Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 28/04/2008 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Finalità |
Art. 3. Principi |
Art. 4. Adesione ad associazioni esistenti |
Art. 5. Costituzione di associazioni nuove |
Art. 6. Recesso. |
Art. 7. Adesione a fondazioni esistenti |
Art. 8. Costituzione di fondazioni nuove |
Art. 9. Partecipazione a società esistenti |
Art. 10. Costituzione di società nuove |
Art. 11. Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni |
Art. 12. Scelta dei soci |
Art. 13. Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni |
Art. 14. Esercizio delle prerogative di socio nelle società |
Art. 15. Relazioni al Consiglio regionale |
Art. 16. Coordinamento delle partecipazioni |
Art. 17. Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione |
Art. 18. Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) |
Art. 18 bis. Esclusione |
Art. 19. Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione |
Art. 20. Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali |
Art. 21. Compensi degli organi amministrativi delle società miste |
Art. 22. Emolumenti |
Art. 22 bis. Esclusione |
Art. 23. Pubblicità dei dati |
Art. 24. Norma transitoria |
§ 2.1.266 - L.R. 28 aprile 2008, n. 20.
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
(B.U. 7 maggio 2008, n. 13)
CAPO I
Norme generali
Art. 1. Oggetto
1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Art. 2. Finalità
1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;
b) rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;
c) semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione;
2. [La presente legge costituisce inoltre attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 587–591 e 725–735, della
Art. 3. Principi
1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ed è limitata, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 59 dello Statuto, alle ipotesi in cui si renda necessaria per il perseguimento di un interesse di rilievo regionale.
2. La partecipazione della Regione ad associazioni avviene di norma quando l’attività dell’associazione abbia dimensione territoriale almeno regionale.
3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.
4. E’ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.
CAPO II
Partecipazione ad associazioni
Art. 4. Adesione ad associazioni esistenti
1. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all’adesione.
2. L’adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta dalla Giunta regionale qualora l’associazione svolga un’attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la Giunta regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonchè eventuali recessi. La deliberazione è comunicata alla commissione consiliare competente in materia.
4. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo è disposto con atto dirigenziale.
Art. 5. Costituzione di associazioni nuove
1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della
2. La Giunta regionale approva, con deliberazione, lo schema dello statuto dell’associazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione dell’associazione.
Art. 6. Recesso.
1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all’articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 4, comma 2.
2. In ogni altro caso il recesso della Regione dalle associazioni è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della
CAPO III
Partecipazione a fondazioni
Art. 7. Adesione a fondazioni esistenti
1. L’adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della
Art. 8. Costituzione di fondazioni nuove
1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della fondazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della fondazione.
CAPO IV
Partecipazione a società
Art. 9. Partecipazione a società esistenti
1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32, della
Art. 10. Costituzione di società nuove
1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell’articolo 3 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 30, 31 e 32 della
2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L’approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all’approvazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società.
Art. 11. Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni
1. La dismissione, l’incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all’articolo 10 della
2. In ogni altro caso di dismissione, incremento o riduzione dell’entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte tenuto conto delle relazioni di cui all’articolo 15.
Art. 12. Scelta dei soci
1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all’articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all’articolo 11 avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
CAPO V
Governo delle partecipazioni
Art. 13. Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni
1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta, o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile [2].
Art. 14. Esercizio delle prerogative di socio nelle società
1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile [3].
Art. 15. Relazioni al Consiglio regionale [4]
1. Gli organismi privati di cui ai capi III e IV, trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio corredati dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull’andamento dell'attività degli organismi di cui al comma 1.
Art. 16. Coordinamento delle partecipazioni
1. Ai fini dell’elaborazione delle relazioni di cui all’articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio delle partecipazioni, realizzata attraverso la raccolta e l’elaborazione, da parte di un’unica struttura, dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti competenti nella materia cui le partecipazioni si riferiscono, o acquisite direttamente dai soggetti partecipati.
CAPO VI
Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi
delle società partecipate dalla Regione
Art. 17. Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione
1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque.
2. Nelle società di cui al comma 1 in luogo del Consiglio di amministrazione può essere previsto l’amministratore unico.
3. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.
Art. 18. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art.10 bis
Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale
1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.”
Art. 18 bis. Esclusione [5]
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
CAPO VII
Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi
delle società partecipate dalla Regione
Art. 19. Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione
1. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lo statuto o l’organo competente ai sensi del codice civile può prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata [6].
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
3 bis. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante all’amministratore delegato non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi del comma 1, con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione [7].
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio non può essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
Art. 20. Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali
1. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi dell’articolo 19.
2. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione non detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia.
3. Nel caso di parità di quote, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato rispettivamente nella misura massima del 40 per cento e del 15 per cento dell’indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L’indennità dei membri del collegio dei revisori nei casi di cui ai commi 1 e 3, è determinata nel massimo come previsto dall’articolo 19, comma 4.
Art. 21. Compensi degli organi amministrativi delle società miste
1. Nelle società a partecipazione mista, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell’articolo 19.
2. Nelle società a partecipazione mista regionale, nelle quali gli enti locali detengono la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell’articolo 20, comma 2.
3. I compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati in misura non superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L’indennità dei membri del collegio dei revisori nelle società di cui al comma 1 è determinata nel massimo come previsto dall’articolo 19, comma 4.
Art. 22. Emolumenti
1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
Art. 22 bis. Esclusione [8]
1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle società quotate in borsa.
CAPO VIII
Pubblicità dei dati
Art. 23. Pubblicità dei dati
1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l’elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio regionale.
2. Il Consiglio e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno sul proprio sito web, gli incarichi da essi conferiti nelle società cui la Regione partecipa e l’ammontare dei relativi compensi. Tali elenchi sono tra loro opportunamente collegati in modo da garantire all’utente agevole consultazione e lettura [9].
3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.
CAPO IX
Norma transitoria
Art. 24. Norma transitoria
1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società partecipate dalla Regione adeguino gli statuti alle disposizioni in essa contenute, eventualmente provvedendo alla modifica dei patti parasociali.
3. I compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione ai sensi degli articoli 19, 20, commi 1 e 3, e 21, comma 1, sono rideterminati entro i limiti massimi stabiliti nel capo VII e comunque in misura non superiore a quanto percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.
[1] Comma abrogato dall'art. 24 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 56 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 57 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 30 della
[5] Articolo inserito dall'art. 25 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[7] Comma inserito dall'art. 26 della
[8] Articolo inserito dall'art. 27 della
[9] Comma così modificato dall'art. 9 della