Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 artigianato e industria |
Data: | 12/12/2017 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Programmazione |
Art. 3. Ambiti di intervento |
Art. 4. Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese |
Art. 4 bis. Sostegno alla transizione digitale e tecnologica |
Art. 4 ter. Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico |
Art. 5. Tipologie degli interventi |
Art. 6. Criteri generali per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese |
Art. 7. Condizioni per l'accesso alle agevolazioni |
Art. 8. Prestazione di garanzia su anticipazioni |
Art. 9. Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno |
Art. 10. Interventi a carattere strategico |
Art. 11. Contenuto dei provvedimenti di attuazione |
Art. 12. Misure di semplificazione e trasparenza |
Art. 13. Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo |
Art. 14. Attestazione dei requisiti da parte delle imprese |
Art. 14 bis. Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese |
Art. 15. Avvalimento dei requisiti |
Art. 16. Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni |
Art. 17. Termini dei procedimenti erogativi |
Art. 18. Fondo unico per le imprese |
Art. 18 bis. Fondo per la programmazione negoziata. |
Art. 18 ter. Fondo nuova finanza toscana |
Art. 19. Fondo unico per le infrastrutture |
Art. 20. Obblighi per i beneficiari |
Art. 20 bis. Rimodulazione e riduzione del progetto |
Art. 21. Revoca delle agevolazioni |
Art. 22. Revoca parziale delle agevolazioni |
Art. 23. Esclusione dalle agevolazioni |
Art. 24. Rimborso dei costi istruttori |
Art. 25. Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso |
Art. 25 bis. Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale. |
Art. 25 ter. Contrasto alla discriminazione ed alle molestie nei luoghi di lavoro |
Art. 26. Monitoraggio |
Art. 27. Controllo |
Art. 28. Valutazione di efficacia |
Art. 29. Consulta delle imprese |
Art. 30. Abrogazioni |
§ 4.5.105 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 71. [1]
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
(B.U. 15 dicembre 2017, n. 53)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 15 dicembre 2016;
Considerato che:
1. Con l'entrata in vigore della
2. In primo luogo occorre fare riferimento al nuovo modello di programmazione, stabilendo che gli interventi sono realizzati in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS) secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra gli obbiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli stanziamenti di bilancio;
3. È opportuno ribadire, anche nel nuovo sistema, le finalità già perseguite con la
4. È necessario, pur riconfermando il sistema degli interventi di sostegno alle imprese delineato dalla
5. È necessario aggiornare alcune norme sulla base dell'esperienza maturata in questi anni; in particolare, vengono ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine di razionalizzare le modalità operative dando certezza ai relativi procedimenti amministrativi e vengono eliminate alcune difformità terminologiche;
6. È opportuno ribadire gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, confermando l'impegno regionale a promuovere azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, mantenendo le norme sulla banca dati delle agevolazioni, la semplificazione nelle attestazioni dei requisiti da parte delle imprese e la modulistica standardizzata;
Approva la presente legge
CAPO I
Princìpi generali
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al
a) concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo;
b) sostenere i processi di digitalizzazione del sistema delle imprese;
c) favorire l'introduzione dei principi del “Green deal europeo” e dell'economia circolare promuovendo l’autosufficienza energetica delle imprese;
d) consolidare la presenza di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative;
e) diffondere forme di economia collaborativa organizzate in forma di impresa;
f) sostenere l’accesso al credito e l’utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle imprese.
g) contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la parità di genere in tutte le sue declinazioni.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, con la partecipazione delle realtà istituzionali e funzionali, mediante la promozione e la valorizzazione:
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema produttivo;
c) delle economie locali;
d) del sistema del trasferimento tecnologico.
3. La presente legge disciplina i principi che regolano:
a) gli interventi di sostegno a favore delle imprese dell’artigianato, dell’industria, della cooperazione, del turismo, del commercio e dei servizi nonché delle start-up;
b) le azioni a supporto delle attività di trasferimento tecnologico a favore delle imprese;
c) il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese;
d) gli interventi strategici di carattere territoriale o settoriale realizzati mediante accordi;
d bis) l’accompagnamento alle imprese per gli investimenti nel territorio toscano.
