§ 5.4.179 – L.R. 26 ottobre 2006, n. 20.
Norme in materia di cooperazione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:26/10/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 79/1982).
Art. 3.  (Istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali).
Art. 4.  (Iscrizione all’Albo).
Art. 5.  (Adempimenti delle cooperative).
Art. 6.  (Cancellazione dall'Albo regionale)
Art. 7.  (Ricorsi).
Art. 8.  (Tenuta dell’Albo e pubblicità).
Art. 9.  (Soci delle cooperative sociali).
Art. 10.  (Funzioni della Regione).
Art. 11.  (Funzioni delle Province).
Art. 12.  (Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale).
Art. 13.  (Persone svantaggiate).
Art. 14.  (Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali).
Art. 15.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 16.  (Rendicontazione della spesa).
Art. 17.  (Vincolo di destinazione e di non alienazione per le imprese beneficiarie di incentivi)
Art. 18.  (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili).
Art. 19.  (Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)
Art. 20.  (Agevolazioni fiscali e priorità nell’ammissione agli incentivi).
Art. 21.  (Norma di rinvio).
Art. 22.  (Convenzioni-tipo).
Art. 23.  (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).
Art. 24.  (Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991).
Art. 25.  (Appalti riservati).
Art. 26.  (Applicazione dei salari convenzionali).
Art. 27.  (Bilancio sociale e coinvolgimento).
Art. 28.  (Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza).
Art. 29.  (Ruolo della cooperazione sociale nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali).
Art. 30.  (Iniziative di formazione professionale).
Art. 31.  (Trattamento dei dati personali).
Art. 32.  (Abrogazioni, norme transitorie e finali).
Art. 33.  (Norme finanziarie).
Art. 34.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.179 – L.R. 26 ottobre 2006, n. 20.

Norme in materia di cooperazione sociale.

(B.U. 2 novembre 2006, n. 44).

 

Capo I

Ruolo della cooperazione sociale

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunità locali.

     2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalità indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.

     3. L’Amministrazione regionale, in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e con finalità di sostegno della cooperazione sociale nel perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini:

     a) istituisce e regolamenta l’Albo regionale delle cooperative sociali;

     b) stabilisce interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale;

     c) prevede i contenuti delle convenzioni-tipo tra le cooperative sociali e i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione;

     d) fissa i criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991;

     e) definisce i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l’attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione.

     4. La Regione promuove, sostiene e valorizza in particolare le cooperative sociali qualificate da:

     a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l’informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

     b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;

     c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

     d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;

     e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall’articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;

     f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

 

Capo II

Albo regionale delle cooperative sociali

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 79/1982). [1]

     [1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/1993, sono aggiunti i seguenti:

     «5 bis. Oltre che nella sezione h), di cui al comma 3, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta.

     5 ter. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle sezioni in cui le cooperative stesse operano.».]

 

     Art. 3. (Istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali).

     1. E’ istituito presso il Servizio competente in materia di cooperazione l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo [2].

     2. L’Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:

     a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;

     b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) consorzi di cui all’articolo 8 della legge 381/1991.

     2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) [3].

     3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell’Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l’esercizio di attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l’attività di tipo b).

     4. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione per:

     a) la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;

     b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;

     c) l’accesso all’accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all’articolo 33 della legge regionale 6/2006;

     d) l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

 

     Art. 4. (Iscrizione all’Albo).

     1. Possono essere iscritti all’Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell’articolo 111 septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie [4].

     2. Per ottenere l’iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda al Servizio competente in materia di cooperazione, di seguito Servizio, indicando [5]:

     a) la sezione dell’Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;

     b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative [6];

     c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione a) dell’Albo.

     3. Alla domanda devono essere allegati:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;

     b) per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione b) dell’Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.

     4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall’articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, tramite l’acquisizione della risultanza dell’attività di revisione.

     5. [L’indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative può essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo] [7].

