Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 03/03/2003 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)). |
Art. 2. (Norma sulla validità delle disposizioni dell’articolo 1). |
§ 3.1.157 - L.R. 3 marzo 2003, n. 15. [1]
Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
(B.U. 12 marzo 2003, n. 12).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 3 dell’articolo 18
"3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all’interpello e, successivamente alla accettazione di cui all’articolo 9 del
Art. 2. (Norma sulla validità delle disposizioni dell’articolo 1).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 hanno validità per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della revisione della materia disciplinata dalla
[1] Abrogata dall'art. 70 della