§ 6.2.48 - L.R. 30 marzo 2018, n. 14.
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:30/03/2018
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Attività produttive)
Art. 2.  (Risorse agricole e forestali)
Art. 3.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 4.  (Infrastrutture e trasporti, assetto del territorio ed edilizia)
Art. 5.  (Interventi per lo sviluppo turistico economico e infrastrutturale dell'area montana regionale)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 10.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 11.  (Norme finanziarie)
Art. 12.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 13.  (Copertura finanziaria)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.48 - L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

(B.U. 4 aprile 2018, n. 14 - S.O. n. 24)

 

Art. 1. (Attività produttive)

1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), al fine di realizzare, anche mediante il coinvolgimento di soggetti del sistema regionale deputati all'attuazione di politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea e a supporto dell'Agenzia investimenti FVG di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le misure per l'attrazione degli investimenti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale 3/2015, nell'ottica degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti da Europa 2020] [1].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con ulteriori risorse le spese per la realizzazione di lavori edili previsti nelle domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 3/2015 ), utilmente inserite nella relativa graduatoria approvata nell'anno 2017.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali LEONARDO - Società Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone un contributo a sollievo degli oneri relativi a un'iniziativa progettuale di sviluppo e rafforzamento delle cooperative consorziate finalizzata all'introduzione servizi innovativi per la fidelizzazione della clientela e l'espansione del bacino di utenti sul mercato territoriale di riferimento.

6. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico dell'iniziativa da realizzare, nonché di una scheda ricognitiva degli indicatori di risultato proposti, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il contributo è concesso, in osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura delle spese sostenute dal Consorzio nei centottanta giorni precedenti alla presentazione della domanda di contributo e fino al 31 dicembre 2018 in relazione ai costi salariali, nonché alle prestazioni di assistenza tecnica specialistica e di sviluppo, gestione, manutenzione di strumenti informatici, direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa.

8. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

9. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande favorevolmente istruite e ritenute ammissibili al contributo ma non finanziate nell'anno 2017 per indisponibilità di somme, per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna site nel Comune di Sappada, presentate ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge della Regione Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto), inserite nelle graduatorie approvate, rispettivamente con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 145 del 31 agosto 2017 (Bando regionale per la concessione di contributi alle imprese in regime di " aiuto de minimis " per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale 11/2013. DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016. Approvazione esiti istruttorie per l'erogazione dei contributi), e con decreto del direttore della Direzione turismo della Regione Veneto n. 146 del 31 agosto 2017 (Bando regionale per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese ricettive in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale 11/2013. DGR n. 1660 del 21 ottobre 2016), quando le domande che le precedono in graduatoria costituiscono oggetto di finanziamento da parte della Regione Veneto nell'esercizio 2018; a tali procedimenti contributivi si applicano le disposizioni legislative e regolamentari della Regione Veneto.

11. Per le finalità di cui al comma 10 i beneficiari presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini e con le modalità fissati nel decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente le graduatorie approvate nell'anno 2017 relativamente alla concessione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali risultate finanziabili sulla base delle rispettive domande già presentate.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi bancaria di Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA, in conformità all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

16. Le domande per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2, comma 83, della legge regionale 14/2016. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari, le risorse di cui al comma 15 sono ripartite applicando i parametri regolamentari di proporzionalità con riferimento alle garanzie in essere alla data del 31 dicembre 2016, nel caso in cui l'esercizio contabile del Confidi assegnatario corrisponda all'anno solare, ovvero alla data del 30 giugno 2017, nel caso in cui l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 20, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale di San Vito al Tagliamento, il clima per le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.

19. Il finanziamento di cui al comma 18 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

20. Il finanziamento di cui al comma 18 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 18 non supera comunque l'importo di 2.750.000 euro.

21. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 18 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

22. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

23. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 2.750.000 euro suddivisa in ragione di 1.350.000 euro per l'anno 2018, e di 1.400.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana un finanziamento, nei limiti di cui al comma 26, per la realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, nell'ambito dell'agglomerato industriale di pertinenza, il clima per le imprese, ammodernando e sviluppando la base industriale, favorendo l'incremento dell'occupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processi formativi e l'evoluzione delle modalità produttive.

25. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

26. Il finanziamento di cui al comma 24 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 187/1, di data 26 giugno 2014, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per l'infrastruttura locale di cui al comma 24, non supera comunque l'importo di 1.800.000 euro e non può essere superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.

27. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 24 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 14/2002. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

30. All'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 duodecies dopo le parole «del patrimonio che eventualmente residui» sono aggiunte le seguenti: «al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana»;

b) dopo il comma 5 terdecies è aggiunto il seguente:

«5 quaterdecies. Qualora alla data del 30 giugno 2018 la gestione liquidatoria non sia definitivamente chiusa, i rapporti attivi e passivi del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), nonché i beni patrimoniali disponibili di cui al comma 5 duodecies, transitano in apposita gestione a contabilità separata presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana tale da garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività sino alla definizione delle residue attività liquidatorie. La gestione separata di cui al presente comma è amministrata, sotto la vigilanza della Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del soppresso EZIT. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla gestione separata il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana si avvale di proprio personale i cui oneri sono a carico della gestione liquidatoria. Alla chiusura della gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 5 duodecies.».

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore delle imprese industriali localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di programmi di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 ), e al decreto ministeriale 8 novembre 2016 (Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo).

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

33. Al fine della valorizzazione in chiave turistica delle infrastrutture sportive site nelle località sciistiche del Comune di Sappada, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della società Gestioni turismo Sappada s.r.l. (Gts) per la complessiva attività di manutenzione straordinaria degli impianti di risalita da essa gestiti e situati nel Comune medesimo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

34. Per le finalità di cui al comma 33 la società Gestioni turismo Sappada s.r.l. (Gts) presenta domanda, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario. In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo [2].

36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

37. [Al fine di sostenere la competitività e l'ammodernamento delle microimprese, piccole e medie imprese del settore lattiero caseario, del trattamento igienico e della conservazione del latte, la Regione è autorizzata ad assegnare alle imprese medesime, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, contributi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative:

a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica;

b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a)] [3].

38. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

39. Dopo il comma 38 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

«38 ter. Per le finalità previste dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2018 per finanziare prioritariamente i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2017, n. 146 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38 bis della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria 2015)), riferita all'annualità 2017, mediante scorrimento della graduatoria, con esclusione dei soggetti già parzialmente finanziati.».

40. Alle finalità previste dal comma 38 ter dell'articolo 2 della legge regionale 27/2014, come inserito dal comma 39, si provvede a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

41. Dopo la lettera j) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunta la seguente:

«j bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia).».

42. Per le finalità di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettera j) bis della legge regionale 12/2002, come aggiunta dal comma 41, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo secondo le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

44. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

46. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «un contributo per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «contributi per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature».

47. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 46, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 46, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, le iniziative proposte da cooperative sociali agricole ai fini della concessione di contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e non ammesse a finanziamento in base alle graduatorie approvate nell'anno 2017 in quanto riferibili all'attività svolta dalla cooperativa proponente nel settore agricolo, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. in ordine a criteri e modalità di concessione del contributo e determinazione dell'importo di spesa ammissibile, sulla base delle rispettive domande già presentate relativamente alle iniziative stesse.

