Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 23/07/2009 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi e strumenti d’intervento |
Art. 1 bis. Sessione per la semplificazione |
Art. 2. Programmazione delle strategie di semplificazione |
Art. 2.1. Riordino di organi collegiali |
Art. 2 bis. Riduzione degli oneri amministrativi |
Art. 3. Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione |
Art. 4. Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali |
Art. 4 bis. Azioni per la promozione della TS-CNS |
Art. 4 ter. Interoperabilità dei sistemi informativi |
Art. 5. Diritto di accesso |
Art. 6. Documenti accessibili |
Art. 7. Esclusioni, limiti e differimento dell’esercizio del diritto di accesso |
Art. 8. Istanza |
Art. 9. Procedura |
Art. 10. Provvedimenti organizzatori |
Art. 11. Responsabile del procedimento |
Art. 11 bis. Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi |
Art. 11 ter. Pubblicità |
Art. 11 quater. Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi |
Art. 12. Certezza dei termini di conclusione del procedimento |
Art. 13. Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali |
Art. 13 bis. Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione |
Art. 14. Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti |
Art. 14 bis. Pareri e valutazioni tecniche |
Art. 14 ter. Banca dati dei pareri regionali |
Art. 15. Ulteriore riduzione dei termini |
Art. 15 bis. Esecutività degli atti amministrativi regionali |
Art. 16. Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti |
Art. 17. Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana |
Art. 18. Partecipazione telematica al procedimento amministrativo |
Art. 19. Modifiche alla l.r. 9/1995 |
Art. 20. Abrogazione |
Art. 20.1. Rinvio |
Art. 20 bis. Carta dei servizi e delle funzioni |
Art. 21. Disciplina della conferenza di servizi |
Art. 22. Ricorso alla conferenza di servizi |
Art. 23. Convocazione |
Art. 24. Svolgimento dei lavori |
Art. 24 bis. Acquisizione della VIA |
Art. 25. Partecipazione alla conferenza |
Art. 25 bis. Rappresentante unico regionale |
Art. 26. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione |
Art. 26 bis. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni |
Art. 26 ter. Formazione della posizione unica regionale |
Art. 27. Dissenso e assenso condizionato |
Art. 28. Adempimenti successivi alla determinazione finale |
Art. 29. Effetti del dissenso |
Art. 30. Svolgimento dei lavori in modalità telematica |
Art. 31. Efficacia di disposizioni statali |
Art. 32. Modifiche alla l.r. 76/1996 |
Art. 33. Abrogazioni |
Art. 34. Norma transitoria |
Art. 34 bis. Oggetto |
Art. 34 ter. Iniziativa |
Art. 34 quater. Conferenza di servizi |
Art. 34 quinquies. Contenuto dell'accordo |
Art. 34 sexies. Firma approvazione e pubblicazione |
Art. 34 septies. Effetti |
Art. 34 octies. Vigilanza |
Art. 34 novies. Norma transitoria |
Art. 34 decies. Intese con amministrazioni pubbliche locali |
Art. 35. Definizioni |
Art. 36. Punto unico di accesso |
Art. 37. Svolgimento del procedimento in via telematica |
Art. 38. Assistenza agli utenti dei SUAP |
Art. 39. Sistema toscano dei servizi per le imprese |
Art. 40. Rete regionale dei SUAP |
Art. 41. Sito istituzionale regionale per le imprese |
Art. 42. Banca dati regionale SUAP |
Art. 43. Siti istituzionali dei SUAP |
Art. 44. Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP |
Art. 45. Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi |
Art. 46. Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali |
Art. 47. Subingresso e variazioni societarie |
Art. 48. Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale |
Art. 48 bis. Agenda regionale dei controlli sulle imprese |
Art. 49. Fatturazione elettronica |
Art. 49 bis. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva |
Art. 50. Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria |
Art. 50 bis. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico |
Art. 51. Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 |
Art. 52. Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 |
Art. 53. Inserimento dell’articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 |
Art. 54. Inserimento dell’articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 |
Art. 55. Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 |
Art. 56. Inserimento dell’articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005 |
Art. 57. Inserimento dell’articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 |
Art. 58. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005 |
Art. 59. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005 |
Art. 60. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 1/2005 |
Art. 61. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 1/2005 |
Art. 62. Modifiche all’articolo 205 bis della l.r. 1/2005 |
Art. 63. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005 |
Art. 64. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/1999 |
Art. 65. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 45/2007 |
Art. 66. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2000 |
Art. 67. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 83/1995 |
Art. 68. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008 |
Art. 69. Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 |
Art. 70. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali |
Art. 71. Adeguamento della normativa regionale |
Art. 72. Clausola valutativa |
Art. 73. Disposizioni finanziarie |
§ 2.1.274 - L.R. 23 luglio 2009, n. 40.
Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa [1].
(B.U. 24 luglio 2009, n. 27)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 54, commi 1 e 2 e l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. “Testo A”);
Visto il
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Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):
1. L’effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l’espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all’innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
2. L’articolo 9 dell’accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.
2 bis. Nell’ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un’azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell’ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un’apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare [2];
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).
1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel
2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;
3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'articolo 42 del
4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento):
1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell’articolo 2, comma 9 bis, della
2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza [4];
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):
1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall’altro l’obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;
2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l’effettuazione degli interventi sopra citati;
3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell’ambiente e della responsabilità sociale;
4. Per rafforzare ulteriormente l’azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell’ordinamento regionale l’istituto dell’indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.
Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):
1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col
2. La Regione inoltre adotta un'apposita “carta delle funzioni” per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa [5].
Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):
1. A seguito dell'entrata in vigore del
2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;
3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'articolo 29 della
4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla
Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive “SUAP”):
1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell’azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall’articolo 38 del
2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell’amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un’apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);
3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E’ quindi importante assicurare l’uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;
4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l’efficacia delle norme che prevedono l’attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all’emanazione dei suddetti atti;
5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all’articolo 82, comma 1, della
6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell’accesso ad un’attività economica è rappresentata dalla complessità e dall’incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l’obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all’esercizio delle stesse.
Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):
1. L’evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-
sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell’evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all’assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;
2. Si abolisce pertanto l’obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla
1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l’adozione di misure che ne rafforzino l’efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l’effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;
2. L’attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l’esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.
Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla
1. L’articolo 22, comma 2 del
2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l’articolo 20, comma 1, del
sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell’articolo 82 della l.r.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.
3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l’articolo 23, comma 1, del d.p.r.
380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell’articolo 82 della
4. L’articolo 149 del
Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):
1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;
2. L’articolo 23 della
3. A questa prescrizione, con il
4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel
Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla
1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell’articolo 4 della l.r.
36/1999;
2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell’azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l’adempimento di altri obblighi amministrativi;
3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell’articolo 93 del
Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla
1. È opportuno eliminare dall’elenco dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell’articolo 38 del d.l.
112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive;
2. É necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola uniforme sul territorio regionale.
Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):
1. È opportuno estendere l’omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.
Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):
1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla
Si approva la presente legge
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Obiettivi e strumenti d’intervento
1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della
a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
b) la riduzione dei tempi burocratici;
c) l’innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.
2 bis. La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse [7].
3. [La Regione, d’intesa con gli enti locali, effettua un costante monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge] [8].
4. [La Regione convoca, almeno ogni due anni, gli stati generali della pubblica amministrazione toscana sui risultati dei monitoraggi di cui al comma 3 e per un confronto sulle strategie di semplificazione dell’azione amministrativa] [9].
Agli stati generali partecipano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.
5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.
Art. 1 bis. Sessione per la semplificazione [10]
1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell’ordinamento regionale e prevedere l’adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell’azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell’amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 2. Programmazione delle strategie di semplificazione
1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della
2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.
Art. 2.1. Riordino di organi collegiali [12]
1. In conformità ai principi dell’articolo 20, comma 4, della
2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale.
Art. 2 bis. Riduzione degli oneri amministrativi [13]
1. La Regione Toscana promuove, d’intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell’attività di misurazione degli stessi.
2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione, da adottare nell’ambito delle rispettive competenze. [La Regione adotta le misure normative di propria competenza mediante la legge di semplificazione di cui all’articolo 1, comma 2 [14]].
3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all’articolo 42.
4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell’ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) [15].
Art. 3. Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione
1. Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale [16]:
a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.
2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale [17].
3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali [18].
4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione [19].
5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l’archivio di cui all’articolo 4.
Art. 4. Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali
1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del
2. L’archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all’identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.
2 bis. L’archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l’estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale [21].
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, aggiornano l’archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l’infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.
4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l’accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull’infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.
