§ 3.1.1 - L.R. 10 marzo 1973, n. 12. [2]
Provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:10/03/1973
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Tutte le donne RH negativo (RH o D), entro 72 ore dal parto di feto RH positivo o da un aborto, sono sottoposte, previ i necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una [...]
Art. 2.      In caso di parto od aborto non avvenuto presso un ente ospedaliero della regione, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto.
Art. 3.      Il Centro Trasfusionale, previa presentazione trimestrale delle relative schede sanitarie, debitamente compilate e sottoscritte otterrà dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale, [...]
Art. 4.      La Giunta regionale predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.
Art. 5.      L'onere derivante dalla presente legge previsto in L. 60.000.000 annue, è fatto fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 46/4 del bilancio 1972 e per gli esercizi successivi con appositi [...]


§ 3.1.1 - L.R. 10 marzo 1973, n. 12. [1] [2]

Provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato.

(B.U. 16 marzo 1973, n. 12)

 

Art. 1.

     Tutte le donne RH negativo (RH o D), entro 72 ore dal parto di feto RH positivo o da un aborto, sono sottoposte, previ i necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una isoimmunizzazione Rh in atto e previo il loro assenso, al trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del D.M. 18-6- 1971.

     Il trattamento nelle previsioni del precedente comma è obbligatorio e viene eseguito gratuitamente.

 

     Art. 2.

     In caso di parto od aborto non avvenuto presso un ente ospedaliero della regione, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto.

     Le immunoglobuline anti D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il più vicino Centro Trasfusionale, che deve dotarsene dietro presentazione della scheda sanitaria allegata alla presente legge, compilata e sottoscritta dal medico che ha assistito al parto o all'aborto oppure dal medico curante.

     I Centri Trasfusionali eseguono gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della M.E.N. nonché le indagini inerenti alla immuno profilassi.

 

     Art. 3.

     Il Centro Trasfusionale, previa presentazione trimestrale delle relative schede sanitarie, debitamente compilate e sottoscritte otterrà dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale, il rimborso del costo delle immunoglobuline anti D e delle analisi di accertamento di cui al precedente art. 2.

     La Regione può comunque procedere ad acquisti diretti di immunoglobuline anti D e alla loro assegnazione gratuita ai centri trasfusionali [3].

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.

 

     Art. 5.

     L'onere derivante dalla presente legge previsto in L. 60.000.000 annue, è fatto fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 46/4 del bilancio 1972 e per gli esercizi successivi con appositi stanziamenti nei corrispondenti capitoli.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40

[2] Ai sensi della L.R. 12 marzo 1977, n. 18, art. 18, ultimo comma (riportata in questa stessa voce, pag. 164) gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in maniera da assicurare un organico collegamento con quelli previsti dal servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva.

[3] Comma aggiunto con L.R. 28 novembre 1975, n. 75 (pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1975, n. 54, Parte prima).