§ 6.4.302 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:28/12/2017
Numero:44


Sommario
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agricole e forestali)
Art. 4.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 5.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 10.  (Funzione pubblica)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.302 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

(B.U. 3 gennaio 2018, n. 1 - S.O. 5 gennaio 2018, n. 2)

 

    Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 22 è abrogato;

b) il comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 23 le parole «ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), è inserito il seguente:

«1 bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprietà al Commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sez. B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprietà alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali.».

3. Al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, è autorizzata a negoziare e, se del caso, a perfezionare un'alleanza con ICCREA Banca SpA, del Gruppo bancario ICCREA, attraverso un aumento di capitale riservato.

5. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

«2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo direttamente o tramite Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede, con l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.».

6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla legge regionale 10/2013 . In tale ipotesi il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale 10/2013 per un massimo di dieci annualità.

8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ), il compenso professionale sia stato determinato pattiziamente, anche con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessità, della rilevanza, dell'utilità e del contenuto dell'attività defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformità degli stessi da parte dell'Avvocatura della Regione [1].

8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo [2].

8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta [3].

9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.

 

Art. 2. (Attività produttive)

1. Al fine di consentire l'avvio delle attività del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), i beni indisponibili di proprietà dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

2. Per le medesime finalità del comma 1, i beni disponibili di proprietà dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 25/2002, individuati dal Commissario liquidatore come non necessari per la chiusura della procedura commissariale, sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

3. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento.

4. Con verbale di consegna sottoscritto dal Commissario liquidatore e dal legale rappresentante del Consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà al Consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del Consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.

5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.

6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale.

7. A decorrere dall'1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2018, solo per le imprese già autorizzate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 13.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'articolo 2, comma 13, della legge regionale 27/2014, cessa di avere efficacia.

9. Al comma 33 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo le parole «(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),» sono inserite le seguenti: «ovvero hanno rinunciato alla domanda presentata,».

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 37/2017.

11. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T), di seguito Consorzio, lo stesso può acquisire mediante conferimento da parte dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia gli immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio medesimo, coerentemente con il Piano industriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 3/2015 .

12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'articolo 29 dello statuto del Consorzio.

13. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo la parola «ricettive» sono inserite le seguenti: «o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016».

14. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 18/2015 dopo la parola «all'ubicazione delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016».

15. In relazione al subentro dell'Unione territoriale intercomunale del Collio-Alto Isonzo nella realizzazione del progetto di valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte S. Michele -S. Martino del Carso nel Comune di Sagrado a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande Guerra sul Carso, finanziata con mutuo contratto dalla Provincia di Gorizia con la Cassa Depositi e Prestiti e assistito dal finanziamento regionale liquidato alla Provincia con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 485 del 20 marzo 2013, e all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dell'articolo 11, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), il direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna è autorizzato a fissare un nuovo termine di rendicontazione della spesa su richiesta dell'Unione territoriale intercomunale.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine di conclusione dei programmi straordinari per l'anno 2008 previsti dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), con riferimento agli interventi già oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi del comma 96 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

 

     Art. 3. (Risorse agricole e forestali)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 205 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002 ), non cessa qualora, nel corso della durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni:

a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto;

b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto.

3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:

«g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;»;

b) al comma 4 dell'articolo 31 le parole «economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta»;

c) al comma 1 dell'articolo 32 le parole «a privati, vivaisti compresi,» sono soppresse;

d) al comma 2 dell'articolo 32 dopo le parole «Il compenso non è dovuto per il materiale forestale» sono inserite le seguenti: «, da porre a dimora sul territorio regionale,»;

e) il comma 2 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;

b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;

c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.»;

f) al comma 2 dell'articolo 56 le parole «economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi»;

g) al comma 1 dell'articolo 77 le parole «economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario,» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.»

5. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo 3 la parola «finanziario» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio»;

b) al comma 2 dell'articolo 3 la parola «finanziario» è sostituita dalle seguenti: «economico - patrimoniale»;

c) i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3 sono abrogati;

d) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;»;

e) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 le parole «delle entrate previste» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto»;

f) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.

2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.

4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.

5. I Consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di:

a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;

b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;

c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);

d) la relazione del Collegio dei revisori legali.