Art. 4 bis. Azioni per la promozione della TS-CNS [22]
1. Al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.
Art. 4 ter. Interoperabilità dei sistemi informativi [23]
1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 2, comma 1, della
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l’integrazione, l’interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell’ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all’articolo 2, comma 2 della
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all’articolo 25 della
4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del
5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.
TITOLO II
Interventi di semplificazione di carattere generale
CAPO I
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
SEZIONE I
Accesso a dati e documenti amministrativi [24]
Art. 5. Diritto di accesso [25]
1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del
2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.
3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della
Art. 6. Documenti accessibili [26]. [27]
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della
a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;
b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti [28].
3. L’accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.
Art. 7. Esclusioni, limiti e differimento dell’esercizio del diritto di accesso [29]
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della
b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione;
c) quando la ripetitività o l’entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell’azione amministrativa;
d) quando l’istanza implica l’elaborazione di dati da parte dell’amministrazione.
2. Nell’esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l’accesso, ai sensi del
3. [I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all’accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all’istanza di accesso] [31].
4. Ai fini di cui al comma 2 l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall’articolo 59 del
5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito nei modi previsti dall’articolo 60 del
6. Nei casi in cui l’accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell’attività amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.
1. L’accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica.
2. L’istanza contiene:
a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l’individuazione;
b) elementi idonei a dimostrare l’identità del richiedente.
1. L’istanza di accesso è accolta mediante:
a) esibizione del documento;
b) estrazione di copie;
c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. In caso di diniego, limitazione o differimento l’amministrazione risponde all’istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.
3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l’atto di cui all’articolo 10, comma 2 [35].
3 bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della
4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi [37].
5. L’invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale [38].
6. L’estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all’articolo 10.
Art. 10. Provvedimenti organizzatori [39]
1. Con deliberazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'articolo 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.
2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.
SEZIONE II
Responsabile del procedimento [40]
Art. 11. Responsabile del procedimento [41]
1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, uale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della
2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della
Art. 11 bis. Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi [43]
1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della
b) dal direttore per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), della
2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'articolo 2, comma 9 bis, della
4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.
Art. 11 ter. Pubblicità [44]
1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.
Art. 11 quater. Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi [45]
1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter, della
2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l’esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l’atto.
5. Il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l’articolo 14.
SEZIONE III
Riduzione dei tempi burocratici
Art. 12. Certezza dei termini di conclusione del procedimento
1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso [46].
2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.
2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale [47].
2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato [48].
2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione [49].
2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all’articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all’Ufficio di presidenza [50].
3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali [51].
3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza [52].
3 ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni [53].
Art. 13. Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.
3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato [54].
Art. 13 bis. Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione [55]
1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.
2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima.
Art. 14. Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 bis, i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni [56].
Art. 14 bis. Pareri e valutazioni tecniche [57]
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della
a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all’articolo 17 della
b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adìto abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Art. 14 ter. Banca dati dei pareri regionali [58]
1. Al fine di favorire l’uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.
2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati.
Art. 15. Ulteriore riduzione dei termini
1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all’unità superiore a favore dei seguenti soggetti:
a) le organizzazioni registrate secondo il
b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;
c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al
d) le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.
3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 2.
3 bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione [59].
Art. 15 bis. Esecutività degli atti amministrativi regionali [60]
1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.
Art. 16. Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
Art. 17. Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana
1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio [61].
2. L’istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.
3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell’interessato.
4. [Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale] [62].
SEZIONE IV
Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
Art. 18. Partecipazione telematica al procedimento amministrativo
1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 [63].
2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 [64].
3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale [65].
4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2.
SEZIONE V
Modifiche alla
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)
Art. 19. Modifiche alla
1. Il titolo della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della
“b bis) la facoltà di inviare istanze e dichiarazioni anche in via telematica;”.
1. Il capo V del titolo I e i capi II, III e IV del titolo II della
1 bis. Sono abrogati altresì gli articoli 31 e 32 della
SEZIONE V bis
Disposizioni di rinvio [69]
Art. 20.1. Rinvio [70]
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla
Capo I bis [71]
Carta dei servizi e delle funzioni
Art. 20 bis. Carta dei servizi e delle funzioni [72]
1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.
2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.
3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.
4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.
5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.
