Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ecologia e tutela dell'ambiente |
Data: | 29/04/2005 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Definizione di prati stabili naturali). |
Art. 3. (Ambito di applicazione) |
Art. 4. (Misure di conservazione) |
Art. 5. (Deroghe). |
Art. 6. (Inventario dei prati stabili naturali). |
Art. 6 bis. (Aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali) |
Art. 7. (Interventi di recupero e rinverdimento). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di contributi). |
Art. 9. (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali). |
Art. 10. (Adempimenti attuativi). |
Art. 11. (Sanzioni e vigilanza). |
Art. 12. (Abrogazione di norme). |
Art. 13. (Norme finanziarie). |
Art. 14. (Comunicazione e notifica all’Unione Europea). |
§ 4.5.96 - L.R. 29 aprile 2005, n. 9.
Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.
(B.U. 4 maggio 2005, n. 18).
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di garantire la conservazione dell’identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l’Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.
1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della
Art. 2. (Definizione di prati stabili naturali).
1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell’Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all’Allegato I della
a) codici del gruppo 6;
b) codici del gruppo 7;
c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2. Nell’ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l’eventuale concimazione;
b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell’Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
c) [le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia] [2];
d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino [3].
3. [La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali] [4].
Art. 3. (Ambito di applicazione) [5]
1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che:
a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;
b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della
2. La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che:
a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 e derivano da coltivazione effettuata successivamente all'1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della riforma concernente la Politica Agricola Comune (PAC);
b) derivano da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie;
c) ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.
Art. 4. (Misure di conservazione) [6]
1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:
a) riduzione di superficie;
b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.
2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:
a) la concimazione purchè sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;
b) l'attività di pascolo purchè non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale..
1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi:
a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1).
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativi i terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della
7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell'articolo 12 della
7 ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7 bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1 [9].
Art. 6. (Inventario dei prati stabili naturali).
1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonchè i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile [10].
2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della
3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.
4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all’inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l’inventario.
5. L’inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:
a) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle Province e al Corpo forestale regionale per ciò che concerne l’attività di raccolta e revisione dei dati nonché l’attività di verifica delle domande di cui al comma 2;
b) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per ciò che concerne il coordinamento dei rilievi, l’attività di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.
7. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell’inventario e per le modifiche del medesimo [11].
Art. 6 bis. (Aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali) [12]
1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:
a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all'articolo 8 della
b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali [13].
1 bis. [Le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, possono essere escluse dall'inventario, qualora derivino da precedente coltivazione, ai sensi del comma 1] [14].
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l’eventuale aggiornamento dell’inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l’aggiornamento straordinario dell’inventario.
Art. 7. (Interventi di recupero e rinverdimento).
1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, è obbligatorio l’impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalità individuate nell’Allegato C alla presente legge.
Art. 8. (Disposizioni in materia di contributi). [15]
1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2 [16].
3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superfice previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri [17].
3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato [18].
4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonchè attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.
6. [Per l'anno 2008 la dichiarazione sostitutiva attesta l'avvenuta attuazione delle pratiche di gestione di cui al comma 5] [20].
7. [Entro sessanta giorni dal termine di ricevimento delle domande di contributo, le Amministrazioni provinciali presentano al Servizio della competente Direzione centrale richiesta di assegnazione dei fondi in base alle domande ammesse] [21].
Art. 9. (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali).
1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l’utilizzo di seme di prato stabile naturale, l’Amministrazione regionale, anche mediante l’ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all’approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.
2. L’ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l’acquisto e l’affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l’acquisto del fiorume da raccoglitori privati.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l’impiego di seme di prato stabile naturale.
5. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie professionali ed economiche interessate sui temi della conservazione dei prati stabili naturali e della biodiversità, mediante iniziative dirette ovvero mediante la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della
Art. 10. (Adempimenti attuativi).
1. [Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8 e 9] [22].
2. La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:
a) modificare l’elenco delle tipologie indicate all’allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell’inserimento nell’inventario di cui all’articolo 6 [23];
b) ridelimitare i territori interessati all’interno dei Comuni elencati nell’Allegato B;
c) apportare modifiche all’Allegato C.
Art. 11. (Sanzioni e vigilanza).
1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati [24].
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati [25].
2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla
3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall’articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l’inizio di lavori o l’esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l’immediata sospensione dei lavori o dell’attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d’ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono riscosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della
7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.
8. L’Amministrazione regionale con proprio Regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 3; con il medesimo Regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.
Art. 12. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati i commi da 43 a 47 dell’articolo 4 della
Art. 13. (Norme finanziarie).
1. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2006.