     6. Il Servizio ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l’adempimento [8].

     7. Con provvedimento motivato, comunicato alla cooperativa o consorzio interessato, il Servizio rifiuta l’iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge [9].

     8. L’iscrizione all’Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio [10].

     9. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

 

     Art. 5. (Adempimenti delle cooperative). [11]

     1. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'Albo è considerato rilevante il verificarsi per un anno solare di una delle seguenti irregolarità:

a) la media del numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

b) la media del numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;

c) la media del numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge [12].

     2. [I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti, entro centoventi giorni da quando si è manifestata l’irregolarità, a comunicare il fatto alla Direzione mediante idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà] [13].

     3. [Se la comunicazione è resa oltre i termini di cui al comma 2 ed entro centocinquanta giorni da quando si è manifestata l’irregolarità è considerata tardiva] [14].

     4. [Entro centoventi giorni da quando si è manifestata l’irregolarità, deve essere comunicata, nelle medesime forme di cui al comma 2, l’eliminazione della stessa] [15].

     5. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno le cooperative sociali e i loro consorzi trasmettono al Servizio una nota informativa completa avente a oggetto i valori medi semestrali relativi al numero dei lavoratori svantaggiati, al numero dei soci volontari e al numero delle cooperative sociali per le società cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) [16].

 

     Art. 6. (Cancellazione dall'Albo regionale) [17]

     1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:

     a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della legge 381/1991, per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

     b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall'articolo 2 della legge 381/1991;

     c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991.

     2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:

     a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007;

     b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;

     c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall'articolo 1 della legge 381/1991;

     d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.

 

     Art. 7. (Ricorsi).

     1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione e di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento [18].

     2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.

 

     Art. 8. (Tenuta dell’Albo e pubblicità).

     1. Le funzioni relative alla tenuta dell’Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell’Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto [19].

     1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell’Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d’ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell’Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni [20].

     2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul sito web della Regione [21].

     3. L’Albo viene pubblicato sul sito web della Regione [22].

 

     Art. 9. (Soci delle cooperative sociali).

     1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo e della conservazione della stessa, il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

 

Capo III

Interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale

 

     Art. 10. (Funzioni della Regione). [23]

     1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;

b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;

e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.

     2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).

     3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

     4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione.

 

     Art. 11. (Funzioni delle Province). [24]

     1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:

     a) programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 14;

     b) realizzazione e sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell’occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell’utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l’individuazione di fabbisogni formativi del settore e l’istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all’elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

     c) concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l’obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

     2. Le Province possono concludere intese con l’Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a).

 

     Art. 12. (Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale).

     1. E’ istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, nonché di esaminare lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l’insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l’attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 [25].

     2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’ Assessore regionale competente in materia di cooperazione, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato [26].

     3. Il Comitato è composto da:

     a) il direttore centrale competente in materia di cooperazione, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede [27];

     b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;

     c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;

     d) [un funzionario designato da ogni Amministrazione provinciale] [28];

     e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani;

     f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;

     g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all’articolo 20 della legge regionale 79/1982;

     h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;

     i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate »), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).

     4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.

     5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all’anno.

     6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

     7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).

     9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

     10. Il Comitato può deliberare l’istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all’analisi e all’approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.

     11. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato [29].

 

     Art. 13. (Persone svantaggiate).

     1. Ai soli fini dell’ottenimento delle incentivazioni di cui all’articolo 14, si considerano persone svantaggiate:

     a) i soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;

     b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali [30].

     2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. E’ fatto salvo il diritto alla riservatezza.

 

     Art. 14. (Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali).

     1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all’articolo 1, comma 4.

     2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all’Albo sono concessi i seguenti contributi:

     a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;

     b) contributi per consulenze concernenti l’innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale, l’introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

     c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto;

     c bis) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 3 [31].

     3. Alle cooperative iscritte all’Albo che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:

     a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all’articolo 13, finalizzati a favorirne l’inserimento lavorativo;

     b) [contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall’occupazione delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13] [32];

     c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all’assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13, considerando tali costi cumulativamente qualora suddivisi in riferimento a più iniziative [33];

     d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l’attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13.

