§ 7.3.9a - Regolamento 17 luglio 2000, n. 1980.
Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:17/07/2000
Numero:1980


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Requisiti ambientali
Art. 4.  Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica
Art. 5.  Piano di lavoro
Art. 6.  Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica
Art. 7.  Assegnazione del marchio di qualità ecologica
Art. 8.  Il marchio di qualità ecologica
Art. 9.  Condizioni di uso
Art. 10.  Promozione del marchio di qualità ecologica
Art. 11.  Altri sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica presenti negli Stati membri
Art. 12.  Spese e diritti
Art. 13.  Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME)
Art. 14.  Organismi competenti
Art. 15.  Forum consultivo
Art. 16.  Adeguamento al progresso tecnico
Art. 17.  Comitato di regolamentazione
Art. 18.  Infrazioni
Art. 19.  Disposizioni transitorie
Art. 20.  Revisione
Art. 21.  Disposizioni finali


§ 7.3.9a - Regolamento 17 luglio 2000, n. 1980. [1]

Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

(G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione(1),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(4) si è inteso istituire un sistema comunitario relativo ad un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria volto a promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull'ambiente e ad offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.

 

(2) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 880/92, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione doveva riesaminare il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e proporne le opportune modifiche.

 

(3) L'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento indica che il sistema va modificato in modo da accrescerne l'efficacia, migliorarne la pianificazione e semplificarne il funzionamento.

 

(4) Gli scopi fondamentali di un sistema comunitario, su base volontaria e selettiva, di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono ancora validi. In particolare tale sistema deve orientare i consumatori verso prodotti in grado di ridurre l'impatto ambientale considerato nel loro intero ciclo di vita e deve fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti marchiati.

 

(5) Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e nella determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.

 

(6) È necessario chiarire ai consumatori che il marchio di qualità ecologica indica i prodotti potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello nazionale e comunitario.

 

(7) Il sistema si applica ai prodotti e ai fattori ambientali rilevanti dal punto di vista sia del mercato interno che dell'ambiente. Ai fini del presente regolamento, i prodotti comprendono anche i servizi.

 

(8) L'impostazione procedurale e metodologica relativa alla determinazione dei criteri per il marchio di qualità ecologica deve essere aggiornata in modo da tenere conto del progresso tecnico e scientifico e dell'esperienza maturata in tale settore, e da assicurare la coerenza con le norme pertinenti riconosciute a livello internazionale in corso di elaborazione in tale settore

 

(9) Occorre chiarire i principi in base ai quali stabilire il grado di selettività del marchio di qualità ecologica in modo da favorire un'applicazione coerente ed efficace del sistema.

 

(10) Il marchio di qualità ecologica deve contenere informazioni semplici, accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sui principali aspetti ambientali presi in considerazione per l'assegnazione del marchio, in modo da consentire ai consumatori di effettuare le loro scelte informate.

 

(11) Nelle varie fasi dell'assegnazione di un marchio di qualità ecologica è necessario tentare di assicurare l'impiego efficiente delle risorse ed un livello elevato di protezione ambientale.

 

(12) È necessario fornire nel marchio maggiori informazioni circa i motivi della sua assegnazione in modo da aiutare i consumatori a comprenderne l'importanza.

 

(13) A lungo termine, il marchio di qualità ecologica deve prevalentemente autofinanziarsi. I contributi degli Stati membri non devono aumentare.

 

(14) È necessario attribuire il compito di contribuire a fissare e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i requisiti di valutazione e di verifica della conformità ad un organismo appropriato, il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, affinché il sistema sia applicato in maniera efficiente e neutrale; tale comitato deve essere composto dagli organismi competenti già designati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 880/92 e da un forum consultivo destinato ad assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate.

 

(15) È necessario assicurare che il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sia coerente e funzioni in maniera coordinata rispetto alle priorità della politica ambientale della Comunità e ad altri sistemi comunitari di etichettatura e certificazione della qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti(5) e dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(6).

 

(16) Benché i sistemi esistenti o nuovi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri possano continuare ad esistere, occorre emanare disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra il sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e gli altri presenti nella Comunità, in modo da promuovere gli obiettivi comuni del consumo sostenibile.

 

(17) È necessario garantire un'applicazione trasparente del sistema e la coerenza con le pertinenti norme internazionali in modo da facilitare l'accesso e la partecipazione al sistema per i produttori e gli esportatori di paesi terzi.