2. All’onere di 70.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.
3. Per le finalità di cui all’articolo 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006.
4. All’onere di 30.000 euro derivante dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.
Art. 14. (Comunicazione e notifica all’Unione Europea). [28]
1. Il Regolamento di cui all’articolo 10 viene comunicato all’Unione Europea ai sensi del
Allegato A)
Tipologie di prati
(Riferimento all'articolo 2)
Prati asciutti e landa carsica
( gruppo 6 e 5130) |
Prati concimati
(Arrhenatherion elatioris)
|
Prati umidi e altre formazioni erbacee inondate
( |
A1) Formazioni prative glareicole primitive |
B1) Arrenatereti |
C1) Torbiere basse alcaline |
A2) Magredi primitivi friulani |
B2) Poo-Lolieto |
C2) Molinieti |
A3) Magredi evolutivi friulani |
|
C3) Cariceti |
A4) Crisopogoneto a fiordaliso triestino |
|
C4) Fragmiteti |
A5) Crisopogoneto a fiordaliso rupestre |
|
|
A6) Pascoli a dantonia maggiore |
|
|
A) Prati asciutti e landa carsica
A1) Formazioni prative glareicole primitive |
A2) Magredi primitivi friulani |
A3) Magredi evolutivi friulani |
Specie indicatrici |
Specie indicatrici |
Specie indicatrici |
Dryas octopetala |
Stipa eriocaulis |
Dianthus sanguineus |
Sesleria caerulea ssp. calcaria |
Bromus condensatus |
Chrysopogon gryllus |
Centaurea dicroantha |
Chrysopogon gryllus |
Bromus erectus |
Euphorbia triflora ssp. kerneri |
Globularia punctata |
Filipedula vulgaris |
Globularia cordifolia |
Cytisus pseudoprocumbens |
Rhinanthus freynii |
Matthiola carnica |
Artemisia alba |
Orchis morio |
Carex humilis |
Plantago holosteum |
Prunella laciniata |
Cytisus pseudoprocumbens |
Scorzonera austriaca |
Serapias vomeracea |
Brassica glabrescens |
Koeleria lobata |
Centaurea scabiosa ssp. fritschii |
Saturneja montana ssp. variegata |
Thesium divaricatum |
Betonica serotina |
Scabiosa graminifolia |
Carex humilis |
Trifolium montanum |
Fumana procumbens |
Brachypodium rupestre |
Asperula cynanchica |
Teucrium montanum |
Festuca rupicola |
Peucedanum oreoselinum |
Trinia glauca |
Sanguisorba minor |
Viola hirta |
Stipa criocaulis |
|
Campanula glomerata |
Atragalus onobrychis |
|
Thymus pulegioides |
Bromus condensatus |
|
Ononis spinosa |
|
|
Orchis ustulata |
|
|
Onobrychis arenaria |
|
|
Salvia pratensis |
A4) Crisopogoneto a fiordaliso triestino |
A5) Crisopogoneto a fiordaliso rupestre |
A6) Pascoli a dantonia maggiore |
Specie indicatrici: |
Specie indicatrici: |
Specie indicatrici: |
Chrysopogon gryllus |
Chrysopogon gryllus |
Chrysopogon gryllus |
Bothriochloa ischaemon |
Bromus Erectus |
Bromus Erectus |
Carex humilis |
Carex humilis |
Brachypodium rupestre |
Bromus condensatus |
Bromus condensatus |
Briza media |
Stipa eriocaulis |
Stipa eriocaulis |
Anthoxantum odoratum |
Satureja montana ssp. variegata |
Satureja montana ssp. variegata |
Filipendula vulgaris |
Teucrium montanum |
Teucrium montanum |
Genista tinctoria |
Artemisia alba |
Centaurea rupestre |
Plantago media |
Anthyllis adriatica |
Dorycnium germanicum |
Centaurea weldeniana |
Centaurea cristata |
Euphorbia nicaeensis |
Ononis spinosa |
Eryngium amethystinum |
Eryngium amethystinum |
Scorzonera villosa |
Buplerum veronense |
Genista sericea |
Knautia illyrica |
Koeleria lobata |
Scorzonera austriaca |
Ferulago galbanifera |
Convolvulus cantabrica |
Jurinea mollis |
Agrostis tenuis |
Allium sphaerocephalum |
Plantago argentea |
Medicago falcata |
Cleistogenes serotina |
Satureja subspicata |
Linum catharticum |
Asperula purpurea |
Cytisus pseudoprocumbens |
Danthonia alpina |
Dianthus sylvestris ssp. tergestinus |
|
Trifolium pratense |
|
|
Koeleria pyramidata |
|
|
Campanula rapunculus |
B) Prati concimati
B1) Arrenatereti |
B2) Poo-Lolieto |
Specie indicatrici |
Specie indicatrici |
Arrhenatherum eliatus |
Poa sylvicola |
Dactylis glomerata |
Lolium multiflorum |
Poa pratensis |
Bromus hordeaceus |
Centaurea nigrescens aggr. |
Lychnis flos-cuculi |
Trisetum flavescens |
|
Ranunculus acris |
|
Trifolium pratense |
|
Galium album |
