§ 2.5.36 - L.R. 11 marzo 2016, n. 3.
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:11/03/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Trasferimento di funzioni)
Art. 3.  (Modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014 - Funzioni mantenute dalle Province)
Art. 4.  (Modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite alla Regione)
Art. 5.  (Modifiche all'Allegato C della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni)
Art. 6.  (Piano di subentro)
Art. 7.  (Norme transitorie concernenti il personale)
Art. 8.  (Norme transitorie concernenti il patrimonio)
Art. 9.  (Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria)
Art. 10.  (Norme transitorie concernenti l'istruzione e il diritto allo studio)
Art. 11.  (Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/1984)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 56/1986)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 64/1986)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 14/1987)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 14/1991)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 21/1993)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 24/1996)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/1998)
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 26/2002)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 27/2002)
Art. 22.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 20/2012)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2004)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2005)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2006)
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 14/2007)
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 9/2009)
Art. 30.  (Coordinamento della normativa di settore)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7/2000)
Art. 32.  (Modifiche alla legge regionale 26/2014)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 18/2015)
Art. 34.  (Ambito di applicazione)
Art. 35.  (Proroga di termini)
Art. 36.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26/2014)
Art. 37.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 18/2015)
Art. 38.  (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali)
Art. 39.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2015)
Art. 40.  (Ulteriori conferme di contributi già concessi)
Art. 41.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014)
Art. 42.  (Proroga di termini polo scolastico Ronchi dei Legionari)
Art. 43.  (Norme finanziarie)
Art. 44.  (Aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane)
Art. 45.  (Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore)
Art. 46.  (Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali)
Art. 47.  (Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale)
Art. 48.  (Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)
Art. 49.  (Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale)
Art. 50.  (Abrogazioni)
Art. 51.  (Entrata in vigore)


§ 2.5.36 - L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

(B.U. 16 marzo 2016, n. 11)

 

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e degli interventi volti al superamento delle Province, la presente legge opera la riallocazione di funzioni in materia di:

a) vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria;

b) ambiente;

c) caccia e pesca;

d) protezione civile;

e) edilizia scolastica;

f) istruzione e diritto allo studio.

 

CAPO II

TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

 

     Art. 2. (Trasferimento di funzioni)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono modificati gli Allegati A, B e C alla legge regionale 26/2014 .

 

     Art. 3. (Modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014 - Funzioni mantenute dalle Province)

1. L'Allegato A della legge regionale 26/2014 è così modificato:

a) al punto 2, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i bis) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;»;

b) al punto 2, dopo la lettera k, è inserita la seguente:

«k bis) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006;»;

c) le lettere n) e o) del punto 2 sono soppresse;

d) il punto 3 è soppresso;

e) il punto 9 è soppresso.

 

     Art. 4. (Modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite alla Regione)

1. L'Allegato B della legge regionale 26/2014 è così modificato:

a) al punto 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

c ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;»;

b) la lettera f) del punto 2 è soppressa;

c) al punto 2, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m bis) le funzioni di polizia ambientale;

m ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

m quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;

m quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007;

m sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007 .»;

d) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia);

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996;

i) le funzioni autorizzative per il prelevamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);

j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).»;

e) alla lettera a) del punto 5, dopo le parole «legge regionale 10/1988», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica»;

f) al punto 7, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

«b bis) gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'articolo 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347;

b ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).».

 

     Art. 5. (Modifiche all'Allegato C della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni)

1. L'Allegato C della legge regionale 26/2014 è così modificato:

a) le lettere b) e c) del punto 1 sono soppresse;

b) le lettere d) ed e) del punto 2 sono soppresse;

c) alla lettera a) del punto 5, dopo le parole «della legge regionale 10/1988», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica».

 

     Art. 6. (Piano di subentro)

1. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è definito nel Piano di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, i cui termini sono ridotti di un terzo, a esclusione di quelli riferiti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f).