4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico.
Art. 2. Programmazione
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della
CAPO II
Ambiti e modalità di intervento
Art. 3. Ambiti di intervento
1. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare:
a) gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresa l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati;
b) lo sviluppo produttivo;
c) la promozione commerciale e l'internazionalizzazione;
d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;
e) la ristrutturazione e diversificazione aziendale e di settore, i processi di ibridazione tra imprese for profit e non profit, la crescita dimensionale delle imprese;
f) gli investimenti in forma aggregata con particolare riferimento alle reti di imprese;
g) la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e delle start-up innovative;
h) la costituzione di imprese da parte di giovani, di donne e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e di dipendenti di imprese in crisi;
i) i processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
j) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al sistema turistico e commerciale e al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
k) i processi di reindustrializzazione e di attrazione di investimenti esogeni;
k bis) il sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;
k ter) interventi finalizzati all’indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale;
k quater) il sostegno alla transizione digitale;
k quinquies) il sostegno alla parità di genere ed alla promozione delle pari opportunità.
k sexies) il consolidamento delle filiere di fornitura e di produzione.
1 bis. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare altresì la promozione e l’accompagnamento degli investimenti mediante accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d’intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali.
1 ter. La Regione, per sostenere e favorire gli investimenti delle imprese, garantisce un accesso unico e coordinato alle strutture regionali interessate con riguardo a:
a) le informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario;
b) il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale, in particolare gli enti locali e il sistema camerale, per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale;
c) il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up;
d) il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese.
1 quater. Il sistema di accesso unico e coordinato di cui al comma 1 ter è promosso e sviluppato in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
Art. 4. Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese
1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, favorisce la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, quali:
a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorità alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
b) spazi per lo start up e il coworking di imprese;
c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici;
d) infrastrutture inerenti alle attività di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali.
2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di:
a) aree bonificate;
b) aree produttive dismesse;
c) patrimonio immobiliare pubblico;
d) aree interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana;
e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese.
3. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione di dismissione, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su almeno il 50 per cento delle superfici coperte, sussiste ininterrottamente da oltre tre anni. Il comune territorialmente competente accerta e attesta, preliminarmente al riconoscimento dell'agevolazione, la sussistenza di tali condizioni.
4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica, di messa in sicurezza idraulica del territorio, di depurazione e le opere di infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto.
5. L'individuazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento regionale avviene, in coerenza con gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2, sulla base di specifici bandi o accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti pubblici interessati.
Capo II bis - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica
Art. 4 bis. Sostegno alla transizione digitale e tecnologica
1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese, la Regione attua interventi per:
a) la transizione digitale dei processi produttivi manifatturieri e dei servizi;
b) gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
c) la valorizzazione di nuovi modelli di business e la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nei settori dell’economia toscana;
d) modalità organizzative di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio vita/lavoro;
e) la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie.
Art. 4 ter. Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico
1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi. Esso si articola in aggregazioni formalmente organizzate, quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, partenariati allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S) ed ecosistemi dell’innovazione.
2. Le aggregazioni di cui al comma 1:
a) sono costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, digital innovation hub, competence center, distretti tecnologici regionali, organizzazioni senza scopo di lucro;
b) svolgono attività di divulgazione, diffusione e trasferimento di conoscenze a favore delle imprese a supporto dell’applicazione delle innovazioni e delle tecnologie ai processi produttivi e ai servizi.
3. La Regione promuove il coordinamento dell'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la costituzione, presso la Giunta regionale, di un comitato di indirizzo e favorisce aggregazioni regionali specializzate.
4. La Giunta regionale definisce la composizione del comitato di cui al comma 3 e le modalità di funzionamento dello stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la consulta di cui all'articolo 29.
5. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.
Capo II ter - Modalità di attuazione degli interventi
Art. 5. Tipologie degli interventi
1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono attuati secondo le seguenti tipologie:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
d) concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il fondo centrale di garanzia e il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attività di garanzia sul territorio regionale;
e) finanziamento agevolato;
f) bonus e riduzione fiscale;
g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti finanziari, di finanza innovativa e alternativa;
h) voucher;
i) altre forme di sostegno previste dalla normativa in materia di aiuti di stato.
