§ 6.4.285 - L.R. 4 agosto 2014, n. 15.
Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:04/08/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Finalità 1 - attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.285 - L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(B.U. 6 agosto 2014, n. 32 - S.O. 7 agosto 2014, n. 16)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2013, è iscritto tra le entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 del bilancio per l'anno 2014 un avanzo di amministrazione di importo pari a 848.934.963,97 euro di cui 825.909,72 euro già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 quale saldo finanziario presunto con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), determinando un saldo di 848.109.054,25 euro di cui 605.630.213,82 euro sono destinati alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella A1 relativa al comma 4 e delle riduzioni di entrata previste ai commi 2 e 3.

2. Per effetto delle disposizioni previste all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) e dei provvedimenti assunti dallo Stato in materia di misura dell'acconto di imposta per il periodo in corso al 31 dicembre 2013, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di entrata riportati nella seguente tabella sono diminuiti dell'importo complessivo di 171.893.986,29 euro per l'anno 2014, secondo la ripartizione ivi rappresentata:

 

UBI capitolo

minore stanziamento

1.1.3 80

35.731.326,63

1.3.6 100

22.044.688,80

1.3.6 101

90.381.576,79

1.3.7 110

11.872.343,37

1.3.7 120

608.129,35

1.3.7 130

1.677.884,15

1.3.6 2112

9.578.037,20

Totale

171.893.986,29

 

3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 all'unità di bilancio 1.3.8 lo stanziamento del capitolo 2213 è ridotto di 19.500.000 euro per l'anno 2014.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle entrate regionali.

6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)

1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è abrogato.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore della Camera di Commercio di Udine a parziale sollievo degli oneri necessari per la realizzazione, all'interno del programma Friuli Future Forum 2014, del progetto speciale intitolato «Sostenere lo sviluppo locale in Friuli. Ridefinire l'economia attraverso la diversificazione economica e il coinvolgimento degli stakeholder».

3. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.

5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6373 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla Camera di commercio di Udine per la realizzazione del progetto speciale «Sostenere lo sviluppo locale in Friuli. Ridefinire l'economia attraverso la diversificazione economica e il coinvolgimento degli stakeholder»".

6. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi tra apicoltori, indicati all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), contributi volti alle iniziative di tutela della sanità delle api, all'attività di assistenza tecnica agli apicoltori, nonché alle azioni di contrasto dello spopolamento del patrimonio apistico.

7. I finanziamenti di cui al comma 6 sono determinati proporzionalmente al numero degli alveari denunciati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/2010, sul territorio di ciascun organismo associativo provinciale e sono erogati in soluzione unica e in via anticipata. Nel decreto di concessione sono indicate le modalità di rendicontazione dei contributi.

8. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6377 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi agli organismi associativi tra gli apicoltori per la sanità delle api, l'assistenza tecnica agli apicoltori e per il contrasto dello spopolamento del patrimonio apistico".

10. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3 bis. Nei casi in cui è necessario procedere con concessione in affido ai sensi del comma 3, qualora il numero dei proprietari dei terreni interessati sia superiore a cinquanta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).»] [1];

b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) prima della lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente: «a ante) "area prioritaria": relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;»;

2) al comma 2 le parole «all'area primaria o all'area secondaria» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle aree previste al comma precedente»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi realizzati nell'ambito delle "aree prioritarie" individuate dai Comuni ai sensi del comma 1, lettera a ante);

b) interventi realizzati all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;

c) altri terreni diversi da quelli definiti nelle lettere a) e b).».

11. Gli oneri derivanti dalla legge regionale 10/2010, come modificata dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 3.1.2.1056 e al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista con l'articolo 4, comma 35, Tabella D.

12. Limitatamente all'esercizio finanziario 2014, il termine di presentazione delle domande di concessione di contributo per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), è prorogato al 30 settembre 2014.

13. All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31, le parole «alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese di trasformazione, commercializzazione, promozione e certificazione di prodotti agricoli» e dopo le parole «di marketing anche territoriale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché attraverso progetti volti a garantire la corrispondenza dei prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari».

b) la lettera c) del comma 34 è sostituita dalla seguente:

«c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi precedenti.».

14. All'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «erogano» è sostituita dalla seguente: «assegnano»;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.»;

c) il comma 1 bis è abrogato.

15. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è abrogata.

16. Al fine di dare attuazione al decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), e in particolare, all'articolo 2, comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, a cedere gli impianti e i beni di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), alle cooperative attuali concessionarie e a concedere un aiuto tramite l'abbattimento del costo di acquisto subordinatamente alla decisione positiva della Commissione europea.

17. Il valore di mercato dei beni di cui al comma 16 e il valore del canone per l'affidamento in gestione dei beni per il periodo transitorio intercorrente tra la presa in consegna dei beni da parte dell'Amministrazione regionale e l'eventuale acquisto dei beni ai sensi del comma 16 è stabilito sulla base di una perizia di stima effettuata, anche nelle more del relativo trasferimento dallo Stato alla Regione, da un soggetto esperto e indipendente, designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale sono situati i beni.

18. [Con regolamento approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse rurali di concerto con l'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio sono stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione dell'aiuto di cui al comma 16 con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 255/2010, ivi compresi i criteri per la quantificazione dell'onere a carico delle cooperative ai fini della cessione] [2].

19. [Il regolamento di cui al comma 18 è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il contratto di cessione può essere stipulato solo successivamente alla data della decisione di compatibilità] [3].

19 bis. I beni di cui al comma 16 sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza di ERSA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) [4].

20. Nelle more degli adempimenti amministrativi connessi alla cessione dei beni di cui al comma 16 alle cooperative attuali concessionarie e della redazione della perizia di stima di cui al comma 17, ERSA è autorizzata a stipulare con le medesime idoneo contratto per l'affidamento della gestione dei beni stessi per una durata massima di tre anni [5].

21. [Nel caso in cui le cooperative concessionarie non siano disponibili alla proposta di cessione, alla scadenza del contratto di cui al comma 20, i beni di cui al comma 16 sono trasferiti in gestione all'ERSA] [6].

22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 10.3.1.1168 con riferimento al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

23. Le entrate derivanti dal contratto di cessione di cui al comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.151 e sul capitolo 1300 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

24. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 20 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.151 e sul capitolo 1391 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Proventi derivanti dal contratto per l'affidamento della gestione di beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 910/1966 ".

25. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, delle legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a promuovere la liquidazione volontaria e il conseguente scioglimento della società partecipata ERSAGRICOLA Srl a socio unico, secondo le norme dello statuto societario e le vigenti leggi in materia, provvedendo all'adozione degli atti allo scopo necessari.

26. Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2.1

(Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais)

1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.»;

b) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole «delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «o l'inosservanza dell'esclusione di coltivazione di cui all'articolo 2.1» e dopo le parole «in caso di inadempimento» sono inserite le seguenti: «entro sette giorni dal ricevimento dell'ordine»;

c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è abrogata.

27. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011, come inserito dal comma 26, lettera a), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

28. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 2 le parole «, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3» e le parole «, previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 l'ERSA può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati in relazione alla tipologia di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni.»;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) al comma 3 dell'articolo 7 le parole «Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di agricoltura».

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2014 all'Associazione Kmečka Zveza - Associazione agricoltori di Trieste una sovvenzione una tantum di 40.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi, erogata in via anticipata e in unica soluzione.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa.

31. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.

32. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 6384 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sovvenzione una tantum all'Associazione Kmečka Zveza- Associazione agricoltori di Trieste per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi".

33. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), le parole «nel limite massimo di 23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 47 milioni di euro».

34. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 4/2014, come modificato dal comma 33, è autorizzata la spesa massima di 24 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

35. Le domande presentate nel corso dell'esercizio finanziario 2013 per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 43 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), diretti a sostenere la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, non finanziate per carenza di fondi nell'esercizio di riferimento, possono essere accolte, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nell'esercizio finanziario 2014, con priorità rispetto alle domande presentate per le medesime finalità nell'anno 2014.

36. Per le finalità di cui al comma 35 i destinatari dell'intervento confermano l'interesse alla realizzazione delle iniziative programmate presentando alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali istanza di finanziamento delle domande già presentate nel corso dell'esercizio finanziario 2013, nei termini e secondo le modalità previsti con regolamento regionale.

37. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1399 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per interventi di promozione dell'economia delle rispettive province e la realizzazione di infrastrutture socio-economiche".

38. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione promuove, di concerto con l'Aeronautica Militare, un progetto promozionale denominato «Frecce Tricolori LIVE», da attuarsi nel periodo dal 2014 al 2017, per la realizzazione, presso la base aerea di Rivolto (Codroipo), sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, di un'infrastruttura prefabbricata e altre opere accessorie, per la creazione di un percorso guidato fruibile dai visitatori.

39. Le modalità di realizzazione del progetto di cui al comma 38 nei suoi aspetti tecnici, progettuali, amministrativi, organizzativi e promozionali, sono definite dall'Agenzia Turismo FVG, quale soggetto incaricato dell'attuazione, a cui è attribuito il compito di stipulare atti o convenzioni con l'Aeronautica militare.

40. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un finanziamento dell'importo di 300.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9166 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia Turismo FVG per la creazione di un percorso guidato presso la base aerea di Rivolto (Codroipo)".

41. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di personale distaccato dalla Regione, anche a tempo parziale, ovvero» sono soppresse;

b) dopo la parola «Promotur» sono aggiunte le seguenti: «secondo criteri e modalità definiti sulla base di apposita Convenzione tra le parti».

42. [L'Agenzia regionale Promotur è autorizzata a realizzare interventi manutentivi e di adattamento del compendio immobiliare denominato "Ex colonia montana della Gioventù Italiana", sito in Tarvisio, per la valorizzazione del medesimo nell'ambito della promozione e dello sviluppo turistico del territorio, all'interno del Piano industriale di cui all'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)] [7].

43. [L'Agenzia regionale Promotur può realizzare gli interventi di cui al comma 42 stipulando un accordo di programma con il Comune di Tarvisio finalizzato all'individuazione condivisa degli stessi] [8].

44. Sono abrogati i commi 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), costituite nel periodo successivo alla data dell'1 ottobre 2013, in relazione a oneri relativi all'esercizio delle strutture ricettive localizzate nel territorio montano di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e all'attività di promozione e pubblicità delle stesse, compresa l'informazione sul territorio e sull'offerta territoriale di eventi e manifestazioni di interesse turistico a valere fin dall'1 gennaio 2014.

46. I contributi di cui al comma 45 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

47. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1993 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi dell'area montana di nuova costituzione".

48. [Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2/2002 secondo il quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'organizzazione del sistema turistico regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell'attività amministrativa e l'ottimizzazione delle risorse, al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica nell'ottica di una razionalizzazione degli interventi regionali finalizzati allo sviluppo turistico del territorio regionale, evitando la sovrapposizione tra enti che perseguono finalità analoghe, è disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo istituita dall'articolo 9 della legge regionale 2/2002, denominata «Turismo Friuli Venezia Giulia», in seguito TurismoFVG e dell'«Agenzia Regionale Promotur», istituita dall'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), in seguito denominata Promotur, in un unico ente denominato PromoTurismoFVG, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi della TurismoFVG e di Promotur, che sono contestualmente soppresse. Con successivo provvedimento normativo sono definiti le tempistiche e le modalità della fusione, nonché i compiti, le funzioni e l'assetto organizzativo della PromoTurismoFVG] [9].

49. [Con decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è disposta l'attribuzione ai Direttori generali della TurismoFVG e di Promotur, secondo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge regionale 2/2002 e 5 sexies della legge regionale 50/1993, e relativi regolamenti di organizzazione, dei compiti e delle attività relative alla procedura di fusione tra Turismo FVG e Promotur] [10].

50. [I Collegi dei revisori contabili della TurismoFVG e di Promotur in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare le funzioni previste rispettivamente nell'articolo 15 della legge regionale 2/2002 e nell'articolo 5 septies della legge regionale 50/1993, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci relativi all'esercizio in cui è completata la fusione delle due agenzie] [11].

51. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive a completamento dell'offerta turistica dei poli sciistici montani e a ridurne significativamente i costi per l'utenza sportiva, è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione dei Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.

52. I finanziamenti sono concessi a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza.

53. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 6378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento al Comune di Forni Avoltri a sollievo degli oneri di gestione del Centro Internazionale Biathlon di Piani di Luzza ".

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività degli incubatori certificati regionali per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 221/2012, anche tramite l'erogazione di servizi specialistici e consulenze;

b) promuovere approfondimenti tematici sui nuovi strumenti di sostegno attivabili a supporto delle start up innovative, nonché scambi di esperienze con l'obiettivo di avviare un confronto anche con altre Amministrazioni pubbliche sulle possibili forme di intervento a sostegno delle start up e sulle relative modalità di attuazione, nonché rafforzare la conoscenza e il collegamento con il sistema produttivo regionale attraverso forme di job-shadowing e periodi di affiancamento in imprese o incubatori.

