Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 28/12/2017 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 2. (Attività produttive) |
Art. 3. (Risorse agricole e forestali) |
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia) |
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia) |
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero) |
Art. 7. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili) |
Art. 8. (Salute e politiche sociali) |
Art. 9. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) |
Art. 10. (Funzione pubblica) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.302 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
(B.U. 3 gennaio 2018, n. 1 - S.O. 5 gennaio 2018, n. 2)
Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Alla
a) l'articolo 22 è abrogato;
b) il comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;
c) al comma 3 dell'articolo 23 le parole «ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 92 della
«1 bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprietà al Commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sez. B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprietà alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali.».
3. Al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'articolo 7, comma 48, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 13 della
5. Il comma 2 dell'articolo 50 della
«2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo direttamente o tramite Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede, con l'ingiunzione prevista dal
6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 2, della
8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del
8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo [2].
8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta [3].
9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.
Art. 2. (Attività produttive)
1. Al fine di consentire l'avvio delle attività del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5.1, della
2. Per le medesime finalità del comma 1, i beni disponibili di proprietà dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla
3. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento.
4. Con verbale di consegna sottoscritto dal Commissario liquidatore e dal legale rappresentante del Consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà al Consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del Consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.
5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.
6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 13, della
8. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'articolo 2, comma 13, della
9. Al comma 33 dell'articolo 2 della
10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 10 dell'articolo 2 della
11. Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T), di seguito Consorzio, lo stesso può acquisire mediante conferimento da parte dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia gli immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio medesimo, coerentemente con il Piano industriale di cui all'articolo 80 della
12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'articolo 29 dello statuto del Consorzio.
13. Al comma 3 dell'articolo 10 della
14. Al comma 5 dell'articolo 10 della
15. In relazione al subentro dell'Unione territoriale intercomunale del Collio-Alto Isonzo nella realizzazione del progetto di valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte S. Michele -S. Martino del Carso nel Comune di Sagrado a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande Guerra sul Carso, finanziata con mutuo contratto dalla Provincia di Gorizia con la Cassa Depositi e Prestiti e assistito dal finanziamento regionale liquidato alla Provincia con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 485 del 20 marzo 2013, e all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 13 e 14, della
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine di conclusione dei programmi straordinari per l'anno 2008 previsti dall'articolo 11 della
Art. 3. (Risorse agricole e forestali)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all'articolo 7, comma 15, della
a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto;
b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto.
3. Alla
a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
«g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;»;
b) al comma 4 dell'articolo 31 le parole «economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta»;
c) al comma 1 dell'articolo 32 le parole «a privati, vivaisti compresi,» sono soppresse;
d) al comma 2 dell'articolo 32 dopo le parole «Il compenso non è dovuto per il materiale forestale» sono inserite le seguenti: «, da porre a dimora sul territorio regionale,»;
e) il comma 2 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.»;
f) al comma 2 dell'articolo 56 le parole «economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi»;
g) al comma 1 dell'articolo 77 le parole «economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario,» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
«1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.»
5. Alla
a) nella rubrica dell'articolo 3 la parola «finanziario» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio»;
b) al comma 2 dell'articolo 3 la parola «finanziario» è sostituita dalle seguenti: «economico - patrimoniale»;
c) i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3 sono abrogati;
d) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
«a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;»;
e) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 le parole «delle entrate previste» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto»;
f) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)
1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.
2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.
5. I Consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di:
a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;
b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;
c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);
d) la relazione del Collegio dei revisori legali.
6. I Consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili:
a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;
b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.»;
g) al comma 4 dell'articolo 22 dopo le parole «Le deliberazioni» sono inserite le seguenti: «non soggette a controllo»;
h) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti al controllo di legittimità:
a) il bilancio di esercizio;
b) il bilancio di previsione;
c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;
d) lo Statuto consortile;
e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.»
i) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;
l) il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi:
a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;
b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.»
