§ 6.4.289 - L.R. 6 agosto 2015, n. 20.
Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:06/08/2015
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Finalità 1 - Attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - Gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - Sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - Protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
Art. 15.  (Riordino delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 16.  (Copertura finanziaria)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.289 - L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(B.U. 5 agosto 2015, n. 31 - S.O. 10 agosto 2015, n. 29)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2014, è iscritto tra le entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 un avanzo di amministrazione di importo pari a 1.939.923.017,57 euro di cui 2.261.868,93 euro già iscritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007, quale saldo finanziario presunto, con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27/2014 e 1.412.724.414,49 euro già iscritti con atti amministrativi, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 7, della legge regionale 27/2014, quali quote accantonate e vincolate, determinando un saldo di 524.936.734,15 euro di cui 302.429.604,20 euro sono destinati alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella A1 relativa al comma 4.

2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'esercizio 2015 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per ulteriori 48 milioni di euro per l'anno 2015.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2015 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 48 milioni di euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, di cui all'articolo 2, comma 41.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle entrate regionali.

6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - Attività economiche)

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è autorizzata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 8966 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per le convenzioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 3/2015 ".

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono aggiunti i seguenti:

«2 quater. Il Distretto tecnologico e navale del Friuli Venezia Giulia-Ditenave, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quinquies. Il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui al comma 2 sexies hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) l'innovazione del prodotto e del processo;

b) l'internazionalizzazione delle imprese;

c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;

d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2 octies. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.».

3. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2 sexies, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione " Finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dei cluster ".

4. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 3/2015 l'Amministrazione regionale, d'intesa con il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. è autorizzata a costituire, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, una fondazione finalizzata ad avviare, sviluppare e coordinare i cluster per il settore dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale 3/2015 [1].

4 bis. L'Amministrazione regionale concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 4 attraverso l'assegnazione di un conferimento patrimoniale [2].

5. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione quale socio fondatore della Fondazione di cui al comma 4, gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo [3].

6. Nelle more dell'operatività della Fondazione di cui al comma 4, per favorire lo sviluppo delle potenzialità del cluster dell'agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agro - Alimentare di San Daniele S. c. a r. l. un finanziamento a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 705 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agro - Alimentare di San Daniele S. c. a r. l. per favorire lo sviluppo delle potenzialità del cluster dell'agroalimentare".

9. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015 dopo la parola «innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, riconoscendo carattere prioritario a progetti già cantierabili in relazione alla effettiva disponibilità di attrezzature e software professionali, con ampio partenariato e che coinvolgono parchi scientifici e tecnologici, nonché distretti industriali al fine di sviluppare un approccio attivo alle tecniche di fabbricazione digitale».

10. Il comma 55 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:

«55. Per le finalità di cui al comma 54, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di progetti presentati dagli incubatori certificati regionali, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, secondo i criteri e le modalità previsti con regolamento regionale.».

11. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 55, della legge regionale 15/2014, come sostituito dal comma 10 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e relative a iniziative avviate precedentemente alla presentazione della domanda.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di "Pordenone Fiere SPA" a parziale sollievo degli oneri sostenuti e da sostenere relativi a interventi di manutenzione straordinaria delle strutture del comprensorio fieristico.

13. La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi di cui al comma 12, del relativo cronoprogramma, e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti per il settore fieristico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8990 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo a Pordenone Fiere SPA per interventi di manutenzione delle strutture del comprensorio fieristico".

16. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è autorizzata a concedere a Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo un contributo straordinario in regime "de minimis", a sollievo degli oneri da sostenere nel corrente esercizio finanziario per la gestione di strutture produttive utilizzate per far acquisire e mantenere le abilità necessarie a una soddisfacente integrazione sociale a persone in situazione di svantaggio.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di cooperazione corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 8991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo alla Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo per la gestione di strutture produttive".

19. Le domande di contributo a sostegno dell'attività dei rivenditori di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), presentate nel 2014 e non soddisfatte per carenza di fondi, sono finanziate con risorse relative all'esercizio finanziario 2015, con priorità rispetto alle domande presentate nel 2015 e previa manifestazione da parte dei beneficiari dell'interesse alla realizzazione delle iniziative programmate, trasmessa al Servizio competente in materia di commercio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico, a valere sull'autorizzazione disposta con la Tabella B di cui al comma 107, sull'unità di bilancio 1.5.2.1028 e sul capitolo 502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

21. Le domande di contributo per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via di cui all'articolo 2, commi da 43 a 46, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), presentate nel corso degli esercizi finanziari 2013 e 2014 e non finanziate per carenza di fondi, sono finanziate con risorse relative all'esercizio finanziario 2015, con priorità per le domande che si riferiscono all'anno meno recente e previa manifestazione da parte dei beneficiari dell'interesse alla realizzazione delle iniziative programmate, trasmessa al Servizio competente in materia di commercio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico, a valere sull'autorizzazione disposta con la Tabella B di cui al comma 107, sull'unità di bilancio 1.3.2.1018 e sul capitolo 9145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

23. Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole «30 giugno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

24. Per le finalità previste dal Protocollo d'intesa in materia di formazione, informazione e promozione delle tematiche legate alla responsabilità sociale d'impresa e alle linee guida OCSE, siglato il 7 maggio 2014 tra Ministero dello sviluppo economico e Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese derivanti dall'affidamento del servizio per l'attuazione del Progetto Operativo di cui al medesimo Protocollo ai sensi del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'amministrazione regionale), anche mediante affidamento diretto qualora ne sussistano le condizioni.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 8940 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese relative all'attuazione del Progetto operativo di cui al Protocollo d'intesa in materia di formazione, informazione e promozione delle tematiche legate alla responsabilità sociale d'impresa e alle linee guida OCSE".

26. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20, le parole «di 260.000 euro» sono soppresse;

b) al comma 21, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole «delle leggi di finanziamento»;

c) al comma 27, le parole «di 1 milione di euro» sono soppresse;

d) al comma 28 le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole «delle leggi di finanziamento».

27. Al fine del potenziamento dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur un finanziamento per la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali relative alla cosiddetta "Pista slalom", posta in località Sella Nevea, anche nell'ottica della valorizzazione turistica e naturalistica dell'area del Montasio.

28. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2170 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento a favore dell'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di opere relative alla "Pista slalom" di Sella Nevea".

30. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi 42 e 43 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

31. Al fine di consentire la valorizzazione del compendio immobiliare denominato "Ex colonia montana della Gioventù Italiana", sito in Tarvisio, l'Agenzia regionale Promotur è autorizzata a procedere alla vendita degli immobili pertinenti al compendio immobiliare medesimo, alla stessa conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 117, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), mediante le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale).

32. L'Agenzia regionale Promotur è autorizzata a utilizzare le somme concesse nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2014, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute nell'anno 2015.

33. La lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), è sostituita dalla seguente:

«j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;».

34. All'articolo 30 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Programmi di Sviluppo Rurale - Norma di transizione programmazione 2007-2013, avvio e attuazione programmazione 2014-2020)»;

b) al comma 1 le parole «nonché l'avvio del PSR 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'avvio e l'attuazione delle iniziative del PSR 2014-2020».

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto, anche in via anticipata, le risorse necessarie all'erogazione dei finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, secondo le condizioni contenute nel Programma e nei relativi regolamenti di attuazione.

36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 8700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013".

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili a valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 relativamente alle quote di cofinanziamento regionale e alle quote dei finanziamenti integrativi assegnati dal bilancio regionale o già trasferite all'Organismo pagatore riconosciuto, per dare attuazione alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.

38. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 24 dopo le parole «destinate alla trasformazione per il conseguimento delle D.O.P.» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle attività di controllo della composizione e della provenienza degli alimenti somministrati ai medesimi suini ai fini del applicazione del disciplinare di produzione approvato ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);»;

b) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:

«24 bis. Gli aiuti ai macelli riconosciuti ai fini delle Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.), derivanti dall'applicazione del comma 24, lettera a), si intendono concessi, secondo quanto previsto da apposito regolamento regionale, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.»;

c) il comma 25 è abrogato.

39. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 24, lettera a), della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 38, lettera a), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

40. All'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 105 dopo le parole «Land della Carinzia» sono aggiunte le seguenti: «quale soggetto co-finanziatore»;

b) al comma 106 le parole «mediante finanziamento pluriennale nella misura massima di 2 milioni di euro annui, per un periodo non superiore a venti anni,» sono soppresse.

41. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 106, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 40, lettera b), è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Finanziamento del project financing relativo alla realizzazione e alla gestione di un impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld e valorizzazione turistica dell'area - Ricorso al mercato finanziario ".

42. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 40, lettera a), è prevista l'entrata di 6.160.000 euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 4.2.54 e sul capitolo 8986 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Entrate dal Land della Carinzia a titolo di cofinanziamento del progetto relativo agli interventi riguardanti il comprensorio di Pramollo - Nassfeld di cui al Protocollo di Programma integrato ".

43. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 105, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 6.160.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8986 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Finanziamento del progetto relativo agli interventi riguardanti il comprensorio di Pramollo - Nassfeld di cui al Protocollo di Programma integrato - Cofinanziamento del Land della Carinzia ".

44. Le procedure di gara per la selezione del concessionario che dovrà realizzare e gestire in project financing le opere di cui all'articolo 7, comma 106, della legge regionale 1/2007, sono avviate subordinatamente alla ricezione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un impegno formale del Land della Carinzia alla compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 40, lettera a).

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui ai commi 41 e 43 per stato di avanzamento dei lavori.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire e finanziare un programma di interventi rispondenti alla finalità della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese delineata nell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, con riferimento al territorio montano della Zona Omogenea del Torre, Natisone e Collio, come definito dall'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), limitatamente ai Comuni ricadenti anche solo parzialmente nella zona di svantaggio socio - economico "C", come classificato dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 ( Legge regionale 13/2000, articolo 3, commi 1, 2, 3 e 6. Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio - economico), e alle funzioni attribuite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alle Unioni intercomunali territoriali.

47. Il programma di cui al comma 46 è adottato dai Comuni interessati e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna tramite un Comune individuato dai medesimi come capofila. Il programma definisce gli interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità come indicati nell'Accordo di partenariato di cui al comma 46 [4].

48. Al fine di coordinare gli interventi dei Comuni con le politiche settoriali della Regione, i Comuni e l'Amministrazione regionale definiscono le linee d'intervento tramite un protocollo d'intesa [5].

49. La Regione finanzia il programma attraverso trasferimenti a favore dei Comuni attuatori degli interventi individuati nel programma, a richiesta degli stessi ovvero dell'Unione territoriale intercomunale territorialmente competente, ove istituita, a fronte dell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti [6].

50. Il programma comprende i tempi di esecuzione degli interventi, compresi i tempi di avanzamento della spesa e i termini di rendicontazione ai fini della liquidazione degli acconti e del saldo [7].

51. Per la finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4977 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Programma d'interventi per l'attuazione della strategia per le aree interne nel territorio montano della Zona Omogenea del Torre, Natisone e Collio limitatamente ai Comuni ricadenti anche solo parzialmente nella zona di svantaggio socio - economico "C", come classificato dalla delibera di Giunta regionale n. 3303/2000".

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario per la sistemazione degli immobili di proprietà siti all'interno del Parco delle Prealpi Giulie.

53. Alla concessione del finanziamento si provvede su istanza del legale rappresentante del Comune ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

54. Per la finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1794 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento al Comune di Lusevera per i lavori di sistemazione immobili di proprietà siti all'interno del Parco delle Prealpi Giulie".

55. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).».

56. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 la cifra «200.000» è sostituita dalla seguente: «100.000».

57. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:

«5. I Comuni presentano istanza ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo le modalità e nel termine definiti dal regolamento di esecuzione.».

58. Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 14/2012, come modificati dai commi 55, 56 e 57, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione " Finanziamento di investimenti dei comuni montani ".

59. Al comma 6 bis dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012, le parole «iscritte in bilancio regionale nel triennio 2012-2014,» sono abrogate.