 

     Art. 7. (Norme transitorie concernenti il personale)

1. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, è trasferito alla Regione, contestualmente al passaggio di tali funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) facente parte dei Corpi e dei Servizi di polizia locale delle Province;

b) addetto prevalentemente alle attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale delle Province;

c) addetto all'esercizio, presso la Provincia di Pordenone, delle funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;

d) [addetto prevalentemente all'esercizio delle attività amministrative connesse allo svolgimento delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione e diritto allo studio] [1];

e) addetto prevalentemente all'esercizio delle altre funzioni trasferite alla Regione per effetto della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria.

3. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti e atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale di cui al comma 1 e a riorganizzare i propri uffici, ivi compreso il Corpo forestale regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.

4. Nelle more delle determinazioni da assumersi, in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, in ordine alla rivisitazione della classificazione professionale del personale del Corpo forestale regionale in relazione al trasferimento delle funzioni e ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 3, del personale provinciale appartenente all'ordinamento della polizia locale e fermo restando il disposto di cui al comma 2, il personale medesimo, trasferito alla Regione ai sensi del comma 1, lettera a), conserva, salvo conguaglio, la classificazione professionale in essere alla data del trasferimento e il relativo trattamento economico, limitatamente alle voci fisse e continuative e all'indennità di vigilanza, con attribuzione del trattamento accessorio previsto per il personale regionale, continuando, per il medesimo periodo, a esercitare esclusivamente le funzioni oggetto di trasferimento [2].

 

     Art. 8. (Norme transitorie concernenti il patrimonio)

1. La Regione subentra alle Province nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Corpi e i Servizi di polizia locale nonché di quelli necessari all'esercizio delle sue funzioni e nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile. A norma dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

2. Le dotazioni di beni mobili registrati, armi di dotazione individuale e di reparto, le attrezzature e i mezzi informatici, nonché ogni altro bene strumentale assegnato ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e ai servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile delle Province sono attribuiti alla Regione. L'Amministrazione regionale provvede, per ciò che concerne le armi, a variare la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ove vi sia modificazione delle condizioni di consistenza, numero e luogo di custodia, in conformità alla normativa in materia.

 

     Art. 9. (Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria)

1. Le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria esercitate dalle Province mediante i rispettivi Corpi e Servizi di polizia locale sono esercitate dalla Regione avvalendosi del Corpo forestale regionale.

 

     Art. 10. (Norme transitorie concernenti l'istruzione e il diritto allo studio) [3]

1. Sono confermati in capo alle Province i procedimenti contributivi riferiti all'anno scolastico 2015-2016 di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), ivi comprese le sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 le Province si avvalgono, secondo le intese intercorse tra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), addetto prevalentemente alle funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio [4].

3. Per l'anno 2016 le Province mantengono a loro favore i finanziamenti connessi alle funzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio)

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

2. Alla data di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, i Comuni già destinatari di legati connessi alle funzioni di alta formazione e alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), subentrano alle Province nei legati della medesima natura, dei quali le stesse sono state destinatarie.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/1984)

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1/1984 è abrogato.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 56/1986)

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7 è così modificato:

1) al sesto comma le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

2) al settimo e all'ottavo comma le parole «Direzione regionale delle foreste e della caccia» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di caccia»;

b) l'articolo 7 bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 7 ter è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

2) al comma 1 ter le parole «Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazione regionale»;

3) al comma 1 sexies la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

4) al comma 2 dopo le parole «e successive modifiche» sono aggiunte le seguenti: «, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008»;

5) al comma 3 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

6) al comma 4 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

d) al primo comma dell'articolo 9 le parole «le Amministrazioni provinciali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale provvede».

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 64/1986)

1. L'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 14/1987)

1. Alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 3 le parole «i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione accerti»;

b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)».

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 14/1991) [5]

1. Alla legge regionale 14/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«1 bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.».