CAPO II
Disciplina della conferenza di servizi
Art. 21. Disciplina della conferenza di servizi [73]
1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione della
2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella
Art. 22. Ricorso alla conferenza di servizi [74]
1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell’azione amministrativa cui la Regione può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso [75].
2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:
a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;
b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;
c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate [76].
3. [La conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, quando l’attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche] [77].
4. [La conferenza può essere convocata per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso la convocazione della conferenza da parte dell’amministrazione che cura l’interesse prevalente può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta] [78].
1. La Regione convoca la conferenza in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna.
2. Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione.
Art. 24. Svolgimento dei lavori [80]
1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.
2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l’amministrazione si considera assente ai fini dell’acquisizione degli atti di competenza.
Art. 24 bis. Acquisizione della VIA [81]
1. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima e il termine di conclusione dei lavori resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente per la VIA stessa si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni è prorogato di ulteriori trenta giorni nel caso che si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.
2. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui all’articolo 29 della presente legge, nonché quelle di cui agli articoli 14 quater, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 2, della
Art. 25. Partecipazione alla conferenza [82]
1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.
3 bis. Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito istituzionale della Regione [83].
Art. 25 bis. Rappresentante unico regionale [84]
1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito “RUR”, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della
2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto.
3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'articolo 26 ter.
Art. 26. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione [85]
1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.
2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del
3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.
Art. 26 bis. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni [86]
1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.
2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.
3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della
4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del
5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della
7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:
a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;
b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.
Art. 26 ter. Formazione della posizione unica regionale [87]
1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.
2. Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti.
4. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.
5. I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'articolo 26, comma 3.
6. A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalità di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.
Art. 27. Dissenso e assenso condizionato [88]
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.
2. L’amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all’accoglimento di specifiche prescrizioni.
Art. 28. Adempimenti successivi alla determinazione finale [89]
1. Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
Art. 29. Effetti del dissenso [90]
1. In caso di motivato dissenso espresso da un ente locale nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la determinazione conclusiva è rimessa, entro sette giorni dalla notizia del dissenso, dall’amministrazione procedente alla Giunta regionale, che delibera entro quindici giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il dissenso sia espresso da una struttura regionale, da una azienda sanitaria o da un ente o organismo dipendente dalla Regione nelle materie indicate nello stesso comma 1.
3. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.
Art. 30. Svolgimento dei lavori in modalità telematica [91]
1. Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalità telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.
2. La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'articolo 26 ter, comma 3.
3. Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.
Art. 31. Efficacia di disposizioni statali [92]
1. Alle conferenze promosse dalla Regione e dagli enti locali si applicano esclusivamente le seguenti disposizioni della
a) articolo 14, commi 5 e 5 bis;
b) articolo 14 bis;
b bis) articolo 14 ter, comma 10 [93];
c) articolo 14 quater, commi da 3 a 3 quater;
d) articolo 14 quinquies.
Art. 32. Modifiche alla
1. Il titolo della
2. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della
3. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della
1. Il titolo III, l’articolo 21 e il comma 2 dell’articolo 22 della
Art. 34. Norma transitoria [96]
1. Le conferenze di servizi già convocate alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse sulla base delle disposizioni del titolo III della
Capo II bis. [97]
Disciplina degli accordi di programma
Art. 34 bis. Oggetto [98]
1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.
Art. 34 ter. Iniziativa [99]
1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:
a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;
b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;
c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell’accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;
d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.
2. Qualora le finalità dell’accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell’accordo in conformità a quanto previsto all’articolo 34 quinquies, comma 1.
Art. 34 quater. Conferenza di servizi [100]
1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 quinquies.
2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all’accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.
3. Ove l’accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l’altro:
a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell’accordo;
b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l’approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;
c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l’accordo di programma per la relativa copertura.
4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all’accordo di programma.
5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell’accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest’ultima conferenza di servizi.
Art. 34 quinquies. Contenuto dell'accordo [101]
1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) gli adempimenti dei firmatari;
e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.
Art. 34 sexies. Firma approvazione e pubblicazione [102]
1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.
3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Art. 34 septies. Effetti [103]
1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.
Art. 34 octies. Vigilanza [104]
1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e).
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta regionale [105].
4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.
5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.
6. Il collegio di vigilanza:
a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.
7. Il funzionario responsabile dell’attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.
8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.
10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un’amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.
Art. 34 novies. Norma transitoria [106]
1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 34 quinquies, comma 1.