Art. 6. Criteri generali per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese
1. Gli interventi a sostegno delle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e dell'area interessata dall'intervento.
3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.
4. Il responsabile dell'intervento prevede nel bando la possibilità di interruzione della raccolta delle domande di accesso all'agevolazione in relazione alle risorse disponibili. Con avviso, pubblicato nel sito ufficiale della Regione, il responsabile dell'intervento dà tempestivamente notizia dell'interruzione della raccolta delle domande.
5. Gli interventi sono attuati secondo principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie.
6. La razionalizzazione degli interventi è assicurata mediante l'accorpamento di strumenti preordinati al perseguimento delle medesime finalità, evitando sovrapposizioni di interventi regionali con interventi comunitari e nazionali.
7. Ai fini della presente legge si considerano micro, piccole, medie e grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.
Art. 7. Condizioni per l'accesso alle agevolazioni
1. Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare:
a) il rispetto dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per lo svolgimento dell'attività economica;
b) l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato.
Art. 8. Prestazione di garanzia su anticipazioni
1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fideiussione d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di microcredito in caso di richiesta di anticipazioni.
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai beneficiari pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del
Art. 9. Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno
1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del
2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativi, il minore impatto sui costi delle imprese e il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche interessate.
3. I procedimenti attuativi sono applicabili anche al sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.
4. In caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale e immateriale, gli interventi sono determinati tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate in uno specifico periodo di riferimento, determinato secondo la natura del progetto e tenendo conto sia del periodo di realizzazione dell'operazione che del periodo successivo al suo completamento secondo il tempo di ammortamento previsto.
5. La Giunta regionale disciplina l'applicazione del comma 4 secondo principi di gradualità e proporzionalità in rapporto alla dimensione del progetto d'investimento.
Art. 10. Interventi a carattere strategico
1. Ai fini della presente legge, per interventi a carattere strategico si intendono progetti di significativa dimensione del volume degli investimenti, con rilevante impatto tecnologico o occupazionale, finalizzati ad accrescere:
a) il potenziale competitivo del territorio regionale;
b) il numero delle imprese;
c) la dimensione delle imprese localizzate;
d) la presenze di imprese estere.
2. Si intendono interventi a carattere strategico altresì progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, anche di carattere territoriale, del tessuto produttivo manifatturiero regionale finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, incrementare la presenza di attività economiche, favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l’occupazione con particolare attenzione alle aree di crisi individuate dalla Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell’Unione europea e alle aree sulle quali insistono accordi di programma per l’innovazione territoriale, così come definiti dal PRS.
3. La Regione promuove interventi a carattere strategico, anche nel quadro di programmi nazionali e dell’Unione europea, attraverso il sostegno a:
a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;
e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell’occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);
f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.
3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a progetti del settore del turismo.
4. Gli interventi a carattere strategico devono possedere i seguenti livelli dimensionali, in termini di costo totale ammissibile:
a) superiore a cinque milioni di euro, per i progetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
b) superiore a un milione di euro, per progetti di cui al comma 3, lettera d);
c) superiore a duecentomila euro, per progetti di cui al comma 3, lettere e) e f).
5. La Regione, per la realizzazione degli interventi a carattere strategico, promuove accordi con imprese interessate individuate mediante procedura negoziale.
Art. 11. Contenuto dei provvedimenti di attuazione
1. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge ne individuano l'oggetto e gli obiettivi e determinano:
0a) la tipologia di intervento;
a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
b) la tipologia del procedimento;
c) i soggetti beneficiari;
d) i criteri di selezione;
e) gli ambiti di applicazione;
f) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;
g) l’intensità degli aiuti;
h) le modalità di erogazione;
i) gli obblighi dei beneficiari;
j) le modalità di controllo;
k) le ipotesi di revoca;
l) le modalità di monitoraggio e valutazione;
m) il carattere strategico del progetto;
n) gli eventuali altri elementi utili per la completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.