6. I Consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili:

a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;

b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.»;

g) al comma 4 dell'articolo 22 dopo le parole «Le deliberazioni» sono inserite le seguenti: «non soggette a controllo»;

h) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio di esercizio;

b) il bilancio di previsione;

c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;

d) lo Statuto consortile;

e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.»

i) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;

l) il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi:

a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;

b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.»

6. Gli articoli 3, 3 bis, 22 e 23 della legge regionale 28/2002, come modificati e inseriti dal comma 5, hanno effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui al predetto articolo 3 bis, comma 5, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli articoli 3, 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'articolo 3 bis comma 2, della legge regionale 28/2002, come inserito dal comma 6, lettera f), è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002 . Decorso inutilmente il predetto termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.

8. Per avviare l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, i Consorzi di bonifica elaborano il primo stato patrimoniale sulla base della situazione patrimoniale dell'esercizio precedente. I criteri per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in quanto compatibili, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:

a) per i beni immobili, qualora non sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o di costruzione maggiorato dei costi accessori, si assume come valore iniziale quello catastale, rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali;

b) per i beni mobili, qualora manchi la documentazione di acquisto, si assume come valore iniziale il presumibile valore di mercato alla data di adozione dello stato patrimoniale iniziale;

c) per i terreni su cui insistono i fabbricati, si assume, come valore iniziale, se non separatamente determinabile dalla documentazione in possesso del Consorzio, l'importo pari al 20 per cento del valore del fabbricato.

9. Al comma 35 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «nella graduatoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle graduatorie previste nelle disposizioni regionali di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio».

10. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «di attività»;

b) le parole «Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo erogato nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività».

11. All'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come modificato da ultimo dall'articolo 78 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 ter è sostituito dal seguente:

«7 ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7 bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa.»;

b) il comma 7 quater è sostituito dal seguente:

«7 quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento.».

12. Le modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008, apportate dal comma 5, hanno effetto dall'1 gennaio 2018.

13. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dell'articolo 6 le parole «con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «con il voto favorevole della maggioranza dei presenti»;

b) al comma 8 dell'articolo 22 le parole «dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla» sono sostituite dalle seguenti: «per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla».

c) il comma 10 dell'articolo 40 è abrogato.

14. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale che disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e bis) della legge regionale 6/2008, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339.

15. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947 e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018.

16. All'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«d bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.»;

b) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«e bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.»;

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«b bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.».

 

     Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. Al comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «Nelle more della gestione commissariale istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 5 octies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla devoluzione del patrimonio di EZIT in liquidazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5 duodecies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste)».

2. All'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Comuni e i Commissari liquidatori delle CATO sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l'Assemblea regionale d'ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell'atto non convalidato.».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. L'AUSIR fa proprio l'eventuale riallineamento delle concessioni effettuato in applicazione dell'articolo 8, comma 4, dell'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017, dalla Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" nel caso di intervenuta aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato.».

3. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2019»;

b) al comma 9 le parole «1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2019».

4. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole «e a quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 27 le parole «, nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;

c) al comma 3 dell'articolo 27 dopo le parole «legge regionale 3/2015» sono inserite le seguenti: «e i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit»;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 2 i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.»;

e) al comma 1 dell'articolo 30 le parole «si avvale di un nucleo di controllo ambientale composto da personale della struttura regionale competente in materia di ambiente e del Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei Comuni».

5. L'Allegato A di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 5/2016 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO A

(riferito all'articolo 8)

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 

1. L'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Erto e Casso; Fanna; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Roveredo in Piano; Sacile; San Quirino; Sequals; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Vito d'Asio; Vivaro.

2. L'Assemblea locale "Interregionale" Annone Veneto; Azzano Decimo; Casarsa della Delizia; Chions; Cinto Caomaggiore; Concordia Sagittaria; Cordovado; Fiume Veneto; Fossalta di Portogruaro; Gruaro; Meduna di Livenza; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Portogruaro; Pramaggiore; Pravisdomini; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza; Sesto al Reghena; Teglio Veneto; Valvasone Arzene; Zoppola;

3. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

4. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.

5. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.

 

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Assemblea locale "Occidentale" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.

2. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

3. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.

4. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.».

