§ 3.1.287 - L.R. 26 giugno 2014, n. 11.
Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:26/06/2014
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/1995)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 32/1995)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996)
Art. 10.  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 25/1996)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/1996)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 25/1996)
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25/1996)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 25/1996)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 25/1996)
Art. 18.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 25/1996)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 25/1996)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 25/1996)
Art. 21.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2000)
Art. 22.  (Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 21/2000)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002)
Art. 24.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2004)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2004)
Art. 26.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2004)
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8/2004)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 8/2004)
Art. 29.  (Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 8/2004)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 8/2004)
Art. 31.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2004)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2005)
Art. 33.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16/2008)
Art. 34.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6/2010)
Art. 35.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)
Art. 36.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5/2013)
Art. 37.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 80/1982)
Art. 38.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 80/1982)
Art. 39.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 80/1982)
Art. 40.  (Interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale)
Art. 41.  (Interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine)
Art. 42.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18/1965)
Art. 43.  (Modifiche all'articolo 2 ter della legge regionale 28/2002)
Art. 44.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28/2002)
Art. 45.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 28/2002)
Art. 46.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2002)
Art. 47.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2002)
Art. 48.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28/2002)
Art. 49.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28/2002)
Art. 50.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2002)
Art. 51.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28/2002)
Art. 52.  (Sostituzione dell'articolo 19 bis della legge regionale 28/2002)
Art. 53.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)
Art. 54.  (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2002)
Art. 55.  (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002)
Art. 56.  (Norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica)
Art. 57.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003)
Art. 58.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/1971)
Art. 59.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/1971)
Art. 60.  (Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971)
Art. 61.  (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 19/1971)
Art. 62.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 19/1971)
Art. 63.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/1971)
Art. 64.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 19/1971)
Art. 65.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/1971)
Art. 66.  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 19/1971)
Art. 67.  (Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 19/1971)
Art. 68.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 19/1971)
Art. 69.  (Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 19/1971)
Art. 70.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 43/1988)
Art. 71.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988)
Art. 72.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 43/1988)
Art. 73.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988)
Art. 74.  (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 43/1988)
Art. 75.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1988)
Art. 76.  (Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 29/1990)
Art. 77.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1993)
Art. 78.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993)
Art. 79.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 32/1993)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 02 della legge regionale 31/2005)
Art. 81.  (Inserimento dell'articolo 03 nella legge regionale 31/2005)
Art. 82.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005)
Art. 83.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 31/2005)
Art. 84.  (Abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 17/2006)
Art. 85.  (Modifica all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)
Art. 86.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2007)
Art. 87.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007)
Art. 88.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2007)
Art. 89.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 9/2007)
Art. 90.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9/2007)
Art. 91.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2007)
Art. 92.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2007)
Art. 93.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9/2007)
Art. 94.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9/2007)
Art. 95.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2007)
Art. 96.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 9/2007)
Art. 97.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2007)
Art. 98.  (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 9/2007)
Art. 99.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)
Art. 100.  (Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 9/2007)
Art. 101.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9/2007)
Art. 102.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9/2007)
Art. 103.  (Abrogazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007)
Art. 104.  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 9/2007)
Art. 105.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 9/2007)
Art. 106.  (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007)
Art. 107.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 9/2007)
Art. 108.  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 9/2007)
Art. 109.  (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9/2007)
Art. 110.  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 9/2007)
Art. 111.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 9/2007)
Art. 112.  (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 9/2007)
Art. 113.  (Abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 9/2007)
Art. 114.  (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 9/2007)
Art. 115.  (Inserimento degli articoli 41 bis e 41 ter nella legge regionale 9/2007)
Art. 116.  (Norma transitoria in materia di procedimenti contributivi)
Art. 117.  (Modifica all'articolo 54 della legge regionale 9/2007)
Art. 118.  (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 9/2007)
Art. 119.  (Abrogazione dell'articolo 63 della legge regionale 9/2007)
Art. 120.  (Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 9/2007)
Art. 121.  (Modifiche all'articolo 73 della legge regionale 9/2007)
Art. 122.  (Modifica all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007)
Art. 123.  (Modifica all'articolo 84 della legge regionale 9/2007)
Art. 124.  (Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 9/2007)
Art. 125.  (Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 9/2007)
Art. 126.  (Modifica all'articolo 95 della legge regionale 9/2007)
Art. 127.  (Abrogazione dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007)
Art. 128.  (Abrogazione dell'articolo 101 della legge regionale 9/2007)
Art. 129.  (Modifiche all'articolo 105 della legge regionale 9/2007)
Art. 130.  (Norme finanziarie)
Art. 131.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)
Art. 132.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2004)
Art. 133.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
Art. 134.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.287 - L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