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 21/1993)

1. Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «all'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

2) al comma 2 le parole «dell'Amministrazione provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;

b) l'articolo 19 è così modificato:

1) al comma 2 le parole «dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

2) al comma 3 le parole «all'Amministrazione provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione» e le parole «dell'Amministrazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 24/1996)

1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 15 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale»;

2) al comma 2 le parole «Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazione regionale»;

3) il comma 4 è abrogato;

b) l'articolo 17 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 .»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.»;

3) ai commi 3 e 7 le parole «della Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione regionale»;

c) l'articolo 20 è così modificato:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il termine previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.»;

3) al comma 6 le parole «della caccia e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di caccia» e le parole «alla caccia e alla pesca» sono sostituite dalla seguente: «competente»;

4) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 21 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «le Province istituiscono e gestiscono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione istituisce e gestisce»;

2) al comma 2 le parole «le Amministrazioni provinciali possono altresì» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale può»;

e) l'articolo 21 bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole «le Province provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione provvede»;

2) al comma 3 le parole «le Province sono autorizzate alla» sono sostituite dalle seguenti: «ne è autorizzata la»;

3) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati.»;

4) il comma 5 è abrogato;

f) l'articolo 32 è abrogato.

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/1998) [6]

1. All'articolo 16 della legge regionale 3/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 48, dopo le parole «situazione economica equivalente (ISEE).», è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 gli assegni sono erogati dalla Regione con riferimento agli assegni riferiti all'anno scolastico 2016-2017.»;

b) al comma 48 quinquies, dopo le parole «30 aprile 2016.», è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.».

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 26/2002)

1. Ovunque nella legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), ricorra l'espressione «Provincia» o «Province», queste sono sostituite con l'espressione: «Regione».

2. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione «Provincia territorialmente competente» o «Provincia competente», queste sono sostituite con l'espressione: «Regione».

3. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione «Amministrazione provinciale», questa è sostituita con l'espressione: «Amministrazione regionale».

4. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione «autorizzazione provinciale», questa è sostituita con l'espressione: «autorizzazione regionale».

5. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2002 è abrogata.

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 27/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), le parole «Le Province concedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione concede».

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 20/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole «all'articolo 36.», è aggiunto il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.».

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;».

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2005)

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modiche:

a) al comma 2 le parole «, tramite le Amministrazioni provinciali,» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «alle Amministrazioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

c) il comma 7 è abrogato.

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2006)

1. All'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 9/2007)

1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è così modificato:

1) al comma 3 bis la parola «provinciali,» è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.»;

b) il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.»;

c) l'articolo 73 è così modificato:

1) alla lettera d) del comma 1 le parole «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità»;

2) alla lettera a) del comma 2 le parole «alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

3) alla lettera c) del comma 2 le parole «di cui al comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;»;

4) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Regione provvede:»;

5) all'alinea del comma 4 le parole «le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,» sono soppresse;

6) alla lettera c) del comma 4 le parole «dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

d) al comma 4 dell'articolo 82 le parole «Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione assicura».

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.»;

b) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

c) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «Le Province, i parchi» sono sostituite dalle seguenti: «I parchi»;

d) i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 11 sono abrogati;

e) l'articolo 13 è così modificato:

1) il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1, dopo le parole «La Regione esercita», sono inserite le seguenti: «, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio,»;

2) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola «istituzione», sono inserite le seguenti: «e gestione»;

3) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);»;

4) la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«j) gestione faunistica e venatoria;»;

5) dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;

j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;

j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;

j sexies) organizza i seguenti corsi:

1) per dirigenti venatori;

2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;

3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;

5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;

j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;

j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

j decies) gestisce il «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi»;

j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.»;

6) all'alinea del comma 2, dopo la parola «gestione», sono inserite le seguenti: «faunistica e»;

7) dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

«g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;

g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;

g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;

g sexies) cura la vigilanza venatoria.»;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)

1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dal seguente:

