§ 2.4.11 - L.R. 3 settembre 1996, n. 76.
Disciplina degli accordi di programma [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 circoscrizioni comunali
Data:03/09/1996
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Accordo di programma.
Art. 4.  Contenuto.
Art. 5.  Procedimento.
Art. 6.  Promozione soggetti.
Art. 7.  Promozione: modalità.
Art. 8.  Conferenza istruttoria.
Art. 9.  Firma dell'accordo di programma.
Art. 10.  Approvazione e pubblicazione.
Art. 11.  Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale.
Art. 12.  Vincolatività dell'accordo e collegio di vigilanza.
Art. 13.  Conferenza dei servizi interna.
Art. 14.  Conferenza dei servizi.
Art. 15.  Convocazione.
Art. 16.  Partecipazione alla conferenza dei servizi.
Art. 17.  Svolgimento della conferenza.
Art. 18.  Conferenza dei servizi finalizzata alla esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale.
Art. 19.  Conferenza dei servizi istruttoria.
Art. 20.  Partecipazione della Regione ad accordi promossi da altre amministrazioni Pubbliche.
Art. 21.  Partecipazione della Regione a conferenze dei servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche.
Art. 22.  Norme finali.
Art. 23.  Delegificazione.


§ 2.4.11 - L.R. 3 settembre 1996, n. 76. [1]

Disciplina degli accordi di programma [2].

(B.U. 12 settembre 1996, n. 48).

 

Titolo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge, in conformità con i principi di cui all'art. 27 della 1. 8.6.1990 n. 142,"0rdinamento delle autonomie locali", e agli artt. 11, 14 e 15 della 1.7.8.1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", disciplina gli accordi di programma promossi dalla Regione, o dagli enti locali con la partecipazione della Regione. Disciplina altresì la partecipazione della Regione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni pubbliche [3].

     2. Gli istituti di cui al primo comma costituiscono strumenti generali di tipo consensuale per la realizzazione dei principi di economicità ed efficacia e per la semplificazione dell'azione amministrativa.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni concernenti gli accordi di programma si applicano anche agli accordi, comunque denominati, previsti da leggi speciali, salvo che queste ultime non dispongano diversamente.

     2. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge le convenzioni, i protocolli di intesa e altri istituti, comunque denominati, aventi ad oggetto dichiarazioni di intenti o manifestazioni di volontà non contenenti impegni giuridicamente vincolanti per i soggetti sottoscrittori.

 

Titolo II

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

 

     Art. 3. Accordo di programma. [4]

     1. L’accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l’azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni, enti pubblici ed eventualmente soggetti privati, nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di lavori pubblici;

b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

     2. L’accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti partecipanti, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.

 

     Art. 4. Contenuto.

     1. L'accordo di programma, deve contenere:

     a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare; gli specifici obblighi e adempimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa; qualora l'accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;

     b) la composizione del collegio incaricato della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e del compimento degli eventuali interventi sostitutivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 12, nonché la specificazione dei poteri dell'organo;

     c) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

     d) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale;

     e) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall'accordo di programma, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 11;

     f) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all'art. 27, comma 4, L. 8.6.1990, n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.

     2. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni demografiche.

 

     Art. 5. Procedimento.

     1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di programma, salvo i casi disciplinati dall'art. 11, si articola nelle seguenti fasi:

     a) promozione dell'accordo mediante convocazione della conferenza istruttoria;

     b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;

     c) firma dell'accordo;

     d) approvazione dell'accordo mediante atto amministrativo;

     e) pubblicazione.

     2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente .

 

     Art. 6. Promozione soggetti.

     1. L'accordo di programma, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni o soggetti pubblici interessati, é promosso dalla Regione, dalle province o dai comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.

     2. L'accordo di programma che produce gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), è sempre promosso dalla Regione.

     3. L'accordo di programma è promosso dalle amministrazioni di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della provincia o del Sindaco.

     4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell'accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della programmazione.

     5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.

     6. Il Sindaco ed il Presidente della provincia, provvedono alla promozione dell'accordo di programma in conformità al proprio ordinamento interno.

     Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta, sentito il comitato tecnico della programmazione.

 

     Art. 7. Promozione: modalità.

