§ 4.1.157 - L.R. 8 marzo 2000, n. 23.
Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:08/03/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana.
Art. 3.  Anagrafe regionale delle aziende agricole
Art. 4.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 49/1997.
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 49/1997)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 76/1994)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 76/1994)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 76/1994)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 76/1994)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 76/1994)
Art. 11.  (Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 76/1994)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 76/1994)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 76/1994)
Art. 14.  (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 69/1995)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 69/1995)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 69/1995)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 69/1995)
Art. 18.  (Disposizione generale)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 46/1988)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 46/1988)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 46/1988)
Art. 22.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6/1994
Art. 23.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 3/1995)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3/1995)
Art. 25.  (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 3/1995)
Art. 26.  (Piante officinali)
Art. 27.  (Trebbiatura e sgranatura meccanica)
Art. 28.  (Abbattimento alberi di olivo)
Art. 29.  (Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette)
Art. 30.  (Integrazione della legge regionale 11/1998)
Art. 31.  (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10/1989)
Art. 32.  (Modifiche all'art. 4 della legge regionale 10/1989)
Art. 33.  (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 10/1989)
Art. 34.  (Abrogazioni)
Art. 35.  (Disposizioni transitorie in materia di agriturismo)


§ 4.1.157 - L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

(B.U. 17 marzo 2000, n. 10).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge detta norme per l'istituzione del Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana, per l'istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, nonché in materia di piante officinali, trebbiatura e sgranatura meccanica, abbattimento alberi di olivo, registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

 

Capo I

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

AGRICOLTURA DELLA REGIONE TOSCANA E

DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

 

     Art. 2. Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana.

     1. Al fine di razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti del settore agricolo è istituito il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (S.I.A.R.T.). Il S.I.A.R.T. opera nell'ambito della Rete Telematica della Regione Toscana (R.T.R.T.), ed è connesso, come articolazione regionale, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) ed integrabile ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (R.U.P.A.).

     2. Il S.I.A.R.T. realizza l'integrazione delle informazioni per fornire gli strumenti adeguati agli operatori ed i servizi integrati agli utenti del settore agricolo, garantendo la massima sicurezza nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

     3. Il S.I.A.R.T. utilizza la R.T.R.T. come infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni ai vari soggetti del settore.

     4. l flussi informativi fra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica mediante la R.T.R.T., e tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a predisporre e fornire l'aggiornamento al S.I.A.R.T. sulla base delle determinazioni della Giunta regionale.

 

     Art. 3. Anagrafe regionale delle aziende agricole [1]

     1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell’articolo 1 è istituita, presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.

     2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l’anagrafe contiene:

     a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell’azienda;

     b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;

     c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;

     d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;

     e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;

     f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

     3. L’anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell’azienda.

     4. L’accesso all’anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:

     a) alle pubbliche amministrazioni;

     b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;

     c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.

     5. L’ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell’inserimento delle stesse nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute.

 

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA (L.R. 49/1997), AGRITURISMO (L.R. 76/1994), APICOLTURA (L.R. 69/1995), TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE (L.R. 3/1995), ELETTRIFICAZIONE RURALE (L.R. 46/1988)

 

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1997 n. 49

"Disposizioni in materia di controlli per le produzioni ottenute mediante metodi biologici"

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 49/1997.

1. La seconda parte del comma 3 dell'articolo 2 della LR 49/1997 è sostituita dalla seguente: "Tale programma prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo degli operatori biologici, pari almeno al 3% degli iscritti nell'Elenco di cui all'art. 3."

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 49/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della LR 49/1997 la parola "nonchè " è sostituita con le parole "e a comunicare"; le parole "il loro prosieguo" sono sostituite dalle parole "il prosieguo della medesima".

2. La seconda parte del comma 5 dell'articolo 3 della LR 49/1997 è sostituita dalla seguente: "A tale scopo gli organismi di controllo autorizzati, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, procedono all'accertamento dell'idoneità dell'operatore entro il termine di 90 giorni e ne danno immediata comunicazione all'ARSIA"

 

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1994, n.76, "Disciplina delle attività agrituristiche"

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 76/1994)

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della LR 76/1994 è abrogato.

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della LR 76/1994 la parola "piano" è sostituita con la parola "programma".