50. Le cooperative sociali agricole destinatarie del finanziamento di cui al comma 49 presentano richiesta di concessione del contributo nell'esercizio 2018, confermando l'iniziativa già proposta nell'anno 2017 per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

52. Al fine di agevolare i processi di aggregazione tra società di gestione degli alberghi diffusi attivi sul territorio regionale, di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), le società di gestione che conferiscono i propri immobili ad altra società di gestione nella misura minima di venti posti letto e per almeno due anni decorrenti dal conferimento, non sono tenute al rispetto del vincolo di destinazione di cui alla norma citata, limitatamente ai contributi dalle stesse percepiti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Cividale del Friuli, per la realizzazione della manifestazione organizzata in occasione della consegna del "Premio di Fedeltà alla Montagna" in programma il 26 e 27 agosto 2018 in Comune di Faedis.

54. Il finanziamento è concesso, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 a titolo di "de minimis" per un importo di 20.000 euro e pari al 100 per cento della spesa prevista, Iva compresa.

55. Per accedere al finanziamento l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Cividale del Friuli, presenta al Servizio coordinamento politiche per la montagna apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, nonché il preventivo dettagliato della spesa da sostenere. La rendicontazione della spesa, da presentarsi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2018, è disposta ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

56. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dell'istanza.

57. La domanda è presentata inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

58. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 20.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

59. Al fine di contribuire allo sviluppo dell'attrattività turistica del territorio di Bordano e dell'UTI del Gemonese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese un contributo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per compartecipare alla realizzazione di una pista di atterraggio con annessi servizi, in vista dei campionati mondiali di deltaplano 2019 e delle relative gare di qualificazione.

60. Per le finalità di cui al comma 59 l'Unione territoriale intercomunale del Gemonese presenta domanda, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, comprensiva del quadro economico e di un cronoprogramma, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

61. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 59 sono fissati i termini di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

62. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

63. Al fine di assicurare un soccorso tempestivo sul territorio lignanese durante la stagione estiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere idoneo finanziamento al Comune di Lignano a copertura degli oneri allo stesso derivanti dalla stipula di convenzione con i Vigili del fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco nella località medesima.

64. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

65. Al fine di assicurare un soccorso tempestivo sul territorio gradese durante la stagione estiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere idoneo finanziamento al Comune di Grado a copertura degli oneri allo stesso derivanti dalla stipula di convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco nella località medesima.

66. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

67. Al fine di consentire la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori dei servizi medesimi in conformità ai principi generali di turismo accessibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, all'Ente Friulano Assistenza Fondazione (E.F.A.), con sede in Udine, per l'erogazione del servizio dialisi presso il C.A.L ALLE VELE situato nel Villaggio Turistico Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro.

68. La domanda di contributo di cui al comma 67 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2018 per le finalità di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), per il finanziamento delle domande di contributo presentate e ammissibili a finanziamento per le medesime finalità nell'esercizio 2017 e non finanziate, in base alle relative graduatorie approvate nell'anno medesimo, per mancanza di risorse disponibili.

71. Le funzioni amministrative concernenti il finanziamento di cui al comma 70 sono esercitate, ai sensi dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, dal CATT FVG che provvede alla concessione degli incentivi nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 102 bis della legge regionale 29/2005 e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

72. Alle finalità di cui al comma 70 si provvede a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario per l'anno 2018 per la manutenzione straordinaria e urgente dell'area di accesso al deposito comunale e al prospicente muro di sostegno.

74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

75. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

76. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la manutenzione di alcuni tratti stradali interessati dal Giro d'Italia.

78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

79. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

80. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio un contributo straordinario per l'anno 2018 per la riasfaltatura di alcuni tratti della viabilità di accesso alla pieve di San Pietro.

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

83. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

84. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sotto un contributo straordinario "de minimis" per l'esecuzione di piccoli interventi manutentivi di ripristino e messa in funzione dell'unico impianto di distribuzione di carburanti presente nel territorio.

86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari.

87. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

88. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per l'arredo della Baita Winkel, concessa dalla Regione in comodato d'uso al Comune per fini istituzionali.

90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione di spesa e del quadro economico.

91. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

92. Per le finalità previste dal comma 89 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per l'anno 2018 per la realizzazione di parcheggi nella frazione di Illegio.

94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

95. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa di 134.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato "Luincis Val di Gorto" con sede in Ovaro un contributo straordinario "de minimis" per l'anno 2018 per il completamento e l'arredo della sede sociale.

98. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 97 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

99. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società ESCO MONTAGNA s.r.l. un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota per l'essicamento e successiva valorizzazione delle produzioni foraggiere di montagna derivanti dal recupero di terreni incolti previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), utilizzando la risorsa calore prodotta dall'impianto biomassa di Arta Terme.

102. Il contributo di cui al comma 101 è concesso a seguito della presentazione della relativa domanda al Servizio coordinamento politiche per la montagna da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

103. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano X un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione della manifestazione "Festa della Musica".

105. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 104 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

106. Per le finalità di cui al comma 104 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

107. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 48, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), in favore dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e Dolomiti Friulane è confermato a condizione che la documentazione prevista dall'articolo 2, comma 49, della medesima legge sia presentata all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 45.000 euro alla società cooperativa "Vetrina del territorio" con sede in Taipana a sollievo di oneri pregressi per l'attività di promozione turistica svolta.

109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

110. La società cooperativa "Vetrina del territorio" delibera entro il 31 dicembre 2018 lo scioglimento della società con la chiusura di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui risulta titolare.

111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Planinska Družina Benečije un contributo straordinario di 10.000 euro finalizzato alla copertura delle spese necessarie per la gestione delle iniziative presso il Dom na Matajure di proprietà della Planinska Družina Benečije.

113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

114. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

115. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia un contributo straordinario di 100.000 euro finalizzato alla copertura di spese straordinarie dei soggetti affiliati.

116. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 115 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

117. Per le finalità di cui al comma 115 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

118. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire l'ulteriore implementazione del progetto denominato " SissiPay " di cui all'articolo 2, comma 133, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), anche mediante attività di investimento, è autorizzata a concedere un contributo straordinario aggiuntivo di 100.000 euro al comitato promotore del progetto ovvero all'ente realizzatore.

119. La domanda di contributo di cui al comma 118, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

120. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 2. (Risorse agricole e forestali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle organizzazioni e alle associazioni aventi sede in regione un sostegno per le spese riconducibili ad attività sindacali e di rappresentanza finalizzate al conseguimento dei propri scopi istituzionali di interesse agricolo oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola.

2. Le domande per la concessione del sostegno di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e sono corredate di:

a) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo nella versione vigente, qualora non siano già stati presentati al Servizio competente;

b) dichiarazione attestante il numero delle imprese agricole aderenti, distinguendo fra quelle con produzione lorda vendibile, di seguito PLV, superiore a 20.000 euro e quelle con PLV inferiore o uguale a 20.000 euro; per PLV si intende il volume d'affari determinato a fini IVA;

c) relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 1 per l'anno in corso, con relativo preventivo di spesa;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa alla assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4 per cento.

3. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso con decreto del direttore del Servizio competente, entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura corrispondente al preventivo presentato da ciascun richiedente. L'importo concesso non può, comunque, essere superiore a quello che viene calcolato ripartendo le risorse disponibili fra i beneficiari in applicazione dei seguenti criteri:

a) la quota corrispondente all'80 per cento delle risorse è assegnata alle organizzazioni e la quota corrispondente al 20 per cento è assegnata alle associazioni. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda per una delle due categorie, le risorse sono interamente assegnate all'altra categoria;

b) nell'ambito di ciascuna quota assegnata ai sensi della lettera a), l'80 per cento delle risorse è suddiviso tra i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV annua superiore a 20.000 euro e il restante 20 per cento è suddiviso tra i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV uguale o inferiore a 20.000 euro.

4. I beneficiari presentano, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del sostegno, la documentazione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e il bilancio consuntivo, dal quale risulti il sostegno concesso [4].

5. Il sostegno viene erogato nel limite delle spese rendicontate e, comunque, entro il limite di importo calcolato in applicazione dei seguenti criteri:

a) qualora nel bilancio consuntivo non sia presente alcun utile di esercizio, l'importo erogabile corrisponde a quanto concesso;

b) qualora nel bilancio consuntivo sia presente un utile di esercizio inferiore al sostegno concesso, l'importo erogabile viene determinato detraendo dal sostegno concesso l'utile di esercizio;

c) qualora nel bilancio consuntivo sia presente un utile di esercizio uguale o superiore al sostegno concesso, non può essere erogato alcun importo e il provvedimento di concessione è revocato.

6. La legge regionale 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), è abrogata. La legge regionale 56/1978 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle domande presentate nel 2017.

7. In sede di prima applicazione, le domande per il sostegno di cui al comma 1 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il decreto di concessione di cui al comma 3 è adottato entro i successivi novanta giorni. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 56/1978 rimangono valide e sono adeguate a cura del proponente ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

9. Per sostenere la produzione delle birre derivanti da materie prime coltivate in regione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a identificare le più idonee combinazioni tra luppoli e orzi, ai fini della caratterizzazione delle birre.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193.

11. La domanda per il contributo di cui al comma 9 è presentata, entro il termine del 15 ottobre 2018, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del progetto di ricerca, del preventivo dettagliato delle spese e dell'eventuale richiesta di anticipo del contributo. Il progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 [5].

12. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Qualora sia stata presentata la relativa richiesta, contestualmente alla concessione, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento.

13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

14. Al fine di incrementare le risorse a disposizione delle imprese con sede in Regione a valere sulla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno del vino di cui al regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire finanziamenti integrativi all'Organismo pagatore riconosciuto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il trasferimento avviene solo nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili;

b) il trasferimento avviene nella misura di 250.000 euro o, in caso di ulteriore assegnazione di risorse alla Regione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura inferiore, determinata in base all'entità della medesima ulteriore assegnazione.

15. I finanziamenti integrativi di cui al comma 14 sono finalizzati a erogare gli aiuti previsti dalla misura investimenti, secondo le procedure stabilite dai decreti ministeriali attuativi della misura e dall'Organismo pagatore:

a) a microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193, con esclusione delle imprese in difficoltà come definite dal paragrafo 14 del medesimo articolo e delle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6 relativo all'effetto di incentivazione, dall'articolo 8 relativo al cumulo di aiuti e dall'articolo 17 relativo agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

16. Il regime di aiuti di cui al comma 14 si applica dal ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2020.

17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

18. Al fine di consentire il potenziamento dei siti vocati allo sviluppo dell'acquacoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento per l'esecuzione del campionamento dei sedimenti e di indagini geotecniche da effettuarsi nelle valli da pesca di proprietà comunale.

19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è erogato in via anticipata nella misura dell'80 per cento previa istanza del Comune. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

21. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), dopo le parole «del Fondo medesimo» sono aggiunte le seguenti: «e assume la denominazione di "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821, della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati».

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Doc delle Venezie un contributo per:

a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al Pinot grigio prodotto nell'ambito della nuova denominazione di origine.

23. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, dall'articolo 24 che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

24. Le iniziative di cui al comma 22, lettere a) e b), sono destinate alle imprese vitivinicole che rientrano nella definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, a esclusione di quelle che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" di cui all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento medesimo.

25. Le iniziative di cui al comma 22, lettere a) e b), sono accessibili sia alle imprese aderenti al Consorzio, sia alle imprese non aderenti al medesimo, nel qual caso la partecipazione alle iniziative non è subordinata all'adesione al Consorzio e la compartecipazione delle imprese alle spese amministrative del Consorzio è limitata ai costi inerenti alle azioni promozionali.

26. La domanda per il contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate e del preventivo di spesa.

27. Sono riconosciuti costi ammissibili quelli previsti dall'articolo 24, paragrafi 4 e 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014.

28. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

29. Il contributo di cui al comma 22 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

30. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa richiesta formale del Consorzio, previa presentazione di adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e previa presentazione di dichiarazione attestante l'assenza di ordini di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea a carico del Consorzio o delle imprese interessate.

31. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

32. Al fine di consentire il miglioramento delle condizioni dell'"Impianto per la trasformazione, tipizzazione e commercializzazione Vini di Cormons (GO)", trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola, locatrice dell'Impianto, un contributo di 35.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, in conformità a quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con ERSA ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 35.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

37. Al fine di garantire l'emanazione del bando relativo al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in tempo utile a realizzare gli impianti in un periodo compatibile con la fisiologia della vite, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare il bando di cui al decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione) nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse finanziarie comunitarie previste per la campagna 2018-2019, utilizzando fondi integrativi regionali e nel rispetto del Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023.

38. Se l'assegnazione delle risorse finanziarie dell'Unione europea avviene prima dell'approvazione della graduatoria ed è sufficiente per tutte le domande ammesse, i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 non vengono utilizzati.

39. I contributi finanziati con i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

41. All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. L'amministratore del Fondo o suo delegato adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed avvalendosi del supporto della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto anche conto della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo, richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi FEASR.

1 ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.».

42. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare espletamento delle funzioni e lo svolgimento delle attività del Fondo relative all'utilizzo dei fondi FEASR e disciplinate dall'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), nelle more della nomina dell'amministratore ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della legge regionale 80/1982 come modificato dal comma 41, la competenza all'adozione dei provvedimenti esecutivi dell'attività gestionale del Fondo permane in capo al soggetto che ha sottoscritto l'accordo di finanziamento.

43. La Regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata di prodotti di qualità, in particolare per le coltivazioni di patata.

44. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di patata, dovute a condizioni climatiche sfavorevoli e alla particolare presenza di organismi nocivi alla coltivazione della patata verificatesi ad inizio estate 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un aiuto alle imprese di cui al comma 43 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

45. La domanda di aiuto di cui al comma 44 è presentata entro il 30 maggio 2018 alla Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi, dal punto di vista contabile oltre che previsionale per l'esercizio finanziario in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda istante nei tre esercizi finanziari precedenti.

46. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda e comunque non può essere superiore a 200.000 euro, fatte salve le eventuali riduzioni disposte in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.

47. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 44.

48. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

49. Al fine di incentivare l'autoproduzione di sementi e la selezione evolutiva da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla produzione biologica, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) svolge, anche in collaborazione con gli agricoltori biologici e le loro associazioni, attività di informazione e di divulgazione nonché di controllo fitosanitario sul ciclo produttivo delle sementi autoprodotte.

