§ 6.4.321 - L.R. 6 agosto 2021, n. 13.
Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:06/08/2021
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
Art. 10.  (Investimenti locali per il rilancio)
Art. 11.  (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
Art. 12.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 13.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Allegati contabili ai sensi del decreto legislativo 118/2011 )
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.321 - L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

(B.U. 11 agosto 2021, n. 32 - S.O. n. 28)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 2.133.905.868,15 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 13.079.838,35 euro, quale quota di avanzo vincolato e 308.147.700,23 euro, quale quota di avanzo disponibile.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da ripristino e riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle Province.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A5.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A6.

8. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A7 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Nell'ambito degli interventi per l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione prosegue il sostegno al progetto promozionale denominato «Frecce Tricolori LIVE», nel periodo 2021-2023, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un nuovo programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata a PromoTurismoFVG.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

3. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole «degli immobili e degli impianti di proprietà» sono inserite le seguenti: «o in gestione diretta».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a PromoTurismoFVG ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27/2014 con i decreti n. 3352/PROTUR del 27 novembre 2019 e n. 3164/PROTUR del 23 novembre 2020 del titolare di posizione organizzativa del Servizio turismo. Le misure di sostegno sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE [1].

5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 3 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

6. L'Amministrazione regionale favorisce l'accesso e la fruizione da parte delle persone con disabilità o ridotta mobilità istituendo una misura contributiva in favore degli enti pubblici e privati che gestiscono spiagge e altre aree sportive ovvero parchi attrezzati o altre aree destinate ad attività sportive o ricreative all'aperto, ubicati nel territorio regionale per realizzare opere dirette a consentire l'accesso alle strutture e per il connesso acquisto di attrezzature.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 5.000 euro per ciascun beneficiario.

8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per spese sostenute dall'1 aprile 2021, previa domanda di contributo presentata con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive, corredata delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il 30 novembre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 41 della legge 7/2000 [2].

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Sutrio il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 18 novembre 2019, n. 3152/PROTUR del Direttore del Servizio turismo per la realizzazione di una struttura a servizio della mobilità equestre e ciclabile a completamento del bike park Zoncolan, per la riqualificazione funzionale della struttura ricettiva denominata Hotel Saustri di proprietà dello stesso Comune.

11. Per le finalità di cui al comma 10 il Comune di Sutrio presenta domanda di devoluzione del contributo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

12. Al fine di implementare e potenziare le azioni di promozione e di valorizzazione del prodotto turistico balneare e le finalità del progetto interregionale "Alto Adriatico" 2020-2021, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), oggetto di Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, è ammessa l'adesione al progetto medesimo di altre Regioni del litorale dell'area Alto Adriatico.

13. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute da PromoTurismoFVG per la realizzazione del progetto "Alto Adriatico" 2020-2021, sono ammissibili le spese sostenute dall'Ente stesso a decorrere dall'1 gennaio 2020, purché riconducibili agli interventi progettuali e, nello specifico, al Piano delle attività 2020-2021 e alle sue modifiche e integrazioni concordate, dalle Regioni partner, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e in ogni caso nei limiti delle somme concesse con decreto n. 2355/PRODTUR del Direttore del Servizio turismo di data 28 settembre 2020.

14. Non sono considerate unità abitative ai sensi della lettera h) delle avvertenze all'Allegato «D» della legge regionale 21/2016 le strutture mobili quali tende-veranda, preingressi, sistemi ombreggianti, coperture, pedane rialzate esterne, costituite da elementi prefabbricati smontabili e ricomponibili con sistemi di ancoraggio al suolo facilmente asportabili, prive di collegamento permanente con il terreno, con funzione di protezione dei mezzi stabili o mobili di pernottamento e di soggiorno diurno dell'ospite.

15. La superficie coperta complessiva costituita dalla piazzola e dalle strutture mobili di cui al comma 14 non può essere superiore a 35 metri quadrati e l'altezza, dal piano di campagna, non può essere superiore a 2,50 metri all'intersezione degli elementi portanti verticali e non superiore a 4, 30 metri all'intradosso del colmo.

16. Le installazioni eventualmente già realizzate possono essere mantenute nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15.

17. All'articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «della montagna» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: «della montagna friulana» sono soppresse.

18. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/2021, come modificato dal comma 17, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

19. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».

20. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 14, della legge regionale 22/2020, come modificato dal comma 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) -Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. L'articolo 43 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è sostituito dal seguente:

«Art. 43. (Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016)

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'articolo 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 )), fino al 31 marzo 2022.».

22. In relazione a quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale 6/2021, come sostituito dal comma 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2021 per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016 per lo scorrimento della graduatoria relativa al bando 2019 riferita al medesimo articolo 59 della legge regionale 21/2016.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 10.900.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

24. All'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «a partire dall'1 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'1 luglio 2022»;

b) al comma 6 le parole «a partire dall'1 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'1 luglio 2022» e le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

c) al comma 7 dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per il primo semestre del 2022».

25. Ai fini di cui al comma 24, l'Amministrazione regionale continua ad applicare fino all'1 luglio 2022 le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2«Disciplina organica del turismo»).

26. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in relazione a quanto disposto dal comma 25, è destinata la spesa di 229.001,40 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo inerenti alle misure di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e all'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), in proporzione all'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle singole graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.

28. Ai fini dell'approvazione dei riparti di cui al comma 27, le Camere di commercio comunicano alla Regione l'ammontare assegnato ai progetti inseriti nelle singole graduatorie provinciali non finanziati per carenza di risorse.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 4.302.631 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa rideterminazione del contributo per la quota parte relativa alla somma già erogata con decreto n. 2105/PROTUR del 20/08/2019 del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale, a devolvere il contributo residuale di 777.245,46 euro concesso con decreto n. 3502/PROTUR del 01/10/2018 del Direttore del Servizio sviluppo economico locale al Consorzio di sviluppo economico del Friuli relativamente all'acquisizione e riconversione del capannone denominato "ex Friulcarne" in ZIU in Comune di Pavia di Udine, per sostenere l'intervento ad oggetto "Acquisto e riconversione del capannone ex ERA in via delle Industrie in ZIU". Le misure di sostegno sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE [3].

31. La devoluzione di cui al comma 30 è subordinata alla restituzione della somma, pari a 250.000 euro, ricevuta dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli per l'acquisto dell'immobile, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

32. Il Consorzio di sviluppo economico del Friuli presenta la domanda di devoluzione di cui al comma 30 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

33. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

34. Le entrate di cui al comma 31 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

35. Le entrate di cui al comma 31 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento un finanziamento, nei limiti di cui al comma 38, per il potenziamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).

37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

38. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 36 non supera comunque l'importo di 250.000 euro.

39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso con decreto n. 3387/PROTUR del 28 novembre 2019 del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e riguardante l'intervento denominato "Lavori di costruzione di un tratto di sede stradale e di un'area verde sulla particella catastale 501/3, foglio di mappa 5 del Comune censuario di Sant'Andrea ai fini del completamento del PTI della z.i. di Gorizia - 1° lotto intervento", per sostenere l'intervento ad oggetto "Installazione di un sistema "Electric Level Crossing Safety" finalizzato all'incremento della sicurezza della viabilità".

42. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 41 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui a decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

43. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 42.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo, concesso con decreto n. 3080/PROTUR del 18 novembre 2020 del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e riguardante l'intervento denominato "Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori urgenti 1° stralcio", per sostenere l'intervento ad oggetto "Manutenzione straordinaria filtri a carboni attivi potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago".

45. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 44 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

46. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 45.

47. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

48. Per le finalità di cui al comma 47 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso.

49. All'articolo 2 della legge regionale 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 la parola «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;

b) al comma 7 la parola «2022» è sostituita dalla seguente: «2023»;

c) al comma 8 la parola «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

50. Su richiesta delle imprese beneficiarie, da presentare entro il 31 dicembre 2021, i contributi in conto interessi concessi in base all'articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2«Disciplina organica del turismo»), possono essere erogati in un'unica soluzione in via anticipata. Nel caso di contributi non ancora maturati al momento della presentazione della richiesta, il loro importo è determinato quale valore attuale calcolato in applicazione del tasso di attualizzazione stabilito in conformità alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) vigente alla data di presentazione della richiesta. Con l'erogazione in un'unica soluzione dei contributi, il rapporto agevolativo è estinto con efficacia retroattiva a partire dalla data di presentazione della richiesta, fermo restando che le violazioni dei vincoli di destinazione e degli obblighi inerenti al rapporto agevolativo poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data della presentazione della richiesta comportano l'applicazione della pertinente normativa applicabile in materia di revoca del contributo.

51. Ai contributi straordinari previsti a favore del comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" dall'articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dall'articolo 1, comma 119, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e destinati a sostenere le attività propedeutiche - inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, anche mediante attività di investimento - alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo) integrata con correlati servizi di pagamento, non si applica la disciplina del divieto generale di contribuzione disposto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

52. All'articolo 86 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa, la Regione sostiene le imprese che acquisiscono nuove competenze aventi ad oggetto in particolare l'innovazione organizzativa, l'introduzione di nuovi modelli di business, nonché l'adozione di bilanci e di rendiconti di sostenibilità.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi a soggetti in possesso di comprovata competenza pluriennale in materia di responsabilità sociale d'impresa secondo i criteri e le modalità previsti da apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Turismo, sentito l'Assessore competente in materia di lavoro.».

53. Per le finalità di cui all'articolo 86, comma 3, della legge regionale 3/2021, come sostituito dalla lettera a) del comma 52, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

54. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzato un trasferimento integrativo di risorse previa presentazione al Servizio competente in materia di turismo di apposita domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di tutta la documentazione necessaria atta a ridefinire la progettualità complessiva. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

55. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 475.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

56. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), dopo le parole «finanziamento straordinario all'Agenzia Turismo FVG» è inserita la seguente: «anche».

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT), un finanziamento per la progettazione, l'acquisizione di aree e la realizzazione di un intervento di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggetto a sfruttamento commerciale, finalizzato all'ampliamento della zona industriale di Amaro, al fine di creare le condizioni favorevoli per l'insediamento di attività industriali e artigianali nelle aree montane e incrementare il livello occupazionale.

58. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 57, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT) presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

59. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.

60. L'assegnazione di cui al comma 57 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

61. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di sviluppo economico locale, per l'annualità 2021, ulteriori risorse per l'esecuzione degli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari.

63. Ai fini dell'assegnazione del finanziamento di cui al comma 62, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), nonché i criteri di riparto di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)).

64. Il riparto delle risorse di cui al comma 62 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dei medesimi parametri utilizzati per il riparto già operato per l'annualità 2021.

65. I Consorzi presentano domanda di assegnazione entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres..

66. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

67. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è inserito il seguente:
«2 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 che realizzano lavori, non si applica l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

68. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è inserito il seguente:

«1 ter. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.».

69. In sede di prima applicazione la disciplina dell'articolo 6, comma 1 ter, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 68, trova immediata attuazione nel bando che sarà emanato nel 2021.

70. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dal comma 68, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n 14 - (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

71. All'articolo 47 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti «ovvero amministrativa».

72. Nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale e in particolare delle attività produttive nella zona dell'Aussa Corno e al fine di accelerarne il rilancio e la crescita industriale, la realizzazione degli interventi relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro, già di competenza della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), e definiti con progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in attuazione della convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2478 del 7 dicembre 2015, è affidata ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in delegazione amministrativa intersoggettiva, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, dalla Direzione competente in materia di attività produttive, quale struttura deputata a svolgere le funzioni di promozione e valorizzazione del territorio regionale e della sua economia a cui l'intervento è finalizzato.

73. Per le finalità di cui al comma 72, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, adotta ogni utile provvedimento volto a coordinare la convenzione già sottoscritta con la delegazione amministrativa intersoggettiva affidata al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

74. Per le finalità di cui al comma 72 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

75. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. All'articolo 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 le parole «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021», le parole «sugli esercizi successivi al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sugli esercizi successivi al 2021» e le parole «il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 settembre 2021»;

b) al comma 38 dopo le parole «contribuzione in conto capitale» sono inserite le seguenti: «e di finanziamento agevolato»;

c) al comma 39 le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro»;

d) al comma 40 dopo le parole «imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, imprese di certificazione di prodotti agricoli»;

e) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

«40 bis. I criteri di cui al comma 40 possono prevedere la deroga al divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera o a consentire la continuità d'impresa dell'azienda agricola interessata evitando il frazionamento del patrimonio fondiario funzionale alla sua gestione.».