55. Per le finalità di cui al comma 54, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati dagli incubatori certificati regionali, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, secondo i criteri e le modalità previsti con regolamento regionale [12].

56. Per le finalità di cui al comma 54, lettera a), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 9171 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento agli incubatori certificati regionali per progetti a sostegno di start - up innovative".

57. Per le finalità di cui al comma 54, lettera b), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 9169 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento agli incubatori certificati regionali per spese connesse a scambio di esperienze e job shadowing".

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai gruppi di azione locale selezionati in attuazione dell'asse IV LEADER del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 per l'attività di informazione, animazione e orientamento sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze.

59. I contributi di cui al comma 58 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

60. All'assegnazione dei contributi si provvede secondo il seguente criterio:

a) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla popolazione residente nell'area delle strategie di sviluppo locale di ciascun gruppo di azione locale, come selezionate nell'ambito dell'asse IV LEADER del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013, determinata dall'UNCEM ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

b) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla superficie dell'area di cui alla lettera a).

61. I gruppi di azione locale presentano domanda di contributo al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è fissato il termine di rendicontazione. Alla rendicontazione è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta.

62. Per le finalità di cui ai commi 58, 59, 60 e 61 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4976 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi ai gruppi di azione locale per l'attività di informazione, animazione e orientamento sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze".

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per gli oneri legali sostenuti dal gruppo di azione locale Open Leader con sede a Pontebba per il contenzioso relativo al recupero di somme erogate a soggetti terzi in attuazione del progetto integrato ammesso a finanziamento con decreto del direttore del Servizio per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 2000.

64. La Comunità montana presenta domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione sulla spesa sostenuta e prevista con la relativa tempistica.

65. All'erogazione del finanziamento di cui al comma 64 si provvede in un'unica soluzione a rendicontazione della spesa, resa ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, nel termine fissato dal decreto di concessione.

66. Il decreto di concessione del finanziamento prescrive, altresì, la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente recuperate a seguito delle pronunce giudiziali.

67. Per la finalità di cui al comma 63 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4978 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per gli oneri legali sostenuti dal gruppo di azione locale Open Leader per il contenzioso relativo al recupero di somme erogate a soggetti terzi in attuazione del progetto integrato ammesso a finanziamento con decreto del direttore del Servizio per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999".

68. Il termine di conclusione del programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è prorogato al 31 dicembre 2015 [13].

69. La durata dei Piani di azione locale del triennio 2009-2011 delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste, già determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 4/2008, è prorogata al 31 dicembre 2015.

70. Gli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono definitivamente rendicontati con la spesa sostenuta al 31 dicembre 2015, tramite presentazione del rapporto annuale di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 33/2002 .

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre gli importi assegnati alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste come finanziamento dei programmi di cui al comma 70 nella misura corrispondente alla differenza tra gli impegni di spesa assunti dall'Amministrazione regionale e la spesa rendicontata dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste con il rapporto annuale di cui all'articolo 19, comma 7, della legge regionale 33/2002, aggiornato al 31 dicembre 2015.

72. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 72, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), trova applicazione per le annualità 2014-2015, anche nel caso di riprogrammazione di contributi già concessi per interventi di infrastrutturazione industriale anche mediante project financing, disponendo una nuova destinazione tenuto conto delle priorità strategiche relative a interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione anche straordinaria di infrastrutture generali destinate a un uso pubblico non economico.

73. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2013 le parole «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».

74. In deroga all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'erogazione dei contributi riprogrammati ai sensi del comma 72, già concessi per interventi di infrastrutturazione industriale mediante project financing, è disposta a fronte dell'accensione da parte del beneficiario di mutui stipulati per la realizzazione degli interventi fino a concorrenza dell'importo concesso.

75. A valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, nel rispetto della regola "de minimis", possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il consolidamento finanziario di esposizione debitorie in essere a favore dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/1999 operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile.

76. Per le finalità di cui al comma 75, la Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a trasferire, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, risorse per un ammontare di 3 milioni di euro dai predetti fondi alla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile.

77. Le risorse trasferite ai sensi del comma 76 sono riservate per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 75.

78. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 118 della legge regionale 2/2002 è aggiunta la seguente:

«c bis) dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge.».

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il regolamento previsto all'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), al fine di consentire al Consorzio di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), di concorrere all'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007 .

80. La disposizione di cui comma 79 entra in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

81. In via di interpretazione autentica le norme citate nell'articolo 12 della legge regionale 2/2012 e richiamate dall'articolo 13, comma 24, della medesima legge sono da intendersi abrogate con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 2/2012 .

82. Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 11/2011 le parole «, fino al 30 giugno 2014,» sono soppresse.

83. Dopo il comma 23 dell'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), è inserito il seguente:

«23 bis. In riferimento alla gestione stralcio e alla disciplina del subentro nelle funzioni del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 della legge regionale 12/2002, ai fini della razionalizzazione dei relativi adempimenti amministrativi non sono soggetti alla valutazione dell'organo di cui al comma 23 gli atti di pagamento, sospensione e revoca dell'ente gestore riguardanti interventi agevolativi oggetto di precedente concessione.».

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di "Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SPA" a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi di completamento e manutenzione del centro commerciale all'ingrosso in connessione con il completamento del centro intermodale di cui all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia).

85. La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 84 e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

86. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.

87. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9172 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo all'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SPA per interventi di completamento e manutenzione in connessione con il centro intermodale".

88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di E.V.E. S.r.l. di Trieste a parziale sollievo degli oneri relativi alla realizzazione del progetto International Talent Support - ITS 2014.

89. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

90. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

91. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9176 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al progetto International Talent Support - ITS 2014".

92. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, il termine di durata del vincolo di stabilità delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia "Obiettivo Competitività regionale e Occupazione" 2007/2013, come previsto dai bandi ovvero da diversa procedura di evidenza pubblica, è stabilito in tre anni dal completamento dell'operazione.

93. Le disposizioni di cui al comma 92 si applicano esclusivamente nei confronti delle piccole e medie imprese beneficiare dei contributi del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia.

94. Le previsioni di cui ai commi 92 e 93 si applicano agli atti amministrativi già adottati dall'Amministrazione regionale i cui termini di durata del vincolo non siano ancora decorsi.

95. Al fine del totale utilizzo dei fondi del Piano di Azione Coesione, destinati per le finalità di sviluppo urbano sostenibile derivanti dalla riprogrammazione esterna del Programma Operativo Regionale POR FESR Obiettivo " Competitività regionale e Occupazione " - programmazione 2007/2013, in considerazione dei necessari tempi amministrativi intercorsi per il compimento dell'attività di riprogrammazione, nonché per garantire il più ampio sviluppo del contesto imprenditoriale delle aree urbane interessate, il bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) " Supporto allo sviluppo urbano " del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con D.G.R. 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, Attività 4.1.a " Supporto allo sviluppo urbano ". Approvazione del bando concernente " Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) " e dei relativi allegati), è modificato come di seguito:

a) il punto 2 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: «acquisizione di beni nella misura massima dell'80 per cento della voce di cui al punto 1) per un controvalore di spesa non superiore a 64.000 euro, compresi la cartellonistica e il materiale informatico per la pubblicizzazione dell'aiuto finanziario nella misura massima di 500 euro per singolo intervento»;

b) il punto 3 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: «acquisizione di sevizi nella misura massima del 50 per cento della voce di cui al punto 1) per un controvalore di spesa non superiore a 10.000 euro»;

c) al comma 2 dell'articolo 17 le parole «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».

96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per la partecipazione all'iniziativa "Trieste città del caffè" da realizzare anche in collaborazione con il Comune di Trieste, in particolare presso il "Salone degli Incanti - ex Pescheria" di Trieste.

97. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

98. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

99. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9177 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per la partecipazione all'iniziativa "Trieste città del caffè"".

100. L'articolo 21 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), è abrogato.

101. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è abrogato.

102. Nell'ambito delle procedure previste dai commi 107, 108 e 109 e nel rispetto delle condizioni ivi prescritte al fine di creare un contesto favorevole per l'insediamento di iniziative industriali in area montana che sostengono l'occupazione e contribuiscono a rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999 concesso con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 14 dicembre 2009, n. 3138 al Consorzio per il Nucleo industriale della Provincia di Pordenone, anche per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano.

103. La conferma di cui al comma 102 è disposta dall'Amministrazione regionale previa istanza del Consorzio, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un quadro riepilogativo delle spese.

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina per lo sviluppo dei consorzi di sviluppo industriale), concesso con decreto del Direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale della Direzione centrale attività produttive 10 novembre 2010, n. 2209 all'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), a fronte della parziale modifica delle condizioni fissate per la riqualificazione mediante project financing dell'intervento contribuito, nel rispetto della normativa in materia di appalti.

105. La conferma di cui al comma 104 è disposta dall'Amministrazione regionale previa istanza dell'EZIT, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali, allegando la proposta di contratto di project financing, previa verifica del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario di mercato, rispetto al progetto originario, e previa presentazione dell'elaborato tecnico di riqualificazione dell'intera struttura dell'intervento contribuito e di realizzazione di spazi attrezzati interni per non meno di undici unità produttive. Restano ferme le condizioni sostanziali e le modalità stabilite ai fini dell'erogazione del contributo, fatto salvo quanto disposto dal comma 106, e gli obblighi connessi al vincolo di destinazione e di rendicontazione previsti dal citato decreto di concessione.

106. L'Amministrazione regionale, previa conferma del contributo, è autorizzata a erogare lo stesso, a parziale deroga dell'articolo 15 della legge regionale 3/1999, a fronte dell'accensione da parte del beneficiario dei mutui stipulati per la realizzazione dell'intervento fino a concorrenza dell'importo concesso.

107. Al fine di creare un contesto favorevole per l'insediamento di iniziative industriali in area montana che sostengono l'occupazione e contribuiscono a rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per interventi attuati dai Consorzi per lo sviluppo industriale operanti interamente negli agglomerati industriali dell'area montana per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio economico dell'area;

b) consistenti nella realizzazione di infrastrutture non dedicate, da mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;

c) per le quali i Consorzi si impegnano al mantenimento di una contabilità separata [14].

108. II contributo concedibile, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento [15].

109. La disciplina di cui al comma 107 non trova applicazione nei confronti di imprese in difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 107 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di consorzi industriali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un quadro riepilogativo delle spese.

111. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione.

112. Per le finalità previste al comma 107 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014 a carico unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento degli interventi attuati dai Consorzi di sviluppo industriale operanti interamente negli agglomerati industriali dell'area montana per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano".

113. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 2014, i Comuni possono presentare, entro il 15 settembre 2014, le domande di contributo per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2015 le eventuali somme derivanti dal disposto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 997 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. All'articolo 20 bis della legge regionale 35/1986 dopo le parole «ai sensi degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «18 bis,».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione delle Dolomiti Friulane anche attraverso la stipula, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di Accordi di Programma con le Amministrazioni provinciali del Friuli Venezia Giulia.

5. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità è incaricato di dar corso alle procedure e alla predisposizione degli atti amministrativi inerenti le finalità di cui al comma 4.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 62.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3131 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Promozione delle Dolomiti Friulane".

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, mediante la stipula di una convenzione con l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, le attività propedeutiche alla revisione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, sulla base del Documento di sintesi della Commissione denominata «Laboratorio Tagliamento» approvato con la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2012, n. 178 (Presa d'atto del "documento di sintesi" e relativi allegati (schede e cartografia di sintesi) prodotti dalla commissione denominata "Laboratorio Tagliamento" costituita con decreto del Presidente della Regione 291/2010), nonché la predisposizione di studi e modelli finalizzati ai piani di manutenzione.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2112 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Convenzione con l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla revisione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, nonché per la predisposizione di studi e modelli finalizzati ai piani di manutenzione".

9. In attuazione del ruolo di Focal Point nazionale ricoperto dalla Regione nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione territoriale transfrontaliera denominata "European Green Belt" (EGB), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al C.E.T.A., Centro di Ecologia Teorica ed Applicata con sede in Gorizia, in qualità di non-governmental organization (NGO) ufficiale per l'Italia per la "European Green Belt", per la partecipazione al tavolo di coordinamento della EGB e per la realizzazione delle attività di cooperazione.

10. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 9, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta al massimo in tre soluzioni compreso il saldo, su presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 .

11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3549 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo al C.E.T.A. Centro di ecologia teorica ed applicata in qualità di non-governmental organization (NGO) ufficiale per l'Italia per la "European Green Belt" per la partecipazione al tavolo di coordinamento della EGB e per la realizzazione delle attività di cooperazione".

12. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), le parole «pari a 3300 K» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4000 K».

13. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti), le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

14. Al fine di assicurare omogeneità tecnica nella redazione dei progetti delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e uniformità amministrativa nello svolgimento delle relative procedure di valutazione e di approvazione, nonché al fine di dare compiuta attuazione alle definizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del medesimo decreto legislativo, trovano applicazione le definizioni complementari contenute nell'articolo 4 delle "Norme di attuazione" del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, adottato con deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000.

15. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), dopo le parole «di durata» è inserita la seguente: «massima».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento di 1.575.000 euro concesso alla Provincia di Udine per la realizzazione del progetto pilota denominato " Programma triennale di solarizzazione con sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria del Parco Agro-Alimentare di San Daniele del Friuli ", a favore della realizzazione del progetto pilota denominato " Programma di sviluppo sostenibile e promozione di iniziative per il risparmio energetico e l'introduzione di fonti rinnovabili del Parco agroalimentare di San Daniele del Friuli ", assentito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 46982/SEC del 13 novembre 2013, nell'ambito del Protocollo d'intesa " Sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio ", stipulato in data 4 aprile 2009 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, così come modificato dall'atto aggiuntivo sottoscritto in data 12 ottobre 2010.

17. Ai fini di cui al comma 16 la Provincia di Udine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale ambiente ed energia l'istanza volta a ottenere la conferma del finanziamento.

18. Il comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:

«25. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, nonché in attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014, e sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2014, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all'articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2014, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 .».

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo straordinario pari a un milione di euro finalizzato al consolidamento statico e alla ristrutturazione della sede municipale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda di contributo al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

3. La concessione del finanziamento viene disposta ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione dispone le modalità di erogazione e fissa i termini della rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3540 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Monfalcone per la ristrutturazione e l'ammodernamento della sede municipale".

5. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), le parole «ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «e il controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario pari a 100.000 euro a titolo di cofinanziamento delle spese inerenti la ristrutturazione dell'immobile ex sede del Tribunale di via Scamozzi, da destinare a sede della Compagnia e Stazione dei Carabinieri.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune è tenuto a presentare domanda di contributo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

8. La concessione ed erogazione del contributo viene disposta nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini della rendicontazione della spesa.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2095 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo al Comune di Palmanova per la ristrutturazione dell'immobile ex sede del Tribunale da destinare a sede della Compagnia e Stazione dei Carabinieri".

10. L'ultimo periodo del comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è sostituito dal seguente: «Il Piano di governo del territorio entra in vigore il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale.».

11. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e in ossequio al principio di buona amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse finanziarie non utilizzate dalla parrocchia di San Marco Evangelista di Pordenone per la realizzazione dell'intervento di recupero di un immobile da adibire a centro di aggregazione giovanile in Comune di Clauzetto, per la realizzazione dei lavori di completamento del restauro del duomo concattedrale di Pordenone.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la chiesa concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, la domanda di contributo corredata della relazione illustrativa delle opere e del relativo preventivo di spesa.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 9.922,50 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di complessivo di 29.767,50 euro per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3568 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento alla chiesa concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento del restauro del duomo concattedrale". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

14. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 3 le parole «dall'1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2018»;

b) al comma 9 dell'articolo 3 le parole «dall'1 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2018»;

c) al comma 5 dell'articolo 8 le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

15. Dopo il comma 79 dell'articolo 140 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono inseriti i seguenti:

«79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati.

79 ter. I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78.».

16. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito, accertati prima del 31 dicembre 2013, derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di ricostruzione delle zone terremotate del 1976, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi dai Sindaci-funzionari delegati ovvero dal Direttore del Servizio regionale competente.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare lo stanziamento allocato all'unità di bilancio 3.4.2.1064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riferimento al capitolo 4433, pari a 1.284.322,73 euro in conto competenza derivata dell'anno 2013, per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle ATER della regione a sostegno delle opere di efficientamento energetico da realizzare sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica dalle stesse gestito al fine di favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

18. Il contributo di cui al comma 17 viene riconosciuto in misura non superiore all'80 per cento del costo delle opere e in presenza di un finanziamento a carico delle ATER non inferiore al 20 per cento.

19. Sono finanziabili le opere realizzate su singoli edifici ovvero su porzioni definite di fabbricati e i finanziamenti sono concessi ed erogati con le procedure previste dalla disciplina contributiva dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ove compatibili con la caratteristica del finanziamento di cui ai commi 17 e 18.

20. Il contributo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico.

21. Alla concessione ed erogazione del finanziamento provvede la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, università - Servizio edilizia con i termini e le modalità di cui al comma 19 indicati in fase di comunicazione dell'assegnazione degli stanziamenti da attuarsi in proporzione agli alloggi a disposizione delle ATER sul territorio della regione al 31 dicembre 2013. L'entità complessiva dei contributi regionali non può in alcun modo eccedere gli importi derivanti dal riparto dello stanziamento di cui al comma 17.

22. Al fine di completare la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale nel Comune di Precenicco con itinerario ciclabile di un tratto di via Latisana, a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/SEDIL/UD/5374/ERCM-508, del 7 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), il Comune di Precenicco è autorizzato a utilizzare l'importo di 100.000 euro pari alle due annualità già concesse ed erogate a favore del Comune con decreto PMT/SEDIL/2956, del 29 maggio 2012, per la realizzazione del borgo rurale di Precenicco.

23. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune presenta apposita domanda di conferma e devoluzione del contributo alle competenti strutture regionali. Nel decreto di conferma del contributo di cui al comma 22 sono indicate le modalità e i termini di rendicontazione dell'opera.

24. Il Comune di Precenicco è autorizzato a devolvere le residue diciotto annualità del contributo ventennale di 50.000 euro annui concesso con decreto PMT/SEDIL, n. 2956, del 29 maggio 2012, per la costruzione della nuova palestra comunale nell'area ex campo sportivo in sostituzione della realizzazione del borgo rurale di Precenicco.

25. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Precenicco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, domanda di conferma e devoluzione del contributo di cui al comma 24 corredata di una relazione illustrativa dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in Comune di Basiliano per i lavori, anche già eseguiti, di ristrutturazione dell'edificio del ministero pastorale (antica canonica).

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6381 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in comune di Basiliano per i lavori, anche già eseguiti, di ristrutturazione dell'edificio del ministero pastorale (antica canonica)".

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia San Giorgio Martire di San Giorgio di Nogaro per sostenere oneri anche pregressi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio parrocchiale.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6382 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Giorgio Martire di San Giorgio di Nogaro per sostenere gli oneri anche pregressi inerenti la manutenzione dell'edificio parrocchiale".

32. In attuazione di quanto previsto dalla convenzione rep. 9555/2012, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere a Trenitalia SpA l'importo del corrispettivo dei servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), resi a decorrere dal 15 dicembre 2013. Nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 9555/2012 relativo all'estensione dei servizi ferroviari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Trenitalia SpA l'importo onnicomprensivo di 881.100 euro quale corrispettivo dei servizi ferroviari resi a decorrere dal 15 dicembre 2013 e fino al 13 dicembre 2014, che saranno disciplinati nello stipulando atto aggiuntivo alla convenzione rep. 9555/2012.

33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 3.7.1.5063 con riferimento al capitolo 3820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

34. Non si fa luogo al recupero dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 (Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre, 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento), prima della data di entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato alienato in difetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), qualora il beneficiario abbia trasferito la proprietà a un soggetto che si è impegnato con apposito atto ad assicurare la destinazione dello stesso alla pubblica utilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula dell'atto stesso.

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Remanzacco un contributo straordinario per sostenere le spese inerenti i lavori di ristrutturazione dell'intersezione fra l'asse urbano della ex strada statale n. 54 "del Friuli" e la strada provinciale n. 48 "di Prepotto (Strada di Oselin)".

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Remanzacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, la domanda di concessione del contributo corredata della relazione illustrativa dell'opera.

3. La concessione del contributo viene disposta ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3835 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Remanzacco per la ristrutturazione dell'intersezione fra l'asse urbano della ex strada statale n. 54 "del Friuli" e la strada provinciale n. 48 "di Prepotto (Strada di Oselin)".

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere al Consorzio per lo Sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la strada provinciale 94 e via Buttrio in Comune di Pozzuolo del Friuli mediante la realizzazione di una rotatoria a raso.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

7. In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 58 della legge regionale 14/2002, la concessione ed erogazione del contributo viene disposta ai sensi degli articoli 56 e 57 della medesima legge. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 6383 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo Sviluppo industriale del Friuli Centrale per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la S.P. 94 e via Buttrio in Comune di Pozzuolo del Friuli mediante la realizzazione di una rotatoria a raso".

9. Ai fini della rimozione di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico dismesse e interferenti con i lavori di realizzazione del Polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, un ulteriore finanziamento di 30.000 euro a favore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, soggetto attuatore del Polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 9995 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per la rimozione di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico dismesse e interferenti con i lavori di realizzazione del Polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari".

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le economie di spesa, anche derivanti da ribassi d'asta ottenuti in sede di aggiudicazione, conseguite dalla società INSIEL SpA, delegataria dei lavori di realizzazione della rete in fibra ottica nel territorio regionale.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il riparto delle risorse individuate a seguito dello svincolo delle somme precedentemente impegnate da INSIEL SpA, destinandole ad altri interventi di collegamento alla rete di banda larga, da affidare in delegazione amministrativa alla società stessa.

13. Il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione è incaricato di dar corso alle procedure e alla predisposizione degli atti amministrativi inerenti le finalità di cui al comma 12.

14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. [Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 11;»;

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 11;»] [16].

2. Al comma 4 bis dell'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole «In via di prima applicazione,» sono soppresse.

3. Per l'anno 2014 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 31, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a valere sulle risorse stanziate corrispondenti alle autorizzazioni di spesa già disposte a carico della unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono assegnati 90.000 euro a favore della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

4. La Fondazione di cui al comma 3 presenta domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono ammissibili anche le spese relative a iniziative realizzate prima della presentazione della domanda.

5. Ai soli fini della valutazione di eventuali utili o avanzi, i soggetti di cui al capo V del titolo II della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), beneficiari di finanziamenti concessi dalla Direzione competente in materia di cultura, considerato lo scopo perseguito dagli enti territoriali di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, esercitando funzioni e gestendo servizi in modo coordinato, sono considerati alla stregua di singoli enti territoriali beneficiari di contributi per progetti culturali.

6. Alla luce dei rilevanti problemi di connessione della rete internet riscontrati nel territorio nazionale il 13 giugno 2014, in via eccezionale sono considerate ammissibili le istanze di cui all'articolo 6, comma 64, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), trasmesse con posta elettronica certificata il 14 giugno 2014.

7. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«6. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.».

8. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 8 e 9 dell'articolo 7 sono abrogati;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, che lo presiede;

b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

c) due Sindaci di Comuni in rappresentanza del territorio regionale, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine.

3. Il Comitato dura in carica per la legislatura, e comunque fino alla sua ricostituzione.

4. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.».

9. Il contributo ventennale di complessivi un milione di euro pari a 50.000 euro annui e il contributo ventennale di complessivi 1.164.000 euro pari a 58.200 euro annui concessi, rispettivamente nell'anno 2008 e nell'anno 2009, al Comune di Palmanova ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata dal Friuli-Venezia Giulia), per il restauro del bastione Foscarini e della porta Aquileia o Marittima possono entrambi essere utilizzati, previa conferma dei contributi medesimi, dal beneficiario per la realizzazione di un programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione del sistema fortificato di difesa della fortezza di Palmanova.

10. Ai fini della conferma di cui al comma 9 il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché di un programma operativo di intervento articolato su un periodo temporale corrispondente alle annualità dei contributi di cui al comma 9, da approvarsi da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

11. Ai fini dell'erogazione delle annualità dei contributi di cui al comma 9, ovvero dell'utilizzo per tali fini delle annualità già erogate, il Comune di Palmanova presenta i progetti definitivi corrispondenti al programma operativo di cui al comma 9, regolarmente approvati e inseriti nell'elenco annuale di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 14/2002 [17].

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Regione è altresì autorizzata a delegare l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi previsti dall'articolo 9 della presente legge ai Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 .

1 ter. Qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1 bis, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.».

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario per la realizzazione a Palmanova del Museo della Resistenza del Friuli Venezia Giulia.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse. Con il decreto di concessione sono disposte le modalità di erogazione del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso [18].

15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova per la realizzazione a Palmanova del Museo della Resistenza del Friuli Venezia Giulia".

16. Al comma 141 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le parole «e costituzione di una» sono sostituite dalla seguente: «della».

17. Nelle more della revisione organica della normativa regionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seguenti soggetti i contributi straordinari a fianco di ciascuno indicati:

a) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena: 50.000 euro a sostegno del funzionamento e dello sviluppo nell'anno in corso del Museo multimediale SMO (Slovensko multimedialno okno - Finestra multimediale slovena) di San Pietro al Natisone;

b) Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna: 50.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale dell'anno in corso;

c) Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino di S. Croce in Comune di Trieste: 60.000 euro per la realizzazione di lavori di miglioramento e adeguamento della struttura museale e della sua accessibilità.

18. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 17 sono presentate entro il 15 settembre 2014 alla Direzione e al Servizio competenti in materia di beni culturali corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

19. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini per la rendicontazione del contributo. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 17 possono essere erogati in un'unica soluzione all'atto della concessione e, in relazione ai contributi stessi, ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro per l'anno 2014, così suddivisa:

a) 50.000 euro a favore dell'Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 4989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena, a sostegno del funzionamento e dello sviluppo del Museo multimediale SMO (Slovensko multimedialno okno - Finestra multimediale slovena) di San Pietro al Natisone";

b) 50.000 euro a favore dell'Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 4988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna, per il sostegno dell'attività istituzionale";

c) 60.000 euro a favore dell'Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino, di S. Croce in Comune di Trieste, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 4987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino, di S. Croce in Comune di Trieste, per la realizzazione di lavori di miglioramento e adeguamento della struttura museale e della sua accessibilità".

21. Al comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

22. In relazione alla disposizione di cui al comma 21, eventuali procedimenti amministrativi negativi, già avviati, relativi al termine del 30 aprile sono archiviati.

23. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «Il Direttore è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «L'incarico di Direttore è conferito con le modalità previste per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale,»;

b) al comma 2 dell'articolo 5 le parole «Il Direttore è scelto tra» sono sostituite dalle seguenti: «L'incarico di Direttore è conferito a»;

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «gli arredi e le attrezzature necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «gli arredi, le attrezzature e i servizi necessari».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica sito all'interno dell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, adiacente al campo principale esistente, per il rifacimento di tutta la recinzione perimetrale esistente e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione artificiale.

25. Per le finalità di cui al comma 24, il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse, il Comune di Pordenone presenta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;

b) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e relativo preventivo di spesa;

c) cronoprogramma dell'intervento [19].

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 4956 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica nell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, per il rifacimento della recinzione perimetrale esistente e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione artificiale".

27. I commi 102, 103 e 104 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

28. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di Patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo pluriennale concesso al Comune di Gemona del Friuli ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e a valere su fondi 2006, per l'intervento "Palazzetto dello Sport e zona esterna - II lotto", in favore di interventi di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.E.R.

29. Per le finalità di cui al comma 28 il Comune di Gemona del Friuli presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di attività sportive, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo ai sensi del comma 28;

b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;

c) cronoprogramma degli interventi.

30. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di attività sportive conferma il contributo di cui al comma 28 e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del relativo contributo.

31. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/2013 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

32. All'onere di 30.000 euro si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.1.5055 e dal capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 13, della legge regionale 11/2013 per l'esercizio 2014.

33. Alla legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo del capo II «Interventi per l'impiantistica sportiva» è sostituito dal seguente: «Interventi per l'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica, incentivi in conto capitale per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi.»;

c) l'articolo 3 bis è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici del Friuli Venezia Giulia.

2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo gli enti pubblici proprietari e le associazioni e società sportive senza fine di lucro concessionarie degli impianti sportivi di cui al comma 1.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili.

2. Ai fini della rendicontazione dei contributi i legali rappresentanti dei beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un importo non inferiore al contributo concesso.»;

f) l'articolo 5 bis è abrogato;

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Bandi)

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di uno o più bandi nei quali sono individuati criteri e modalità di concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 .»;

h) l'articolo 6 bis è abrogato;

i) dopo l'articolo 6 bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 6 ter. (Termini dei procedimenti)

1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.

Art. 6 quater. (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva e di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, l'Amministrazione regionale promuove la raccolta, l'aggiornamento e la divulgazione delle informazioni relative agli impianti sportivi della regione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del CONI tramite la stipula di specifiche convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività specifiche per le quali l'Amministrazione regionale intende avvalersi del Comitato regionale del CONI e le risorse per il finanziamento delle stesse.»;

j) l'articolo 9 è abrogato;

k) il titolo del capo X bis «Tutela della salute, prevenzione e contrasto al doping» è sostituito dal seguente: «Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione»;

l) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire corretti stili di vita, l'attività fisica in tutte le età e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.

2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori sanitari e del personale non sanitario quale personale tecnico-sportivo e delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso e corsi di basic life support and defibrillation (BLSD).

3. E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute l'Albo regionale dei soggetti accreditati a erogare i corsi BLSD; l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, da parte del personale sanitario e non sanitario, è rilasciata dal responsabile della centrale operativa del 118 del Servizio sanitario regionale.

4. La Regione sostiene la formazione ai medici della Federazione medico sportiva per le attività di sorveglianza e controllo antidoping.

5. Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.»;

m) l'articolo 24 bis è abrogato;

n) l'articolo 24 ter è sostituito dal seguente:

«24 ter. (attività di prevenzione e contrasto al doping)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.

3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.»;

o) l'articolo 24 quater è sostituito dal seguente:

«Art. 24 quater. (Attività di prevenzione)

1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;

b) iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;

c) attività di ricerca e studio in ambito sportivo.

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali.»;

p) gli articoli 24 quinquies, 24 sexies, 24 septies, 24 octies e 24 novies sono abrogati.

34. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 6 ter della legge regionale 8/2003, come introdotti dal comma 33, hanno effetto dall'1 gennaio 2015. II Servizio competente in materia di sport è autorizzato a pubblicare i bandi di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, per l'assegnazione delle risorse finanziarie relative all'esercizio 2015 anche nel corso dell'anno 2014.

35. I procedimenti contributivi per interventi di impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dai previgenti articoli 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis e 9 della legge regionale 8/2003 medesima, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2011, n. 288 (Regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003).

36. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 4967 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione " Incentivi in conto capitale a Comuni singoli e associati e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale ed alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi ".

37. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 4961 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione " Incentivi agli enti pubblici proprietari di impianti sportivi e alle associazioni sportive senza fini di lucro concessionarie di impianti sportivi per lavori di ordinaria manutenzione ".

38. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 4970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione " Incentivi ad associazioni e società sportive senza fini di lucro concessionarie di impianti sportivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili ".

39. Per le finalità previste dall'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 10.000 euro, per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 4966 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione " Spese per convenzioni con il Comitato regionale del CONI per il monitoraggio dinamico degli impianti sportivi ".

40. Il contributo di 891.482,70 euro concesso al Comune di Trieste per la realizzazione dell'intervento " Complesso sportivo di S. Andrea ", compreso nel Programma regionale d'interventi per l'anno 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 1910 (Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e programma regionale d'interventi per l'anno 2010), e modificato con deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2317 (Revisione del programma regionale di interventi nella provincia di Trieste per gli anni 2009 e 2010), può essere utilizzato dal Comune medesimo per la realizzazione degli interventi di "Completamento campo di calcio ridotto Costalunga" e di "Completamento campo di pattinaggio Polet".

41. Per le finalità di cui al comma 40, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta la domanda per la realizzazione dei nuovi interventi al Servizio competente in materia di attività sportive, corredata delle relative relazioni illustrative e dei relativi preventivi di spesa.

42. Con deliberazione della Giunta regionale è autorizzato l'utilizzo del contributo di cui al comma 40 per la realizzazione dei nuovi interventi proposti e sono fissati i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo per la realizzazione di "Lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo".

43 bis. Il contributo di cui al comma 43 è destinato anche alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo contratto dalla Comunità montana della Carnia per la realizzazione dei lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo [20].

44. Per le finalità di cui al comma 43, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana della Carnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, del relativo preventivo di spesa e del cronoprogramma dell'intervento.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, con l'onere di 90.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla Comunità montana della Carnia per la realizzazione di lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

46. La Provincia di Pordenone è autorizzata a trasferire il contributo pluriennale concesso al Comune di Aviano per la realizzazione del "Campo di calcio presso il polo sportivo di Piancavallo", compreso nel Programma regionale degli interventi per l'impiantistica sportiva, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1910/2009, come modificato con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2010, n. 2547 (Rettifica alla revisione del piano regionale di interventi nella provincia di Pordenone per l'anno 2010), a favore dell'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione del medesimo intervento.

47. Per le finalità di cui al comma 46 il Comune di Aviano comunica all'Amministrazione provinciale di Pordenone la rinuncia al contributo stesso e restituisce le somme ricevute in annualità costanti al netto delle spese sostenute e rendicontate all'Amministrazione stessa, e l'Agenzia regionale Promotur comunica all'Amministrazione provinciale di Pordenone l'accettazione della realizzazione dell'intervento medesimo, così come approvato dall'Amministrazione comunale di Aviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla modifica del programma regionale degli interventi di cui al comma 46 in relazione al trasferimento del contributo dal Comune di Aviano all'Agenzia regionale Promotur.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per i lavori di sistemazione funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio "Ottavio Bottecchia" divenuti necessari a seguito della partecipazione del Pordenone Calcio s.s.d s.r.l. al campionato semiprofessionistico.

50. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Pordenone presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo di cui al comma 49 corredata della descrizione dei lavori, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Comune di Pordenone per i lavori di adeguamento dello stadio "Ottavio Bottecchia".

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2014 alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana una sovvenzione una tantum in misura paritaria, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi, erogata in via anticipata e in unica soluzione.

53. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 52, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

54. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sovvenzione una tantum in misura paritaria alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi".

55. Per l'anno 2014, in relazione alle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013, e pervenute entro il termine del 30 giugno, è possibile trasmettere eventuali elementi mancanti entro il termine del 30 settembre.

56. Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2003 le parole «organizzate nell'ambito del programma di decentramento delle produzioni della» sono sostituite dalle seguenti: «prodotte dalla».

57. [Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/2006, dopo la parola «finanzia», sono inserite le seguenti: «, anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),»] [21].

58. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25/2006, come modificato dal comma 57, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6371 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione " Spese per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche ".

59. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Gli esperti possono operare autonomamente soltanto sui siti della Grande guerra, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; nel rimanente territorio regionale possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche.».

60. [All'articolo 18 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni giovanili»;

b) alla lettera a) del comma 2 bis dopo le parole «può concedere contributi» sono aggiunte le seguenti: «alle associazioni giovanili»] [22].

61. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali] [23].

62. [La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 61 e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [24].

63. [Nel decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 61 sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento] [25].

64. [Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al CAI - Gruppo regionale del Friuli Venezia Giulia per interventi straordinari di manutenzione e ripristino dei sentieri alpini regionali"] [26].

65. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. Il programma triennale previsto dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), approvato dalla Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;

b) le quote delle risorse del Fondo, istituito ai sensi del comma 2, da destinare alle varie tipologie d'intervento e la ripartizione annuale in conformità ai contenuti del programma stesso;

c) i criteri di valutazione delle domande.

2. Per sostenere gli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti è istituito un Fondo per le spese d'investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1;

e) stipula di appositi mutui;

f) introiti derivanti dagli incentivi statali per il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), e dagli incentivi per l'energia prodotta da impianti qualificati IAFR ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

2 bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come scuole secondarie di secondo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli EDR risorse per investimento. Il riparto è determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle programmazioni proposte dalle Conferenze territoriali di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2019 [27].

3. I contributi ordinari per interventi a sostegno dell'edilizia scolastica sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base delle manifestazioni di interesse inviate annualmente dagli enti locali al Servizio competente in materia di edilizia scolastica [28].

4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle tipologie degli interventi finanziabili, dei criteri di valutazione e delle priorità degli interventi edilizi determinati dal programma triennale approvato dalla Giunta regionale, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i punteggi assegnati ai criteri [29].

5. Il Servizio competente alla gestione del Fondo di cui al comma 2 effettua l'istruttoria delle domande verificando, tra l'altro, l'esistenza del progetto esecutivo approvato dall'organo competente, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda. Sulla base degli esiti istruttori procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili.

6. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato nel sito istituzionale, sono approvati [30]:

a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

7. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria ed è utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

8. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese sostenute, per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte, e conseguentemente evacuati, anche in parte, o in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

9. Si considerano ammissibili le spese previste per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno scolastico precedente alla presentazione della domanda.

10. La domanda di contributo è corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [31].

11. Alle domande di cui al comma 10 è allegata copia dell'ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio scolastico o della dichiarazione del tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

12. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della assegnazione del contributo.

13. I contributi previsti dai commi da 1 a 12 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e dall'articolo 1, comma 317, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi sono consegnati agli enti locali [32].

13 ter. Il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, corrisposto da INAIL agli enti locali interessati, è versato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per sostenere il Fondo di cui al comma 2 [33].

14. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 13 è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3590 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo regionale per l'edilizia scolastica".

15. La Giunta regionale, in occasione della programmazione degli interventi del Fondo di cui al comma 2, può stabilire che i contributi a sostegno degli stessi siano erogati dal Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali istituito con l'articolo 28, comma 1, della legge regionale 13/2014, secondo il procedimento disciplinato ai commi da 4 a 7 del predetto articolo.

16. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno scolastico 2014-2015 il riparto delle risorse per ciascuno strumento d'intervento individuato dal Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa è definito con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano medesimo.».