     1. La promozione dell'accordo di programma consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo art. 8.

     2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:

     a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell'accordo;

     b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in ordine all'oggetto dell'accordo;

     c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;

     d) il funzionario responsabile del procedimento.

     3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.

     4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell'amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.

 

     Art. 8. Conferenza istruttoria.

     1. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno, dell'amministrazione promotrice e delle altre amministrazioni e enti pubblici convocati.

     2. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo, la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 3, prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.

     3. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

     4. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo di programma.

     5. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi o programmi di intervento previsti nell'accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all'accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l'amministrazione che promuove l'accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all'art. 15, comma 3, 4 e 5, e artt. 16 e 17.

     6. Il verbale della conferenza dei servizi, oltre al contenuto previsto dall'art. 17, comma 4, deve riportare quanto previsto dal precedente comma 3. Il verbale è allegato all'accordo di programma.

 

     Art. 9. Firma dell'accordo di programma.

     1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell'accordo di programma. [Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata prima della firma dell'accordo, una apposita conferenza dei servizi interna, secondo le modalità previste dal successivo art. 13, alla quale partecipano le strutture organizzative regionali coinvolte nel procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi interna da atto della attività istruttoria svolta dalle singole strutture organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell'accordo [5]].

     2. L'accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti.

     3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.

 

     Art. 10. Approvazione e pubblicazione.

     1. L'accordo di programma, in relazione alla amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della provincia, o con atto del Sindaco.

     2. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo di programma comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

     3. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

     4. L'accordo di programma può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua definizione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

     Art. 11. Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale. [6]

     [1. Ferme restando le competenze attribuite dalla L.R. 5/1995, artt. 8 e 14, al nucleo tecnico di valutazione, l'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) può determinare la variazione degli strumenti urbanistici dei comuni che hanno sottoscritto l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora la variazione degli strumenti urbanistici comunali comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato anche dagli organi consiliari delle stesse entro 30 giorni dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica, l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 10.

     2. Al di fuori dei casi di cui al primo comma, qualora l'accordo di programma comporti la contestuale variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale di competenza delle amministrazioni partecipanti all'accordo stesso, esso è concluso insieme all'accordo di pianificazione di cui all'art. 36, della L.R. 16.1.1995, n. 5, con le speciali procedure di cui al presente articolo. L'accordo di programma, concluso insieme all'accordo di pianificazione, deve comunque garantire il rispetto delle finalità della L.R. 5/1995, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale, dandone espressamente atto nel testo sottoscritto dai soggetti partecipanti.

     3. L'obbligo, previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5/1995, di comunicazione dell'avvio del procedimento agli altri soggetti istituzionali interessati, si intende assolto con la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 8, comma 5, a cui devono essere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma, tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, nonchè quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati. Tale conferenza sostituisce la conferenza prevista dall'art. 36, comma 2 della L.R. 5/1995.

     4. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare.

     5. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni.]

 

     6. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi sono nuovamente convocati a cura del Presidente della Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni pervenute. Qualora unanimamente i soggetti convocati confermino l'accordo o in accoglimento delle osservazioni decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo di programma da parte dei soggetti che assumono gli impegni di cui all'art. 3, nonchè alla firma dell'accordo di pianificazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti a deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale di cui si determina la variazione. La firma avviene con le modalità previste dall'art. 9, commi 2 e 3. Si procede ugualmente alla firma, senza necessità di ulteriore esame, nel caso in cui non siano state presentate osservazioni.

     7. L'accordo di programma di cui al comma 2 e l'accordo di pianificazione, devono essere ratificati a pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui atti di programmazione e di pianificazione territoriale si determina la variazione.

     8. L'accordo di programma di cui al comma 2 e l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 10.

 

     Art. 12. Vincolatività dell'accordo e collegio di vigilanza.

     1. Le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.

     2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di cui all'art. 27, comma 6, della L. 42/1990. Esso è composto da un numero di membri di norma corrispondente al numero delle amministrazioni interessate e comunque non superiore a nove. Il collegio delibera a maggioranza dei componenti ed é presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione che approva con proprio atto l'accordo di programma.