     3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi anche a fronte di spese sostenute nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese [34].

     4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, per la parte non coperta dalle cooperative sociali consorziate, contributi relativi a:

     a) copertura dei costi esterni per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative;

     b) copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto [35].

     5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.

 

     Art. 15. (Obblighi dei beneficiari).

     1. La concessione degli incentivi di cui all’articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da presentare unitamente all’istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:

     a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

     b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001 [36].

     2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all’articolo 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.

     3. Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l’autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.

     3 bis. Al momento della concessione dei contributi e nei due anni successivi la concessione medesima l'organo concedente verifica che la cooperativa sociale beneficiaria adempia agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il mancato adempimento di tali obblighi è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati il beneficiario dei contributi è tenuto a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali [37].

 

     Art. 16. (Rendicontazione della spesa).

     1. In deroga all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui all’articolo 14, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.

     2. La Direzione centrale competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1 [38].

 

     Art. 17. (Vincolo di destinazione e di non alienazione per le imprese beneficiarie di incentivi) [39]

     1. Alle cooperative sociali o loro consorzi beneficiari di contributi per investimenti aziendali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

     2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.

     3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

 

     Art. 18. (Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili).

     1. La concessione del finanziamento è disposta dall’organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento [40].

     2. L’organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base della complessità esecutiva dell'intervento, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l’organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico [41].

     3. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

     4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore all’80 per cento dell’importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

     5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all’atto di concessione mediante l’apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.

     6. Alla commisurazione definitiva del contributo provvede l’organo concedente a seguito dei controlli effettuati volti ad accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo, nonché la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa [42].

     7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.

     8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.

     9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

 

     Art. 19. (Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie) [43]

     1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:

     a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000;

     b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.

 

     Art. 20. (Agevolazioni fiscali e priorità nell’ammissione agli incentivi).

     1. La Regione concede alle cooperative sociali iscritte all’Albo agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.

     2. Con regolamenti regionali sono stabilite priorità a favore delle cooperative sociali per l’accesso agli incentivi di settore.

 

     Art. 21. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, si applicano il titolo II e il titolo III della legge regionale 7/2000.

 

Capo IV

Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici

 

     Art. 22. (Convenzioni-tipo).

     1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

 

     Art. 23. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).

     1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:

     a) le finalità, l’attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;

     b) la durata della convenzione;

     c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell’attività;

     d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;

     e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;

     f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall’ente contraente o dalla cooperativa sociale;

     g) l’acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture;

     h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

     i) i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:

1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo [44];

     j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1;

     k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

     l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

     m) l’obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

     n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;

     o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell’Albo, l’elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all’articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell’attività prevista dalla convenzione stessa;

     p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;

     q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;

     r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;

     s) le modalità di verifica e vigilanza sull’inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.

 

     Art. 24. (Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991).

     1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all’Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall’oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, e l’importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all’Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.

     2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:

     a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale [45];

     b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell’assistenza delle persone svantaggiate;

     c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

     d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;

     e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.

     3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.

     4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.

     5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.

     6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall’Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche [46].

     7. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

 

     Art. 25. (Appalti riservati).

     1. Nell’ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 50/2016, e successive modifiche, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti [47].

 

     Art. 26. (Applicazione dei salari convenzionali).

     1. Ai fini della presente legge e con particolare riguardo alle convenzioni disciplinate dal presente capo e all’aggiudicazione degli appalti pubblici nel territorio del Friuli Venezia Giulia possono trovare applicazione unicamente i regimi di salari convenzionali autorizzati per il territorio medesimo ai sensi della normativa statale vigente.

 

     Art. 27. (Bilancio sociale e coinvolgimento).

     1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’Albo hanno l’obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale, quale condizione per l’accesso agli incentivi previsti dalla presente legge e all’accreditamento di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c).