CAPO II ter [107]
Intese con amministrazioni pubbliche locali
Art. 34 decies. Intese con amministrazioni pubbliche locali [108]
1. Qualora il Presidente della Giunta regionale debba procedere ad una nomina o designazione d'intesa con una amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l'intesa è resa entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si ritiene acquisita, tramite silenzio assenso.
2. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale propone un secondo nominativo diverso dal primo, e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni, procede alla individuazione del soggetto da nominare o designare, chiedendo sullo stesso il parere non vincolante dell'amministrazione interessata, da rendersi entro i successivi dieci giorni, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale procede comunque alla nomina o designazione. Restano ferme specifiche discipline che in caso di nomine o designazioni prevedano soluzioni di composizione del mancato raggiungimento dell’intesa.
CAPO III
Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti
di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)
Art. 35. Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:
a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all’articolo 24 del
b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.
Art. 36. Punto unico di accesso
1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla
1 bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’articolo 2, comma 4, del
2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
4. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 37. Svolgimento del procedimento in via telematica
1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.
2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell’intero procedimento.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.
4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell’ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.
Art. 38. Assistenza agli utenti dei SUAP
1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell’articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.
2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l’associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.
Art. 39. Sistema toscano dei servizi per le imprese
1. Nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale di cui alla
2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:
a) la rete regionale dei SUAP, di cui all’articolo 40;
b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all’articolo 41;
c) la banca dati regionale SUAP, di cui all’articolo 42;
d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all’articolo 43;
e) l’attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all’articolo 44.
Art. 40. Rete regionale dei SUAP
1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal
2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all’articolo 37, comma 4.
Art. 41. Sito istituzionale regionale per le imprese
1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, del
a) la banca dati regionale di cui all’articolo 42;
b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all’articolo 12 della
d) l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della
e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;
f) le informazioni relative alle attività formative.
Art. 42. Banca dati regionale SUAP
1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.
2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.
3. II SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.
4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati.
6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.
7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4.
Art. 43. Siti istituzionali dei SUAP
1. Alla banca dati regionale di cui all’articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, del
2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:
a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell’insediamento e dell’esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
b) assicurano l’informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.
Art. 44. Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP
1. La Regione realizza un’attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.
Art. 45. Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 141 della
2. A lavori ultimati l’imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all’articolo 149 della
3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 42.
Art. 46. Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali
1. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla
CAPO IV
Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche
Art. 47. Subingresso e variazioni societarie
1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all’autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:
a) subingresso;
b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
c) variazione del legale rappresentante;
d) mutamento della denominazione sociale.
2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all’entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.
Art. 48. Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.
Capo IV bis [113]
Controlli sulle imprese
Art. 48 bis. Agenda regionale dei controlli sulle imprese [114]
1. In conformità all’articolo 14 del
a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell’interesse pubblico perseguito;
b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l’esercizio dell’attività di impresa;
c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell’esito dei controlli documentali svolti da un’altra amministrazione pubblica.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l’Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.
3. L’Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.
4. L’Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:
a) i dati identificativi dell’impresa;
b) l’elenco dei controlli effettuati;
c) l’indicazione dell’amministrazione e i dati dell’agente preposto al controllo;
d) la data e la tipologia di controllo espletato;
e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
g) l’eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l’impresa.
5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell’Agenda.
6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l’organizzazione dell’Agenda, le modalità di implementazione, l’accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).
TITOLO III
Fatturazione elettronica, documento unico di regolarità contributiva e abolizione di certificati [115]
CAPO I
Fatturazione elettronica
Art. 49. Fatturazione elettronica
1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del
2 Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:
a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. Il programma di cui all’articolo 7 della
4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
5. La Regione promuove l’applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall’articolo 1, comma 211, della
Capo I bis [116]
Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
Art. 49 bis. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva [117]
1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi [118].
2. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica agli enti e ai soggetti pubblici compresi nella ricognizione effettuata dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
CAPO II
Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
Art. 50. Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria
1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 1, del
a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
f) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
g) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche;
h) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
j) certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici;
k) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
n) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione;
o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.
Art. 50 bis. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico [120]
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con
2. L’obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.
CAPO III
Modifiche alla
(Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio
in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti
e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 51. Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della
1. Dopo la sezione III del capo XIV del titolo II della
Art. 52. Inserimento dell’articolo 105 bis nella
1. Dopo l’articolo 105 della
“Art. 105 bis Sequestro della merce e delle attrezzature
1. Il pubblico ufficiale di polizia amministrativa che accerta e contesta la violazione degli articoli 13, 14 e 31 procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.”.
