§ 5.4.65 – L.R. 28 marzo 1996, n. 26.
Scioglimento del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:28/03/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Nomina del Commissario Liquidatore.
Art. 3.  Compiti del Commissario Liquidatore.
Art. 4.  Consegna dei beni.
Art. 7.  Personale del disciolto CRIP.
Art. 8.  Personale del Servizio fitosanitario regionale.
Art. 9.  Trasferimento di beni del "Servizio Fitosanitario Regionale".
Art. 10.  Struttura tecnica dell'ARPAT in materia fitosanitaria.
Art. 11.  Norma Finanziaria.
Art. 12.  Integrazioni alla L.R. n. 66/95.
Art. 12 bis.  Modifica alla L.R. 25/84 e successive modificazioni.
Art. 13.  Norma finale.


§ 5.4.65 – L.R. 28 marzo 1996, n. 26. [1]

Scioglimento del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla L.R. 18.4.1995, n. 66.

(B.U. 9 aprile 1996, n. 20 ter).

 

Titolo I

SCIOGLIMENTO DEL CRIP

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge dispone lo scioglimento del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca (CRIP) costituito con la L.R. 6.4.1988 n. 24.

     2. Alla liquidazione del Consorzio si provvede con le procedure previste dagli articoli successivi.

 

     Art. 2. Nomina del Commissario Liquidatore.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina del Commissario liquidatore. Nell'atto di nomina è indicata la durata dell'incarico.

     2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L.R. 16 giugno 1994 n. 45 concernente la disciplina dei Commissari nominati dalla Regione nonchè la relativa normativa di attuazione.

 

     Art. 3. Compiti del Commissario Liquidatore.

     1. Il Commissario Liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio oltrechè alla gestione delle attività ordinarie, predisponendo il piano di liquidazione, nel quale sono definiti:

     a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi del Consorzio;

     b) la ripartizione del predetto patrimonio fra gli enti consorziati in proporzione al contributo versato e tenuto conto degli investimenti da essi realizzati;

     c) la ricognizione del personale di ruolo del Consorzio.

     2. La Regione Toscana subentra nei rapporti attivi e passivi del Consorzio.

     3. Il piano di liquidazione è presentato, entro 90 giorni dalla nomina, dal Commissario alla Giunta regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Consegna dei beni.

     1. I beni di proprietà del CRIP, oltre ai libri e ad altri documenti, vengono presi in consegna dal Commissario Liquidatore sulla base di un apposito inventario, ricevendo dal Commissario del consorzio il conto della gestione del periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

 

Titolo II

CONTROLLI AMBIENTALI E FITOSANITARI

 

     Artt. 5. - 6. [2]

 

Titolo III

DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

 

     Art. 7. Personale del disciolto CRIP.

     1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto a tempo indeterminato del disciolto Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca in servizio alla data del 1 gennaio 1996, è trasferito, con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) istituita con la L.R. 66/95. Il trasferimento è attuato con Deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il personale trasferito è inquadrato a cura del Direttore Generale dell'Agenzia, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della L.R. 66/95, nei ruoli del personale dell'ARPAT in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel consorzio di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti, rispetto al trattamento fondamentale e/o ai trattamenti accessori attribuiti in base al nuovo inquadramento, sono transitoriamente mantenute a titolo di distinti assegni ad personam, utili ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione ai rispettivi titoli originari e riassorbite fino a concorrenza in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.

     3. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma precedente non possono comportare promozioni a qualifiche funzionali superiori a quelle rispettivamente risultanti all'atto del trasferimento.

 

     Art. 8. Personale del Servizio fitosanitario regionale.

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, individua i dipendenti del ruolo unico del personale regionale che risultano stabilmente adibiti alle attività trasferire all'ARPAT ai sensi dei precedenti articoli.

     I dipendenti medesimi, con deliberazione da adottarsi entro i successivi trenta giorni, sono trasferiti all'ARPAT con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

     2. Il personale trasferito è inquadrato a cura del direttore generale dell'Agenzia, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 3 della L.R. 66/95, nei ruoli del personale dell'ARPAT in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo unico del personale regionale, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento.

