Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 23/02/2006 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale). |
Art. 3. (SISSAR). |
Art. 4. (Attività di ricerca e sviluppo). |
Art. 5. (Spese ammissibili). |
Art. 6. (Ricerca fondamentale). |
Art. 7. (Ricerca applicata). |
Art. 8. (Attività di sviluppo precompetitive). |
Art. 9. (Cumulo). |
Art. 10. (Nozione). |
Art. 11. (Beneficiari). |
Art. 12. (Spese ammissibili). |
Art. 13. (Intensità del finanziamento). |
Art. 14. (Cumulo). |
Art. 15. (Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti |
Art. 16. (Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze). |
Art. 17. (Domanda dei soggetti interessati). |
Art. 18. (Aggiornamento e qualificazione professionale dei tecnici). |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 8/2004 concernente l’ERSA). |
Art. 20. (Abrogazioni). |
Art. 21. (Norme finanziarie). |
Art. 22. (Entrata in vigore). |
§ 3.1.218 – L.R. 23 febbraio 2006, n. 5. [1]
Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).
(B.U. 1 marzo 2006, n. 9).
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale della Regione Friuli Venezia Giulia in armonia con la politica agricola comunitaria e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza al fine di:
a) rafforzare la competitività delle imprese agricole mediante l’incremento dell’efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti agricoli, la promozione dei processi produttivi rispettosi della salute dei consumatori, dell’ambiente e del benessere degli animali;
b) favorire la diversificazione produttiva promuovendo in particolare la riconversione verso produzioni orientate ad un’agricoltura ecosostenibile ed agroambientale;
c) valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole;
d) promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali mediante la valorizzazione del paesaggio rurale, della biodiversità, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale con particolare riguardo alle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del
2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale costituiscono l’insieme delle attività e dei soggetti che concorrono all’acquisizione e alla diffusione delle conoscenze per lo sviluppo integrato delle aree rurali e si articolano in attività di ricerca e sviluppo e in attività volte a fornire servizi per la promozione delle conoscenze alle imprese agricole.
3. La ricerca e sviluppo consiste nelle attività volte a favorire lo sviluppo e l’utilizzo delle conoscenze scientifiche per l’innovazione del comparto agricolo e agroalimentare.
4. I servizi per la promozione delle conoscenze consistono nell’informazione, nella consulenza e nell’assistenza specialistica e settoriale rivolta alla generalità degli operatori agricoli e sono finalizzati all’introduzione delle innovazioni tecnologiche e alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa dell’azienda, nonché alla diffusione e applicazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria.
Art. 2. (Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale).
1. La Regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell’innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale, fondando la propria azione sulla programmazione delle attività mediante il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) che, in armonia con il Piano strategico regionale, esplicita le attività di ricerca, sviluppo e servizi per la promozione delle conoscenze da attivare nel periodo di riferimento.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agroalimentari, è approvato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente [2].
3. Il SISSAR tiene conto degli indirizzi tecnici predisposti dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA sulla base dell’evoluzione del comparto agricolo e agroalimentare e del livello di attuazione del SISSAR medesimo [3].
4. Il SISSAR è concertato con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle delle cooperative agricole [4].
Art. 3. (SISSAR).
1. Il SISSAR indica le finalità e gli obiettivi da conseguire, le modalità di realizzazione e le attività da intraprendere attribuendo a ciascuna di esse uno specifico valore. Con riferimento alla ricerca e sviluppo di cui al capo II, il SISSAR in particolare definisce la tipologia delle attività da realizzare e l’eventuale importo massimo e livello minimo percentuale di cofinanziamento. Con riferimento ai servizi per la promozione delle conoscenze di cui al capo III, il SISSAR definisce in particolare le modalità di presentazione dei progetti, il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e l’eventuale livello massimo percentuale di finanziamento, la documentazione utile a dimostrare la fruizione del servizio da parte dei fruitori [5].
2. Il SISSAR specifica altresì se avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per l’istruttoria delle domande di finanziamento per i servizi per la promozione delle conoscenze, ai sensi dell’articolo 8, commi 22 e 23, della
3. Le attività individuate dal SISSAR si realizzano con specifici progetti a cura dei soggetti interessati all’attuazione, nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) [6].