2. Per le finalità previste dal comma 38 e 39 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020, come modificati, rispettivamente, dalle lettere b) e c) del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole «trasformazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «trasformazione, commercializzazione e certificazione».

4. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare gli indennizzi per il ristoro dei danni causati dagli attacchi della cimice asiatica (Halomorpha halys) previsti all'articolo 1, commi 501 e 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'impresa costituita da coloro che abbiano acquisito l'azienda agricola a titolo mortis causa dal richiedente l'aiuto, che siano in possesso degli stessi requisiti soggettivi e che proseguano la medesima attività di produzione primaria [4].

6. Per le finalità di cui al comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Al fine di fronteggiare la grave situazione di difficoltà economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione sostiene gli investimenti delle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture aziendali per l'evento calamitoso e nei territori di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2019.

8. Per le finalità di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle imprese che hanno già richiesto le misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38). Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

9. Il contributo di cui al comma 8 è concesso, previa domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della quantificazione del contributo è assunto quale parametro di riferimento la misura dell'80 per cento dell'importo del danno determinato ai sensi del decreto legislativo 102/2004, a cui sono detratti eventuali altri aiuti pubblici già concessi per le medesime spese. Per spese ammissibili si intendono le tipologie di lavori o acquisti definiti all'esito dell'istruttoria relativa alle misure di cui al decreto legislativo 102/2004. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di cui al presente comma. Con il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 8 sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

10. Il contributo di cui al comma 8 è altresì concesso alle imprese che abbiano riportato danni inferiori alla soglia minima prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 e che presentino richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, confermando i contenuti della domanda per le misure di intervento di cui al medesimo decreto legislativo. Ai fini della quantificazione del contributo è assunto quale parametro di riferimento la misura dell'80 per cento dell'importo del danno determinato ai sensi del decreto legislativo 102/2004. Sono considerate ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di cui al presente comma. Con il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 8 sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 466.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.

12. All'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 23 è abrogato;

b) il comma 24 è sostituito dal seguente:

«24. Al fine di conservare e gestire le informazioni e i dati relativi ai soggetti interessati relativamente ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dello sviluppo rurale, nonché al fine di gestire in via informatica i relativi procedimenti amministrativi e dare applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata ad istituire, in collaborazione con gli altri uffici ed Enti regionali interessati, il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG).»;

c) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Per la gestione del S.I.AGRI.FVG la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:

a) propone interventi da inserire nel Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia);

b) è autorizzata a partecipare alle spese di realizzazione di specifici interventi da inserire nel Programma triennale di cui alla lettera a) e collabora alla predisposizione della relativa pianificazione esecutiva ed operativa;

c) può avvalersi dell'operato di esperti e società esterne.»;

d) al comma 27 le parole: «in materia di tenuta dei relativi elenchi e di certificazione delle qualifiche» sono soppresse, e le parole «e agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 84 della legge regionale 8 novembre 1998, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato e integrato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101», e dopo le parole «dati relativi agli operatori agrituristici» sono aggiunte le seguenti: «e dell'agricoltura biologica»;

e) al comma 28 le parole «Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo Pagatore di riferimento»;

f) al comma 29 le parole: «dei titoli di conduzione dei terreni e» e «Fino all'entrata in vigore del regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente in vigore.» sono soppresse.

13. Per le finalità dell'articolo 7, comma 25, lettera b), della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 12, lettera c), è destinata la spesa di 462.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

14. Per le finalità di cui dell'articolo 7, comma 25, lettera c), della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 12, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. All'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione del divieto di circolazione di cui all'articolo 1 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da 82,63 euro a 516,46 euro. Nel caso in cui la violazione avvenga sulle strade di cui all'articolo 2 la sanzione è dimezzata.»;

b) al comma 1 bis le parole «si applicano le sanzioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione di cui al primo periodo del comma 1»;

c) al comma 2 le parole «da lire 50.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 154,94 euro»;

d) al comma 3 quater le parole «lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «774,69 euro a un massimo di 6.197,49 euro».

16. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 15/1991, come modificato dal comma 15, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2021, a scorrere la graduatoria approvata, con decreto n. 9277/AGFOR di data 27 novembre 2020 del Direttore sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).

18. Per le finalità di cui al comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili e dell'istituzione delle servitù di acquedotto con riferimento ai lavori di costruzione e completamento di impianti irrigui che sono stati affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'Amministrazione regionale ai Consorzi di bonifica e che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano ultimati senza che siano state completate le procedure espropriative a favore della Regione. Il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative è fissato in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Consorzi di Bonifica sono tenuti a rendicontare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese devono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.

20. Il termine di presentazione delle domande di contributo per le iniziative a favore dei campeggi in area montana di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è stabilito, per l'anno 2021, alla data del 15 settembre, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall'articolo 29 comma 3 della LR 21/2016, in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)).

21. Nel caso in cui la domanda di contributo sia proposta da soggetti privati conduttori di campeggi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres. su immobili di proprietà pubblica o di altri privati, il contributo può essere concesso solo a condizione che i beni oggetto di finanziamento permangano di proprietà pubblica o del soggetto terzo privato anche dopo la scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto o al cessare del rapporto giuridico per la conduzione dell'immobile oggetto di finanziamento. A tal fine, la domanda di contributo è corredata, a pena di ammissibilità, da apposita dichiarazione di impegno.

22. Per le finalità previste dal comma 20, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

23. Per le finalità previste dal comma 20, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, in uguale misura, agli Enti gestori dei parchi naturali regionali, risorse aggiuntive rispetto quelle di cui all'articolo 84, comma 4, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), al fine di implementare l'attività istituzionale divulgativa svolta a favore dei cittadini e degli operatori economici e relativa, in particolare, ai contenuti e alle opportunità derivanti dagli strumenti della programmazione comunitaria 2021-2027 per favorire lo sviluppo eco - compatibile delle aree naturali.

25. Con il decreto di trasferimento, adottato dal Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e modalità di erogazione e rendicontazione.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 65.120,70 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

27. Al comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole «dalla legge regionale di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con legge regionale».

28. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di uno studio finalizzato a inquadrare tutti i dispositivi di concentrazione ittica nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e a individuare una strategia regionale per la loro manutenzione e gestione integrata, coerentemente con linee strategiche del FLAG "GAC FVG" (Fisheries Local Action Groups - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia) [5].

29. Ai fini di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia dell'ammontare massimo di 50.000 euro. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) [6].

29 bis. La strategia di gestione prevista dallo studio di cui al comma 28 dovrà considerare la funzione dei dispositivi di concentrazione ittica per la tutela e incremento delle comunità ittiche del golfo di Trieste e il loro contributo complessivo alla sostenibilità della pesca professionale marittima anche in relazione alle altre attività antropiche, coerentemente con le linee strategiche del FLAG "GAC FVG" [7].

30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

31. Al fine di fronteggiare la situazione conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione supporta le imprese agricole con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata per le coltivazioni di actinidia.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2021, un aiuto alle imprese di cui al comma 31 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

33. L'aiuto è diretto a sostenere la maggiore incidenza del costo del prodotto conferito dai soci rispetto i costi totali della produzione e non può, comunque, essere superiore a 300.000 euro. L'aiuto è determinato moltiplicando i chilogrammi di prodotto che si stima verranno conferiti nell'esercizio 2021/2022 per la maggiore incidenza del costo unitario del prodotto conferito dai soci; per maggiore incidenza si intende la differenza tra i seguenti valori:

a) il rapporto fra i costi totali della produzione stimati per l'esercizio 2021/2022 e i chilogrammi di prodotto che si stima verranno conferiti nell'esercizio medesimo;

b) la media dei rapporti fra i costi totali della produzione relativi agli esercizi dal 2016/2017 al 2020/2021 e i chilogrammi di prodotto conferiti negli esercizi medesimi, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

34. La domanda dell'aiuto di cui al comma 32 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ed è corredata di una relazione in cui sono riportati in maniera dettagliata i dati richiesti ai sensi del comma 33 per la determinazione dell'aiuto.

35. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

36. Entro il 31 dicembre 2022 il beneficiario trasmette il bilancio di esercizio 2021/2022 una volta approvato unitamente alla nota integrativa ove devono essere riportati tutti i dati richiesti ai sensi del comma 33 per la determinazione dell'aiuto, aggiornati con riferimento agli esercizi 2020/2021 e 2021/2022. Sulla base della documentazione ricevuta, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche provvede a confermare o rideterminare l'importo del contributo concesso ai sensi del comma 35. Nel caso in cui il bilancio di esercizio 2021/2022 evidenzi un utile, l'importo del contributo concesso è rideterminato detraendo l'utile dell'esercizio.

37. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto, da attuare anche in collaborazione con Università o istituti di ricerca, diretto a rafforzare la tipicità del formaggio e la sostenibilità dell'intera filiera produttiva e rivolto, in particolare, a ridurre i difetti del formaggio, individuare i ceppi di fermenti che possano incrementarne le caratteristiche autoctone, creare un panel sensoriale da utilizzare anche per il controllo delle caratteristiche del prodotto e sviluppare soluzioni di confezionamento a basso impatto ambientale.

39. Il contributo di cui al comma 38 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

40. La domanda per il contributo di cui al comma 38 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata del preventivo dettagliato delle spese e della relazione descrittiva del progetto che illustra, in particolare, gli obiettivi di carattere tecnico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche.

41. Il contributo è concesso, nel limite del 90 per cento delle spese ammissibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso e senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

42. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

43. Per valorizzare in Italia e all'estero, la conoscenza e la diffusione delle eccellenze enologiche regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle DOC FVG un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto biennale di promozione a supporto di tutte le denominazioni regionali aderenti al Consorzio medesimo, sentite anche le associazioni di produttori di vini con denominazione priva di un proprio Consorzio di tutela.

44. L'aiuto di cui al comma 43 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, con particolare riferimento all'articolo 24.

45. La domanda per l'aiuto di cui al comma 43 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione descrittiva del complessivo progetto biennale e del preventivo dettagliato delle spese, suddivise nei due anni. Il progetto è predisposto sentiti PromoTurismoFVG e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e deve prevedere:

a) l'analisi preliminare di contesto per determinare il livello di conoscenza e la considerazione delle denominazioni da parte del pubblico, nonché i comportamenti dei consumatori;

b) la descrizione dettagliata delle azioni promozionali da realizzare;

c) l'analisi di valutazione della coerenza e dell'efficacia degli interventi promozionali realizzati.

46. Le due annualità del contributo sono concesse contestualmente, nel limite del 100 per cento delle spese ammissibili di cui al comma 45, lettera b), a seguito del ricevimento da parte della Commissione europea dell'avviso con il numero identificativo del regime di aiuto. Le spese di cui al comma 45, lettere a) e c), sono a carico del beneficiario e devono essere pari almeno al 10 per cento del totale delle spese ammesse al contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese quelle a carico del beneficiario. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici previsti per le medesime azioni promozionali.

47. Su richiesta del beneficiario l'aiuto può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità e senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La liquidazione dell'anticipo relativo alla seconda annualità è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo relativo alla prima annualità. Ai fini della rendicontazione finale del progetto, il beneficiario deve presentare anche l'analisi di cui al comma 45, lettera c).

48. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in 100.000 euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la tutela della Brovada DOP un contributo a copertura dei costi amministrativi di avviamento del Consorzio per i due anni successivi al riconoscimento, al fine di favorirne la piena operatività e lo svolgimento delle attività di tutela del prodotto.

50. Il contributo di cui al comma 49 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

51. La domanda di contributo è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione illustrativa delle spese previste, suddivise in due annualità. Nel decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro, suddivisa in ragione di 7.500 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

53. Al fine di rafforzare le sinergie fra i soggetti pubblici e privati coinvolti nello sviluppo delle potenzialità dei cluster dell'agroalimentare, la Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), assume dall'1 gennaio 2022 il ruolo e le funzioni di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

54. L'Amministrazione regionale promuove l'attivazione, da parte della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG e del Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., degli adempimenti necessari ad assicurare l'efficace subentro della Fondazione nelle attività attualmente svolte dal Parco Agro - Alimentare.

