Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 27/12/2012 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Funzioni |
Art. 2 bis. Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione |
Art. 2 ter. Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. |
Art. 3. Banca della terra |
Art. 4. Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra |
Art. 5. Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti |
Art. 6. Organi |
Art. 7. Direttore |
Art. 8. Attribuzioni del direttore |
Art. 9. Collegio dei revisori |
Art. 10. Piano delle attività |
Art. 10 bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione |
Art. 11. Bilancio |
Art. 12. Entrate |
Art. 13. Patrimonio |
Art. 14. Personale |
Art. 15. Articolazione organizzativa |
Art. 16. Norme transitorie |
Art. 17. Norme finali |
Art. 18. Norma finanziaria |
Art. 19. Clausola valutativa |
Art. 20. Abrogazioni |
Art. 21. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 39/2000 |
Art. 22. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2000 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 39/2000 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2000 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 39/2000 |
Art. 27. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2000 |
Art. 29. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 39/2000 |
Art. 30. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 39/2000 |
Art. 31. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 32. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 39/2000 |
Art. 33. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2000 |
Art. 34. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 39/2000 |
Art. 35. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 39/2000 |
Art. 36. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 39/2000 |
Art. 37. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 39/2000 |
Art. 38. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 39/2000 |
Art. 39. Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 39/2000 |
Art. 40. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 |
Art. 41. Inserimento dell’articolo 30 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 42. Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 39/2000 |
Art. 43. Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 44. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/2000 |
Art. 45. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 39/2000 |
Art. 46. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 39/2000 |
Art. 47. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 39/2000 |
Art. 48. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000 |
Art. 49. Modifiche all’articolo 47 bis della l.r. 39/2000 |
Art. 50. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 39/2000 |
Art. 51. Abrogazione dell’articolo 53 della l.r. 39/2000 |
Art. 52. Abrogazione dell’articolo 54 della l.r. 39/2000 |
Art. 53. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 39/2000 |
Art. 54. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 39/2000 |
Art. 55. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 39/2000 |
Art. 56. Modifiche all’articolo 70 ter della l.r. 39/2000 |
Art. 57. Sostituzione dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 |
Art. 58. Inserimento dell’articolo 75 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 59. Inserimento dell’articolo 75 ter nella l.r. 39/2000 |
Art. 60. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 39/2000 |
Art. 61. Modifiche all’articolo 78 della l.r. 39/2000 |
Art. 62. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 39/2000 |
Art. 63. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000 |
Art. 64. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 39/2000 |
Art. 65. Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo-forestale |
Art. 66. Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale |
Art. 67. Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale |
Art. 68. Abrogazione e norme transitorie per l’utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori |
Art. 69. Norme transitorie |
Art. 70. Sostituzione delle parole “comunità montane” |
Art. 71. Introduzione delle parole “città metropolitana” |
Art. 72. Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 77/2004 |
Art. 73. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 24/2000 |
Art. 74. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2000 |
Art. 75. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2000 |
Art. 76. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/2000 |
Art. 77. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 24/2000 |
§ 4.1.299 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000.