     Il collegio di vigilanza, oltre agli specifici poteri ad esso attribuiti dall'accordo di programma, può comunque chiedere documenti e informazioni ai soggetti che hanno partecipato all'accordo, può convocarne i rappresentanti, può procedere a ispezioni e disporre consulenze. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione degli oneri tra i soggetti sottoscrittori relativi al funzionamento del collegio di vigilanza.

     4. Il collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati. A tal fine il collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni .

     Decorso inutilmente il termine, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la L.R. 16.6.1994 n. 45 e successive modificazioni.

     5. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di una amministrazione partecipante, così come previsto dall'art. 4, lett. a), gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 4.

     6. L'accordo di programma individua il funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto di nomina tra dirigenti e funzionari dell'amministrazione che approva con proprio atto l'accordo di programma. Il funzionario, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell'accordo.

 

Titolo III [7]

CONFERENZE DEI SERVIZI

 

     Art. 13. Conferenza dei servizi interna. [8]

     1. La Regione ai fini della semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi che coinvolgono più articolazioni organizzative regionali, può procedere attraverso conferenze dei servizi interne, anche periodiche.

     2. Le conferenze dei servizi interne possono essere convocate quando per l'adozione dell'atto finale siano previsti, o comunque ritenuti opportuni, pareri o valutazioni di competenza di più articolazioni organizzative regionali.

     3. Il dirigente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento provvede alla convocazione della conferenza dei servizi interna invitando a parteciparvi i dirigenti, o funzionari da essi individuati, delle articolazioni organizzative coinvolte nel procedimento.

     4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto, a cura del dirigente che ha provveduto alla convocazione, apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale sostituisce ad ogni eletto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti convocati.

     5. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna, assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

     6. Il provvedimento amministrativo finale dà atto degli esiti della conferenza dei servizi interna e dei pareri e delle valutazioni espressi ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 14. Conferenza dei servizi. [9]

     1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, finalizzata alla conclusione di un procedimento amministrativo di propria competenza, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni.

     2. La conferenza dei servizi può essere convocata dalla Regione anche su richiesta di un'altra pubblica amministrazione interessata al procedimento, ovvero  ai sensi dell'art. 14, comma 2 ter, L. 241/1990 anche su richiesta di un soggetto privato, qualora la sua attività sia subordinata ad atto di consenso comunque denominato, di competenza della Regione, per la cui emanazione siano necessari pareri, nulla osta o assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche.

     3. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni pubbliche, convocate dalla Regione.

 

     Art. 15. Convocazione. [10]

     1. La conferenza dei servizi è convocata dal dirigente preposto alla unità organizzativa regionale responsabile del procedimento, qualora l'atto amministrativo finale sia di sua competenza.

     2. La conferenza dei servizi è convocata dal Presidente della Giunta regionale qualora l'atto finale sia di sua competenza o degli altri organi istituzionali della Regione. Nel caso in cui la competenza sia di altri organi istituzionali della Regione, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi previa deliberazione della Giunta regionale.

     3. La conferenza dei servizi è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a tutte le amministrazioni competenti ad emanare gli atti di cui all'art. 14, commi 1 e 2. La lettera invita le amministrazioni a partecipare attraverso rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente.

     4. La lettera di convocazione deve contenere una relazione sull'oggetto della conferenza dei servizi, l'indicazione degli atti che si intendono acquisire in rapporto alle specifiche competenze delle amministrazioni convocate e ogni altro documento utile ai fini di una valutazione preventiva da parte delle amministrazioni convocate.

     5. La convocazione è effettuata per una data che tenga conto dei tempi tecnici necessari affinchè i soggetti partecipanti possano esprimere le valutazioni di loro competenza e assumere le deliberazioni necessarie.

 

     Art. 16. Partecipazione alla conferenza dei servizi. [11]

     1. E' legittimato a partecipare alla conferenza dei servizi, salvo che l'ordinamento interno alla amministrazione convocata non disponga diversamente, il legale rappresentante dell'amministrazione convocata o il dirigente competente ad adottare l'atto per il quale l'amministrazione è stata convocata, ovvero persona munita di apposito mandato da parte dell'organo competente a deliberare in via ordinaria l'atto per il quale l'amministrazione è stata convocata.