CAPO III
Misure di semplificazione
Art. 12. Misure di semplificazione e trasparenza
1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche mediante:
a) una banca dati di tutte le agevolazioni alle imprese;
b) un sistema informativo che consente sia di rendere accessibili le informazioni all'utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo;
c) una modulistica standardizzata, finalizzata a eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi;
d) l’adozione e l’implementazione del test micro, piccole e medie imprese (test MPMI), di cui all’articolo 4 bis della
2 bis. Al fine di semplificare l’accesso alle agevolazioni, si applicano le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 53 del
2 ter. Fino all'adozione delle disposizioni attuative dell’articolo 53 del reg. (UE) 1060/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Art. 13. Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo
1. La banca dati delle agevolazioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all'utenza sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Nella banca dati confluiscono:
a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; le informazioni concernenti eventuali procedure di dissesto economico-finanziario quali scioglimento e liquidazione o procedure concorsuali; una sezione della banca dati è dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;
b) i dati in possesso dei soggetti gestori e i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.
3. La Regione è titolare della banca dati e ha diritto di accesso illimitato ai relativi sistemi informativi.
4. La banca dati è implementata con le informazioni necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della
5. Le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione della banca dati sono svolte da Sviluppo Toscana S.p.A. nell'ambito del proprio piano di attività.
5 bis. La Regione, nel promuovere azioni finalizzate alla semplificazione ed alla maggiore accessibilità e trasparenza dell’azione amministrativa, elabora un sistema informatico in grado di verificare lo stato di avanzamento del procedimento amministrativo di richiesta di contributo da parte delle imprese.
Art. 14. Attestazione dei requisiti da parte delle imprese
1. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti:
a) dimensione d'impresa;
b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;
c) affidabilità economico-finanziaria, desumibile dalla contabilità dell’impresa;
d) la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, in caso di aggregazione di imprese.
2. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione dell'istanza di erogazione per stato di avanzamento o a saldo del progetto d'investimento, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte.
3. La verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, è effettuata mediante un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del
4. In caso di attestazioni ai sensi del comma 2:
a) l'erogazione dell'agevolazione relativa allo stato di avanzamento del progetto d'investimento è effettuata in favore dell'impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma asseverata con le modalità di cui al comma 3;
b) il saldo è erogato all'impresa beneficiaria entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell'attestazione rilasciata in forma asseverata con le modalità di cui al comma 3.
5. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai progetti di investimento di imprese, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte di cui al comma 2.
6. Sulle relazioni e le attestazioni di cui ai commi 1 e 2, rilasciate con le modalità di cui al comma 3, sono effettuate verifiche a campione.
7. Le spese sostenute dall'impresa per l'attività di certificazione contabile di cui al comma 3 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale, anche in considerazione della complessità del contributo e del valore della rendicontazione.
Art. 14 bis. Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese
1. Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari, pubblici e privati, per agevolazioni a valere sui fondi europei, statali e regionali, è consentito ricorrere a procedura semplificata attraverso la presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, o procuratore o delegato, unitamente ad apposita dichiarazione resa ai sensi del
2. Previa rendicontazione della spesa, è consentita la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori fino al raggiungimento del settanta per cento di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti, che saranno effettuati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro l’erogazione del saldo.
3. Sono fatte salve le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia.
Art. 15. Avvalimento dei requisiti
1. Nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese, al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca e sviluppo, qualora vi siano aggregazioni di imprese e nel caso di insufficiente possesso dei requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4 quater, del
Art. 16. Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni
1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con il provvedimento di concessione o di diniego notificato al beneficiario o con la pubblicazione delle graduatorie entro novanta giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande prevista dal relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi o l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.
2. I termini di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 17. Termini dei procedimenti erogativi
1. Fatti salvi i casi disciplinati all’articolo 14, comma 4, lettere a) e b), il saldo del progetto d’investimento è erogato all’impresa beneficiaria entro i centottanta giorni successivi alla presentazione della rendicontazione finale di spesa. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di duecentoquaranta giorni in presenza di rendicontazioni di particolare complessità.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di integrazioni necessarie all’attività di verifica dell’amministrazione.
2 bis. I termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in presenza di erogazioni a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL).