17. La Regione intende sostenere la realizzazione di un innovativo programma di educazione finalizzato alla preparazione di professionisti e ricercatori nell'ambito dell'high performance computing (HPC) d'interesse del settore industriale.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste un contributo per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology.

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

20. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 6375 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla SISSA di Trieste per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology".

21. Al comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole «settori di riferimento» sono inserite le seguenti: «, anche mediante la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali».

22. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 95 le parole «all'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2013 e 2014»;

b) dopo il comma 95 è inserito il seguente:

«95 bis. Il termine per la presentazione dell'istanza relativa al contributo di cui al comma 95 è fissato al 30 settembre dell'anno di riferimento.».

23. Al fine di conseguire una più alta qualificazione formativa degli studenti degli istituti tecnici e professionali con indirizzo nel settore agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il tramite dell'ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, preposto ai controllo della qualità e alla valorizzazione dei prodotti di settore, agli istituti medesimi un contributo straordinario per l'ammodernamento ed eventuale adeguamento alle norme in materia sanitaria dei laboratori didattici.

24. Con apposito regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ERSA definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 23.

25. Per le finalità di cui al comma 23, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 6379 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario, tramite l'ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli istituti tecnici e professionali con indirizzo nel settore agroalimentare per l'ammodernamento e l'eventuale adeguamento alle norme in materia sanitaria dei laboratori didattici".

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), è sostituito dal seguente:

«5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi non utilizzati nel corso degli esercizi precedenti a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 degli esercizi successivi.».

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono abrogati.

3. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è abrogato.

4. Previa motivata istanza dell'INPS gli enti del Servizio sanitario regionale forniscono l'accesso telematico ai dati indispensabili per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .

5. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), dopo le parole «ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio sanitario».

6. Entro la data del 30 settembre 2014, gli enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nel Piano degli investimenti 2012, per i quali alla data del 30 giugno 2014 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone i motivi, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e motivando gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

7. Entro la data del 30 settembre 2014, gli enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nel Piano degli investimenti 2012, alla data del 30 giugno 2014 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone i motivi, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

8. Ai fini di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute e sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 6 e 7, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti di cui al comma 10.

9. I finanziamenti di rilievo aziendale relativi al Piano degli investimenti 2012 sono ridefiniti nella quota complessiva mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, ivi trovando copertura per l'intera quota.

10. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 8, gli enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti, e quantifica le quote di finanziamento regionale da confermare.

11. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei commi 6 e 7 è disposta la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati.

12. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 10 è disposta la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate.

13. La quota di finanziamento di rilievo aziendale dell'importo pari a 400.000 euro destinato alla Cittadella della Salute di Pordenone è stralciata dalla rendicontazione del Piano degli investimenti 2007 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

14. I termini per la rendicontazione della quota di finanziamento di cui al comma 13 sono quelli previsti per l'intero intervento e vengono fissati a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali.

15. In via di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), il poliambulatorio specialistico all'interno del territorio del Comune di Meduno va inteso di proprietà dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

16. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento,» sono soppresse;

b) dopo la parola «superiore» sono inserite le seguenti: «o uguale»;

c) le parole «lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».

17. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali può richiedere, anche al fine dell'assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia può richiedere, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso»;

b) le parole «dalle Aziende sanitarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Enti del Servizio sanitario regionale».

18. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995 le parole «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 4 quater, 5 e 6».

19. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «è autorizzata a concedere» sono inserite le seguenti: «in via definitiva»;

b) le parole «e all'Agenzia regionale della sanità» sono soppresse;

c) le parole «fino al 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

d) alla lettera c), dopo le parole «ristrutturazione degli immobili» sono aggiunte le seguenti: «ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996».
20. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «delle Aziende sanitarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti del Servizio sanitario regionale»;

b) le parole «di cui al comma 7, lettere a) e c), classificati di rilievo aziendale, e agli interventi» sono soppresse.

21. Al comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 le parole «l'Azienda sanitaria regionale beneficiaria» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente beneficiario».

22. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«4 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).».

23. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze di parte corrente e di parte capitale per l'anno 2014, le somme derivanti dagli utili dell'anno 2013.

24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo di Medea [34].

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".

4. Nelle more dell'applicazione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 ter e dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, a titolo di anticipazione delle risorse finanziarie per l'anno in corso, una quota corrispondente al 70 per cento degli importi concessi nell'anno 2013.

5. Le risorse finanziarie iscritte sul bilancio regionale per l'esercizio 2014 per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 41/1996 sono destinate a garantire la prosecuzione della sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili inseriti nelle programmazioni provinciali 2011-2013.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi alla persona Ardito Desio di Palmanova un contributo straordinario di 490.000 euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti, interessato dai lavori di adeguamento sismico.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto preliminare;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento.

8. La concessione del contributo di cui al comma 6 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 490.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4841 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda per i servizi alla persona "Ardito Desio" di Palmanova per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti".

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 1 milione di euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti A. Culot, finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto preliminare;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento.

12. La concessione del contributo di cui al comma 10 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995 e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002 .

13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4854 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Gorizia per il completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura residenziale "A. Culot" per anziani non autosufficienti".

14. Nell'ambito della collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, promuove iniziative per il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo nei settori sanitario e sociale sul territorio regionale, attivando strumenti che favoriscano il coordinamento delle rispettive attività.

15. Ai fini di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle pubbliche amministrazioni finanziamenti per l'acquisto di beni necessari al miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo, e per le spese connesse alla gestione di tali beni.

16. Le iniziative di cui al comma 14 e le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15 sono definite, previo decreto del direttore centrale competente, mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione-Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e la pubblica amministrazione interessata.

17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4834 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo nei settori sanitario e sociale".

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Centro accoglienza "Ernesto Balducci" onlus di Pozzuolo del Friuli per il perseguimento delle finalità istituzionali.

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4858 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Centro accoglienza "Ernesto Balducci" onlus di Pozzuolo del Friuli per il perseguimento delle finalità istituzionali".

21. A fronte della necessità di supportare gli enti locali che, nell'ambito dei flussi nazionali straordinari di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, rendono disponibili strutture da destinare in via provvisoria all'accoglienza nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per effettuare attività integrative, mediante il coinvolgimento del privato sociale (preferibilmente soggetti gestori di progetti SPRAR), finalizzate principalmente a contrastare le criticità derivanti dalle misure di accoglienza.

22. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 21 è presentata dagli enti locali alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio volontariato, solidarietà e immigrazione, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, accompagnata da una relazione contenente l'analisi descrittiva del fabbisogno espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalità di attuazione, nonché dal piano finanziario di utilizzo delle risorse.

23. L'approvazione e la quantificazione dei singoli finanziamenti è definita con successiva deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle qualità progettuali e del numero di persone destinatarie degli interventi.

24. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 22 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

25. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 6380 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi agli enti locali a copertura delle spese per l'attuazione di interventi integrativi nell'ambito dei flussi nazionali straordinari di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati".

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo ricadente nelle zone omogenee A o B0 o di singoli edifici a esse equiparati, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) [35].

27. I contributi di cui al comma 26 possono essere concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a soggetti privati che siano proprietari, anche pro quota, dell'immobile o titolari di diritti reali [36].

28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29 [37].

29. I criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 26 e 27 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi [38].

29 bis. Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione [39].

30. La Direzione centrale infrastrutture, e territorio - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse [40].

31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, così come precisata dal regolamento, e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda [41].

31 bis. Ai fini dello scorrimento delle graduatorie delle domande valide e di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegnate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare termini perentori per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione dei contributi medesimi [42].

32. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 29; in questo caso sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge [43].

33. [Le somme risultate disponibili in caso di revoca o rinuncia ai contributi sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 sul capitolo 1390 di nuova istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rientri da revoche o rinunce, inerenti incentivi per il recupero del patrimonio esistente" e confluiscono nel correlato capitolo di spesa ai fini dello scorrimento della graduatoria delle domande] [44].

34. Per le finalità previste dai commi 26 e 27 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo".

35. [Al comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 dopo le parole «diritto minorile» sono inserite le seguenti: «e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)»] [45].

36. [In sostituzione del requisito della situazione economica complessiva per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, i richiedenti devono essere in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rispettivamente non superiori a 40.000 euro e a 20.000 euro] [46].

37. [Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione riguardi l'intero nucleo familiare, vale l'ordinario sistema di certificazione dei predetti indicatori] [47].

38. [Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione riguardi uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza, si valuta solo il rispetto del limite posto all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente] [48].

39. [Il possesso dell'Indicatore della Situazione Economica in misura non superiore al predetto limite costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda] [49].

40. [Il possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in misura non superiore al predetto limite costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda e al suo valore, in via inversamente proporzionale, è attribuito un numero di punti, per la formulazione della graduatoria, che nella sua misura massima non può essere inferiore al doppio di quello più elevato previsto dal bando di concorso per le altre condizioni da valutare] [50].

41. [Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, il parametro della situazione economica complessiva è sostituito dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente] [51].

42. [Il canone di locazione viene biennalmente determinato dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), in base al minore tra il valore catastale e quello di mercato dell'alloggio e all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente al biennio di riferimento del canone stesso, nel modo seguente:

a) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia inferiore a 10.000 euro, il canone annuo viene determinato, anche sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio, in misura non superiore al 10 per cento dell'Indicatore stesso, con facoltà per le ATER di prevedere comunque un canone minimo da applicare;

b) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia compreso tra il limite di cui alla lettera a) e quello per la revoca dell'assegnazione, il canone annuo viene determinato in misura non superiore al 9 per cento del valore dell'alloggio, da graduarsi in funzione del valore del medesimo Indicatore;

c) per gli utenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente sia superiore al limite massimo di cui alla lettera b), il canone annuo viene determinato in misura superiore al 9 per cento del valore dell'alloggio] [52].

43. [Il canone di locazione viene determinato in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'alloggio nei confronti degli utenti che non provvedano entro novanta giorni dalla richiesta delle ATER a trasmettere valida attestazione degli Indicatori della Situazione Economica e della Situazione Economica Equivalente ovvero apposita dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))] [53].

44. [Le ATER possono maggiorare in misura non superiore al 10 per cento il canone di locazione, come determinato ai sensi del comma 42, in ipotesi di alloggi che presentano condizioni di efficienza energetica particolarmente elevate comunque non inferiori a quelle corrispondenti alla classe D) del vigente sistema di classificazione degli edifici] [54].

45. [Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il riferimento agli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 6/2003, è sostituito con il riferimento agli utenti di cui al comma 42, lettera a)] [55].

46. [Ferme restando le condizioni di revoca dell'assegnazione già previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 6/2003, le ATER dispongono in ogni caso la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui per quattro anni consecutivi l'utente possieda anche alternativamente, l'Indicatore della Situazione Economica o l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in misura superiore ai limiti per l'accesso, tempo per tempo vigenti, aumentati di due terzi. In ipotesi di presenza nel nucleo familiare di minori o di disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), oppure di anziani, detti Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio di ciascuno] [56].

47. [Gli eventuali procedimenti di revoca dell'assegnazione per superamento dei limiti di situazione economica complessiva non conclusi, ai sensi della previgente normativa, con il rilascio dell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere eventualmente rinnovati ai sensi del comma 46] [57].

48. [Le ATER dispongono in ogni tempo la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui, per due bienni consecutivi, l'utente non produca valida attestazione degli Indicatori della Situazione Economica e della Situazione Economica Equivalente, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013] [58].

49. [Le ATER dispongono in ogni tempo la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui, per due bienni consecutivi l'utente divenuto proprietario o nudo proprietario di altro diverso alloggio ovunque ubicato, non dichiarato inagibile, ne mantenga la titolarità. Sono fatte salve anche per l'edilizia sovvenzionata le esclusioni previste dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003] [59].

50. [Le norme di cui al comma 36 sino al comma 40 si applicano ai procedimenti di assegnazione per i quali la pubblicazione dei bandi di concorso intervenga dopo l'entrata in vigore della presente legge] [60].

51. [Per i bandi di concorso pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per la formulazione delle relative graduatorie e loro aggiornamenti, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni] [61].

52. [Le norme di cui al comma 41 sino al comma 45 si applicano per la determinazione dei canoni decorrenti dall'1 gennaio 2016. E' in facoltà dell'Amministrazione regionale procedere con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta del competente Assessore, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, alla modifica delle percentuali di computo e del valore degli Indicatori di cui al comma 42 anche prima della predetta decorrenza, qualora dovessero sussistere ragioni di compatibilità rispetto all'evoluzione del contesto socio economico] [62].

53.[Con cadenza non inferiore al biennio, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta del competente Assessore e parere vincolante della Commissione consiliare competente reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, possono essere aggiornati i limiti dell'Indicatore della Situazione Economica e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, nonché delle percentuali di computo dei canoni di locazione, come disposti dalla presente legge] [63].