     Eventuali differenze retributive risultanti, rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento, sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale. Eventuali differenze risultanti rispetto ai trattamenti accessori sono transitoriamente mantenute a titolo di assegno ad personam, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario e riassorbite fino a concorrenza in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.

     3. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è corrisposto da parte della Regione l'assegno di mobilità nei termini e nelle misure già previsti dall'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 41. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della L.R. 21 agosto 1989, n. 51, con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all'erogazione.

     4. Inquadramenti operati ai sensi del comma 2 non possono comportare promozioni a qualifiche funzionali superiori a quelle rispettivamente risultanti all'atto del trasferimento.

     5. La Giunta regionale, con la stessa deliberazione con cui dispone il trasferimento ai sensi del comma 1, provvede alla riduzione, nella dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale, dei posti già coperti dai dipendenti trasferiti.

 

     Art. 9. Trasferimento di beni del "Servizio Fitosanitario Regionale".

     1. Per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. ó, vengono trasferiti all'ARPAT, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i beni mobili funzionali alle attività di controllo del "servizio Fitosanitario Regionale".

 

     Art. 10. Struttura tecnica dell'ARPAT in materia fitosanitaria. [3]

 

     Art. 11. Norma Finanziaria.

     1. Gli oneri relativi al finanziamento delle attività assegnate all'ARPAT dalla presente legge, sono stimati, per l'intero anno 1996, in L. 1.368.136.000.=

     2. Al finanziamento della spesa di cui al 1° comma si provvede:

     a) quanto a L. 903.136.000 mediante imputazione dal cap. 220;

     b) quanto a L. 150.000.000 mediante imputazione al cap. 27100 la cui declaratoria è modificata come segue:

     "Fondo a favore del Consorzio regionale Idrobiologia e Pesca istituito con L.R. 24/88 per compiti istituzion. e finalità di cui art. 3 stessa L.R. (art. 24, lett. E) L.R. 25/84) nonchè per il finanziamento dell'ARPAT delle attività trasferite dall'ex Consorzio regionale Idrobiologia e Pesca e da Servizio Fitosanitario regionale (L.R. 28 marzo 1996, n. 26)";

     c) quanto a L. 315.000.000.= mediante imputazione al cap. 27110.

     3. Nei limiti di spesa di cui al 1° comma il contributo che per l'anno 1996 è assegnato all'ARPAT è determinato in misura proporzionata al periodo di esercizio delle attività con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. A decorrere dall'anno 1997 e per gli anni successivi al finanziamento degli oneri si provvede con legge di bilancio che disporrà la istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione:

     "Contributo all'ARPAT per lo svolgimento delle attività già svolte dal disciolto Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca" [4] (L.R. 28 marzo 1996, n. 26).

     5. Gli oneri relativi al compimento della liquidazione del Consorzio regionale Idrobiologia e Pesca e Servizio Fitosanitario regionale, compreso il compenso al liquidatore, per un ammontare complessivo di L. 25.000.000.=, sono imputati al cap. 27100 del bilancio regionale per l'esercizio 1996.

 

     Art. 12. Integrazioni alla L.R. n. 66/95. [5]

 

     Art. 12 bis. Modifica alla L.R. 25/84 e successive modificazioni. [6]

     1. A partire dall'esercizio finanziario 1997 e per gli esercizi successivi, la lett. e) dell'art. 24 della L.R. 25/84 è così modificata:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Norma finale.

     1. La L.R. 6.4.1988 n. 24 «Costituzione Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca» è abrogata.

     2. E' abrogato inoltre il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 12.4.1995 n. 55.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Modificano la L.R. 16 aprile 1995 n. 66.

[3] Modifica l'art. 19 della L.R. 18 aprile 1995 n. 66.

[4] Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, della L.R. 11 agosto 1997, n. 63.

[5] Modifica gli artt. 12, 14 e 24 della L.R. 18 aprile 1995 n. 66.

[6] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 7, con la decorrenza stabilita dall’art. 27 della stessa L.R. 7/2005, e nuovamente abrogato dall’art. 18 del D.P.G.R. 22 agosto 2005, n. 54/R, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.