55. In attuazione di quanto previsto dal comma 53, l'1 gennaio 2022 entrano in vigore le seguenti disposizioni:

a) al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 le parole «Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato» sono sostituite dalle seguenti: «La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata»;

b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 3/2015 è abrogata;

c) al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto»;

d) al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 45/2017 le parole «dipendente del Parco Agro - Alimentare FVG» sono sostituite dalle seguenti: «, collaborazioni» e le parole «Parco Agro - Alimentare FVG» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015».

56. Nelle more del subentro nelle attività svolte dal Parco Agro - Alimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 35.000 euro alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG a sostegno delle spese di primo avvio e funzionamento sostenute dall'1 gennaio 2021.

57. Per le finalità di cui al comma 56, la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche domanda di contributo corredata del preventivo di spesa, dell'elenco delle spese già sostenute e della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate per l'anno in corso. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

59. Al fine di sostenere l'apicoltura nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola [8].

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 2022, un aiuto ai soggetti di cui al comma 59 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) [9].

61. Gli aiuti di cui al comma 59 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.

62. I Consorzi, entro il 14 aprile 2022, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 59, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2021, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo con l'esclusione dell'IVA e nel limite massimo di 20 euro per alveare e per sciame, nonché l'entità del contributo richiesto non inferiore all'importo minimo di 100 euro. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 59 [10].

63. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 62, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.

64. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

65. Dopo il comma 146 bis dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è inserito il seguente:

«146 ter. Per il 2021 le Comunità di Montagna possono prevedere nei regolamenti di cui al comma 146 che siano ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021 anche prima della presentazione della domanda.».

66. Al fine conservare il patrimonio faunistico e favorire la connettività ecologica del territorio, la Regione sostiene la realizzazione di sistemi e opere per la tutela della fauna nella rete irrigua artificiale e la connessa esecuzione di studi e monitoraggi.

67. Per le finalità di cui al comma 66, l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, previa consultazione dei portatori di interesse anche in forma telematica, presenta alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro l'1 marzo di ogni anno, l'elenco degli interventi da realizzare a cura dei Consorzi aderenti. L'elenco riporta gli interventi in ordine di priorità e urgenza ed è corredato, per ciascuno di essi, dell'individuazione cartografica dei tratti dei canali su cui intervenire, della relazione tecnica descrittiva, della relazione faunistica che, sulla base di monitoraggi, supporta la scelta della tipologia di intervento e del preventivo di spesa.

68. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro l'1 maggio, è approvato il riparto delle risorse tra gli interventi indicati nell'elenco di cui al comma 67. Gli interventi vengono finanziati secondo l'ordine di priorità proposto dall'Associazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili; l'ordine di priorità può essere motivatamente derogato.

69. Gli interventi finanziati sono realizzati dai singoli Consorzi di bonifica territorialmente competenti attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva. Il progetto di fattibilità è approvato dal Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, sentiti i Servizi competenti della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e l'Ente tutela patrimonio ittico. Il finanziamento al soggetto delegatario comprende anche le spese già sostenute dallo stesso per eventuali studi e monitoraggi relativi ad aree vaste del comprensorio consortile e propedeutici a individuare gli interventi da realizzare.

70. I Consorzi di bonifica, i concessionari e i gestori degli impianti idroelettrici lungo i canali sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rinvenimenti della fauna alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

71. Per l'anno 2021, l'Associazione dei Consorzi di bonifica presenta l'elenco di cui al comma 67, anche privo della relazione faunistica, entro il 30 settembre e la delibera di cui al comma 68 è adottata entro il 31 ottobre.

72. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisi in 100.000 euro per l'anno 2021 e 150.00 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.

73. Al fine di tutelare le specie di interesse comunitario di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche con la collaborazione di soggetti pubblici o privati dotati di specifiche conoscenze, attività informative per divulgare le conoscenze sulla biologia e sull'etologia delle specie medesime e per favorire l'applicazione di adeguati metodi di prevenzione dei danni dalle stesse arrecati.

74. Per le finalità previste dal comma 73 e dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 6/2008 è destinata la spesa complessiva di 18.000 euro, suddivisi in 6.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.

75. Al fine di agevolare gli enti pubblici della Regione nella progettazione delle gare per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, il soggetto, individuato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) per sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia, può istituire e aggiornare gli elenchi geo referenziati delle imprese agricole e agroalimentari con sede operativa in Regione e delle imprese che commercializzano prodotti agricoli e agroalimentari che, anche ai fini del rispetto dei criteri premiali previsti dai Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, soddisfino requisiti attinenti, in particolare, alla produzione a chilometro zero, alla filiera corta, alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), e alla sostenibilità ambientale. Gli elenchi sono messi a disposizione, anche in formato digitale, agli enti pubblici e, previo accreditamento, ai soggetti privati interessati.

76. All'articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 quater dopo le parole «e agricola» sono inserite le seguenti: «, nonché per la conservazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici» e dopo le parole «Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC)»;

b) al comma 2 le parole «o dell'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ERSA o dell'ERPAC».

77. Agli oneri derivanti dall'articolo 87, comma 1 quater, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 76, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

78. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo la parola «domande» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres.,».

79. All'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. Con riferimento alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le imprese che hanno già aderito a un progetto di cui al comma 1 e che non hanno unità produttiva in regione o hanno unità produttiva in aree del territorio regionale diverse dalle zone B e C di svantaggio socio - economico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), non sono considerate ai fini della determinazione del numero minimo di imprese di cui al comma 2 e le relative domande di aiuto non sono considerate ammissibili.»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021, ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.»;

c) al comma 9 le parole «fino all'intensità massima» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura».

80. Per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 6/2019, come modificato dal comma 79, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

81. Al contributo previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

82. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli oneri istruttori per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono a carico del proponente e sono determinati in relazione al valore complessivo dell'opera o dell'intervento da realizzare:

a) in misura non superiore allo 0,25 per mille, con un minimo di 200 euro, per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

b) in misura non superiore allo 0,5 per mille, con un minimo di 500 euro, per la procedura di VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale.

2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 relativi alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS sono a carico del proponente e sono determinati in una quota fissa pari a:

a) 250 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

b) 500 euro per il procedimento di VAS.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definite le modalità di applicazione, di determinazione e di versamento degli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2, come definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA e ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS avviati dopo la data di pubblicazione della deliberazione stessa.

5. Gli oneri istruttori di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora i proponenti siano la Regione o un ente strumentale della stessa o un ente pubblico o una società partecipata da uno o da più enti pubblici.

6. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

8. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, come modificato dal comma 7, della legge regionale 34/2015, si provvede, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Alla lettera a) del comma 10 bis dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «c ter bis)» sono sostituite dalle seguenti: «c quater)».

10. Il termine per la trasmissione da parte dei Comuni alla struttura regionale competente in materia di ambiente degli elenchi delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse ai contributi di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e all'articolo 4, comma 43, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è fissato all'1 settembre 2021.

11. Le domande di cui al comma 10 sono inserite, rispettivamente, nelle graduatorie delle domande di contributo approvate con la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 518, e con la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 520.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 rimodulando la ripartizione delle somme stanziate a favore dei Comuni.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

14. Per l'anno 2021 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dalla data di entrata in vigore della presente legge al 2 novembre 2021.

15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione in regime di concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, tali concessioni possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente al massimo fino al 31 dicembre 2031, a condizione che:

a) sia accertata l'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso della risorsa idrica, in tutto o in parte, incompatibile con l'uso a fine idroelettrico;

b) persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e alla valorizzazione del corpo idrico;

c) sia previsto l'adeguamento delle condizioni e delle modalità di esercizio della derivazione alla normativa e alla pianificazione di settore vigenti.

17. La durata del rinnovo di cui al comma 16 è fissata al massimo fino al 31 dicembre 2036, qualora:

a) la potenza nominale di concessione sia inferiore a 220 kW;

b) l'impianto idroelettrico sia posizionato su condotte acquedottistiche;

c) il concessionario sia una cooperativa di autoconsumo;

d) il concessionario sia un'amministrazione pubblica.

18. Il concessionario della piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico presenta l'istanza di rinnovo di cui al comma 16 non prima di due anni dalla scadenza della concessione.

19. Il concessionario della piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico che abbia presentato l'stanza di rinnovo entro il termine di cui al comma 18 e sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, continua l'esercizio della derivazione oltre la scadenza della relativa concessione, secondo le prescrizioni della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

20. Qualora le istanze di rinnovo di cui al comma 18 prevedano varianti sostanziali alla concessione originaria di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 11/2015.

21. Qualora le istanze di rinnovo di cui al comma 18 prevedano varianti non sostanziali alla concessione originaria, si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 11/2015.

22. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 si applicano anche alle istanze di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Al comma 8 dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015 la parola «grande» è soppressa.

24. Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole «entro il 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

25. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), si applicano alle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della legge regionale 19/2012 presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

26. Al comma 1 dell'articolo 129 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole «dall'articolo 127,» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettere b) e c),».

27. Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati.

28. I Comuni, a seguito dell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo di cui al comma 27, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

29. I contributi di cui al comma 27 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

30. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, ai sensi della legge regionale 7/2000.

31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

32. Al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica sul territorio regionale in attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a soggetti pubblici o società interamente partecipate da soggetti pubblici che hanno la disponibilità dell'area interessata dalla discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, in conformità all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

33. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 32 sono stabilite le ulteriori condizioni del contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo medesimo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente facente parte del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) a sua volta inserito tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), per l'adeguamento delle sedi dell'Agenzia, alle prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), concernenti la costruzione in zona sismica [11].

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

38. Al comma 23 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole «necessarie alla delocalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «necessarie alla demolizione».

39. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 23, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale di siti contaminati, finanziati nell'ambito degli accordi di programma previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 recante "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani".

41. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, 700.000 euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 300.000 euro, a sostegno della realizzazione di elettrodotti in cavo sotterraneo e di collegamento in fibra ottica, al servizio dei parchi naturali situati in zona montana.

43. I contributi di cui al comma 42 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

44. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 42, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

45. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 42 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

46. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

47. Al fine di consentire l'unicità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come attuato dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), e in applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i commi dal 48 al 55 disciplinano il procedimento di definitiva liquidazione del Consorzio "Acquedotto della Valle del But" (di seguito Consorzio), sciolto con provvedimento dell'Assemblea n. 1 del 14 maggio 2012 e contestualmente posto in liquidazione.

48. Entro la data del 15 settembre 2021 l'Assemblea del Consorzio nomina un liquidatore per gli adempimenti di cui ai commi 54 e 55.

49. Nel caso di mancata nomina del liquidatore del Consorzio ai sensi del comma 48, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a dieci giorni, e sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario per l'adozione, in via sostitutiva, degli atti di liquidazione del Consorzio.

50. Il Consorzio conserva il potere di nomina del liquidatore fino a quando il commissario non sia stato nominato.

51. Al commissario nominato ai sensi del comma 49 spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune con il maggior numero di abitanti aderente al Consorzio. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del medesimo Comune del Consorzio.

52. Gli oneri conseguenti all'adozione del provvedimento sostitutivo, compresi quelli di cui al comma 51, sono a carico del Consorzio inadempiente.

53. Per le finalità di cui al comma 47 la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni infrastrutturali, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio è conferita alla società affidataria in house del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 5/2016, quale gestore unico nell'ambito territoriale di riferimento.

54. Ai fini del conferimento di cui al comma 53, il liquidatore del Consorzio o il commissario nominato ai sensi del comma 49, richiede al Tribunale competente la designazione di un esperto per la predisposizione di una relazione giurata contenente la descrizione dei beni e della totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio, l'attestazione del loro valore e i criteri di valutazione seguiti.

55. Il liquidatore del Consorzio o il commissario presenta la relazione giurata di cui al comma 54, entro dieci giorni dal suo ricevimento, alla società affidataria in house, di cui al comma 53, per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti al conferimento.

56. Al comma 31 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole «sono fissati il termine dell'1 gennaio 2021 per l'immatricolazione del veicolo nuovo acquistato e il termine del 31 gennaio 2021 per la rottamazione del veicolo usato» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine o l'acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro 31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021. I termini per la rottamazione del veicolo, nonché le tipologie di veicoli oggetto del contributo, sono stabiliti dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017, per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria).».

57. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con riferimento all'articolo 5, comma 31, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 56, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

58. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di complessivi 881.441,04 euro, derivante da economie finanziarie, a favore del Comune di Trieste, già assegnatario del contributo pluriennale a valere sui fondi di cui all'articolo 4, commi 72, 73 e 74, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per il sollievo degli oneri del prestito assunto per la sistemazione del Museo di storia naturale e del Museo "D. de Henriquez" (ex caserma di Via Cumano) per un totale di 9.527.389,68 euro, giusto decreto n. ALP4/2658 di data 14 novembre 2005 e n. ALP4/1426 di data 14 luglio 2006, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati.