54. [Decorso il termine dei quarantacinque giorni indicati ai commi 52 e 53, i decreti del Presidente della Regione sono emanati anche in mancanza del parere della Commissione consiliare competente] [64].

55. [E' in facoltà delle ATER attingere direttamente certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Al fine della progressiva omogeneizzazione delle procedure tra le ATER del sistema regionale, nonché al fine di garantire il raggiungimento del piano di convergenza, le ATER adottano un sistema informatico unitario sulla base di un protocollo che, tenendo conto dei servizi già forniti da INSIEL SpA, assicuri la piena ed effettiva integrazione tra i sistemi e le banche dati a oggi in uso] [65].

56. [Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata sono esercitate dalla Regione tramite le ATER, al bilancio delle quali fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle ATER] [66].

57. [Il disposto di cui al comma 56 si applica anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge] [67].

58. [Con l'entrata in vigore dei commi da 35 a 58, nonché con le relative decorrenze, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le medesime] [68].

59. [L'Amministrazione regionale autorizza le ATER a concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale. I costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario] [69].

60. La Regione è autorizzata alla sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), e nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 6/2003 .

61. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene mediante procedura a evidenza pubblica a cura della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed è subordinata all'impegno da parte della società di gestione del fondo immobiliare a:

a) intervenire sulla base delle scelte individuate dalla Regione nelle politiche abitative;

b) assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;

c) privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l'acquisto di complessi immobiliari già edificati, anche a destinazione diversa da quella residenziale, al fine di contenere il consumo di territorio;

d) applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

62. Ai fini di garantire una adeguata promozione sul territorio la Regione può promuovere una raccolta di manifestazioni di interesse verso i soggetti pubblici titolari di iniziative idonee allo sviluppo di interventi di social housing.

63. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.

64. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali".

65. Il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), restituisce al bilancio della Regione, entro il termine del 31 dicembre 2014, le risorse allo stesso anticipate e destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 63, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e dell'articolo 28, comma 13, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

66. Ai fini del comma 65, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 63, della legge regionale 22/2010 si considerano al netto di quelle impiegate per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

67. Dopo il comma 60 quater dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009 è inserito il seguente:

«60 quinquies. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui al comma 60 bis sono erogate tramite il Fondo di cui al comma 39.».

68. Fermo restando quanto previsto all'articolo 81 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi, determinati e liquidati, alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, anche solo per quota capitale, per un periodo non superiore a due anni, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità, anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento:

a) articoli 85, 88, 89 e 90 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (Integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente: «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»);

c) articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

69. Nei casi previsti al comma 68, l'agevolazione calcolata sulla base del piano di ammortamento originario continua a essere riconosciuta alle scadenze e per gli importi originariamente stabiliti, anche durante il periodo di sospensione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e senza la necessità di procedere alla conferma del contributo.

70. In caso di revoca dell'incentivo, non è dovuta la restituzione delle quote di agevolazione percepite durante il periodo di sospensione.

71. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 13/2014 è abrogato.

72. La Regione è autorizzata a sostenere le spese derivanti dalla concessione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale del Friuli Venezia Giulia (INPS) del trattamento di cui all'articolo 22 della legge regionale 11/2009 .

73. La disposizione di cui al comma 72 trova applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi entro il 31 dicembre 2012.

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4496 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale del Friuli Venezia Giulia (INPS) per il sostegno al reddito dei collaboratori a progetto pluricommittenti".

75. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 74 all'INPS, su richiesta da parte dell'Istituto medesimo che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento di cui al comma 72 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2013 è accertato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), in complessivi 477.817.887,29 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale 27/2012, il conguaglio positivo è determinato in 101.225.674,41 euro, cui si sommano 394.592,79 euro, relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 27/2012, non utilizzate al 31 dicembre 2013, per complessivi 101.620.267,20 euro, destinati alle finalità e di cui ai commi 4, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, nonché, per 28.004.911,99 euro a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 52 - «Assegnazione di fondi al sistema delle autonomie locali».

2. Le devoluzioni spettanti agli enti locali per l'anno 2014, ai sensi l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono diminuite:

a) dell'importo di 19.069.074,54 euro, corrispondente alle quote di gettito dell'addizionale regionale all'Irpef e della compartecipazione regionale all'Irpef relative ai redditi su immobili non locati, sostituite dall'imposta municipale propria e riferite all'anno 2013, di competenza della Regione, quantificate in base ai dati trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) dell'importo di 23.986.178,32 euro per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, tenuto conto delle quote di spettanza dei singoli tributi oggetto di devoluzione.

3. In conseguenza di quanto previsto al comma 2 le devoluzioni spettanti agli enti locali per l'anno 2014, ai sensi l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 23/2013, sono rideterminate nella complessiva misura di 323.705.901,73 euro.

4. Una quota del conguaglio positivo determinato di cui al comma 1, pari a 23.986.178,32 euro, è destinata a reintegrare gli enti locali delle minori devoluzioni derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera b).

5. Le variazioni finanziarie conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 4 sono effettuate con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e in relazione al fondo di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013 .

6. Per l'anno 2014, nel riparto del trasferimento ordinario ai Comuni di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013, si tiene conto del maggior gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 2, lettera a). A tal fine, si applica il criterio proporzionale di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013 all'importo corrispondente alla somma del fondo ordinario e del maggior gettito di cui al comma 2, lettera a), assegnando a ciascun Comune la quota di risorse risultanti dal predetto riparto, al netto del maggior gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 10, comma 10, della legge regionale 23/2013 e del maggior gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 2, lettera a), riferito a ciascun Comune. Conseguentemente sono fatte salve le risultanze della deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2014, n. 623 (Individuazione delle quote di maggiore e minore gettito IMU 2013 dei comuni del Friuli Venezia Giulia - individuazione degli importi da assicurare, per l'anno 2013, a favore del bilancio statale, regionale e comunale). Per le finalità di cui al presente comma si tiene conto dei valori relativi al maggior gettito dell'imposta municipale propria quantificati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. All'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), sono soppresse:

a) al comma 1, le parole «e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza»;

b) al comma 3, lettera b) la parola «, rispettivamente,» e le parole «regionale e».

8. All'articolo 10, comma 29, della legge regionale 23/2013 le parole «e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e del maggior gettito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge di assestamento al bilancio per l'anno 2014».

9. In relazione al disposto di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito all'unità di bilancio 3.2.94 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 lo stanziamento del capitolo 1295 è ridotto di 19 milioni di euro per l'anno 2014.

10. Il conguaglio di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 23/2013 è calcolato tenendo in considerazione, quale importo di devoluzioni provvisoriamente attribuite, la somma che risulta dal comma 3, aumentata dell'importo indicato al comma 2, lettera a).

11. Una quota del conguaglio positivo determinato di cui al comma 1, pari a 5.381.656,16 euro è destinata a reintegrare il bilancio regionale delle somme prelevate dallo Stato a titolo di maggior accantonamento IMU 2012.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata ad accantonamento la somma di 5.381.656,16 euro nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1864 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Fondo da utilizzarsi per il ripristino della neutralità finanziaria del bilancio regionale in relazione all'IMU 2012".

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, a incremento del trasferimento ordinario di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 23/2013, un fondo di 1.237.482,47 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 7, della legge regionale 23/2013 .

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, a incremento del trasferimento ordinario di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013, un fondo di 10.463.465,08 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, commi 9 e 10, della legge regionale 23/2013 .

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane, a incremento del trasferimento ordinario di cui all'articolo 10, comma 16, della legge regionale 23/2013, un fondo di 211.751,80 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 16, della legge regionale 23/2013 .

16. Per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15 è destinata la spesa di 11.912.699,35 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, a incremento dell'assegnazione per il concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico di cui all'articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013, un fondo di 714.821,38 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013.

18. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 714.821,38 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province, a incremento del trasferimento per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 23/2013, un fondo rispettivamente di 7.420.000 euro e di 500.000 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 5, della legge regionale 23/2013.

20. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 7.920.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni un fondo straordinario di 20 milioni di euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire in misura proporzionale al gettito ICI 2010 di ciascun Comune, risultante dai dati comunicati dal Ministero alla Regione ai fini del calcolo del gettito IMU.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1866 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione straordinaria alle autonomie locali per l'anno 2014".

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, con le modalità di cui al comma 36, un fondo straordinario di 2.500.000 euro, da ripartire in misura proporzionale alla quota di maggior gettito IMU 2013 individuata, per ciascun Comune, con deliberazione della Giunta regionale 623/2014.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1874 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione straordinaria ai Comuni extragettito IMU".

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli un fondo di 650.000 euro da assegnare, con la modalità di cui al comma 36, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti ai sensi del comma 26; per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti beneficiari dell'assegnazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 23/2013, il riparto è quantificato al netto della quota già ricevuta ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 23/2013; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

26. Per le finalità previste dal comma 25 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 30 settembre 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno. Per i Comuni beneficiari del riparto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 23/2013 è fatta salva la domanda già presentata nei modi e nei tempi previsti dal comma 14 del citato articolo 10.

27. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 25 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

28. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare senza vincolo di destinazione, per l'anno 2014, un fondo di 550.000 euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado.

30. I Comuni di cui al comma 29 sono individuati sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

31. Il fondo di cui al comma 29 è ripartito in misura proporzionale alla popolazione residente alla data indicata nel comma 29. Il riparto è disposto d'ufficio successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma 30 e con la modalità di cui al comma 36. L'assegnazione spettante a ciascun Comune di cui al comma 29 non può essere superiore a 50.000 euro.

32. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1867 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione ai Comuni per modifica plessi scolastici".

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) del Friuli Venezia Giulia, a domanda, un contributo per il concorso alla copertura di accantonamenti a Fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, protratte per un periodo superiore a cinque anni e con esiti differenti derivanti da più gradi di giudizio, che hanno impedito adeguati accantonamenti.

34. Per le finalità di cui al comma 33, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, sono definite le ulteriori condizioni necessarie per accedere ai contributi, i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda, la tempistica di rendicontazione e altri eventuali adempimenti a carico del beneficiario.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 1868 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Concorso alla copertura di accantonamenti a Fondo rischi a favore delle ASP per oneri controversie in materia di lavoro".

36. Le risorse di cui ai commi 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 29 sono impegnate entro l'anno 2014 e liquidate nello stesso anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, altrimenti sono liquidate a favore dei soggetti beneficiari a decorrere dal 2015 in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai medesimi soggetti all'Ufficio regionale competente [70].

37. A incremento delle risorse di cui all'articolo 10, comma 23, della legge regionale 23/2013 e conformemente alle previsioni di cui al comma 24 del medesimo articolo 10, è destinato l'ulteriore fondo di 7 milioni di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 ai sensi dell'articolo 10, comma 25, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). Le risorse ulteriori sono impegnate entro l'anno 2014 e liquidate a favore dei soggetti beneficiari a decorrere dal 2015, in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai medesimi soggetti.

38. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 37 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella J relativa al comma 75 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

39. A supporto dell'attuazione della riforma del governo locale del Friuli Venezia Giulia e in attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché per il monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici connessi al coordinamento della finanza locale, in particolare quelli previsti nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), l'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo unitario per il Friuli Venezia Giulia, denominato «Piattaforma digitale del Sistema Regione-Autonomie locali», per la raccolta, conservazione e scambio di dati informativi.

40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 366.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1869 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Piattaforma digitale del Sistema Regione-Autonomie locali".

41. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 12/2013, la Giunta regionale delibera ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 nel caso di successive modifiche da parte del Ministero dei dati già trasmessi.

42. I Comuni del Friuli Venezia Giulia recepiscono le modifiche di cui al comma 41 imputando eventuali maggiori importi da assicurare al bilancio statale con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 729 quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), come aggiunto dall'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

43. Il recupero dei maggiori introiti del gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non detraibili dal fondo stanziato nel bilancio statale per il rimborso compensativo ICI abitazione principale per incapienza dello stanziamento statale medesimo, è operato, dopo formale richiesta da parte del competente Ministero, a valere sui fondi di parte corrente gestiti dal Servizio finanza locale della Direzione centrale competente in materia di enti locali con vincolo di commutazione in entrata sull'unità di bilancio 6.1.201 con riferimento al capitolo 1431 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Recupero dei maggiori introiti del gettito ICI sugli edifici rurali-partita di giro", cui conseguirà la restituzione, per pari importo, allo Stato a valere sull'unità di bilancio 12.2.4.3480 con riferimento al capitolo 1431 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Versamento allo Stato di somme derivanti da maggiori introiti del gettito ICI sugli edifici rurali- partita di giro".

44. Le modalità di cui all'articolo 10, comma 34, della legge regionale 23/2013 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

45. Nell'anno 2014, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'imposta municipale propria 2014 e la previgente imposta comunale sugli immobili, i Comuni della regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 33, della legge regionale 23/2013, e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

46. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 45 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

47. Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2015.

48. Il comma 72 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2015.

49. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2015.