     2. [Con atto di indirizzo la Giunta regionale definisce i principi, gli elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la tempistica per l’adeguamento all’obbligo di cui al comma 1 nell’ottica di introduzione graduale dello strumento] [48].

     3. [Il bilancio sociale fornisce informazioni, in particolare, sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa degli enti di cui al comma 1] [49].

 

     Art. 28. (Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza).

     1. Nell’ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all’articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016 [50].

     2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura.

 

     Art. 29. (Ruolo della cooperazione sociale nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali).

     1. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti in materia, le quali provvedono altresì a disciplinare le modalità di autorizzazione e accreditamento riguardanti l’esercizio di servizi alla persona, il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalità di accreditamento, nonché le procedure per l’affidamento dei servizi.

 

     Art. 30. (Iniziative di formazione professionale).

     1. La Regione individua le particolari iniziative formative che possono essere svolte a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale.

 

Capo V

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 31. (Trattamento dei dati personali).

     1. In conformità all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi [51].

     2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003 [52]:

     a) l’applicazione della disciplina in materia di Albo;

     b) l’applicazione della disciplina in materia di interventi per l’incentivazione della cooperazione sociale;

     c) l’applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;

     d) l’esercizio di attività di vigilanza e controllo;

     e) l’esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

 

     Art. 32. (Abrogazioni, norme transitorie e finali).

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);

     b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell’articolo 13 della legge regionale 7/1992);

     c) l’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale 7/1992),

     come modificato dall’articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002;

     d) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale 7/1992);

     e) il comma 13 dell’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell’articolo 6 della legge regionale 7/1992);

     f) i commi 124 e 125 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7/1992);

     g) i commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 18 dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

     h) il comma 21 dell’articolo 4 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell’articolo 12 bis della legge regionale 7/1992);

     i) il comma 76 dell’articolo 9 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell’articolo 11 bis della legge regionale 7/1992);

     j) il comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell’articolo 3 bis della legge regionale 7/1992).

     2. La disciplina previgente relativa all’esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l’applicazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

     3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell’esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2 [53].

     3 ter. I contributi «de minimis» contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007 e dell'esercizio 2008 sino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del regolamento regionale [54].

     4. Ai fini dell’accesso all’accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l’obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 27, comma 2.

     5. Nell’Albo istituito con l’articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all’Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l’ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria da effettuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge [55].

     6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.

     7. È confermata l’esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all’Albo di cui all’articolo 3 della presente legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, come regolata dall’articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall’articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

 

     Art. 33. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 8, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 30, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 11, fanno carico all’unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 8551 e 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 34. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[2] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[3] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[4] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[5] Alinea già modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[6] Lettera già sostituita dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, ulteriormente sostituita dall'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così modificata dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[7] Comma sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27 e abrogato dall'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[9] Comma già modificato dall'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[11] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[12] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[13] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[14] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[15] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[16] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[18] Comma così modificato dall'art. 70 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[19] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[20] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[21] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[22] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[24] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[25] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[26] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[27] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[28] Lettera abrogata dall'art. 95 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[29] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[30] Lettera così modificata dall'art. 42 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[32] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[33] Lettera così modificata dall'art. 84 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[34] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[35] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[36] Comma sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27 e così modificato dall'art. 96 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[37] Comma aggiunto dall'art. 96 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[38] Comma così modificato dall'art. 97 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[40] Comma così modificato dall'art. 99 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[41] Comma così modificato dall'art. 99 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[42] Comma così modificato dall'art. 99 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[43] Articolo sostituito dall'art. 72 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così modificato dall'art. 100 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[45] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[46] Comma così modificato dall'art. 101 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[47] Comma così modificato dall'art. 102 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[48] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[49] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[50] Comma così modificato dall'art. 103 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[51] Comma così modificato dall'art. 104 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[52] Alinea così modificato dall'art. 104 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 106.

[53] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[54] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[55] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.