2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 1 sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è confermata su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore della parrocchia della Beata Vergine Assunta di Monrupino, l'utilizzo delle economie di spesa relative al contributo concesso con il decreto PMT/SEDIL/6497/EOC/1631 del 25 novembre 2013 e confermato con il decreto 3668/TERINF del 5 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 4, commi 44 e 45, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), a sostegno dei costi per ulteriori lavori urgenti di messa a norma dell'impianto di riscaldamento della casa parrocchiale e per l'esecuzione di lavori relativi alla scalinata di accesso al fine di garantire la sicurezza e la migliore fruibilità del complesso del santuario.

5. Con riferimento ai contributi concessi a favore della parrocchia di Sant'Ambrogio di Monfalcone per i lavori di ristrutturazione necessari all'adeguamento alle normative dell'intero edificio ove trova sede la scuola dell'infanzia primaria "Maria Immacolata", non trova applicazione l'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo "una tantum" alle parrocchie fino a un importo massimo di 100.000 euro a intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile per opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture ricettive a carattere sociale, ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:

a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell'intervento medesimo;

b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;

d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell'intervento.

7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 8 e non è cumulabile con il contributo previsto dall'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Le domande di contributo di cui al comma 6 devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento, entro il 31 ottobre 2021. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate ai sensi del presente comma, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Le istanze non soddisfatte entro il 31 dicembre 2022 sono archiviate. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione l'articolo 41 della legge 7/2000.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

10. In considerazione delle mutate necessità del territorio e nel rispetto delle finalità della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'assegnazione della somma di 7.246.008,10 euro a favore del Comune di Trieste, già assegnatario di tale somma, giusto decreto n. ALP4/2846/E/53/122 del 27 novembre 2006 a valere sui fondi della suddetta legge 122/1989, per la realizzazione di parcheggi pubblici che rispondano alle attuali esigenze di riduzione dell'afflusso dei veicoli privati nei rispettivi centri storici o comunque nelle aree centrali urbane, attraverso il recupero o la valorizzazione per la destinazione a parcheggio, di spazi dismessi, abbandonati o comunque sottoutilizzati, situati al di fuori delle suddette aree, allo scopo di favorire la fluidità del traffico veicolare, anche mediante l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare e agevolando la fruizione di aree o zone con caratteristiche di pregio o di interesse collettivo.

11. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare di riduzione del debito, le somme di cui al comma 10 sono assegnate in forma di contributo in conto capitale, concesse ed erogate ai sensi degli articoli 56 e 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

12. Le risorse di cui al comma 10 sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Ai fini della quantificazione del contributo concedibile, la spesa ammissibile per la realizzazione dell'opera è determinata nei limiti del costo di costruzione standard stabilito dal prezziario regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 40 della legge regionale 14/2002.

13. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Al fine di salvaguardare le opere e il patrimonio di particolare rilevanza storica, artistica e culturale, nonché la sicurezza della viabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'arcidiocesi di Udine per la realizzazione di lavori urgenti di consolidamento dei muri di contenimento di proprietà e opere complementari, prospicienti la S.R. UD 109.

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2021 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.

18. I finanziamenti di cui al comma 17 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

19. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.

20. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLEF (Agjenzie Regjonal pe Lenghe Furlane) un finanziamento con la finalità di aumentare la segnaletica stradale bilingue in tutti i Comuni dell'area delimitata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), mediante specifici contributi destinati ai Comuni.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

24. La Regione è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione e l'attuazione di progetti integrati di paesaggio volti alla riqualificazione di aree compromesse e degradate o al recupero di valori paesaggistici, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

25. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici. Con la medesima deliberazione sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle proposte coerenti con il PPR.

26. Per le finalità di cui al comma 25, entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni, anche in associazione tra loro, le Comunità di montagna, la Comunità collinare del Friuli, gli Enti Parco e altri Enti pubblici possono presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio le proposte di intervento. Le proposte sono corredate della seguente documentazione:

a) una relazione sintetica esplicativa dell'intervento proposto che rechi un'analisi paesaggistica dell'ambito in cui ricade l'intervento, affronti le criticità territoriali del medesimo, espliciti i valori da recuperare e valorizzare, illustri le caratteristiche qualitative dell'intervento e la sua incidenza diretta e indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica, sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi, indirizzi e direttive del PPR;

b) tavole grafiche illustrative della proposta e fotosimulazioni e fotografie rappresentative dell'intervento;

c) un quadro economico, con una stima dei costi complessivi dell'intervento, ed eventualmente un piano finanziario che quantifichi le risorse disponibili a titolo di cofinanziamento locale;

d) un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, che stimi i tempi complessivi per la realizzazione dell'intervento.

27. Il finanziamento è determinato in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile.

28. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il programma di interventi di cui al comma 25 entro il 30 settembre 2021, previa presentazione delle proposte di intervento entro il 15 settembre 2021.

29. Per l'attuazione dei progetti la Regione può stipulare accordi di programma ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000 e accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché provvedere direttamente o mediante delegazione amministrativa ai sensi della legge regionale 14/2002.

30. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi di ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nonché di elettrificazione, ammodernamento e messa in funzione di raccordi ferroviari nell'ambito del comprensorio interportuale di Fernetti e di Bagnoli della Rosandra, con la finalità generale di supportare il processo di transizione ecologica mediante l'incremento del trasferimento delle merci via ferrovia in alternativa al trasporto su strada [12].

32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Saranno considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 31 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea [13].

33. Il contributo di cui al comma 31 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento [14].

34. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 31 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del regolamento (UE) n. 651/2014 e sarà messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponderà al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

35. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 [15].

36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di cui all'articolo 12, commi 34 e 35, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), e all'articolo 33 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), anche al fine di provvedere alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle attività connesse alle procedure di gestione ed esecuzione dei finanziamenti e azioni di cui alle ordinanze di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, per la prevenzione del rischio sismico.

38. Per le finalità di cui al comma 37 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, l'anticipazione delle spese di progettazione per opere pubbliche di competenza, con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al PNRR.

40. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 39. Le domande per la concessione dell'anticipazione sono presentate entro il 31 ottobre 2021 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

41. Le anticipazioni sono restituite senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti di approvazione della progettazione finanziata. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti.

42. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

43. Per consentire il cantieramento degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici di secondo grado, per i quali è stata avviata la progettazione esecutiva, la Regione è autorizzata a concedere agli Enti di decentramento regionale (EDR) i fondi necessari alla copertura delle spese di investimento quale anticipazione delle risorse per le quali è stata inoltrata domanda di contributo allo Stato ovvero domanda di proroga nel caso di contributi precedentemente assegnati.

44. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 43 sono assegnate con procedimento a sportello, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni sono restituite dagli EDR, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data delle liquidazioni statali. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

46. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società in house Ferrovie Udine Cividale srl un finanziamento straordinario da utilizzarsi per interventi manutentivi, di miglioramento e di ammodernamento del materiale rotabile ferroviario di proprietà, previa presentazione del programma relativo alle spese da sostenere.

47. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste il contributo concesso in conto capitale con decreto n. 2338/LAVFOR/2009, del 16 dicembre 2009, nel limite delle rate maturate fino all'annualità 2021, ovvero per 1.260.000 euro, per i lavori di adeguamento ricambio d'aria, climatizzazione e insonorizzazione della sede.

49. Per le stesse finalità di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Conservatorio "Giuseppe Tartini" un contributo straordinario a copertura degli oneri previsti nel quadro economico di spesa dei lavori.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui ai commi 48 e 49 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma di spesa.

51. In sede di concessione del contributo le rate successive al 2021 di cui al decreto n. 2338/LAVFOR/2009 del 16 dicembre 2009 sono revocate.

52. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi sperimentali di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dalle zone industriali della Regione Friuli Venezia Giulia, raccordate alla rete ferroviaria con il cambio di modalità per la terminalizzazione sulle direttrici di transito nazionali e internazionali, quale misura straordinaria atta a compensare i costi tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché ad abbattere gli extra-costi derivanti anche dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali.

54. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 53, è autorizzata a concedere un contributo "de minimis" a favore delle imprese logistiche di trasporto come definite dal regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 256 del 28 agosto 2006, di applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 15/2004, secondo le modalità ivi descritte e nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

55. Le istanze per l'ottenimento del contributo di cui ai commi 53 e 54 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

56. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

57. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità segnalate dal Comune di Camino al Tagliamento e al fine di garantire la maggiore sicurezza degli edifici scolastici pubblici, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo di 154.000 euro concesso con il decreto 17 luglio 2018, n. 3322/TERINF, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, e il contributo di 712.000 euro concesso con decreto 19 novembre 2013, n. PMT/SEDIL/UD/6347/IPU-5/1, ai sensi dell'articolo 4, commi 31 e seguenti, della legge regionale 14/2012, per nuovi lavori di riqualificazione strutturale, comprensivi di interventi di demolizione e ricostruzione e di adeguamento normativo della scuola primaria del capoluogo.

58. Per le finalità di cui al comma 57 il Comune di Camino al Tagliamento presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma dei lavori e della relativa spesa, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari.

59. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa è data facoltà al Comune di Camino al Tagliamento di inserire nel quadro economico di cui al comma 58, anche le spese già sostenute per la progettazione dell'intervento originariamente finanziato in forza dei decreti di cui al comma 57.

60. In attuazione del comma 57 la struttura regionale competente in materia di edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 58, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Interporto centro commerciale di Pordenone per la progettazione e la realizzazione di un sistema di pannelli fonoassorbenti atti a ridurre l'inquinamento sonoro nei quartieri abitati confinanti alla struttura.

62. Il contributo di cui al comma 61 viene concesso a seguito di apposita domanda dell'Interporto centro commerciali di Pordenone, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente, corredata del preventivo dettagliato di spesa e della relazione tecnica illustrativa del progetto.

62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento [16].

63. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni colpiti dalla tempesta Vaia per la realizzazione di verifiche strutturali di ponti e passerelle ciclabili e pedonali comprensive di ispezioni, prove e relativi calcoli strutturali.

65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso nella misura del 100 per cento con procedura a sportello, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. I Comuni interessati presentano domanda di contributo all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione tecnica illustrativa dell'opera e del piano con i costi relativi all'intera prestazione ipotizzata.

66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

67. Al fine di consentire il ripristino della viabilità di accesso alle malghe l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di montagna un contributo per il finanziamento delle spese di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori.

68. Le domande sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono finanziate con procedimento a sportello fino all'esaurimento delle risorse.

69. Le domande sono corredate della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi della legge regionale 14/2002 [17].

70. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

71. Ai fini della salvaguardia sia della biodiversità che della sicurezza stradale l'Amministrazione regionale è autorizzata a individuare e attuare soluzioni progettuali utili a migliorare l'integrazione ambientale delle opere infrastrutturali con gli ecosistemi presenti nel nostro territorio, comprensive della realizzazione di interventi di mitigazione/compensazione e di gestione della vegetazione esistente.

72. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale un finanziamento straordinario per attrezzare i mezzi destinati al servizio con dispositivi di filtraggio e ricambio dell'aria o altri sistemi di abbattimento della carica virale, che consentano di incrementare la sicurezza dei viaggiatori trasportati e la percentuale di riempimento dei mezzi, di cui ai provvedimenti governativi in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
74. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di interventi e di un preventivo di spesa da presentarsi, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 73, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.

75. Per le finalità previste dal comma 73 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

76. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. All'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici, le rendicontazioni della spesa relativa ai progetti di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario.

4. Le rendicontazioni di cui al comma 3, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sono sottoscritte esclusivamente con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.

5. Sono valide ed efficaci anche le rendicontazioni delle spese sostenute con gli incentivi concessi nel 2020 ai progetti di cui al comma 3, trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 5 ter dell'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole «di cui agli articoli 10, 17 bis, 20, 25, 26 bis, 26 ter,» sono inserite le seguenti: «27 bis, 28,».

7. Al comma 5 quater dell'articolo 9 della legge regionale 3/2020 dopo le parole «già concesse nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «, e anche nel corso dell'anno 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2021».