4. L’ERSA cura il monitoraggio delle attività del SISSAR realizzate nel corso dell’esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all’articolo 2, comma 3.
Capo II
Ricerca e sviluppo
Art. 4. (Attività di ricerca e sviluppo).
1. La Regione, in attuazione del SISSAR, sostiene la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e le attività di sviluppo precompetitive funzionali alle esigenze del sistema agroalimentare regionale per rafforzare la competitività e la crescita delle imprese agricole e agroalimentari e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, in particolare per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazione nel settore agroalimentare regionale finalizzati all’incremento e all’utilizzo delle conoscenze scientifiche per lo sviluppo di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere agricola, forestale, ittica, e nella gestione dell’ecosistema agrario;
b) la divulgazione dei risultati;
c) la predisposizione di progetti di ricerca a valenza interregionale e transnazionale per accedere a programmi specifici dell’Unione europea.
2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, dall’ERSA che può, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, affidarle:
a) alle Università pubbliche, agli Istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione e a altri soggetti pubblici senza scopo di lucro;
b) a soggetti privati senza scopo di lucro e di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nei comparti agricolo e agroalimentare.
3. La comprovata qualificazione dei soggetti privati nel settore della ricerca e della sperimentazione di cui al comma 2, lettera b), è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate, nonché delle finalità istituzionali e dell’organizzazione aziendale; per le persone fisiche, delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.
4. I risultati delle attività finanziate sono resi disponibili per tutte le imprese secondo criteri non discriminatori e senza ulteriori oneri per la Regione che può utilizzarli per finalità interne.
5. Al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall’anno 2007, con lo stanziamento individuato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23 sexies della
Art. 5. (Spese ammissibili).
1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese per:
a) il personale tecnico e ausiliario;
b) gli strumenti e le attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo per la sua durata; qualora le strumentazioni e le attrezzature abbiano una durata superiore a quella del progetto, sono considerate ammissibili a finanziamento per la quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto;
c) le quote di ammortamento dei terreni e dei fabbricati utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla durata del progetto, e la quota del canone di locazione sostenuta per la durata del progetto per fabbricati e terreni;
d) i servizi di consulenza sostenuti esclusivamente per l’attività di ricerca e di sviluppo, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e di know how a condizioni di mercato;
e) i costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca e di sviluppo e le altre spese generali.
2. Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all’attività di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, è considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.
3. Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.
4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del
Art. 6. (Ricerca fondamentale).
1. Per ricerca fondamentale si intende l’attività di ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non direttamente connessa ad obiettivi di produzione, trasformazione e commercializzazione.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purché:
a) il progetto sia di interesse generale per il settore e non provochi distorsione della concorrenza in altri settori;
b) sia data informazione e pubblicazione adeguata, con diffusione almeno a livello nazionale al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa conoscere lo stato di avanzamento della ricerca e possa richiedere la disponibilità dei risultati;
c) sia garantita la disponibilità dei risultati a eguali condizioni in termini di costo e di tempo a tutte le parti interessate, compreso il fruitore;
d) il progetto soddisfi le condizioni previste dall’allegato 2 (Sostegno interno: base per l’esonero degli impegni di riduzione) dell’allegato 1 A (Accordo sull’agricoltura) dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio approvato con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 dicembre 1994, n. L 336.
Art. 7. (Ricerca applicata).
1. Per ricerca applicata si intende l’attività che mira ad acquisire nuove conoscenze per realizzare o migliorare i prodotti agricoli e i processi produttivi, attraverso attività volte alla creazione di nuove conoscenze o all’applicazione innovativa di conoscenze già disponibili.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Art. 8. (Attività di sviluppo precompetitive).
1. Per attività di sviluppo precompetitive si intendono quelle per testare i prodotti, i processi e le conoscenze della ricerca fondamentale e applicata.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), possono beneficiare del finanziamento nel limite di 100.000 euro, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) e d).
Art. 9. (Cumulo).
1. Per il rispetto del limite di finanziamento di cui al presente capo, si sommano tutti i finanziamenti pubblici percepiti dal medesimo fruitore per attività di assistenza tecnica, compresi quelli cofinanziati.
Capo III
Servizi per la promozione delle conoscenze
Art. 10. (Nozione).