(B.U. 2 luglio 2014, n. 27 - S.O. n. 12)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/1995)

1. All'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e al comma 1 le parole «Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia regionale per lo sviluppo rurale»;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole «da esercitarsi presso le strutture degli stessi presenti in regione» sono sostituite dalle seguenti: «che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:

«7. L'ERSA provvede alle iscrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto.».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 32/1995)

1. All'articolo 5 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Il Consiglio di amministrazione dell'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «L'ERSA»;

b) il comma 4 è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.»;

b) alla lettera d) del comma 8 le parole «le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e» sono soppresse;

c) alla lettera f) del comma 8 le parole «alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e» sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 3 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.»;

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 5 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di agriturismo»;

b) al comma 2 bis le parole «alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di agriturismo» e le parole «del decreto legislativo 226/2001» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e del decreto legislativo 4/2012.».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996 le parole «il rilascio dell'autorizzazione comunale» sono sostituite dalle seguenti: «la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: «Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.»;

b) alla lettera a) del comma 5 le parole «sindaco del» sono soppresse;

c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;»;

d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole: «, salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco».

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:

a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;

c) il personale utilizzato;

d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 6 della legge 96/2006.

2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.

5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.».

 

     Art. 10. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 25/1996)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis. (Subingresso)

1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.

3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.».

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole «autorizzato allo» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dello»;

b) alla lettera b) le parole «l'autorizzazione comunale,» sono soppresse;

c) la lettera c) è abrogata;

d) alla lettera d) le parole «nell'autorizzazione comunale» sono sostituite dalle seguenti: «nella SCIA»;

e) alla lettera e) le parole «alla Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «a Turismo FVG».

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 11 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ERSA»;

b) al comma 4 le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8»;

c) al comma 5 le parole «corretto utilizzo dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA».

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Sospensione e decadenza dall'attività)

1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).

2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:

a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

f) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006 ;

g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;

h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.

3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.».

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 13 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «L'ERSA»;

b) al comma 2 le parole «l'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ERSA».

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 14 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9,» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività,»;

b) al comma 3 le parole «per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile» sono sostituite dalle seguenti: «per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni».

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 15 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'ERSA,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ERSA»;

b) al comma 2 le parole «L'Amministrazione regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ERSA».

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole «L'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ERSA».

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 25/1996) [1]

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di adozione di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico e alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25/1996 le parole «ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 e deve» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve».

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 25/1996)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

«7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.».

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000, N. 21 (DISCIPLINA PER IL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE «STRADE DEL VINO»)

 

     Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2000)

1. L'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Prodotti agroalimentari tradizionali)

1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.

2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.».

 

     Art. 22. (Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 21/2000)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21/2000 è abrogato.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002)

1. All'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.»;

b) al comma 2 dopo le parole «trattamenti selvicolturali» sono aggiunte le seguenti: «, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento.

2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".»;

d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 8 (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA)

 

     Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2004)

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;

c) esercita attività di vigilanza e controllo;

d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:

a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.».

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2004)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2004 è inserita la seguente:

«d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;».

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) adotta il conto consuntivo;

c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;

d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;

e) autorizza la stipulazione dei contratti;

f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.».

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8/2004)

1. All'articolo 7 della legge regionale 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali.»;

b) al comma 3 e al comma 6 le parole «, naturali e forestali» sono soppresse.

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 8/2004)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8/2004 le parole «, naturali e forestali» sono soppresse.

