Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 02/07/1997 |
Numero: | 48 |
§ 4.1.137 - L.R. 2 luglio 1997, n. 48. [1]
Modifiche alla L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76. Disciplina delle attività agrituristiche.
(B.U. 11 luglio 1997, n. 28).
Artt. 1. - 6. [2]
Disposizioni transitorie
1. La presente Legge si applica per la pubblicizzazione dei prezzi, secondo quanto indicato dall'art. 15 della L.R. 76/94 come modificato, a valere dal 1998.
2. La determinazione e la comunicazione dei prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per l'anno 1997, conservano validità fino al 31 dicembre 1997 e comunque fino a completa attuazione delle procedure di cui all'art. 15 della L.R. 76/94 come modificata.
3. Sono fatte salve le autorizzazioni agrituristiche rilasciate in base alla Legge n. 730/85 precedenti all'entrata in vigore della L.R. 36/87.
[1] Abrogata dall'art. 70 della
[2] Modificano ed integrano la