60. Al fine di conciliare le esigenze di intervento per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per l'opera oggi denominata "Riassetto ambientale, sistemazione fondiaria e bonifica del costone carsico nei comuni censuari di Duino-Aurisina, Contovello - Prosecco - Santa Croce in Comune di Trieste, altrimenti detti Infrastrutture del Costone Carsico Triestino - 1° lotto", i contributi una tantum di:

a) 258.228,45 euro, già concesso alla Provincia di Trieste, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), con l'Accordo di Programma del 9 luglio 1998, approvato con decreto del Presidente della Giunta 13 luglio 1998, n. 0269/Pres. (Approvazione accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), e trasferiti con decreto dell'allora Ufficio di Piano n. 124/UP del 28 novembre 2002;

b) 250.000 euro, già concesso alla Provincia di Trieste, ai sensi dell'articolo 7, comma 27, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e trasferiti con decreto della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, Servizio della bonifica e dell'irrigazione, n. 1141/AGR del 6 ottobre 2003;

c) 250.000 euro, già concesso alla Provincia di Trieste, ai sensi dell'articolo 7, comma 27 della legge regionale 1/2003, e trasferiti con decreto della Direzione centrale risorse agricole naturali forestali e della montagna, Servizio per la bonifica e l'irrigazione, n. 3959/8/RAF del 24 giugno 2004.

61. Per le finalità di cui al comma 60 la Provincia di Trieste presenta alle strutture regionali competenti in materia di politiche regionali di coesione e risorse agricole e forestali, istanze motivate volte a ottenere la conferma dei contributi, corredate della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

62. Sono fatte salve le spese sostenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e finalizzate alla progettazione delle opere di cui al comma 60.

63. In relazione a quanto disposto ai commi 60, 61 e 62 e per il perseguimento del medesimo intervento di recupero e riassetto ambientale e fondiario del costone carsico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) rideterminare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Trieste ai sensi dell'articolo 7, comma 127 e seguenti, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con decreto della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Area attività produttive, Servizio del turismo, n. 2261/2010, disponendo la revoca, a valere sugli esercizi finanziari dal 2016 al 2025, dell'importo annuo di 45.879,78 euro;

b) concedere in favore della Provincia di Trieste un finanziamento in conto capitale per l'importo complessivo di 280.601,12 euro a valere sull'esercizio finanziario 2015 a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

64. Ai fini di quanto previsto dal comma 63, la Provincia di Trieste presenta alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, apposita istanza corredata di relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

65. Per le finalità previste dal comma 63, lettera b), è autorizzata la spesa di 280.601,12 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 8965 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento alla Provincia di Trieste per l'esecuzione di opere volte al recupero e al riassetto ambientale e fondiario del costone carsico".

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le assegnazioni di tutte le risorse concesse fino all'anno 2012 a ciascuna Camera di commercio a valere sul Fondo per gli incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 42 e 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), che alla data del 30 giugno 2015 risultino non più concedibili ed erogabili alle imprese per le finalità originarie in conformità alle direttive giuntali emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale medesima.

67. Le risorse di cui al comma 66 sono utilizzate per il finanziamento dei seguenti interventi di incentivazione delle imprese delegati alle Camere di commercio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali):

a) incentivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005;

b) incentivi di cui all'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

c) incentivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

d) incentivi di cui al titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).

68. Il riparto delle risorse di cui ai comma 66 tra le Camere di commercio è confermato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica, per il tramite di Unioncamere FVG, l'importo delle risorse disponibili al 30 giugno 2015 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

69. In deroga a quanto previsto dai regolamenti emanati con il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), e con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43 (Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 ), le risorse di cui al comma 66 possono essere utilizzate anche per la concessione di incentivi relativi a domande presentate nel corso del 2014 a valere sui rispettivi canali contributivi.

70. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Piano, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 30 giugno 2014 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse. (Delibera n. 21/2014)), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale 22 settembre 2014, n. 220, con riferimento ai termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

70 bis. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti [8].

70 ter. Le disposizioni di cui ai commi 70 e 70 bis si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni [9].

71. Le richieste di erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), possono pervenire anche successivamente alla scadenza del termine di dodici mesi, previa richiesta di proroga per un periodo non superiore a sei mesi, presentata prima della scadenza del termine medesimo e per una sola volta.

72. La richiesta di cui al comma 71 è motivata con l'indicazione delle cause non imputabili al beneficiario che hanno impedito il rispetto del termine.

73. In attuazione dei commi 71 e 72, il Gestore ha facoltà di riesaminare le deliberazioni relative a finanziamenti concessi e non erogati per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di erogazione.

74. Al fine di mettere in sicurezza e valorizzare il sito dell'ex caserma Amadio di Cormons, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 200.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia per sostenere il completamento del progetto di riqualificazione del medesimo, da realizzarsi previa intesa con il Comune di Cormons, attraverso la demolizione degli ex magazzini e la successiva valorizzazione in chiave turistica della piazza ricavata dalla demolizione stessa.

75. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 703 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia per il completamento del progetto di riqualificazione dell'ex caserma Amadio di Cormons".

76. Al fine di valorizzare gli aspetti artistici e culturali correlati alla realizzazione del progetto International Talent Support - ITS 2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, a favore di E.V.E. S.r.l. di Trieste a parziale sollievo degli oneri sostenuti.

77. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

78. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

79. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 8981 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento per la valorizzazione artistica e culturale del progetto International Talent Support - ITS 2015".

80. Dopo il comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

«46 bis. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

81. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili e dell'istituzione delle servitù di acquedotto con riferimento ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui che sono stati affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'ERSA ai Consorzi di bonifica e che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano ultimati senza che siano state completate le procedure espropriative a favore della Regione. Il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative è fissato in sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a rendicontare, nei limiti del finanziamento complessivo, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese possono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale [10].

82. Il fondo fuori bilancio costituito dall'ERSA ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 3 giugno 1991, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), finalizzato ad assicurare copertura agli oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 12 e 13, secondo comma, lettera c), della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 (Istituzione dell'Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di enti regionali), è soppresso a decorrere dal ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in seguito all'approvazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le risorse impiegate per la concessione di garanzie fidejussorie ancora in corso sono acquisite al bilancio dell'ERSA e accantonate in apposito capitolo vincolato alle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 47/1991;

b) le disponibilità residue, comprensive degli interessi maturati alla data del versamento, sono acquisite al bilancio dell'ERSA per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività di cui al comma 81.

83. L'ERSA rilascia la certificazione sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato e di categoria standard di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, dall'1 novembre di ogni anno, previo pagamento all'Agenzia della relativa tariffa in un'unica soluzione calcolata, in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), sulla base delle superfici di vigneti di viti - madri per cui è stata presentata la denuncia di produzione e sulla base della quantità di barbatelle per cui è stata presentata la denuncia di ripresa.

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede in Udine, per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro censito al Foglio 42, mappali numeri 52, 1029, 1089 e 1091.

85. La domanda di contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario alla Società Cooperativa Gestioni Turistiche Assistenziali di Udine per la fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro".

87. Al comma 120 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «cooperativa Agricola Forestale di Treppo Carnico» sono sostituite dalle seguenti: «Nascente - Società cooperativa Sociale A.R.L di Udine».

88. In relazione alla modifica dell'articolo 2, comma 120, della legge regionale 27/2014, prevista dal comma 87, all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 nella denominazione del capitolo 4946 le parole "Cooperativa Agricola Forestale di Treppo Carnico" sono sostituite dalle seguenti: "Nascente - Società cooperativa Sociale A.R.L di Udine".

89. [Il comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

«3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite in forma diretta o indiretta, al di fuori di normali canali commerciali, da enti operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.»] [11].

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio delle DOC FVG per la realizzazione di uno studio finalizzato alla valorizzazione e alla tutela del vitigno autoctono Ribolla gialla e del vino dallo stesso derivante.

91. Il contributo di cui al comma 90 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 90 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

93. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4067 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo al Consorzio delle DOC FVG per la valorizzazione e la tutela del vitigno autoctono Ribolla gialla".

94. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), e nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale che viene trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1388/2014.».

95. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 94, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

96. Il termine di conclusione del programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 2, comma 68, della legge regionale 15/2014, è derogato, nel limite massimo di due anni, con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nel programma medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

97. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 96 al Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il termine fissato dall'articolo 2, comma 68, della legge regionale 15/2014 .

98. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste adottano esclusivamente variazioni al programma straordinario di cui al comma 96 funzionali alla realizzazione degli interventi già inclusi nel programma e nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 4/2008, richiamato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4/2008.

99. La durata dei Piani di azione locale del triennio 2009-2011 delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste, previsti dalla legge regionale 4/2008, prorogata al 31 dicembre 2015 dall'articolo 2, comma 69, della legge regionale 15/2014, è derogata, nel limite massimo di tre anni, con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nel piano medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge [12].

100. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 99 al Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il termine fissato dall'articolo 2, comma 69, della legge regionale 15/2014 .

101. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste adottano esclusivamente variazioni al piano di cui al comma 99 funzionali alla realizzazione degli interventi già inclusi nel piano e nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 4/2008 .

102. Il termine del 31 dicembre 2015 previsto dall'articolo 2, comma 70, della legge regionale 15/2014, per il riconoscimento in via definitiva della spesa effettuata dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste per la realizzazione degli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è derogato, nel limite massimo di un anno, con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nel piano medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

103. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 102 al Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il termine fissato dall'articolo 2, comma 70, della legge regionale 15/2014 .

104. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste adottano esclusivamente variazioni ai programmi di cui al comma 102 che non comportano l'approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'indirizzo amministrativo dettato con la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2004, n. 1737 (Modalità e termini per l'attuazione della programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento. Approvazione), come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 675/2005.

105. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge regionale 15/2014, si applicano fatte salve le deroghe di cui ai commi 103 e 104.

106. Al comma 83 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2014 la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

107. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. All'articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Il personale operaio può essere, altresì, utilizzato per l'esecuzione dei seguenti lavori in amministrazione diretta:

a) interventi da realizzare, previa informativa alla Giunta regionale, su beni di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico;

b) interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane;

c) interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996 e lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale;

d) interventi di manutenzione del verde interno e delle aree verdi esterne delle sedi della Regione.»;

b) il comma 1 ter è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi di cui al comma 1 bis e per le attività di cui al comma 1 quater rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano altresì i relativi costi. Il personale utilizzato per gli interventi di cui ai commi 1 bis, lettera c), e 1 quater, è assegnato alle dipendenze operative dei direttori dei Servizi interessati.».

2. L'articolo 88 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 88

(Contratto)

1. Fermi restando i principi che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei relativi limiti assunzionali stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, con riferimento all'articolo 87, comma 1, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale è destinato a essere impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini o del settore agricolo.

2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dell'attività edile la manutenzione e il ripristino degli immobili di proprietà regionale, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.

3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, vivaistiche e floro vivaistiche, di sperimentazione in agricoltura, di miglioramento delle aree verdi e forestali, di tagli colturali e sanitari, di utilizzazioni forestali, d'imboschimento e di rimboschimento, di miglioramento dei boschi e attività connesse, i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo, di manutenzione della viabilità forestale e di servizio, i lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

4. Il Direttore centrale, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, può essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale che ne fissa i limiti compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:

a) ad applicare la contrattazione di secondo livello, prevista dai contratti collettivi presi a riferimento;

b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), a sottoscrivere, sulla base delle direttive dettate dalla Giunta regionale, accordi con i soggetti aventi rappresentatività sindacale per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.».

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 87 e dall'articolo 88 della legge regionale 9/2007, come, rispettivamente, modificato dal comma 1 e sostituito dal comma 2, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento ai capitoli 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2969 e 2970 e sull'unità di bilancio 10.1.1.1163 con riferimento al capitolo 2958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. All'articolo 89 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto al Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali, quale unità produttiva dotata di capacità di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed è autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione dei contratti e degli accordi di cui all'articolo 88, commi 1 e 4, secondo le modalità previste dai medesimi. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali stipula le polizze assicurative contro i rischi connessi e conseguenti ai lavori che la Direzione centrale svolge in economia e derivanti al personale operaio cui è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di preposto, nonché al datore di lavoro e ai dipendenti regionali cui è affidato l'incarico di direzione, assistenza o collaudo ovvero la responsabilità del procedimento (RUP) o del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Per il personale operaio il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il rischio connesso e conseguente al diritto di regresso nei confronti dell'Amministrazione regionale da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).».

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 89 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 4, lettere b) e c), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 2965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

6. Al fine di sostenere l'attività del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CESFAM) di cui all'articolo 5, comma 112, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire macchine per l'utilizzazione boschiva, strumentazioni e attrezzature per l'attività istituzionale del Centro medesimo.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 3111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisto di macchine, strumentazioni e attrezzature per l'attività del CESFAM".

8. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'elaborazione di mappe di comunità, nell'ambito degli impegni di pianificazione paesaggistica partecipata di cui all'accordo previsto dall'articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), alle Comunità montane, nella misura massima di 50.000 euro ciascuna, e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano í predetti impegni in collaborazione con altri Comuni, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «del comune capofila» sono aggiunte le seguenti: «o della Comunità montana».

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 8, lettera a), e all'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 8, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1047 e al capitolo 2119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta sul medesimo capitolo con la tabella C approvata con il comma 65.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

10-bis. Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali:

a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c quater);

b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c bis), c ter) [13].

11. Sono oggetto di contributo le seguenti attività disciplinate ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006 [14]:

0a) esecuzione di indagini preliminari sul sito [15];

a) redazione del piano della caratterizzazione;

b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;

c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa;

c bis) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione [16];

c ter) esecuzione di monitoraggi [17];

c quater) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa [18].

12. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.

13. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

14. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

15. In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 14 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13.

16. I contributi sono erogati, secondo le modalità fissate nel regolamento di cui al comma 13 sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.

17. Il contributo di cui al comma 10 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

18. Qualora i Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 10, provvedono al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Versamento da parte dei Comuni delle somme recuperate per la bonifica dei siti inquinati".

19. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2319 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per provvedere (in via sostitutiva) agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata".

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 25, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti), all'asporto, anche parziale, e allo smaltimento del percolato della discarica denominata "Ecoenergy".

21. La domanda di contributo, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.

23. Il contributo di cui al comma 20 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

24. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

25. Qualora il Comune di Pozzuolo del Friuli recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per la finalità di cui al comma 20 provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

26. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2323 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Pozzuolo del Friuli per l'asporto e lo smaltimento del percolato della discarica denominata "Ecoenergy"".

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale.

28. Il contributo di cui al comma 27 è concesso nei limiti dell'80 per cento dell'importo complessivo dell'intervento e comunque fino a un massimo di 100.000 euro.

29. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.

30. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno [19].

32. In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 31 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30.

33. Il contributo di cui al comma 27 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

34. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2324 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale".

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1987, alla realizzazione delle attività di chiusura della discarica denominata "Soceco".

36. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Il contributo di cui al comma 35 è concesso ed erogato ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ed è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

38. Il contributo di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

39. Qualora il Comune di Pozzuolo del Friuli recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per la finalità di cui al comma 35, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

40. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2322 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi al Comune di Pozzuolo del Friuli per provvedere alla realizzazione delle attività di chiusura della discarica denominata "Soceco"".

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giorgio di Nogaro un contributo per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 152/2006, alla realizzazione del progetto di bonifica dell'area industriale ex Concerie Cogolo, Cod. SIQUI UD/BSI/48, come identificata nel sistema informativo regionale dei siti inquinati (SIQUI).

42. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

43. Il contributo di cui al comma 41 è concesso ed erogato ai sensi della legge regionale 14/2002, ed è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

44. Il contributo di cui al comma 41 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

45. Qualora il Comune recuperi, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 41, provvede al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

46. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi al Comune di San Giorgio di Nogaro per provvedere alla realizzazione del progetto di bonifica dell'area industriale ex Concerie Cogolo".

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli, la quota pari a 400.000 euro, delle economie conseguite sulle annualità, riscosse negli anni dal 2010 al 2014, del contributo decennale trasferito al Comune di Tolmezzo ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), ad avvenuta restituzione della relativa somma da parte del Comune medesimo, da destinare anche alle finalità di cui all'articolo 4, comma 60, della legge regionale 27/2014 .

48. Il Comune di Tolmezzo è autorizzato a utilizzare la residua quota delle economie conseguite sulle annualità, riscosse negli anni dal 2010 al 2014, del contributo decennale di cui al comma 47, a sostegno dei costi di chiusura della discarica di seconda categoria, tipo "A", ubicata sul territorio del medesimo Comune, in località La Maina, e per l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, nonché a copertura di residui oneri, anche antecedenti al collaudo provvisorio, derivanti dai rapporti contrattuali instaurati dal Commissario delegato in relazione alla gestione e alla manutenzione del depuratore precedentemente al subentro del Comune di Tolmezzo [20].

49. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «spese già sostenute per la progettazione» sono inserite le seguenti: «, l'acquisizione di immobili»;

b) dopo le parole: «opere originarie» sono aggiunte le seguenti: «, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all'estinzione».

50. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla crisi finanziaria e le priorità di intervento sul territorio, è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia agli Enti pubblici, al fine di consentirne l'utilizzo per la realizzazione di opere pubbliche considerate prioritarie per l'Amministrazione regionale, purché inerenti le competenze della medesima Direzione centrale, qualora gli interventi originariamente individuati non corrispondano più alle esigenze espresse dai beneficiari, a condizione che i lavori oggetto dei finanziamenti originari non siano stati iniziati.

51. Per le finalità di cui al comma 50 gli Enti interessati presentano domanda al Servizio edilizia, entro il 31 dicembre 2015, di variazione dell'oggetto del finanziamento, contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto, corredata di:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda ai sensi del comma 50;

b) relazione illustrativa, preventivo sommario di spesa e quadro economico relativo alle nuove opere.

52. L'ente beneficiario nel segnalare le nuove esigenze indica le quote di contributo che intende utilizzare per le nuove opere proposte, nel limite degli importi dei contributi già concessi dei quali richiede un diverso utilizzo ai sensi del comma 50.

53. La Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, valutata la corrispondenza delle segnalazioni ricevute rispetto alle priorità di intervento dell'Amministrazione regionale, provvede a definire la nuova destinazione dei finanziamenti sulla base delle richieste e delle nuove opere proposte dai beneficiari, individuando i servizi competenti alla gestione dei relativi procedimenti contributivi.

54. Il servizio competente provvede alla conferma dei finanziamenti, nonché all'eventuale revoca delle somme eccedenti gli importi necessari alla realizzazione degli interventi, come ridefiniti nella deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione del progetto definitivo, del piano di finanziamento e del cronoprogramma del nuovo intervento, regolarmente approvati, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per le nuove opere individuate. Qualora la spesa complessiva prevista per le nuove opere non sia inferiore alla spesa ammissibile sulla quale era stato commisurato il contributo, individuata nel decreto di concessione, non si fa luogo ad alcuna rideterminazione dei contributi concessi. Gli interventi sono realizzati e rendicontati secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 14/2002 . Nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma i Servizi competenti possono disporre la revoca dei finanziamenti.

55. Al fine di dare attuazione a quanto disposto al comma 54 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29 bis della legge regionale 13/2014, come inserito dall'articolo 4, comma 50, della presente legge.

56. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), dopo la parola «competente» sono inserite le seguenti: «nel caso di variazione dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente».

57. [Al fine di conciliare le mutate priorità ed esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalla grave situazione finanziaria e dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai soggetti beneficiari di contribuzione regionale i contributi concessi con leggi di settore] [21].

58. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro dell'Educandato statale collegio Uccellis di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964, del 13 settembre 2013, finalizzato alla "Manutenzione straordinaria dell'Educandato Uccellis per realizzazione nuove cucine e conseguimento del CPI 3^ intervento".

59. Per le finalità di cui al comma 57 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 57.

60. L'Educandato statale collegio Uccellis di Udine presenta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, la domanda di subentro. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.

61. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/5139/UES/UNI, del 21 novembre 2014, e finalizzato alla "Ristrutturazione ex Tribunale per realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine".

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 61.

63. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, la domanda di subentro. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.

64. Gli oneri derivanti dal disposto dei commi 59 e 62 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.1.1177 e al capitolo 11545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta sul medesimo capitolo con la tabella A1 approvata con l'articolo 1, comma 4.

65. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - Gestione del territorio)

1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 [22].

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3 [23].

2. [Non sono oggetto di contribuzione le spese per la disponibilità delle aree interessate dall'intervento di cui al comma 1] [24].

3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Il contributo è concesso per il costo complessivo dell'intervento e non per singole voci di spesa.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

5 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno [25].

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 2317 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione e l'allestimento dei centri di riuso per la prevenzione della produzione di rifiuti".

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, di un servizio concernente la predisposizione del "Piano d'azione regionale per gli acquisti verdi" e comprensivo dell'attività di formazione e di supporto tecnico del personale regionale responsabile degli acquisti, nella fase di predisposizione del Piano stesso.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2301 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per l'affidamento di un servizio concernente la predisposizione del Piano d'azione regionale per gli acquisti verdi comprensivo dell'attività di formazione e di supporto tecnico del personale regionale responsabile degli acquisti".

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, mediante la stipula, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2015, n. 761 (Approvazione convenzione quadro con il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste), di una convenzione attuativa della convenzione quadro sottoscritta in data 14 maggio 2015, finalizzata ad accertare la possibilità di avviare, in Friuli Venezia Giulia, progetti a valere sui fondi del Programma ELENA (European Local ENergy Assistance), promosso dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI).

10. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema della convenzione di cui al comma 9.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per la collaborazione scientifica del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste finalizzata ad accertare la possibilità di avviare in Friuli Venezia Giulia progetti a valere sui fondi del Programma ELENA".

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci" ovvero "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia", fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio [26].

13. Entro il 15 ottobre 2015, i Comuni presentano la domanda di concessione del contributo al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento di cui al comma 14.

14. Con regolamento regionale, da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

15. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2303 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione Finanziamento ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci" per la predisposizione del "Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)" ovvero "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)" [27].

16. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere alle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture.

17. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

18. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi della ricezione e valutazione delle domande. 19 Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2304 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo alle famiglie utenti dei Comuni montani serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata, da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio".

20. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), le parole: «, entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

21. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 15/2007, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.4.1.1064 e del capitolo 2331 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributi a Comuni per la predisposizione di piani comunali di illuminazione".

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, a trasferire in proprietà a titolo gratuito al Comune di Rivignano Teor l'intero compendio immobiliare di Villa Ottelio.

23. La cessione è finalizzata a soddisfare esigenze di pubblico interesse e a promuovere la valorizzazione del bene, attraverso la previsione di utilizzi di natura turistico-ricettiva o di altro tipo che comunque favoriscano l'ottimale gestione del compendio in parola, da attuarsi anche mediante forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

24. L'atto di trasferimento in proprietà, da formalizzarsi secondo le procedure di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), prevede che il Comune cessionario garantisca l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di Villa Ottelio a favore della Regione e di Enti regionali.

25. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposite convenzioni tra il Comune cessionario e la Regione o altro Ente regionale interessato.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune cessionario un contributo straordinario di 2.330.000 euro per gli oneri necessari a sostenere le opere di completamento e ristrutturazione del compendio.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione del finanziamento è disposta, ad avvenuta acquisizione dell'immobile, sulla base di una relazione illustrativa degli interventi necessari, da presentarsi entro il 30 novembre 2015. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le condizioni per l'erogazione del finanziamento e le modalità di rendicontazione dell'opera, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dal Comune.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 2.330.000 euro per l'anno 2015, pari all'importo già stanziato per il recupero del compendio ai sensi dell'articolo 11, comma 27, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1333 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune cessionario dell'intero compendio immobiliare di Villa Ottelio per gli oneri necessari a sostenere le opere di completamento e la ristrutturazione del compendio".

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro al Comune di Trieste per il completamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione delle facciate della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, II lotto.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Trieste per il completamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione delle facciate della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, II lotto".

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di San Martino al Tagliamento per le spese di ristrutturazione e rispristino funzionale dell'immobile ex scuole elementari di proprietà comunale.

33. La domanda di contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione disposto in base all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 1815 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dei bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di San Martino al Tagliamento per le spese di ristrutturazione e ripristino funzionale dell'immobile ex scuole elementari".

35. All'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto.»;

b) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11 bis. Gli interventi da attuare riguardano:

a) miglioramento all'accessibilità agli spazi di stazione;

b) riqualificazione funzionale dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione per un loro utilizzo per finalità sociali e altre proprie dei compiti d'istituto degli enti locali;

c) miglioramento degli spazi di attesa interni ed esterni;

d) miglioramento delle strutture informative ai viaggiatori;

e) miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità bici/treno;

f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione.

11 ter. La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari ad 80.000 euro.