 

     Art. 29. (Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 8/2004)

1. L'articolo 9 della legge regionale 8/2004 è abrogato.

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 8/2004)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004 le parole «, naturali e forestali» sono soppresse.

 

     Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2004)

1. L'articolo 12 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.».

 

CAPO VI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2005, N. 26 (DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO)

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2005)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le parole «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento».

 

CAPO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITÀ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO)

 

     Art. 33. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, in collaborazione con l'ERSA,»;

b) al comma 4 ter le parole «l'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione»;

c) al comma 5 le parole «di ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio competente in materia di Corpo forestale»;

d) il comma 5 bis è abrogato.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20, comma 5, della legge regionale 16/2008 , come modificato dal comma 1, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1374 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione " Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica in materia di inquinamento da nitrati ".

 

CAPO VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2010, N. 6 (NORME REGIONALI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DELL'APICOLTURA)

 

     Art. 34. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6/2010)

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.»;

b) al comma 3 le parole «Con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria».

 

CAPO IX

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2009, N. 17 (DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE)

 

     Art. 35. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

«1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiari di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegni a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.».

 

CAPO X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, TUTELA AMBIENTALE, DIFESA DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE, ISTRUZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, RICERCA, COOPERAZIONE E FAMIGLIA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ PUBBLICA E PROTEZIONE SOCIALE, FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI)

 

     Art. 36. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5/2013)

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 le parole «alle cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese»;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:

a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;

b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;

c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.»;

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:

a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);

b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);

c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.»;

d) il comma 16 è abrogato;

e) al comma 17 le parole «durata massima di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di dieci anni».

 

CAPO XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO)

 

     Art. 37. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 80/1982)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), le parole «prestiti e mutui» sono sostituite dalla seguente: «finanziamenti».

 

     Art. 38. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 80/1982)

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «ai conduttori di aziende agricole e a tutte le cooperative agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;»;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;»;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;»;

g) alla lettera g) le parole «di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13» sono soppresse;

h) alla lettera h) le parole «e l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi» sono soppresse;

i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;»;

j) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;»;

k) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

«n bis) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.».

 

     Art. 39. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 80/1982)

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982 le parole «I prestiti e mutui» sono sostituite dalle seguenti: «I finanziamenti».

 

CAPO XII

INTERVENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE REGIONALE

 

     Art. 40. (Interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale)

1. La Regione sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo che comportano, anche come ricaduta indotta, l'incremento di competitività della filiera agroindustriale regionale, la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta e il miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli della regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede operativa nel territorio regionale e rientrano nella categoria delle Grandi imprese così come definita dalla Commissione Europea, finanziamenti agevolati.

3. I finanziamenti sono erogati, in coerenza con le politiche comuni dell'Unione Europea nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e con le finalità di cui al comma 1, a copertura delle spese sostenute per nuove iniziative in regione o per iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale, nonché di diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.

4. Con regolamento regionale, da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

 

     Art. 41. (Interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine)

1. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità del sistema imprenditoriale agricolo regionale e consentire allo stesso maggiore stabilità finanziaria e più elevata potenzialità ed elasticità operativa, nell'ambito del programma di intervento istituito con l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e del programma di intervento istituito con l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di agricoltura sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1982 , a impartire al Direttore del Servizio competente specifici indirizzi di spesa che prevedano l'utilizzo di una quota delle disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti con durata sino a quindici anni per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo quanto rispettivamente previsto dai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007 e di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 17/2008 , anche a favore di imprese che siano beneficiarie di finanziamenti concessi ed erogati ai sensi dei medesimi regolamenti e non ancora estinti.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1965, N. 18 (INTERVENTO DELLA REGIONE NELLA SPESA PER LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE)

 

     Art. 42. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18/1965)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), le parole «Al fine di ridurre l'onere a carico della proprietà, la Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione».

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 28 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA E DI ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 9/1999, IN MATERIA DI CONCESSIONI REGIONALI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, 7/2000, IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI, 28/2001, IN MATERIA DI DEFLUSSO MINIMO VITALE DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA E 16/2002, IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO)

 

     Art. 43. (Modifiche all'articolo 2 ter della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole «delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elezione del Presidente»;

b) al comma 12 le parole «alle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'elezione di cui al comma 11».