 

     Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)

1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell'accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.

2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), l'Amministrazione regionale sostiene le azioni dei Comuni volte all'acquisto e alla ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale e centro di formazione.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 56 bis 2., della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2017 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 56, cui è assicurata priorità rispetto a eventuali nuove domande presentate dagli Enti locali.

4. Alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini del convenzionamento previsto dall'articolo 17 per il completamento dei lavori di costruzione o recupero, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, di immobili da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita purché i lavori siano realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti indicati dal medesimo articolo 27. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.»;

b) al comma 1 dell'articolo 53 dopo le parole «i limiti ISE/ISEE e di reddito» sono inserite le seguenti: «, nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie,».

5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), tra i "redditi assimilati" si intendono anche il reddito d'impresa e il reddito di partecipazione agli utili di società di persone qualora tali redditi siano realizzati, con apporto del proprio lavoro, dall'imprenditore individuale, dal collaboratore di impresa familiare o dal socio di società di persone.

6. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «fisica o funzionale,» la parola «non» è soppressa;

b) dopo le parole «salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 4».

7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), inerente gli interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia, nella nozione di interventi di demolizione ed eventuale bonifica, con riferimento alla copertura dei fabbricati produttivi individuati al medesimo comma, si comprendono anche le opere di eventuale ripristino connesse e conseguenti.

8. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a)»;

b) al comma 2 dell'articolo 3 la cifra «2» è sostituita dalla seguente: «3» e dopo le parole «piano sottostante» sono aggiunte le seguenti: «e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi»;

c) al comma 2 dell'articolo 5 le parole «dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a)»;

d) al comma 3 dell'articolo 7 le parole «all'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16 bis, comma 1, lettera a)».

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «2017, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.» sono sostituite dalle seguenti: «2018, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, una rendicontazione semplificata consistente in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti che l'attività è stata realizzata e le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.»;

b) al comma 32 dopo le parole «a norma di legge» sono inserite le seguenti: «se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'articolo 56 della legge regionale 7/2000, per quelli di importo inferiore vi è la rinuncia ai diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero».

2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attività culturali collegate all'assegnazione del titolo "Tolmezzo città Alpina 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), le parole «non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura».

5. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e bis) dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);»;

b) al comma 1 dell'articolo 30 le parole «non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura».

6. [All'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola «finanziando» sono inserite le seguenti: «, con le risorse del Programma annuale dell'immigrazione di cui all'articolo 7,»;

2) dopo le parole «dagli enti locali» sono inserite le seguenti: «in forma singola o associata»;

3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture.»;

b) al comma 3 le parole «ai commi 1 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma» e dopo la parola «europea» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)»] [4].

7. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), le parole: «di interesse regionale che viene annualmente aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuti di interesse regionale».

8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, dagli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle relative attività ecomuseali, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del "Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres., gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2018 nel periodo compreso tra l'1 e il 31 gennaio 2018.

10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima.

11. La disciplina transitoria prevista dall'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), si applica anche per l'annualità 2018.

 

     Art. 7. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. Per l'anno accademico 2018-2019 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserita la seguente:

«b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;».

3. Al capo IV e all'articolo 49 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Pari opportunità e qualità del lavoro»;

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49

(Parità di genere)

1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali.

2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.».

4. All'articolo 50 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari»;

b) al comma 1 le parole «d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:» sono sostituite dalle seguenti: «pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:»; .

c) al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a bis) attivazione di servizi di consulenza e sostegno alle lavoratrici e lavoratori per:

1) favorire la miglior fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

2) ottimizzare la veicolazione di informazioni circa l'accesso ai servizi del territorio e ad eventuali incentivi o benefici regionali disponibili;

3) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito della collaborazione domestica per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;».

5. All'articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.».

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:

a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;

b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;

c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;

d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale.

2 ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;

b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;

c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista.

2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.

2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.

2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.

2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.

2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.».

6. Le sanzioni previste dall'articolo 63 bis della legge regionale 18/2005, come introdotte dal comma 5, si applicano ai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento».

9. [Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2016-2017 entro la data del 31 gennaio 2018] [5].

10. [Dopo il secondo periodo del comma 48 quinquies dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è inserito il seguente: «Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018.»] [6].