     2 La Regione è rappresentata nella conferenza dei servizi dal dirigente di cui all'art. 15, comma 1, ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 2. In tale caso il Presidente può delegare altro componente della Giunta regionale ovvero un dirigente della struttura operativa regionale, specificando l'ampiezza del mandato conferito in ordine all'oggetto della conferenza dei servizi.

     3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, convocata con le modalità di cui all'art. 15, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato con rappresentanti non legittimati ai sensi del comma 1.

     4. L'effetto di cui al comma precedente non si produce nel caso in cui l'amministrazione faccia pervenire alla Regione il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di convocazione della conferenza, ovvero dalla data della comunicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle indicate nella lettera di convocazione.

     5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

     6. Le determinazioni della conferenza sono prese all'unanimità dei soggetti partecipanti. Qualora il dissenso sia espresso da una amministrazione chiamata ad esprimere un parere o un atto di assenso comunque denominato facoltativo, ovvero obbligatorio ma non vincolante ai fini della conclusione del procedimento, il dissenso stesso è riportato nel verbale finale ma non incide sul raggiungimento dell'unanimità.

 

     Art. 17. Svolgimento della conferenza. [12]

     1. La conferenza dei servizi si apre nella data stabilita nella lettera di convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti.

     2. Il rappresentante della Regione verifica la presenza e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni convocate. Gli atti di legittimazione sono allegati e formano parte integrante del verbale finale della conferenza.

     3. Qualora nel corso della conferenza dei servizi non si raggiunga l'unanimità dei consensi, il rappresentante della Regione redige un verbale da cui risultino le amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti, le amministrazioni assenti, l'oggetto in ordine al quale la conferenza è stata convocata, gli aspetti salienti della discussione, i pareri favorevoli ed i pareri negativi motivati espressi dai partecipanti. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti e non produce gli effetti previsti dall'art. 14, comma 3.

     4. Se la conferenza dei servizi si chiude con l'unanimità dei consensi, il rappresentante della Regione redige un verbale dal quale devono risultare le amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti, le amministrazioni assenti, l'oggetto in ordine al quale la conferenza è stata convocata, le determinazioni assunte, con le eventuali modifiche rispetto all'oggetto della convocazione, nonchè tutti gli atti di competenza dei soggetti convocati dei quali l'esito della conferenza tiene luogo. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale produce l'effetto sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3 e la Regione conclude il procedimento di propria competenza.

     5. Qualora si sia verificata l'assenza, o la presenza con rappresentante non legittimato, di alcuna delle amministrazioni convocate, il rappresentante della Regione provvede a notificare a tali amministrazioni copia del verbale della conferenza dei servizi.

     6. Decorsi i termini previsti dall'art. 16, comma 4, senza che le amministrazioni assenti, o presenti con rappresentante non legittimato, abbiano espresso il loro motivato dissenso, il verbale produce l'effetto sostitutivo di cui all art. 14, comma 3, e la Regione conclude il procedimento amministrativo di propria competenza.

     7. Qualora nei termini di cui all'art. 16, comma 4, le amministrazioni assenti o presenti con rappresentante non legittimato, comunichino alla Regione il proprio motivato, dissenso, la conferenza dei servizi si considera conclusa con gli effetti previsti dal comma 3.

 

     Art. 18. Conferenza dei servizi finalizzata alla esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale. [13]

     1. In attuazione della L. 11.2.1994 n. 109 così come modificata dalla L. 28.12.1995 n. 549, qualora per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale o locale, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati, la Regione o l'ente locale competente convoca una conferenza dei servizi finalizzata alla approvazione del progetto definitivo.

     2. La conferenza dei servizi è convocata dalla Regione con le modalità previste dall'art. 15 e dagli enti locali in conformità alle disposizioni del proprio ordinamento. La convocazione avviene per una data non inferiore a 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione e degli atti progettuali.

     3. Alla conferenza dei servizi disciplinata dal presente articolo si applica l'art. 7, commi 5, 6, 7, 8, 8 bis e 8 ter, della L. 109/94, così come modificato dall'art. 1 comma 59, L. 549/95 (misure di

razionalizzazione finanza pubblica).

     Si applicano altresì l'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, e l'art. 17 della presente legge.