8. Il Comune di Visco è autorizzato a destinare il contributo di 20.000 euro concesso con decreto 2810/CULT del 22/10/2019 ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), per la realizzazione di uno studio di fattibilità volto a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento del Comune medesimo.

9. Per le finalità di cui al comma 8, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Visco presenta alla struttura competente in materia di cultura apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa concernente gli obiettivi e la metodologia dello studio di fattibilità dell'intervento.

10. La struttura competente in materia di cultura provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 9, a confermare il contributo relativo al nuovo intervento e a fissare i nuovi termini di rendicontazione.

11. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per lo svolgimento di incarichi di stazione appaltante e committenza ausiliaria in favore dell'articolazione periferica del Ministero della cultura aventi a oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del sito Unesco di Aquileia. Con i suddetti accordi sono disciplinate le modalità di realizzazione degli interventi e il regime di rimborso dei costi dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale e dall'ufficio unico per Aquileia in convenzione con l'Amministrazione comunale.

12. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula, altresì, accordi con il Comune di Aquileia e la Fondazione Aquileia per le finalità di cui al comma 11 e per la realizzazione dei rispettivi interventi nell'ambito del sito Unesco di Aquileia.

13. In relazione agli accordi di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale riconosce al Comune di Aquileia la quota forfetaria di 100.000 euro annui [18].

13 bis. La somma di cui al comma 13 è erogata al Comune di Aquileia previa presentazione di una relazione riassuntiva degli oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalità di cui ai commi 11 e 12 [19].

14. In relazione all'esigenza di attendere la definizione del contenzioso in atto relativo all'acquisizione da parte del Comune di Aviano di alcune porzioni del complesso immobiliare denominato Palazzo Menegozzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso e confermato con decreto 1807-CULT del 13 giugno 2013, per l'intervento di "Acquisizione in proprietà della Palazzina Ferro e del Parco giardino facenti parte del complesso immobiliare denominato Palazzo Menegozzi", a favore del Comune di Aviano.

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Aviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo e si impegna, all'atto della definizione del contenzioso in corso, a comunicarne tempestivamente alla Regione gli esiti, ai fini dell'eventuale fissazione dei nuovi termini di rendicontazione.

16. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e bibliotecario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Daniele del Friuli un contributo straordinario di 1.710.000 euro per l'anno 2021, per l'acquisizione di immobili per il nuovo assetto della biblioteca Guarneriana moderna.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali domanda di contributo con l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione.

18. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 1.710.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

20. Al fine di garantire la continuità delle attività e la valorizzazione della tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione, la Regione promuove la fusione per incorporazione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia nell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC), autorizzando l'ente regionale a procedere all'operazione di incorporazione.

21. Nelle more del processo di incorporazione, ERPAC provvede alla gestione delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e, a tal fine, la Regione eroga per gli anni 2021 e 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 39, lettera a), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), integrato con la quota della ex Provincia di Gorizia in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a favore dell'ente medesimo [20].

22. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i termini e le modalità dell'incorporazione, previo accordo con i soci fondatori della Fondazione.

23. All'esito del processo di incorporazione i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione entrano a far parte di un Comitato di indirizzo, sito presso l'ERPAC, per l'attività della Scuola Merletti [21].

24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 185.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

25. Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, e in relazione agli interventi proposti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ERPAC le risorse per la realizzazione di un polo museale nel compendio di Borgo Castello a Gorizia e per la riqualificazione del Parco Basaglia di Gorizia, al fine di poter fruire di uno stato di progettazione degli interventi utile a candidare l'attuazione dei medesimi anche a valere su altri fondi nazionali ed europei.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 3.278.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

27. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per spese di investimento all'ERPAC.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 1.390.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

29. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole «entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2021, sono prorogati al 31 dicembre 2021».

30. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole «dei contributi di cui all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, del contributo di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 13/2019».

31. Al fine di perseguire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e archivistico regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, per l'acquisizione di beni culturali e per l'implementazione del fondo archivistico e documentale del Centro medesimo, per opere di restauro, manutenzione, miglioramento funzionale e messa in sicurezza degli immobili gestiti dal Centro, nonché per interventi di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche [22].

32. In relazione alle finalità di cui al comma 31, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa degli interventi.

33. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

35. Al fine di salvaguardare i beni culturali di interesse religioso e incrementarne la fruibilità e l'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti religiosi civilmente riconosciuti o ai Comuni contributi per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico.

36. Costituiscono oggetto degli interventi di cui al comma 35, in particolare, gli affreschi e le pitture murali in genere, gli elementi significativi di arredo e decorazione quali dipinti, statue, stemmi, lapidi, pale d'altare, tarsie, mobilio, organi e ogni altro elemento artistico, nonché il materiale librario e archivistico e i manufatti cartacei e pergamenici che contribuiscano a caratterizzare e a impreziosire il luogo in cui sono custoditi.

37. Costituiscono interventi di cui al comma 35:

a) la manutenzione di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 42/2004;

b) il restauro di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 42/2004.

38. La Giunta regionale con uno o più bandi, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, in particolare, le categorie dei beneficiari, gli interventi ammissibili, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 35.

39. Per le finalità di cui al comma 37, lettera a), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

40. Per le finalità di cui al comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

41. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 33 è sostituito dal seguente:

«33. Al procedimento contributivo di cui al comma 32 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).»;

b) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. In attuazione del comma 32, con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 33.».

42. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 26/2020, in relazione a quanto disposto dai commi 33 e 34 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 41, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

43. In applicazione dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i vincoli di destinazione gravanti su impianti sportivi oggetto di contributi pluriennali concessi ad associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e altri soggetti privati, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dei relativi regolamenti di attuazione approvati con i decreti del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 65, 28 dicembre 2007, n. 428 e 6 dicembre 2011, n. 288, nonché ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e dell'articolo 6, commi da 149 a 157, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere modificati, con deliberazione della Giunta regionale, purché venga mantenuta la destinazione a uso sportivo dell'impianto.

44. La deliberazione della Giunta regionale definisce in via preventiva i criteri per la modifica dei vincoli di destinazione di cui al comma 43.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un contributo straordinario per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP) che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati [23].

46. Il contributo di cui al comma 45 è concesso, previo espletamento di procedura valutativa, anche in base alle seguenti priorità:

a) impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;

b) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili;

c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi.

47. Per le finalità previste dal comma 45, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alle priorità di cui al comma 46, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

48. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 8/2003 in quanto compatibili.

49. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 45 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

50. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

51. In relazione alle finalità di cui all'articolo 13, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore dell'evento "EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea" risorse per l'acquisizione di beni strumentali necessari all'organizzazione dell'evento.

52. Ai fini della concessione si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018.

53. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 128.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

54. In relazione alle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 8/2003, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato Regionale della Federazione Italiana di atletica leggera di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 16, per l'acquisto di un sistema di cronometraggio elettronico e del relativo fotofinish e di un misuratore laser ottico per le gare di lancio, per garantire l'omologazione dei risultati delle gare sportive.

55. Il beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inoltra al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.

56. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

58. All'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole «per l'esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi 2020 e 2021»;

b) al comma 24 le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;

c) al comma 24 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

d) al comma 25 le parole «sull'esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sugli esercizi 2020 e 2021».

59. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22/2020, come modificato dal comma 58, lettera d), è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 60.

60. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di favorire il contenimento delle ricadute occupazionali negative derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 tramite l'utilizzo di strumenti di gestione non traumatica delle eccedenze, condivisi con le Parti Sociali, il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):

a) è riconosciuto in misura pari a 3 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro, con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e ai contratti di espansione che prevedano l'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 giugno 2021;

b) è riconosciuto, nella misura di cui alla lettera a), anche nei casi di utilizzo dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021.

2. Per tutto quanto non previsto dal comma 1, trova applicazione il regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 11/2009.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

4. Ai fini del finanziamento previsto dall'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), a favore delle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione Europea, per il solo anno 2021 la domanda di finanziamento è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficio competente provvede alla concessione ed erogazione del finanziamento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo.

5. Per le finalità di cui all'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Con riferimento ai regolamenti di attuazione della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), l'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:

a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; nel caso di spese effettuate con carta di credito, copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;

b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

7. Il comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituito dal seguente:

«20. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per fornire la più adeguata formazione in materia di salute e di sicurezza ai lavoratori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia per un'analisi della fattibilità e delle caratteristiche funzionali e tecniche del "Centro Promozione Sicurezza". L'analisi ha lo scopo di approfondire le finalità dell'opera, gli obiettivi da raggiungere, le possibilità formative, le probabili tempistiche di progettazione e realizzazione, i possibili impatti sulle componenti ambientali e di pianificare il quadro economico.».

8. È confermato il contributo già concesso, prima della data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, comma 20, della legge regionale 26/2020.

9. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 67 le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021»;

b) al comma 68 le parole «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «267.100 euro».

10. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 67 e 68, della legge regionale 24/2019, come modificati dal comma 9, è destinata la spesa di 67.100 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

11. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 24 quinquies, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale concede un contributo pluriennale straordinario di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 alla fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore a titolo di concorso alle spese di locazione della sede didattica provvisoria.

12. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata della descrizione delle spese che verranno sostenute con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

14. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione all'istituto scolastico individuato quale tesoriere dall'Ufficio scolastico regionale. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

17. Considerati gli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera j), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), e dalla vigente normativa regolamentare in materia di accreditamento degli enti di formazione, i bilanci degli enti di formazione accreditati che evidenziano un patrimonio netto negativo, relativi a esercizi finanziari chiusi tra il 31 agosto 2020 e il 31 dicembre 2021, non determinano la revoca o la decadenza dell'accreditamento regionale.

18. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi degli articoli 16 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), al fine di concorrere alla realizzazione del servizio di educazione scolastica, gli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali che hanno beneficiato del contributo per l'anno scolastico 2019/2020 sono autorizzati a presentare i rendiconti delle spese sostenute entro la data del 30 settembre 2021.

19. All'articolo 7 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Qualora tale dato non sia disponibile si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo.»;

b) al comma 4 le parole «trenta aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».

20. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dello sviluppo del settore marittimo per l'economia della regione sostiene la realizzazione di interventi formativi di diffusione della cultura del mare e di orientamento al fine di avvicinare le nuove generazioni ai percorsi di istruzione e formazione che conducono alle professioni del mare.

21. Per le finalità di cui al comma 20 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG Scarl - Mare TC FVG un contributo straordinario a sostegno di una serie di interventi articolati nel corso dell'anno scolastico, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in un'ottica di continuità con le iniziative realizzate da Mare TC FVG con il supporto della Regione nel corso dei precedenti anni scolastici e in linea con gli obiettivi di divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza riconosciuti ai cluster tecnologici regionali. Gli interventi sono realizzati garantendo il più ampio coinvolgimento degli attori regionali che operano nel campo della diffusione della conoscenza, nell'ottica di realizzare delle sinergie.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di orientamento, corredata del preventivo di spesa.

23. È fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG Scarl di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per il 2021 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

25. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 60 bis è sostituito dal seguente:

«60 bis. Coerentemente ai contenuti dei progetti complessi di cui al comma 56, delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con il ruolo di soggetto fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa nell'ambito di un ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.»;

b) il comma 60 ter è sostituito dal seguente:

«60 ter. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatori e sostenitori, delle associazioni datoriali, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, di Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl, del Polo Tecnologico Alto Adriatico Scarl, delle università regionali e della Sissa di Trieste. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati.»;

c) al comma 60 sexies le parole «in qualità di» sono sostituite dalle seguenti: «con il ruolo di soggetto».

26. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, un protocollo di intesa allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo, su ulteriori potenziali emergenze derivanti dal COVID-19 e su ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo degli istituti medesimi.

27. Il protocollo di intesa di cui al comma 26 è diretto a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico e amministrativo, con oneri a carico della Regione, a intervenire su ulteriori aspetti riferiti all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e sulle ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo, con oneri a carico della Regione.

28. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel rispetto delle finalità di cui al comma 26. Il protocollo di cui al comma 26 individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

29. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

30. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è sostituito dal seguente:

«4. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g), deve essere posseduto entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera l), deve essere posseduto a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia successivamente alla chiusura del periodo transitorio di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

31. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per l'attivazione dei programmi specifici previsti nel Programma Operativo Regionale e cofinanziati dal FSE per il periodo 2014-2020, entro il termine di chiusura dello stesso.