6. Gli articoli 3, 3 bis, 22 e 23 della
7. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'articolo 3 bis comma 2, della
8. Per avviare l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, i Consorzi di bonifica elaborano il primo stato patrimoniale sulla base della situazione patrimoniale dell'esercizio precedente. I criteri per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in quanto compatibili, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:
a) per i beni immobili, qualora non sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o di costruzione maggiorato dei costi accessori, si assume come valore iniziale quello catastale, rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali;
b) per i beni mobili, qualora manchi la documentazione di acquisto, si assume come valore iniziale il presumibile valore di mercato alla data di adozione dello stato patrimoniale iniziale;
c) per i terreni su cui insistono i fabbricati, si assume, come valore iniziale, se non separatamente determinabile dalla documentazione in possesso del Consorzio, l'importo pari al 20 per cento del valore del fabbricato.
9. Al comma 35 dell'articolo 3 della
10. Al comma 24 dell'articolo 3 della
a) dopo le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «di attività»;
b) le parole «Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo erogato nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività».
11. All'articolo 11 bis della
a) il comma 7 ter è sostituito dal seguente:
«7 ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7 bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa.»;
b) il comma 7 quater è sostituito dal seguente:
«7 quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento.».
12. Le modifiche all'articolo 11 bis della
13. Alla
a) al comma 10 dell'articolo 6 le parole «con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «con il voto favorevole della maggioranza dei presenti»;
b) al comma 8 dell'articolo 22 le parole «dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla» sono sostituite dalle seguenti: «per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla».
c) il comma 10 dell'articolo 40 è abrogato.
14. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale che disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e bis) della
15. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947 e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018.
16. All'articolo 16 della
a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
«d bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.»;
b) dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«e bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.»;
c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:
«b bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.».
Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Al comma 41 quater dell'articolo 2 della
2. All'articolo 25 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I Comuni e i Commissari liquidatori delle CATO sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l'Assemblea regionale d'ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell'atto non convalidato.».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. L'AUSIR fa proprio l'eventuale riallineamento delle concessioni effettuato in applicazione dell'articolo 8, comma 4, dell'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017, dalla Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" nel caso di intervenuta aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato.».
3. All'articolo 3 della
a) al comma 8 le parole «1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2019»;
b) al comma 9 le parole «1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2019».
4. Alla
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole «e a quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 27 le parole «, nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale» sono soppresse;
c) al comma 3 dell'articolo 27 dopo le parole «legge regionale 3/2015» sono inserite le seguenti: «e i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del
d) dopo il comma 3 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 2 i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001.»;
e) al comma 1 dell'articolo 30 le parole «si avvale di un nucleo di controllo ambientale composto da personale della struttura regionale competente in materia di ambiente e del Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei Comuni».
5. L'Allegato A di cui all'articolo 8, comma 2 della
(riferito all'articolo 8)
COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. L'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Erto e Casso; Fanna; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Roveredo in Piano; Sacile; San Quirino; Sequals; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Vito d'Asio; Vivaro.
2. L'Assemblea locale "Interregionale" Annone Veneto; Azzano Decimo; Casarsa della Delizia; Chions; Cinto Caomaggiore; Concordia Sagittaria; Cordovado; Fiume Veneto; Fossalta di Portogruaro; Gruaro; Meduna di Livenza; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Portogruaro; Pramaggiore; Pravisdomini; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza; Sesto al Reghena; Teglio Veneto; Valvasone Arzene; Zoppola;
3. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.
4. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.
5. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.
COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
1. L'Assemblea locale "Occidentale" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.
2. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.
3. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.
4. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.».
Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)
1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell'accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.
2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'articolo 8 della
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 56 bis 2., della
4. Alla
a) dopo il comma 5 dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini del convenzionamento previsto dall'articolo 17 per il completamento dei lavori di costruzione o recupero, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, di immobili da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita purché i lavori siano realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti indicati dal medesimo articolo 27. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.»;
b) al comma 1 dell'articolo 53 dopo le parole «i limiti ISE/ISEE e di reddito» sono inserite le seguenti: «, nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie,».