11. [Dopo il primo periodo del comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente: «Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018.»] [7].

12. [All'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli anni 2017 e 2018 la domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto rispettivamente nell'anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per l'anno scolastico successivo.».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all'articolo 3, già beneficiari di finanziamenti pubblici per le medesime finalità nell'anno di riferimento.»] [8].

13. La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i Centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), è sostituito dal seguente:
«2. La Regione, al fine di adeguare i servizi e gli interventi sociosanitari agli effettivi bisogni assistenziali:

a) determina il fabbisogno massimo di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi mentali, persone con disabilità, persone con dipendenze patologiche e persone non autosufficienti e definisce le modalità per l'accreditamento di dette strutture, tenendo conto del processo di presa in carico della persona e della valutazione multidimensionale dei bisogni;

b) emana, con riferimento alle persone indicate alla lettera a), indirizzi per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo e per l'introduzione e l'utilizzo del budget personale;

c) emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).».

2. Al comma 60 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «e finanziate» sono soppresse.

3. Al comma 4 bis dell'articolo 50 della legge regionale 17/2014 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».

4. Il comma 61 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

«61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso.».

5. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «la Regione si avvale della» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione opera mediante la» e le parole «per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2014»;

b) al comma 4 bis dopo le parole «provvede alle acquisizioni di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «destinati al Servizio sanitario regionale e» e le parole «anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite dell'EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, quale soggetto delegato a tale scopo»;

c) il comma 4 ter è abrogato.

6. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Servizio sociale dei Comuni)

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali.

2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal Piano di riordino territoriale definito dall'allegato C bis di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 26/2014, le funzioni del Servizio sociale dei Comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le Unioni aventi più di metà della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con esclusione delle Unioni con Comuni rientranti nella zona omogenea del Carso.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 26/2014, le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico Responsabile ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'Unione più popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione.

5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 . La convenzione disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le Unioni.

6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Unioni appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.».

b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17 bis. (Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)

1. Con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.

2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.

3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.

4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.

5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:

a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;

c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.

6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.

7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.».

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Gestione del Servizio sociale dei Comuni)

1. Le Unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il Servizio sociale dei Comuni.

2. Le Unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6 all'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'Unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.

3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la Commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'Unione e sono disciplinati in particolare:

a) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

b) i criteri generali per l'accesso ai servizi;

c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;

d) i rapporti finanziari con i Comuni del territorio dell'Unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;

e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'Azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonché le modalità di indirizzo e verifica delle attività delegate;

f) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».

d) [l'articolo 19 è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2019] [9];

e) l'articolo 21 è abrogato.

7. La lettera h) del comma 14 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2014 è sostituita dalla seguente:

«h) assistenza residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone nella fase terminale della vita, per la quale il distretto svolge funzioni di governo o di committenza, attraverso le strutture intermedie di cui all'articolo 23, anche collocate nel territorio di altri distretti dell'azienda di riferimento o di altre aziende;».

8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «entro il termine stabilito dalla legge regionale per l'approvazione del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno per consentire l'avvio della concertazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)».

2. [All'articolo 26 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 1 dopo le parole «a finanziamento europeo» sono aggiunte le seguenti: «, relativamente alle funzioni esercitate dall'Unione ai sensi del presente articolo»;

b) la lettera m) del comma 1 è abrogata;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al presente comma.»] [10].

3. [In considerazione delle criticità comunicate da alcune Unioni relativamente al rispetto del termine dell'1 gennaio 2018 previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014 per l'attivazione di tutte le funzioni comunali residue, è consentita la tardiva attivazione di tali funzioni, comunque non oltre l'1 luglio 2018] [11].

4. [All'articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5 bis) gestione dei servizi tributari;»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4»;

c) al comma 4 le parole «e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti» sono soppresse e le parole «l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANCI Friuli Venezia Giulia propone»;

d) il comma 4 bis è abrogato;

e) al comma 5 le parole «ai commi 3 e 4 possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 sono»] [12].

5. La gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 26/2014, come modificata dalla lettera b) del comma 4, è disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle Unioni territoriali intercomunali entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 26/2014 [13].

6. Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

7. Al comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Entro il 31 dicembre 2016» e «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono soppresse;

b) dopo le parole «facenti parte di convenzioni attuative» sono aggiunte le seguenti: «, in essere al 31 dicembre 2017,».

8. [All'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «in essere al 30 novembre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per le funzioni di cui all'allegato C, punto 9, lettere b) e c)»;

b) al comma 5 la parola «Fontanafredda» e la parola «Tricesimo» sono soppresse] [14].

9. All'allegato C bis della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Friuli Centrale è soppressa la parola «Tricesimo,»;

b) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Livenza-Cansiglio-Cavallo, dopo la parola «Caneva» è aggiunta la parola «, Fontanafredda»;

c) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Noncello è soppressa la parola «Fontanafredda,»;

d) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Torre, dopo la parola «Tarcento» è aggiunta la parola «, Tricesimo».

10. Il processo di integrazione dei Comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati e comunicato alla Regione.

11. Il cronoprogramma di cui al comma 10 prevede:

a) le modalità e i tempi per l'integrazione del Comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata di nuova assegnazione;

b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del Comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;

c) le modalità e i tempi di regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati;

d) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del Comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.

12. Per i Comuni assegnati a una diversa area territoriale adeguata ai sensi del comma 9, la decorrenza dell'1 gennaio 2018, prevista dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 per l'esercizio associato delle funzioni, è differita secondo le date previste dal cronoprogramma di cui al comma 11.

13. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. La mancata attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014 nei termini ivi previsti, come comunicata all'Amministrazione regionale attraverso l'apposito applicativo, comporta la decurtazione delle risorse regionali stanziate nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo nella misura massima del 10 per cento, salvo motivate e comprovate ragioni.

6 ter. La Giunta regionale con propria deliberazione valuta le ragioni addotte per la mancata comunicazione e la misura della decurtazione delle risorse dell'Intesa per lo sviluppo.».

14. [In sede di prima applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015, introdotte dal comma 13, trovano applicazione dal 2020 a valere sulle risorse previste dall'Intesa per lo sviluppo a decorrere dal medesimo anno] [15].

15. All'articolo 8 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 bis dopo le parole «dall'ente sovracomunale» sono aggiunte le seguenti: «nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni,»;

b) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:

«5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».

16. [Dopo il comma 9 bis dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«9 ter. I patti territoriali di cui al comma 9, lettera b), definiscono l'utilizzo delle risorse regionali già assegnate alle Unioni territoriali intercomunali con la concertazione di cui all'articolo 7 e relativi patti territoriali, residuate dall'attuazione degli interventi.»] [16].

17. [In sede di prima applicazione dell'articolo 14, comma 9 ter, della legge regionale 18/2015, come inserito dal comma 16, la destinazione delle risorse per l'attuazione degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è definita con i patti territoriali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, che possono, altresì, rideterminare l'oggetto degli interventi già finanziati nell'anno 2017 purché nell'ambito della medesima finalità strategica e tipologia di intervento] [17].

18. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015 la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2024».

19. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 dopo le parole «normativa statale» sono aggiunte le seguenti «assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro».

20. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.».

21. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio successivo.».

22. In sede di prima applicazione dell'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015, gli enti locali della Regione sono tenuti a inviare in via telematica alla banca dati regionale dedicata i certificati al rendiconto degli esercizi dal 2012 al 2016, entro il 28 febbraio 2018. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale [18].

23. Al comma 57 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

24. Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

25. Al comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale 33/2015 le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

26. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016 è abrogato.

27. Al comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

28. Dopo il comma 88 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 è inserito il seguente:

«88 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.».

29. La Regione è autorizzata a mantenere a carico dell'Ufficio stralcio delle Province gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite a FVG Strade SpA fino all'effettivo subentro da parte della società medesima nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme [19].

30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a FVG Strade SpA, la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo l'1 gennaio 2018.

31. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.

32. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le iniziative volte a sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), possono essere realizzate da Federsanità ANCI FVG anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.

33. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017, i criteri di calcolo per determinare il risparmio strutturale derivante dalla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), fanno riferimento ai dati relativi alla spesa corrente dell'anno 2013 riferiti alla funzione denominata " Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo ", estrapolati dai certificati di rendiconto al bilancio presenti sulla banca dati del Ministero dell'Interno. Dal valore complessivo della funzione sono dedotti i valori relativi al servizio " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali " e agli interventi di " Personale ", " Interessi passivi " ed " Imposte e tasse " riferiti a tutti gli altri servizi ricompresi nella funzione. Al valore determinato secondo quanto previsto dai periodi precedenti è aggiunta la quota annua derivante dal risparmio delle spese sostenute per l'indizione delle elezioni provinciali, calcolato su un periodo di dieci anni.

34. Dall'1 gennaio 2018 il risparmio strutturale di cui al comma 33 è quantificato in 13.479.573 euro, in esito alla soppressione delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste a decorrere dall'1 ottobre 2017 e tenuto conto del commissariamento della Provincia di Udine dalla scadenza del mandato elettorale. A decorrere dal 2019 il risparmio strutturale a regime è quantificato in 15.349.588 euro.

35. Il risparmio strutturale complessivamente conseguito a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale relativamente alla spesa di personale, in esito alla procedura di superamento e successiva soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale 26/2014 e della legge regionale 20/2016, è desunto dal confronto dei dati consolidati del conto annuale del personale delle Province e della Regione per gli esercizi 2013 e 2016.

36. Il risparmio strutturale di cui al comma 35, in esito agli effetti del trasferimento delle funzioni e della conseguente razionalizzazione ed efficientamento operato dalla Regione, è quantificato fino al 2016 in 20.173.472 euro, di cui 12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017. L'importo del risparmio è rivalutato nel 2018 e nel 2019 in esito al completamento delle operazioni di trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni [20].

37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 per l'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo è pari a 35.523.060 euro, di cui 28.127.326 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 [21].

38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della legge regionale 26/2014 in ordine all'esercizio delle funzioni comunali tramite le Unioni territoriali intercomunali, che consente di realizzare economie di scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini di personale e più elevanti standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.

39. [All'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la civile e pacifica convivenza civile, la Regione promuove l'impiego del volontariato in attività di informazione, educazione e supporto alla sicurezza stradale, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia.».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante della polizia locale, è volto a fornire assistenza alla cittadinanza con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.».

c) al comma 3 le parole «o il responsabile del Servizio di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia locale»;

d) al comma 4 le parole «in relazione alle diverse tipologie di attività» sono soppresse;

e) alla lettera b) del comma 4 le parole «le dotazioni e l'abbigliamento» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale»;

f) al comma 5 le parole «dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali»] [22].

40. [La Regione adegua il regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 9/2009, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., alle disposizioni di cui al comma 39, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] [23].

41.[ Le modifiche di cui al comma 39 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 40] [24].

42. [L'articolo 25 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 25

(Regolamenti)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali sono, altresì, determinati:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;

b) le caratteristiche delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;

c) i gradi, i criteri di attribuzione e le caratteristiche dei distintivi di grado.

2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.

3. I regolamenti previsti dagli articoli 5 e 18 sono adottati sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare.»] [25].

43. I termini, fissati con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi.

44. Per le finalità previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018.

45. [Ai comuni turistici, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, il cui mancato rispetto del patto di stabilità 2014 sia accertato nel 2017 e qualora l'entità dello sforamento risulti inferiore allo 0,1 per cento rispetto al valore complessivo del bilancio dell'ente riferito all'esercizio in cui si è verificato il mancato conseguimento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa regionale e statale in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017] [26].

46. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2016 le parole «allo scadere dei dodici mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le previsioni di cui all'articolo 10».

47. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2016 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.

4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello.».

48. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo Diurno" a Udine, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, al fine di garantire la continuità nella gestione delle funzioni delegate da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).».

49. Al comma 2 dell'articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 le parole «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l)».

50. L'articolo 10 della legge regionale 20/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)

1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:

a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;

b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;

c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;

d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;

e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;

g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);

h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;

i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;

l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;

m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.

2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.».

51. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 20/2016 le parole «Fino alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei propri organi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al subentro della Regione».

52. [La Provincia di Udine destina l'intero importo dell'avanzo non vincolato come accertato con il rendiconto di gestione 2017 a favore delle Unioni territoriali intercomunali del proprio territorio di riferimento, a titolo di compartecipazione, per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 18/2015, per interventi di investimento di area vasta] [27].