«g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;»;

e) all'alinea del comma 5 dell'articolo 8 bis le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione»;

f) al comma 1 dell'articolo 9 le parole «provinciali e» sono soppresse;

g) l'articolo 10 è così modificato:

1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

2) al comma 5 le parole «Ogni Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione»;

3) al comma 6 le parole «Le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può»;

h) l'articolo 11 bis è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Le Province disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione disciplina»;

2) al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione»;

3) al comma 4 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

4) al comma 7 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

5) il comma 8 è abrogato;

i) l'articolo 13 è così modificato:

1) al comma 2 dopo la parola «specie» è inserita la parola «stanziale»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.»;

3) alla lettera g) del comma 10 le parole «lo studio per valutare l'incidenza» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione di verifica di significatività dell'incidenza»;

j) al comma 3 dell'articolo 21 le parole «la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione»;

k) l'articolo 22 è così modificato:

1) al comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

2) al comma 9 le parole «Le Province provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione provvede»;

3) il comma 10 è abrogato;

l) l'articolo 23 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Le Province autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autorizza»;

2) alla lettera c) del comma 4 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

3) al comma 5 le parole «Le Province autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autorizza»;

m) al comma 1 dell'articolo 24 le parole «, dalle Province» sono soppresse;

n) l'articolo 25 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e dopo le parole «su richiesta» sono inserite le seguenti: «dei Distretti venatori,»;

2) al comma 3 le parole «Le Province possono autorizzare» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può autorizzare»;

3) al comma 3 dopo le parole «zone cinofile richieste» sono inserite le seguenti: «dai Distretti venatori o»;

4) al comma 6 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

5) i commi 8 e 9 sono abrogati;

o) al comma 1 dell'articolo 26 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole «sentiti l'Amministrazione regionale e» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;

p) l'articolo 29 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies).»;

2) al comma 5 le parole «Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

3) al comma 8 le parole «Le Province, con la collaborazione dell'Associazione dei cacciatori, promuovono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione promuove»;

q) l'articolo 30 è così modificato:

1) al comma 2 le parole «Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

2) al comma 7 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

r) l'articolo 32 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «all'Associazione dei cacciatori» sono sostituite dalle seguenti: «all'Amministrazione regionale»;

2) il comma 2 è abrogato;

s) l'articolo 35 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

2) al comma 2 le parole «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione»;

3) al comma 3 le parole «Le Province organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione organizza»;

4) il comma 4 è abrogato;

t) l'articolo 36 è abrogato;

u) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.»;

v) l'articolo 38 è così modificato:

1) all'alinea del comma 1 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

2) all'alinea del comma 3 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

3) al comma 6 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

w) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è abrogata;

x) al comma 1 dell'articolo 44 le parole «alle Amministrazioni provinciali» sono soppresse.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 9/2009) [7]

1. Alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole «, delle Province» e le parole «per l'accesso ai ruoli di polizia locale e» sono soppresse;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Promozione della partecipazione sulla sicurezza integrata)

1. La Regione promuove la partecipazione dei soggetti operanti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze a essi riconosciute dal vigente ordinamento, in attuazione e a completamento delle politiche regionali sulla sicurezza.»;

c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole «ovvero Presidenti di Provincia» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «e le Province» sono soppresse;

e) l'articolo 8 è così modificato:

1) ai commi 1 e 2 le parole «e le Province» sono soppresse;

2) al comma 4 le parole «, al Presidente della Provincia» sono soppresse e le parole «da essi» sono sostituite dalle seguenti: «da lui»;

f) l'articolo 10 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «e le Province» sono soppresse;

2) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Ai fini dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.»;

h) l'articolo 19 è abrogato;

i) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20, le parole «di qualificazione professionale per ispettore e commissario e» sono soppresse;

j) l'articolo 21 è abrogato;

k) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è abrogata.