1. I servizi per la promozione delle conoscenze si articolano in:
a) aggiornamento professionale e informazione finalizzata all’orientamento del sistema produttivo regionale nel rispetto della politica agricola comunitaria e sulla base degli indirizzi e delle linee tecnico-operative indicate dal SISSAR, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni e all’impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell’ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell’agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori e del benessere degli animali;
b) [consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l’organizzazione e la programmazione dell’offerta] [8];
c) [consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario] [9];
d) consulenza per l’attivazione, la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di qualità, nonché per l’introduzione e per la diffusione della certificazione di processo e di prodotto e ambientale;
e) tutoraggio inteso quale supporto all’imprenditore agricolo mediante l’affiancamento di un tecnico qualificato finalizzato all’introduzione nell’impresa di innovazioni metodologiche, tecnologiche di processo e di prodotto;
f) sostituzione dell’imprenditore in caso di malattia, nei periodi di astensione dal lavoro per maternità, nei periodi di ferie e per la partecipazione a corsi di aggiornamento;
f bis) diffusione di conoscenze scientifiche, divulgazione di informazioni sui produttori o sui prodotti della regione, nonchè sui prodotti generici e sui relativi utilizzi e benefici nutrizionali [10];
g) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere qualora a completamento delle attività di cui al presente articolo.
1 bis. Costituiscono altresì servizi per la promozione delle conoscenze le seguenti attività svolte da ERSA, nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 2:
a) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
b) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario [11].
Art. 11. (Beneficiari).
1. Possono beneficiare dei servizi per la promozione delle conoscenze di cui all’articolo 10, comma 1 [12]:
a) le imprese agricole singole e associate con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2 del
b) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del
Art. 12. (Spese ammissibili).
1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, sostenute dal soggetto erogatore, per le attività svolte presso i fruitori, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 [14]:
a) per la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale e di informazione, ivi comprese quelle per l’organizzazione e la partecipazione a momenti dimostrativi e per lo scambio di conoscenze tra imprese [15];
b) per le consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connesse con le normali spese di funzionamento dell’impresa;
c) d’iscrizione e di viaggio relative alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere nonché quelle relative alle pubblicazioni e all’affitto di moduli espositivi;
d) effettive per la sostituzione dell’agricoltore;
d bis) per la diffusione di conoscenze scientifiche a condizione che non siano menzionati singoli marchi, imprese o l’origine e per la realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori o sui prodotti della regione o di una determinata area, purchè le informazioni siano di carattere generale e tutti i produttori interessati abbiano le medesime possibilità di figurare [16].
2. Con riferimento alle attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettere da d) a f), le spese di cui al comma 1 devono altresì essere direttamente correlate alle attività di servizi per la promozione delle conoscenze ed essere chiaramente riconoscibili nella tenuta della contabilità del soggetto erogatore rispetto alle spese di funzionamento [17].
3. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il soggetto erogatore possa in qualche modo recuperare l’imposta ai sensi della norma n. 7 dell’allegato al
Art. 13. (Intensità del finanziamento).
1. L’intensità del finanziamento è predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attività e non deve in ogni caso essere superiore all’80 per cento delle spese ammissibili, elevabile fino al 100 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2 [19].
1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore [20].
2. I fruitori sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell’attività di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.
3. Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all’80 per cento dell’importo previsto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell’importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi [21].
[1. Per il rispetto del limite di finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, si sommano tutti i finanziamenti riferiti al medesimo fruitore per i servizi per la promozione delle conoscenze nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, comprese quelle cofinanziate [23].]
Art. 15. (Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti [24]).
1. I servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1 sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all’articolo 11 da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti erogatori, qualora in possesso di:
a) comprovata conoscenza e competenza professionale e adeguata struttura organizzativa per le attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);
b) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d);
c) conoscenza professionale per l’attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l’iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2 [25].
2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l’attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o equipollente, medicina veterinaria o equipollente, economia e commercio o equipollente, di equivalente laurea europea di primo livello, di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale ad indirizzo agrario ovvero di un titolo di studio universitario che consenta l’iscrizione in un albo professionale del settore agrario.
3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l’attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto ovvero quando risulti iscritto all’albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali o al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ovvero a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati [26].