32. La rendicontazione dei programmi specifici cofinanziati con le risorse di cui al comma 31 è effettuata con le modalità previste dal Programma Operativo Regionale e dal FSE per il periodo 2014-2020.

33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 871.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

34. L'Amministrazione regionale autorizza i Comuni a impiegare eventuali risorse residue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione dei fondi trasferiti in attuazione dell'articolo 7, commi da 86 a 90, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni, in compensazione delle quote derivanti dal riparto dei fondi per l'attuazione dell'articolo 8, commi da 43 a 47, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).

35. L'Amministrazione regionale effettua il calcolo per la compensazione di cui al comma 34, in fase di erogazione delle risorse spettanti ai Comuni per l'attuazione della legge regionale 26/2020.

36. La Regione, nel riconoscere l'importanza delle iniziative di studio e di ricerca in grado di rispondere alla nuove sfide del "green deal" che valorizzano le competenze scientifiche presenti nel sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), sostiene il "Progetto di Alta Formazione e Ricerca sulla Sostenibilità Quantitativa Trieste Laboratory on Quantitative Sustainability (TLQS)", promosso dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT), e funzionale al possibile avvio di un istituto dedicato alla ricerca, formazione e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità.

37. Per le finalità di cui al comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo straordinario a sostegno delle fasi preparatorie e di avvio del progetto, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE [24].

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021.

39. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

40. Per le finalità previste al comma 36 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

41. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 27/2017 è inserito il seguente:

«Art. 36 bis. (Regolamento regionale di attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+)

1. Con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+:

a) finalità e definizioni;

b) funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;

c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;

d) gestione contabile delle operazioni;

e) verifiche di gestione;

f) ammissibilità delle spese;

g) rendicontazione.».

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "La nostra famiglia" delle sedi di Pasian di Prato e di San Vito al Tagliamento un contributo annuo da destinare alle attività educative e di funzionamento di classi ordinarie, quali sezioni staccate di istituti scolastici per minori in situazione di grave disabilità fisica, psicofisica o sensoriale, che siano in cura e in riabilitazione presso il presidio sanitario. La predetta sovvenzione è cumulabile con gli altri contributi previsti dalle vigenti norme di settore riguardanti l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.

43. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dall'Associazione per la fornitura dei locali e la manutenzione ordinaria dei medesimi, per tutti i servizi necessari alla gestione ordinaria per il buon funzionamento della scuola, per l'integrazione tra percorso riabilitativo e percorso scolastico, per la messa a disposizione del servizio medico-psico-pedagogico per la costruzione/realizzazione del progetto educativo e riabilitativo di ogni singolo alunno e per tutti i necessari raccordi con le competenti istituzioni scolastiche di provenienza degli alunni.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione, anche di eventuali acconti, e di rendicontazione delle spese sostenute. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento del contributo.

45. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

46. L'Amministrazione regionale, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e consapevole delle ripercussioni negative subite dai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali a favore degli studenti [25].

47. Le risorse di cui al comma 50 sono ripartite tra le parti in misura proporzionale tra le minori entrate e le maggiori/minori spese da rette e servizi convittuali a favore degli studenti subite nel 2020 rispetto al 2019 desumibili dai bilanci approvati dei soggetti accreditati e comunque entro il limite del risultato economico negativo dell'esercizio fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili [26].

48. La domanda per la concessione del contributo è presentata all'ARDIS dai soggetti di cui al comma 46, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico, corredata delle voci di bilancio dalle quali si desumono le minori entrate. Il contributo è concesso dall'ARDIS entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione di eventuali acconti [27].

49. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 (SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e C(2021) 2570 final del 9.4.2021 [28].

50. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.

51. All'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, e dei corsi di istruzione e formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati del Friuli Venezia Giulia» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, scelto fra il personale docente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio scolastico regionale»;

c) al comma 5 la parola «novembre» è sostituita dalla seguente: «settembre».

52. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus un contributo straordinario per l'anno 2022 a parziale finanziamento di un nucleo residenziale sperimentale per persone con Disturbo dello Spettro Autistico con disabilità gravissima.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione Bambini e Autismo Onlus presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione progettuale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore.

3. Al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

5. Le risorse non utilizzate dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), all'articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e all'articolo 9, comma 51, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), risultanti a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare per l'anno 2021 le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 6/2006 di un importo pari a 1.500.000 euro.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono ripartite tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6).

7. In relazione al disposto di cui al comma 5, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

8. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 5, previste in 1.500.000 euro per l'anno 2021, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere specifiche azioni mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e delle iniziative di contrasto all'emergenza da COVID-19, ivi compresa l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni nazionali e della struttura commissariale, della campagna vaccinale quale strumento di prevenzione alla diffusione del contagio.

10. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni, i criteri di finanziamento e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione degli esiti del monitoraggio dell'adesione della popolazione regionale alla campagna vaccinale e dell'andamento epidemiologico della pandemia da COVID-19.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

12. Al fine di abbattere i costi sostenuti dai richiedenti i test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi finalizzati all'abbattimento del costo dei test medesimi. Qualora compatibile con la disponibilità finanziaria l'abbattimento del costo potrà assicurare anche la gratuità dello stesso.

13. Le agevolazioni di cui al comma 12 sono previste, nel limite di spesa autorizzato dal comma 17, esclusivamente a favore di minori residenti in Friuli Venezia Giulia e di altri cittadini residenti che, per motivi sanitari certificati, non possono accedere alla vaccinazione.

13 bis. Le agevolazioni di cui al comma 12, in deroga a quanto disposto dal comma 13 e sempre nel limite di spesa autorizzato dalla legge, garantiscono la totale gratuità dei test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, quando previste a favore degli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), iscritti presso istituzioni formative con sede in Friuli Venezia Giulia, a prescindere dal requisito di residenza, limitatamente ai giorni di svolgimento del tirocinio curricolare [29].

14. La Direzione centrale competente in materia di salute procede, a seguito di specifico accordo o convenzione con i soggetti pubblici e/o privati autorizzati a effettuare i test, a definire la misura dell'abbattimento, anche a integrazione delle analoghe misure previste da disposizioni statali.

15. Qualora con successiva normativa statale venisse prevista, per le categorie di cui al comma 13, l'abbattimento del costo dei test fino alla loro gratuità, la Giunta regionale è autorizzata a individuare ulteriori categorie di beneficiari alle quali estendere quanto previsto dal comma 12.

16. Quanto previsto dal comma 15 può essere attuato dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la stima finanziaria effettuata dall'Amministrazione regionale e finalizzata ad assicurare l'abbattimento del costo, fino all'eventuale gratuità, per le categorie di cui al comma 13, consenta di individuare un'eccedenza rispetto alle risorse finanziarie individuate per l'intervento di cui ai commi 12 e 13.

17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

18. A decorrere dall'1 ottobre 2021 il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato.

19. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema dei servizi residenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario alle strutture residenziali per anziani autorizzate, nonché ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1625 (Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo. Aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla dgr 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa), operative alla data del 31 gennaio 2020, parametrato alle giornate di non occupazione dei posti letto nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020.

20. Ai soggetti titolari di autorizzazione alle sperimentazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1625/2019, operative alla data del 31 gennaio 2020 o attivate nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020, è altresì riconosciuto, per il tramite delle aziende del Servizio sanitario regionale, un contributo straordinario a rimborso delle spese connesse alle prestazioni sanitarie rese a seguito dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, riferite al medesimo periodo di cui al comma 19 [30].

21. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per il riconoscimento dei contributi di cui ai commi 19 e 20, nonché il valore per giornata di non occupazione in riferimento al contributo di cui al comma 19 e le spese ammissibili in riferimento al contributo di cui al comma 20.

22. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

23. Al fine di potenziare il sistema di sorveglianza sanitaria regionale del SARS-CoV-2 e di intercettare tempestivamente sue varianti e mutazioni e monitorarne la diffusione sul territorio regionale, per incrementare in regione l'attività di sequenziamento del genoma virale secondo le migliori e più avanzate tecniche scientifiche disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a individuare un ente senza scopo di lucro altamente specializzato nella ricerca scientifica nel campo della genomica, dotato di esclusivi know how e tecnologie per il sequenziamento e l'analisi bioinformatica dei genomi di SARS-CoV-2, ai fini della stipula di una convenzione multilaterale con l'ente sopra descritto e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), individuata quale laboratorio regionale di riferimento e capofila delle attività di rafforzamento della sorveglianza al virus SARS-CoV-2, con funzioni di coinvolgimento delle attività e coordinamento delle altre aziende sanitarie regionali per le attività necessarie al perseguimento delle finalità indicate dalla presente disposizione.

24. La Regione, per le finalità di cui al comma 23, riconosce alle parti coinvolte il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo svolgimento delle attività di sequenziamento e correlate. Il rendiconto dei costi sostenuti da tutti i soggetti coinvolti per l'attività di rafforzamento della sorveglianza al virus SARS-CoV-2 è presentato dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) in qualità di capofila delle attività. Con il decreto di erogazione sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione. La quota annuale di finanziamento è trasferita all'azienda capofila in via anticipata in un'unica soluzione.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

26. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è destinata la spesa complessiva di 3.854.750 euro, suddivisa in ragione di 488.500 euro per l'anno 2021, di 1.652.500 euro per l'anno 2022 e di 1.713.750 euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

27. Per le finalità di cui al comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2017 è destinata la spesa complessiva di 198.277,80 euro, suddivisa in ragione di 42.136,77 euro per l'anno 2021, di 76.141,03 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un contributo fino a un massimo di 1 milione di euro per il finanziamento di un progetto di ricerca traslazionale e sviluppo preclinico di strategie terapeutiche innovative e predittive per l'ottimizzazione del trattamento dei tumori cerebrali.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.

30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, di 375.000 euro per l'anno 2022 e di 525.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

31. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è aggiunta la seguente:

«e bis) individuare un laboratorio adeguato, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale, per l'esecuzione della titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis erogate con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.».

32. Per le finalità di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 2/2013, come aggiunta dal comma 31, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

33. La Regione, al fine di sostenere la formazione del personale in materia di contabilità economico patrimoniale e per favorire il passaggio alla tenuta della contabilità economico patrimoniale da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), destina a Federsanità ANCI un contributo per l'organizzazione di appositi corsi e laboratori oltre che per fornire il supporto tecnico contabile alle ASP.

34. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 8.100 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 40.

35. All'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale.»;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.»;

c) il comma 1 ter è abrogato;

d) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:

«10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni.»;

e) il comma 10 ter è abrogato;

f) al comma 10 quater le parole «in materia di autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore».

36. A decorrere dall'1 ottobre 2021, il comma 33 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è abrogato.

37. Il comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003, come sostituito dal comma 35, lettera d), entra in vigore dall'1 ottobre 2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma.

38. I commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono abrogati.

39. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole «entro il 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe».

40. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

1. Le somme accertate e riscosse dalla Regione, a chiusura d'esercizio, relative a versamenti errati, ma dovuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono attribuite, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai Comuni che applicano, nell'anno di riferimento del versamento, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione al reddito imponibile IRPEF di ciascun Comune pubblicato sul sito del Ministero delle finanze, riferito al penultimo anno precedente quello di versamento.

3. Alla finalità prevista dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Al comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5. La lettera d) del comma 29 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituita dalla seguente:

«d) 857.700,44 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 901.271,81 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;».

6. La lettera d) del comma 30 dell'articolo 10 della legge regionale 26/2020 è sostituita dalla seguente:

«d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;».

7. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 28 e 29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non si applicano al Consorzio boschi carnici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

8. All'articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 5 le parole «, per le Comunità e» sono soppresse.

9. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 27, nel primo periodo, le parole «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 4 e 4.1» e, nel secondo periodo, le parole «di cui al comma 4» sono soppresse;

b) al comma 1 bis dell'articolo 27 bis:

1) le lettere a) e b) sono abrogate;

2) alla lettera c) le parole «21, comma 5, e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «25, commi 3 bis e 3 ter».

10. All'articolo 10 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 51 è abrogato;

b) al comma 52 le parole «a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune» sono soppresse.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, nell'anno 2021, le risorse statali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, erogate alla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2020 per assicurare le funzioni fondamentali delle Unioni territoriali intercomunali.

12. Le risorse di cui al comma 11 sono assegnate d'ufficio e ripartite tra i Comuni in proporzione all'assegnazione spettante per l'anno 2021 a titolo di primo acconto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

13. Le risorse di cui al comma 11 sono destinate al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese e sono soggette alle verifiche previste dalla disciplina statale per le assegnazioni di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020.

