§ 3.9.3 - Legge Regionale 12 maggio 1971, n. 19.
Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:12/05/1971
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis.  (Opere in alveo e obblighi ittiogenici)
Art. 4 ter.  (Bocche di presa per le derivazioni)
Art. 4 quater. 
Art. 4 quinquies.  (Asciutte artificiali e lavori in alveo)
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis.  (Tutela del gambero di acqua dolce)
Art. 6 ter.  (Piano di gestione ittica)
Art. 6 quater.  (Immissioni a scopo di pesca sportiva)
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 18 bis. 
Art. 19.  (Atti soggetti a controllo)
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  [49]
Art. 29. 
Art. 30.  [53]
Art. 31. 
Art. 32. 


§ 3.9.3 - Legge Regionale 12 maggio 1971, n. 19. [1]

Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 19 maggio 1971, n. 20).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     Le attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica, già di competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e di altri organi individuali, centrali e periferici dello Stato, trasferite alla Regione in forza del Titolo I del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, sono esercitate dall'Assessore competente in materia [2].

 

     Art. 2.

     Ai fini della protezione, della conservazione dell'incremento del patrimonio ittico, nonchè della valorizzazione della piscicoltura e dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche interne del Friuli-Venezia Giulia sono rese libere da qualsivoglia diritto esclusivo di pesca, comunque denominato, spettante a qualsiasi titolo a privati società, consorzi, istituzioni, enti od allo Stato, comprese le riserve di pesca, di cui all'articolo 14 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l'articolo 2 del D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono consentirsi esclusive di pesca, mediante concessioni assentite in forza dell'articolo 11 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l'articolo 51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, od in forza di altre disposizioni di legge.

     Per la parte che attiene alle esclusive di pesca, le concessioni in atto sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.

     Nulla è innovato alle disposizioni che regolano gli impianti di allevamento e di produzione del pesce, allestiti non su corsi o bacini d'acqua pubblica, ma al di fuori di detti corsi o bacini, mediante utilizzazione di acque derivate dai medesimi, in base a concessioni di derivazione, ovvero mediante utilizzazione di acque private.

 

     Art. 3.

     Ai titolari dei diritti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, l'Ente tutela pesca, di cui al successivo articolo 6, corrisponde una indennità pari all'ammontare medio - capitalizzato al 5% - dei tributi pagati negli ultimi dieci anni su tali diritti e per l'esercizio dei medesimi.

     Ai fini della liquidazione dell'indennità, gli interessati debbono presentare all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana i documenti comprovanti la spettanza dei diritti estinti e l'ammontare dei tributi contemplati nel primo comma.

     Alla determinazione dell'indennità si provvede con decreto dell'Assessore. Sono fatti salvi i gravami giudiziari e giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 4.

     Per esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, i pescatori di mestiere ed i pescatori dilettanti debbono essere in possesso:

     1) della licenza di pesca secondo le leggi dello Stato, salvo che da queste ultime sia diversamente disposto;

     2) di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente tutela pesca, di cui all'articolo 6.

     L'autorizzazione di cui al punto 2) del precedente comma, deve contenere l'indicazione del periodo in cui la pesca può essere esercitata, nonchè la menzione della qualità, misura e quantità di pesce che è consentito di pescare.

     Per i pescatori provenienti da altre regioni la suddetta autorizzazione dovrà contenere anche l'indicazione delle zone dove la pesca può essere esercitata.

     Il rilascio dell'autorizzazione dev'essere preceduto dal pagamento di un canone commisurato allo specifico oggetto dell'autorizzazione medesima.

     Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, le modalità di esercizio della pesca autorizzata, la tabella dei canoni variabili, di cui al precedente comma, e le modalità di pagamento dei medesimi saranno determinate con norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

     Le disposizioni, di cui al primo comma, punto 2), al secondo, al terzo ed al quarto comma del presente articolo, hanno effetto dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle emanande norme regolamentari.

     La licenza di categoria «A» è rilasciata anche ai pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa. Con il regolamento di esecuzione verranno indicati i corsi d'acqua o quella parte degli stessi dove è consentito l'uso di tale attrezzo.

     Per i pescatori di cui al precedente comma non vi è obbligo dell'iscrizione nell'elenco dei pescatori di mestiere.

 

     Art. 4 bis. (Opere in alveo e obblighi ittiogenici) [3]

     1. I progetti delle opere che comportano l'occupazione, anche parziale, dell'alveo di un corpo idrico prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna e degli ambienti acquatici atti a mantenere la continuità idrologica e biologica e consentire lo spostamento degli organismi acquatici.

     2. Al fine di accertare l'adozione degli accorgimenti di cui al comma 1, l'Ente tutela pesca esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi che possono interferire con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, con particolare riguardo a:

a) valutazione d'impatto ambientale;

b) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) nulla-osta idraulico.

     3. Nel fornire il parere di cui al comma 2, al fine di raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale indicati dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, l'Ente tutela pesca valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corpo idrico interessato. Se necessario, l'Ente tutela pesca prescrive soluzioni per il mantenimento, sia del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici, sia della continuità idrologica e biologica, anche mediante la realizzazione di strutture idonee a consentire lo spostamento della fauna acquatica, nonché prescrive compensazioni alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento [4].

     4. Nel caso in cui la compensazione sia attuata con l'immissione di fauna ittica, al responsabile dell'intervento sono imputati i costi di ripopolamento ittico, da realizzare a cura dell'Ente tutela pesca. Tali costi sono determinati dal Direttore dell'Ente in base ai criteri generali per il calcolo degli obblighi ittiogenici fissati dal Consiglio direttivo.

     5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di opere di sbarramento già esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce.

 

     Art. 4 ter. (Bocche di presa per le derivazioni) [5]

     1. Le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua sono munite di sistemi idonei a impedire il passaggio del pesce.

     2. A tal fine l'Ente tutela pesca, nell'ambito del parere di cui all'articolo 4 bis, può dettare prescrizioni che sono inserite nel disciplinare della concessione dall'autorità competente al rilascio.

 

     Art. 4 quater. [6]

     1. E' fatto divieto a terzi, compresi gli Enti pubblici, di provvedere a semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente tutela pesca.

     2. Il materiale ittico, prima di essere immesso nei corpi idrici, deve essere provvisto di certificazione sanitaria rilasciata dalle autorità sanitarie competenti.

 

     Art. 4 quinquies. (Asciutte artificiali e lavori in alveo) [7]

     1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'Ente tutela pesca, con anticipo di almeno cinque giorni salvo dichiarazione dello stato di emergenza [8].

     2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in considerazione dei periodi, dei contesti ambientali e delle specie ittiche soggetti a maggior rischio, come determinati dal Consiglio direttivo, differisce l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica [9].

     2 bis. Il soggetto esecutore delle operazioni di cui al comma 1 provvede al preventivo recupero della fauna ittica nel rispetto delle istruzioni per la salvaguardia della stessa impartite dall'Ente tutela pesca, al quale rimborsa il costo per la selezione e per il trasporto della fauna recuperata nei siti di destinazione [10].

     3. L'Ente tutela pesca immette il materiale ittico recuperato nello stesso corpo idrico di prelievo ovvero, se non possibile, in altre acque idonee dal punto di vista faunistico. E' fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per gli scopi istituzionali dell'Ente.

     4. Nel caso di mancata comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, il soggetto esecutore che abbia arrecato danno alla fauna ittica o all'ambiente acquatico è tenuto alle spese per il ripristino della precedente situazione, calcolate dall'Ente tutela pesca sulla base di parametri oggettivi, predeterminati dal Consiglio direttivo.

     5. Durante le operazioni di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel corpo idrico interessato. La violazione del divieto comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 300 euro.

     6. La mancata comunicazione scritta all'Ente tutela pesca delle operazioni di cui al comma 1, che abbiano causato moria della fauna ittica, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 euro a 12.000 euro. La mera omissione della comunicazione scritta entro l'inizio delle operazioni comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 euro a 1.200 euro [11].

 

     Art. 5.

     Chiunque esercita la pesca senza l'autorizzazione prevista dal primo comma, punto 2), dell'articolo 4 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 10.000 a Lire 200.000.

     Alla stessa pena soggiace chi, nell'esercizio della pesca autorizzata, non osserva le modalità, le prescrizioni ed i divieti che è tenuto ad osservare.

     Nell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità della violazione, ai precedenti e all'età di chi l'ha commessa.

     Per le infrazioni commesse dai minori di anni 15 le sanzioni possono essere ridotte alla metà.

     La sanzione è applicata, con provvedimento definitivo, dall'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

 

CAPO II

 

     Art. 6.

     E' istituito l'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, avente personalità giuridica pubblica e scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli- Venezia Giulia.

     L'Ente ha sede in Udine, con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.

     Per il conseguimento delle sopra citate finalità, l'Ente ha la gestione di tutte le acque pubbliche interne della regione.

     In particolare, l'Ente:

     a) assume o promuove iniziative rivolte ad assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico regionale;

     b) provvede, in concorso con le Province e gli altri enti, alla vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, anche mediante guardie giurate volontarie, da esso nominate e mantenute, ai sensi dell'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 [12];

     c) rilascia le autorizzazione previste dal primo comma, punto 2), dell'articolo 4 e determina i canoni relativi, con l'osservanza delle norme regolamentari, di cui al quinto comma dello stesso articolo;

     d) [accerta le violazioni, di cui all'articolo 5, ed istruisce le pratiche relative] [13];

     e) concorre nelle opere di semina e di ripopolamento ittico e vigila su quelle praticate da terzi [14];

     f) svolge attività didattico-divulgativa, al fine di diffondere la conoscenza dei problemi della pesca e dell'ittica;

     g) effettua e dispone studi ed indagini in materia di pesca e di ittica ed esprime pareri sulla stessa materia, quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorità;

     h) promuove ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare, sentita la Direzione centrale competente, le possibilità di esercizio dell'acquacoltura nelle acque interne [15];

     i) svolge attività di sperimentazione anche ai fini della disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di quelle alloctone [16];

     l) cura l'installazione e la gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche;

     m) esegue tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Amministrazione regionale riterrà di affidargli, nell'interesse della pesca e dell'ittica;

     n) mantiene contatti con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti, istituisce e aggiorna l'elenco delle organizzazioni e, avvalendosi della loro collaborazione, promuove iniziative specie in materia di vigilanza, di ripopolamento, di difesa delle acque e didattico-divulgativa [17];

     o) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l'attività di pesca esercitata nelle acque interne [18];

     p) predispone, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque al fine di accertare la consistenza e la qualità del patrimonio ittico, e di valutare la produttività e destinazione delle acque stesse [19];

     q) collabora con gli enti preposti, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, all'accertamento degli effetti degli inquinamenti e delle conseguenti misure di prevenzione [20];

     r) opera per il ripristino ambientale, per la protezione e per la conservazione degli ambienti umidi [21];

     r bis) cura gli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, nonché le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali [22].

     Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l'Ente tutela pesca opera anche tramite il proprio laboratorio di idrobiologia di Ariis. L'Ente può avvalersi della collaborazione di enti ed istituti operanti nel settore, nonchè di esperti qualificati e può ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) [23].

     5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al quarto comma, lettere a), e), f), g) e h) l'Ente si avvale anche di operatori ittici volontari da esso selezionati, formati ed equipaggiati, ai quali rimborsa soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal Consiglio direttivo. Per le medesime attività l'Ente stipula convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi della disciplina regionale sul volontariato organizzato. L'attività degli operatori ittici volontari è disciplinata con regolamento [24].

     5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia:

a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente [25].

 

     Art. 6 bis. (Tutela del gambero di acqua dolce) [26]

     1. Allo scopo di tutelare e incrementare le popolazioni di gamberi di acqua dolce appartenenti alla fauna regionale, l'Ente Tutela Pesca promuove e attua iniziative di prevenzione e di contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca approva apposito Piano d'azione in cui sono individuate [27]:

a) le specie invasive di gamberi di acqua dolce e le aree interessate dalla loro diffusione;

b) le aree nelle quali si attuano interventi per contenere le specie di cui alla lettera a);

c) le aree nelle quali si attuano interventi per eradicare le specie di cui alla lettera a);

d) le tipologie degli interventi e i protocolli operativi per il monitoraggio delle specie di cui alla lettera a) e per la prevenzione dei rischi correlati.

     3. Le previsioni del Piano d'azione costituiscono linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale.

     4. Per l'attuazione del Piano d'azione l'Ente Tutela Pesca promuove accordi con altri enti pubblici o con soggetti privati senza fini di lucro.

     5. L'Ente Tutela Pesca subordina il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), all'osservanza delle previsioni del Piano d'azione.

     6. Il Piano d'azione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonchè sul sito web dell'Ente Tutela Pesca. L'Ente cura la divulgazione dei contenuti del Piano e attua iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce.

     7. Al fine di rendere efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie invasive di cui al comma 2, lettera a), sul territorio del Friuli Venezia Giulia è vietata la cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, nonchè l'immissione e il rilascio in natura di esemplari vivi appartenenti alle specie medesime.

     8. Chiunque violi i divieti di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie invasiva. Gli esemplari oggetto della violazione sono sempre confiscati.

 

     Art. 6 ter. (Piano di gestione ittica) [28]

     1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca predispone il Piano di gestione ittica quale documento di indirizzo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) tutela della biodiversità;

b) conservazione e incremento della fauna ittica e dei relativi habitat;

c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo.

     2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano in particolare:

a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e dei relativi habitat;

b) analizza le dinamiche delle popolazioni ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei loro habitat;

c) individua i corsi d'acqua destinati alla tutela delle specie ittiche o soggetti a limitazioni dell'attività di pesca;

d) stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca e per l'individuazione dei corsi d'acqua idonei alle gare di pesca;

e) stabilisce i criteri per l'individuazione dei divieti di pesca, dei regimi particolari di pesca e per la redazione del calendario di pesca sportiva;

f) determina il potenziale di prelievo ittico delle acque interne;

g) individua gli obiettivi e i criteri per il ripopolamento dei corpi idrici.

     3. Il Piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la conservazione di specie di particolare interesse.

     4. Il Piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca.

 

     Art. 6 quater. (Immissioni a scopo di pesca sportiva) [29]

     1. L'Ente Tutela Pesca provvede a effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.

     2. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono effettuate esclusivamente con individui di taglia pari o superiore a quella minima ammessa per la loro cattura.

     3. L'immissione di esemplari ittici autoctoni è ammessa in qualsiasi corso d'acqua.

     4. L'immissione degli esemplari alloctoni è ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d'acqua naturali non consenta l'emigrazione dei pesci immessi.

     5. Le immissioni di trota iridea Oncorhynchus mykiss sono realizzate anche in acque differenti da quelle di cui al comma 4, purché con individui incapaci di riprodursi in natura, ovvero sterili o esclusivamente di sesso femminile e possono riguardare zone di possibile compresenza di trota marmorata, al fine di alleggerire la pressione di pesca a carico di questa specie.

     6. Le immissioni di trota fario Salmo trutta sono ammesse in qualsiasi corso d'acqua in cui non vi siano segnalazioni storiche di trota marmorata o nelle acque attualmente popolate da specie introdotte ma che originariamente erano prive di fauna ittica.

     7. Non sono consentite le immissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 nelle seguenti acque:

a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat";

b) corpi idrici o parte di essi designati come zone di divieto di pesca per ripopolamento;

c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE o di specie oggetto di particolari misure di salvaguardia da parte dell'Ente Tutela Pesca;

d) corsi o specchi d'acqua privi di fauna ittica;

e) laghi alpini oltre quota 1500 metri sul livello del mare;

f) corpi idrici dove l'immissione determini lo scadimento dello stato ecologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

     Art. 7.

     L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio propri.

     Alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'Ente si provvede:

     a) con le rendite patrimoniali;

     b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle Province e da altri enti;

     c) con i canoni di cui all'articolo 4;

     d) con i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'articolo 5 ed all'articolo 30;

     e) con le liberalità ed oblazioni, disposte da enti pubblici e da privati;

     f) con i proventi di attività e servizi.

 

     Art. 8. [30]

     Sono organi dell'Ente:

     - il Consiglio Direttivo;

     - il Presidente;

     - il Collegio dei Revisori dei conti.

 

     Art. 9.

     1. Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal Presidente dell'Ente, che lo presiede;

     b) da due rappresentanti dell'Unione Province italiane (UPI);

     c) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;

     d) da due esperti in idrobiologia delle acque interne designati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;

     e) dal Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

     f) [dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca] [31].

     2. Il Direttore dell'Ente partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo e ne controfirma i verbali [32].

 

     Art. 10.

     Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo seguente.

     Deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Assessore competente o da un terzo dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti, mediante lettera raccomandata in cui siano indicati gli argomenti da trattare [33].

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti [34].

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 11.

     1. Il Consiglio direttivo:

     a) delibera sul bilancio preventivo, la sua variazione, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;

     b) delibera sui piani e programmi annuali e pluriennali di attività;

     c) delibera sui regolamenti e sugli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente nonchè sull'esercizio della pesca sportiva;

     d) delibera sulla misura dei compensi per i membri degli organi e delle commissioni dell'Ente;

     e) delibera in ordine all'acquisto ed alienazione di beni immobili;

     f) delibera sulle convenzioni relative al servizio di tesoreria;

     g) delibera annualmente entro il 15 settembre il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo divieti temporanei dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento [35];

     h) approva il programma annuale di semina e di ripopolamento;

     i) delibera sulla eventuale costituzione di Commissioni consultive [36].

 

     Art. 12. [37]

     1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione sentite le organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti [38].

     2. Il Presidente designa un componente del Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità prevista per il Presidente dell'Ente ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 13.

     Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'Ente, che non siano attribuiti alla competenza di altri organi [39].

     (omissis) [40].

 

     Artt. 14. - 15.

     (Omissis) [41].

 

     Art. 16.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Un revisore, con funzione di Presidente, è scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

     3. Il Collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

     4. Al Collegio dei revisori dei conti compete:

     a) esaminare e relazionare al Consiglio direttivo sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio direttivo;

     b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare la regolarità della gestione contabile e finanziaria; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo [42].

 

     Art. 17.

     Al Presidente ed ai Revisori dei conti dell'Ente è dovuta un'indennità di carica.

     Ai membri del Consiglio Direttivo è dovuto un gettone di presenza.

 

     Art. 18.

     Alla direzione dell'Ente è preposto un Direttore, il quale partecipa con voto consultivo e con funzioni di Segretario alle adunanze del Consiglio Direttivo [43].

 

          Art. 18 bis.

     (Omissis) [44].

 

          Art. 19. (Atti soggetti a controllo) [45]

     1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

d) gli atti di disposizione di beni immobili;

e) la partecipazione a società o associazioni;

f) il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva;

g) i Piani adottati dall'Ente.

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

     3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

     4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

 

     Art. 20.

     L'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.

     Quando l'Amministrazione dell'Ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamata all'osservanza di obblighi che era tenuta ad osservare, persiste nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, può disporre lo scioglimento dell'Amministrazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario, cui sono attribuiti tutti i poteri degli Organi disciolti.

     Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione.

 

     Art. 21.

     Il Consorzio per la tutela della pesca della Venezia Giulia, costituito ai sensi dell'art. 54 del T.U. delle leggi della pesca (approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604) ed avente sede in Udine, è soppresso.

     L'Ente tutela pesca subentra nel patrimonio del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo, compresi i rapporti di lavoro inerenti al personale.

 

     Art. 22.

     In caso di estinzione dell'Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

 

CAPO III

 

     Art. 23.

     (omissis) [46].

 

     Art. 24.

     (omissis) [47].

 

     Art. 25.

     (omissis) [48].

 

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 26.

     Cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni normative statali compatibili con la disciplina della presente legge o, comunque, con l'esercizio - da parte di Organi regionali, dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia e del Comitato regionale per la pesca nelle acque interne - delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

 

     Art. 27.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal sesto comma dell'articolo 4.

 

     Art. 28. [49]

     1. Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, può istituire regimi particolari di pesca individuandone specifiche modalità di esercizio [50].

 

     Art. 29.

     L'Assessore competente, su richiesta dei Consorzi interessati e sentito L'Ente tutela pesca, può temporaneamente sospendere l'esercizio della pesca in corsi d'acqua, o tratti di essi, al fine di consentire i lavori di manutenzione, esecuzione e ripristino di opere di irrigazione e di bonifica [51].

     [Tale facoltà è concessa anche per la sospensione temporanea dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento] [52].

     Per l'espletamento delle gare di pesca su acque soggette ad opere di bonifica è necessaria la autorizzazione dell'Ente o Consorzio interessato.

 

     Art. 30. [53]

     Al fine di evitare turbamento all'equilibrio ecologico e danni al patrimonio ittico, gli enti ed i privati, per riversare in acque pubbliche o in altre acque naturalmente od artificialmente comunicanti con esse scarichi industriali e fognali, debbono munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'articolo 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno approvate, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme generali sulle caratteristiche minimali delle acque di rifiuto industriale e fognale, per le quali, previo collaudo degli eventuali impianti di depurazione, è ammessa la discarica diretta o indiretta nelle acque pubbliche.

     L'inosservanza delle disposizioni, di cui al presente articolo, sarà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 milia a lire 5 milioni, che verrà applicata, in via definitiva, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 31.

     Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione a sensi dell'articolo 46 e dell'articolo 42 dello Statuto.

 

CAPO V

Disposizione finanziaria

 

     Art. 32.

     La spesa per il funzionamento del Comitato regionale, di cui all'articolo 23 della presente legge, fa carico, per l'esercizio 1971, al capitolo 332 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta sufficiente disponibilità, e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     La denominazione del capitolo 784 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è così modificata: «Contributo all'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia».

     Lo stanziamento di lire 15 milioni del predetto capitolo viene elevato a lire 42 milioni, mediante storno dell'importo di lire 27 milioni dal capitolo 368 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

     Il contributo regionale annuo di cui all'articolo 7, lettera b), della presente legge è determinato in lire 42 milioni.

     L'onere relativo all'esercizio 1971 farà carico sul precitato capitolo 784 e quello relativo agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Per gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge si provvederà con i fondi di bilancio dell'Ente tutela pesca [54].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42. Ai sensi dell'art. 7, settimo e ottavo comma, della L.R. 13 giugno 1980, n. 12, le menzioni contenute nelle presenti norme relative all'«Assessore all'agricoltura, foreste ed economia montana» e all'«Assessorato relativo» si intendono riferite rispettivamente al «Presidente della Giunta regionale (o Assessore da lui delegato)» e al «Servizio autonomo della caccia e della pesca».

[2] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[3] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43 e sostituito dall'art. 228 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 83 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[5] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43 e così sostituito dall'art. 229 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[6] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[7] Articolo inserito dall'art. 152 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[8] Comma così modificato dall'art. 230 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[9] Comma sostituito dall'art. 230 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[10] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[11] Comma così modificato dall'art. 230 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[12] Lettera così modificata dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[13] Lettera abrogata dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[14] Lettera così modificata dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[15] Lettera sostituita dall'art. 11, primo comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43 e così modificata dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[17] Lettera sostituita dall'art. 11, terzo comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43 e così modificata dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 11, quarto comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 11, quarto comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 11, quarto comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43 e così sostituita dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 11, quarto comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[23] Comma aggiunto dall'art. 11, quinto comma, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43 e così modificato dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[24] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[25] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[26] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[27] Alinea così modificato dall'art. 60 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[28] Articolo inserito dall'art. 61 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[29] Articolo inserito dall'art. 72 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2017, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[30] Articolo così modificato dall'art. 71 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[31] Lettera abrogata dall'art. 62 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[32] Articolo già integrato dall'art. 12 della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11, sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 giugno 1988 n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 11 maggio 1993. n. 18.

[33] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[34] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[35] Lettera così sostituita dall'art. 64 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[37] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[38] Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[39] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[40] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[41] Articoli abrogati dall'art. 74 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[43] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[44] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43. L'art. 18, L.R. 43/1988, è stato abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 agosto 1990, n. 37.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[46] Articolo già sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43 ed abrogato dall'art. 25 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[47] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[48] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[49] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[51] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[52] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[53] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[54] Il presente articolo dovrà intendersi abrogato ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 9 giugno 1988, n. 43, a decorrere dalla data di cui all'art. 23, comma 3, della medesima legge regionale.