 

     Art. 44. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002 , sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi è adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore alle finanze.

2 ter. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.».

 

     Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 28/2002)

1. L'articolo 10 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)

1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.

2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.

3. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a contribuire:

a) alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi;

b) alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale.

4. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono determinati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. A tal fine i Consorzi predispongono e aggiornano i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato. Le relative delibere sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni. Previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, i piani di classifica sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.

6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.».

 

     Art. 46. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28/2002 le parole «di fascia funzionale non inferiore alla settima» sono sostituite dalle seguenti: «con mansioni non inferiori a quelle direttive».

 

     Art. 47. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 12 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole «revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «revisori legali»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.».

 

     Art. 48. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28/2002)

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

«5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette in un periodo di tempo compreso fra i sei e i due mesi anteriori alla scadenza del Consiglio in carica.».

 

     Art. 49. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 10 le parole «dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento» sono sostituite dalle seguenti: «nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, è disposto l'annullamento» e al terzo periodo del medesimo comma le parole «l'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio.»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11.»;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.»;

e) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13 bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.».

 

     Art. 50. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 17 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «contabili» è sostituita dalla seguente: «legali»;

b) al comma 1 le parole «Collegio del revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Collegio dei revisori legali» e le parole «ruolo dei revisori ufficiali dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «registro dei revisori legali»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.».

d) al comma 2 le parole «ruolo dei revisori ufficiali dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «registro dei revisori legali».

 

     Art. 51. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28/2002 le parole «ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura» sono soppresse.

 

     Art. 52. (Sostituzione dell'articolo 19 bis della legge regionale 28/2002)

1. L'articolo 19 bis della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 bis. (Partecipazione a società)

1. I provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne devono essere corredati di un'analisi dei costi e dei benefici e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili.».

 

     Art. 53. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 21 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 la parola «contabili» è sostituita dalla seguente: «legali»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.»;

c) al comma 7 le parole «sugli atti dell'Associazione» sono soppresse.

 

     Art. 54. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2002)

1. L'articolo 22 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Pubblicazione ed esecutività degli atti)

1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.

3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.».

 

     Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002)

1. L'articolo 23 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(Controlli)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) lo Statuto consortile;

d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento. In caso di deliberazioni immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può annullare gli atti ritenuti illegittimi.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.

6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.».

 

     Art. 56. (Norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica)

1. Fino all'approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28/2002 , come inserito dall'articolo 44, si continua ad applicare il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica).

2. Per i ricorsi avverso le operazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 14, commi 12 e 13, della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I limiti ai mandati dei revisori legali di cui all'articolo 17, comma 1 bis, e di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28/2002 , come rispettivamente inserito dall'articolo 50 e sostituito dall'articolo 53, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'approvazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28/2002 , come sostituito dall'articolo 54, le deliberazioni dei Consorzi continuano a essere pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.

5. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione con riferimento ai controlli sugli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21 (NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, NONCHÉ DI UFFICI DI SEGRETERIA DEGLI ASSESSORI REGIONALI)

 

     Art. 57. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è abrogato.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19 (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA)

 

     Art. 58. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/1971) [2]

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), le parole «all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia».

 

     Art. 59. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/1971) [3]

1. All'articolo 6 della legge regionale 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del quarto comma, dopo le parole «guardie giurate», è inserita la seguente: «volontarie»;

b) la lettera d) del quarto comma è abrogata;

c) alla lettera e) del quarto comma le parole «in adempimento di obblighi ittiogenici» sono soppresse;

d) alla lettera h) del quarto comma le parole «regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «centrale competente»;

e) alla lettera n) del quarto comma le parole «avvalendosi della loro collaborazione e promuove» sono sostituite dalle seguenti: «dilettanti, istituisce e aggiorna l'elenco delle organizzazioni e, avvalendosi della loro collaborazione, promuove»;
f) la lettera q) del quarto comma è sostituita dalla seguente:

«q) collabora con gli enti preposti, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, all'accertamento degli effetti degli inquinamenti e delle conseguenti misure di prevenzione;»;

g) al quinto comma, dopo le parole «nonché di esperti qualificati», sono inserite le seguenti: «e può ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)»;

h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia:

a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.».

