§ 5.3.8 - L.R. 18 maggio 1983, n. 33.
Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:18/05/1983
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Artt. 13. - 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 17 ter. 


§ 5.3.8 - L.R. 18 maggio 1983, n. 33.

Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime. [1]

 

Art. 1. [2]

 

 

Titolo I

TRASPORTI EXTRAURBANI

 

     Artt. 2. - 10. [3]

 

 

Titolo II

TRASPORTI URBANI

 

     Artt. 11. - 12. [4]

 

 

Titolo III

NORME COMUNI

 

          Artt. 13. - 15. [5]

 

     Art. 16. [6]

 

     Art. 17. [7]

 

     Art. 17 bis. [8]

     1. Al fine di favorire l'uso del mezzo pubblico gli Enti e le Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzate ad emettere, in occasione di manifestazioni culturali, turistiche, sportive o commerciali, nonché in occasione di particolari festività, titoli di viaggio promozionali anche combinati con l'offerta di altre prestazioni o servizi, previa comunicazione dell'iniziativa alla Giunta Regionale almeno 15 gg. prima dell'inizio della campagna promozionale medesima.

 

          Art. 17 ter. [9]

     1. A bordo dei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale è obbligatoria la vendita dei biglietti per corsa semplice; ove, sui servizi urbani, i biglietti per corsa semplice siano sostituiti con biglietti a tempo, è obbligatoria la vendita di questi ultimi.

     2. [10].

     3. [11].

     4. [12].

 

     Artt. 18. - 20 [13]

 

 

TABELLA A

(Tariffe minime per servizi di trasporto extraurbano)

 

(Omissis)

 

 

TABELLA B

(Tariffe bagagli accompagnati)

 

(Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42 ad eccezione dell’art. 16 e del comma 1 dell’art. 17 bis.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 1993, n. 47, successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 1994, n. 58 e dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 4, e da ultimo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 100.

[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 11 marzo 1992, n. 7..

[9] Articolo aggiunto (come «art. 17 bis») dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n. 58.

[10] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[11] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[12] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.

[13] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 31 luglio 1998, n. 42.