 

     Art. 30. (Coordinamento della normativa di settore)

1. Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le locuzioni contenenti le parole «Provincia», «Province», «Amministrazione provinciale» e «Amministrazioni provinciali» e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola «Regione» e con la relativa coniugazione verbale.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 7/2000, 26/2014 E 18/2015

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 2 ter dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo la parola «contraente», sono aggiunte le seguenti: «e dei contratti quadro stipulati».

 

     Art. 32. (Modifiche alla legge regionale 26/2014)

1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.»;

b) [alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 le parole «e coordinamento dei primi soccorsi» sono soppresse] [8];

c) [l'articolo 27 è così modificato:

1) al comma 2, dopo le parole «i Comuni,», è inserita la seguente: «anche»;

2) al comma 3, dopo le parole «dai Comuni,», è inserita la seguente: «anche»] [9];

d) i commi 3 e 4 dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):

a) a decorrere dall'1 novembre 2016 le funzioni di cui al punto 7, lettera a);

b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 luglio 2016.

4. A decorrere dall'1 ottobre 2016 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono.»;

e) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35 bis. (Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie)

1. Le Province continuano a gestire, sino al loro superamento, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie deliberate entro il 30 giugno 2016, nonché quelle previste nei piani di razionalizzazione o di riassetto approvati dalle Province stesse entro il 31 dicembre 2015, anche se non ancora avviate. In deroga alla disposizione prevista nel periodo precedente, la Regione in ogni caso subentra nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), nel termine previsto dall'articolo 32, comma 3.»;

f) dopo il comma 4 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

«4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.»;

g) l'articolo 44 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «in funzione di soggetto aggregatore della domanda» sono sostitute dalle seguenti: «nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza» e la parola «accordi» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

2) al comma 2 le parole «svolte direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «di appalti svolte autonomamente» e dopo le parole «di cui all'articolo 43» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE»;

h) l'articolo 45 è così modificato:

1) nella rubrica la parola «Convenzioni» è sostituta dalla seguente: «Contratti»;

2) al comma 1 la parola «convenzioni» è sostituta dalla seguente: «contratti» e dopo la parola «quadro» sono inserite le seguenti: «aventi natura normativa»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.»;

5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

i) al comma 1 dell'articolo 46 le parole «in convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei contratti»;

j) l'articolo 47 è così modificato:

1) al comma 1 le parole «Centrale unica di committenza regionale» sono sostituite dalla seguente: «Regione», la parola «predispone» è sostituita dalla seguente: «adotta», le parole «degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di centralizzazione della committenza»;

2) al comma 2 dopo la parola «Regione,» sono inserite le seguenti: «di norma,», la parola «dicembre» è sostituita dalla seguente: «gennaio», le parole «esercizio finanziario» sono sostituite dalla seguente: «anno»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il programma di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.»;

k) l'articolo 48 è così modificato:

1) al comma 1 dopo le parole «fabbisogni» sono inserite le seguenti: «riferito al triennio successivo»;

2) al comma 2 le parole «in funzione di soggetto aggregatore, raccolti» sono sostituite dalla seguente: «analizzati»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le attività indicate nella Relazione politico-programmatica regionale costituiscono parte integrante del programma annuale di cui all'articolo 47.»;

l) l'articolo 49 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I ruoli e le modalità di svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza per gli enti locali sono disciplinati con regolamento.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le Unioni territoriali intercomunali trasmettono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), alla Centrale unica di committenza regionale i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel programma di cui all'articolo 47.»;

m) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Art. 58 bis. (Tutela delle lingue minoritarie)

«1. Gli statuti delle Unioni che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 482/1999 sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nel territorio dei Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 482/1999 è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche nella rispettiva lingua minoritaria.»;

n) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. (Strade provinciali)

1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

2. La proprietà delle strade provinciali individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.

3. Entro il 30 settembre 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a indentificare il Comune cui trasferire la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali individuate di interesse locale ai sensi del comma 1, per le finalità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017.

5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.

6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.

