§ 4.2.107 - L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:16/10/2015
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7/2008 )
Art. 3.  (Anticipazioni finanziarie per progettazione di opere pubbliche. Modifiche all'articolo 4, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2014 )
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2014, all'articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche)
Art. 5.  (Istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 16/2009 )
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 14/2002 )
Art. 8.  (Disposizioni per l'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002 )
Art. 9.  (Conferma contributi al Comune di Remanzacco)
Art. 10.  (Conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena)
Art. 11.  (Conferma contributi al Comune di Codroipo)
Art. 12.  (Conferma contributi al Comune di Udine)
Art. 13.  (Conferma contributi per nuovi lavori al Comune di Trieste)
Art. 14.  (Contributi straordinari per il completamento delle caserme dei Carabinieri di Palmanova e dei Vigili del Fuoco di Latisana)
Art. 15.  (Conferma contributo con fissazione nuovi termini al Comune di Socchieve)
Art. 16.  (Conferma contributi con fissazione nuovi termini al Comune di Paluzza)
Art. 17.  (Contributi straordinari per interventi di riqualificazione urbanistica nei Comuni di Erto e Casso, Romans d'Isonzo e Bagnaria Arsa)
Art. 18.  (Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva)
Art. 19.  (Completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale)
Art. 20.  (Sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
Art. 21.  (Rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
Art. 22.  (Contributo all'Università degli studi di Trieste per il completamento del teleriscaldamento)
Art. 22 bis.  (Subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine)
Art. 23.  (Concessione contributi inerenti al sostegno delle locazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 )
Art. 24.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003 )
Art. 25.  (Contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 44/1985 )
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 19/2009 )
Art. 28.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009 )
Art. 29.  (Contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovia Alpe Adria)
Art. 30.  (Contributo per la realizzazione di una pista di emergenza in Crauglio, San Vito al Torre)
Art. 31.  (Riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56)
Art. 32.  (Contributo straordinario per interventi di viabilità nel Comune di Sacile)
Art. 33.  (Conferma contributi per interventi di realizzazione di piste ciclabili in Comune di Moimacco)
Art. 34.  (Modifiche alla legge regionale 23/2007 )
Art. 35.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011 )
Art. 36.  (Progetti relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro)
Art. 37.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2015 )
Art. 38.  (Abrogazioni)
Art. 39.  (Entrata in vigore)


§ 4.2.107 - L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

(B.U. 21 ottobre 2015, n. 42 - S.O. n. 39)

 

TITOLO I

FINALITÀ

CAPO I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia individua misure per la manutenzione della normativa regionale in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, il mantenimento di misure contributive assegnate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche rispondenti anche alle mutate esigenze del sistema territoriale.

 

TITOLO II

TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7/2008 )

1. All'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).»;

b) al comma 2 le parole «attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria» sono sostituite dalla seguenti: «sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria»;

c) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

d) al comma 3 la parola: «urbanistica» è soppressa;

e) al comma 5 le parole «, sentita la Commissione consiliare competente» sono soppresse;

f) al comma 6 le parole «pianificazione urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «pianificazione»;

g) al comma 7 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

h) al comma 8 le parole «regolamentari e amministrative» sono soppresse;

i) al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e negli altri casi di cui al comma 11 bis»;

j) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.».

 

TITOLO III

GESTIONE DEL TERRITORIO

CAPO I

FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI

 

     Art. 3. (Anticipazioni finanziarie per progettazione di opere pubbliche. Modifiche all'articolo 4, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2014 )

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente:

«54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie, in numero massimo di una per ente locale, finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche.»;

b) il comma 55 è sostituito dal seguente:

«55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello in un'unica soluzione, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono erogate compatibilmente con le esigenze degli spazi patto dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto in visione. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto. In seguito alla restituzione dell'anticipazione finanziaria l'ente locale può presentare una nuova domanda.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 54, della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unita di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2144 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Anticipazioni finanziarie agli enti locali finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche - concessioni di crediti ad amministrazioni locali".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2014, all'articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche)

1. All'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regione in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 3 le parole «, per gli anni 2014 e 2015,» sono soppresse;

b) al comma 3 dopo le parole «concessi ai soggetti privati» sono inserite le seguenti: «e pubblici».

