Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 10/03/1973 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Tutte le donne RH negativo (RH o D), entro 72 ore dal parto di feto RH positivo o da un aborto, sono sottoposte, previ i necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una [...] |
Art. 2. In caso di parto od aborto non avvenuto presso un ente ospedaliero della regione, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto. |
Art. 3. Il Centro Trasfusionale, previa presentazione trimestrale delle relative schede sanitarie, debitamente compilate e sottoscritte otterrà dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale, [...] |
Art. 4. La Giunta regionale predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge. |
Art. 5. L'onere derivante dalla presente legge previsto in L. 60.000.000 annue, è fatto fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 46/4 del bilancio 1972 e per gli esercizi successivi con appositi [...] |
§ 3.1.1 - L.R. 10 marzo 1973, n. 12. [1] [2]
Provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato.
(B.U. 16 marzo 1973, n. 12)
Tutte le donne RH negativo (RH o D), entro 72 ore dal parto di feto RH positivo o da un aborto, sono sottoposte, previ i necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una isoimmunizzazione Rh in atto e previo il loro assenso, al trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del D.M. 18-6- 1971.
Il trattamento nelle previsioni del precedente comma è obbligatorio e viene eseguito gratuitamente.
In caso di parto od aborto non avvenuto presso un ente ospedaliero della regione, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto.
Le immunoglobuline anti D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il più vicino Centro Trasfusionale, che deve dotarsene dietro presentazione della scheda sanitaria allegata alla presente legge, compilata e sottoscritta dal medico che ha assistito al parto o all'aborto oppure dal medico curante.
I Centri Trasfusionali eseguono gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della M.E.N. nonché le indagini inerenti alla immuno profilassi.
Il Centro Trasfusionale, previa presentazione trimestrale delle relative schede sanitarie, debitamente compilate e sottoscritte otterrà dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale, il rimborso del costo delle immunoglobuline anti D e delle analisi di accertamento di cui al precedente art. 2.
La Regione può comunque procedere ad acquisti diretti di immunoglobuline anti D e alla loro assegnazione gratuita ai centri trasfusionali [3].
La Giunta regionale predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.
L'onere derivante dalla presente legge previsto in L. 60.000.000 annue, è fatto fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 46/4 del bilancio 1972 e per gli esercizi successivi con appositi stanziamenti nei corrispondenti capitoli.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Ai sensi della
[3] Comma aggiunto con