5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della
6. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 39 bis della
a) dopo le parole «fisica o funzionale,» la parola «non» è soppressa;
b) dopo le parole «salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 4».
7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della
8. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a)»;
b) al comma 2 dell'articolo 3 la cifra «2» è sostituita dalla seguente: «3» e dopo le parole «piano sottostante» sono aggiunte le seguenti: «e gli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi»;
c) al comma 2 dell'articolo 5 le parole «dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a)»;
d) al comma 3 dell'articolo 7 le parole «all'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16 bis, comma 1, lettera a)».
Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All'articolo 6 della
a) al comma 30 le parole «2017, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.» sono sostituite dalle seguenti: «2018, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e, in deroga all'articolo 43 della
b) al comma 32 dopo le parole «a norma di legge» sono inserite le seguenti: «se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'articolo 56 della
2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attività culturali collegate all'assegnazione del titolo "Tolmezzo città Alpina 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
4. Al comma 1 dell'articolo 10 della
5. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e bis) dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);»;
b) al comma 1 dell'articolo 30 le parole «non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura».
6. [All'articolo 14 della
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la parola «finanziando» sono inserite le seguenti: «, con le risorse del Programma annuale dell'immigrazione di cui all'articolo 7,»;
2) dopo le parole «dagli enti locali» sono inserite le seguenti: «in forma singola o associata»;
3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture.»;
b) al comma 3 le parole «ai commi 1 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma» e dopo la parola «europea» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della
7. Al comma 4 dell'articolo 2 della
8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 4 bis della
9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del "Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della
10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima.
11. La disciplina transitoria prevista dall'articolo 27 della
Art. 7. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. Per l'anno accademico 2018-2019 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
«b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;».
3. Al capo IV e all'articolo 49 della
a) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Pari opportunità e qualità del lavoro»;
b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Art. 49
(Parità di genere)
1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali.
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.».
4. All'articolo 50 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari»;
b) al comma 1 le parole «d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:» sono sostituite dalle seguenti: «pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:»; .
c) al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a bis) attivazione di servizi di consulenza e sostegno alle lavoratrici e lavoratori per:
1) favorire la miglior fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;
2) ottimizzare la veicolazione di informazioni circa l'accesso ai servizi del territorio e ad eventuali incentivi o benefici regionali disponibili;
3) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito della collaborazione domestica per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;».
5. All'articolo 63 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.».
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:
a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;
b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;
c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;
d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale.
2 ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;
b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;
c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista.
2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.
2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.
2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.
2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.
2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.».
6. Le sanzioni previste dall'articolo 63 bis della
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
«2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della
8. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della
«2 bis. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento».
9. [Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della
10. [Dopo il secondo periodo del comma 48 quinquies dell'articolo 16 della
11. [Dopo il primo periodo del comma 3 quater dell'articolo 3 della
12. [All'articolo 5 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli anni 2017 e 2018 la domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e il contributo per le spese di funzionamento viene commisurato al numero dei corsi gestiti e al numero degli alunni iscritti alla scuola o all'istituto rispettivamente nell'anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017, che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell'anno scolastico stesso e che si siano reiscritti per l'anno scolastico successivo.».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli istituti di musica privati di cui all'articolo 3, già beneficiari di finanziamenti pubblici per le medesime finalità nell'anno di riferimento.»] [8].
13. La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i Centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del
14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Art. 8. (Salute e politiche sociali)
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
«2. La Regione, al fine di adeguare i servizi e gli interventi sociosanitari agli effettivi bisogni assistenziali:
a) determina il fabbisogno massimo di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi mentali, persone con disabilità, persone con dipendenze patologiche e persone non autosufficienti e definisce le modalità per l'accreditamento di dette strutture, tenendo conto del processo di presa in carico della persona e della valutazione multidimensionale dei bisogni;
b) emana, con riferimento alle persone indicate alla lettera a), indirizzi per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo e per l'introduzione e l'utilizzo del budget personale;
c) emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).».
