§ 3.10.151 - L.R. 26 marzo 2014, n. 4.
Azioni a sostegno delle attività produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:26/03/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 2.  (Interventi a sostegno delle imprese in crisi)
Art. 3.  (Interventi a sostegno delle imprese turistiche)
Art. 4.  (Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana)
Art. 5.  (Interventi per il miglioramento dell'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11/2011)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 2/2012)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2013)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2013)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 4/2013)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)
Art. 13.  (Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 12/2002)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 12/2002)
Art. 16.  (Variazioni a unità di bilancio)
Art. 17.  (Misure a sostegno dello sviluppo turistico di Grado)
Art. 18.  (Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 21/2013)
Art. 20.  (Ricapitalizzazione di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA)
Art. 21.  (Interventi per la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale)
Art. 22.  (Interventi a favore di crisi aziendali industriali)
Art. 23.  (Fondo di dotazione Promotur)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 3/1999)
Art. 25.  (Clausola valutativa)
Art. 26.  (Norme finanziarie)
Art. 27.  (Abrogazioni)
Art. 28.  (Entrata in vigore)


§ 3.10.151 - L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

Azioni a sostegno delle attività produttive.

(B.U. 26 marzo 2014, n. 13 - S.O. 27 marzo 2014, n. 6)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), riconosce l'importanza del tessuto imprenditoriale, dello sviluppo turistico e della mobilità sostenibile della regione, attraverso le misure di intervento previste dalla presente legge.

 

CAPO II

MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI

 

     Art. 2. (Interventi a sostegno delle imprese in crisi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, destinati al finanziamento delle domande presentate alle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel corso dell'anno 2013, e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono comprensivi anche degli oneri per il rimborso spese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone di cui agli articoli 4 e 8 delle convenzioni di cui al comma 3.

3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, sono confermati gli impegni assunti con la sottoscrizione delle convenzioni di cui ai rep. n. 5 e n. 6 del 31 gennaio 2013 stipulate tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente di Pordenone e di Udine, e concernenti la disciplina del finanziamento a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi di cui all'articolo 14 della legge regionale 2/2012 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui scadenza è prorogata di due anni.

4. Ai contributi concessi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2012, n. 220 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)), si applicano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono presentate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine sono, altresì, autorizzate a utilizzare le eventuali economie contributive al fine di finanziare le domande presentate nell'anno 2013.

7. Allo scadere delle convenzioni di cui al comma 3 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3. (Interventi a sostegno delle imprese turistiche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzato il finanziamento delle domande presentate nell'anno 2013 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento occupazionale e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, commi 10 e 11, del medesimo decreto del Presidente della Regione 119/2013.

 

     Art. 4. (Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana)

1. Ai fini dell'attuazione del Programma attuativo regionale per il Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10 (Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Autonoma Del Friuli Venezia Giulia Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli aiuti alle imprese e i finanziamenti alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici previsti dalla linea d'azione 4.1.1 - Sviluppo di filiere produttive in area montana, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività.
2. Gli aiuti alle imprese sono concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013 a sostegno degli investimenti finalizzati alla realizzazione di:

a) progetti di innovazione o di riconversione delle attività industriali;

b) progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per un servizio alberghiero di maggiore qualità.

3. Con regolamento di esecuzione, emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono definiti i criteri e le modalità di concessione degli aiuti e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a finanziare, nell'ambito della linea d'azione 4.1.1, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività, le domande di contributo presentate nell'anno 2013 inserite nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 119/2013 e non finanziate ai sensi dell'articolo 3, aventi a oggetto investimenti per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature se collegato ai lavori suddetti.

 

     Art. 5. (Interventi per il miglioramento dell'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga)

1. Per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata per l'anno 2014 una maggior spesa di 200.000 euro.

2. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2013 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11/2011)

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 85 la parola «nonché» è soppressa;

b) alla fine del comma 85 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese»;

c) dopo il comma 86 è inserito il seguente:

«86 bis. Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate.».

2. Il disposto di cui all'articolo 2, comma 86 bis, della legge regionale 11/2011, come inserito dal comma 1, lettera c), trova applicazione anche relativamente alle domande non finanziate per esaurimento delle risorse alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 2/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle dotazioni di cui al comma 1 è riservata all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate, a favore delle microimprese, a fronte di operazioni di microcredito. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, sono riconosciute condizioni di particolare agevolazione a favore delle microimprese individuate quali ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2 ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione a finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) volti a favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;

b) volti a incentivare la produzione per l'utilizzo diretto di energia tramite gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di accedere alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);

c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti a incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termina da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni), e al monitoraggio dei consumi energetici;

d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte ad accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

2 quater. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche alle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352, aventi sede operativa nel territorio regionale.».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «nonché» è sostituita dalla seguente: «,»;

b) dopo le parole «primo impianto» sono inserite le seguenti: «, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese».

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2013)

1. All'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 4 le parole «riceve il rimborso delle spese mediante trattenuta di un importo percentuale all'ammontare del contributo concesso» sono sostituite dalle seguenti: «trattiene, a titolo di indennità, un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 2»] [1];

b) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4/2013 è inserito il seguente:

«1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.».

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 4/2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4/2013 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13.».

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto il seguente:

«5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.».

 

     Art. 13. (Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

«Art. 60 bis. (Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.».

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002)

1. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 è inserita la seguente:

«h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;».

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 12/2002)

1. AI comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 , dopo le parole «57,» sono inserite le seguenti: «60 bis,».