50. Le attività di cui al comma 49 sono realizzate con oneri a carico del bilancio di ERSA.

51. Al fine di favorire il mantenimento di un habitat idoneo per la conservazione della fauna ittica e lo sviluppo di condizioni adeguate alle esigenze della pesca in ambiente marino e lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale con sede in Sgonico (TS) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio preventivo sulla diffusione della specie alloctona "Noce di Mare" (Mnemiopsis leidyi).

52. Il contributo di cui al comma 51 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

53. La domanda di contributo di cui al comma 52 e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata nella misura massima del 70 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine del 30 settembre 2018 [6].

53-bis. Per l'anno 2021 la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata di cui al comma 52 è presentata entro 1° marzo 2021 [7].

54. Il contributo di cui al comma 51 è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono fissati i termini di esecuzione dello studio, i contenuti minimi della relazione tecnico-scientifica da presentare per illustrare i risultati conseguiti e le modalità di rendicontazione del contributo secondo la disciplina della legge regionale 7/2000 [8].

55. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 51 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

56. Ai procedimenti relativi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e ai veicoli, derivanti da eventi occorsi o constatati fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e) e 39, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 6/2008 ), continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali vigenti alla data medesima, fatta salva la percentuale per l'indennizzo dei danni che viene stabilita nella misura massima dell'80 per cento in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

57. Alle finalità di cui al comma 56 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di delimitazione dei confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica con tabelle perimetrali ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 5, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

59. Per la posa in opera dei manufatti di cui al comma 58, il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali è autorizzato ad impiegare il personale operaio di cui all'articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

60. Per l'acquisizione dei manufatti di cui al comma 58, è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura isontina un contributo straordinario per la realizzazione, in Comune di San Pier d'Isonzo su beni del demanio regionale, di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

63. Il contributo di cui al comma 61 è concesso e liquidato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario presenta la documentazione autorizzativa della struttura regionale competente in materia di demanio e rendiconta la spesa, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga disposta con decreto del Direttore del Servizio competente per motivate circostanze.

64. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 61 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 3. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sotto un contributo per la realizzazione di analisi idrologiche e idrauliche nell'area della Valtramontina finalizzate alla verifica dell'attualità della classificazione di pericolosità idrogeologica.

2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 17.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

5. Al fine di preservare le condizioni di naturalità del Lago di Doberdò l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio di bonifica Pianura Isontina per la realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione del sistema idrico del lago e dell'ecosistema connesso, nonché per la realizzazione di manufatti provvisori e per l'acquisizione di dati topografici nell'ambito della sperimentazione [9].

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

7. Dopo il comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è inserito il seguente:

«30 bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.».

8. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 7, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni soci di Isontina ambiente s.r.l., un contributo per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalla società, necessari a evitare il verificarsi di rischi ambientali e derivanti dal protrarsi della gestione della discarica denominata "Pecol dei Lupi" nelle more della chiusura della discarica stessa.

10. La domanda di contributo di cui al comma 9, corredata di una relazione descrittiva dei maggiori oneri imputati al singolo Comune, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, dal Comune interessato entro il 30 aprile di ciascun anno.

11. Il contributo di cui al comma 9 è ripartito tra i Comuni richiedenti, nei limiti delle risorse disponibili, in proporzione agli oneri effettivamente imputati ai singoli Comuni da Isontina ambiente s.r.l..

12. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

13. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui al comma 10 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per l'anno 2018 e 500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, un contributo per la promozione di progetti finalizzati alla diffusione dell'uso dei pannolini lavabili per bambini, consistenti in attività di divulgazione e di formazione, nonché nell'acquisto di kit di pannolini lavabili da distribuire mediante prestito con pagamento di cauzione.

16. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

18. In attuazione del Piano regionale amianto di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio culturale del Monfalconese con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), un contributo per la valorizzazione, la conservazione e la diffusione pubblica dell'informazione in materia di amianto.

19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 18 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

22. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi alle imprese per l'acquisto di autoveicoli, nuovi di fabbrica, a trazione alternativa a benzina/elettrico, a metano (CNG), a gas naturale liquefatto (LNG), elettrica (Full Electric) o ibrida (diesel elettrico) [10].

23. Con regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo dei singoli contributi di cui al comma 22, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

24. Con il medesimo regolamento di cui al comma 23 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 22 e delle risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività.

25. I contributi di cui al comma 22 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo dell'acquisto.

26. I contributi di cui al comma 22 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

27. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

28. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 24 rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 14.400 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un finanziamento per la realizzazione del secondo lotto funzionale del progetto dei lavori di costruzione della variante aerea del tracciato della linea elettrica da 132 KV Manzano-Cividale del Friuli, interferente con il Piano attuativo comunale zona omogenea D2.

30. La domanda di contributo di cui al comma 29, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio energia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 29 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.

32. Il contributo di cui al comma 29 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

33. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la valutazione delle possibili azioni di contenimento delle molestie olfattive legate all'attività di deposito di oli minerali presente sul territorio comunale.

35. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 34, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 34 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 4. (Infrastrutture e trasporti, assetto del territorio ed edilizia)

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e l'utilizzo del trasporto pubblico locale e di contribuire al potenziamento dell'attrattività turistica e al rilancio economico del territorio di Pontebba e dell'UTI del Canal del Ferro-Val Canale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'UTI del Canal del Ferro-Val Canale per la realizzazione del Centro di interscambio modale regionale (CIMR) di II livello di Pontebba, nonché per la realizzazione di opere di riqualificazione e arredo urbano connesse o limitrofe alle attrezzature di interscambio afferenti il CIMR, da realizzarsi nello stesso Comune di Pontebba.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di uno studio di fattibilità, comprensivo anche del quadro economico e di un cronoprogramma dell'opera, quest'ultimo descrittivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e di avanzamento finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

4. Al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), la parola «nel» è sostituita dalle seguenti: «e della viabilità di collegamento a servizio del».

5. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 16, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 4, in relazione alla realizzazione delle opere della viabilità di collegamento, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 1.350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Filippo Renati un contributo straordinario pari all'80 per cento della spesa ammissibile per i lavori di recupero del fabbricato "ex teatrino" da destinare a centro di aggregazione, rivolto ai residenti nel convitto e alla comunità locale, quale completamento del Campus Renati.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

8. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Santuario di Santa Maria di Barbana un contributo straordinario per lavori di riqualificazione del Santuario.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 250.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

13. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Trieste un contributo straordinario per lavori di adeguamento di immobili, al fine di una riorganizzazione logistica degli uffici e del miglioramento di servizi offerti dalla Questura di Trieste] [11].

14. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa] [12].

15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

16. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Reana del Roiale per l'acquisto di un immobile da destinare a sezione museale e centro di aggregazione [13].

17. La domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

18. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

19. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 29, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), nel rispetto delle norme sui bilanci armonizzati, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con riferimento alla partita 2012/620/3102/0, a disporre la conversione del contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali). Il contributo di cui al periodo che precede è pagato attraverso il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), cui le risorse sono trasferite entro il 31 dicembre 2018.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 104.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

21. All'articolo 5 della legge regionale 45/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari ora di proprietà comunale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di incarichi di progettazione relativa all'esecuzione di tali opere o di studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati al recupero, ove già individuato.»;

b) al comma 9 dopo le parole «importo massimo» è inserita la parola «annuo».

22. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 21, lettera a), si provvede a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

23. In relazione all'intervenuto trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nelle more dell'approvazione del regolamento regionale finalizzato a definire le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle relative risorse, e al fine della celere realizzazione di opere volte a favorire la mobilità sostenibile e l'utilizzo del trasporto pubblico locale e di contribuire al potenziamento dell'attrattività turistica ed economica del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni di Cervignano del Friuli, Palmanova e Maniago, rispettivamente per 487.972,50 euro, per 550.000 euro e per 1.200.000 euro, da utilizzarsi per la realizzazione o per il completamento dei Centri di interscambio modale regionale (CIMR) individuati dal Piano regionale del trasporto pubblico regionale e locale (PRTPL), anche integrativi alle risorse già stanziate a favore della realizzazione di tali infrastrutture.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di uno studio di fattibilità, comprensivo anche del quadro economico e di un cronoprogramma dell'opera, quest'ultimo descrittivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e di avanzamento finanziario. Lo studio di fattibilità comprende altresì l'evidenza della coerenza dell'intervento proposto con le indicazioni del PRTPL. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25. Alle finalità di cui al comma 23 si provvede per complessivi 2.237.972,50 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Grande un contributo straordinario per l'acquisizione e il completamento dei lavori di recupero dell'ex chiesa di San Michele Arcangelo a Vendoglio, bene vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nonché per il ripristino e il consolidamento del muro perimetrale, gravemente danneggiato, che ha funzioni di contenimento del terrapieno su cui sorge il fabbricato, al fine di favorire la fruizione dell'immobile come infopoint turistico di livello regionale, posto nell'intersezione dei tracciati della Ciclovia Alpe Adria e dell'Ippovia Valle del Cormor, nonché per finalità culturali, espositive e concertistiche.

26 bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 26, con riguardo ai contributi pluriennali già concessi alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Vendoglio per lavori inerenti gli immobili di cui al comma 26, non trova applicazione l'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [14].

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un contributo straordinario per i lavori di sistemazione e ampliamento del parcheggio a servizio del centro storico e di consolidamento della relativa cinta muraria.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

32. Al fine di completare il collegamento delle ciclovie Alpe Adria e Adriatica (FVG 1 e FVG 2 della Rete delle ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) con la ciclovia Parenzana Eurovelo 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione di un lotto funzionale dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Porto di Muggia e la ciclovia Parenzana Eurovelo 8".

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario per la messa in sicurezza e ristrutturazione di un immobile pericolante in via San Nicolò.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della spesa prevista. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

37. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 35 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

38. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 200.000 euro al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione di opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla sistemazione delle recinzioni e alla migliore fruibilità delle pertinenze esterne dell'istituto comprensivo bilingue "Pavel Petričič" di San Pietro al Natisone.

40. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di San Pietro al Natisone presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica la domanda corredata del quadro economico, della relazione e del cronoprogramma.

41. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 39 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario di 200.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione della copertura sullo stabile denominato "Monte di Pietà" di proprietà del Comune medesimo.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma dei pagamenti.

45. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 43 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

47. Al fine di valorizzare il patrimonio edilizio di strutture destinate ai giovani, in raccordo con le comunità locali, consentendo il completamento di progetti di investimento già beneficiari di contributi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla Pro Loco Blessano di Basiliano un contributo straordinario di 150.000 euro per il completamento dell'intervento di ristrutturazione complessiva della sala ex asilo;

b) alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Codroipo un contributo straordinario di 120.000 euro per manutenzioni urgenti anche su intonaci pericolanti, adeguamento accessibilità edifici alle norme per disabili;

c) all'Associazione Tarcetta di Pulfero un contributo straordinario di 60.000 euro per lavori di recupero del fabbricato sito nella frazione di Tarcetta di Pulfero "ex latteria" già utilizzato quale centro di aggregazione;

d) alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Roveredo in Piano un contributo straordinario di 170.000 euro per l'ampliamento dell'edificio destinato a opere parrocchiali in località Chiarandin- Tramonti di Sotto.

48. Al fine di valorizzare il patrimonio edilizio di strutture polifunzionali destinate ai giovani e alle fasce deboli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Arci - Territoriale di Udine un contributo straordinario di 150.000 euro per un intervento di ristrutturazione complessiva dell'immobile di via Val d'Aupa 2, a Udine, per l'indifferibile messa in sicurezza e ottenimento dell'agibilità.

49. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 47 e 48 sono presentate al Servizio edilizia scolastica e universitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione descrittiva degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma dei pagamenti.

50. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui ai commi 47 e 48 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

51. Per le finalità previste dal comma 47, lettera a), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

52. Per le finalità previste dal comma 47, lettera b), è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

53. Per le finalità previste dal comma 47, lettera c), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

54. Per le finalità previste dal comma 47, lettera d), è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento, per 20.000 euro, alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, e per 150.000 euro, alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

55. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

56. Il Comune di Tricesimo è autorizzato a utilizzare le economie di spesa conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento ai sensi dell'articolo 4, commi da 2 a 9, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e oggetto del decreto n. 5487/TERINF del 16 novembre 2016, per l'acquisto di beni immobili funzionali alla realizzazione di interventi indifferibili di messa in sicurezza e sistemazione della viabilità.

57. Per le finalità previste al comma 56 è concesso al Comune di Tricesimo, a integrazione delle economie ottenute, un contributo di 190.000 euro per sostenere gli oneri connessi alla messa in sicurezza e sistemazione della viabilità.

58. Ai fini di cui ai commi 56 e 57 il Comune di Tricesimo presenta apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima del valore degli immobili. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di conferma e concessione dei contributi, fissa le condizioni di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, per 105.000 euro con riferimento alle corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, e per 85.000 euro con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

 

     Art. 5. (Interventi per lo sviluppo turistico economico e infrastrutturale dell'area montana regionale)

1. La Regione sostiene azioni e interventi con finalità di valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico anche dell'area montana regionale [15].

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica, anche dei territori montani della regione, mediante la messa in sicurezza degli impianti presenti o la realizzazione di nuovi impianti nei poli sciistici, nonché attraverso l'acquisto, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per finalità turistiche [16].

3. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 2 sono individuati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba finalizzato alla predisposizione, anche sulla base delle analisi già a disposizione dell'ente, di uno studio di fattibilità e alla realizzazione degli interventi conseguenti allo stesso per lo sviluppo integrato della relativa vallata. Lo studio di fattibilità comprensivo della valorizzazione economica degli interventi individuati e di un cronoprogramma di attuazione degli stessi, deve essere presentato alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio entro il 30 settembre 2018.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 11.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, per l'anno 2018, e di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per l'anno 2019.

7. Per le finalità di cui al comma 1 e a seguito della revoca della dichiarazione di pubblico interesse all'attuazione del project financing relativo alla realizzazione e gestione di un sistema di impianti di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo-Nassfeld, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito al Comune di Pontebba gli immobili appartenenti al patrimonio regionale interessati dal project financing e riportati nella scheda patrimoniale n. 330. Dalla scheda patrimoniale n. 330 vengono scorporate le particelle con qualità "acque", che restano in proprietà dell'Amministrazione regionale.

8. Il trasferimento dei beni di cui al comma 7 avviene con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di patrimonio, che costituisce, unitamente al verbale di consegna, titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti di proprietà dei beni trasferiti.

