§ 4.1.209 - L.R. 13 maggio 2003, n. 25.
Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/05/2003
Numero:25

§ 4.1.209 - L.R. 13 maggio 2003, n. 25.

Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).

(B.U. 16 maggio 2003, n. 20).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità della legge). [1]

     1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall’ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini “Blue-tongue”).

     2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell’autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l’esistenza di circolazione virale.

 

Art. 2. (Beneficiari e misura degli interventi). [2]

     1. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 2 è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o più celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell’autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l’anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall’autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell’autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all’intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

     1 bis. Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo [3].

 

Art. 3. (Modalità di erogazione degli interventi).

     1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente "Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.)".

     2. L'A.R.T.E.A. provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.

     3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell’anno di riferimento, comprendente tra l’altro:

     a) il numero delle domande presentate;

     b) la quantificazione dei contributi erogati;

     c) i dati o la stima dell’impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, caprino, bovino e bufalino toscano;

     d) l’opinione dei soggetti coinvolti sull’utilità degli interventi effettuati [4].

 

Art. 4. Norma finanziaria. [5]

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 600.000,00 fino al 31 dicembre 2005, si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese correnti” del bilancio di previsione 2005 [6].

     1 bis. Per gli oneri di spesa derivanti dai contributi relativi ai prelievi effettuati negli anni 2006 e 2007 è autorizzata la spesa di euro 520.000,00 da imputarsi alla UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2007 [7].


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 maggio 2005, n. 43.

[2] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 13 maggio 2003, n. 26 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2005, n. 43.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2008, n. 31.

[4] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 12 maggio 2005, n. 43.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 12 maggio 2005, n. 43.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 maggio 2008, n. 31.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 maggio 2008, n. 31.