11 quater. Le domande di finanziamento, da presentarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono corredate della convenzione stipulata con RFI, della descrizione dell'intervento da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera.

11 quinquies. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

36. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 6/2013, come sostituito dal comma 35, lettera a), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3805 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con RFI per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali ".

37. Alla Protezione Civile della Regione sono demandate la realizzazione e la gestione della "Centrale Unica di Risposta al NUE 112" con conseguente attivazione del numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, mediante l'adozione del modello del cosiddetto "call center laico", destinato a ricevere tutte le chiamate d'emergenza effettuate nel territorio regionale.

38. L'Amministrazione regionale provvede ad adeguare la struttura e la dotazione di personale della Protezione Civile della Regione rispetto all'esigenza di adempiere ai nuovi compiti connessi all'efficiente realizzazione delle attività di cui al comma 37, in particolare quelli legati all'attività di risposta alle emergenze e alla sicurezza.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4153 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Centrale Unica di Risposta al NUE 112 con conseguente attivazione del numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, mediante l'adozione del modello del cosiddetto call center laico".

40. Il Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano istituito dall'articolo 5, comma 72, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è soppresso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente la disponibilità residua del Fondo è riversata al bilancio regionale comprensiva degli interessi maturati alla data del versamento.

41. La Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

42. Le entrate previste dal comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.225 e sul capitolo 9404 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Entrate derivanti dalla soppressa gestione del fondo fuori bilancio del Commissario Straordinario per il recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano".

43. A decorrere dalla data di cui al comma 40, gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio per l'intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale a fronte della disponibilità del Fondo per il recupero del Castello di Colloredo di Monte Albano fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9404 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per il completamento della gestione del patrimonio del Castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale".

44. A decorrere dalla data di cui al comma 40 gli oneri derivanti dalla gestione dell'intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, di cui all'articolo 5, commi 67 e seguenti, della legge regionale 17/2008, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.1.1072 e al capitolo 9405 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per la gestione corrente dell'intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano".

45. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni contributi per la chiusura delle discariche comunali, classificate di II categoria, tipo A, autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), e per le quali è stata disposta la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

46. Per le finalità di cui al comma 45 le Province utilizzano le risorse trasferite dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

47. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 ottobre 2015».

48. Il comma 6 dell'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«6. Il termine di attuazione del comma 4 è differito all'1 gennaio 2016.».

49. Al comma 2 quater dell'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a ante) se necessario, istituisce gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo e provvede alla loro programmazione;»;

b) alla lettera a) le parole «è autorizzato a disporre lo storno dello» sono sostituite dalle parole «storna lo»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), modifica d'ufficio gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo, variandone il beneficiario e le relative codifiche e rettifica i ruoli di spesa emessi a valere su tali impegni.».

50. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 13/2014 è inserito il seguente:

«Art. 29 bis. (Norme contabili concernenti la conversione di contributi)

1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contributi concessi agli enti locali e assegnata la competenza del connesso procedimento contributivo a una unità organizzativa diversa da quella originariamente prevista, l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con proprio decreto, adotta le variazioni contabili conseguenti, attribuendo all'ufficio competente per il contributo di cui è mutata la destinazione, la responsabilità della spesa inerente al contributo medesimo.

2. A tal fine con il predetto decreto è disposta:

a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa nella responsabilità dell'ufficio cui compete la gestione del rapporto contributivo a seguito della sua mutata destinazione e la loro programmazione;

b) la modificazione degli impegni assunti a seguito della concessione del contributo, l'imputazione dei medesimi, anche in parte, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a), e l'adeguamento, laddove necessario, delle relative codifiche;

c) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto alla lettera b).

3. L'ufficio competente individuato dalla legge regionale o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29, conferma l'impegno di cui al comma 1, lettera b).».

51. Le disposizioni di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 13/2014, come inserito dal comma 50, sono applicate anche in relazione alle deliberazioni di cui all'articolo 29 della medesima legge regionale 13/2014 già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

52. All'articolo 4 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 dopo la parola «edilizia» sono aggiunte le seguenti: «scolastica e universitaria»;

b) al comma 36 dopo la parola «edilizia» sono inserite le seguenti: «scolastica e universitaria»;

c) al comma 47 le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;

d) al comma 49 dopo la parola «parcheggi» sono inserite le seguenti: «compresa l'acquisizione delle aree» e dopo le parole: «aggregazione giovanile.» sono aggiunte le seguenti: «L'erogazione delle annualità concesse e maturate potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.»;

e) al comma 50 le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

53. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 le parole «e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti» sono soppresse;

b) alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole «privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti».

54. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è sostituito dal seguente:

«6. In relazione al riavvio, da parte della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, delle procedure correlate alle operazioni di dragaggio nella laguna di Marano-Grado a seguito della revoca dello stato di emergenza e a supporto della suddetta Direzione centrale per le attività individuate con deliberazione della Giunta regionale, la Regione può stipulare apposita convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno; gli oneri relativi sono a carico della Regione medesima.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2014 sono inseriti i seguenti:

«6 bis. In relazione all'assunzione del ruolo di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Bassa friulana e di soggetto attuatore per i progetti inseriti nel medesimo Patto, già approvati dalla Giunta regionale, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno per lo svolgimento delle relative attività necessarie alla realizzazione degli interventi già di competenza dello stesso Consorzio e funzionali allo sviluppo della zona industriale della Bassa Friulana.

6 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 e al comma 6 bis la convenzione da stipularsi fra la Regione e il Consorzio può essere unica.».

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 6, 6 bis e 6 ter, della legge regionale 3/2014, come, rispettivamente, sostituito dal comma 1 e inseriti dal comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3788 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Spese per la convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno per le procedure correlate alle operazioni di dragaggio nella laguna di Marano-Grado e agli interventi infrastrutturali del Patto Territoriale della Bassa friulana ".

4. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2014 è aggiunto il seguente:

«11 bis. Al fine di consentire il perseguimento del riequilibrio economico finanziario del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno e di proseguire nell'opera di potenziamento infrastrutturale di Porto Nogaro, l'Amministrazione regionale, su motivata richiesta da presentare da parte del Consorzio medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), corredata di una delibera ricognitiva di tutti i piani di investimento infrastrutturale non ancora ultimati e di un cronoprogramma delle iniziative da realizzare, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sulla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 ), ancora disponibili e non rendicontate.».

5. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall'Aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessità di garantire gli investimenti connessi all'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonché di rafforzare patrimonialmente la società di gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa [28].

6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [29].

7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 1302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Ricapitalizzazione Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa".

8. I commi 7 e 8 dell'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono sostituiti dai seguenti:

«7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per attuare e potenziare attività di promozione del territorio regionale che diano visibilità all'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia su mercati collegati direttamente, o tramite scalo, all'aeroporto regionale.

8. Le modalità di erogazione e rendicontazione di dette attività sono definite in apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la Società stessa.».

9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come sostituito dal comma 8, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Trasferimenti a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per attuare e potenziare attività di promozione del territorio regionale che diano visibilità all'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia».

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università di Udine un finanziamento per la realizzazione del progetto denominato SUPREME, previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il coordinamento delle azioni comuni connesse ai vincoli e alle attività militari presenti nel territorio della regione di data 19 giugno 2014.

11. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Il contributo viene erogato per il 50 per cento contestualmente alla sua concessione, e la restante parte con il decreto di rendicontazione del contributo stesso. Il finanziamento complessivamente erogato non potrà superare il 50 per cento dell'intero importo sostenuto e rendicontato per il progetto. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 4.8.2.1086 e del capitolo 5013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Università di Udine per la realizzazione del progetto denominato SUPREME, previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

13. Al comma 7 quater dell'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto in fine il seguente periodo: «La disposizione non si applica al direttore generale della società.».

14. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 63, comma 7 quater, della legge regionale 23/2007, si applica anche ai dirigenti della società FVG Strade Spa in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

15. Il contributo al Comune di Chions, inserito nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2014, n. 2023 ( Opcm 3907/2010 - opcm 4007/2012 - interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. Rettifica dgr 1630/2014), è confermato anche con riferimento a un immobile diverso purché in possesso di pari requisiti o di maggiore gravità sismica rispetto all'immobile originario.

16. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), la parola «rimborsare» è sostituita dalla seguente: «erogare».

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 7 la parola «del» è sostituita dalle seguenti: «dei dati forniti dal»;

b) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.»;

c) al comma 3 dell'articolo 20, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.»;

d) al comma 2 dell'articolo 21 le parole «sono individuate dal Documento» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate con deliberazione della Giunta regionale»;

e) al comma 2 dell'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole «Friuli Venezia Giulia» sono soppresse;

2) alla lettera c) l'espressione: «(USCI)» è sostituita dalla seguente: «(USCI FVG)»;

f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione promuove la realizzazione di una residenza culturale presso la Villa Manin di Passariano anche al fine della partecipazione al progetto previsto dall'articolo 45 del decreto 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 " del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La realizzazione e la permanenza della residenza è disciplinata da un accordo tra la Regione e l'Azienda speciale Villa Manin, il cui contenuto è approvato dalla Giunta regionale.»;

2) il comma 3 è abrogato;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 32 bis è aggiunto il seguente:

«1 bis. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 10, 18, comma 2, lettera a), 19, 24, comma 2, lettera a), 25, 26, comma 2, lettere a) e b), 27, comma 2, lettera a), 28, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dai relativi regolamenti. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito dai medesimi regolamenti, e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.».

2. Per l'esercizio 2015 l'importo stanziato dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015), è destinato alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine per complessivi 70.000 euro ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16/2014.

3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sulla riduzione di pari importo prevista alla tabella F di cui la comma 58 a carico della medesima unità di bilancio e del capitolo 6494 del medesimo stato di previsione della spesa.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), dopo le parole «della fruizione del suo patrimonio architettonico e ambientale» sono aggiunte le seguenti: «; tra le iniziative di sviluppo dell'offerta culturale e turistica l'Azienda può ospitare nella Villa anche una residenza culturale».

5. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18 ante. (Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena)

1. Ai fini della rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).»;

b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole «i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 38/2001» sono sostituite dalle seguenti: «i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge»;

c) al comma 1 dell'articolo 19 le parole «Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all'articolo 8 della legge 38/2001,» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge,»;

d) al comma 1 dell'articolo 20 le parole «Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo dei fondi statali risultante dalla ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge».

6. Il termine di rendicontazione dei contributi concessi per le annualità 2013 e 2014 a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale in applicazione dei regolamenti emanati con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17/2008), e con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2010, n. 19 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008)), è fissato al 30 settembre 2015, salvo non sia stato concesso un termine più lungo.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), un contributo di 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero".

8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 13.800 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5221 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero».

10. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di valorizzazione dei beni culturali, per le finalità di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), nonché dell'articolo 30 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2015 gli importi indicati alla tabella Y ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale che hanno regolarmente presentato domanda di contributo per l'esercizio in corso ai sensi del regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 60/1976, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0177/Pres. Tabella Y - riferita al comma 10 Contributi ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale

 

Provincia di Gorizia

Musei Provinciali di Gorizia

64.000

Comune di Pordenone

Museo Civico d'Arte

53.000

Comune di Pordenone

Museo Civico delle Scienze

52.000

Comune di Trieste

Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo teatrale "C. Schmidl"

80.000

Comune di Trieste

Civici Musei Scientifici

74.000

Comune di Trieste

Civico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna

69.000

Comune di Udine

Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte

96.000

Comune di Udine

Museo Friulano di Storia Naturale

56.000

Arcidiocesi di Udine

Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo

37.000

Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani"

Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani"

37.000

Comunità Ebraica di Trieste

Museo della Comunità Ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner"

28.000

 

TOTALE (cap 5216)

€ 646.000

 

11. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di valorizzazione dei beni culturali concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso. Sono ammissibili le spese rientranti nelle tipologie previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 177/2006.

12. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016 e con le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore al contributo concesso, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta con il decreto di concessione.

13. All'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Dette procedure si uniformano a quelle in vigore per gli enti operanti in campo culturale.» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «struttura competente in materia di valorizzazione dei beni culturali»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Le risorse disponibili vengono ripartite tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale all'entità delle spese ammissibili come risultanti dal preventivo di spesa di cui al comma 3.