(B.U. 27 dicembre 2012, n. 74)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;
Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2012;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane):
1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, promuovere il contributo positivo dell’agricoltura e delle foreste all’ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali, è necessario procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e, in particolare, di quello di proprietà pubblica, creando sinergie con l’imprenditoria privata da sviluppare anche tramite l’istituzione di una “banca della terra”, strumento che comprende anche un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di affitto o di concessione, nonché i terreni agricoli resi temporaneamente disponibili, in quanto incolti, con specifiche modalità determinate con legge, la cui messa a coltura costituisce necessità per l’incremento dei livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio;
2. La valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, attuata anche tramite una gestione mirata al maggior utilizzo sostenibile dei beni, oltre a rispondere ad esigenze ambientali e sociali, ha ricadute positive anche in termini di incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici; i proventi possono essere reimpiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio, con conseguente diminuzione degli oneri posti annualmente a carico del bilancio regionale per tali interventi;
3. Il processo di valorizzazione, per poter essere efficace, presuppone una gestione ottimale del patrimonio agricolo-forestale e tale obiettivo può essere assicurato solo mediante la definizione di una strategia unitaria su tutto il territorio regionale che sia tesa a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, a valorizzare la multifunzionalità dei settori agroalimentare e forestale e le occasioni legate all’economia verde, incentivando la mobilità fondiaria, la nuova imprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura. Per rispondere a queste esigenze è necessario affidare ad un unico soggetto il compito di realizzare piani e progetti di valorizzazione unitari su tutto il territorio regionale e di effettuare un coordinamento della gestione finalizzato ad assicurare il rispetto dei piani e progetti di valorizzazione mirati ad assicurare un sempre maggior coinvolgimento dell’imprenditoria privata;
4. L’esigenza di procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e di altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione, anche tramite progetti di economia verde da attuare in sinergia con l’imprenditoria privata, induce ad includere nei piani e progetti di valorizzazione anche l’Azienda regionale agricola di Alberese, nonché l’Azienda di Cesa, già affidata in gestione all’Azienda regionale agricola di Alberese con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 317. Il fine è quello di mantenere nell’ambito della gestione pubblica soltanto le attività finalizzate a rispondere ad esigenze di interesse pubblico, quali la tutela della biodiversità, lo svolgimento di attività di sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura;
5. Per inserire il processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale nell’ambito della razionalizzazione dell’azione regionale e della riduzione della spesa pubblica, è necessario procedere alla trasformazione dell’ente pubblico economico Azienda regionale agricola di Alberese, già titolare dell’omonima azienda agricola, in un nuovo ente pubblico da denominare Terre regionali toscane. Le funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nonché la gestione delle aziende agricole, secondo canoni rispondenti più al perseguimento dell’interesse pubblico che alle logiche imprenditoriali, rendono necessario trasformare l’attuale ente pubblico economico in un ente pubblico non economico che, per sua natura, è preposto allo svolgimento di compiti istituzionali e non è chiamato a perseguire alcun fine di lucro né ad operare su mercati contendibili, se non in via residuale, ovvero nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare la sostenibilità delle attività istituzionali;
6. La trasformazione in atto si inserisce nel processo di riorganizzazione dei soggetti regionali che operano nel campo della sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura avviato con la
7. L’attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale implica la realizzazione di interventi finalizzati a tutelare e mantenere i beni; interventi che, come è avvenuto fino ad oggi, vengono svolti dagli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che operano alle dirette dipendenze delle unioni dei comuni, dei comuni e delle province, preposti alla gestione del patrimonio agricolo-forestale. Per assicurare che anche l’azione degli enti locali sia orientata verso il raggiungimento degli obiettivi determinati in modo unitario su tutto il territorio regionale, viene affidato all’ente Terre regionali toscane anche il compito di assicurare il coordinamento delle attività di gestione svolte da tali enti locali.
Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla
8. La revisione della governance del patrimonio agricolo-forestale della Regione, generata dalla trasformazione dell’Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane, induce a rivedere la
9. Dall’esperienza maturata nel decennio di applicazione della
10. Le risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona hanno sancito i principi della gestione forestale sostenibile; la disciplina contenuta nella legge forestale garantisce lo sviluppo equilibrato e sostenibile del bosco e pertanto, tra le finalità perseguite, è opportuno inserire anche l’attuazione della “gestione forestale sostenibile”;
11. I procedimenti amministrativi disciplinati dalla
12. Con la
13. Per recepire nel sistema del finanziamento degli interventi pubblici sul patrimonio agricolo-forestale le novità determinate dalle funzioni attribuite all’ente Terre regionali toscane, è necessario modificare le disposizioni vigenti; in particolare è necessario prevedere che le risorse, che saranno assegnate agli enti per gli interventi pubblici in amministrazione diretta, vengano determinate tenendo conto degli utili ricavabili dalla gestione del patrimonio predeterminati come obiettivi espressi in termini di proventi dall’ente Terre regionali toscane;
14. Per garantire una riorganizzazione complessiva dell’albo delle imprese agricolo-forestali, anche al fine di semplificare e rendere omogenei gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi all’albo, si ritiene opportuno riportarne la gestione a livello regionale;
15. L’albo regionale delle imprese agricolo-forestali, in questi anni di funzionamento, ha dimostrato di costituire uno strumento utile sia sotto il profilo della qualità del lavoro, che per quanto concerne la sicurezza nei cantieri; al fine di assicurare una sempre maggiore efficacia di tale strumento, si introducono nuovi requisiti di qualificazione, rinviandone la definizione di dettaglio al regolamento regionale;
16. In armonia con i principi dettati dal Protocollo di Kyoto, al fine di mitigare i cambiamenti climatici, è necessario introdurre nella legge gli strumenti per promuovere il mercato volontario dei crediti di carbonio;
17. È necessario intervenire sulle vigenti disposizioni relative alla gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale per coordinarle con le funzioni attribuite all’ente Terre regionali toscane e, in particolare, con la funzione di valorizzazione e coordinamento della gestione dei beni;
18. I proventi derivanti dalla gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale sono destinati ad essere reimpiegati per la valorizzazione, cura e manutenzione del patrimonio stesso; per garantire che l’incremento di tali proventi comporti un risparmio della spesa pubblica, è necessario prevedere un meccanismo che consenta di scomputare tali proventi dalle risorse finanziarie destinate dalla Regione al finanziamento degli interventi pubblici forestali, tra i quali è compresa anche la cura, manutenzione e sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione;
19. Per perseguire un maggior equilibrio tra fauna e bosco viene inserita tra le finalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale anche la gestione e la valorizzazione faunistico-venatoria da perseguire nel rispetto degli obiettivi generali e delle strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel piano regionale agricolo forestale (PRAF);
20. Per promuovere la competenza e la professionalità delle ditte boschive e favorire la sicurezza sul lavoro, è istituito l’elenco delle ditte boschive al quale possono volontariamente iscriversi le ditte che dimostrano di soddisfare requisiti di competenza, professionalità e riconoscibilità del personale addetto ai lavori che saranno dettagliati nel regolamento forestale;
21. La pronta riconoscibilità degli operatori forestali costituisce un deterrente per contrastare fenomeni di irregolarità sul lavoro e pertanto si introduce l’obbligo, per tutti gli operatori che effettuano interventi su superfici superiori ad un ettaro, di esibire il tesserino di riconoscimento;
22. Dall’esperienza applicativa è emerso che spesso si generano situazioni di incertezza in merito all’individuazione del soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli; si rende pertanto necessario definire meglio le tipologie di intervento di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, da quelli di competenza del comune;
23. L’abbandono della coltivazione dei terreni agrari, diffusosi su tutto il territorio regionale negli ultimi cinquanta anni, e la conseguente dismissione delle normali pratiche agronomiche, influisce negativamente sull’assetto idrogeologico; per consentire il recupero a fini produttivi dei terreni agrari abbandonati, si facilita la trasformazione del bosco prevedendo una deroga al cosiddetto rimboschimento compensativo;
24. I regolamenti dei parchi e delle riserve naturali di cui alla
25. É necessario rivedere le disposizioni relative all’organizzazione del coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi per potenziare la capacità operativa del servizio antincendi boschivi regionale anche creando un sistema regionale di addestramento e qualificazione permanente del personale che svolge funzioni decisionali, personale che opera in situazioni di emergenza e di alta pericolosità;
26. L’esperienza applicativa in materia di prevenzione degli incendi boschivi e l’esigenza di attivarsi per impedire il verificarsi di nuovi eventi dannosi per il patrimonio forestale, sempre più frequenti durante i periodi estivi, impongono di rivedere le norme vigenti al fine di rendere più efficaci i divieti imposti sulle aree percorse dal fuoco. Viene introdotta una scadenza annuale entro la quale i comuni devono procedere al censimento delle aree percorse dal fuoco al fine dell’apposizione e della verifica dei divieti operanti su tali aree. Per agevolare i comuni nell’adempimento di tale obbligo, peraltro previsto dalla normativa nazionale, viene istituita una banca dati delle aree regionali percorse dal fuoco. Inoltre viene previsto un potere sostitutivo nel caso di inerzia dei comuni;
27. Il monitoraggio delle sanzioni applicate dalla
Per quanto concerne il capo III (Modifiche alla
28. L’esigenza di prevedere un ruolo dell’ente Terre regionali toscane nel procedimento per l’alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale induce a rivedere la norma relativa alle alienazioni.
