§ 3.1.41 - L.R. 20 agosto 1984, n. 56.
Intervento Regione Toscana per assicurare erogazione ai sensi art. 25, ultimo comma, Legge 27-10-1983, n. 730.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:20/08/1984
Numero:56


Sommario
Art. 1.      La Regione Toscana assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'erogazione di materiale di medicazione
Art. 2.      La fornitura del materiale di medicazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1 avviene con i limiti e le modalità che la Giunta Regionale è autorizzata a definire, previe intese con le [...]
Art. 3.  [2]


§ 3.1.41 - L.R. 20 agosto 1984, n. 56. [1]

Intervento Regione Toscana per assicurare erogazione ai sensi art. 25, ultimo comma, Legge 27-10-1983, n. 730.

 

Art. 1.

     La Regione Toscana assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'erogazione di materiale di medicazione.

     L'intervento è disposto per forme morbose di particolare rilevanza assicurandosi l'erogazione delle prestazioni ai soggetti per i quali ricorra la continuità del bisogno.

 

     Art. 2.

     La fornitura del materiale di medicazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1 avviene con i limiti e le modalità che la Giunta Regionale è autorizzata a definire, previe intese con le farmacie convenzionate ovvero attraverso la distribuzione diretta da parte delle UU.SS.LL.

 

     Art. 3. [2]


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.