3 ter. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono concesse in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento della sovvenzione concessa e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

3 quater. Sono ammissibili le spese relative all'organizzazione di conferenze, convegni, visite guidate, manifestazioni e altre iniziative analoghe, nonché alla realizzazione e presentazione di pubblicazioni, studi, indagini, ricerche e prodotti multimediali finalizzati alla valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati; sono inoltre ammissibili le spese per il personale nonché, nella misura massima del 25 per cento del contributo, anche le spese di funzionamento.».

14. Il beneficiario di incentivi regionali concessi dalla Direzione competente in materia di beni culturali per interventi su beni immobili di notevole valore artistico, storico o culturale ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili stessi per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo [30].

15. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale che beneficiano degli incentivi regionali di cui al comma 14, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui al comma 14.

16. I commi 26 e 27 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

17. L'articolo 6, comma 27, della legge regionale 24/2009 continua ad applicarsi alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 27 stesso, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

18. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10, lettera f), la cifra «50.000» è sostituita dalla seguente: «100.000»;

b) al comma 24 le parole «di inizio lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale è richiesta la proroga»;

c) al comma 47, lettera c), la cifra «245.000» è sostituita dalla seguente: «295.000»;

d) al comma 47, lettera d), la cifra «140.000» è sostituita dalla seguente: «170.000».

19. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 10, lettera f), della legge regionale 27/2014, come modificata dalla lettera a) del comma 18, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 47, lettera c) e lettera d), della legge regionale 27/2014, come modificate rispettivamente dalle lettere c) e d) del comma 18, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

21. All'articolo 6 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 87 le parole «a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo che la Fondazione medesima stipulerà per interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista»;

b) dopo il comma 87 è inserito il seguente:

«87 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 87 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.»;

c) al comma 90 le parole «a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo che l'Azienda medesima stipulerà» sono soppresse;

d) dopo il comma 90 è inserito il seguente:

«90 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 90 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.»;

e) al comma 105, dopo le parole «di ultimazione dei lavori», sono aggiunte le seguenti: «, nonché di rendicontazione delle spese sostenute».

22. Al fine di consentire la piena operatività nonché il consolidamento della rete tra le istituzioni museali della Carnia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione della Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, con oneri a carico dell'Amministrazione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di due unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Seminario diocesano di Concordia - Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature e per il trasferimento dei volumi, destinati a rendere operativa la nuova sede della biblioteca del Seminario stesso [31].

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla struttura competente in materia di valorizzazione dei beni culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è concesso in misura pari al cento per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso. 25 Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 370.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 5229 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo al Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone per l'acquisto di scaffalature, arredi e attrezzature».

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi un contributo straordinario di 95.000 euro per le spese tecniche relative alla ristrutturazione dei locali ubicati nell'edificio di cui all'articolo 19 della legge 38/2001 sito a Gorizia, corso Verdi n. 52, già "Trgovski dom", consegnati in gestione dall'Amministrazione regionale alla Biblioteca stessa con verbale n. 28 di data 11 marzo 2015.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla struttura amministrativa competente in materia di lingue minoritarie, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare, da un quadro economico e un cronoprogramma delle fasi di progettazione.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.2.5044 e del capitolo 5002 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo straordinario alla "Biblioteca nazionale slovena e degli studi" per le spese tecniche relative alla ristrutturazione dell'immobile "Trgovski dom" sito in Gorizia».

29. All'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole «sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse»;

b) al comma 25 le parole «sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate a bilancio le relative risorse».

30. All'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di proprietà di enti pubblici del» sono sostituite dalle seguenti: «siti in»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;

b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.».

31. In relazione alle modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003, previste dal comma 30, lettere a) e b), all'unità di bilancio 5.1.1.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015:

a) la denominazione del capitolo 4969 è sostituita dalla seguente: «Incentivi ad enti pubblici proprietari di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia per lavori di ordinaria manutenzione»;

b) la denominazione del capitolo 4971 è sostituita dalla seguente: «Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia ad associazioni e società sportive non professionistiche senza fini di lucro proprietarie degli stessi o che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare lavori su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici».

32. Alla legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 2, al primo e al terzo comma dell'articolo 3, al primo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 6, le parole «all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di beni culturali»;

b) al secondo comma dell'articolo 3 le parole «3 membri designati» sono sostituite dalle seguenti: «un membro designato»;

c) al terzo comma dell'articolo 3 le parole «dei membri» sono sostituite dalle seguenti: «del membro».

33. [Con riferimento all'incentivo previsto dall'articolo 6, commi 38 e 39, della legge regionale 27/2014 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 32 ter e 33 della legge regionale 16/2014] [32].

34. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 11/2013, per "interventi e progetti nel settore culturale" si intendono gli interventi e i progetti in materia di attività culturali, beni culturali, tutela delle diversità linguistiche e promozione della cultura regionale.

35. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici al funzionamento della stampa in lingua slovena, derivanti dalla diminuzione delle risorse statali a sostegno dei giornali quotidiani e dei periodici in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, e nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seguenti soggetti i contributi straordinari a fianco di ciascuno indicati a sostegno dell'attività editoriale dei medesimi enti per l'anno 2015:

a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste: 600.000 euro;

b) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD): 150.000 euro.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

37. Gli oneri pari a 750.000 euro per l'anno 2015 derivanti dal disposto di cui al comma 35, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 58.

38. L'incremento del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26/2007, istituito nel bilancio regionale in attuazione dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), previsto per complessivi 500.000 euro, fa carico all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e rispettivamente al capitolo 5581 per l'importo di 332.500 euro, al capitolo 5583 per l'importo di 115.000 euro e al capitolo 5591 per l'importo di 52.500 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 58.

39. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 38 la misura degli ulteriori stanziamenti destinati agli enti e categorie di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2007 è definita dalla Giunta regionale in base alle percentuali indicate alla tabella O della legge regionale 27/2014 .

40. Gli ulteriori contributi assegnati ai sensi del comma 38 agli enti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 per la loro attività istituzionale, nell'esercizio 2015, sono erogati in un'unica soluzione anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

41. Allo scopo di pervenire entro il 31 dicembre 2017 alla fusione degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 che svolgono attività musicale e di educazione musicale e in prospettiva della diffusione, in attuazione della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione scolastico italiano, dell'insegnamento musicale nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via transitoria e per il solo anno 2015, a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Centro sloveno di educazione musicale-Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale del medesimo ente nell'anno 2015 [33].

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

43. Gli oneri pari a 150.000 euro per l'anno 2015 derivanti dal disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 58.

44. In via transitoria e per il solo anno 2015, nelle more del riordino della normativa per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia, le risorse di cui al Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta di cui all'articolo 11 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), a valere per 40.000 euro sul capitolo di spesa 5554 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono assegnate sulla base di un avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

45. Nell'avviso pubblico di cui al comma 44, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta da sostenere, tra gli interventi indicati al capo III della legge regionale 5/2010, i criteri e le modalità di selezione dei progetti e presentazione della domanda. La selezione dei progetti è effettuata mediante valutazione comparata sulla base dei criteri stabiliti dall'avviso, sentito il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2010.

46. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle nuove modalità di erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 " del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seguenti soggetti i contributi straordinari a fianco di ciascuno indicati:

a) La Contrada -Teatro stabile di Trieste: 120.000 euro;

b) associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia: 20.000 euro;

c) associazione culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia: 20.000 euro;

d) associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia: 20.000 euro;

e) associazione "Chamber Music" di Trieste: 20.000 euro.

47. Le domande di contributo di cui al comma 46 sono presentate al Servizio competente in materia di attività culturali entro il termine perentorio del 15 settembre 2015. Ai procedimenti si applicano le disposizioni di cui al regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51.

48. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 46, lettera a), è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5003 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo straordinario a La Contrada-Teatro stabile di Trieste per agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle nuove modalità di erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)».

49. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 46, lettere b), c), d) ed e), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo straordinario all'associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia, all'associazione culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia, all'associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia e all'associazione "Chamber Music" di Trieste per agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle nuove modalità di erogazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)».

50. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), dopo la lettera j bis), è aggiunta la seguente:

«j ter) svolge attività di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del patrimonio culturale.».

51. Con riferimento agli incentivi concessi dall'Amministrazione regionale in materia di tutela delle diversità linguistiche e promozione della cultura regionale, l'importo del finanziamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel periodo in questione.

52. Se i finanziamenti eccedono l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.

53. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione MittelFest un contributo straordinario di 40.000 euro per la realizzazione, in collaborazione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello, di un concerto internazionale dedicato al ricordo dei caduti, nell'ambito delle celebrazioni del centenario della prima Guerra mondiale.

55. La domanda di contributo di cui al comma 54 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro il termine perentorio del 15 settembre 2015. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui al regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 51/2014.

56. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 5006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione MittelFest per la realizzazione, in collaborazione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello, di un concerto internazionale dedicato al ricordo dei caduti, nell'ambito delle celebrazioni del centenario della prima Guerra mondiale».

57. A fronte dell'ulteriore successivo stanziamento a valere sul capitolo di spesa 6251 dello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, le domande di contributo di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2013, sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015. Ai procedimenti si applicano le disposizioni di cui al regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 51/2014 [34].

58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)

1. Al fine di garantire l'omogeneità sull'intero territorio regionale degli interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madrelingua agli appartenenti alla minoranza slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Josip Pangerc" di San Dorligo della Valle- Dolina (Trieste).

2. Sono ammissibili a contributo le spese indicate all'articolo 7, comma 2, lettere da a) a d), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio).

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di un preventivo di spesa. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4.800 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5496 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Josip Pangerc" di San Dorligo della Valle- Dolina (Trieste) per interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura agli appartenenti alla minoranza slovena".

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Liceo scientifico statale con lingua di insegnamento slovena "France Preseren" di Trieste per le spese da sostenere per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole).

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo non può essere superiore al 90 per cento del relativo preventivo di spesa e può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1.800 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5497 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Liceo scientifico statale con lingua di insegnamento slovena "France Preseren" di Trieste per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 ".

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo di Paluzza (Udine) per le spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nell'anno scolastico 2014/2015.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 8.500 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5498 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto comprensivo di Paluzza (Udine) per le spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nell'anno scolastico 2014/2015".

11. Ad integrazione di quanto previsto nel programma specifico 9/15: Catalogo regionale dell'offerta orientativa del documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015", del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, approvato con delibera della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, viene concesso un contributo annuo per il triennio 2015-2017 per la realizzazione di azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere e di sostenere la loro transizione tra i cicli di studio.

12. Il soggetto attuatore del programma specifico di cui al comma 11 è individuato tramite apposito avviso emanato dalla Direzione competente in materia di orientamento scolastico, il quale provvede a definire le modalità per la richiesta del contributo, nonché per l'attivazione, la gestione e la rendicontazione finanziaria dei percorsi formativi e delle relative azioni di sistema del biennio 2015-2017.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore del programma specifico 9/15: Catalogo regionale dell'offerta orientativa del documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015", del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, per la realizzazione di azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni".

14. L'Amministrazione regionale concorre con proprie assegnazioni finanziarie, in regime di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), alla realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore da parte delle fondazioni costituite in Friuli Venezia Giulia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo anche in altri territori italiani non regionali.

15. I percorsi di cui al comma 14 devono essere di interesse regionale in quanto finalizzati a promuovere lo sviluppo del territorio regionale ovvero essere, per vicinanza, di facile accesso per i cittadini del Friuli Venezia Giulia.

16. Il contributo è concesso nella misura massima di 50.000 euro a ciascuna fondazione di cui al comma 14 per i percorsi avviati in territori non regionali nell'anno scolastico di riferimento.

17. In caso di domande ammissibili corrispondenti a un ammontare complessivo superiore alle risorse disponibili, il contributo viene proporzionalmente ridotto a ciascuna fondazione.

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata entro il 31 ottobre al Servizio competente in materia di istruzione tecnica superiore, corredata di un preventivo di spesa riferito alla spesa complessiva dei percorsi di cui al comma 14. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

19. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 2131 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore avviati in territori non regionali da parte delle fondazioni costituite in Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ".

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per le spese da sostenere per l'allestimento di un laboratorio attrezzato che simuli lo scafo di una nave, denominato MON BLOCK, da destinare alla formazione di saldatori, tubisti e eventuali altre figure professionali di settore. L'utilizzo dell'aula è riservato in via prioritaria ai soggetti che erogano attività formative finanziate dall'Amministrazione regionale, con addebito dei soli costi di gestione e concorre a far parte dei laboratori del futuro polo tecnico professionale dell'economia del mare previsto con la deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2013, n. 1710 (Piano territoriale triennale concernente gli istituti tecnici superiori (i.t.s.) il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (i.f.t.s.) e i poli tecnico professionali in Friuli Venezia Giulia - approvazione).