 

     Art. 60. (Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971) [4]

1. Al comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971 le parole «, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421),» sono soppresse.

 

     Art. 61. (Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 19/1971) [5]

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971 è inserito il seguente:

«Art. 6 ter

(Piano di gestione ittica)

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca predispone il Piano di gestione ittica quale documento di indirizzo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela della biodiversità;

b) conservazione e incremento della fauna ittica e dei relativi habitat;

c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano in particolare:

a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e dei relativi habitat;

b) analizza le dinamiche delle popolazioni ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei loro habitat;

c) individua i corsi d'acqua destinati alla tutela delle specie ittiche o soggetti a limitazioni dell'attività di pesca;

d) stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca e per l'individuazione dei corsi d'acqua idonei alle gare di pesca;

e) stabilisce i criteri per l'individuazione dei divieti di pesca, dei regimi particolari di pesca e per la redazione del calendario di pesca sportiva;

f) determina il potenziale di prelievo ittico delle acque interne;

g) individua gli obiettivi e i criteri per il ripopolamento dei corpi idrici.

3. Il Piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la conservazione di specie di particolare interesse.

4. Il Piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca.».

 

     Art. 62. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 19/1971) [6]

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19/1971 è abrogata.

 

     Art. 63. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/1971) [7]

1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19/1971 le parole «all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana» sono sostituite dalla seguente: «competente».

 

     Art. 64. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 19/1971) [8]

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/1971 è sostituita dalla seguente:

«g) delibera annualmente entro il 15 settembre il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo divieti temporanei dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento;».

 

     Art. 65. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/1971) [9]

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione sentite le organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti.».

 

     Art. 66. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 19/1971) [10]

1. L'articolo 19 della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

d) gli atti di disposizione di beni immobili;

e) la partecipazione a società o associazioni;

f) il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva;

g) i Piani adottati dall'Ente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.».

 

     Art. 67. (Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 19/1971) [11]

1. L'articolo 28 della legge regionale 19/1971 è abrogato.

 

     Art. 68. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 19/1971) [12]

1. All'articolo 29 della legge regionale 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana» sono sostituite dalla seguente: «competente»:

b) il secondo comma è abrogato.

 

     Art. 69. (Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 19/1971) [13]

1. L'articolo 30 della legge regionale 19/1971 è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1988, N. 43 (NUOVE NORME IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE. NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19 , (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA))

 

     Art. 70. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 43/1988) [14]

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 , (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)), è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Ordinamento in materia di pesca nelle acque interne)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la protezione delle fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regolamenta l'esercizio della pesca nelle medesime.

2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca e ittica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente possono essere date direttive alle Amministrazioni provinciali e all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell'attività e per la vigilanza.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere affidati all'Ente tutela pesca particolari compiti e incarichi nell'interesse della pesca e dell'ittica.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ente tutela pesca trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.».

 

     Art. 71. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988) [15]

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:

«5. La licenza è predisposta e stampata a cura dell'Ente tutela pesca.».

[16]

     Art. 72. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 43/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 43/1988 le parole «del certificato di abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abilitazione».

 

     Art. 73. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988) [17]

1. All'articolo 7 della legge regionale 43/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «lire 300.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «150 euro a 1.500 euro»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole «lire 200.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «105 euro a 1.050 euro»;

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) la sanzione pecuniaria amministrativa da 105 euro a 525 euro per chi esercita la pesca senza aver conseguito la licenza, con licenza revocata o senza aver pagato il canone annuale; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata;»;

d) alla lettera d) del comma 1 le parole «lire 100.000 a lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «60 euro a 300 euro».;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di revoca della licenza è ammesso il rilascio di nuova licenza al compimento del terzo anno dalla revoca, previo conseguimento di nuova abilitazione.».