2. Al comma 60 dell'articolo 9 della
3. Al comma 4 bis dell'articolo 50 della
4. Il comma 61 dell'articolo 8 della
«61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso.».
5. All'articolo 44 della
a) al comma 4 le parole «la Regione si avvale della» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione opera mediante la» e le parole «per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2014»;
b) al comma 4 bis dopo le parole «provvede alle acquisizioni di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «destinati al Servizio sanitario regionale e» e le parole «anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della
c) il comma 4 ter è abrogato.
6. Alla
a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17
(Servizio sociale dei Comuni)
1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della
2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal Piano di riordino territoriale definito dall'allegato C bis di cui all'articolo 4 ter della
4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'articolo 7 bis della
5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all'articolo 56 ter della
6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Unioni appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.».
b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17 bis. (Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)
1. Con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:
a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.».
c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18
(Gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Le Unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il Servizio sociale dei Comuni.
2. Le Unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6 all'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'Unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.
3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la Commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'Unione e sono disciplinati in particolare:
a) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
b) i criteri generali per l'accesso ai servizi;
c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
d) i rapporti finanziari con i Comuni del territorio dell'Unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'Azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonché le modalità di indirizzo e verifica delle attività delegate;
f) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'articolo 19 della
d) [l'articolo 19 è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2019] [9];
e) l'articolo 21 è abrogato.
7. La lettera h) del comma 14 dell'articolo 19 della
«h) assistenza residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone nella fase terminale della vita, per la quale il distretto svolge funzioni di governo o di committenza, attraverso le strutture intermedie di cui all'articolo 23, anche collocate nel territorio di altri distretti dell'azienda di riferimento o di altre aziende;».
8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'articolo 50 del
9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.
Art. 9. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della
2. [All'articolo 26 della
a) alla lettera l) del comma 1 dopo le parole «a finanziamento europeo» sono aggiunte le seguenti: «, relativamente alle funzioni esercitate dall'Unione ai sensi del presente articolo»;
b) la lettera m) del comma 1 è abrogata;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al presente comma.»] [10].
3. [In considerazione delle criticità comunicate da alcune Unioni relativamente al rispetto del termine dell'1 gennaio 2018 previsto dal comma 3 dell'articolo 26 della
4. [All'articolo 27 della
a) alla lettera b) del comma 1 dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5 bis) gestione dei servizi tributari;»;
b) alla lettera c) del comma 1 le parole «dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4»;
c) al comma 4 le parole «e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti» sono soppresse e le parole «l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANCI Friuli Venezia Giulia propone»;
d) il comma 4 bis è abrogato;
e) al comma 5 le parole «ai commi 3 e 4 possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 sono»] [12].
5. La gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), della
6. Al comma 5 dell'articolo 56 della
7. Al comma 1 bis dell'articolo 40 della
a) le parole «Entro il 31 dicembre 2016» e «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono soppresse;
b) dopo le parole «facenti parte di convenzioni attuative» sono aggiunte le seguenti: «, in essere al 31 dicembre 2017,».
8. [All'articolo 56 ter della
a) al comma 3 dopo le parole «in essere al 30 novembre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e per le funzioni di cui all'allegato C, punto 9, lettere b) e c)»;
b) al comma 5 la parola «Fontanafredda» e la parola «Tricesimo» sono soppresse] [14].
9. All'allegato C bis della
a) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Friuli Centrale è soppressa la parola «Tricesimo,»;
b) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Livenza-Cansiglio-Cavallo, dopo la parola «Caneva» è aggiunta la parola «, Fontanafredda»;
c) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Noncello è soppressa la parola «Fontanafredda,»;
d) nell'elencazione relativa all'area territoriale adeguata del Torre, dopo la parola «Tarcento» è aggiunta la parola «, Tricesimo».
10. Il processo di integrazione dei Comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati e comunicato alla Regione.
11. Il cronoprogramma di cui al comma 10 prevede:
a) le modalità e i tempi per l'integrazione del Comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 23 della
b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del Comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;
c) le modalità e i tempi di regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati;
d) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del Comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.