 

(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

 

(19) Il regolamento (CEE) n. 880/92 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di introdurre nel modo più efficace le necessarie disposizioni, modificate per le suddette ragioni. Appropriate norme transitorie devono assicurare la continuità e una agevole transizione dal vecchio al nuovo regolamento,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Finalità e principi

1. Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in prosieguo: "il sistema") è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti.

 

Ai fini del presente regolamento,

 

- il termine "prodotto" include qualsiasi bene o servizio,

 

- il termine "consumatore" include gli acquirenti professionisti.

 

2. Gli impatti ambientali sono individuati in base ad un esame delle interazioni dei prodotti con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, nel corso del ciclo di vita del prodotto.

 

3. La partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni e, se del caso, ai servizi.

 

4. Il sistema è applicato nel rispetto delle disposizioni dei trattati, incluso il principio della precauzione, degli strumenti adottati in conformità di dette disposizioni nonché della politica ambientale della Comunità, quale specificata nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma d'azione), istituito con la risoluzione del 1 febbraio 1993(8) e in modo coordinato con le altre disposizioni e gli altri sistemi in materia di etichettatura e certificazione della qualità quali, in particolare, il sistema comunitario di etichettatura energetica istituito dalla direttiva 92/75/CEE e il sistema di agricoltura biologica istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

 

     Art. 2. Campo di applicazione

1. Il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che risultano conformi ai requisiti ambientali fondamentali di cui all'articolo 3 e ai criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 4. Questi ultimi sono stabiliti per gruppi di prodotti.

 

Per "gruppo di prodotti" si intendono tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell'uso e nella percezione da parte del consumatore.

 

2. Per essere incluso nel sistema, un gruppo di prodotti deve soddisfare le seguenti condizioni:

 

a) rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nell'ambito del mercato interno;

 

b) comportare in una o più fasi della vita del prodotto impatti ambientali significativi su scala globale o regionale, o a carattere generale;

 

c) essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore e di incentivare i produttori o i fornitori di servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all'offerta di prodotti aventi titolo per il marchio di qualità ecologica e

 

d) la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita.

 

3. Un gruppo di prodotti può suddividersi in sottogruppi, con relativo adeguamento dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica, ove le caratteristiche dei prodotti lo richiedano e allo scopo di ottimizzare la capacità del marchio ecologico di indurre miglioramenti ambientali.

 

I criteri riguardanti il marchio di qualità ecologica relativi ai diversi sottogruppi di uno stesso gruppo di prodotti, inclusi nello stesso documento sui criteri, secondo l'articolo 6, paragrafo 5, iniziano ad applicarsi a decorrere dalla stessa data.

 

4. Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi delle direttive 67/548/CEE del Consiglio(9) o 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) né a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.

 

5. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici né ai dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio(11), i quali sono destinati al solo uso professionale, soggetti a prescrizione medica o utilizzabili sotto controllo medico.

 

     Art. 3. Requisiti ambientali

1. Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali connessi agli obiettivi e ai principi sanciti nell'articolo 1. Tali aspetti ambientali sono individuati in base allo schema indicativo di valutazione riportato nell'allegato I e posseggono requisiti metodologici stabiliti nell'allegato II.

 

2. Si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) nel valutare i miglioramenti comparati si tiene conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, connessi con gli adattamenti apportati durante le diverse fasi di vita dei prodotti in questione. La valutazione tiene conto altresì dei possibili benefici ambientali connessi con l'uso dei prodotti considerati;

 

b) gli aspetti ambientali principali vengono determinati individuando le categorie di impatto ambientale nelle quali il prodotto in esame fornisce il contributo più significativo tenendo conto del ciclo di vita e, fra tali aspetti, quelli per i quali esiste un significativo potenziale di miglioramento;

 

c) la fase di preproduzione del ciclo di vita dei beni comprende l'estrazione o la produzione e la trasformazione delle materie prime e la produzione di energia. Questi aspetti vengono presi in considerazione, in quanto tecnicamente fattibili.

 

     Art. 4. Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica

1. I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali di cui all'articolo 3, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dei consumatori.

 

2. I criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi:

 

a) le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato comunitario, durante il periodo di validità dei criteri, devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore;

 

b) la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari per conformarvisi entro un termine ragionevole;

 

c) il grado di selettività dei criteri dev'essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale.

