Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 16/04/2019 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 2.1.333 - L.R. 16 aprile 2019, n. 17.
Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.
(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell’articolo 49 bis, inserito nella
2. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei DURC da parte della Regione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 49 bis della
“1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.” [2].
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Punto così modificato dall'art. 33 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 2020, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.