9. Il Comune cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso afferenti agli immobili trasferiti ai sensi del comma 7 per l'intera durata del contratto.

10. I beni immobili e mobili di proprietà regionale destinati a finalità istituzionali insistenti sui beni trasferiti ai sensi del comma 7 rimangono in disponibilità dell'Amministrazione regionale a titolo gratuito. Il Comune cessionario garantisce all'Amministrazione regionale l'accesso ai beni immobili e mobili.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per i lavori di demolizione, comprensivi di bonifica e smaltimento dei materiali, delle caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti, nonché per le opere di urbanizzazione e riqualificazione incluse eventuali spese tecniche e generali finalizzate alla progettazione di nuovi interventi da realizzare nelle aree risultanti [17].

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del quadro economico della spesa prevista per ciascun intervento. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste, per la gestione dello Sportello Informativo per la Comunità serbo-ortodossa, costituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 3 (Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia), e disciplinato in base alla Convenzione sottoscritta, in data 5 febbraio 2015, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Prefettura di Trieste, il Consolato generale di Serbia a Trieste e la Comunità religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

2 bis. Limitatamente al contributo per l'anno 2018, sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2017 [18].

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

7. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo sia di completare progetti di investimento che hanno già beneficiato di contributi regionali sia di evitare il degrado di alcuni edifici di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste un contributo integrativo di 100.000 euro per il completamento della realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione della Basilica di San Silvestro in Trieste nonché di restauro degli affreschi della Basilica medesima;

b) all'ente proprietario del Cimitero Greco Ortodosso di Trieste un contributo biennale integrativo di 600.000 euro complessivi per la realizzazione di lavori di irrigidimento del muro di contenimento a valle, restauro dei monumenti funebri e rifacimento del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.

8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 7 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre 2018, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

9. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

10. In deroga a quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi di cui al comma 7 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 8 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.

11. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

12. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

13. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi finalizzati al riutilizzo del "Palazzo delle manifestazioni Palamostre" come spazio per l'innovazione artistica.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico in cui vengano evidenziate la determinazione delle spese tecniche nonché la quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

15. Il contributo di cui al comma 13 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

16. Ai fini della rendicontazione del contributo di cui al comma 13, il Comune di Udine presenta una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

17. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

18. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario a sostegno degli oneri per l'adeguamento e per le attività finalizzate al riutilizzo di Villa Galvani-Galleria Pizzinato come spazio destinato al "Palazzo del fumetto".

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico.

20. Il contributo di cui al comma 18 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

21. Ai fini della rendicontazione del contributo di cui al comma 18, il Comune di Pordenone presenta una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

22. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

23. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena un contributo straordinario per il restauro degli affreschi dell'Abbazia di Sesto al Reghena.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

25. Il contributo di cui al comma 23 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.

26. La concessione del contributo di cui al comma 23 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 24 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

27. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

28. I commi 121 e 122 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono sostituiti dai seguenti:

«121. Al fine del riconoscimento ai soggetti già beneficiari di finanziamenti attribuiti dalle Province, la Regione è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera, Università della Terza Età di Pordenone, Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons, Università della Terza Età del Sanvitese, Università della Terza Età dello Spilimberghese, Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto, un finanziamento straordinario per il sostegno delle loro attività.

122. Il finanziamento di cui al comma 121 è ripartito nella seguente misura e per gli importi seguenti:

a) Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera: 4.271 euro;

b) Università della Terza Età di Pordenone: 14.189 euro;

c) Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons: 5.968 euro;

d) Università della Terza Età del Sanvitese: 9.739 euro;

e) Università della Terza Età dello Spilimberghese: 3.845 euro;

f) Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto: 1.988 euro.».

29. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 7, comma 121, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 28, presentano domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del beneficiario.

30. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 121 e 122, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 28, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

31. I commi da 44 a 46 dell'articolo 7 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

32. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire alla costituenda associazione "Centro studi David Maria Turoldo", promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato l'ammontare della quota associativa annuale, nel limite massimo di 20.000 euro] [19].

33. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

34. Al fine di incentivare l'offerta degli impianti natatori comprensoriali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per gli oneri di progettazione nonché per ricerche e indagini preliminari, finalizzate a lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) Associazione sportiva dilettantistica Gorizia nuoto: 60.000 euro;

b) Comune di San Vito al Tagliamento: 100.000 euro;

c) Fondazione Istituto "Mons. Francesco Tomadini" di Udine: 80.000 euro.

35. Per le finalità previste dal comma 34 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un elenco delle singole prestazioni oggetto dell'incentivo economico con relativi importi di massima.

36. Il Servizio competente, con il provvedimento di concessione, dispone il termine entro il quale il beneficiario deve dimostrare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 34.

37. Il contributo di cui al comma 34 viene erogato in un'unica soluzione posticipata a seguito della presentazione della documentazione giustificativa della spesa definita nel decreto di concessione.

38. Per le finalità previste dal comma 34, lettera a), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

39. Per le finalità previste dal comma 34, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

40. Per le finalità previste dal comma 34, lettera c), è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ottavio Bottecchia" un contributo straordinario per sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo "Velodromo O. Bottecchia" sito nel Comune di Pordenone [20].

42. Per le finalità previste dal comma 41 il soggetto ivi indicato presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 31 ottobre 2018, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa nonché di documentazione dimostrativa della disponibilità del bene e dell'autorizzazione a effettuare i lavori; la disponibilità deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione dei lavori stessi [21].

42 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare i lavori di manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 41 risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato articolo 32, comma 1 [22].

42 ter. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda [23].

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

44. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione sviluppata a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta per l'esercizio 2018 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo a valere sui bandi approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2031 e n. 2030 del 20 ottobre 2017.

45. Per le finalità previste dal comma 44, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie mediante scorrimento delle medesime fino a un importo massimo di 125.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e sino a un massimo di 310.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi finanziati a scorrimento devono essere ultimati entro il 30 giugno 2019.

 

     Art. 7. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito INPS) i costi per il pagamento delle indennità di cui all'articolo 8, commi da 8 a 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), in conformità a quanto previsto dalla "Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione".

2. Il riconoscimento dei costi di cui al comma 1 è disposto dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, previa indicazione da parte dell'INPS del numero dei relativi pagamenti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 300 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

4. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dello sviluppo del settore marittimo per l'economia della Regione, sostiene la realizzazione di interventi formativi di diffusione della cultura del mare e di orientamento al fine di avvicinare le nuove generazioni ai percorsi di istruzione e formazione che conducono alle professioni del mare.

5. Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG Scarl (Mare FVG) un contributo straordinario a sostegno di una serie di interventi articolati nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in un'ottica di continuità con le iniziative pilota realizzate da Mare FVG con il supporto della Regione nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 in collegamento con l'iniziativa NAV 2018.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa.

7. È fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG Scarl di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo III di Udine a sostegno delle spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nel corso dell'anno scolastico 2016/2017.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

12. Al fine di promuovere le tematiche della pace, dell'ambiente, dell'istruzione e del rispetto, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere al CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace e per i Diritti Umani), un contributo a sostegno di azioni di coordinamento e di sviluppo di progetti inerenti ai temi della pace e della cooperazione allo sviluppo previste tra gli scopi statutari.