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione professionale, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

23. I beni acquisiti o realizzati col contributo di cui al comma 20 sono vincolati alla loro destinazione per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di completamento dell'allestimento dell'aula di lavoro di cui al medesimo comma 20.

24. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di euro 20.000 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.2.5064 e del capitolo 3610 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per l'allestimento di un laboratorio attrezzato denominato MON BLOCK da destinare ad attività di formazione."

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori), a copertura anche di oneri finanziari quale partecipazione al co finanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per un intervento di manutenzione straordinaria volto all'adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica della casa dello studente di viale Ungheria, Udine. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione all'eventuale mutuo [35].

26. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5001 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori), quale partecipazione al cofinanziamento statale per un intervento di manutenzione straordinaria volto all'adeguamento normativo e miglioramento dell'efficienza energetica della casa dello studente di viale Ungheria, Udine". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2034 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) regionale un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e per la celebrazione dell'anniversario della liberazione.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 5950 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario all'ANPI regionale per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della costituzione e per la celebrazione dell'anniversario della liberazione".

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto n. 8205/LAVFOR.ISTR/2013 del 9 dicembre 2013, per il sostegno al servizio erogato dalla sezione sperimentale denominata "Sezione Primavera", aggregata alla scuola dell'infanzia paritaria "Maria Bambina" di Cordenons, nell'anno scolastico 2013/2014, individuando quale beneficiario e percettore del contributo la Scuola materna parrocchiale "Maria Bambina" (codice fiscale 00216740936), ente gestore della predetta scuola dell'infanzia paritaria. Sono fatte salve tutte le altre condizioni previste nel decreto di concessione del contributo n. 8205/LAVFOR.ISTR/2013 del 9 dicembre 2013.

31. Al comma 41 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola «ventennale» è sostituita dalla seguente: «pluriennale».

32. Il primo capoverso del comma 42 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 è sostituito dal seguente: «Il contributo quindicennale è destinato alla copertura di tutte le rate a tasso variabile del mutuo pluriennale, ivi comprese le rate versate in fase di preammortamento.».

33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - Sanità pubblica)

1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2014 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2014.

2. Le risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di 3.153.046 euro sono destinate al ripiano di disavanzi degli enti del Servizio sanitario regionale relativi all'anno 2014 e fino all'importo massimo di 16.163.277,28 euro sono destinate al finanziamento delle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2015.

3. Il 3 per cento delle risorse di cui al comma 2 destinate a finanziare le esigenze di parte corrente, in via eccezionale per l'anno 2015, in relazione alla riorganizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinato quale quota integrativa alle Risorse Aggiuntive Regionali per il personale del Servizio sanitario regionale.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata la spesa di 16.163.277,28 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e sul capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta con la tabella H di cui al comma 30.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2 relativamente alle esigenze di parte capitale è destinata la spesa di 3.153.046 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1131 e sul capitolo 4377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione disposta con la tabella H di cui al comma 30.

6. A fronte del disposto di cui al comma 1 sono previste entrate per 19.316.323,28 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 650 alla tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.

7. Il comma 23 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«23. La Commissione di cui al comma 22 è composta da:

a) un dirigente medico esperto di organizzazione individuato dalla Direzione centrale competente;

b) un direttore di nefrologia e dialisi per ogni ente del Servizio sanitario regionale;

c) un rappresentante dell'area infermieristica;

d) un rappresentante dell'area della medicina generale;

e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei pazienti nefropatici/dializzati più rappresentative della regione;

f) il coordinatore del Centro regionale trapianti o suo delegato;

g) il responsabile del Centro trapianti fegato, rene e pancreas o suo delegato.».

8. Dopo il comma 23 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«23 bis. Ulteriori figure professionali possono essere coinvolte nei lavori della Commissione in base alle tematiche trattate.».

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario), sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 23/2012 .

1 ter. Qualora i servizi di cui al comma 1 bis vengano affidati in via diretta, gli enti del Servizio sanitario regionale riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività affidate.

1 quater. Al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale approva un regolamento che individua requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.».

10. L'articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 è abrogato.

11. Ai fini di razionalizzazione della spesa nel settore della Sanità pubblica veterinaria la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Servizio sanità pubblica veterinaria svolge la funzione di Osservatorio epidemiologico veterinario e sicurezza alimentare della Regione Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento di attività di valutazione, pianificazione e sorveglianza epidemiologica veterinaria sul territorio regionale.

12. Con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sono individuati i compiti per lo svolgimento della funzione di cui al comma 11.

13. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 11, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia si avvale, anche attraverso la messa a disposizione di personale, del supporto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di cui alla legge regionale 24 aprile 2015, n. 9 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ").

14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4559 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per lo svolgimento dell'attività di Osservatorio epidemiologico veterinario e sicurezza alimentare».

15. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è sostituito dal seguente:

«3. Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute.».

16. Sono abrogati:

a) i commi 4, 5, 6, 7, 7 bis e 9 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2013;

b) le parole da «Il collegio sindacale dell'Ente» sino alle parole «legge regionale 26 luglio 2013, n. 6.» del comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria);

c) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2014 .

17. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2013 è sostituito dal seguente:

«10. Per quanto non previsto al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).».

18. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), dopo il punto 14), è aggiunto il seguente:

«14 bis) l'autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006 .».

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENPA onlus sede provinciale di Udine un contributo straordinario di 200.000 euro per la costruzione del nuovo parco canile rifugio.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4137 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo straordinario all'ENPA onlus sede provinciale di Udine per la costruzione del nuovo parco canile rifugio».

22. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole «protezione degli animali» sono aggiunte le seguenti: «e all'accertamento delle violazioni».

23. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 le parole «All'accertamento e all'irrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'irrogazione».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.

25. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2024 e del capitolo 4367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributi ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale per attività di ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa».

27. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014):

a) le parole «accantonate e» sono soppresse;

b) dopo le parole «vigente Accordo collettivo nazionale (ACN)» sono inserite le seguenti: «, integrato dall'Accordo integrativo regionale (AIR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2006, n. 269,».

28. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 23/2013, dopo le parole «Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, in attuazione ACN dell'8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009».

29. In attuazione dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17/2014 e dell'articolo 5 del Patto per la salute 2014-2016, nell'ambito delle risorse disponibili del Servizio sanitario regionale, le forme associative sono sviluppate secondo specifici contenuti individuati con l'AIR.

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - Protezione sociale)

1. Al comma 32 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole «per l'anno 2014» sono soppresse.

2. Per le finalità previste dal comma 32 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), nei limiti delle risorse allocate sul capitolo di cui al comma 4, con riferimento alle domande ammissibili a contributo per le quali non è stato possibile concedere gli incentivi per insufficienza di risorse.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro».

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota delle risorse di cui all'articolo 2, comma 9, della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna) che, all'esito della relativa rendicontazione, dovesse risultare non essere stata utilizzata da una o più delle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), alla compartecipazione alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2014 in relazione alle domande, presentate alle altre Casse Edili, rimaste inevase per insufficienza di risorse.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di domande, presentate a ciascuna di esse, rimaste inevase.

7. La Cassa Edile presenta entro il 31 marzo 2016 alla Direzione centrale competente la richiesta di assegnazione delle risorse di cui al comma 5 con l'indicazione del numero di domande rimaste inevase.

8. La Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2016 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute per quanto disposto dal presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di minori in situazione di disagio familiare, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.

10. Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 9 devono chiedere il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo le procedure stabilite con il regolamento di cui al comma 9.

11. Gli atti autorizzativi di cui al comma 10 sono rilasciati dalla Regione, previa verifica del possesso degli specifici requisiti, criteri ed evidenze minimi e organizzativi stabiliti con il regolamento di cui al comma 9.

12. Il termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), prorogato dal Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ultimo periodo della medesima legge regionale 20/2005, può essere ulteriormente prorogato con la stessa modalità per un periodo non superiore a due anni.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fhocus - Consorzio for home care united services - ricerca e sviluppo di Trieste un contributo straordinario di 60.000 euro per l'anno 2015 a sostegno delle spese sostenute nel 2014 per l'attività di assistenza domiciliare specializzata a favore di persone non autosufficienti.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un elenco di dettaglio delle spese sostenute e di una relazione illustrativa delle attività effettuate nell'anno 2014, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4687 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo straordinario a Fhocus - Consorzio for home care united services - ricerca e sviluppo di Trieste a sostegno delle spese sostenute nel 2014 per l'attività di assistenza domiciliare specializzata a favore di persone non autosufficienti».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo un contributo straordinario di 171.000 euro per le attività istituzionali a favore delle persone disabili.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 171.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4686 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo per le attività istituzionali a favore delle persone disabili».

19. L'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è abrogato.

20. Per le nascite o adozioni di minori avvenute nell'anno 2014, ai genitori in possesso, alla data di nascita o di adozione, dei requisiti di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 e aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare pari o inferiore a 15.000 euro, è concesso un assegno una tantum di importo pari a 600 euro per ciascun figlio.

21. Per accedere al beneficio i genitori presentano domanda al proprio Comune di residenza entro il 15 ottobre 2015. Sono fatte salve le domande regolarmente presentate nel corso dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 aventi i requisiti di cui al comma 20.

22. Il riparto ai Comuni delle risorse necessarie per la copertura dei costi relativi alla concessione dell'assegno una tantum di cui al comma 20 è effettuato tenuto conto dei dati inseriti dai Comuni stessi entro la data stabilita con decreto del Direttore dell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale.

23. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. (Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"), e successive modifiche e integrazioni.

24. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 1.750.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4521 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Assegno una tantum per nascite e adozioni di minori avvenute nell'anno 2014».

25. Al fine di potenziare una rete qualificata di strutture dedicate ai servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro della Società cooperativa sociale Magikabula a r.l. di Trieste nel contributo già concesso alla Società cooperativa sociale Albero Azzurro a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, con decreto 640/ISTR, del 16 aprile 2013, come modificato dal decreto PMT/793/ES/ASI, del 3 marzo 2014, per la realizzazione di un asilo nido in piazza Carlo Alberto n. 11 a Trieste.

26. La Società cooperativa sociale Magikabula a r.l. presenta al Servizio competente in materia di investimenti su strutture della prima infanzia la richiesta di subentro alla Società cooperativa sociale Albero Azzurro a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), per la concessione e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario. Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori. La rendicontazione delle spese per l'intervento è predisposta dalla Società cooperativa subentrante per tutte le spese anche già sostenute.

27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)

1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2014 è accertato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), in complessivi 398.004.675,30 euro; conseguentemente il conguaglio positivo è determinato in 55.229.699,02 euro, cui si sommano 20.439,40 euro relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 23/2013, non utilizzate al 31 dicembre 2014, per complessivi 55.250.138,42 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 3, 5, 14, 16, 22, 27, 46, per 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 146.969,32 euro per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), nonché, per 15 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

3. Una quota del conguaglio positivo determinato ai sensi del comma 1, pari a 1.584.000 euro, è destinata a reintegrare il bilancio regionale della quota di spettanza di compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica 2015 per effetto dell'incremento di risorse di cui al comma 22.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata ad accantonamento la quota di 1.584.000 euro, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1153, con riferimento al capitolo 1857 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Fondo da utilizzarsi per il ripristino della neutralità finanziaria del bilancio regionale in relazione all'addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica dell'anno 2015».

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), un fondo di 26 milioni di euro, a titolo di incremento del trasferimento ordinario unitario 2015 di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

6. Il fondo di cui al comma 5 è ripartito in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai medesimi comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera b), della legge regionale 27/2014 .

7. Il trasferimento di cui al comma 5 è disposto con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all'articolo 10, comma 33, della legge regionale 23/2013, per la quota residuata dopo il recupero di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 27/2014, nonché dopo il recupero, in caso di incapienza, a valere sulla quota di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b), della legge regionale 27/2014 .

8. In caso di incapienza del fondo di cui al comma 5, al recupero di gettito di cui al comma 7, la parte eventualmente residua è versata a saldo direttamente dal Comune alla Regione entro il 10 dicembre 2015.