Per quanto concerne il capo V (Modifiche alla
29. È necessario prevedere forme di collaborazione tra l’ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, delegato con la
Per quanto concerne i pareri:
30. Di accogliere il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
31. Di accogliere il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge, ad eccezione delle richieste di modifiche relative agli articoli 12 e 27 della
Approva la presente legge
CAPO I - Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale e altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell’economia verde in sinergia con l’imprenditoria privata e favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale, l’ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese viene trasformato in un ente pubblico denominato ente Terre regionali toscane, di seguito denominato “Ente”.
2. L’Ente è un ente dipendente ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio.
3. L’Ente ha sede legale in Firenze e sede operativa nelle aziende agricole di Alberese e Cesa. L’Ente può istituire altre sedi operative sul territorio regionale.
Art. 2. Funzioni
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, l’Ente svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce la banca della terra di cui all’articolo 3, quale strumento per favorire l’accesso dell’imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;
b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell’economia verde sul territorio della regione;
c) approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale di cui all’articolo 22 della
d) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori ai sensi dell’articolo 30 della
e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane, attività di promozione della legalità, nonché la gestione del parco stalloni regionale [1].
2. L’Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1 [2].
Art. 2 bis. Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione [3]
1. La Giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite dall’ente Terre o da altri enti dipendenti dalla Regione.
2. Gli enti conformano i propri atti di programmazione delle attività e gli atti convenzionali di gestione agli indirizzi di cui al comma 1.
Art. 2 ter. Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. [4]
1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.
2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l’Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.
3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l’Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la Regione e il medesimo ente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.
Art. 3. Banca della terra
1. E’ istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.
2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell’articolo 5.
3. La banca della terra contiene altresì una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all’articolo 26 della
4. La banca della terra è gestita dall’Ente tramite il sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della
5. Entro centoventi giorni dalla nomina, il direttore presenta alla Giunta regionale la proposta per il funzionamento della banca della terra.
6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [5].
Art. 4. Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra
1. L’Ente provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati e inseriti nella banca della terra.
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata dell’autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.
Art. 5. Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
1. In attuazione dei principi e dei criteri della
2. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), della
3. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono all’Ente. Decorso inutilmente tale termine le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
4. L’Ente coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni nella banca della terra.
5. L’Ente provvede all’approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.
6. L’approvazione del piano consente al comune l’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 8, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.
8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 della
a) norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni;
b) criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti;
c) procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento;
d) termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;
e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;
f) criteri per l’ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti;
g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;
h) criteri e modalità di controllo da parte dell’Ente sull’attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7, e procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
i) criteri per il recupero delle spese sostenute dai comuni ai sensi del comma 9;
j) modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.
9. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui al comma 1, come definiti da un piano di intervento redatto dall’Ente. In tal caso il comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
Art. 6. Organi
1. Sono organi dell’Ente:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
1. Il direttore dell’Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica e gestionale nelle materie di competenza dell’Ente.
2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’Ente.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Ente Terre regionali toscane, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Ente stesso, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Ente il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Ente provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
8 bis. La valutazione del direttore dell’Ente è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione [8].
9. Il contratto del direttore dell’Ente può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 10 bis [9];
b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 11, commi 3 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore [10].
Art. 8. Attribuzioni del direttore
1. Il direttore rappresenta legalmente l’Ente ed è responsabile della gestione complessiva del medesimo. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
2. In particolare il direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all’Ente;
a bis) adotta la proposta di piano delle attività, di cui all’articolo 10 [11];
a ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 10 bis [12];
b) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio [13];
c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Ente.