 

     Art. 74. (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 43/1988) [18]

1. L'articolo 8 della legge regionale 43/1988 è abrogato.

 

     Art. 75. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1988) [19]

1. L'articolo 9 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Ambito di applicazione)

1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).».

 

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1990, N. 29 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1982, N. 10 , VARIAZIONI AL BILANCIO PER L'ANNO 1990 ED AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1990-1992, AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORI E MAGGIORI SPESE ED ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI)

 

     Art. 76. (Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 29/1990)

1. L'articolo 64 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), è abrogato.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA PROFESSIONALE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 32 (ESERCIZIO DELLA PESCA DI MESTIERE NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

 

     Art. 77. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1993) [20]

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).».

 

     Art. 78. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993) [21]

1. L'articolo 2 della legge regionale 32/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Esercizio della pesca di mestiere)

1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata, dalla struttura regionale competente, ai pescatori in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti relative all'esercizio dell'attività professionale di cui alla presente legge.

2. I pescatori di mestiere che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione conservati dalla struttura regionale competente.

3. La Regione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.

4. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

5. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 continuano ad applicarsi, a cura delle Province, le disposizioni vigenti in materia sino all'entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici).».

 

     Art. 79. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 32/1993) [22]

1. All'articolo 4 della legge regionale 32/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli attrezzi per la pesca di mestiere collocati in acqua recano un contrassegno non ossidabile che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.»;

b) il comma 1 bis è abrogato;

c) il comma 2 è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 31 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA)

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 02 della legge regionale 31/2005)

1. All'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «non riservati allo Stato»;

b) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:

«e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;».

 

     Art. 81. (Inserimento dell'articolo 03 nella legge regionale 31/2005)

1. Dopo l'articolo 02 della legge regionale 31/2005 è inserito il seguente:

«Art. 03

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 03 della legge regionale 31/2005 , come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

 

     Art. 82. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.»;

b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

«1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 31/2005 , come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

 

     Art. 83. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 31/2005)

1. L'articolo 6 della legge regionale 31/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Pesca e acquacoltura in siti Natura 2000)

1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura in siti Natura 2000, anche in attuazione di usi civici, è svolto in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali e alle misure di conservazione di specie e habitat contenute negli strumenti di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), poste a tutela dei medesimi.».

 

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 17 (INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA E IN MATERIA DI AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, CACCIA E PESCA)

 

     Art. 84. (Abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 17/2006)

1. L'articolo 37 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è abrogato.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1971, N. 57 (DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE)

 

     Art. 85. (Modifica all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le parole «risorse agricole, naturali, forestali e montagna» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di risorse agricole e forestali» e le parole «su uno dei maggiori quotidiani locali e» sono soppresse.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)

 

     Art. 86. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 la parola «mantenere,» è soppressa;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole «gestione forestale,» sono sostituite dalle seguenti: «gestione forestale sostenibile»;

c) i commi 3 e 3 bis sono abrogati.

 

     Art. 87. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 4 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, dalle Province, dalle Comunità montane» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86,» sono soppresse;

c) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 88. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 5 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 dopo le parole «obiettivi della» sono inserite le seguenti: «gestione forestale sostenibile improntata ai principi della»;

c) al comma 5 le parole «piani di assestamento» sono sostituite dalle seguenti: «piani di gestione forestale».

 

     Art. 89. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;»;

b) alla lettera e) le parole «, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale» sono sostituite dalle seguenti: «la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;»;

d) alla lettera h) le parole «e i frutteti;» sono sostituite dalle seguenti: «, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;»;

e) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.».

 

     Art. 90. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9/2007)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9/2007 è sostituita dalla seguente: «f) «SF»: la scheda forestale;».

 

     Art. 91. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 9 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «ai principi della» sono inserite le seguenti: «gestione forestale sostenibile improntata ai principi della»;

b) al comma 3 le parole «e i PFI» sono soppresse.

 

     Art. 92. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali» sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.»;

c) i commi 5 bis e 6 sono abrogati;

d) al comma 7 le parole «e i PFI,» sono soppresse;

e) i commi 8 e 9 sono abrogati;

f) al comma 10 le parole «e dei PFI approvati» sono sostituite dalle seguenti: «e delle SF approvati».