Art. 53. Inserimento dell’articolo 105 ter nella
1. Dopo l’articolo 105 bis della
“Art. 105 ter. Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro
1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l’obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quater, comma 5.
2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:
a) abbigliamento e accessori per l’abbigliamento;
b) prodotti per la cura della persona;
c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiotteria;
f) supporti videomusicali;
g) generi alimentari.”.
Art. 54. Inserimento dell’articolo 105 quater nella
1. Dopo l’articolo 105 ter della
“Art. 105 quater. Conservazione delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
2. Il contenitore è dotato di un’etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:
a) la data e il luogo del sequestro;
b) l’incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;
c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;
d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quinquies;
e) la firma del trasgressore;
f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l’etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.
5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.”.
Art. 55. Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 105 quater della
“Art. 105 quinquies. Merce abbandonata dal trasgressore
1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell’accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 105 ter.
2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all’articolo 105 quater, commi 1 e 2.
3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione.
4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l’articolo 105 sexies, comma 2.”.
Art. 56. Inserimento dell’articolo 105 sexies nella
1. Dopo l’articolo 105 quinquies della
“Art. 105 sexies. Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati
1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute in beneficenza o distrutte e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.
2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.”.
Art. 57. Inserimento dell’articolo 105 septies nella
1. Dopo l’articolo 105 sexies della
“Art. 105 septies. Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della
CAPO IV
Modifiche alla
(Norme per il governo del territorio)
Art. 58. Modifiche all’articolo 79 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 79 della
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”.
Art. 59. Modifiche all’articolo 82 della
1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 82 della
“a) al professionista abilitato qualora il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale oppure nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;”.
Art. 60. Modifiche all’articolo 83 della
1. I commi 12 e 13 dell’articolo 83 della
“12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, comma 2 bis e dal presente comma, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla denuncia di inizio dell’attività non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all’articolo 52, comma 2 o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con quelli adottati né con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;
c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, ovvero abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
13. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 12 sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 105, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 86 e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.”.
Art. 61. Modifiche all’articolo 88 della
1. Al comma 1 dell’articolo 88 della
Art. 62. Modifiche all’articolo 205 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 205 bis della
2. Il comma 4 dell’articolo 205 bis della
CAPO V
Modifiche alla
(Disposizioni in materia di energia)
Art. 63. Modifiche all’articolo 23 della
1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 23 della
2. Il comma 7 dell’articolo 23 della
“7. La Giunta regionale approva un regolamento che contiene le norme di recepimento della
3. Il comma 12 dell’articolo 23 della
“12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità penale.”.
CAPO VI
Modifiche alla
(Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti
nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)
Art. 64. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
Utilizzazione dei prodotti fitosanitari
1. Al fine di consentire alle aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo in agricoltura, deve effettuarne la registrazione, entro trenta giorni dall’impiego, nel registro dei trattamenti di cui al
2 Al fine del monitoraggio di cui al comma 1 le registrazioni restano a disposizione delle aziende USL presso i soggetti utilizzatori di cui al comma 1 così come previsto dal
CAPO VII
Modifiche alla
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)
Art. 65. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della
“3. L’attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell’interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della
“3 bis. La Regione può stabilire l’attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell’azienda agricola.”.
TITOLO IV
Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali
in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana
CAPO I
Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti
ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana
SEZIONE I
Modifiche alla
(Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”)
Art. 66. Modifiche all’articolo 5 della
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della
“2. Il Direttore è individuato d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l’Unioncamere Toscana, l’ICE e l’ENIT, tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale pubblicato su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno almeno a carattere economico e finanziario, e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.
3. La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell’intesa di cui al comma 2. Ove l’intesa non si realizzi entro novanta giorni dall’avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia.”.
SEZIONE II
Modifiche alla
(Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 67. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. L’amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma della
SEZIONE III
Modifiche alla
(Acquisizione della partecipazione azionaria nella società
Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)
Art. 68. Modifiche all’articolo 6 della
1. Nel comma 2 dell’articolo 6 della
“L’amministratore è nominato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante all’amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato nel 50 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”
SEZIONE IV
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68
Art. 69. Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 [139]
1. Le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, comma 1, si applicano in occasione dei primi rinnovi degli organi interessati successivi all’entrata in vigore della presente legge a seguito di scadenza naturale o per dimissioni o decadenza o altra causa prevista in legge.