13. La domanda di concessione di cui al comma 12 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2018.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

15. [Dopo l'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«Art. 24 bis. (Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere le tematiche della pace, dell'ambiente, dell'istruzione e del rispetto, istituisce la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

2. In occasione della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove idonee iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della pace, della cura dell'ambiente e del rispetto, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione di iniziative volte a favorire e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione indica il CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la pace e per i Diritti Umani) quale ente promotore della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi.

5. La Regione può concedere al CRELP contributi a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di intese con Unioni Territoriali Intercomunali e Comuni, manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi.»] [24].

16. [La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 5/2012, come inserito dal comma 15 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di politiche giovanili entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione] [25].

17. [Per le finalità previste dall'articolo 24 bis della legge regionale 5/2012, come inserito dal comma 15, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1] [26].

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il programma regionale "SiConTe. - Sistema di Conciliazione Integrato" - "Progetto Matelda" per l'erogazione dei contributi economici previsti dall'Avviso pubblico "SiConTe - Progetto Matelda supporto a soluzioni di conciliazione tra vita lavorativa e impegni genitoriali in favore di donne impegnate in percorsi di uscita da situazioni di violenza- contributi economici - anno 2018".

19. La concessione dei contributi di cui al comma 18 è disposta dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

20. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato "Il Noce" Onlus di Casarsa della Delizia un contributo straordinario di 100.000 euro per interventi urgenti di risanamento, di efficientamento energetico e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per le spese tecniche e la realizzazione nel comune di Pordenone di una struttura sperimentale per l'accoglienza di persone con autismo in stato di crisi [27].

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 4 su presentazione della domanda della Fondazione Bambini e Autismo Onlus da inoltrarsi alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto di cui all'articolo 9, comma 43, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), un contributo straordinario per l'attività di supporto alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali nella predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), con riferimento al triennio 2019-2021.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

10. A seguito del trasferimento dell'immobile adibito a Centro anziani all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" da parte del Comune di Villa Santina (UD), disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" con sede legale a Villa Santina (UD), la somma di 1.292.124 euro per l'adeguamento, la straordinaria manutenzione e la ristrutturazione del medesimo immobile, al fine di garantire il sostegno, già stabilito dall'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione sul Centro anziani degli interventi di edilizia e impiantistica previsti dall'Amministrazione comunale per la medesima finalità e lo stesso importo.

11. Alle finalità di cui al comma 10 si provvede con le risorse, pari a 1.292.124 euro, già trasferite per il medesimo fine al Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), che le riversa al bilancio regionale.

12. Le entrate di cui al comma 11, quantificate in 1.292.124 euro per l'anno 2018, affluiscono sul Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 40200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 1.292.124 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

14. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato un assegno di importo pari a 1.200 euro annui a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

15. L'assegno di cui al comma 14 è istituito per un periodo sperimentale con riguardo ai figli nati o addottati negli anni 2018 e 2019 ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

16. Per accedere al beneficio di cui al comma 14 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o dall'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.

17. Per i figli nati o adottati nell'anno 2018 prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 16 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

18. L'assegno di cui al comma 14 è corrisposto dal Comune o dall'UTI cui è stata presentata la domanda.

19. Per consentire ai Comuni e alle UTI l'avvio delle erogazioni dell'assegno di cui al comma 14 la Regione trasferisce agli stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di acconto un importo pari al 50 per cento delle risorse necessarie a coprire per dodici mesi il fabbisogno per l'intervento in base al numero degli iscritti in anagrafe per nascita nei relativi territori nell'anno 2016. Gli ulteriori trasferimenti saranno effettuati tenuto conto dei dati inseriti dagli enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.

20. L'assegno di cui al comma 14 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.

21. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 26.400.000 euro, suddivisa in ragione di 4.800.000 euro per l'anno 2018 e di 10.080.000 euro per l'anno 2019 e 11.520.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, per gli anni 2018 e 2019 e di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per l'anno 2020.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Buon Samaritano di Pordenone, alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus, alla Carità Diocesana di Gorizia Onlus e all'Associazione Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus, un contributo straordinario per le attività di osservazione, analisi e valutazione riferite alle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attivate a livello regionale, nazionale e locale, anche mediante l'implementazione della rete di monitoraggio dei fenomeni di povertà composta dai Centri di Ascolto e dai servizi di prossimità promossi sui territori.

23. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 22 presentano domanda alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività preventivate e di un preventivo di spesa di massima. Il contributo complessivo è suddiviso tra i richiedenti per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento sulla base della popolazione residente nel territorio di riferimento di ciascuna Caritas.

24. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ruda un contributo straordinario di 42.000 euro per la realizzazione di un progetto atto a costruire una rete solidale con l'obiettivo di migliorare la vita dei cittadini della comunità.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 42.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

29. L'articolo 21 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), ed i), contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità.

2. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti gestori presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia corredata del programma di attività e del relativo piano finanziario. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

3. Con regolamento sono definiti gli obiettivi strategici delle iniziative, privilegiando la mobilità anche mediante l'utilizzo di taxi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.».

30. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 41/1996, come sostituito dal comma 29, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori (ANVOLT) di Trieste un contributo straordinario di 10.000 euro per il perseguimento delle sue attività istituzionali.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso a favore del Comune di Vivaro (PN) con il decreto del Direttore dell'Area Servizi sociali e Integrazione sociosanitaria n. 1083/ASOC del 25 novembre 2013 per interventi diversi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, nonché eventuali interventi necessari di riqualificazione energetica e superamento barriere architettoniche, del Plesso scolastico comunale di Tesis, con annessa palestra e ambulatorio medico, e dei lavori necessari alla riconversione dell'edificio comunale "ex Antiquarium di Tesis" da riadibire a museo archeologico "Antiquarium di Tesis".

35. Per le finalità di cui al comma 34 il beneficiario presenta al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 31 luglio 2018, la domanda corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), volta a ottenere la definizione del nuovo intervento, la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione dei relativi contributi.

35 bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti [28].

36. In riferimento agli interventi di realizzazione di opere di edilizia sanitaria e di acquisizione di apparecchiature sanitarie di rilevante impatto funzionale ed economico, autorizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 42, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e non supportati da finanziamenti specifici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale un contributo commisurato all'incidenza annuale degli interventi stessi sulla gestione corrente.

37. Il contributo è richiesto dal rappresentante legale dell'ente che attesta, con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'incidenza annuale degli interventi sulla gestione corrente.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste un contributo per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprietà o per l'acquisto di una autoemoteca al fine di agevolare la raccolta di sangue nel territorio dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana [29].

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 9. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per gli oneri derivanti dalla quota associativa dovuta per la partecipazione del Comune al Consorzio universitario.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 420.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Gorizia le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune medesimo al Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia, per l'importo complessivo di 360.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in ragione di 180.000 euro per l'anno 2018 e 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro per gli anni 2018-2020, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l'anno 2018 e 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

7. Per l'anno 2018, con riferimento alle annualità pregresse concesse e non erogate nel 2016 dalle Province di Pordenone e di Udine ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare l'importo complessivo di 60.040,12 euro, così ripartito:

a) Comune di Sacile 15.000,04 euro;

b) Comune di San Vito al Tagliamento 15.000,04 euro;

c) Comune di Vito D'Asio 15.000,04 euro;

d) Comune di Villa Santina 12.040 euro;

e) Comune di Ravascletto 3.000 euro.