 

     Art. 93. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 12 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «ai principi della» sono inserite le seguenti: «gestione forestale sostenibile improntata ai principi della»;

b) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 94. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 15 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.» sono sostituite dalle seguenti: «, quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.».

 

     Art. 95. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 16 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «e dai PFI» sono soppresse;

b) il comma 3 ter è abrogato.

 

     Art. 96. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 97. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 18 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica» sono sostituite dalle seguenti: «gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.».

 

     Art. 98. (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 20 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 99. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 21 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. I soggetti di cui al comma 3, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico e di difesa del territorio.»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).».

 

     Art. 100. (Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 22 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 101. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 23 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola «forestali» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà pubblica»;

b) al comma 1 le parole «dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dall'ente o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di cooperazione tra enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell'ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti».

 

     Art. 102. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 24 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o ai PFI» sono sostituite dalle seguenti: «o alle SF»;

b) al comma 2 le parole «la propria assistenza tecnica qualora questa non si configuri come attività professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) e successive modifiche,» sono sostituite dalle seguenti: «indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale,».

 

     Art. 103. (Abrogazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007 è abrogato.

2. L'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 2014.

     Art. 104. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 28 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o le Comunità montane» sono soppresse;

b) al comma 5 le parole «Le Comunità montane e le Province» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, anche attraverso forme aggregative,».

 

     Art. 105. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 9/2007 le parole «I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.» sono sostituite dalle seguenti: «I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).».

 

     Art. 106. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.».

 

     Art. 107. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 32 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, a privati, vivaisti compresi, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.»;

b) al comma 2 le parole «nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute attraverso propri provvedimenti dagli organi competenti.».

 

     Art. 108. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 33 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, nonché per la cessione del materiale vivaistico» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.».

 

     Art. 109. (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 35 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

a) viabilità forestale principale caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da assumere rilevanza strategica ai fini della gestione dei comprensori forestali interessati;

b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali svolgere un servizio mirato alla gestione delle singole particelle forestali;

c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato o vie.»;

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 110. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 9/2007)

1. I commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 37 della legge regionale 9/2007 sono abrogati.

 

     Art. 111. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 112. (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 113. (Abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 40 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 114. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «; a tal fine le Comunità montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «redatto da dottori agronomi e dottori forestali» sono soppresse;

c) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 115. (Inserimento degli articoli 41 bis e 41 ter nella legge regionale 9/2007)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41 bis. (Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

     Art. 41 ter. (Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi)

1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.

3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.

4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

a) conversione di cedui ad alto fusto;

b) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;

c) utilizzazioni boschive su superfici forestali con condizioni stazionali che aggravano i costi delle attività di gestione forestale;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;

e) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;

f) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Concernente la conservazione degli uccelli selvatici), o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

g) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione.

5. I beneficiari dei contributi di cui al comma 4 sono:

a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);

b) i proprietari di terreni privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, per gli interventi di cui al comma 4, lettera g);

c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.

6. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno, la Regione eroga contributi per le seguenti finalità:

a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;

b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;

c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali;

d) vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono:

a) società o associazioni che forniscono servizi nel settore della gestione forestale o della certificazione per gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c);

b) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 6, lettera d);

c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.

8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.

9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.

10. Ai fini di cui all'articolo 39, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali.

11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.

12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.

13. Ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, la Regione eroga incentivi con il Fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

14. Con appositi regolamenti sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

     Art. 116. (Norma transitoria in materia di procedimenti contributivi)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

     Art. 117. (Modifica all'articolo 54 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 9/2007 dopo le parole «opere paravalanghe» sono inserite le seguenti: «e paramassi».

 

     Art. 118. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 9/2007) [23]

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 59 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

«5 bis. In via di interpretazione autentica del comma 5, per specie animali non appartenenti alla fauna regionale non si intendono le specie introdotte a fini di lotta biologica contro parassiti vegetali o animali previste nell'ambito di piani adottati a livello nazionale, ancorché non riferiti al territorio regionale.».

