§ 4.1.137 - L.R. 2 luglio 1997, n. 48.
Modifiche alla L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76. Disciplina delle attività agrituristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:02/07/1997
Numero:48

§ 4.1.137 - L.R. 2 luglio 1997, n. 48. [1]

Modifiche alla L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76. Disciplina delle attività agrituristiche.

(B.U. 11 luglio 1997, n. 28).

 

     Artt. 1. - 6. [2]

 

Disposizioni transitorie

 

     1. La presente Legge si applica per la pubblicizzazione dei prezzi, secondo quanto indicato dall'art. 15 della L.R. 76/94 come modificato, a valere dal 1998.

     2. La determinazione e la comunicazione dei prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per l'anno 1997, conservano validità fino al 31 dicembre 1997 e comunque fino a completa attuazione delle procedure di cui all'art. 15 della L.R. 76/94 come modificata.

     3. Sono fatte salve le autorizzazioni agrituristiche rilasciate in base alla Legge n. 730/85 precedenti all'entrata in vigore della L.R. 36/87.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Modificano ed integrano la L.R. 17 ottobre 1994, n. 76.