7. In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.».

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 18/2015)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 20 è così modificato:

1) al primo periodo del comma 9, dopo le parole «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «e dagli articoli 21 e 22»;

2) al comma 15 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «20 marzo»;

b) l'articolo 22 è così modificato:

1) al primo periodo del comma 1, dopo le parole «specifico triennio», sono inserite le seguenti: «al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali»;

2) al secondo periodo del comma 1 le parole «, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente,» sono soppresse;

3) al comma 2 le parole «dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.».

 

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA PROROGA DI TERMINI E ALLA COSTITUZIONE E AVVIO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

 

     Art. 34. (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo disciplina la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 60 della medesima legge.

 

     Art. 35. (Proroga di termini)

1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26/2014, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'articolo 36.

 

     Art. 36. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26/2014)

1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 1 dell'articolo 7 le parole «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 aprile 2016»] [10];

b) [all'alinea del comma 1 dell'articolo 26 le parole «dall'1 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 luglio 2016»] [11];

c) [al comma 1 dell'articolo 27 le parole «dall'1 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 luglio 2016»] [12];

d) al comma 1 dell'articolo 36 le parole «dall'1 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 luglio 2016»;

e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole «prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6,» sono soppresse;

f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere» sono sostituite dalle seguenti: «A far data dall'1 luglio 2016, sono sciolte»;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della forma associativa sciolta svolge le funzioni di commissario liquidatore.».

2. [Al comma 1 dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 le parole «1 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6»] [13].

3. Dopo l'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:

«Art. 56 quater. (Avvio delle Unioni territoriali intercomunali)

1. Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la deliberazione della Giunta regionale dell'1 luglio 2015, n. 1282 le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora entro la data ivi indicata non sia stata attuata la trasformazione prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 40, comma 5.

3. In via di prima applicazione, le Unioni costituite in forza del comma 1 sono regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si riunisce nei cinque giorni successivi per l'elezione del Presidente il quale cura gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4.

4. L'Assemblea dell'Unione delibera le modifiche statutarie ritenute necessarie per garantire l'operatività dell'ente.

5. L'esercizio associato, da parte delle Unioni, della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), decorre dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 56 ter.

6. Le Unioni costituite ai sensi del comma 1 esercitano le funzioni associate a decorrere dall'1 luglio 2016.».

 

     Art. 37. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 18/2015)

1. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 46 è così modificato:

1) al comma 3 le parole «come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti),» sono soppresse;

2) al comma 4 le parole «come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse;

3) al comma 7 le parole «come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 48 le parole «come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse;

c) l'articolo 66 è così modificato:

1) al comma 3 le parole «come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015» sono soppresse e dopo le parole «trasferisce all'Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla costituzione della stessa»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.».

 

     Art. 38. (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali)

1. Per l'anno 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 18/2015, la quantificazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è così rideterminata:

a) l'importo di 287.516.444,10 euro di cui alla lettera b) in 311.793.152,24 euro;

b) l'importo di 50.738.196,02 euro di cui alla lettera c) in 26.461.487,88 euro.

2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni [14].

3. [Le risorse della parte del fondo di cui al comma 2 non concesse ed erogate affluiscono entro l'esercizio finanziario al fondo previsto dall'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 a favore delle Unioni territoriali intercomunali] [15].

4. [Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 il comma 2 trova applicazione con riferimento alle quote di perequazione previste dall'articolo 7, comma 5, lettera c), comma 8, lettera c), e comma 9, lettera c), della legge regionale 34/2015, e le risorse eventualmente non utilizzate, in quanto non concesse ed erogate in ciascun anno del triennio 2016-2018, per effetto di quanto previsto dal comma 2, sono destinate al fondo di cui all'articolo 7, comma 60, e alla quota di cui al comma 61, lettera b), del medesimo articolo 7 della legge regionale 34/2015 per l'anno 2016 e alle quote corrispondenti per gli anni successivi] [16].

5. Per l'anno 2016, in relazione alle previsioni del presente Capo la quantificazione delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane individuate dall'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è così rideterminata:

a) gli importi di 19.125.500 euro e di 5.613.500 euro di cui ai commi 17 e 19 rispettivamente in 16.302.000 euro e 2.790.000 euro;

b) l'importo di 1.082.500 euro di cui ai commi 20 e 22 in 3.906.000 euro [17].

 

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/2015 E ULTERIORI CONFERME DI CONTRIBUTI

 

     Art. 39. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2015)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola «giugno» è sostituita dalla seguente: «settembre» e le parole «il progetto esecutivo dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento».

 

     Art. 40. (Ulteriori conferme di contributi già concessi)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 25/2015 è inserito il seguente:

«Art. 22 bis. (Subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine)

1. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013 finalizzato alla "Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale Tomadini 5° intervento".

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 1.

3. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta la domanda di subentro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Centro medico pedagogico "Santa Maria dei Colli" di Fraelacco di Tricesimo con i decreti 974/STI e 975/STI del 26 ottobre 2011 fino al 100 per cento della spesa sostenuta, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0271/Pres. (Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e nei decreti di concessione dei contributi medesimi.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.

 

CAPO VII

NORME RELATIVE A PROROGHE DI TERMINI

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «Entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2017» e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

 

     Art. 42. (Proroga di termini polo scolastico Ronchi dei Legionari)

1. Il termine di fine lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la costruzione del polo scolastico, con scuola materna ed elementare, in Ronchi dei Legionari, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 7 agosto 2008, tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città mandamento", con Monfalcone quale Comune Capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2007, è fissato al 30 marzo 2017.

 

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 43. (Norme finanziarie)

1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015 .

2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:

a) per 10.000.000 di euro per l'anno 2016 mediante storno dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;

b) per 4.450.000 euro per l'anno 2016 con le entrate previste a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.

 

     Art. 44. (Aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane)

1. Le proposte di piani di successione e subentro di cui all'articolo 38 della legge regionale 26/2014 sono aggiornati dai commissari straordinari delle Comunità montane con riferimento alla situazione esistente alla data di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge e trasmessi entro i successivi trenta giorni. I termini previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge regionale 26/2014 sono ridotti della metà.

 

     Art. 45. (Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore)

1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dall'1 giugno 2016. Fa eccezione il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, che ha effetto dalla data prevista dall'articolo 32 della legge regionale 26/2014 .

2. Le modifiche della normativa di settore previste dalle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge hanno effetto a decorrere dal termine di cui al primo periodo del comma 1.

3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 18, comma 1, lettera c);

b) nell'articolo 28, comma 1, lettera i);

c) nell'articolo 29, comma 1, lettere b), g), h), i) e j).

4. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data prevista dall'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014, le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 16;

b) nell'articolo 19.

 

     Art. 46. (Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali)

1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento è, ove questi sia individuato dal regolamento provinciale in un dirigente provinciale, il dirigente regionale del Servizio o della Direzione centrale cui sono attribuite le relative funzioni trasferite.

3. Le Commissioni provinciali, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge e operanti nelle materie di cui al comma 1, rimangono operative sino alla loro sostituzione dai corrispondenti organi collegiali regionali.

 

     Art. 47. (Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale)

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della legge regionale 26/2014, le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.

 

     Art. 48. (Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 49. (Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale)

1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attività di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera l), numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione.

 

     Art. 50. (Abrogazioni)

1. L'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni modificative dell'articolo 44 della legge regionale 1/2006:

a) i commi 69 e 70 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

b) i commi 14, 15 e 20 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

c) il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

d) il comma 28 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

3. Il comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

4. È altresì abrogato il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 25/2015 modificativo dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015.

 

     Art. 51. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 41 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 19, della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[8] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[9] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[10] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[11] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[12] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[13] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[14] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[15] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[16] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[17] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.