2. La disposizione di cui all’articolo 68, comma 2, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO V
Semplificazione del sistema normativo regionale
CAPO I
Semplificazione del sistema normativo regionale
Art. 70. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali [140]
1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell’allegato A, nonché le disposizione regolamentari elencate nell’allegato B alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.
TITOLO VI
Disposizioni finali
CAPO I
Disposizioni finali
Art. 71. Adeguamento della normativa regionale [141]
1. La Regione Toscana, ove necessario, adegua la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 72. Clausola valutativa [142]
1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all’uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.
2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all’operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:
a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;
b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all’articolo 39;
c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all’anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.
Art. 73. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’indennizzo di cui all’articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 – 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2009 In diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;
In aumento UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;
Anno 2010 In diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;
In aumento UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;
Anno 2011
In diminuzione UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;
In aumento UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.
3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ALLEGATO A
AGRICOLTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6. Legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 (Norme per l’attuazione delle direttive C.E.E. n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 253 del 28 aprile 1975 recepite con
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ARTIGIANATO E INDUSTRIA
30.
31.
32.
33. Legge regionale aprile 14 aprile 1990, n. 42 (Adeguamento gettoni di presenza per i componenti del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva di cui provinciale alla
34.
35.
CACCIA E PESCA
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
COMMERCIO
47.
TURISMO
48.
49.
CULTURA
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
60.
61.
62.
63.
64.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
65.
66.
67.
68.
69.
70.
ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96. Legge regionale 22 novembre 2002, n. 40 (Intervento di solidarietà per la Regione Molise colpita dal terremoto del 31 ottobre 2002)
ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
DIRITTO ALLA SALUTE
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
POLITICHE SOCIALI
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
TUTELA DELL’AMBIENTE (Ambiente, energia, smaltimento rifiuti, difesa del suolo, tutela delle acque, inquinamento acustico, tutela del paesaggio)
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Abrogazione dell’art. 2, comma 2 e modifica dell’art. 4, comma 6,
170.
171.
172.
ASSETTO DEL TERRITORIO (Assetto del territorio, urbanistica, edilizia)
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182. Legge regionale 8 agosto 1996, n. 66 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alla
183.
184. Legge regionale 11 agosto 1997, n. 64 (Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1997)
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
TRASPORTI
194.
195.
196.
197.
198.
199.
LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
200.
201.
202.
ALLEGATO B
AGRICOLTURA
1. Reg. 23 maggio 1980, n. 4 (Modifiche ed integrazioni del Reg. 22 maggio 1978, n. 1 relativo all’applicazione della
2.
CACCIA E PESCA
3.
4.
5. Regolamento 9 agosto 1995, n. 10 (Modifiche ed integrazioni al Reg. 21 febbraio 1995, n. 5, concernente "Ambiti territoriali di Caccia. Regolamento di accesso e gestione")
6. Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2001, n. 11/R (Regolamento recante modificazioni al Reg. 3 maggio 1996, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni)
7. Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2002, n. 34/R (Testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della
8. Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2003, n. 39/R (Modifiche al D.P.G.R. 7 agosto 2002, n. 34/R "Testo Unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della
COMMERCIO
9.
17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del
10.
11. Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 26/R (Modifiche al Reg. 26 luglio 1999, n. 4 “Regolamento di attuazione della
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12.
13.
14.
15.
LAVORO
16. Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2002, n. 23/R (Regolamento recante i criteri e la procedura per l’individuazione delle rappresentanze nella Commissione regionale Permanente Tripartita)
ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI
17. Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2002, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell’art. 1 della
ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI
18.
19. Regolamento regionale 22 novembre 1983 (Modifiche al regolamento del 18/10/1977 concernente il finanziamento dell’attività del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo)
20.
DIRITTO ALLA SALUTE
21.
ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA, EDILIZIA
22.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Punto inserito dall'art. 96 della
[3] Parte così sostituita dall'art. 1 della
[4] Parte inserita dall'art. 12 della
[5] Parte inserita dall'art. 22 della
[6] Parte così sostituita dall'art. 1 della
[7] Comma inserito dall'art. 2 della
[8] Comma abrogato dall'art. 2 della
[9] Comma abrogato dall'art. 2 della
[10] Articolo inserito dall'art. 5 della
[11] Comma così modificato dall'art. 53 della
[12] Articolo inserito dall'art. 6 della
[13] Articolo inserito dall'art. 97 della
[14] Periodo soppresso dall'art. 3 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[16] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[20] Comma così modificato dall'art. 5 della
[21] Comma inserito dall'art. 5 della
[22] Articolo inserito dall'art. 98 della
[23] Articolo inserito dall'art. 99 della
[24] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della
[25] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[26] Rubrica così modificata dall'art. 6 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[28] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[30] Comma così modificato dall'art. 7 della
[31] Comma abrogato dall'art. 7 della
[32] Comma così modificato dall'art. 7 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[35] Comma così modificato dall'art. 8 della
[36] Comma inserito dall'art. 8 della
[37] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[38] Comma così modificato dall'art. 8 della
[39] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[40] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della
[41] Articolo sostituito dall'art. 10 della
[42] Comma così modificato dall'art. 21 della
[43] Articolo inserito dall'art. 11 della
[44] Articolo inserito dall'art. 13 della
[45] Articolo inserito dall'art. 14 della
[46] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[47] Comma inserito dall'art. 15 della
[48] Comma inserito dall'art. 15 della
[49] Comma inserito dall'art. 15 della
[50] Comma inserito dall'art. 15 della
[51] Comma così sostituito dall'art. 43 della
[52] Comma aggiunto dall'art. 43 della
[53] Comma aggiunto dall'art. 43 della
[54] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[55] Articolo inserito dall'art. 16 della
[56] Comma così modificato dall'art. 44 della
[57] Articolo inserito dall'art. 45 della
[58] Articolo inserito dall'art. 7 della
[59] Comma inserito dall'art. 8 della
[60] Articolo inserito dall'art. 17 della
[61] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[62] Comma abrogato dall'art. 18 della
[63] Comma così modificato dall'art. 19 della
[64] Comma così modificato dall'art. 19 della
[65] Comma così modificato dall'art. 19 della
[66] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[67] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[68] Comma inserito dall'art. 46 della
[69] Sezione inserita dall'art. 22 della
[70] Articolo inserito dall'art. 23 della
[71] Capo aggiunto dall'art. 20 della
[72] Articolo inserito dall'art. 21 della
[73] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[74] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[75] Comma così modificato dall'art. 24 della
[76] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[77] Comma abrogato dall'art. 24 della
[78] Comma abrogato dall'art. 24 della
[79] Articolo sostituito dall'art. 25 della
[80] Articolo sostituito dall'art. 26 della
[81] Articolo inserito dall'art. 48 della
[82] Articolo sostituito dall'art. 27 della
[83] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[84] Articolo inserito dall'art. 5 della
[85] Articolo già sostituito dall'art. 49 della
[86] Articolo inserito dall'art. 7 della
[87] Articolo inserito dall'art. 8 della
[88] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[89] Articolo già sostituito dall'art. 29 della
[90] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[91] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[92] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[93] Lettera inserita dall'art. 51 della
[94] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[95] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[96] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[97] Capo inserito dall'art. 31 della
[98] Articolo inserito dall'art. 32 della
[99] Articolo inserito dall'art. 33 della
[100] Articolo inserito dall'art. 34 della
[101] Articolo inserito dall'art. 35 della
[102] Articolo inserito dall'art. 36 della
[103] Articolo inserito dall'art. 37 della
[104] Articolo inserito dall'art. 38 della
[105] Comma così modificato dall'art. 16 della
[106] Articolo inserito dall'art. 39 della
[107] Capo inserito dall'art. 1 della
[108] Articolo inserito dall'art. 2 della
[109] Comma inserito dall'art. 77 della
[110] Lettera così modificata dall'art. 54 della
[111] Comma così modificato dall'art. 55 della
[112] Comma così modificato dall'art. 55 della
[113] Capo inserito dall'art. 9 della
[114] Articolo inserito dall'art. 9 della
[115] Rubrica già sostituita dall'art. 40 della
[116] Capo inserito dall'art. 2 della
[117] Articolo inserito dall'art. 3 della
[118] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[119] Alinea così modificato dall'art. 52 della
[120] Articolo inserito dall'art. 1 della
[121] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[122] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[123] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[124] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[125] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[126] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[127] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[128] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[129] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[130] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[131] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[132] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[133] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[134] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[135] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[136] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[137] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[138] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[139] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[140] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[141] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[142] Articolo già sostituito dall'art. 41 della