8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 60.040,12 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

9. Per l'anno 2018, ai fini del riequilibrio dei trasferimenti a favore dei Comuni ricadenti in territorio montano come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, classificati in zona "C" e in zona "B" che hanno centri abitati riclassificati in zona "C", con popolazione fino a 800 abitanti e superficie montana fino a 35 chilometri quadrati, l'Amministrazione regionale prevede un'assegnazione straordinaria, pari a complessivi 529.340 euro.

10. L'assegnazione di cui al comma 9 è disposta d'ufficio sulla base della popolazione residente di ciascun Comune, in misura pari a 70 euro pro-capite.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 529.340 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

12. La Regione assegna, per l'anno 2017, a favore dei Comuni individuati nella tabella C, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)), le somme riconosciute dallo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.p.c.m. 10 marzo 2017 per l'importo complessivo di 330.006,51 euro. A ciascun Comune individuato nella tabella C spetta, per l'anno 2017, l'importo ivi indicato nella colonna denominata "Importo complessivo da riconoscere per ciascuno degli anni 2012-2016".

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 330.006,51 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

14. A seguito del conguaglio operato dallo Stato, per l'anno 2015, in relazione all'accantonamento dovuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a favore del bilancio statale, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), la Regione devolve a favore dei Comuni individuati nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'1 giugno 2016, le somme ivi previste a titolo di contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), con riferimento all'anno 2015, per il ristoro del minor gettito IMU derivante dalle detrazioni IMU riconosciute per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, per l'importo complessivo pari a 150.000 euro.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI abitazione principale, conseguenti all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, pari a complessivi 222.658.884,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 74.219.628,27 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI per edifici di culto, conseguenti all'articolo 2 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), pari a complessivi 279.102,15 euro per il triennio 2018-2020, di cui 93.034,05 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti delle imposte per le insegne e per il canone di pubblicità, conseguenti all'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), pari a complessivi 5.424.567,03 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.808.189,01 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

19. Le assegnazioni di cui ai commi 16, 17 e 18 sono effettuate in misura proporzionale ai rispettivi riparti statali del 2017 sulla base dei dati forniti dal Ministero competente, nei confronti dei Comuni beneficiari ivi indicati.

20. Per le finalità previste dai commi 16, 17 e 18 è destinata la spesa complessiva di 228.362.553,99 euro per il triennio 2018-2020, di cui 76.120.851,33 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D relativa all'articolo 11, comma 3.

21. Con la legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2018 sono determinati gli eventuali rimborsi di cui ai commi 16, 17 e 18 spettanti al Comune di Sappada, tenuto conto della situazione differenziata riguardante il Comune ai sensi della legislazione statale applicata fino al 2017, nonché sulla base dei dati forniti dai competenti Ministeri anche in relazione alle regolazioni tra Stato, Regioni e Comune in ordine ai gettiti dei tributi locali.

22. In relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 81, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli ultimi dati inviati dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggiore e minore gettito IMU 2018 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.

23. Il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 22, avviene a valere sul fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2018, e in caso di incapienza mediante versamento diretto da parte dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre 2018.

24. Per le finalità di assicurare ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2018, è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

25. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, previste in 3.500.000 euro per l'anno 2018, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

26. Con la legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2018 sono fissati gli importi, le modalità e le tempistiche per la definizione delle quote di maggiore e minore gettito IMU per gli anni 2019 e 2020, tenuto conto dell'intesa tra Stato e Regione.

27. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 e di cui all'articolo 10, commi 16 e 17, lettera b), della legge regionale 45/2017 è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 11 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 8 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione, per l'esercizio 2019, alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, per 1 milione di euro, alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per 2 milioni di euro, e, per l'esercizio 2020, con riferimento alla corrispondente variazione alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per 8 milioni di euro.

 

     Art. 10. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al fine di perseguire la valorizzazione del proprio patrimonio, anche mediante lo sviluppo di sinergie istituzionali con Amministrazioni statali volte a consentire una migliore distribuzione delle sedi della Polizia stradale di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare appositi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica del compendio regionale denominato "Doidis-Villa ex Rizzani" in Comune di Pagnacco.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

3. Nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare alla collettività la continuità delle funzioni svolte dalla Questura di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi finalizzati alla messa a disposizione o alla cessione a titolo gratuito, nei termini e alle condizioni previste dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), di immobili appartenenti al patrimonio regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del comma 3, la concessione di un contributo all'Amministrazione statale competente, nel limite massimo di 160.000 euro, finalizzato all'adeguamento funzionale degli immobili stessi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a prevedere, nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del comma 3, la concessione di un contributo all'Amministrazione statale competente, nel limite massimo di 15.000 euro, finalizzato alle operazioni connesse al trasferimento degli uffici interessati.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

8. Alla legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole «Per le finalità di cui all'articolo 4» sono soppresse.

9. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso la partecipazione al capitale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è autorizzata ad acquisire una quota del capitale sociale di Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni, con sede in Padova, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 47.000 euro. La partecipazione non potrà in ogni caso superare il limite previsto dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

10. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2521, terzo comma, numero 3), del codice civile, la Regione recede dalla qualità di socio.

11. Per la finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (interventi per le famiglie) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

12. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), dopo le parole «dall'1 gennaio 2018» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione».

13. Alle finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 32/2017, come modificato dal comma 12, e in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

14. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il debito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo avente ad oggetto il rimborso del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché il pagamento degli interessi accessori, è rimesso nei limiti della somma complessiva di 17 milioni di euro.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

16. Al fine di migliorare la viabilità principale e secondaria di accesso ai fabbricati e ai manufatti in uso, nonché le condizioni funzionali e igienico - sanitarie del patrimonio immobiliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare appositi interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica dell'azienda agricola denominata "Tenuta Marianis" in Comune di Palazzolo dello Stella [30].

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
18. Ai sensi dell'articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è determinata nella misura del 4 per cento per tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019.

20. In relazione al disposto di cui al comma 18 al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, sono previste minori entrate per complessivi 1.200.000 euro, suddivisi in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

 

     Art. 11. (Norme finanziarie)

1. In relazione all'accordo tra Stato e Regione Friuli Venezia Giulia per la revisione del Protocollo del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, nello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020, sono introdotte le variazioni alle Missioni, Programmi e Titoli di spesa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni, Programmi e Titoli di spesa di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 817 a 826, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni, Programmi e Titoli di spesa di cui all'allegata Tabella D.

4. In relazione all'Intesa per lo sviluppo per gli anni 2018-2020 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni, Programmi e Titoli di spesa di cui all'allegata Tabella E.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella F relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

6. Il prospetto di verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020), è sostituito dal prospetto di verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'allegata Tabella G.

7. Nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato a) al bilancio di previsione finanziario, approvata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera h), della legge regionale 46/2017, il numero «18.634.134,86» di cui al punto 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 - voce Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - della tabella medesima è sostituito, quale correzione di mero errore materiale, con il numero «18.765.777,36».

8. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 12. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella H.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle A, B, C, D, E trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle A, B, C, D, E e degli incrementi di entrata previsti dalle tabelle B e D.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[7] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[11] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 14 febbraio 2020, n. 2.

[12] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 14 febbraio 2020, n. 2.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[14] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[18] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[19] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[20] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[21] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[22] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[23] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[24] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[25] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[26] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[27] Comma così modificato dall'art. 73 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[28] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[29] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[30] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.