§ 98.1.27089 - Legge 31 dicembre 1996, n. 677.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1996
Numero:677


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, è [...]


§ 98.1.27089 - Legge 31 dicembre 1996, n. 677. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.

(G.U. 9 gennaio 1997, n. 6)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1996, N. 576.

     All'articolo 1:

     al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 25 per cento";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime";

     al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: "legge 24 marzo 1987, n. 119," sono inserite le seguenti: "articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";

     al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari";

     conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione".

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Disposizioni procedurali). - 1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate".

     All'articolo 3:

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: “presentazione delle fatture” sono inserite le seguenti: “e/o ricevute fiscali” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica".

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis (Disposizioni sulla leva). - 1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".

     All'articolo 4:

     al comma 2, primo periodo, le parole da: "Dipartimento della protezione civile" fino alle parole: "Servizi tecnici nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali";

     al comma 2, primo periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di adozione delle predette direttive tecniche";

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "con proprio decreto" sono inserite le seguenti: ", su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti";

     al comma 4, dopo le parole: "anche ad uso non abitativo" sono inserite le seguenti: "purché non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto";

     al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà";

     il comma 9 è sostituito dai seguenti:

     "9. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

     a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

     b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

     9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.

     9-ter. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato";

     al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo";

     dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

     "10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

     10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone";

     al comma 4, primo periodo, le parole: "con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune";

     al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici";

     al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo";

     dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonché del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse".

     All'articolo 6:

     al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "disporre" sono inserite le seguenti: ", sentite le regioni interessate,";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo".

     All'articolo 7:

     al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione";

     al comma 2, le parole: "previsti dal titolo II" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente titolo";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la parola: “1996” è sostituita dalla seguente: “1997”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purché siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile”;

     c) al comma 3, dopo le parole: “Ministro del tesoro” sono aggiunte le seguenti: “e con il Ministro della difesa”;

     d) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato".

     Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 7-bis (Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio). - 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località “La Lama”, nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.

     2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.

     "Art. 7-ter (Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative). - 1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime".

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: "e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte" sono sostituite dalle seguenti: "e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti";

     al comma 4, le parole da: ", finalizzate alla realizzazione" fino alle parole: " legge finanziaria" sono soppresse;

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: “anni 1994, 1995 e 1996” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1994, 1995, 1996 e 1997”.

     Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 11-bis (Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali). - 1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.

     Art. 11-ter (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982). - 1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: “abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda”.

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

     '2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio'.

     3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al primo periodo, dopo le parole: “del patrimonio edilizio privato danneggiato' sono inserite le seguenti: “nonché per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE,”; al secondo periodo, dopo le parole: “pubbliche amministrazioni interessate”, sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto all'inizio del presente comma'; al terzo periodo, le parole: “Il Ministro del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica', e le parole: “strettamente connesse e” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciute come".

     Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente: - "Art. 12-bis (Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli). - 1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola: “contenzioso” sono aggiunte le seguenti: “e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile".


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 3 bis.