53. [Le somme di cui al comma 52 sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre 2016, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati validati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento] [28].

54. [I dati della popolazione residente e della superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 53, lettere a) e b), sono forniti alla Provincia dalla Regione] [29].

55. [Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 alle Unioni territoriali intercomunali del territorio della Provincia di Udine per finanziare, a titolo di compartecipazione, l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 18/2015, per interventi di investimento di area vasta] [30].

56. [Le somme di cui al comma 55 sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati più recenti validati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento] [31].

57. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura per la gestione economale della spesa e le competenze dell'economo, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del decreto legislativo 118/2011 .

58. La Regione, previa istanza del Comune di Sauris alla Direzione centrale competente in materia di ambiente ed energia, rateizza in cinquant'anni il credito di 849.250 euro vantato nei confronti del Comune medesimo. Trova applicazione l'articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [32].

59. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 24/2016 le parole «al 31 dicembre 2018 per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)» [33].

 

     Art. 10. (Funzione pubblica)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), dopo le parole «100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti:«e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima».

2. Al comma 20 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro anni».

3. All'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la parola «Direttore» ovunque citata, ivi compresa la rubrica, è sostituita dalle seguenti: «Direttore generale».

4. All'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «del personale messo a disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del personale non dirigente messo a disposizione»;

b) [dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Durante il periodo di messa a disposizione il personale con qualifica di dirigente può partecipare alle procedure di interpello di cui all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale); nel caso di conferimento di un nuovo incarico dirigenziale in esito a dette procedure, cessa, a decorrere dalla data di inizio dell'incarico, la messa a disposizione del dirigente interessato.»] [34].

5. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 2 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni»; dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, con contestuale superamento nel territorio regionale della figura del Segretario comunale e provinciale»;

2) al secondo periodo le parole «dall'1 gennaio 2018» e «al 31 dicembre 2017» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dall'1 novembre 2018» e «al 31 ottobre 2018»] [35];

b) [al comma 8 dell'articolo 12 le parole «a eccezione di» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»] [36];

c) [al comma 3 dell'articolo 15 dopo le parole «in disponibilità,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la riduzione di cui all'articolo 11, comma 3, quarto periodo,»] [37];

d) il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nel rispetto del budget previsto annualmente nella legge regionale di stabilità; non sono considerate, ai fini del rispetto del budget, le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni normative. La formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi, dall'Ufficio unico.».

e) il comma 2 dell'articolo 29 è abrogato;

f) il comma 5 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«5. La disciplina di cui al primo periodo del comma 1 costituisce, per la Regione, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.».

g) al comma 3 dell'articolo 56 le parole «dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 novembre 2018»;

h) [al comma 4 dell'articolo 56 le parole «all'1 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 settembre 2018»] [38];

i) [al comma 5 dell'articolo 56 le parole «in servizio all'1 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio all'1 settembre 2018»] [39];

j) [al comma 9 dell'articolo 56 le parole «Entro il 31 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 settembre 2018»] [40];

k) dopo il comma 20 dell'articolo 56 sono inseriti i seguenti:

«20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015 .

20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015 .».

l) [al comma 1 dell'articolo 57 le parole: «vigente al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 31 ottobre 2018»] [41];

m) [al comma 3 dell'articolo 57 le parole «in essere al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 ottobre 2018»] [42];

n) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 57 sono abrogati;

o) [al comma 7 dell'articolo 57 le parole «e dei commi 4 e 5,» sono soppresse] [43];

p) al primo periodo del comma 8 dell'articolo 57 le parole «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»;

q) [all'articolo 59 le parole «dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 novembre 2018»] [44].

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:

«2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.»

7. Nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), trova applicazione l'articolo medesimo, secondo quanto disposto dai commi successivi.

8. Con regolamento regionale è disciplinato il fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 per servizi e forniture. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Con linee guida della Giunta regionale è stabilita la disciplina del restante 20 per cento.

9. Le procedure di importo inferiore a 10.000 euro non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 4 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.

10. I commi 3 e 5 e il regolamento di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici.

11. Al comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato».

12. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.».

b) dopo il comma 2 dell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.