50. Le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni che, nell'anno 2014, hanno beneficiato degli incentivi previsti dal Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2014, trasmettono all'ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 31 gennaio 2015, avvalendosi della modulistica definita con il Piano medesimo e per consentire le necessarie verifiche sull'attività della forma associativa:

a) un'autocertificazione, a firma del Presidente della forma associativa, attestante l'effettiva gestione di funzioni e servizi in forma associata;

b) un'attestazione del raggiungimento dei risultati programmati, a firma del responsabile dell'ufficio associato competente.

51. Qualora non risultino comprovati, anche in seguito ai controlli a campione, l'effettività della gestione associata di funzioni o servizi e/o il raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2014 da parte di un'associazione intercomunale o di un'unione di Comuni sciolte, l'Amministrazione regionale dispone d'ufficio il recupero dell'importo individuato in attuazione dei criteri definiti nel Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2014 a valere sui fondi di parte corrente, assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, spettanti al Comune capofila della disciolta associazione intercomunale o al Comune sede della disciolta unione di Comuni, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra gli enti locali partecipanti all'aggregazione sovracomunale.

52. Qualora non risultino comprovati, anche in seguito ai controlli a campione, l'effettività della gestione associata di funzioni o servizi e/o il raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2014, da parte di un'associazione intercomunale, l'Amministrazione regionale dispone d'ufficio il recupero dell'importo individuato in attuazione dei criteri definiti nel Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2014, a valere sui fondi di parte corrente, assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, spettanti al Comune capofila dell'associazione intercomunale, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra gli enti locali partecipanti all'aggregazione sovracomunale.

53. L'importo da recuperare, a seguito del controllo sull'effettività della gestione associata o sul raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2014, nei confronti di un'unione di Comuni può essere compensato, a richiesta dell'unione stessa, a valere sui fondi di parte corrente spettanti al Comune sede dell'unione e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra i Comuni partecipanti all'aggregazione sovra comunale.

54. Il finanziamento regionale assegnato al Comune di Reana del Rojale, a valere sulle risorse ASTER 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 16 settembre 2008, tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo, facenti parte dell'Associazione intercomunale con Pasian di Prato quale capofila, è confermato, a parità di cofinanziamento come previsto nell'accordo medesimo, a favore del Comune succitato per il recupero e il restauro dell'ex edificio scolastico, sito in Reana del Rojale per la realizzazione del Museo del cartoccio, nonché per le spese relative alla procedura espropriativa del fabbricato Battiferro per 36.933,77 euro.

55. Il Comune di Reana del Rojale inizia i lavori dell'intervento di cui al comma 54 in data 31 luglio 2016, trasmette il relativo verbale alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali e presenta la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017 [71].

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni di Arzene e Valvasone, per l'anno 2014, un contributo straordinario per accompagnare la fase di costituzione del nuovo Comune risultante da fusione.

57. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità della richiesta, i due Comuni trasmettono congiuntamente alla Direzione regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di utilizzo del contributo per interventi finalizzati a favorire l'unificazione amministrativa dei due Comuni e l'omogeneità delle infrastrutture. La Giunta regionale, con deliberazione e sulla base della proposta delle Amministrazioni locali, individua gli interventi ammissibili, le risorse, la tempistica di rendicontazione e l'ente o gli enti a favore dei quali disporre l'impegno delle risorse.

58. L'impegno delle risorse di cui al comma 57 è disposto nell'anno 2014 e subordinato all'esito positivo del referendum. L'erogazione è disposta a decorrere dal 2015 con le tempistiche definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 57.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1430 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario a favore dei Comuni di Arzene e Valvasone in vista dell'istituzione del Comune risultante da fusione".

60. La tempistica per la conclusione o per la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 35, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), o per entrambi, fissata al comma 39 del medesimo articolo 11, può essere prorogata per non più di dodici mesi con decreto del Direttore del Servizio competente, previa domanda motivata dell'ente locale interessato presentata entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

61. Il termine ultimo di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con utilizzo delle economie residuate dall'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e finanziato con le risorse ASTER, è fissato al 31 ottobre 2015 [72].

62. Al comma 61 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015».

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare nell'anno 2014 un fondo di 50.000 euro a favore dell'ANCI per sostenere l'attività istituzionale collegata all'attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

64. L'impegno di cui al comma 63 è disposto d'ufficio entro novembre 2014 e la liquidazione è disposta in sede di rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, da presentarsi entro il 31 marzo 2016, consistente in una relazione dettagliata corredata dell'elenco analitico delle spese sostenute per le finalità di cui al comma 63.

65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1876 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo ANCI per il sostegno dell'attività istituzionale collegata all'attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia".

66. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di mobili e arredi finanziati in tutto o in parte con legge regionale e funzionali alla fruizione immobili ristrutturati e la cui spesa sia prevista all'interno del quadro economico di progetto.

67. Le spese relative a contributi concessi a pubbliche amministrazioni regionali e locali, anche in forma associata, e a concessionari di servizi di pubblico interesse locale, a valere sulle assegnazioni statali di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

68. Nelle more delle modifiche del regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2011, n. 279/Pres., con riguardo ai contributi assegnati nell'esercizio 2014, il termine finale di cui all'articolo 20, comma 2, del citato regolamento è fissato a un anno dalla data del provvedimento di concessione.

69. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza della promozione della cultura della pace attraverso l'azione educativa e l'uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie per la diffusione dell'informazione, anche alla luce delle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale, intende sostenere il programma nazionale di educazione alla cittadinanza democratica denominato "La mia scuola per la pace", promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani.

70. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa pluriennale con il Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani e il Coordinamento regionale Friuli Venezia Giulia degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani e a concedere al Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani, soggetto deputato a coordinare le attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 74 per la realizzazione delle iniziative previste dal protocollo medesimo.

71. La domanda di contributo di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

72. Per l'anno 2014 la domanda di cui al comma 71 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

73. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 71 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

74. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 6392 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani a sostegno del programma nazionale di educazione alla cittadinanza democratica denominato "La mia scuola per la pace"".

75. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Ai fini di dare pronta attuazione al programma comunitario FESR "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e al programma comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio", e di cui all'articolo 23, comma 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea", nonché le altre spese necessarie per la realizzazione e l'implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 5.501.000 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2014, un milione di euro per l'anno 2015, 860.000 euro per l'anno 2016, 811.000 euro per l'anno 2017, 810.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 2110 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica per il programma transfrontaliero «Italia -Slovenia - 2014-2020»".

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 9.230.000 euro per gli anni dal 2014 al 2020 suddivisa in ragione di 1.240.000 euro per l'anno 2014, 1.270.000 euro per l'anno 2015, 1.290.000 euro per l'anno 2016, 1.320.000 euro per l'anno 2017, 1.340.000 euro per l'anno 2018, 1.370.000 euro per l'anno 2019 e 1.400.000 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 2111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Spese per l'assistenza tecnica per l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - 2014-2020".

4. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e il completamento dei progetti cofinanziati nell'ambito dell'Asse 2 "Competitività e società basata sulla conoscenza" e dell'Asse 3 "Integrazione sociale" del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia -Slovenia 2007-2013 e, in particolare, del progetto strategico denominato "E-HEALTH - E-Health nella macroarea transfrontaliera" e dei progetti standard denominati "E-cardionet - Rete Cardiologica in macroarea transfrontaliera" e "Transarmon - Armonizzazione delle normative a favore delle PMI transfrontaliere", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) "Net Europe - IT & Public Administration GEIE", costituito con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1186 (Adesione al GEIE denominato "net europe-it & public administration"), un contributo straordinario di 33.000 euro.

5. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio sistemi informativi ed e-government della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 1873 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributo al GEIE per i progetti strategici E-health nella macroarea transfrontaliera, E-cardionet e Transarmon, cofinanziati dall'Asse 3 integrazione sociale del programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013".

7. [Alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dell'articolo 17 dopo le parole «di una Commissione costituita» sono inserite le seguenti: «, per la durata di tre anni, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali,»;

b) dopo il comma 2 bis dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«2 ter. La partecipazione alla Commissione di cui al secondo comma dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.»;

c) l'articolo 30 è abrogato] [73].

8. [Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 60/1976, come aggiunto dal comma 7, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.600 euro per l'anno 2014 a carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014] [74].

9. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è autorizzata a corrispondere le somme derivanti da eventuali atti di transazione, con riferimento alle controversie nelle quali l'Amministrazione regionale è costituita in giudizio, relative a rapporti obbligatori concernenti le gestioni delle pregresse unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica).

10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1164 e del capitolo 9372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri da transazioni giudiziali e stragiudiziali concernenti le gestioni delle pregresse unità sanitarie locali".

11. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «legge regionale 11/2009,» sono inserite le seguenti: «nonché alle Sezioni anticrisi di cui all'articolo 2, comma 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013),»;

b) le parole «nella misura massima complessiva di 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima complessiva di 129 milioni di euro».

12. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 9/2013, come modificato dal comma 11, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 si provvede mediante l'istituzione del " Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con una dotazione di 49 milioni di euro.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 49 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ".

14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. In relazione al combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 15, commi 1 e 5, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici della soppressa Agenzia regionale del lavoro.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 8482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici della soppressa Agenzia regionale del lavoro".

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica, a decorrere dall'1 settembre 2014 sono abrogati il comma 1 e i commi da 3 a 6 dell'articolo 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

4. A decorrere dall'1 settembre 2014 sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);

b) la lettera a) del comma 17 dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

5. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 agosto 2014, i trattamenti di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 ; dall'1 settembre 2014 i medesimi cessano di essere erogati.

6. I trattamenti di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 ancora da liquidare alla data di entrata in vigore della presente legge sono corrisposti a decorrere dal momento dell'assunzione a protocollo, da parte dell'Amministrazione regionale, della determina definitiva di pensione emessa dall'INPS.

7. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per i dipendenti che transitano dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto, continua a trovare applicazione l'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e la relativa prestazione è costituita dalla differenza tra quanto previsto dal citato articolo 143 e l'indennità premio di servizio calcolata alla data dell'opzione, cui va sommato il teorico trattamento di fine rapporto maturato nel periodo intercorrente tra la data dell'opzione e quella di cessazione dal servizio; ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), è esclusa la quota destinata a previdenza complementare.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), il Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale regionale non dirigente è rideterminato portando in riduzione, per le annualità interessate, gli importi corrispondenti ai risparmi contrattuali già accreditati in applicazione del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - Quadriennio normativo (II Fase) 2002-2005 - Biennio economico 2004-2005 - Code contrattuali, sottoscritto il 3 luglio 2007; gli importi medesimi sono riaccreditati al bilancio regionale. Le risorse accantonate in attuazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del suddetto Contratto collettivo, già stanziate all'unità di bilancio 11.3.1.5033 - capitolo 9655, riaffluiscono, al netto degli importi di cui al primo periodo, al capitolo 9645 della medesima unità di bilancio per il finanziamento delle premialità riferite agli anni 2012, 2013 e 2014. Le disposizioni del presente comma sono attuate nel rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

9. In relazione al disposto di cui al comma 8, l'importo di 4.805.735,05 euro, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie), sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 e sul capitolo 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, riaffluisce al capitolo 9645 della medesima unità di bilancio.

10. L'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Disposizioni urgenti per i servizi educativi e socio assistenziali delle amministrazioni del comparto unico)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione può attuare, anche tramite gli enti locali della Regione medesima quali amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998, le procedure di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con risorse proprie della Regione stessa, al solo fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi e socio assistenziali. Con la legge finanziaria regionale, annualmente, sono determinate le modalità per il vincolo di destinazione delle somme corrispondenti agli importi da utilizzare da parte degli enti locali che attuano le procedure di cui al presente comma, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti agli enti locali stessi. Ai fini del computo complessivo della spesa del personale, quella relativa al personale oggetto delle procedure di cui al presente comma resta a carico dell'ente locale interessato.

2. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali per l'anno 2014, le amministrazioni del sistema integrato del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, possono procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti di cui all'articolo 4, comma 2, a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, sulle economie realizzate, con i medesimi limiti, negli anni pregressi a partire dal 2010 per assunzioni a tempo indeterminato.».

11. Nel rispetto delle disposizioni previste a livello nazionale in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica e allo scopo di non dequalificare la figura e il ruolo del Consigliere regionale di parità, a decorrere dall'1 gennaio 2013 allo stesso è corrisposto un importo mensile aggiuntivo nel caso in cui l'indennità mensile di carica determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per gli anni 2013 e successivi sia inferiore a 200 euro.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 4.800 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4495 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per la corresponsione di importi mensili aggiuntivi all'indennità del consigliere regionale di parità".

13. Per lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Regione si avvale, con modalità da definirsi mediante apposita convenzione, degli enti del Servizio sanitario regionale.

14. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

(Spese di funzionamento dei gruppi consiliari)

1. Previa intesa tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di un importo del contributo annuale già assegnato a un gruppo consiliare, e da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante riduzione dell'importo medesimo e un aumento, di pari entità, del contributo spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.