9. Il trasferimento di cui al comma 5 è concesso ed erogato in unica soluzione entro il 15 novembre 2015.

10. Per la finalità prevista dal comma 5 è destinata la spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

11. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta municipale propria e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2015 e il recupero dei gettiti IMU terreni agricoli montani 2014 e 2015 di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 34/2015, dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2016.

12. Nell'anno 2015, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2015 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e del bilancio regionale ai sensi del comma 11 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

13. La Regione, per la finalità di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 15/2014 e per la finalità di cui al comma 11, può utilizzare i dati inviati anche in modo informale dal competente Ministero.

14. Il fondo di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 18/2015 a favore delle Unioni territoriali intercomunali è incrementato di 1 milione di euro.

15. Per la finalità prevista dal comma 14 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

16. Per la finalità di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 27/2014, è stanziato a favore dei Comuni e delle Province l'ulteriore fondo di 2.792.169,10 euro suddiviso in due quote:

a) 50.000 euro per soddisfare le domande presentate tempestivamente dai Comuni a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 27/2014 e rimaste inevase per disguidi di protocollazione informatica;

b) 2.742.169,10 euro per soddisfare le domande presentate ai sensi del comma 18.

17. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata ai sensi del comma 16 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

18. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 16, lettera b), è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 settembre 2015, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata già attivate dalla data del 1° gennaio o che l'ente intende adottare entro l'anno 2015 e che le medesime operazioni non hanno già beneficiato del riparto di cui all'articolo 10, commi da 28 a 33, della legge regionale 27/2014;

e) la dichiarazione che l'ente non intende avvalersi, per la medesima fattispecie, dei benefici di cui all'articolo 14, commi da 33 a 37, della legge regionale 27/2014 .

19. Il contributo di cui al comma 16, lettera a), è concesso entro il 15 settembre 2015 e il contributo di cui al comma 16, lettera b), è concesso entro il 31 ottobre 2015. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario a valere sulla quota di cui al comma 16, lettera b), è ridotta in misura proporzionale.

20. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 30 settembre 2016 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

21. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 2.792.169,10 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province, a incremento del trasferimento per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 10, comma 20, della legge regionale 27/2014, un fondo rispettivamente di 3.227.407,10 euro e di 4.692.592,90 euro, da ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 20, della legge regionale 27/2014 e da concedere ed erogare entro il 15 novembre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 7.920.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 settembre 2015, a Province, Comuni e Comunità montane, a incremento del trasferimento per le funzioni conferite ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), di cui all'articolo 10, commi 22 e 23, della legge regionale 27/2014, i seguenti fondi:

a) 2 milioni di euro da ripartire in misura proporzionale al trasferimento di cui all'articolo 10, comma 22, della legge regionale 27/2014;

b) 7 milioni di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato a ciascun ente ai sensi dell'articolo 10, comma 37, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

25. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 24 è autorizzata la spesa a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1520, per 2 milioni di euro, e a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con riferimento al capitolo 1522, per 7 milioni di euro.

26. Ai commi 40 e 41 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2014 le parole «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «669.914,21 euro».

27. Per ridurre l'impatto negativo sul bilancio dei Comuni derivante dall'introduzione dell'Imposta municipale propria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni che presentano un minor gettito IMU 2014, individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 24 aprile 2015, un contributo una tantum di 500.000 euro a sollievo del minor gettito registrato nell'anno 2014 e nell'anno 2015.

28. Il fondo di cui al comma 27 è ripartito in misura proporzionale alla quota da assicurare ai bilanci comunali, individuata con la deliberazione indicata al comma 27, ed è concesso ed erogato in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1843 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Assegnazione straordinaria ai Comuni per sottogettito IMU».

30. Le risorse relative ai trasferimenti di cui di cui all'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 15/2014, nonché le risorse relative ai trasferimenti di cui all'articolo 10, commi 7, lettera b), 10, lettera a), e 20 della legge regionale 27/2014, se non già liquidate entro il 30 settembre 2015 in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai soggetti beneficiari all'Ufficio regionale competente, sono liquidate d'ufficio entro il 15 novembre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

31. Per concorrere al riequilibrio territoriale del recupero al bilancio statale del gettito dell'Imposta municipale propria 2014 dovuto dalla Regione per i Comuni ricadenti nel proprio territorio, la Regione assegna ai Comuni di cui al comma 32, un contributo una tantum, con le modalità di cui ai commi da 32 a 36.

32. Sono beneficiari del contributo di cui al comma 31 i Comuni la cui differenza fra il gettito dell'Imposta municipale propria 2014 e l'importo derivante dalla somma dell'Imposta comunale sugli immobili 2010 e del contributo ex ICI prima casa 2014 è superiore al 38,22 per cento del gettito IMU 2014 ad aliquota base, relativo agli immobili diversi dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

33. L'importo assegnato a ciascun Comune è pari all'importo della differenza determinata ai sensi del comma 32.

34. In caso di insufficienza di risorse, si procede assegnando a ciascun Comune due quote:

a) la prima quota pari all'intero importo determinato ai sensi del comma 32 fino alla concorrenza massima di 50.000 euro;

b) la seconda quota determinata ripartendo in modo proporzionale le risorse rimanenti del fondo con le somme assegnabili ai sensi del comma 32 e non già coperte con la prima quota fino ad un massimo di 170.000 euro.

35. Per il riparto di cui ai commi da 32 a 34 sono presi a riferimento i dati IMU 2014 e i dati ICI 2010 resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmessi a cura dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e i dati del contributo ex ICI prima casa comunicati alla Regione dal competente Ministero nell'anno 2014.

36. L'assegnazione di cui al comma 31 è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

37. Per la finalità prevista dal comma 31 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1888 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Assegnazione straordinaria ai Comuni per riequilibrio extragettito IMU 2014».

38. Per concorrere al riequilibrio territoriale del recupero al bilancio statale del gettito dell'Imposta municipale propria 2015 dovuto dalla Regione per i Comuni ricadenti nel proprio territorio, la Regione assegna ai Comuni di cui al comma 32, un contributo in misura pari a quanto assegnato a detti Comuni ai sensi dei commi da 33 a 35 e con le modalità di cui al comma 36.

39. Per la finalità prevista dal comma 38 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1884 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Assegnazione straordinaria ai Comuni per riequilibrio extragettito IMU 2015».

40. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), l'Amministrazione regionale, sulla base di apposite convenzioni, è autorizzata a rimborsare alle Province, anche in misura forfetaria, gli oneri da queste sostenuti per la gestione e conduzione dei beni mobili e immobili trasferiti o messi a disposizione della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, nelle more dell'eventuale subentro nei relativi contratti di gestione e conduzione.

41. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40, relativamente agli oneri di parte corrente, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1440 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per rimborsi alle Province degli oneri sostenuti per la gestione e conduzione dei beni mobili-funzioni trasferite alla Regione di competenza del Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali».

42. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40, relativamente agli oneri di parte corrente, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1450 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per rimborsi alle Province degli oneri sostenuti per la gestione e conduzione dei beni immobili-funzioni trasferite alla Regione di competenza del Servizio gestione patrimonio immobiliare».

43. In relazione a quanto previsto dal comma 40, l'importo complessivo dell'assegnazione spettante alle Province prevista dall'articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2014, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 13/2015, si intende rideterminato in 4.179.428,30 euro, destinato:

a) per 3.851.780,30 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera a), della legge regionale 27/2014, salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2015;

b) per 327.648 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera b), della legge regionale 27/2014, salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2015.

44. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 41 e 42 per l'anno 2015 si provvede per complessivi 300.000 euro con lo storno dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di cui alla tabella J approvata con il comma 68.

45. In seguito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 40 sono disposti mediante aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2007 gli storni tra i capitoli istituiti ai sensi dei commi 41 e 42 ed i capitoli operativi di ciascun centro di responsabilità amministrativa competente per la specifica spesa di gestione e conduzione.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio e in unica soluzione, entro il 15 ottobre 2015, al Comune di Zuglio un finanziamento straordinario di 7.000 euro, a titolo di incremento dell'assegnazione già attribuita nell'anno 2012 ai sensi dell'articolo 10, commi 27 e 28, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), in relazione al tardivo recepimento da parte dell'ISTAT della variazione territoriale della frazione di Fielis.

47. Entro il 31 dicembre 2016 il Comune di Zuglio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali una certificazione attestante la destinazione della quota ricevuta ai sensi del comma 46 per spese d'investimento.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1901 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Zuglio a titolo di incremento dell'assegnazione già attribuita nell'anno 2012, in relazione al tardivo recepimento da parte dell'ISTAT della variazione territoriale della frazione di Fielis».

49. Al fine di garantire la realizzazione dell'intervento già individuato nell'accordo quadro ASTER stipulato, in data 8 luglio 2008, tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina-Meduna", a seguito della restituzione del finanziamento regionale da parte del Comune capofila della disciolta Associazione intercomunale conseguente ai sopravvenuti vincoli di spesa derivanti dal patto di stabilità interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare il finanziamento a favore del Comune nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, per il medesimo importo restituito, previa conferma d'interesse comunicata da tale Comune alla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

50. La Regione è autorizzata ad erogare il finanziamento al Comune riassegnatario a seguito di apposite richieste e certificazioni degli stati di avanzamento dell'intervento.

51. Il Comune beneficiario della riassegnazione di cui al comma 49 trasmette la rendicontazione del finanziamento regionale entro il 31 dicembre 2020.

52. Le entrate di cui al comma 49, previste in 1.200.000 euro, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo d'entrata 1844 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Restituzione del finanziamento regionale da parte del Comune capofila della disciolta Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina-Meduna"».

53. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1899 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Riassegnazione al Comune nel cui territorio si realizza l'intervento di cui all'accordo quadro ASTER stipulato in data 8 luglio 2008, tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina-Meduna"».

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 30.000 euro a favore dell'UNCEM per sostenere l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 26/2014 .

55. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'UNCEM presenta la domanda per accedere al finanziamento di cui al comma 54.

56. Il finanziamento è concesso entro il 31 ottobre 2015 ed erogato in via posticipata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, previa rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, per le finalità di cui al comma 54, da presentarsi entro il 31 marzo 2017, consistente in una relazione dettagliata, corredata dell'elenco analitico delle spese suddette.

57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1814 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Finanziamento straordinario all'UNCEM per il sostegno dell'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 26/2014».

58. Per l'anno 2015, ai fini dell'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), si prende a riferimento l'assegnazione effettuata a titolo di trasferimento ordinario unitario previsto nell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge regionale 27/2014.

59. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2014 le parole «agli articoli 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4 e 5».

60. [Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014, come modificato dall'articolo 58, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2015, le parole «entro il 15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»] [36].

61. [Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2015, le parole «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinquanta giorni» e le parole «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»] [37].

62. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26/2014 le parole «all'articolo 10, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7, comma 2».

63. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 18/2015 le parole «entro il 25 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

64. Al comma 7 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole «che hanno aderito ad un'Unione territoriale intercomunale entro il termine previsto nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/2014, senza il ricorso all'attivazione della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, della medesima legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014».

65. Al comma 16 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015».

66. Al comma 20 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole «entro il 15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre».

67. Al comma 55 dell'articolo 10 della legge regionale 15/2014 le parole «in data 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in data 31 luglio 2016» e le parole «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

68. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), è abrogata.

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è aggiunta la seguente: «h bis) l'acquisto delle urne elettorali.».

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunta la seguente: «e bis) acquisto delle urne elettorali.».

4. Per le finalità previste dalla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 28/2007, come introdotta dal comma 2, e dalla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 19/2013, come introdotta dal comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. Nell'ambito delle attività connesse alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione, finalizzate al contenimento della finanza pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni scientifiche in ambito universitario, mediante la stipula di uno o più accordi, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), concernenti la trattazione di tematiche di comune interesse, con particolare riferimento alla definizione di indicatori di performance atti a rappresentare le risultanze contabili delle singole società e a garantire la valutazione del grado di necessità della persistenza operativa ovvero il grado di sovrapposizione e duplicazione di attività e funzioni svolte, rispetto ad altre società, a fronte delle esigenze di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

6. Nell'ambito delle attività connesse alla più compiuta definizione del perimetro entro il quale la Regione può introdurre regimi fiscali di vantaggio a favore della ricerca, delle imprese e dei cittadini, a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni scientifiche in ambito universitario, mediante la stipula di accordi, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, concernenti la trattazione di tematiche di comune interesse, con particolare riferimento al sistema di aliquote, esenzioni, detrazioni, deduzioni, incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici, anche alla luce della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, qualora gli interventi riguardino le imprese.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema degli accordi di cui ai commi 5 e 6.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 952 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per accordi in ambito universitario per attività connesse alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione».