 

3. I requisiti di valutazione della conformità di prodotti specifici ai criteri relativi al marchio ecologico e i requisiti di verifica delle condizioni di uso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono stabiliti per ciascun gruppo di prodotti unitamente ai criteri relativi al marchio di qualità ecologica.

 

4. Il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito della rispettiva serie di criteri.

 

Il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

 

     Art. 5. Piano di lavoro

Conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti nell'articolo 1 la Commissione elabora un piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (in prosieguo: CUEME) di cui all'articolo 13 e nel rispetto delle procedure definite all'articolo 17. Il piano di lavoro contempla la strategia per lo sviluppo del sistema, che dovrà stabilire per il successivo triennio:

 

- gli obiettivi di miglioramento ambientale e di penetrazione sul mercato che il sistema cercherà di conseguire,

 

- un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria,

 

- piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e gli altri sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica degli Stati membri.

 

Il piano di lavoro terrà conto in particolare dello sviluppo di azioni comuni per la promozione di prodotti contrassegnati con il marchio di qualità ecologica nonché dell'istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo a gruppi di prodotti esistenti e futuri a livello nazionale e dell'Unione europea.

 

Il piano di lavoro prende altresì le misure di esecuzione della strategia e include il finanziamento previsto del sistema.

 

Delinea inoltre i servizi ai quali non si applica il sistema, tenendo conto del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS).

 

Il piano di lavoro è riesaminato ad intervalli regolari. Il primo riesame del piano di lavoro conterrà una relazione sul modo in cui i piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sono stati attuati.

 

     Art. 6. Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica

1. I requisiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppo di prodotti.

 

I criteri ecologici specifici riguardanti ciascun gruppo di prodotti e i rispettivi periodi di validità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17, previa consultazione del CUEME.

 

2. La Commissione avvia la procedura di propria iniziativa o su richiesta del CUEME. Essa dà mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, che si applicano ai gruppi di prodotti rientranti nel presente regolamento. Nel mandato è prevista una scadenza per la realizzazione dei lavori.

 

All'atto della redazione del mandato, la Commissione tiene debitamente conto:

 

- del piano di lavoro di cui all'articolo 5,

 

- dei requisiti metodologici di cui all'allegato II.

 

3. Sulla base del mandato, il CUEME elabora un progetto dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, con riguardo ai gruppi di prodotti, nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, secondo quanto stabilito all'articolo 4, e nell'allegato IV, tenendo debitamente conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato, di considerazioni sul ciclo di vita e dell'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II.

 

4. Il progetto di criteri di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione che decide se il mandato:

 

- è stato adempiuto e il progetto di criteri può essere sottoposto al comitato di regolamentazione a norma dell'articolo 17, oppure

 

- non è stato adempiuto e, in tal caso, il CUEME deve proseguire i lavori sul progetto di criteri.

 

5. La Commissione pubblica i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L).

 

     Art. 7. Assegnazione del marchio di qualità ecologica

1. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio. I venditori possono presentare domanda solo per i prodotti che immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio marchio.

 

2. La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. Gli organismi competenti devono comunque essere informati in caso di modificazioni importanti.

 

3. La domanda viene presentata ad un organismo competente secondo la seguente procedura:

 

a) nel caso di un prodotto originario di un solo Stato membro, la domanda è presentata all'organismo competente dello Stato membro in questione;

 

b) nel caso di un prodotto originario, nella medesima forma, di diversi Stati membri, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno di tali Stati membri. In siffatti casi, all'atto della valutazione della domanda, l'organismo competente interessato consulta gli organismi competenti dei suddetti altri Stati membri;

 

c) nel caso di un prodotto fabbricato fuori della Comunità, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno qualsiasi degli Stati membri sul cui mercato è immesso il prodotto.

 

4. L'organismo competente che ha ricevuto la domanda decide l'assegnazione del marchio dopo:

 

a) aver verificato la conformità del prodotto con i criteri pubblicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5;

 

b) aver verificato la conformità della domanda con i requisiti di valutazione e verifica della conformità, e

 

c) aver consultato, ove necessario, gli organismi competenti di cui al paragrafo 3.

 

5. Qualora i criteri relativi al marchio di qualità ecologica esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto.

 

6. Gli organismi competenti riconoscono le prove e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza delle norme della serie EN 45000 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica.

 

     Art. 8. Il marchio di qualità ecologica

La forma del marchio di qualità ecologica è conforme all'allegato III. Le indicazioni specifiche relative alle informazioni ambientali pertinenti per ciascun gruppo di prodotti e alla presentazione di tali informazioni sul marchio di qualità ecologica fanno parte dei criteri stabiliti a norma dell'articolo 6. In ciascun caso le informazioni sono chiare e comprensibili.

 

La Commissione consulta le associazioni nazionali dei consumatori rappresentate nel comitato consumatori istituito dalla decisione 95/260/CE della Commissione(12) entro il 24 settembre 2005, allo scopo di valutare in che misura il marchio di qualità ecologica e le informazioni supplementari soddisfano le esigenze di informazione dei consumatori. Sulla base di tale valutazione la Commissione apporta le necessarie modificazioni delle informazioni da inserire nel marchio di qualità ecologica secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 9. Condizioni di uso

1. L'organismo competente conclude con il richiedente un marchio di qualità ecologica un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio stesso. Queste comprendono le clausole concernenti la revoca dell'autorizzazione di usare il marchio. A seguito di una qualsiasi modificazione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica per un dato prodotto, l'autorizzazione può essere riesaminata e, ove opportuno, il contratto può essere modificato o risolto. Il contratto stabilisce che la partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni, e, se del caso, ai servizi.

 

Per agevolare il rispetto di tale disposizione, sarà adottato un contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17.

 

2. Il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato e la pubblicità può farvi riferimento solo dopo l'assegnazione ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale è stato concesso.

 

Sono vietati la pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di marchi o logotipi che possano ingenerare confusione con il marchio comunitario di qualità ecologica di cui al presente regolamento.

 

     Art. 10. Promozione del marchio di qualità ecologica

Gli Stati membri e la Commissione promuovono, in collaborazione con i membri del CUEME, l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione presso i consumatori, produttori, venditori all'ingrosso e al dettaglio e il pubblico in generale, sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.

 

Per incoraggiare l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti.

 

     Art. 11. Altri sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica presenti negli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri si adoperano per assicurare il necessario coordinamento tra il presente sistema comunitario ed i sistemi nazionali degli Stati membri, in particolare nella selezione dei gruppi di prodotti nonché nell'elaborazione e nel riesame dei criteri a livello comunitario e nazionale. A tal fine sono adottate misure di cooperazione e di coordinamento secondo la procedura di cui all'articolo 17, comprese, tra l'altro, quelle previste nel piano di lavoro elaborato a norma dell'articolo 5.

 

Qualora ad un prodotto sia assegnato sia il marchio di qualità ecologica comunitario, sia quello nazionale, i due marchi sono apposti sul prodotto in questione uno accanto all'altro.

 

A tale riguardo, i sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri, esistenti e nuovi, possono continuare a coesistere con il sistema comunitario.

 

     Art. 12. Spese e diritti

Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per l'esame del fascicolo.

 

Per usare il marchio di qualità ecologica il richiedente paga un diritto annuale.

 

L'importo dei diritti sulla domanda e di quelli annuali è stabilito a norma dell'allegato V e secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 13. Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME)

La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composta dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e del forum consultivo di cui all'articolo 15. Il CUEME contribuisce in particolare alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica, nonché ai requisiti di valutazione e di verifica della conformità in conformità dell'articolo 6.

 

Il regolamento interno del CUEME è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenuto conto dei principi procedurali di cui all'allegato IV.

 

     Art. 14. Organismi competenti

1. Ciascuno Stato membro garantisce che sia designato e funzionante l'organismo, o gli organismi (in prosieguo "organismo competente" o "organismi competenti"), responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora siano designati più organismi competenti lo Stato membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti:

 

a) abbiano una composizione che ne assicuri l'indipendenza e la neutralità;

 

b) siano regolati da norme procedurali che assicurino a livello nazionale il coinvolgimento attivo di tutti gli interessati e un adeguato livello di trasparenza;

 

c) applichino correttamente le disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 15. Forum consultivo

La Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti, per ciascun gruppo di prodotti, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori. Queste parti si riuniscono in sede di forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 16. Adeguamento al progresso tecnico

In conformità della procedura di cui all'articolo 17, gli allegati del presente regolamento vengono adeguati al progresso tecnico, compreso quello relativo alle pertinenti attività internazionali di normalizzazione.

 

     Art. 17. Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 18. Infrazioni

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti giudiziari o amministrativi applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie

Il regolamento (CEE) n. 880/92 è abrogato. Tuttavia esso si applica ai contratti conclusi a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del medesimo. Le decisioni basate sul regolamento (CEE) n. 880/92 restano in vigore fino al momento in cui esse sono modificate, ovvero sono giunte a scadenza.

 

     Art. 20. Revisione

Entro il 24 settembre 2005, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione.

 

Se necessario, la Commissione propone modificazioni del presente regolamento.

 

     Art. 21. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

(1) GU C 114 del 12.4.1997, pag. 9 e

 

GU C 64 del 6.3.1999, pag. 14.

 

(2) GU C 296 del 29.9.1997, pag. 77.

 

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 118), confermato il 6 maggio 1999, posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1999 (GU C 25 del 28.1.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.

 

(4) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

 

(5) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

 

(6) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/1999 (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1).

 

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

(8) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

 

(9) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57).

 

(10) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

 

(11) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

 

(12) GU L 162 del 13.7.1995, pag. 37.

 

 

ALLEGATO I

SCHEMA INDICATIVO DI VALUTAZIONE

Ciclo di vita del prodotto

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

REQUISITI METODOLOGICI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

 

Introduzione

 

Il processo di individuazione e selezione dei principali aspetti ambientali nonché di definizione dei criteri del marchio di qualità ecologica comprende le seguenti fasi:

 

- studio di fattibilità e di mercato,

 

- criteri attinenti al ciclo di vita,

 

- analisi dei miglioramenti,

 

- proposta di criteri.

 

Studio di fattibilità e di mercato

 

Lo studio di fattibilità e di mercato prende in considerazione i diversi tipi di gruppi di prodotti in esame presenti nel mercato comunitario, le quantità prodotte o fornite, importate e vendute e la struttura del mercato degli Stati membri. Vanno presi in considerazione anche il commercio estero e quello interno.

 

Devono essere valutate le percezioni dei consumatori, le differenze funzionali fra tipi di prodotti e la necessità di individuare sottogruppi.

 

Criteri attinenti al ciclo di vita

 

Si ricorrerà a considerazione attinenti al ciclo di vita per definire i principali aspetti ambientali che richiedono l'elaborazione di criteri, operando in conformità delle norme e dei metodi internazionalmente riconosciuti. Se del caso, si terrà debitamente conto dei principi di cui alle norme EN ISO 14040 e ISO 14024.

 

Analisi dei miglioramenti

 

L'analisi dei miglioramenti dovrà tener conto in particolare dei seguenti aspetti:

 

- il potenziale teorico di miglioramento ambientale in combinazione con i possibili cambiamenti indotti sulle strutture di mercato. Ciò si baserà sull'analisi dei miglioramenti derivante dai criteri attinenti al ciclo di vita,

 

- la realizzabilità sul piano tecnico, industriale ed economico e le modifiche di mercato,

 

- le attitudini, le percezioni e le preferenze dei consumatori in grado di influenzare l'efficacia del marchio di qualità ecologica.

 

Proposta di criteri

 

La proposta definitiva dei criteri ecologici terrà conto dei pertinenti aspetti ambientali associati al gruppo di prodotti.

 

 

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

 

Forma del marchio

 

Il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti che rispettano i criteri relativamente a tutti i principali aspetti ambientali selezionati. Esso contiene informazioni destinate ai consumatori a norma dell'articolo 8 e secondo il seguente schema.

 

Il marchio comporta due parti: il riquadro 1 e il riquadro 2, come illustrato.

 

(Omissis)

 

Il riquadro 2 contiene informazioni sui motivi per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica. Tali informazioni devono riguardare almeno uno e massimo tre criteri ambientali e saranno espresse succintamente in parole.

 

Esempio:

 

(Omissis)

 

I riquadri 1 e 2 figureranno insieme, ove possibile, ma laddove lo spazio è un fattore importante (prodotti di piccole dimensioni), si può omettere in alcuni casi il riquadro 2, a condizione che l'intero marchio appaia su altre domande relative allo stesso prodotto. Per esempio, il riquadro 1 può figurare da solo sul prodotto se l'intero marchio è riportato altrove sulla confezione, sul foglio illustrativo o su altro materiale presente nel punto di vendita.