 

     Art. 16. (Variazioni a unità di bilancio)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa Tabella A.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO TURISTICO DI GRADO E DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCO AUTO REGIONALE

 

     Art. 17. (Misure a sostegno dello sviluppo turistico di Grado)

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle risorse termali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Agenzia Turismo FVG anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario che l'Agenzia stipula per la progettazione e realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, oltre che per ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, complementari allo stesso, anche attraverso l'eventuale partecipazione di soggetti privati [2].

2. Per l'attuazione degli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e l'Agenzia Turismo FVG definiscono con il Comune di Grado un'intesa finalizzata all'individuazione condivisa dei presupposti per la realizzazione di un complessivo intervento di sviluppo dell'area termale della località, sentita la società d'area Grado Impianti Turistici SpA (GIT) titolare della gestione degli impianti termali marini, talassoterapici, psammatoterapici e della concessione della spiaggia.

3. L'intesa di cui al comma 2 avrà a oggetto la definizione delle procedure da attuare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 con determinazione di termini e modi dell'eventuale partecipazione di soggetti privati.

4. Per gli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base degli esiti delle procedure di attuazione degli interventi e sulla base di Accordo di programma, a conferire a titolo gratuito al Comune di Grado parte del compendio dei beni mobili e immobili e dei diritti reali di godimento appartenenti al patrimonio disponibile regionale.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 l'Agenzia Turismo FVG potrà avvalersi oltre che del proprio personale anche di personale dell'Agenzia regionale Promotur secondo criteri e modalità definiti sulla base di apposita Convenzione tra le parti [3].

6. Per il finanziamento di cui al comma 1 l'Agenzia Turismo FVG dovrà presentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa delle modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Al fine di consentire all'Agenzia Turismo FVG di stipulare il mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti del finanziamento.

 

     Art. 18. (Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)

1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e energia [4].

4. [Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 2 secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione di cui al comma 3] [5].

5. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi di cui al comma 2, le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nello schema della convenzione di cui al comma 3 [6].

6. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui la comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati [7].

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 21/2013)

1. All'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «con emissioni dichiarate» sono inserite le seguenti: «pari o»;

b) al comma 3 la cifra «50.000» è sostituita dalla seguente: «60.000»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).».

 

CAPO IV

RICAPITALIZZAZIONE BANCA MEDIOCREDITO FVG, FONDI GLOBALI PER I SETTORI IN CRISI, FONDO DOTAZIONE PROMOTUR E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3/1999 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

 

     Art. 20. (Ricapitalizzazione di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA)

1. Al fine di consentire alla Finanziaria MC SpA di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 47 milioni di euro [8].

2. L'aumento di capitale della Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA di cui al comma 1 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte della Banca del piano di patrimonializzazione autorizzato dalla competente autorità di vigilanza, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 21. (Interventi per la disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007 , nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 55 - "Futuri interventi legislativi per la disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale".

 

     Art. 22. (Interventi a favore di crisi aziendali industriali)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007 , nell'unità di bilancio 10.7.2.3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è iscritto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9710, Fondo globale di parte investimento - partita n. 56 - "Futuri interventi legislativi per crisi aziendali industriali".

 

     Art. 23. (Fondo di dotazione Promotur)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato alla copertura degli oneri, derivanti dalle controversie tributarie, anche già definite, relative al soggetto incorporato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).

2. Il fondo previsto dal comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia Promotur alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 3/1999)

1. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a un anno.»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.

5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.

5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.

5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività.

5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.

5 septies. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.

5 octies. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi.

5 nonies. Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei Comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.

5 undecies. AI fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5 bis e 5 octies e sino alla loro conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.

5 duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5 bis e 5 octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 2.».

2. Alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di cui all'articolo 14, comma 5, come sostituito dal comma 1, lettera a).

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 25. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati a favore del tessuto imprenditoriale della regione. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento secondo le finalità delle leggi di riferimento e con particolare attenzione al contributo dato a sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e di mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.

2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti. Entro il mese di ottobre 2014, la Giunta regionale presenta comunque una relazione che dà conto dello stato d'attuazione degli interventi finanziati.

3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

 

     Art. 26. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9164 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana - FSC".

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio di previsione per l'anno 2014.

5. Per le finalità di cui all'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002 , come inserito dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

6. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1.508.228 euro a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 4.524.684 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7019 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia Turismo FVG per la progettazione e realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, nonché per ulteriori interventi di realizzazione di strutture turistiche complementari". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, è autorizzata la spesa di 300.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1392 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi, tramite Unioncamere FVG, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita".

8. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 23 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8690 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Aumento di capitale della Finanziaria MC SpA".

9. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.015.455,86 di euro suddivisa in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825,00 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2356 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Fondo di dotazione alla PROMOTUR per la copertura di oneri derivanti da controversie tributarie".

10. All'onere complessivo di 55.000.000 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 5, 7, 8, e dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 1, e 22, comma 1, si provvede come di seguito indicato:

a) per 54.940.000 euro, mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 54 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 111/2014;

b) per 60.000 euro, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

11. All'onere di 1.500.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.1020 e dal capitolo 9638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 249/2014.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.1020 e dal capitolo 9913 - limite 6 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e dalle corrispondenti unità di bilancio e capitoli corrispondenti alle annualità autorizzate dal 2017 al 2028.

13. Agli oneri per complessivi 1.015.455,86 euro, suddivisi in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825,00 euro per l'anno 2016 derivanti dal disposto di cui al comma 9 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

 

     Art. 27. (Abrogazioni)

1. Il comma 53 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è abrogato.

2. I commi 16, 17, 18 e 20 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

 

     Art. 28. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[4] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6 e così modificato dall'art 2 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.