12. Per i Comuni assegnati a una diversa area territoriale adeguata ai sensi del comma 9, la decorrenza dell'1 gennaio 2018, prevista dagli articoli 26 e 27 della
13. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della
«6 bis. La mancata attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26 della
6 ter. La Giunta regionale con propria deliberazione valuta le ragioni addotte per la mancata comunicazione e la misura della decurtazione delle risorse dell'Intesa per lo sviluppo.».
14. [In sede di prima applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 7 della
15. All'articolo 8 della
a) al comma 5 bis dopo le parole «dall'ente sovracomunale» sono aggiunte le seguenti: «nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni,»;
b) dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
«5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».
16. [Dopo il comma 9 bis dell'articolo 14 della
«9 ter. I patti territoriali di cui al comma 9, lettera b), definiscono l'utilizzo delle risorse regionali già assegnate alle Unioni territoriali intercomunali con la concertazione di cui all'articolo 7 e relativi patti territoriali, residuate dall'attuazione degli interventi.»] [16].
17. [In sede di prima applicazione dell'articolo 14, comma 9 ter, della
18. Al comma 3 dell'articolo 19 della
19. Al comma 3 dell'articolo 20 della
20. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della
«3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.».
21. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 31 della
«1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio successivo.».
22. In sede di prima applicazione dell'articolo 31, comma 1 quater, della
23. Al comma 57 dell'articolo 14 della
24. Al comma 23 dell'articolo 6 della
25. Al comma 24 dell'articolo 6 della
26. Il comma 3 dell'articolo 38 della
27. Al comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
28. Dopo il comma 88 dell'articolo 10 della
«88 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.».
29. La Regione è autorizzata a mantenere a carico dell'Ufficio stralcio delle Province gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite a FVG Strade SpA fino all'effettivo subentro da parte della società medesima nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme [19].
30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a FVG Strade SpA, la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo l'1 gennaio 2018.
31. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 21, della
32. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 11, della
33. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della
34. Dall'1 gennaio 2018 il risparmio strutturale di cui al comma 33 è quantificato in 13.479.573 euro, in esito alla soppressione delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste a decorrere dall'1 ottobre 2017 e tenuto conto del commissariamento della Provincia di Udine dalla scadenza del mandato elettorale. A decorrere dal 2019 il risparmio strutturale a regime è quantificato in 15.349.588 euro.
35. Il risparmio strutturale complessivamente conseguito a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale relativamente alla spesa di personale, in esito alla procedura di superamento e successiva soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della
36. Il risparmio strutturale di cui al comma 35, in esito agli effetti del trasferimento delle funzioni e della conseguente razionalizzazione ed efficientamento operato dalla Regione, è quantificato fino al 2016 in 20.173.472 euro, di cui 12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della
37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della
38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della
39. [All'articolo 5 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la civile e pacifica convivenza civile, la Regione promuove l'impiego del volontariato in attività di informazione, educazione e supporto alla sicurezza stradale, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia.».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante della polizia locale, è volto a fornire assistenza alla cittadinanza con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.».
c) al comma 3 le parole «o il responsabile del Servizio di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia locale»;
d) al comma 4 le parole «in relazione alle diverse tipologie di attività» sono soppresse;
e) alla lettera b) del comma 4 le parole «le dotazioni e l'abbigliamento» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni obbligatorie e i dispositivi di protezione individuale»;
f) al comma 5 le parole «dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali»] [22].
40. [La Regione adegua il regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della
41.[ Le modifiche di cui al comma 39 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 40] [24].
42. [L'articolo 25 della
«Art. 25
(Regolamenti)
1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali sono, altresì, determinati:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
b) le caratteristiche delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
c) i gradi, i criteri di attribuzione e le caratteristiche dei distintivi di grado.
2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.
3. I regolamenti previsti dagli articoli 5 e 18 sono adottati sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare.»] [25].
43. I termini, fissati con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con la
44. Per le finalità previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018.
45. [Ai comuni turistici, di cui all'articolo 13, comma 3, della
46. Al comma 3 dell'articolo 2 della
47. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
«4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.