     4. Degli esiti della conferenza dei servizi è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 19. Conferenza dei servizi istruttoria. [14]

     1. La Regione, al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 14, può comunque procedere attraverso la convocazione di una conferenza dei servizi istruttoria, qualora sia necessario l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di propria competenza. Alla conferenza istruttoria sono convocate le amministrazioni pubbliche interessate al procedimento amministrativo.

     2. Alla conferenza istruttoria si applica l'art. 15, commi 1 e 2. Degli esiti della conferenza viene redatto apposito verbale da cui devono risultare i soggetti presenti e le determinazioni concordate. Il verbale é sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti. Il provvedimento amministrativo finale dà atto degli esiti della conferenza risultanti dal verbale.

 

Titolo IV

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ACCORDI E CONFERENZE DEI SERVIZI PROMOSSI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

     Art. 20. Partecipazione della Regione ad accordi promossi da altre amministrazioni Pubbliche.

     1. La Regione, salvo quanto espressamente previsto da leggi speciali, partecipa ad accordi, comunque denominati, promossi da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo.

     2. Il Presidente della Giunta regionale partecipa all'accordo previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della programmazione. La deliberazione della Giunta regionale approva le finalità generali dell'accordo, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento. La delibera detta altresì ogni altra disposizione organizzativa utile alla conclusione dell'accordo.

     3. Qualora le procedure per la conclusione dell'accordo prevedano la convocazione di una conferenza dei servizi, finalizzata alla sostituzione di atti di competenza regionale, si applica l'art. 21, comma 2, lett. b) e comma 4.

 

     Art. 21. Partecipazione della Regione a conferenze dei servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche. [15]

     [1. La Regione, salvo quanto espressamente stabilito da leggi speciali e dalla L.R. 11.4.1995 n. 4, partecipa alle conferenze dei servizi promosse da altre pubbliche amministrazioni con le modalità previste dal presente articolo.

     2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenza di un dirigente, ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappresentata:

     a) dal dirigente competente ai sensi della L.R. 7.11.1994 n. 81, qualora l'atto o gli atti da sostituire in conferenza siano di sua competenza;

     b) dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione dell'organo competente in via ordinaria ad emanare l'atto o gli atti che si intendono sostituire in conferenza, qualora l'atto o gli atti siano di competenza degli organi istituzionali della Regione. In tale caso il Presidente può delegare altro componente della Giunta regionale ovvero un dirigente della struttura operativa regionale, specificando nell'atto di delega l'ampiezza del mandato conferito in ordine all'oggetto della conferenza dei servizi, e nel rispetto di quanto deliberato dall'organo competente invia ordinaria ad emanare l'atto.

     3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal coordinatore, se i dirigenti appartengono allo stesso dipartimento, ovvero nel caso in cui appartengano a differenti dipartimenti, dal dirigente individuato dal comitato tecnico della programmazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 7.11.1994, n. 81. In tale ultimo caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.

     4. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di dirigenti della struttura organizzativa e di competenza degli organi istituzionali della Regione, essa è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione degli organi istituzionali competenti in via ordinaria ad emanare gli atti, e previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza.]

 

          Art. 22. Norme finali.

     1. Le disposizioni della presente legge costituiscono la normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano in tale direzione i rispettivi ordinamenti interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza, secondo i principi stabiliti dalla L.R. 19.7.1995 n. 77.

     2. [Gli enti locali e le altre amministrazioni interessate adottano il metodo della indizione periodica e coordinata di conferenze di servizi ai fini della semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di rispettiva competenza] [16].

     3. Le disposizioni della presente legge non si applicano per l'eventuale modifica degli accordi di programma già sottoscritti dalla Regione e per la sottoscrizione degli accordi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata indetta la conferenza preliminare.

 

     Art. 23. Delegificazione.

     1. Eventuali modifiche alle procedure regionali relative alla conclusione degli accordi di programma saranno adottate con deliberazioni del Consiglio regionale.


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.R. 14 marzo 2013, n. 9.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[3] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 1 agosto 2011, n. 35.

[5] Il secondo e terzo periodo sono stati abrogati dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[6] Articolo abrogato dall’art. 164 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[7] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[8] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[9] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[10] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[11] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[12] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[13] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[14] Il Titolo III, artt. 13 - 19, è stato abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[15] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[16] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.