14. Per la finalità prevista dal comma 11 è destinata la spesa di 2.148.946,68 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

15. Al fine di avvalersi di alte professionalità nel percorso di riforma dei tributi locali, anche di natura immobiliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese derivanti dalla stipula di accordi con soggetti privati e ad attuare convenzioni di collaborazione con istituzioni pubbliche, ordini professionali e associazioni di categoria.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

17. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, associazioni e istituzioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell'articolo 10, comma 123, della legge regionale 26/2020, sono considerate ammissibili le domande per l'anno 2021 presentate entro il 31 marzo 2021.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Confcommercio FVG l'importo di 100.000 euro, per l'anno 2021, a sostegno di un progetto di rilevanza regionale sviluppato d'intesa con le autorità competenti, per l'impiego, presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)] [31].

20. [La Confcommercio FVG presenta al Servizio regionale competente in materia di sicurezza domanda di contributo di cui al comma 19 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'identificazione dei Comuni e delle aree interessate, individuate di concerto con le Prefetture competenti] [32].

21. [Il contributo di cui al comma 19 è impiegato per vigilare le aree, come definite dal comma 20, attraverso personale autorizzato degli istituiti di vigilanza privata e addetti ai servizi di controllo, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 94/2009, e di concerto con le Amministrazioni comunali interessate] [33].

22. [Il contributo di cui al comma 19 è concesso ed erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione] [34].

23. [Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93] [35].

24. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole «presso la Regione» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali della Regione».

25. La disciplina di cui all'articolo 27, comma 5, primo periodo, della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 24, si applica anche ai comandi presso gli enti locali della Regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 18/2016 le parole: «; nel caso di utilizzo del lavoratore per lo svolgimento delle funzioni di Vice segretario in un ente locale, l'attività può essere resa anche al di fuori dell'orario settimanale d'obbligo» sono soppresse.

27. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 66, della legge regionale 26/2020, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria stabilita dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse per l'anno 2021 è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio 2021.

28. Per le finalità di cui al comma 27 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

29. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) alla lettera c) le parole «la data del 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la data del 30 settembre 2022».

30. Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modifiche e integrazioni».

31. All'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), dopo le parole «senza assegni» sono inserite le seguenti: «salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale».

32. All'articolo 4 bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «comprensivo» sono inserite le seguenti: «del valore del buono pasto, dell'indennità spettante agli addetti di segreteria a tempo indeterminato,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2, è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, calcolato con le modalità di cui al comma 1, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Ai gruppi consiliari costituiti in corso di legislatura è assegnata esclusivamente la quota variabile.».

33. Le disposizioni di cui al comma 32 hanno efficacia a partire dalla XIII legislatura.

34. In via transitoria, a partire dall'1 agosto 2021 e fino alla fine della XII legislatura, in relazione agli effetti derivati dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, al fine di garantire la continuità nel supporto all'attività dei gruppi consiliari, l'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale è incrementato:

a) per l'anno 2021 di 47.463,15 euro;

b) per l'anno 2022 di 113.911,59 euro; da ripartire esclusivamente a copertura delle riduzioni subite dai gruppi stessi dall'inizio legislatura qualora non dovute al passaggio di propri componenti ad altri gruppi come da allegata Tabella N.

35. Per l'anno 2023 si provvede in via amministrativa al riparto, con lo stesso criterio e tra i medesimi gruppi consiliari, dell'importo annuo di cui alla Tabella N ridotto in proporzione alla durata residua della XII legislatura.

36. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980, come modificato dal comma 32, e ai commi 34 e 35 è destinata la spesa complessiva di 321.374,74 euro, suddivisa in ragione di 47.463,15 euro per l'anno 2021, 113.911,59 euro per l'anno 2022 e 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, come di seguito indicato:

a) 230.652,28 euro, suddivisa in ragione di 34.064,54 euro per l'anno 2021, 81.754,93 euro per l'anno 2022 e 114.832,81 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;

b) 70.079,08 euro, suddivisa in ragione di 10.349,83 euro per l'anno 2021, 24.839,60 euro per l'anno 2022 e 34.889,65 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;

c) 1.037,93 euro, suddivisa in ragione di 153,29 euro per l'anno 2021, 367,89 euro per l'anno 2022 e 516,75 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93;

d) 19.605,45 euro, suddivisa in ragione di 2.895,49 euro per l'anno 2021, 6.949,17 euro per l'anno 2022 e 9.760,79 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

37. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Rotatoria incrocio SR 13/via Brugnera (incrocio pericoloso con strade comunali)" previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "Comune di Fontanafredda: Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani";

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Comune di Fontanafredda: Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Caterina Percoto", previsto dal patto territoriale 2018 stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta Unione territoriale intercomunale a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 è sostituito dal seguente: "Comune di Fontanafredda: Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani";

c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Livenza - Cansiglio - Cavallo denominato "PROGETTO "VIA DELLE MALGHE" Riqualificazione della Casera del Medico (proprietà dell'UTI sita in comune di Aviano-Piancavallo): riqualificazione sperimentale per la realizzazione di un ciclo energetico chiuso: riutilizzo reflui zootecnici, autosufficienza energetica. Successiva messa a gara per la concessione in gestione. Progettazione", previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "PROGETTO VIA DELLE MALGHE: completamento e riqualificazione centro turistico ex "Casa del Medico" di proprietà dell'Ente locale";

d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Livenza - Cansiglio - Cavallo denominato "PROGETTO "VIA DELLE MALGHE": riqualificazione della Casera del Medico (proprietà dell'Unione sita in comune di Aviano - Piancavallo); riqualificazione sperimentale per la realizzazione di un ciclo energetico chiuso: riutilizzo reflui zootecnici, autosufficienza energetica (fotovoltaico o specchi parabolici), fitodepurazione, ecc. successiva messa a gara per la concessione in gestione, in base ad attività aggiuntive realizzabili (es. malga didattica, spaccio, realizzazione di attività di animazione turistica) (Aviano)", previsto dal patto territoriale 2018 stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la predetta Unione territoriale intercomunale, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "PROGETTO VIA DELLE MALGHE: completamento e riqualificazione centro turistico ex "Casa del Medico" di proprietà dell'Ente locale";

e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato "Realizzazione di collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido" previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "Ampliamento e potenziamento del percorso ciclabile di collegamento tra Udine e Tavagnacco - realizzazione di percorso ciclabile su via Chiusaforte e via Friuli di collegamento tra il tratto già in fase di progettazione e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine";

f) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato "Realizzazione di collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido", individuato nel patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Ampliamento e potenziamento del percorso ciclabile di collegamento tra Udine e Tavagnacco - realizzazione di percorso ciclabile su via Chiusaforte e via Friuli di collegamento tra il tratto già in fase di progettazione e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, nonché realizzazione del percorso ciclopedonale Udine Cargnacco ZIU - messa in sicurezza dell'intersezione attraversata dal percorso ciclabile tra le vie Lumignacco, Selvuzzis, Gonars attraverso la realizzazione di una rotatoria e miglioramento del percorso medesimo"; le risorse regionali già individuate nel citato patto territoriale sono utilizzate per 400.000 euro per la prima parte dell'intervento e per 550.000 euro, insieme con il cofinanziamento dell'ente locale di 50.000 euro previsto dal patto, sono utilizzate per la seconda parte dell'intervento.

38. Alla Tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'oggetto dell'intervento n. 40 "Riqualificazione energetica e adeguamento sismico della sede municipale", concertato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2020-2022 è sostituito dal seguente: "Interventi di riqualificazione energetica della sede municipale".

39. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con riferimento all'intervento n. 140 la Direzione centrale competente "Risorse agroalimentari, forestali e ittiche" è sostituita da Direzione centrale "Attività produttive e turismo".

40. La lettera a) del comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è sostituita dalla seguente:

«a) un importo pari a 60.000 euro;».

41. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2017, 2018 e 2019, approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1097 del 16 giugno 2017, n. 711 del 21 marzo 2018 e n. 464 del 22 marzo 2019, sono prorogati al 31 marzo 2023.

42. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

43. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2018 le parole «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

44. A decorrere dall'1 luglio 2021, la partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane nella Fondazione Dolomiti UNESCO è attribuita alla Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015.

46. Le risorse di cui al comma 45 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.

47. L'assegnazione spettante per gli anni 2022 e 2023 è quantificata nella misura annua di:

a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;

c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.

48. Per l'anno 2021 l'assegnazione di cui al comma 47 spetta in misura pari a cinque dodicesimi.

49. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa complessiva di 2.416.300 euro per il triennio 2021-2023, di cui 416.300 euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 90.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisi in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".

51. Le risorse di cui al comma 50 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

53. Ai fini della verifica della rendicontazione finale e della quantificazione delle eventuali economie, nel caso di finanziamento di uno stesso intervento di sviluppo a valere su risorse oggetto di diverse concertazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015, nonché ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), l'intervento si considera unitario in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) le risorse regionali assegnate con le diverse concertazioni hanno la medesima codifica di Missione, Programma e Titolo;

b) competente alla verifica della rendicontazione finale è la stessa Direzione centrale;

c) il termine di rendicontazione finale è unificato;

d) i finanziamenti concertati fanno capo al medesimo quadro economico;

e) l'ente locale dichiara di considerarlo come intervento unitario.

54. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020, le risorse di cui all'articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella O "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023", allegata alla presente legge, per 149.476.535,77 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022 e 58.643.202,40 euro per l'anno 2023.

55. Le risorse di cui al comma 54 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 149.476.535,77 euro, suddivisa in ragione di 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 68.148.225,76 euro per l'anno 2022, 58.643.202,40 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella O con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 93.

57. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18/2015, come determinata dall'articolo 10, comma 4, lettera a), della legge regionale 26/2020, è allegata la Tabella P avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

58. Per favorire il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il rilancio economico delle aziende confiscate, nonché promuovere azioni di monitoraggio e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, previa intesa con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Regione, nelle more della rivisitazione della normativa vigente in materia, favorisce la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa tra l'Amministrazione regionale, l'ANCI FVG, l'Osservatorio regionale antimafia e gli enti e le istituzioni interessate [36].

59. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'anno 2021 è destinata l'ulteriore assegnazione di 100.000 euro in favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena per le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 26/2007.

60. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 59, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

61. Per la finalità di cui al comma 59, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

62. Ai fini del potenziamento del servizio di doposcuola, delle attività estive per bambini e adolescenti che frequentano le scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia, dell'offerta educativo-formativa a favore delle categorie sociali più vulnerabili, dei centri estivi, dei laboratori linguistici per bambini e adulti, del progetto di promozione culturale del territorio, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:

a) 35.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;

b) 23.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;

c) 15.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein di Trieste;

d) 5.000 euro all'Associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste;

e) 3.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone.

63. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 62, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).

64. Per la finalità di cui al comma 62, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, è destinata la spesa di 81.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro alla Società tipografica cattolica S.r.l. - Katoliško tiskovno društvo d.o.o. e di 100.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste per il completamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 37, lettere a) ed e), della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

66. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 65 sono presentate al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 65, è concesso nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE [37].

67. Per la finalità di cui al comma 65, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

68. Al fine di completare l'azione già avviata dall'Amministrazione regionale per la fruizione degli spazi e dei locali in cui si svolgono le attività degli enti e delle organizzazioni della minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rifinanziare il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007, istituito ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016). Il finanziamento è disciplinato con bando approvato dalla Giunta regionale.

69. Per le finalità di cui al comma 68, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

70. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

71. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 70, corredate di una relazione illustrativa del progetto comune, delle rispettive attività previste nell'ambito di tale progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.

72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

73. A sostegno dell'attività istituzionale, in considerazione dei maggiori costi dovuti alle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro a ciascuno degli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2007.

74. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 73, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

75. Per la finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

76. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2007 è aggiunta la seguente:

«d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.».

77. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:

«d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.».

78. All'articolo 23 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «l'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana)» ed è soppresso il seguente periodo: «Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.».

79. Per le finalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 29/2007, come modificato dal comma 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

80. L'articolo 24 della legge regionale 29/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Enti della minoranza linguistica friulana)

1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie.

3. L'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, di seguito denominato Albo, si compone di due sezioni:

a) enti a progetto;

b) enti a programma.

4. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera a), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;

b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996;

c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana.

5. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera b), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro che, oltre ai requisiti di cui al comma 4, sono iscritte all'Albo da almeno tre anni.

6. La cancellazione di un ente avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente o d'ufficio, in seguito alla carenza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo e le procedure di iscrizione e di cancellazione sono disciplinate con regolamento regionale.

8. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana).

9. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza. L'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un finanziamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.

10. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

11. In sede di prima costituzione dell'Albo, gli enti di cui all'articolo 10, comma 137, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), in considerazione del ruolo svolto nella promozione e nella diffusione della lingua friulana, possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui al comma 3, lettera b).».

81. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 80, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

82. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29/2007 le parole «sentita la Commissione consiliare competente» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana di cui all'articolo 30 bis e la Commissione consiliare competente».

83. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 29/2007 è inserito il seguente:

«Art. 30 bis. (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana)

1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale per questioni e problematiche riferite alla minoranza linguistica friulana in regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e dalle agenzie regionali;

c) formula proposte in merito alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana);

c) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica friulana - Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane, qualora costituita;

d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, previa intesa;

f) il Presidente della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine;

g) due rappresentati degli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 dagli stessi individuati;

h) un rappresentante dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23 dagli stessi individuato;

i) un rappresentante nominato della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sentita la Camera di Commercio Venezia Giulia, previa intesa.

5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.

8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.».

84. Per le finalità di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 83, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

85. Per l'attività istituzionale connessa alla promozione e alla diffusione della lingua friulana, nelle more dell'attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2021 i seguenti finanziamenti:

a) 17.500 euro all'associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;

b) 10.000 euro all'associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;

c) 10.000 euro all'associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;

d) 12.500 euro alla Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;

e) 12.500 euro all'associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;

f) 10.000 euro alla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.

86. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 85, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

87. Per le finalità di cui al comma 85 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

88. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro per l'anno 2021 all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.

89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità e l'anticipazione delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 e il comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 246/2015.

90. Per la finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 93.

91. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), dopo le parole «in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari».

92. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019, come modificato dal comma 91, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

93. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Investimenti locali per il rilancio)

1. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti e opere che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale contribuendo alla realizzazione di investimenti da parte di Comuni nel periodo 2021-2023.

2. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Bordano per la manutenzione straordinaria e l'ampliamento della "Casa delle farfalle di Bordano" (1° lotto). Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste al comma 2 è destinata la spesa complessiva di 1.269.899,56 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2022 e di 669.899,56 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

4. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Carlino per la realizzazione del 1° lotto di opere di sistemazione del complesso sportivo del campo di calcio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

5. Per le finalità previste al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 2.237.920 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2022 e di 2.037.920 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

6. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cordenons per i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: Blocco aule. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Per le finalità previste al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 5.400.000 euro, suddivisa in ragione di 2.700.000 euro per l'anno 2022 e di 2.700.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

8. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Forni Avoltri per il completamento e adeguamento alle normative e ai regolamenti sportivi del Centro federale Carnia Arena biathlon. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

9. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 2.390.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2022 e di 1.190.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

10. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Forni di Sopra per la demolizione e ricostruzione della sede municipale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

11. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 5.300.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3.300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

12. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Gonars per lavori di ampliamento della scuola primaria De Amicis. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

13. Per le finalità previste al comma 12 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

14. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Magnano in Riviera per la riqualificazione centri minori dei borghi e delle piazze - realizzazione di un'area parcheggio e ludica di aggregazione - Via Guglielmo Marconi - Magnano in Riviera. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

15. Per le finalità previste al comma 14 è destinata la spesa di 233.300 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

16. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Manzano per la valorizzazione del patrimonio storico del Distretto della Sedia e sede del Cluster/Legno/Arredo/Casa FVG. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

17. Per le finalità previste al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 1.176.780 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2022 e di 576.780 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

18. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Nimis per la ricostruzione del Ponte della Motta finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale e del tratto di ciclovia FVG3 tra i Comuni di Nimis e Povoletto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 2.156.990 euro, suddivisa in ragione di 695.000 euro per l'anno 2022 e di 1.461.990 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

20. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pravisdomini per la realizzazione di una struttura da adibire a biglietteria, chiosco, sala riunioni presso gli impianti sportivi del Comune di Pravisdomini. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

22. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Daniele del Friuli per il recupero del fabbricato Monte di Pietà ad uso biblioteca Guarneriana moderna. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste al comma 22 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 920.000 euro per l'anno 2022 e di 1.580.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

24. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Daniele del Friuli per il completamento della ciclovia FVG 6 "del Tagliamento". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

25. Per le finalità previste al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

26. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Pietro al Natisone per lavori propedeutici in vicinanza del Ponte di San Quirino atti a permettere gli interventi già programmati da parte dell'ANAS. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

27. Per le finalità previste al comma 26 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

28. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sedegliano per la valorizzazione culturale del "Castelliere" di Gradisca di Sedegliano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

29. Per le finalità previste al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

30. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cividale del Friuli per lo studio di fattibilità sulla ex Caserma Francescatto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste al comma 30 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

32. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario in conto capitale, per l'acquisto e l'eventuale ristrutturazione di un immobile funzionale all'attività dell'Università di Udine nel territorio comunale, nonché per finalità d'interesse di altri enti pubblici.

33. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 32 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima, nonché della relazione descrittiva dell'eventuale intervento di ristrutturazione e contenente il cronoprogramma dei lavori.

34. Con il decreto di concessione, il Servizio edilizia fissa le condizioni di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

35. Per le finalità previste al comma 32 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

36. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione delle opere relative alla riorganizzazione complessiva di Viale Venezia in Udine.

37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un programma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

39. Per le finalità previste al comma 36 è destinata la spesa di 1.630.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

40. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Pasian di Prato le risorse finanziarie necessarie per la progettazione e realizzazione di una bretella di collegamento tra Via Campoformido e Via Marano, con il nodo di Via di Santa Caterina e Via delle Mimose, finalizzato a decongestionare la rotatoria di Santa Caterina sulla SS 13 e l'incrocio semaforizzato sulla Via Campoformido.

41. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pasian di Prato presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del finanziamento, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

42. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

43. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

44. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Talmassons per la realizzazione di un centro diurno per disabili - primo lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

45. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

46. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aquileia per la riqualificazione poliambulatorio - lotto funzionale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

47. Per le finalità previste al comma 46 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

48. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per opere di ampliamento e manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a museo, sito presso il monumento nazionale della Foiba di Basovizza. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

49. Per le finalità previste al comma 48 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

50. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la realizzazione di una piscina riabilitativa anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di salute e politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

51. Per le finalità previste al comma 50 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

52. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la realizzazione di un'intersezione tra la strada nuova di Opicina con la salita Conconello. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro il 30 novembre 2021, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

53. Per le finalità previste al comma 52 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

54. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di una rotatoria in Località Devincina nel Comune di Sgonico, nel tratto in cui la SP35 si incrocia con la Strada Comunale per la Stazione, in prossimità del raccordo autostradale RA13 e della Strada Europea E70; a tal fine, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sgonico presenta alla struttura regionale competente in materia di viabilità apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

55. Per le finalità previste al comma 54 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021- 2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

56. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la realizzazione di una struttura polifunzionale, in piazza Risorgimento da adibire a centro per la preparazione post diploma degli Istituti Tecnici Superiori I.T.S. e ad uso sala studi per gli studenti universitari e delle scuole superiori. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

57. Per le finalità previste al comma 56 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

58. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Al comma 2 quinquies dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con facoltà di non richiedere alcun canone.».

2. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 ter è sostituito dal seguente:

«Art. 14 ter. (Garanzie)

1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, la cauzione a garanzia delle concessioni di beni del demanio idrico regionale è dovuta solo qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia superiore a 2.500 euro.

2. Non è dovuta alcuna cauzione per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni di beni del demanio idrico regionale di cui all'articolo 9, comma 3.»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis è sostituita dalla seguente:

«a) rilascio di autorizzazioni e concessioni sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;».

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2009, come sostituita dal comma 2, lettera b), sono previste minori entrate per complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 15.000 per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 8 è abrogato;

b) dopo l'articolo 9 bis è inserito il seguente:

«Art. 9 bis 1. (Disciplina applicabile agli Enti locali)

1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.».

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. L'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, salvo che non siano più favorevoli, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre, su richiesta dei beneficiari e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 30 settembre 2021, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021.

2. Il comma 1 si applica alle richieste dei beneficiari presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021.».

2. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei nonché la performance di risultato del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare l'attivazione di ulteriori progetti nell'ambito del Programma, entro il termine di chiusura dello stesso, con un'assegnazione di risorse regionali.

3. La rendicontazione dei progetti di cui al comma 2 è effettuata con le modalità previste dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 2.156.522,26 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 20.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), è inserito il seguente:

«2 bis. Le leggi regionali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale.».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ristoro ai soci prestatori di "Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli - Soc. Cooperativa" e ai soci prestatori di "Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo" residenti in Friuli Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di contenere il pregiudizio economico subito dagli stessi a causa del dissesto finanziario che ha interessato le medesime cooperative.

7. L'attività di gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione ed erogazione dei ristori ai soci prestatori di "Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli - Soc. Cooperativa" è delegata alla Camera di Commercio Venezia Giulia e quella di gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione ed erogazione dei ristori ai soci prestatori di "Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo" è delegata alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine.

8. I rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione nella quale sono stabilite in particolare le direttive e le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata di cui al comma 7 e le modalità di trasferimento alle Camere di Commercio delle risorse di cui ai commi 18 e 19.

9. Può beneficiare del ristoro di cui al comma 6 la persona fisica che, alla data di presentazione della domanda, sia titolare del diritto di credito ammesso alla procedura concorsuale derivante dal mancato rimborso integrale del capitale prestato a una o a entrambe le società cooperative di cui al comma 6 dal socio prestatore.

10. Al fine di perseguire un equiparabile grado di soddisfazione del diritto di credito oggetto del ristoro che tenga conto dell'importo complessivamente rimborsato in sede di liquidazione delle cooperative, di escussione di garanzia e con l'atto di donazione della società cooperativa Coop Alleanza 3.0, l'ammontare del ristoro di cui al comma 6 è determinato:

a) nella misura del 10 per cento dell'importo del credito di cui al comma 9 risultante dall'elenco dei creditori ammessi alla procedura concorsuale di "Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli - Soc. Cooperativa";

b) nella misura del 25 per cento dell'importo del credito di cui al comma 9 risultante dall'elenco dei creditori ammessi alla procedura concorsuale di "Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo".

11. Non si procede al ristoro di cui al comma 10 nel caso in cui, in applicazione delle percentuali di cui alle lettere a) e b) del comma stesso, l'ammontare del ristoro risulti inferiore a 100 euro.

12. La domanda per la concessione del ristoro di cui al comma 6 è presentata alla Camera di Commercio competente entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato sul sito internet della Regione e delle Camere di Commercio.

13. La domanda per la concessione del ristoro di cui al comma 6 è redatta sulla base di un apposito modello, approvato con decreto del Ragioniere generale della Regione.

14. Ciascuna Camera di Commercio adotta l'atto di riparto dei ristori sulla base dei criteri di cui al comma 10, tenuto conto di quanto previsto dal comma 11.

15. Nel caso in cui l'ammontare delle risorse necessarie a soddisfare integralmente le domande ammissibili al ristoro sia superiore alle risorse stanziate dal comma 18, l'ammontare dei ristori è ridotto in misura proporzionale fino a concorrenza dell'ammontare delle dotazioni previste per ogni singola Camera di Commercio.

16. La Camera di Commercio dispone la concessione e la contestuale liquidazione del ristoro concesso.

17. Per la gestione dell'attività delegata di cui al comma 7 alle Camere di Commercio è riconosciuto un rimborso spese nella misura stabilita dalla convenzione di cui al comma 8.

18. Per le finalità di cui al comma 6, è destinata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 20.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 20.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella Q.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A2 e dalle Tabelle da B a M e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1 trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1 e dall'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 15. (Allegati contabili ai sensi del decreto legislativo 118/2011 )

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato T.

2. Sono aggiornati gli allegati 1 e 2 alla Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), come risulta nei prospetti di cui alle allegate Tabelle R e S.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 11, della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[15] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[16] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[17] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[18] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[19] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[20] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[21] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[22] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[23] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[25] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[28] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[29] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[30] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[31] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[32] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[33] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[34] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[35] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[36] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[37] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2021, n. 21.