4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello.».
48. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 bis della
«3 bis. Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo Diurno" a Udine, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, al fine di garantire la continuità nella gestione delle funzioni delegate da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della
49. Al comma 2 dell'articolo 9 quater della
50. L'articolo 10 della
«Art. 10
(Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:
a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;
b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;
c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;
d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;
e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;
g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;
l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;
m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.
2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.».
51. Al comma 4 dell'articolo 11 della
52. [La Provincia di Udine destina l'intero importo dell'avanzo non vincolato come accertato con il rendiconto di gestione 2017 a favore delle Unioni territoriali intercomunali del proprio territorio di riferimento, a titolo di compartecipazione, per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della
53. [Le somme di cui al comma 52 sono ripartite con i seguenti criteri:
a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre 2016, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati validati dall'ISTAT;
b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento] [28].
54. [I dati della popolazione residente e della superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 53, lettere a) e b), sono forniti alla Provincia dalla Regione] [29].
55. [Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 alle Unioni territoriali intercomunali del territorio della Provincia di Udine per finanziare, a titolo di compartecipazione, l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della
56. [Le somme di cui al comma 55 sono ripartite con i seguenti criteri:
a) per il 70 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale alla data del 31 dicembre, rispetto alla popolazione complessiva del territorio di riferimento, sulla base dei dati più recenti validati dall'ISTAT;
b) per il 30 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale di riferimento] [31].
57. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura per la gestione economale della spesa e le competenze dell'economo, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del
58. La Regione, previa istanza del Comune di Sauris alla Direzione centrale competente in materia di ambiente ed energia, rateizza in cinquant'anni il credito di 849.250 euro vantato nei confronti del Comune medesimo. Trova applicazione l'articolo 51 della
59. Al comma 16 dell'articolo 10 della
Art. 10. (Funzione pubblica)
1. Al comma 1 dell'articolo 38 della
2. Al comma 20 dell'articolo 12 della
3. All'articolo 18 della
4. All'articolo 4 della
a) al comma 3 le parole «del personale messo a disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del personale non dirigente messo a disposizione»;
b) [dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 bis. Durante il periodo di messa a disposizione il personale con qualifica di dirigente può partecipare alle procedure di interpello di cui all'articolo 11 della
5. Alla
a) [al comma 2 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni»; dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, con contestuale superamento nel territorio regionale della figura del Segretario comunale e provinciale»;
2) al secondo periodo le parole «dall'1 gennaio 2018» e «al 31 dicembre 2017» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dall'1 novembre 2018» e «al 31 ottobre 2018»] [35];
b) [al comma 8 dell'articolo 12 le parole «a eccezione di» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»] [36];
c) [al comma 3 dell'articolo 15 dopo le parole «in disponibilità,» sono inserite le seguenti: «ferma restando la riduzione di cui all'articolo 11, comma 3, quarto periodo,»] [37];
d) il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«1. L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nel rispetto del budget previsto annualmente nella legge regionale di stabilità; non sono considerate, ai fini del rispetto del budget, le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni normative. La formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi, dall'Ufficio unico.».
e) il comma 2 dell'articolo 29 è abrogato;
f) il comma 5 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«5. La disciplina di cui al primo periodo del comma 1 costituisce, per la Regione, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.».
g) al comma 3 dell'articolo 56 le parole «dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 novembre 2018»;
h) [al comma 4 dell'articolo 56 le parole «all'1 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 settembre 2018»] [38];
i) [al comma 5 dell'articolo 56 le parole «in servizio all'1 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio all'1 settembre 2018»] [39];
j) [al comma 9 dell'articolo 56 le parole «Entro il 31 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 settembre 2018»] [40];
k) dopo il comma 20 dell'articolo 56 sono inseriti i seguenti:
«20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della
20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della
l) [al comma 1 dell'articolo 57 le parole: «vigente al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 31 ottobre 2018»] [41];
m) [al comma 3 dell'articolo 57 le parole «in essere al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 ottobre 2018»] [42];
n) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 57 sono abrogati;
o) [al comma 7 dell'articolo 57 le parole «e dei commi 4 e 5,» sono soppresse] [43];
p) al primo periodo del comma 8 dell'articolo 57 le parole «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»;
q) [all'articolo 59 le parole «dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 novembre 2018»] [44].
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della
«2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 101 del
7. Nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del
8. Con regolamento regionale è disciplinato il fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del
9. Le procedure di importo inferiore a 10.000 euro non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 4 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.
10. I commi 3 e 5 e il regolamento di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici.
11. Al comma 2 bis dell'articolo 8 della
12. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente:
«2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della
b) dopo il comma 2 dell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'articolo 13, comma 2, della
13. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della
«3 bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della
14. [I segretari di fascia C, titolari di sede in territorio regionale alla data dell'1 giugno 2017, continuano a svolgere, fino al 31 maggio 2020, presso gli enti locali della Regione le funzioni di cui all'articolo 97 del
15. [Fino al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all'articolo 97 del
16. [Le risorse necessarie alla contrattualizzazione delle figure apicali e di vertice delle amministrazioni del Comparto unico integrano le disponibilità dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva di Comparto, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato] [47].
17. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui all'articolo 10 della
18. In relazione a quanto disposto al comma 17, gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato, nonché gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al servizio in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia, proseguono sino alla loro scadenza naturale salvo il caso di revoca anticipata. Al fine di assicurare la necessaria continuità e funzionalità dei servizi, gli incarichi di responsabile di Area, in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale stessa e per i quali, alla medesima data, risulti decorrente il termine dell'ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 3 bis, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 0277/2004, si intendono prorogati sino al 31 agosto 2018.
19. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 4, della
20. Nell'ambito delle procedure di mobilità di Comparto verso le Unioni territoriali intercomunali attivate entro sei mesi dalla data di efficacia della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, della
21. La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'articolo 57, comma 8, terzo periodo, della
22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 5, della
23. Qualora l'Unione Territoriale Intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un Direttore generale mediante procedura selettiva, la medesima può conferire ad interim tale incarico a uno dei Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione [48].
24. Alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2018.
[1] Comma così modificato dall'art. 112 della
[2] Comma inserito dall'art. 12 della
[3] Comma inserito dall'art. 12 della
[4] Comma abrogato dall'art. 19 della
[5] Comma abrogato dall'art. 56 della
[6] Comma abrogato dall'art. 56 della
[7] Comma abrogato dall'art. 56 della
[8] Comma abrogato dall'art. 21 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 24 della
[10] Comma abrogato dall'art. 24 della
[11] Comma modificato dall'art. 4 della
[12] Comma abrogato dall'art. 24 della
[13] Comma già modificato dall'art. 4 della
[14] Comma abrogato dall'art. 24 della
[15] Comma modificato dall'art. 4 della
[16] Comma abrogato dall'art. 24 della
[17] Comma abrogato dall'art. 24 della
[18] Comma già modificato dall'art. 4 della
[19] Comma così modificato dall'art. 4 della
[20] Comma così modificato dall'art. 4 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[22] Comma abrogato dall'art. 35 della
[23] Comma abrogato dall'art. 35 della
[24] Comma abrogato dall'art. 35 della
[25] Comma abrogato dall'art. 35 della
[26] Comma abrogato dall'art. 4 della
[27] Comma abrogato dall'art. 9 della
[28] Comma abrogato dall'art. 9 della
[29] Comma abrogato dall'art. 9 della
[30] Comma abrogato dall'art. 9 della
[31] Comma abrogato dall'art. 9 della
[32] Comma così modificato dall'art. 4 della
[33] Comma così modificato dall'art. 3 della
[34] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[35] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[36] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[37] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[38] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[39] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[40] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[41] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[42] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[43] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[44] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[45] Comma sostituito dall'art. 5 della
[46] Comma abrogato dall'art. 12 della
[47] Comma abrogato dall'art. 22 della
[48] Comma così sostituito dall'art. 8 della