2. L'intesa intercorsa ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmessa per l'approvazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Intervenuta l'approvazione dell'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza, lo stesso autorizza il trasferimento del relativo importo da un gruppo consiliare a un altro da effettuarsi con bonifico bancario nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

15. All'articolo 15 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Gli eventuali saldi attivi risultanti dalla gestione annuale sono riportati all'esercizio successivo; gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

2 ter. L'eventuale disavanzo risultante al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, rimane a carico del Presidente del gruppo.»;

b) al comma 3 le parole «al Presidente della Regione ai fini del successivo inoltro» sono soppresse.

16. Dopo l'articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

«Articolo 15 ter

(Irregolarità della rendicontazione)

1. In caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale.

2. Il termine indicato al comma 1 per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l'impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell'impugnativa, fino alla relativa decisione.

3. Sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa.

4. Sulla somma risultante dalla rivalutazione prevista al comma 3 sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.

5. Entro il medesimo termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate di cui al comma 1 il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all'Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili. Il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

6. Qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate ai sensi del presente articolo, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale.».

17. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «e indipendentemente dalla causa,» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. La trattenuta di cui al comma 5 non viene operata in caso di malattia o di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare per incarico o missione disposti dal Presidente del Consiglio. La trattenuta non viene altresì operata in caso di assenza documentata derivante da malattia o da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato di Giunta del Presidente della Regione e degli Assessori.».

18. Al comma 22 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), dopo le parole «Per l'attivazione, presso» sono aggiunte le seguenti: «il Consiglio regionale e».

19. Il patrocinio del Consiglio regionale rappresenta attestazione di apprezzamento e di adesione a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche e umanitarie ed è concesso dal Presidente del Consiglio regionale.

20. I criteri e le modalità di concessione del patrocinio del Consiglio regionale sono individuati dal regolamento di esecuzione adottato in conformità alle previsioni del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserito il seguente:

«8 bis. Il capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 3.9.2.1072 all'unità di bilancio 3.9.1.1072 del medesimo stato di previsione.».

2. Al fine di disporre il riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 di cui alla annessa tabella N. Le variazioni relative alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 2016 fanno riferimento alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

3. Il Ragioniere generale, per le finalità previste dal comma 2, con proprio successivo decreto provvede alla reimputazione delle singole rate e del relativo impegno.

4. Il capitolo 1280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è spostato dall'unità di bilancio 11.4.2.1192 all'unità di bilancio 1.5.2.1028 del medesimo stato di previsione e il capitolo 9696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è spostato dall'unità di bilancio 5.5.2.5060 all'unità di bilancio 12.2.4.3480 del medesimo stato di previsione.

5. In deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i rientri ivi previsti corrispondenti alla somma di 4.818.878,80 euro e iscritti per l'anno 2014 con l'articolo 1, comma 4, tabella A1, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 1004 (Approvazione delle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013 per i fini di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 21/2007), vengono posti a copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- per 3 milioni di euro - UBI 8.4.2.1144 - capitolo 3560 (articolo 9, comma 34);

- per 1.500.000 euro - UBI 6.1.2.5059 - capitolo 3590 (articolo 7, comma 14);

- per 315.000 euro - UBI 3.5.2.1065 - capitolo 3416 (articolo 4, comma 35, tabella D);

- per 3.878,80 euro - UBI 3.10.2.1005 capitolo 2028 (articolo 4, comma 35, tabella D);

con conseguente riduzione di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3273 prevista con l'articolo 9, comma 76, tabella I.

6. In deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003 la somma complessiva di 6.735.823,70 euro corrispondente alla disponibilità finanziaria giacente sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), non utilizzabile ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 123, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e iscritta con l'articolo 1, comma 5, tabella A2, a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 9019 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è posta a copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- per 3.049.307,14 euro - UBI 8.4.2.1144 - capitolo 3232 (articolo 9, comma 76, tabella I);

- per un milione di euro - UBI 3.7.2.5036 - capitolo 3812 (articolo 4, comma 35, tabella D);

- per un milione di euro - UBI 4.1.2.1074 - capitolo 3900 (articolo 5, comma 14, tabella E);

- per un milione di euro - UBI 3.5.2.1118 - capitolo 3435 (articolo 4, comma 35, tabella D);

- per 686.516,56 euro - UBI 3.5.2.1065 - capitolo 3540 (articolo 4, comma 4)

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti relativi al procedimento volto all'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 33, della legge regionale 27/2012 sono adottati dalla Direzione centrale competente in materia di energia.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire, mediante modifica delle vigenti convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 14, comma 51, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e con riferimento alle obbligazioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), modalità e condizioni di ulteriore cofinanziamento da parte dell'istituto emittente con distinti mezzi propri degli interventi di finanziamento a valere sulla provvista di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, di seguito denominata «provvista mista», al fine di consentire l'integrale utilizzo della stessa.

9. Per le finalità di cui al comma 8, i finanziamenti attivati a valere sulla provvista mista, qualora assistiti da operazioni di cofinanziamento da parte dell'istituto emittente con distinti mezzi propri, possono avere durata inferiore a quella fissata dalla pertinente normativa in vigore.

10. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1004/2014, in base alla quale la somma di 294.669,25 euro per l'anno 2014 è stata iscritta con l'articolo 1, comma 4, tabella A1, a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 2063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la quota di 50.000 euro viene posta a copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 3, comma 19, tabella C, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 2074 dello medesimo stato di previsione della spesa.

11. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 le parole «alla programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di energia»;

b) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «alla programmazione» sono sostituite dalle seguenti «competente in materia di energia».

12. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 51 ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), al fine dell'individuazione degli impegni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 51 ter della legge regionale 21/2007, l'anno in cui si è disposto l'impegno è escluso dal computo degli anni decorsi dall'assunzione dell'impegno medesimo.

13. All'articolo 5 della legge regionale 27/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 le parole «in via di anticipazione e» sono soppresse;

b) il comma 29 è abrogato.

14. Lo stanziamento di 1.800.000 euro per l'anno 2014 iscritto con l'articolo 1, comma 5, tabella A2, a valere sull'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 1496 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è destinato per un milione di euro a copertura di parte dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 disposta con l'articolo 9, comma 76, tabella I, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e per 800.000 euro a copertura di parte dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 disposta con l'articolo 9, comma 64, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

15. Lo stanziamento complessivo di 4.600.000 euro per l'anno 2014 iscritto all'unità di bilancio 4.5.161 e al capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è destinato per 1.840.000 euro a copertura di parte dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 9, comma 64, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e per 2.760.000 euro a copertura dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 disposta con l'articolo 9, comma 76, tabella I, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3239, limite n. 233, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

16. Il Comune di Bagnaria Arsa è autorizzato a devolvere le annualità del contributo ventennale di 14.960,78 euro annui concesso con decreto PMT/SEDIL/UD/5642/ERCM-455 del 22 ottobre 2013 per la sistemazione dell'edificio municipale e dell'area pertinenziale esterna, in sostituzione dell'intervento di riqualificazione di piazza Sant'Andrea a Sevegliano.

17. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Bagnaria Arsa presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia - domanda di conferma e devoluzione del contributo di cui al comma 16 corredata di una relazione illustrativa dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.

 

     Art. 14. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)

1. Per l'anno 2014, al fine di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione europea, ai Comuni è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari a esclusiva copertura delle richieste correlate alle quote di cofinanziamento degli enti.

2. Per l'anno 2014, al fine di non ritardare l'attuazione di interventi finanziati a valere sul Piano di Azione Coesione (PAC) del Friuli Venezia Giulia, agli enti locali è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari a copertura delle richieste correlate alle quote di cofinanziamento degli enti in relazione alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano stesso.

3. Per l'anno 2014, ai Comuni in sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che presentano un valore positivo di obiettivo programmatico annuale di saldo finanziario di competenza mista, è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari per un importo che consenta una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno, fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è inserito il seguente:

«3 bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 3, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente è ulteriormente determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali, di cui all'articolo 14, comma 4 ter, della legge regionale 27/2012, a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione di servizi socio assistenziali.».

5. Per l'anno 2014 è assicurata in via prioritaria la cessione di spazi finanziari, a fronte di contributi regionali già impegnati e liquidati, a favore dei Comuni per esigenze legate a pagamenti connessi all'acquisto o alla manutenzione straordinaria di beni mobili o mobili registrati destinati ad attività scolastiche o assistenziali.

6. Per l'anno 2014 è assicurata in via prioritaria la cessione degli spazi finanziari richiesti per le opere di competenza regionale la cui esecuzione avviene ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), qualora non già beneficiarie di spazi finanziari regionali e a condizione che le opere medesime siano completate entro il 2015 con assoluta priorità alle opere urgenti di sistemazione e messa in sicurezza idrogeologica.

7. Il riparto degli ulteriori spazi che si rendono disponibili in base alla presente legge o successivamente a essa è disposto con deliberazione della Giunta regionale tenuto conto delle priorità indicate ai commi da 1 a 6.

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è inserito il seguente:

«5 bis. Eventuali modifiche e integrazioni della modulistica di cui al comma 5, che si rendono necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.».

9. Non si applica agli amministratori locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione prevista al punto 15 della deliberazione della Giunta regionale 1193/2011, qualora risultino titolari di trattamento di quiescenza. Gli amministratori degli enti locali che hanno percepito, prima dell'entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione delle indennità di funzione anche se titolari di trattamento di quiescenza, ai sensi della disciplina di cui alla citata deliberazione, mantengono quanto già percepito.

10. La lettera a) del comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituita dalla seguente:

«a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;».

11. Per il solo anno 2014 le sanzioni previste all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 27/2012 si applicano nel caso di mancato invio dei dati a consuntivo 2013 relativi al patto di stabilità, entro il 31 agosto 2014.

12. L'articolo 45 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

13. [La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze statutarie e in armonia con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale, nonché al fine di costruire il «sistema regionale integrato» di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (Legge di stabilità 2011), definisce gli obblighi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica del sistema Regione - Enti locali per assicurare i risparmi di spesa necessari agli equilibri complessivi di finanza pubblica] [75].

14. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale di ciascun anno, quantifica sulla base dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del sistema Regione - enti locali e quello specifico di ciascun ente e le modalità di conseguimento, relativamente anche a diverse tipologie di spesa. Le risultanze dell'entità del risparmio conseguito da ciascun ente locale sono allegate annualmente al rendiconto della gestione, certificate dal responsabile del Servizio finanziario e dall'organo di revisione] [76].

15. [Nel caso di interventi statali che prevedono un ulteriore concorso al risanamento della finanza pubblica anche attraverso il conseguimento di risparmi di spesa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle previsioni statali, aggiorna la deliberazione di cui al comma 14. Gli ulteriori risparmi di spesa sono computati nei trasferimenti ordinari dell'anno successivo] [77].

16. Per l'anno 2014 la deliberazione di cui al comma 14 è adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con la medesima deliberazione è fissata la modalità di recupero dell'eventuale risparmio anche a valere sull'esercizio 2015.

17. I trasferimenti ordinari assegnati agli enti locali per ciascun esercizio sono quantificati al netto dell'ammontare dell'obiettivo specifico in termini di risparmio, assegnato a ogni singolo ente locale e quantificato ai sensi del comma 14. Incrementi di aliquote o tariffe da parte degli enti locali non possono essere motivati dalla riduzione dei trasferimenti connessa all'obbligo di conseguimento dei risparmi.

18. [Dagli obblighi di riduzione sono escluse le specifiche spese sostenute dagli enti locali e oggetto di specifico finanziamento regionale o provinciale con vincolo di destinazione] [78].

19. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 14 gli enti locali applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statali in materia di contenimento della spesa.

20. In conseguenza delle assegnazioni straordinarie di cui all'articolo 10, per il solo anno 2014 i Comuni del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti di riduzione delle aliquote in materia tributaria e tariffaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche qualora approvato il bilancio preventivo, a condizione di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, dell'articolo 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 5, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi [79].

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[2] Comma modificato dall'art. 34 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[5] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[6] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[9] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[10] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[11] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[13] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 118, della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[14] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 85, della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[15] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 86, della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[16] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[18] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[19] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[20] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[21] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[22] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[23] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[24] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[25] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[26] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[27] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[28] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[29] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[30] Alinea così modificato dall'art. 46 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[31] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[32] Comma inserito dall'art. 57 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[33] Comma inserito dall'art. 57 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[34] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 novembre 2014, n. 22.

[35] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[36] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[37] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[38] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[39] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[40] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[41] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[42] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[43] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[44] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[45] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[47] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[49] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[50] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[51] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[54] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[57] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[59] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[60] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[61] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[62] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[63] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[64] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[67] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[69] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[70] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2014, n. 25.

[71] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[72] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[73] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[74] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[75] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[76] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[77] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[78] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[79] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.