2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della programmazione di cui all'articolo 48.».

13. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

«3 bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 26/2014 .».

14. [I segretari di fascia C, titolari di sede in territorio regionale alla data dell'1 giugno 2017, continuano a svolgere, fino al 31 maggio 2020, presso gli enti locali della Regione le funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le quali è prevista la figura del segretario comunale di fascia C, sulla base di apposito accordo tra la Regione e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali disciplinante la fase transitoria. Qualora i segretari di cui al primo periodo conseguano, entro il 31 dicembre 2019, la fascia B, i medesimi possono essere inseriti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2016, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dal conseguimento, mediante mobilità intercompartimentale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5. Nelle more dell'inserimento nel ruolo il personale interessato continua a svolgere le proprie funzioni presso l'ente locale sino al termine massimo del 31 maggio 2020] [45].

15. [Fino al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale] [46].

16. [Le risorse necessarie alla contrattualizzazione delle figure apicali e di vertice delle amministrazioni del Comparto unico integrano le disponibilità dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di Comparto, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato] [47].

17. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), cessa di essere ordinata in forma di gestione speciale autonoma ed è ricondotta alla disciplina prevista, ordinariamente, per le strutture direzionali e sub direzionali, nonché per gli incarichi dirigenziali dell'Amministrazione regionale a decorrere dalla data di efficacia dei conseguenti provvedimenti da assumersi, da parte della Giunta regionale e del Direttore generale, ai sensi degli articoli 7, 11 e 37 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., in merito all'articolazione organizzativa e alla declaratoria delle funzioni della Direzione centrale; dalla medesima data cessa, altresì, l'applicazione della disciplina dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale stessa adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12/2009 .

18. In relazione a quanto disposto al comma 17, gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato, nonché gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al servizio in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia, proseguono sino alla loro scadenza naturale salvo il caso di revoca anticipata. Al fine di assicurare la necessaria continuità e funzionalità dei servizi, gli incarichi di responsabile di Area, in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale stessa e per i quali, alla medesima data, risulti decorrente il termine dell'ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 3 bis, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 0277/2004, si intendono prorogati sino al 31 agosto 2018.

19. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), il conguaglio ivi previsto si intende riferito al salario aggiuntivo di cui all'articolo 69 del Contratto collettivo regionale di lavoro quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, operato con riferimento ai trattamenti tabellari previsti per la categoria e la posizione economica dell'Area polizia locale ricoperte sino alla data di efficacia del Contratto collettivo regionale di lavoro di cui al medesimo comma 4, e all'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Contratto integrativo di ente del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale, documento stralcio del 15 maggio 2003.

20. Nell'ambito delle procedure di mobilità di Comparto verso le Unioni territoriali intercomunali attivate entro sei mesi dalla data di efficacia della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 32/2017, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016, è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e il relativo trasferimento avviene con corrispondente cessione, da parte delle Unioni destinatarie, degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), il personale di staff della Provincia di cui al comma medesimo può essere trasferito ad amministrazioni diverse da quelle già individuate, al 31 dicembre 2017, a seguito della procedura di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016, previo nulla osta della Provincia medesima rilasciato d'intesa con le amministrazioni di cui al citato comma 2.

21. La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'articolo 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016, e all'articolo 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2017 o che siano venute a scadenza nel corso del mese di dicembre 2017, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.

22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 12/2009 e dell'articolo 56, commi 19 e 20, della legge regionale 18/2016, l'acquisizione del personale mediante mobilità intercompartimentale da enti del Servizio sanitario regionale è considerata in regime di neutralità finanziaria.

23. Qualora l'Unione Territoriale Intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un Direttore generale mediante procedura selettiva, la medesima può conferire ad interim tale incarico a uno dei Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione [48].

24. Alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2018.


[1] Comma così modificato dall'art. 112 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[3] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[4] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2022, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[10] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[11] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2018, n. 17.

[12] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[13] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[14] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[15] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[16] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[17] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[18] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[22] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[23] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[24] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[25] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[26] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[27] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[28] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[29] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[30] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[31] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[32] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[33] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[34] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[35] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[36] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[37] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[38] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[39] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[40] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[41] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[42] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[43] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[44] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[45] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[46] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[47] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[48] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.