CAPO IV
Fondi per il sostegno alle imprese e alle infrastrutture
Art. 18. Fondo unico per le imprese
1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese, istituito con la
2. Nel fondo confluiscono le risorse europee, nazionali e regionali, nonché le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie e relative alla rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate e dai rimborsi per le spese istruttorie, nel rispetto dei vincoli di legge.
3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.
Art. 18 bis. Fondo per la programmazione negoziata.
1. È istituito il fondo per la programmazione negoziata, destinato al sostegno delle imprese, anche mediante strumenti finanziari, per la realizzazione dei progetti di investimento di carattere strategico mediante la procedura negoziale di cui all’articolo 10, comma 5.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18.
3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del fondo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
Art. 18 ter. Fondo nuova finanza toscana
1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo “nuova finanza toscana”, finalizzato all’attivazione di strumenti finanziari nella forma di garanzia, prestito, equity, quasi equity ed eventuali sovvenzioni in abbinamento.
2. Il fondo nuova finanza toscana prevede:
a) la sezione speciale “Toscana” del fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
b) fondi regionali di garanzia attivati con modalità complementari e integrative rispetto all’operatività del fondo di garanzia PMI di cui alla lettera a), articolati anche per sezioni specializzate e operanti, sia in garanzia diretta, sia in riassicurazione, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso al fondo di cui alla lettera a);
c) risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia o dei tassi d’interesse;
d) fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine, ivi compreso il microcredito;
e) risorse destinate ad altri strumenti finanziari: equity, quasi equity;
f) risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche, nazionali e internazionali, con operatori specializzati, con fondazioni bancarie, con istituzioni finanziarie private.
3. Il fondo è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18.
Art. 19. Fondo unico per le infrastrutture
1. È istituito il fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).
2. Nel fondo confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali derivanti da atti di programmazione, nonché le risorse derivanti da rientri, da rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate, nel rispetto dei vincoli di legge.
3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.
CAPO V
Procedure, revoca e sanzioni
Art. 20. Obblighi per i beneficiari
1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l'obbligo di mantenere per cinque anni successivi all’erogazione del saldo:
a) l'investimento oggetto di agevolazione;
b) l'unità produttiva localizzata in Toscana.
1 bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea.
1 ter. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire ai propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.
2. In caso di agevolazioni concesse per finalità di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.
3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall’erogazione del saldo, purché alla medesima data l’opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l’opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell’investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell’opera stessa.
Art. 20 bis. Rimodulazione e riduzione del progetto
1. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche.
Art. 21. Revoca delle agevolazioni
1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa.
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Quando sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, unitamente alla revoca dell'agevolazione è disposta la restituzione delle somme erogate ed è applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del
4. Comportano altresì la revoca totale dell'agevolazione:
a) la mancanza o il venir meno dei requisiti e l’inadempimento degli obblighi previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e comma 1 bis, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22;
c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) e comma 1 bis;
d) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 del
e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entità dell’agevolazione.
e bis) la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro entro novanta giorni dalla notifica dell'avvenuto accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1 ter.
5. Comporta la revoca dell'agevolazione, secondo le modalità previste dal bando, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 2.
5 bis. Il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili comporta la revoca dell’agevolazione per decadenza del beneficio del termine per la restituzione della stessa con le modalità previste dal bando.
6. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.
7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 20, comma 3, comporta la revoca totale dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22.
Art. 22. Revoca parziale delle agevolazioni
1. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto. In ogni caso l’entità della revoca non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.
2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90 per cento;
b) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75 per cento;
c) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65 per cento;
d) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50 per cento.
2 bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 1 bis, fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall’erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75 per cento;
b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50 per cento.
2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’investimento di cui all'articolo 20, comma 3.
Art. 23. Esclusione dalle agevolazioni
1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale:
a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
b) per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta;
c) per il venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis;
d) per il venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), e comma 1 bis;
e) per l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato di importo superiore ad euro 5.000,00 e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di:
a) dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati;
b) debito iscritto a ruolo presso l’agente di riscossione coattiva.