9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 950 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per accordi in ambito universitario per attività connesse alla più compiuta definizione del perimetro entro il quale la Regione può introdurre regimi fiscali di vantaggio a favore della ricerca, delle imprese e dei cittadini, a supporto dello sviluppo economico e sociale del territorio».

10. Al fine di favorire l'ultimazione delle istruttorie relative ai contributi POR FESR 2007-2013, l'Amministrazione regionale provvede a corrispondere i compensi anche connessi agli obblighi già assunti e relativi alle attività di collaborazione coordinata e continuativa riferite all'esercizio finanziario in corso.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede con le risorse stanziate a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di esperti per l'analisi dei bilanci di enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nonché per consulenze tecniche specialistiche volte a valutare la migliore tutela del credito afferente direttamente o indirettamente la Direzione centrale medesima in fattispecie complesse, anche nell'ambito di procedure concorsuali e per consulenze specialistiche relative a problematiche di sviluppo economico e territoriale [38].

13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 725 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione «Spese per l'analisi di bilanci di enti pubblici economici, per consulenze tecniche specialistiche volte a valutare la migliore tutela del credito e per consulenze specialistiche tecnico-amministrative relative a problematiche di sviluppo territoriale».

14. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, e ciò nella misura di 6.783.819,49 euro.

15. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009 è autorizzato a rimettere alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013 il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, e ciò nella misura di 6.783.819,48 euro.

16. In conseguenza di quanto previsto ai commi 14 e 15, e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009, i previsti rientri al bilancio regionale.

17. Per neutralizzare gli effetti che derivano dalla rinuncia di cui al comma 16 a carico del bilancio regionale si provvede:

a) per l'importo di 7.867.638,97 euro mediante accantonamento a valere sul «Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009» individuato in corrispondenza dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione «Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009»;

b) per l'importo di 5.700.000 euro mediante accantonamento a valere sulle risorse iscritte in conto residui in corrispondenza dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, che sono conseguentemente disimpegnate.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1. Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 la Regione può effettuare spese per missioni, anche all'estero, del proprio personale comunque nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 12, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) [39].

2. Il comma 1 bis dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è sostituito dal seguente:

«1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso.».

3. Al fine di monitorare puntualmente e tempestivamente l'attuazione delle disposizioni dirette al contenimento della spesa pubblica e di garantire i risparmi attesi annualmente senza compromettere il buon andamento dei servizi, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, la Giunta regionale definisce e aggiorna con propria deliberazione, per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio 2015, e nel rispetto del limite complessivo di spesa, il limite di spesa per ciascuna delle seguenti voci oggetto di contenimento:

a) studi e incarichi di consulenza;

b) relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza [40];

c) missioni;

d) [manutenzione, noleggio, esercizio autovetture] [41];

e) [mobili e arredi] [42].

4. L'elenco delle voci oggetto di contenimento può essere integrato con la deliberazione di cui al comma 3 al fine di recepire eventuali modifiche intervenute nella pertinente disciplina nazionale.

5. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di finanze, effettua il monitoraggio dei flussi di spesa per ciascuna voce oggetto di contenimento anche ai fini dell'aggiornamento dell'ottimale distribuzione del limite complessivo di spesa tra le voci individuali oggetto di contenimento, con la deliberazione di cui al comma 3, in ragione delle priorità di spesa [43].

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è inserito il seguente:

«2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa richiesta da parte del Co.Re.Com. alla Direzione Generale, ad acquisire il personale somministrato necessario all'esercizio delle funzioni allo stesso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); a tal fine il Co.Re.Com. provvede a trasferire all'Amministrazione regionale le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dall'Autorità ai sensi del comma 2.».

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 11/2001, come inserito dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 499 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 6.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede con le entrate previste con la Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 6, sull'unità di bilancio 2.1.36 e sul capitolo 1055 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. All'articolo 21 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «Regione» sono aggiunte le seguenti «e dei funzionari delegati della Regione»;

b) al comma 2 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c bis) la percentuale dei rendiconti dei funzionari delegati da controllare;».

10. Alla legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Avvocato della Regione)

1. Il dirigente preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di funzioni di patrocinio legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.»;

b) l'articolo 19 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014; in ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014, i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.»;

d) il comma 2 bis dell'articolo 20 è abrogato;

e) all'articolo 21 le parole «l'Ufficio legislativo e legale» sono sostituite dalle parole «la struttura direzionale di cui all'articolo 18».

11. La disciplina di riforma dei compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 90/2014 si applica ai compensi erogati dopo l'entrata in vigore della legge 114/2014; detti compensi sono erogati secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 30/1968, come sostituito dalla lettera c) del comma 10, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Dopo il secondo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è introdotto il seguente: «L'incarico di direttore di staff può essere conferito, esclusivamente qualora correlato allo svolgimento dell'attività di patrocinio e consulenza legale, anche presso un servizio o struttura equiparata a servizio.».

13. L'articolo 11, comma 1, della L.R. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella formulazione anteriore alla sua sostituzione operata, con effetto dall'1 gennaio 2015, dall'articolo 11, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), si applica:

a) per la parte come modificata dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014):

1) agli incentivi per la progettazione di lavori pubblici per gli incarichi attribuiti dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014;

2) agli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici il cui quadro economico del progetto definitivo esecutivo è stato approvato dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014;

b) per la parte come modificata dall'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 23/2013, agli incarichi per la progettazione di lavori pubblici attribuiti al personale dall'1 gennaio 2014.

14. In relazione al comma 13, in caso di varianti in corso d'opera, si applica la disciplina vigente al momento dell'approvazione del progetto di variante.

15. A seguito della soppressione delle tariffe professionali effettuata dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, come successivamente modificato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, ai fini della determinazione del valore a base di gara di un atto di pianificazione:

a) per le attività di pianificazione il cui incarico è stato attribuito dal 26 giugno 2012 al 22 agosto 2012 continuano a trovare applicazione le tariffe professionali in vigore prima del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012;

b) per le attività di pianificazione il cui incarico è stato attribuito dal 23 agosto 2012 al 20 dicembre 2013 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), con particolare riferimento all'allegato n. 3;

c) per le attività di pianificazione il cui incarico è stato attribuito dal 21 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), con particolare riferimento all'allegato n. 1.

16. L'applicazione dei parametri di cui al comma 15 non può comportare per l'Amministrazione regionale oneri superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle tariffe professionali di cui alla normativa previgente.

17. In relazione al comma 15, per le attività di pianificazione comunque approvate entro il 31 dicembre 2014, il riconoscimento dell'incentivo è possibile solo se la redazione degli atti di pianificazione risulti strettamente e direttamente connessa alla progettazione di opere pubbliche.

18. Ai sensi dell'articolo 11, comma 18, legge regionale 27/2014, a decorrere dall'1 gennaio 2015 non è riconosciuto alcun incentivo per la redazione di atti di pianificazione.

19. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole «Le amministrazioni pubbliche destinano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale destina».

20. Il comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a professionisti o società professionali esterni all'Amministrazione regionale, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 sono corrisposte all'ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente.».

21. Il secondo periodo dell'articolo 25 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è sostituito dal seguente: «La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima.».

22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. L'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Alienazione di beni immobili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.

4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.

5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta alcuna offerta, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al successivo comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il dieci per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino a un corrispettivo pari al settanta per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.

8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.

9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.».

2. Al fine di valorizzare e favorire il riuso degli immobili appartenenti al demanio militare, l'Amministrazione regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 11, comma 11, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), può autorizzare, su richiesta dei Comuni interessati, la devoluzione di parte dei contributi concessi nel settore della riqualificazione urbana per l'acquisto di beni del patrimonio militare in corso di dismissione.

3. E' abrogato il comma 15 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

4. Il capitolo 4744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 è spostato dall'unità di bilancio 8.1.1.3340 all'unità di bilancio 7.1.1.1131 del medesimo stato di previsione.

5. Il capitolo 44400 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 è spostato dall'unità di bilancio 4.5.270 all'unità di bilancio 4.2.273 del medesimo stato di previsione.

6. Al fine di acquisire la partecipazione di maggioranza diretta nella Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. e in via strumentale rispetto allo scioglimento della Finanziaria MC S.p.A., in attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dall'Amministrazione regionale in adeguamento all'articolo 1, commi da 611 a 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire l'intera partecipazione azionaria detenuta nella Finanziaria MC S.p.A. da Friulia S.p.A. al valore desumibile dal patrimonio netto della prima quale risultante dal bilancio di esercizio approvato al 31.12.2014. Il corrispettivo è rappresentato da azioni di Friulia S.p.A., che l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia S.p.A. e asseverato dalla società di revisione.

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Il personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali è trasferito mediante mobilità presso società controllate in via diretta o indiretta dallo stesso ente controllante ovvero presso società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione o dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali. La mobilità è altresì consentita tra società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali, e società controllate in via diretta o indiretta da enti pubblici diversi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società dalle stesse controllate.

2 ter. A tal fine le società controllate di cui al primo periodo del comma 2 bis trasmettono tempestivamente alla Regione, per il tramite dell'ente controllante, i piani occupazionali adottati nel rispetto dei principio di riduzione dei costi di personale.

2 quater. Alle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.».

8. Dopo il comma 41 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

«41 bis. Le funzioni di Tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione,».

9. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 107, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è iscritto nel bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e nel bilancio per l'anno 2015 lo stanziamento di 101.058,75 euro per l'anno 2015 nello stato di previsione dell'entrata sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 843 e nello stato di previsione della spesa sull'unità di bilancio 10.5.1.1176 e sul capitolo 9680.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.

 

     Art. 14. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)

1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), trova applicazione anche per l'anno 2015. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole «imposta di soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 3».

3. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

«3. In Friuli Venezia Giulia possono istituire l'imposta di soggiorno i soli Comuni individuati come località turistiche con regolamento regionale adottato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.».

4. I commi 50 e 51 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono abrogati.

5. Il comma 29 dell'articolo 2 della legge regionale legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è abrogato.

6. Nel caso previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e ai sensi di quanto dispone l'articolo 14, commi 31 e 32, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), poiché l'ente locale applica una contabilità di tipo economico, il bilancio di previsione dell'Unione, per l'esercizio 2015, è redatto esclusivamente secondo gli schemi previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

 

     Art. 15. (Riordino delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 13 le parole «1 per cento» sono sostituite dalle parole «0,92 per cento»;

b) alla lettera b) del comma 13 le parole «0,8 per cento» sono sostituite dalle parole «0,73 per cento»;

c) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 .»;

d) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per i periodi d'imposta di cui al comma 13 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.».

2. L'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano)

1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007 i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), residenti e non residenti nel territorio dello Stato, applicano al valore della produzione netta prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico «B» e «C» del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta dello 0,92 per cento.

2. Qualora il valore della produzione netta sia prodotto anche al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico «B» e «C» del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

3. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2007 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 .

5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.».

3. L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Riduzione dell'aliquota Irap per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta dello 0,92 per cento:

a) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società cooperative;

b) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente e realizzino un volume d'affari non superiore a 120.000 euro.

2. Nella determinazione dell'acconto dell'Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 .

4. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.».

4. L'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:

a) dello 0,92 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004;

c) dello 0,92 per cento per le imprese operanti nelle zone di svantaggio socio-economico «B» e «C» del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

d) dello 0,92 per cento per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) dell'1 per cento per i soggetti passivi Irap di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

f) dello 0,40 per cento per le imprese che incrementano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 3/2015 .

2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), e) e f), per gli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata si applica l'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 .

5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.

7. Le riduzioni di aliquota Irap di cui al presente articolo si applicano alternativamente.

8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.».

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) le lettere e) ed f) del comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008);

d) i commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 delle legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

e) l'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

f) i commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

g) l'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive).

 

     Art. 16. (Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, dell'articolo 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 5, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[9] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[10] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[11] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[13] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[14] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3.

[15] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[21] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[22] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[23] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[24] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[25] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[26] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[27] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[29] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[30] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[31] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7.

[32] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[33] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[34] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[35] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[36] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[37] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[39] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[40] Lettera così modificata dall'art. 82 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[41] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[42] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[43] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.