 

     Art. 119. (Abrogazione dell'articolo 63 della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 63 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 120. (Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 67 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Riserve forestali)»;

b) al comma 1 dopo le parole «e naturalistico,» sono inserite le seguenti: «denominate riserve forestali,».

 

     Art. 121. (Modifiche all'articolo 73 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 73 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

b) al comma 4 le parole «La Regione e le Comunità montane, d'intesa con i Comuni, adottano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, sentiti i Comuni, le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adotta».

 

     Art. 122. (Modifica all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007 le parole «degli Ispettorati ripartimentali foreste» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale».

 

     Art. 123. (Modifica all'articolo 84 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 9/2007 le parole «le Comunità montane e le Province erogano» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione concede».

 

     Art. 124. (Modifiche all'articolo 87 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Limitatamente al periodo invernale, il personale operaio può essere utilizzato per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta:

a) su beni che siano di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, che siano stati dichiarati di rilevante interesse storico e che contestualmente rilevino dal punto di vista naturalistico;

b) per interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane.

1 ter. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996 e per i lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, la Direzione centrale può autorizzare, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale, l'utilizzo del personale operaio.

1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale di cui ai commi 1 ter e 1 quater è assegnato alle dipendenze operative dei direttori dei servizi interessati.».

 

     Art. 125. (Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 92 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «da 25 euro a 250 euro»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione entro novanta giorni dall'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.».

 

     Art. 126. (Modifica all'articolo 95 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007 le parole «, previo parere della Commissione consiliare competente,» sono soppresse.

 

     Art. 127. (Abrogazione dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 97 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 128. (Abrogazione dell'articolo 101 della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 101 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 129. (Modifiche all'articolo 105 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 105 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «40, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «41 ter, comma 6»;

b) al comma 2 le parole «3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013»;

c) al comma 4 le parole «3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013»;

d) al comma 6 bis le parole «3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «3160 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013»;

e) al comma 6 ter le parole «3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013».

 

     Art. 130. (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 2799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2007 , come inseriti dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.5030 con riferimento al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 4, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 6, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 8, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.160 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6365 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Contributi alle imprese forestali per meccanizzazione».

6. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 9, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.400 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Contributi alle imprese di prima trasformazione del legno per ammodernamento dotazioni».

7. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 con riferimento al capitolo 6368 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Contributi per impianti energetici a biomasse legnose».

8. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 12, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6370 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Contributi per impianti di arboricoltura da legno».

9. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 2, della legge regionale 9/2007 , come modificato dall'articolo 123, è autorizzata la spesa di 10.103,61 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5031 con riferimento al capitolo 6372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Contributi per interventi di promozione turistica da realizzare in aree boscate».

10. All'onere di complessivi 155.663,61 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si fa fronte mediante storno di 9.000 euro dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 con riferimento al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e di 146.663,61 euro dall'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.».

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 15 (RIORDINAMENTO NORMATIVO DELL'ANNO 2004 PER I SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI ED ENERGIA)

 

     Art. 131. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 rispettivamente all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, rispettivamente, all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002»;

b) al comma 2 le parole: «L'EZIT e il Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti delegatari di cui al comma 1»;

c) al comma 3 le parole: «L'EZIT e il Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti delegatari di cui al comma 1»;

d) al comma 4 le parole: «L'EZIT e il Consorzio» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti delegatari di cui al comma 1».

 

CAPO II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2004, N. 19 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2004 DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2004-2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7)

 

     Art. 132. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2004)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo le parole: «mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)» sono inserite le seguenti: «o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)».

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 30 (LEGGE STRUMENTALE ALLA MANOVRA DI BILANCIO (LEGGE STRUMENTALE 2008))

 

     Art. 133. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)» sono inserite le seguenti: «o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)»;

b) al comma 4 dopo le parole: «dal Consorzio per lo sviluppo industriale nella zona Aussa-Corno» sono inserite le seguenti: «o dai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002,».

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 134. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[3] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[4] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[5] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[6] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[7] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[8] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[9] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[10] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[11] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[12] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[13] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[14] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[15] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[16] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[17] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[18] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[19] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[20] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[21] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[22] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[23] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.