Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 18/05/1983 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. |
Artt. 13. - 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 17 bis. |
Art. 17 ter. |
§ 5.3.8 - L.R. 18 maggio 1983, n. 33.
Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime. [1]
Titolo I
TRASPORTI EXTRAURBANI
Artt. 2. - 10. [3]
Titolo II
TRASPORTI URBANI
Artt. 11. - 12. [4]
Titolo III
NORME COMUNI
1. Al fine di favorire l'uso del mezzo pubblico gli Enti e le Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzate ad emettere, in occasione di manifestazioni culturali, turistiche, sportive o commerciali, nonché in occasione di particolari festività, titoli di viaggio promozionali anche combinati con l'offerta di altre prestazioni o servizi, previa comunicazione dell'iniziativa alla Giunta Regionale almeno 15 gg. prima dell'inizio della campagna promozionale medesima.
1. A bordo dei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale è obbligatoria la vendita dei biglietti per corsa semplice; ove, sui servizi urbani, i biglietti per corsa semplice siano sostituiti con biglietti a tempo, è obbligatoria la vendita di questi ultimi.
2. [10].
3. [11].
4. [12].
Artt. 18. - 20 [13]
TABELLA A
(Tariffe minime per servizi di trasporto extraurbano)
(Omissis)
TABELLA B
(Tariffe bagagli accompagnati)
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 33 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[6] Articolo già sostituito dall'art. 2 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[8] Articolo aggiunto dall’art. 4 della
[9] Articolo aggiunto (come «art. 17 bis») dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 33 della
[11] Comma abrogato dall'art. 33 della
[12] Comma abrogato dall'art. 33 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 33 della