2. All'articolo 8 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

b) al comma 5 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia)».

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015 all'unità di bilancio 7.2.2.1132 nella denominazione del capitolo 4208 le parole «per l'acquisto, nonché per i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della nuova sede» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione».

4. In considerazione della necessità di adeguata comparazione dell'interesse pubblico alla celerità del procedimento amministrativo con l'esigenza di efficacia dell'azione amministrativa, in relazione ai finanziamenti concessi dalle Province in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), in data antecedente all'1 gennaio 2009, l'ente locale beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione dell'intervento, esclusivamente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante:

a) la regolarità dei rapporti tra l'ente e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

b) la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;

c) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

d) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento, ammissibile al contributo regionale.

5. Qualora con legge regionale o con deliberazione della Giunta regionale sia autorizzata la variazione della destinazione di incentivi pluriennali concessi dalla Regione a favore di enti locali per finanziare interventi diversi da quelli oggetto degli originari provvedimenti di concessione, la struttura competente, su espressa richiesta del beneficiario, può confermare la concessione degli incentivi, anche nel caso in cui l'ente sia privo, per le nuove opere individuate, di attestazione concernente la copertura finanziaria corrispondente alle quote non erogate. In tali casi il mantenimento dei benefici regionali è condizionato all'accesso al Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali, di cui all'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola «giugno» è sostituita dalla seguente: «settembre» e le parole «il progetto esecutivo dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento» [1].

 

     Art. 5. (Istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunto il seguente:

«4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.».

2. Per le finalità derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9409 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione " Spese per l'Organismo Tecnico Regionale ".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 16/2009 )

1. All'articolo 3 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole «per la costruzione in zona sismica» sono sostituite dalle seguenti: «per le costruzioni,»;

b) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole «di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, capo II»;

d) la lettera c bis) del comma 3 è abrogata.

2. L'articolo 9 della legge regionale 16/2009 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:

«2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.».

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 14/2002 )

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«9 bis. Gli incentivi di cui al presente articolo sono sempre ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario svolgere le fasi di progettazione come disciplinate dalla vigente disciplina. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria.».

2. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.».

4. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «è commisurato alla spesa» sono sostituite dalle seguenti: «è concesso sulla spesa»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.»;

c) al comma 6 bis le parole «e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2» sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «per le seguenti fattispecie: 1) progettazione; 2) lavori per importi non inferiori al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo» sono sostituite dalle seguenti: «per importi non inferiori al 20 per cento del contributo»;

b) alla lettera b) le parole «è disposta» sono sostituite dalle seguenti: «può essere disposta» e dopo le parole «di emissione del provvedimento stesso.» sono aggiunte le seguenti: «In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).».

6. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «contestualmente all'atto di concessione» sono soppresse;

b) dopo le parole «euro 155.000» sono aggiunte le seguenti: «previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori».

 

     Art. 8. (Disposizioni per l'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002 )

1. Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, si applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002, vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione sino alla conclusione del medesimo incarico.

2. Con il regolamento di esecuzione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono disciplinati modalità e criteri di ripartizione nei periodi transitori degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche.

 

     Art. 9. (Conferma contributi al Comune di Remanzacco)

1. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dal patto di stabilità e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Remanzacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi con decreti, 16 febbraio 2009, n. 102, e 4 ottobre 2012, n. 4667, al medesimo Comune, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e concernenti il finanziamento di lavori sulle aree contigue "Broilo" e "Bertoni", per la realizzazione di un intervento integrato e congiunto nell'ambito della riqualificazione del centro storico di Remanzacco.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Remanzacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.

 

     Art. 10. (Conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sesto al Reghena il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto 21 ottobre 2009, n. 2139/ALP 5SP1, e confermato con decreto, 16 gennaio 2014, n. 33/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori fissati in attuazione dell'articolo 6, comma 222 bis, della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Sesto al Reghena, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 11. (Conferma contributi al Comune di Codroipo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso con decreto, 21 aprile 2009, n. 307, al Comune di Codroipo, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione urbanistica di Piazza Garibaldi a Codroipo, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente all'acquisizione delle aree e immobili e a quanto realizzato con riguardo a tale opera.

2. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche che l'ente beneficiario ha segnalato essere volte a garantire la pubblica incolumità, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a confermare le residue risorse contributive disponibili a seguito della rendicontazione del finanziamento effettuata in base al comma 1, nonché il contributo pluriennale concesso con decreto 15 ottobre 2013, n. 5518, per il completamento delle medesime opere inerenti Piazza Garibaldi, per la diversa destinazione all'esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento del teatro comunale di Codroipo.

3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Codroipo presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso il teatro comunale, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 2.

 

     Art. 12. (Conferma contributi al Comune di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei seguenti contributi:

a) per i lavori di "ristrutturazione e adeguamento alle norme per l'ottenimento C.P.I. dello Stadio Friuli" concesso al Comune di Udine con decreto 7 settembre 2006, n. 2631/Cult/5SP, successivamente confermato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);

b) per i lavori di "ampliamento e ristrutturazione del Palasport Carnera" concesso al Comune di Udine con decreto 15 novembre 2006, n. 4444/Cult/5SP, successivamente confermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 30 novembre 2015, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma dei contributi, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002 . La struttura competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa i termini perentori di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese.

 

     Art. 13. (Conferma contributi per nuovi lavori al Comune di Trieste)

1. Al fine di conciliare le mutate priorità e esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilita e crescita, il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo ventennale costante di 20.000 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, con decreto 30 aprile 2013, n. 1189/CULT 5SP, e originariamente finalizzato all'esecuzione dei lavori di "sistemazione complessiva campo sportivo Ponziana - 1° lotto", per la realizzazione di un nuovo intervento inerente l'impiantistica sportiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Trieste, entro il 30 novembre 2015, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002 .

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 14. (Contributi straordinari per il completamento delle caserme dei Carabinieri di Palmanova e dei Vigili del Fuoco di Latisana)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Palmanova per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2098 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova, per il completamento dei lavori e l'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri".

4. All'onere complessivo di 60.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2099 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana".

8. All'onere complessivo di 100.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 15. (Conferma contributo con fissazione nuovi termini al Comune di Socchieve)

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Socchieve il contributo ventennale costante di 9.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 8/2003, con decreto 9 maggio 2012, n. 1012/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "ampliamento spogliatoi campo sportivo della frazione Priuso", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'articolo 68, comma 5, della legge regionale 14/2002 .

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Socchieve presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 16. (Conferma contributi con fissazione nuovi termini al Comune di Paluzza)

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 19.871,17 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), con decreto 19 dicembre 2008, n. 4684/Cult, per l'intervento di "restauro e conservazione sito Torre Moscarda", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 14/2002 .

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

4. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 5.000 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 26 novembre 2008, n. 4236/Cult, per la realizzazione dell'intervento "ex chiese di San Giacomo e San Nicolò ora sale pubbliche sistemazione e adeguamento".

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 17. (Contributi straordinari per interventi di riqualificazione urbanistica nei Comuni di Erto e Casso, Romans d'Isonzo e Bagnaria Arsa)

1. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e per favorire l'afflusso turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione finalizzata al recupero di alcune aree degradate nel centro storico, attualmente in stato di abbandono.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3104 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione, finalizzata al recupero di aree degradate nel centro storico".

4. All'onere complessivo di 20.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 90.000 euro al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo, attualmente in stato di abbandono.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3105 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo".

8. All'onere complessivo di 90.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e dei servizi alla collettività, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la prima sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano, sede comunale, attualmente in stato di abbandono.

10. Per le finalità di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, la domanda corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano".

12. All'onere complessivo di 10.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 18. (Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Staranzano ai sensi della legge regionale 8/2003 di 17 .500 euro annui per dieci anni entro il limite della spesa di 175.000 euro a favore del medesimo Comune per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Staranzano presenta, entro il 31 dicembre 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo;

b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;

c) cronoprogramma dell'intervento, così come previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 .

3. Il Comune di Staranzano, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, può chiedere l'erogazione delle annualità maturate alla data della richiesta stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 .

4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.

 

     Art. 19. (Completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale)

1. Per le finalità previste dai commi 40 e 41 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9408 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per il completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale - fondi terremoto".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 20. (Sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)

1. Le persone fisiche obbligate alla restituzione delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento per il periodo massimo di tre anni, qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 e il debitore abbia un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro.

2. Per accedere alla sospensione di cui al comma 1 il debitore deve essere in condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, in conseguenza del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, nel corso dei tre anni antecedenti la richiesta:

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o atipici;

c) stipulazione di accordi aziendali o sindacali che abbiano comportato una riduzione dell'orario di lavoro non inferiore al 30 per cento;

d) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che abbia ridotto il reddito da lavoro dipendente del nucleo familiare di almeno il 30 per cento;

e) cessazione di attività di lavoro autonomo o d'impresa, a seguito di una riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali in misura non inferiore al 30 per cento;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare di almeno il 30 per cento o l'impiego di una quota non inferiore al 30 per cento del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.

3. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2 il debitore invia al Servizio edilizia l'istanza di sospensione, corredata della documentazione probatoria, indicando la durata della sospensione richiesta, pari a due o più rate di ammortamento, con decorrenza dalla prima scadenza successiva o dalla prima rata rimasta insoluta. Il Servizio edilizia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, provvede alla concessione ovvero al diniego della sospensione.

4. La sospensione dell'ammortamento comporta lo slittamento delle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento di un periodo equivalente a quello della sospensione durante il quale non maturano interessi.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1 è prevista la riduzione di entrata di complessivi 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 suddivisi in ragione di 6.900 euro a valere sul capitolo 1540, di 1.400 euro a valere sul capitolo 1541, di 17.900 euro a valere sul capitolo 1542 e di 13.800 euro a valere sul capitolo 1543.

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 21. (Rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)

1. In caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 75/1982 intestate a persone fisiche, non si procede al recupero delle somme dovute per interessi di mora di importo inferiore a venticinque euro per ogni rata semestrale.

 

     Art. 22. (Contributo all'Università degli studi di Trieste per il completamento del teleriscaldamento)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo pari a 150.000 euro a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia universitaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del quadro economico approvato dal Consiglio di amministrazione e del cronoprogramma delle opere.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo all'Università degli studi di Trieste a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1".

4. All'onere complessivo di 150.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 22 bis. (Subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine) [2]

1. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013 finalizzato alla "Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale Tomadini 5° intervento".

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 1.

3. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta la domanda di subentro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.

 

     Art. 23. (Concessione contributi inerenti al sostegno delle locazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 )

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2015 ai Comuni che hanno presentato domanda alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine fissato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale), ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui al comma 1, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 149/2005.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.931,94 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 3230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

     Art. 24. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003 )

1. Dopo il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

«1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.».

 

     Art. 25. (Contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale, erogato in un'unica soluzione, per l'acquisizione in proprietà della prima casa, pari al minore tra gli importi richiesto in domanda ovvero concesso, entro l'ammontare massimo di 10.000 euro, ai titolari delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 già archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge, a compenso della perdita del contributo relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 24.

2. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, in qualità di gestore del canale agevolativo di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dal comma 1.

3. I beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi oggetto di agevolazione entro tre anni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso e sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data medesima.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 . Non rileva ai fini del rispetto di tali obblighi il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

5. L'onere derivante dal comma 1 fa carico alle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2003 .

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 44/1985 )

1. All'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dopo le parole «Piano urbanistico regionale generale» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi su edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali,»;

b) al secondo comma le parole «A, come sopra definite» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 19/2009 )

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Le varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire realizzate in attività edilizia libera ai sensi del comma 1 sono in ogni caso soggette all'obbligo di comunicazione al Comune di cui al comma 5 e l'eventuale inadempimento è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis.».

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009 le parole «Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 bis, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività».

3. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2;».

4. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole «di ristrutturazione edilizia» sono inserite le seguenti: «, restauro o risanamento conservativo»;

b) alla lettera c) dopo le parole «esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;» sono aggiunte le seguenti: «oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;».

5. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«3 ter. Ai fini del calcolo del contributo previsto dall'articolo 29, per gli interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale esistenti in zona agricola, i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, ridurre gli oneri di urbanizzazione facendo riferimento ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche, approvate ai sensi dell'articolo 2, in relazione alla destinazione d'uso residenziale in zona omogenea B, fino alla misura del 30 per cento rispetto al volume utile esistente dell'unità immobiliare o edificio oggetto dell'intervento. Oltre tale misura percentuale, per la sola parte eccedente, il calcolo del contributo di cui all'articolo 29 si effettua secondo quanto ordinariamente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2.».

6. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;

b) le parole «25 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «30 centimetri»;

c) le parole «ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ).» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).».

7. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di 20 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «di 25 centimetri»;

b) le parole «di 25 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 centimetri»;

c) le parole «dall'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 14 del decreto legislativo 102/2014».

8. Dopo l'articolo 64 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 64 bis. (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.».

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009 )

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), le parole «previsti dalla riforma urbanistica regionale,» sono soppresse.

 

TITOLO IV

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI

CAPO I

INTERVENTI DI VIABILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE

 

     Art. 29. (Contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovia Alpe Adria)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano".

4. All'onere complessivo di 25.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 30. (Contributo per la realizzazione di una pista di emergenza in Crauglio, San Vito al Torre)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Vito al Torre un contributo straordinario per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3838 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Torre per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio".

4. All'onere complessivo di 35.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 31. (Riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo studio e la progettazione generale della riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56, nei tratti da ristrutturare, secondo le indicazioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 32. (Contributo straordinario per interventi di viabilità nel Comune di Sacile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva afferente la realizzazione della "circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo-Pasiano", limitatamente all'intervento afferente alla realizzazione del collegamento tra la strada statale n. 13 Pontebbana e la strada provinciale n. 50 di Sacile, in Comune di Sacile, per l'accertata mancanza di un interesse regionale all'intervento.

2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale al Comune di Sacile, pari a 3.500.000 euro, per interventi di viabilità di interesse locale da realizzare entro il territorio comunale.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 avviene secondo stati di avanzamento lavori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 .

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3629 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per interventi di viabilità di interesse locale".

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1173 e del capitolo 9692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 33. (Conferma contributi per interventi di realizzazione di piste ciclabili in Comune di Moimacco)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Moimacco il contributo di 12.500 euro concesso ed erogato con decreto 15 ottobre 2007, PMT/748/VS.0.14.2, per interventi in materia di sicurezza stradale, quale rimborso di quota parte di finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alle vie Chiarandis e Butinius complementare delle ciclovie regionali FVG - 1 e FVG - 3 da realizzare nell'ambito degli interventi dell'Associazione intercomunale del Cividalese.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Moimacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione sullo stato di avanzamento dell'opera. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.

 

     Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 23/2007 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

«2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.».

2. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:

«Art. 62 bis. (Procedura di classificazione delle strade)

1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.

2. La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentiti gli enti territoriali interessati.

3. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale.

 

     Art. 62 ter. (Declassificazione delle strade)

1. Alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.

2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

 

     Art. 62 quater. (Passaggi di proprietà fra Regione, Province e Comuni)

1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.

2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune.».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 35. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011 )

1. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), le parole «da cinque a venti anni,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a venti anni,».

 

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DELLA PORTUALITÀ

 

     Art. 36. (Progetti relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro)

1. Al fine di assicurare la disponibilità di infrastrutture logistiche per la manutenzione del comprensorio lagunare di Grado e Marano e la valorizzazione di Porto Nogaro, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a subentrare al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno nella realizzazione dei progetti, adeguatamente aggiornati, relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse già assegnate al Consorzio sono confermate in capo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per l'esecuzione diretta dei relativi interventi, a seguito della revoca dei contributi concessi ma non erogati.

3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1077 e del capitolo 3767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

TITOLO V

FINANZA LOCALE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

 

     Art. 37. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2015 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è inserito il seguente:

«3 bis. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dal 2018.».

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 38. (Abrogazioni)

1. Il comma 57 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogato.

 

     Art. 39. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[2] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.