 

 

ALLEGATO IV

 

PRINCIPI PROCEDURALI PER LA FISSAZIONE DEI CRITERI RELATIVI AL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

 

Per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, nonché la valutazione e la verifica di conformità dei requisiti connessi a tali criteri, si applicano i seguenti principi.

 

1. Coinvolgimento delle parti interessate

 

a) In seno al comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica è istituito un gruppo di lavoro specifico che riunisce le parti interessate di cui all'articolo 15 e gli organi competenti di cui all'articolo 14 al fine di stabilire i criteri relativi al marchio di qualità ecologica per ciascun gruppo di prodotti.

 

b) Le parti interessate saranno coinvolte nella procedura di identificazione e selezione dei principali aspetti ambientali, e soprattutto nelle seguenti fasi:

 

i) studio di fattibilità e di mercato;

 

ii) criteri attinenti al ciclo di vita;

 

iii) analisi dei miglioramenti;

 

iv) proposta di criteri.

 

Sarà fatto ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'unanimità nel corso della procedura, fermo restando l'obiettivo di assicurare un alto livello di protezione ambientale.

 

Un documento di lavoro che riassuma i principali risultati di ciascuna fase sarà redatto e distribuito in tempo ai partecipanti prima delle riunioni del gruppo di lavoro specifico.

 

2. Consultazione aperta e trasparenza

 

a) Sarà redatta e pubblicata una relazione finale che illustri i principali risultati. Saranno messi a disposizione degli interessati documenti provvisori che riflettano i risultati delle diverse fasi di lavoro e i relativi commenti saranno presi in considerazione.

 

b) Sul contenuto della relazione sarà effettuata una consultazione aperta. Prima della presentazione dei criteri al comitato, dev'essere previsto un periodo di almeno 60 giorni entro il quale presentare osservazioni sul progetto di criteri, a norma della procedura stabilita all'articolo 17. Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione. Su richiesta, saranno fornite informazioni sull'esito delle osservazioni presentate.

 

c) La relazione comprenderà una sintesi e gli allegati con i calcoli dettagliati relativi agli inventari.

 

3. Riservatezza

 

Deve essere garantita la tutela delle informazioni riservate fornite da privati, organizzazioni pubbliche, imprese private, gruppi di interesse, parti interessate o altre fonti.

 

ALLEGATO V

 

DIRITTI

 

1. Spese per l'esame del fascicolo

 

Una richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica sarà soggetta al pagamento di diritti connessi alle spese per l'esame del fascicolo. Verranno fissati un importo minimo e un importo massimo.

 

Nel caso dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo, e nel caso delle PMI(1), le spese amministrative sono ridotte almeno del 25 %.

 

2. Diritti annuali

 

Ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica corrisponde diritti annuali per l'utilizzazione del marchio all'organismo competente che lo ha concesso.

 

Il periodo coperto dal diritto inizia dalla data di assegnazione del marchio di qualità ecologica al richiedente.

 

Il diritto annuale sarà calcolato in base al volume annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica. Verranno fissati un importo minimo e un importo massimo.

 

Nel caso dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo, e nel caso delle PMI(2), il diritto annuale è ridotto almeno del 25 %.

 

Ai richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS o ISO 14001 possono essere concesse ulteriori riduzioni dei diritti annuali.

 

Altre riduzioni, purché adeguate, dei diritti annuali possono essere concesse a norma dell'articolo 17.

 

3. Costi delle prove e delle verifiche

 

Le spese per l'esame del fascicolo e i diritti annuali non comprendono i costi relativi alle prove e alle verifiche che potrebbero essere necessari per i prodotti oggetto della domanda di assegnazione del marchio. I richiedenti prenderanno interamente a carico tali costi.

 

Nel definire i requisiti in materia di valutazioni e verifiche occorre attenersi all'obiettivo di una rigorosa riduzione dei costi al minimo, per facilitare in particolare la partecipazione delle PMI al sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e contribuire così a una migliore diffusione del marchio stesso.

 

(1) Come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

 

(2) Come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).


[1] Abrogato dall'art. 18 del Regolamento (CE) n. 66/2010, con le disposizioni transitorie ivi previste all'art. 19.