4. Possiede adeguata struttura organizzativa il soggetto erogatore in grado di fornire con continuità i servizi per la promozione delle conoscenze sull’intero territorio regionale ad un numero minimo di fruitori tale da impiegare almeno tre tecnici, ridotto a due qualora l’attività sia svolta nelle aree di cui alla
5. I soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), devono altresì certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l’organo di controllo contabile [27].
6. I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto erogatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), per l’Amministrazione regionale [28].
7. I soggetti erogatori devono garantire l’esecuzione delle attività approvate ai sensi dell’articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti fruitori ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attività di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l’agricoltura.
Art. 16. (Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze).
1. I soggetti erogatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o più delle diverse attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalità di esecuzione, l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici [29].
2. Con decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attività da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR [30].
3. [I progetti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del comma 2 possono essere realizzati solo qualora il numero delle domande presentate su ciascun progetto non sia inferiore al numero minimo ammesso per almeno un tecnico] [31].
4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 è costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d’intesa con il Direttore generale dell’ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento è determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della medesima.
Art. 17. (Domanda dei soggetti interessati). [32]
[1. Le domande dei soggetti interessati indicano tra i progetti pubblicati quello o quelli prescelti specificando le singole attività cui intendono partecipare, il soggetto erogatore di cui intendono avvalersi e contengono altresì:
a) l’eventuale autorizzazione a favore del soggetto erogatore prescelto alla riscossione del finanziamento in nome e per proprio conto;
b) la dichiarazione dei finanziamenti percepiti nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda ai fini del calcolo del cumulo di cui all’articolo 14.
2. Le domande sono ammesse a finanziamento relativamente alle singole attività esclusivamente nei limiti del numero di tecnici a disposizione del soggetto erogatore e della disponibilità finanziaria assegnata a ciascuna attività secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello.]
Art. 18. (Aggiornamento e qualificazione professionale dei tecnici).
1. Per la formazione del personale tecnico che svolge le attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), l’ERSA istituisce periodicamente specifici corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale nell’ambito della propria attività istituzionale [33].
Capo IV
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 19. (Modifiche alla
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della
«a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l’aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell’innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l’effettuazione di prove pratico-dimostrative;».
2. La lettera j) del comma 3 dell’articolo 3 della
«j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l’utilizzo di sistemi informatici innovativi;».
Art. 20. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare gli articoli 31, 52, 53, 54, 57 e 58 della
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Art. 21. (Norme finanziarie).
1. Nell’ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, nell’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, è istituito «per memoria» a decorrere dall’anno 2006, il capitolo 4008 (2.1.158.2.10.10) alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione «Finanziamento all’Ersa per l’attività di ricerca in agricoltura».
2. Nell’ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall’articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.830.000 euro, suddivisa in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 4007 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione «Finanziamenti per la promozione delle conoscenze in agricoltura» e con lo stanziamento complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
3. All’onere complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, derivante dall’autorizzazione di spesa prevista dal comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 11.3.330.1.370 - capitolo 6801 - 1.465.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
b) UPB 11.5.330.2.379 - capitolo 7028 - 450.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell’articolo 16, comma 4, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 22. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Nella presente legge, le parole «beneficiario» o «beneficiari» sono state rispettivamente sostituite con le parole «fruitore» e «fruitori» e le parole «soggetto attuatore» o «soggetti attuatori» sono state rispettivamente sostituite con le parole «soggetto erogatore» e «soggetti erogatori» per effetto dell'art. 5 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma così modificato dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 5 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[10] Lettera inserita dall'art. 5 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[12] Alinea già modificato dall'art. 3 della
[13] Lettera così modificata dall'art. 106 della
[14] Alinea così modificato dall'art. 3 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[16] Lettera aggiunta dall'art. 5 della
[17] Comma così modificato dall'art. 2 della
[18] Comma così modificato dall'art. 3 della
[19] Comma già modificato dall'art. 5 della
[20] Comma inserito dall'art. 5 della
[21] Comma così modificato dall'art. 107 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[23] Comma così modificato dall'art. 3 della
[24] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della
[25] Comma già modificato dall'art. 5 della
[26] Comma così modificato dall'art. 2 della
[27] Comma così modificato dall'art. 2 della
[28] Comma così modificato dall'art. 2 della
[29] Comma già modificato dall'art. 5 della
[30] Comma così modificato dall'art. 108 della
[31] Comma abrogato dall'art. 5 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[33] Comma così modificato dall'art. 2 della