3. Il direttore cura i rapporti tra l’Ente e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’Ente.
Art. 9. Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.
3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del
7. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
8. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Ente.
9. Al presidente del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
10. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Ente è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 10. Piano delle attività [14]
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano delle attività, di cui al comma 2.
2. La proposta di piano annuale con proiezione triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Ente la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
6. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
Art. 10 bis. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione [15]
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Ente definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Ente.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 10 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Ente e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Ente, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Ente trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l’altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
Art. 12. Entrate
1. Le entrate dell’Ente sono costituite da:
a) il contributo annuale per le spese di funzionamento;
b) i finanziamenti della Regione finalizzati alle attività del piano annuale secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) [17];
c) i proventi derivanti dalla gestione delle aziende agricole e delle altre superfici agricole e forestali;
d) i proventi ricavati dalle utilizzazioni di cui all’articolo 4;
e) altri contributi regionali, statali e comunitari;
f) il ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’articolo 8 della
g) ulteriori entrate eventuali.
Art. 13. Patrimonio
1. L’Ente ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato nella fase iniziale dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese.
Art. 14. Personale
1. La dotazione organica è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed è composta da personale tecnico, amministrativo e operaio.
2. Per il funzionamento dell’Ente può essere assegnato dalla Giunta regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta regionale.
3. Al personale già in servizio presso l’Azienda regionale agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agricoltura.
4. L’Ente può avvalersi anche di personale distaccato dagli enti locali.
Art. 15. Articolazione organizzativa [18]
1. L’organizzazione interna dell’Ente è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità distinti dalla direzione tecnica delle aziende agricole.
2. Per la direzione tecnica delle aziende agricole il direttore nomina un dirigente tecnico individuato, a seguito di avviso pubblico, fra soggetti di specifica e documentata competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità tecnica in aziende agricole, anche private, per almeno tre anni.
Art. 16. Norme transitorie
1. In fase di prima applicazione il direttore dell’Ente è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore la Giunta definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell'Ente, assegna le unità di personale e il dirigente a cui affidare la responsabilità della struttura competente allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d). Contestualmente la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 10 comma 1.
3. A conclusione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ed al fine di razionalizzare la spesa pubblica, la Giunta regionale procede all'adeguamento del modello organizzativo dei propri uffici apportando le opportune riduzioni.
4. La gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese, di cui all’articolo 2 della
5. Il collegio dei revisori dell’Ente è nominato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Il collegio dei revisori dell'Azienda regionale agricola di Alberese resta in carica fino alla nomina di cui al comma 5.
7. Le risorse dell'Azienda regionale agricola di Alberese destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui all’articolo 14, comma 3, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e al contratto integrativo provinciale, confluiscono per l'intero importo tra le risorse dell'Ente destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività.
Art. 17. Norme finali
1. L’Ente esercita le funzioni di cui all’articolo 2, a decorrere dalla nomina di cui all’articolo 16, comma 1, e da tale data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese sono trasferiti all’Ente.
2. Il commissario di cui all’articolo 16, comma 4, procede alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare.
3. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di cui al comma 2, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per aggiornare i pubblici registri.
5. Entro il 30 giugno 2013 il direttore adotta il bilancio preventivo dell’Ente e il piano delle attività sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
6. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.
Art. 18. Norma finanziaria
1. Il contributo annuale per le spese di funzionamento è determinato annualmente con legge di bilancio.
2. Per l’anno 2013 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale, proporzionalmente ai mesi effettivi di attività dell’Ente, per fare fronte alle esigenze finanziarie per l’avvio delle attività dell’Ente e comunque senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 19. Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2013, invia alla commissione consiliare competente una prima relazione contenente informazioni su:
a) lo stato di attuazione delle attività preliminari all’istituzione della banca della terra;
b) la situazione relativa alla definizione degli indirizzi operativi per la gestione ottimale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2014, invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle legge, contenente in particolare:
a) una prima stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella banca della terra;
b) lo stato di attuazione delle procedure di verifica della rispondenza delle concessioni esistenti agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
c) lo stato di attuazione delle procedure di aggiornamento dei piani di gestione agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza triennale, invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.
Art. 20. Abrogazioni
1. La
2. Sono o restano abrogate, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore, le seguenti leggi e disposizioni:
a)
b)
c) articoli 53, 54, 55, 56 e 57 della
d) articolo 3 della
e) articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della
f) articolo 67 della
g) articoli 4, 5, 6 e 7 della
h) articolo 2 della
i) articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della
CAPO II - Modifiche alla
Art. 21. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 1 della
“ c quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile; ”.
2. Dopo la lettera c quater) del comma 2 dell’articolo 1 della
“ c quinquies) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale.” .
Art. 22. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“ Art. 3 bis. Sistema informativo per le procedure amministrative
1. Per le procedure amministrative di cui alla presente legge è utilizzato il sistema informativo denominato sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della
Art. 23. Modifiche all’articolo 4 della
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 24. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della
Art. 25. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 27. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“ 3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della
“ 3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un piano annuale degli interventi da attuare nell’annualità successiva. ”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della
“ 3 ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3 bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all’articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 10 della
“ 3 quater. I piani annuali di cui all’articolo 3 bis, vengono finanziati con le risorse del PRAF. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
Art. 28. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della
“ 3. L'Albo è tenuto dalla Giunta regionale. ”.
3. Il comma 4 dell’articolo 13 della
“ 4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento ulteriori requisiti per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo tenendo conto dei seguenti criteri:
a) disponibilità di personale tecnico operativo idoneo, attrezzature e mezzi tecnici adeguati e documentata esperienza lavorativa nel settore;
b) requisiti generali per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 38 del
c) rispetto delle norme contenute nella presente legge;
d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione o che hanno fruito del contributo regionale;
e) possesso di certificazioni di processo o di qualità ambientale o di sicurezza e di responsabilità sociale. ”.
Art. 29. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“ Art. 14 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.
2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.
3. Nell'individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.
5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4.
7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.
8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo. ”.
Art. 30. Modifiche all’articolo 21 della
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 21 della
Art. 31. Inserimento dell’articolo 21 bis nella
1. Dopo l’articolo 21 della
“ Art. 21 bis. Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio
1. La Regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile.
2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all’articolo 17, comma 2. ”.
Art. 32. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della
“ 2 bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale è di competenza dell’ente Terre regionali toscane di cui alla
Art. 33. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della
Art. 34. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della
“ 2. La proposta d’acquisto può essere avanzata dall’ente gestore all’ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasmette alla Regione. ”.
Art. 35. Modifiche all’articolo 25 della
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della
“ 4. L’ente gestore di cui all’articolo 29, riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all’ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante. ”.
Art. 36. Modifiche all’articolo 26 della
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della
“ 1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all’articolo 30, l’ente gestore di cui all’articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 26 della
“ 2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. ”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della
“ 2 bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.”.
Art. 37. Modifiche all’articolo 27 della
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 27 della
“ h bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria; ”.
Art. 38. Modifiche all’articolo 28 della
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della
“ 2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ente Terre regionali toscane. ”.
2. Il comma 3 dell’articolo 28 della
Art. 39. Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
“ Art. 29 - Amministrazione dei complessi agricolo-forestali
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all’articolo 30.
2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all’articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della
Art. 40. Sostituzione dell’articolo 30 della
1. L’articolo 30 della
“ Art. 30. Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
d) l’assestamento faunistico;
e) l’uso dei fabbricati;
f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;
g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26.
3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
4. L’ente gestore adotta il piano e lo presenta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r.80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente competente.
6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.
7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane.
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge. ”.
Art. 41. Inserimento dell’articolo 30 bis nella
1. Dopo l’articolo 30 della
“ Art. 30 bis. Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel PRAF e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall’ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31. ”.
Art. 42. Sostituzione dell’articolo 31 della
1. L’articolo 31 della
“ Art. 31 - Proventi della gestione
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2. I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la Regione e l’ente gestore nel modo seguente:
a) 45 per cento all’ente gestore;
b) 55 per cento alla Regione.
3. La quota di proventi di competenza regionale viene scomputata dalle risorse per il finanziamento dei piani annuali degli interventi, di cui all’articolo 10, comma 3 quater, presentati dagli enti gestori. ”.
Art. 43. Inserimento dell’articolo 38 bis nella
1. Dopo l’articolo 38 della
“ Art. 38 bis. Elenco regionale delle ditte boschive
1. E’ istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 7 del
2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell’identificazione, competenza e professionalità degli addetti.
3. L’elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l’utilizzo del SIGAF, dalle province e dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
Art. 44. Modifiche all’articolo 39 della
1. Al comma 3 dell’articolo 39 della
2. Il numero 8) della lettera a) del comma 4 dell’articolo 39 della
“ 8) la definizione di castagneti da frutto e di sugherete, e la loro coltura e ricostituzione ”.
3. Dopo il numero 8) della lettera a) del comma 4 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente:
“ 8 bis) il contenuto e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies. ”.
Art. 45. Modifiche all’articolo 40 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 40 della
“ 2 bis. Le province, le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
Art. 46. Modifiche all’articolo 42 della
1. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 42 della
“ c) la realizzazione di movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni agricolo-forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi; ”.
2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 42 della
“ d bis) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 49.”.
3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 42 della
4. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 42 della
“ b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4. ”.
Art. 47. Modifiche all’articolo 44 della
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della
“ 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione da non più di cinquanta anni oggetto di recupero a fini produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. ”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della
“ 7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
Art. 48. Modifiche all’articolo 47 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 della
“ 4 bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. ”.
2. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 47 della
“ f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario. ”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 47 della
“ 6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori. ”.
4. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 47 della
“ 6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici. ”.
5. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 47 della
“ 6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori. ”.
6. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 47 della
“ 6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione. ”.
Art. 49. Modifiche all’articolo 47 bis della
1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 47 bis della
“ l bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree. ”.
Art. 50. Modifiche all’articolo 48 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 48 della
“ 6 bis. I piani di gestione, i piani di taglio e i piani di cui agli articoli 30, 32 e 67, sono redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile. ”.
Art. 51. Abrogazione dell’articolo 53 della
1. L’articolo 53 della
Art. 52. Abrogazione dell’articolo 54 della
1. L’articolo 54 della
Art. 53. Modifiche all’articolo 57 della
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della
2. Al comma 2 dell’articolo 57 della
Art. 54. Modifiche all’articolo 68 della
1. Al comma 4 dell’articolo 68 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 68 della
“ 4 bis. Il regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d’uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti. ”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 68 della
“ 4 ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 14 e 18 della
Art. 55. Modifiche all’articolo 70 della
1. Al comma 2 dell’articolo 70 della
“ a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi; ”.
Art. 56. Modifiche all’articolo 70 ter della
1. I commi 2, 3 e 4, dell’articolo 70 ter della
Art. 57. Sostituzione dell’articolo 71 della
1. L’articolo 71 della
“ Art. 71 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi
1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all’articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale. ”.
Art. 58. Inserimento dell’articolo 75 bis nella
1. Dopo l’articolo 75 della
“ Art. 75 bis. Catasto delle aree percorse dal fuoco
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 59. Inserimento dell’articolo 75 ter nella
1. Dopo l’articolo 75 bis della
“ Art. 75 ter. Banca dati delle aree percorse dal fuoco
1. E’ istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato. ”.
Art. 60. Modifiche all’articolo 76 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 76 della
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 76 della
3. Il comma 2 dell’articolo 76 della
4. Il comma 5 dell’articolo 76 della
“ 5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. ”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 76 della
“ 5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. ”.
Art. 61. Modifiche all’articolo 78 della
1. Il comma 4 dell’articolo 78 della
“ 4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta della provincia, dell’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
2. Il comma 6 dell’articolo 78 della
“ 6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere della provincia o dell’unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
Art. 62. Modifiche all’articolo 81 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 81 della
“ 1 bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l’infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione amministrativa. ”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 81 della
“ 3 bis. L’introitamento delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l’eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dalla provincia o dall’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 81 della
“ 3 ter. Le registrazioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis, sono effettuate secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale. ”.
Art. 63. Modifiche all’articolo 82 della
1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 82 della
“ 3 bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma 6 bis; ”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 82 della
“ d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadarati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, comma 6 ter;
4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
5) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2 dello stesso articolo;
6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo; ”.
3. Il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 82 della
“ 1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi; ”.
4. Dopo il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 82 della
“ 1 bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione; ”.
5. Il punto 7) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 82 della
“ 7. ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma; ”.
6. Nel comma 8 dell’articolo 82 della
Art. 64. Modifiche all’articolo 85 della
1. Al comma 6 bis dell’articolo 85 della
Art. 65. Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo-forestale
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ente Terre regionali toscane procede ad una verifica delle concessioni temporanee esistenti sui beni del patrimonio agricolo-forestale per verificarne la rispondenza con gli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne comunica gli esiti agli enti gestori e alla Giunta regionale.
2. Qualora, dalla verifica di cui al comma 1, risulti la mancata rispondenza delle concessioni agli indirizzi di cui allo stesso comma 1, l’ente gestore propone al concessionario di adeguare il contratto in essere. In caso di mancata accettazione della proposta l’ente gestore procede, entro novanta giorni, alla revoca. In caso di revoca l’ente gestore procede alla riassegnazione dei beni tramite apposito bando.
Art. 66. Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale
1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, tramite deliberazione procede alla rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale.
2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 1, resta in vigore l’allegato B di cui all’articolo 28 della
Art. 67. Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
1. Gli enti di cui all’articolo 29 della
Art. 68. Abrogazione e norme transitorie per l’utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. La
2. L’allegato A alla
Art. 69. Norme transitorie
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).
2. Gli articoli 43, 44, 47 e 48, entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche del d.p.g.r. 48/R/2003.
Art. 70. Sostituzione delle parole “comunità montane”
1. Nella
Art. 71. Introduzione delle parole “città metropolitana”
1. Nella
CAPO III - Modifiche alla
Art. 72. Modifiche dell’articolo 20 della
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della
“ 3. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni immobili facenti parte del patrimonio agricolo-forestale affidato in gestione ad altri enti ai sensi dell'articolo 29 della
CAPO IV - Modifiche alla
Art. 73. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“ 1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all’ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalità di collaborazione con l’ente Terre regionali toscane di cui alla
Art. 74. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 75. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 76. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“ Art. 8 - Convenzione
1. La Giunta regionale, l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane stipulano entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.
2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta, in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d’uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attività all’interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresì definiti le modalità per l’utilizzo condiviso dei beni mobili e immobili tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per l’espletamento delle attività previste al comma 1, e le modalità relative ai flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale.
3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione della villa del Gombo.
4. Ai fini di dotare l’Ente parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione tra l’Ente parco, l’ente Terre regionali toscane e gli uffici regionali. ”.
Art. 77. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della
“ 4 bis. L’Ente parco trasmette al Comitato di presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di San Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei revisori di cui all’articolo 8 della
2. Il comma 7 dell’articolo 9 della
“ 7. Ai membri del Comitato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e f) della
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della
[4] Articolo inserito dall'art. 3 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 102 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 82 della
[7] Articolo sostituito dall'art. 83 della
[8] Comma inserito dall'art. 51 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 51 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 51 della
[11] Lettera inserita dall'art. 52 della
[12] Lettera inserita dall'art. 52 della
[13] Lettera così sostituita dall'art. 52 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 53 della
[15] Articolo inserito dall'art. 54 della
[16] Articolo così sostituito dall'art. 55 della
[17] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 5 della