensi del comma 1, si tiene conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni a seguito della soppressione delle Comunità montane ai sensi del titolo V, capo I, della
3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.
5. La concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 4 sono effettuate sulla base dell'attuazione degli specifici piani occupazionali, in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione [9].
5 bis. La Regione trasferisce, inoltre, nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo, risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale con i criteri di cui al comma 3, in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dall'1 settembre 2017, così ripartite:
a) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 2 unità;
b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 4 unità;
c) Unione territoriale intercomunale Giuliana 2 unità;
d) Unione territoriale intercomunale Noncello 2 unità [10].
5 ter. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione di cui al comma 5 bis e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti [11].
5 quater. [Le risorse e le disponibilità residue in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 bis e 5 ter, possono essere trasferite alle Unioni subentrate nelle funzioni delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della
6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede come di seguito indicato:
a) per l'anno 2017, per 1.160.000 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per gli anni 2018 e 2019, mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 18. (Modifiche all'articolo 56 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della
«5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della
5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della
Art. 19. (Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)
1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della
2. Alla
a) al comma 5 dell'articolo 2 le parole «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017»;
b) [al comma 2 dell'articolo 6, nel primo periodo, le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del
c) [il comma 6 dell'articolo 12 è abrogato] [14];
d) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole «Comparto unico» sono aggiunte le seguenti: «; non è richiesto in caso di trasferimento per mobilità il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2»;
e) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.»;
f) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 5 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000»;
2) al comma 6 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000».
3. Il comma 9 dell'articolo 52 della
4. Il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della
Art. 20. (Modifica all'articolo 10 della
1. Il comma 17 dell'articolo 10 della
Art. 21. (Vigenza delle graduatorie)
1. Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del
Art. 22. (Budget assunzionali)
1. I budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riferiti all'anno 2017 concorrono alla definizione del budget di cui all'articolo 19, comma 2, della
2. Ai fini della definizione del budget di cui all'articolo 56, comma 19, della
Art. 23. (Modifica all'articolo 32 della
1. Al comma 4 dell'articolo 32 della
Art. 24. (Modifica all'articolo 61 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 61 bis della
Art. 25. (Altre disposizioni finanziarie urgenti)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 52, della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:
a) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
c) per 180.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 23, della
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:
a) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 26. (Termine di approvazione dei bilanci dei Comuni) [16]
1. In via straordinaria per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 38 della
Art. 27. (Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Per le finalità previste dall'articolo 9 della
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 28. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A riferita all’articolo 7 (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)
[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[4] Periodo abrogato dall'art. 9 della
[5] Comma così modificato dall'art. 10 della
[6] Comma modificato dall'art. 10 della
[7] Comma inserito dall'art. 10 della
[8] Rubrica così modificata dall'art. 10 della
[9] Comma così modificato dall'art. 9 della
[10] Comma inserito dall'art. 10 della
[11] Comma inserito dall'art. 10 della
[12] Comma inserito dall'art. 10 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[14] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 10 della