|
Pimpinella maior |
|
Plantago lanceolata |
|
Salvia pratensis |
|
Rumex acetosa |
|
Leontodon hispidus |
|
Silene vulgaris |
|
Festuca pratensis |
|
C) Prati umidi e altre formazioni erbacee inondate
C1) Torbiere basse alcaline |
C2) Molinieti |
C3) Cariceti |
C4) Fragmiteti |
Specie indicatrici |
Specie indicatrici |
Specie indicatrici |
Specie indicatrici |
Schoenus nigricans |
Molinia caerulea |
Carex elata |
Phragmites australis |
Erucastrum palustre |
Allium suaveolens |
Carex riparia |
Lysimachia vulgaris |
Armeria helodes |
Gladiolus palustris |
Carex acutiformis |
Lytrum salicaria |
Primula farinosa |
Thalictrum lucidum |
|
Equisetum sp.pl. |
Senecio fontanicola |
Gentiana pneumonanthe |
|
Iris pseudacorus |
Gentiana pneumnoanthe |
Laserpitium pruntenicum |
|
Filipendula ulmaria |
Euphrasia marchesettii |
Succisa pratensis |
|
Galium palustre |
|
Sanguisorba officinalis |
|
|
|
Filipendula ulmaria |
|
|
|
Scorzonera humilis |
|
|
Allegato B)
(Riferito all’articolo 3)
Elenco dei Comuni che ai sensi della presente legge estendono il proprio territorio entro la pianura limitatamente alle aree pianeggianti.
Aiello del Friuli
Aquileia
Arba
Artegna
Arzene
Attimis
Aviano
Azzano Decimo
Bagnaria Arsa
Basiliano
Bertiolo
Bicinicco
Brugnera
Budoia
Buia
Buttrio
Camino al Tagliamento
Campoformido
Campolongo al Torre
Caneva
Capriva del Friuli
Carlino
Casarsa della Delizia
Cassacco
Castelnovo del Friuli
Castions di Strada
Cavasso Nuovo
Cervignano del Friuli
Chions
Chiopris-Viscone
Cividale del Friuli
Codroipo
Colloredo di Monte Albano
Cordenons
Cordovado
Cormons
Corno di Rosazzo
Coseano
Dignano
Faedis
Fagagna
Fanna
Farra d’Isonzo
Fiume Veneto
Fiumicello
Flaibano
Fogliano Redipuglia
Fontanafredda
Gonars
Gorizia
Gradisca d’Isonzo
Grado
Latisana
Lestizza
Lignano Sabbiadoro
Magnano in Riviera
Majano
Maniago
Manzano
Marano Lagunare
Mariano del Friuli
Martignacco
Medea
Meduno
Mereto di Tomba
Moimacco
Monfalcone
Montereale Valcellina
Moraro
Morsano al Tagliamento
Mortegliano
Moruzzo
Mossa
Muzzana del Turgnano
Nimis
Osoppo
Pagnacco
Palazzolo dello Stella
Palmanova
Pasian di Prato
Pasiano di Pordenone
Pavia di Udine
Pinzano al Tagliamento
Pocenia
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Porpetto
Povoletto
Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Prata di Pordenone
Pravisdomini
Precenicco
Premariacco
Prepotto
Ragogna
Reana del Roiale
Remanzacco
Rive d’Arcano
Rivignano
Romans d’Isonzo
Ronchi dei Legionari
Ronchis
Roveredo in Piano
Ruda
Sacile
Sagrado
San Canzian d’Isonzo
San Daniele del Friuli
San Giorgio della Richinvelda
San Giorgio di Nogaro
San Giovanni al Natisone
San Leonardo
San Lorenzo Isontino
San Martino al Tagliamento
San Pier d’Isonzo
San Pietro al Natisone
San Quirino
San Vito al Tagliamento
San Vito al Torre
San Vito di Fagagna
Santa Maria la Longa
Savogna d’Isonzo
Sedegliano
Sequals
Sesto al Reghena
Spilimbergo
Staranzano
Talmassons
Tapogliano
Tarcento
Tavagnacco
Teor
Terzo d’Aquileia
Torreano
Torviscosa
Travesio
Treppo Grande
Tricesimo
Trivignano Udinese
Turriaco
Udine
Vajont
Valvasone
Varmo
Villa Vicentina
Villesse
Visco
Vivaro
Zoppola
Allegato C)
1. Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali
(Riferito all’articolo 4)
La concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica (con esclusione dei liquami e delle deiezioni derivanti dall’allevamento avicolo, con o senza lettiera) per le tipologie di prati asciutti e umidi indicate in Allegato A, purché questa non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dall’eventuale adesione alla Misura F del Piano di sviluppo rurale, le concimazioni per le tipologie di prati asciutti indicate in Allegato A non devono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P2O5 (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K2O (ossido di potassio) all’anno. Le concimazioni per le tipologie di prati concimati indicate in Allegato A non devono eccedere i 60 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P2O5 (anidride fosforica) e 60 kg/ha di K2O (ossido di potassio) all’anno.
2. Modalità di esecuzione dei ripristini compensativi
(Riferito all’articolo 5)
2.1. Per interventi di cui all’articolo 5, riguardanti le seguenti tipologie:
– prati asciutti e landa carsica (gruppo 6 e 5130) ad esclusione delle tipologie indicate al successivo punto 2.3;
– prati umidi e altre formazioni erbacee inondate (gruppo 7 e alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae) ad esclusione delle tipologie indicate al successivo punto 2.3.
Modalità: asportazione di zolle erbose con larghezza e lunghezza di 90 cm e spessore 10 cm. Successivo trapianto delle zolle su aree di uguale superficie, non già destinata obbligatoriamente a ripristino per effetto di altre norme, in opportune condizioni ecologiche (suolo in assenza di copertura arborea e di calpestamento anche derivante dalla asportazione del terreno vegetale superficiale) e la successiva cura per almeno cinque anni.
2.2. Per interventi di cui all’articolo 5 riguardanti le seguenti tipologie:
– prati concimati (Arrhenatherion elatioris).
Modalità: semina di essenze provenienti dalle corrispondenti tipologie di prati stabili naturali regionali su aree di uguale superficie e condizioni ecologiche, non già destinata obbligatoriamente a ripristino per effetto di altre norme. In particolare:
a) il primo anno, eseguire adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina e provvedere alla semina del miscuglio polifita, nella misura di almeno 60 kg per ettaro, proveniente esclusivamente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale. È anche ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 tonnellate per ettaro, raccolto e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare;
b) non eseguire fertilizzazione sia chimica che organica per tutta la durata del quinquennio;
c) controllare la vegetazione per tutta la durata del quinquennio tramite l’esecuzione di almeno uno sfalcio all’anno, da eseguirsi non prima dell’1 giugno, con asporto della biomassa ottenuta. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra e procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.
2.3. Per interventi di cui all’articolo 5 riguardanti le seguenti tipologie:
Al) Formazioni prative primitive;
A4) Crisopogoneto a fiordaliso triestino;
A5) Crisopogoneto a fiordaliso rupestre;
A6) Pascoli a dantonia maggiore.
Modalità: come al punto 2.2 su terreno ghiaioso o roccioso calcareo della regione. Se le condizioni del cotico sono sufficienti per l’asportazione in zolle, deve esserne effettuato il trapianto, come indicato al punto 2.l.
3. Modalità di esecuzione degli interventi di recupero
(Riferito all’articolo 7)
Negli interventi di recupero tramite rinverdimento delle aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione ed altre opere pubbliche, è fatto obbligo dell’impiego di semente proveniente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale, in percentuale pari almeno al 15 per cento del totale.
È anche ammessa la semina mediante spargimento di fieno maturo ricco di sementi, raccolto e distribuito in giornata sul terreno da ripristinare, nella misura di almeno 2,5 tonnellate per ettaro.
La ditta esecutrice degli interventi di ripristino può essere esonerata dall’impiego di seme di prato stabile nel caso di impossibilità di reperire il prodotto sul mercato o di autoprodurlo; a tal fine, su richiesta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna, l’autorizzazione alla deroga prescrive le modalità di reperimento del seme.
[1] Comma aggiunto dall'art. 223 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 12, della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[4] Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[11] Comma così modificato dall'art. 3 della
[12] Articolo inserito dall'art. 15 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[14] Comma inserito dall'art. 13 della
[15] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[16] Comma già modificato dall'art. 24 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[18] Comma inserito dall'art. 3 della
[19] Comma così modificato dall'art. 24 della
[20] Comma abrogato dall'art. 31 della
[21] Comma abrogato dall'art. 24 della
[22] Comma abrogato dall'art. 63 della
[23] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[24] Comma così sostituito dall'art. 224 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 224 della
[26] Comma inserito dall'art. 224 della
[27] Comma così sostituito dall'art. 224 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 63 della