Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 20/08/1984 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Toscana assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'erogazione di materiale di medicazione |
Art. 2. La fornitura del materiale di medicazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1 avviene con i limiti e le modalità che la Giunta Regionale è autorizzata a definire, previe intese con le [...] |
Art. 3. [2] |
§ 3.1.41 - L.R. 20 agosto 1984, n. 56. [1]
Intervento Regione Toscana per assicurare erogazione ai sensi art. 25, ultimo comma, Legge 27-10-1983, n. 730.
La Regione Toscana assicura, quale prestazione sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della
L'intervento è disposto per forme morbose di particolare rilevanza assicurandosi l'erogazione delle prestazioni ai soggetti per i quali ricorra la continuità del bisogno.
La fornitura del materiale di medicazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1 avviene con i limiti e le modalità che la Giunta Regionale è autorizzata a definire, previe intese con le farmacie convenzionate ovvero attraverso la distribuzione diretta da parte delle UU.SS.LL.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Articolo abrogato dall’allegato A della