4. Se le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto interessato può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l’esclusione dall’agevolazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di rispetto delle scadenze di un piano di rateizzazione concordato con la Regione a seguito di un provvedimento di revoca.
Art. 24. Rimborso dei costi istruttori
[Abrogato].
Art. 25. Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso
1. L'adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del
2. Le imprese sospese ai sensi dell'articolo 14 del
3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 14, comma 1, del
a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’articolo 14, comma 1, del
b) decorso dei termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti di sospensione.
3 bis. La revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di due anni decorrono dalla data del definitivo accertamento delle violazioni o dal decorso dei termini per proporre ricorso.
Art. 25 bis. Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale.
1. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k ter), sono attuati secondo quanto disposto:
a) dalla normativa statale, laddove l’intervento è da essa previsto e regolato;
b) dalla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e dall’articolo 20, commi 1 e 2.
Art. 25 ter. Contrasto alla discriminazione ed alle molestie nei luoghi di lavoro
1. Le imprese beneficiarie si impegnano a promuovere la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e alle molestie nei luoghi di lavoro.
CAPO VI
Monitoraggio, controllo, valutazione di efficacia
Art. 26. Monitoraggio
1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti da parte dei beneficiari. Tale azione deve permettere di orientare i successivi interventi, partendo dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione delle singole operazioni oggetto di agevolazione e sentite le parti sociali.
2. Il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, è predisposto e attuato dalla Giunta regionale, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
Art. 27. Controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.
2. Sono disposti controlli e ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi agevolati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la permanenza dell'investimento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di un controllo o di un'ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con un preavviso non inferiore a dieci giorni.
3. In caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni di cui al comma 2, sono finalizzati anche a verificare la concreta operatività dell'infrastruttura realizzata rispetto alle finalità per le quali il beneficio è stato concesso nonché il rispetto dei tempi di mantenimento dell'investimento di cui all'articolo 20.
4. Per tutto il periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'articolo 20, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'intervento gestito.
Art. 28. Valutazione di efficacia
1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi.
2. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalla presente legge, la Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della
3. Nel documento di cui al comma 2 sono evidenziati l'ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all'articolo 18 e per il fondo unico per le infrastrutture di cui all'articolo 19 e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti secondo l'ambito territoriale, settoriale e della dimensione dell'impresa, nonché la tipologia dell’intervento differenziato secondo:
a) le istanze di agevolazione presentate e le agevolazioni concesse ed erogate;
b) il volume e la tipologia degli interventi attivati;
c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca delle agevolazioni.
Art. 29. Consulta delle imprese
1. È istituita la Consulta delle imprese, di seguito denominata consulta, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l’evoluzione dei sistemi di impresa dell’economia regionale, con particolare riguardo a:
a) la transizione al digitale e l’innovazione tecnologica;
b) la transizione verso il “Green deal europeo” e l’economia circolare;
c) la creazione di nuova e qualificata occupazione;
d) i processi di internazionalizzazione;
e) la struttura finanziaria delle MPMI e l’accesso al credito;
f) la qualificazione dei sistemi territoriali di produzione;
g) il potenziamento delle filiere territoriali delle catene del valore;
h) l’offerta turistica e la rigenerazione del sistema del commercio;
i) l’imprenditoria femminile, l’imprenditoria sociale, la cooperazione;
j) l’industria;
k) l’artigianato in tutte le sue declinazioni;
l) la programmazione negoziata;
m) l’individuazione degli interventi strategici.
2. La consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato.
3. La consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria extra-agricole, dei sindacati dei lavoratori e degli enti locali che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della consulta sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della consulta non si applica la
6. La consulta opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La consulta può articolarsi in gruppi di lavoro permanenti su specifici argomenti o settori economici, compresa la cooperazione a norma della
8. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.
CAPO VII
Norme finali
Art. 30. Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la
b) gli articoli da 1 a 16 della
c) l’articolo 10 della
d) gli articoli da 1 a 27 della
e) l’articolo 31 della
f) l’articolo 8 della
g) gli articoli da 1 a 25 della
h) gli articoli da 5 a 7 della
h bis) gli articoli 4 e 5 della
h ter) gli articoli 10 e 11 della
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla