| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Toscana |
| Materia: | 4. sviluppo economico |
| Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
| Data: | 20/12/1993 |
| Numero: | 100 |
| Sommario |
| Art. 1. L'art. 7 della legge 29-5-1980 n. 77 è così sostituito: |
| Art. 2. Dopo l'art. 7 della L.R. 29-5-1980 n. 77 è inserito il seguente art. 7 bis: |
| Art. 3. Dopo il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 29-5-1980 n. 77 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma: |
§ 4.1.95 - L.R. 20 dicembre 1993, n. 100. [1]
Modifiche della L.R. 29-5-1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella Regione e relative unioni.
(B.U. 30 dicembre 1993, n. 79).
L'art. 7 della legge 29-5-1980 n. 77 è così sostituito:
(Omissis).
Dopo l'art. 7 della L.R. 29-5-1980 n. 77 è inserito il seguente art. 7 bis:
(Omissis).
Dopo il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 29-5-1980 n. 77 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 70 della