3. Il comma 6 dell'articolo 5 della LR 76/1994 è sostituito dal seguente:

"6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dalla Provincia o dalla Comunità montana. Tale accertamento avviene sulla base delle attività previste dalla relazione e dal programma. L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi praticati, dichiarati ai sensi dell'art. 15, e del numero di presenze presuntivamente determinabili."

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 76/1994)

1. La lettera c) dell'articolo 11 della LR 76/1994 è abrogata.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 76/1994)

1. L'articolo 12 della LR 76/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 Domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche

1. L'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art. 2 è soggetto ad autorizzazione comunale.

2. La domanda di autorizzazione è diretta al Comune nel cui territorio è situata l'azienda destinata alle attività agrituristiche.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:

a) la relazione di cui all'art. 5 comma 4;

b) il programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, e successive modificazioni, se si intende realizzare interventi edilizi o di trasformazione territoriale previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

c) l'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata da chi è titolare di un diritto reale, diverso dalla proprietà , ovvero di un diritto personale di godimento sugli immobili medesimi;

d) la dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46 alle prescrizioni contenute nella legge medesima.

4. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3 lettera c) può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

5. Alla domanda va unita la richiesta di assegnazione della classifica della struttura ricettiva agrituristica, ai sensi del comma 5 dell'art. 16."

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 76/1994)

1. L'articolo 13 della LR 76/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12, il Comune accerta che il richiedente:

a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

b) non abbia riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517, del Codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale; d) non sia sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della vigente legislazione antimafia;

e) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TUL.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n.59.

2. Per gli stessi fini di cui ai comma 1, il Comune acquisisce:

a) il parere del competente servizio dell'Azienda Unità sanitaria locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

b) il parere della Provincia o della Comunità montana sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredato dal parere sul programma di miglioramento agricolo ambientale, se ricorrono le condizioni di all'art. 12, comma 3, lettera b).

3. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59". Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni. 4. L'autorizzazione comunale conserva validità fino a che non sia revocata ai sensi dell'art. 21 comma 8 o dell'art. 22.

5. Nell'autorizzazione comunale sono specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'art. 6.

6. Ai fini dell'istituzione dell'Archivio regionale delle aziende agrituristiche, i Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale un elenco riepilogativo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente."

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 76/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della LR 76/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande i soggetti autorizzati hanno l'obbligo di trasmettere al Comune copia del libretto di idoneità sanitaria ovvero dichiarazione relativa al possesso del libretto medesimo, con l'indicazione dell'Azienda Unità sanitaria locale che lo ha rilasciato e degli estremi del rilascio, per coloro che saranno addetti alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande.

2 ter. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.

2 quater. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo, ogni tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, di presentare al Comune le variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella relazione di cui all'art. 5 comma 4. Il Comune richiede, se del caso, alla Provincia o alla Comunità montana l'accertamento sulla permanenza delle condizioni di cui al medesimo art. 5 ed effettua l'accertamento sulla permanenza della classificazione attribuita ai sensi dell'art. 16."

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della LR 76/1994 è abrogato.

 

     Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 76/1994)

1. L'articolo 18 della LR 76/1994 è abrogato.

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 76/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della LR 76/1994 si sostituiscono le parole: "da L. 2.500.000 a L.15.000.000" con le parole: "da L.1.000.000 a L.6.000.000"; gli ultimi due periodi del comma sono sostituiti come segue: "Il Comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13. Il Comune dispone, inoltre, che la suddetta autorizzazione non sia rilasciata per un periodo da un minimo di tre mesi fino a un massimo di un anno."

2. Al comma 3 dell'articolo 21 della LR 76/1994 si sostituiscono le parole: "da L.1.500.000 a L.9.000.000" con le parole: "da L.500.000 a L.3.000.000".

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 76/1994)

1. Il comma 5 dell'articolo 22 della LR 76/1994 è sostituito con il seguente:

"5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla Provincia o alla Comunità Montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate."

 

Sezione III

Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura"

 

     Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 69/1995)

1. L'articolo 3 della LR 69/1995 è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 69/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della LR 69/1995 sono eliminate le parole "e della Commissione tecnica regionale apistica".

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 69/1995)

1. La rubrica dell'articolo 7 della LR 69/1995 è modificata come segue: "Denuncia alveari e comunicazione installazione apiari nomadi".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della LR 69/1995 si abroga la parola: "annualmente".

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della LR 69/1995 si sostituiscono le seguenti parole: "nel periodo che intercorre tra il primo novembre ed il 31 dicembre di ogni anno" con le parole: "qualora intervengano variazioni, nonchè nel caso di cessazione del possesso o detenzione di alveari".

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 69/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della LR 69/1995 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite con le parole "Le Province o le Comunità montane" e la parola "può " è sostituita con la parola "possono".

 

Sezione IV

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1988, n.46, "Interventi

regionali per l'elettrificazione rurale"

 

     Art. 18. (Disposizione generale)

1. Nel testo della LR 46/1988, ove ricorre la parola "ENEL", essa è sostituita dalle parole "impresa distributrice di energia elettrica".

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 46/1988)

1. Al secondo comma dell'articolo 2 della LR 46/1988 le parole "di cui al provvedimento C.I.P. n. 42/1986 e successive modificazioni" sono sostituite dalla parola "vigente".

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 46/1988)

1. Al secondo comma dell'articolo 4 della LR 46/1988, dopo la parola "elettrico", sono aggiunte le parole "e l'impegno a stipulare il contratto di fornitura entro 15 giorni dalla richiesta dell'impresa distributrice di energia elettrica, pena la restituzione alla Regione delle somme da questa erogate alla suddetta impresa a titolo di contributo".

2. I comma terzo e quarto dell'articolo 4 della LR 46/1988 sono sostituiti dal seguente:

"I Comuni compiono l'istruttoria e trasmettono semestralmente alla Regione, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno, gli elenchi riepilogativi delle richieste ritenute ammissibili."

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 46/1988)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della LR 46/1988 è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 2 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina nei 30 giorni successivi alle scadenze di cui al terzo comma dell'art. 4 le richieste ammesse ai benefici di cui alla presente legge, comunicando all'impresa distributrice l'elenco dei soggetti cui fornire energia elettrica."

 

Sezione V

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.6 "Istituzione degli

Albi Provinciali degli Imprenditori agricolo/professionali"

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6/1994

1. Il primo alinea del comma 2 dell'articolo 2 della LR 6/1994 è sostituito dal seguente:

" - le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purchè i soci cui è attribuita l'amministrazione siano in possesso dei requisiti di tempo e di reddito per l'iscrizione nella prima o nella seconda sezione degli stessi Albi provinciali;"

 

Sezione VI

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 "Norme

sull'attività di tassidermia ed imbalsamazione".

 

     Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 3/1995)

1. L'articolo 2 della LR 3/1995 è sostituito con il seguente:

"Art. 2 Esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione presentano alla Provincia denuncia di inizio dell'attività , ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n.9, dichiarando di aver conseguito l'abilitazione di cui all'art. 3."

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della LR 3/1995 le parole "sospensione per giorni sessanta dell'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "interdizione per sessanta giorni"; le parole "l'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle parole "è disposta la chiusura dell'attività ".

 

     Art. 25. (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 3/1995)

1. L'articolo 8 della LR 3/1995 è abrogato.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI, TREBBIATURA E SGRANATURA MECCANICA, REGISTRAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE.

 

     Art. 26. (Piante officinali)

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) [2].

2. Per l'esercizio dell'attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.

3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al SUAP una SCIA, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista [3].

3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA [4].

 

     Art. 27. (Trebbiatura e sgranatura meccanica)

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 e al Decreto Legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n.152, non è richiesta alcuna licenza.

 

     Art. 28. (Abbattimento alberi di olivo)

1. Nei casi in cui non ricorrano vincoli paesaggistici ed idrogeologici è consentito il taglio e l'estirpazione degli alberi di olivo, fatti salvi gli impegni assunti a fronte dell'erogazione di contributi pubblici, previa comunicazione al Comune da inoltrarsi almeno 30 giorni prima del taglio e dell'estirpazione ai fini della verifica da parte del Comune della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici.

 

     Art. 29. (Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette)

1. Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) sono inviate, corredate della documentazione relativa, alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esprime il parere sulle domande di cui al comma 1 e le invia al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Capo IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SNELLIMENTO E

SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (LR 11/1998) E DI

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE (LR 10/89) IN AGRICOLTURA,

FORESTE, CACCIA E PESCA

 

     Art. 30. (Integrazione della legge regionale 11/1998)

1. Dopo l'articolo 7 della LR 11/1998 è inserito il seguente articolo:

"Art. 7 bis Indirizzo e coordinamento

1. La Giunta regionale, sentite le Province e le Comunità montane, esercita, con proprie deliberazioni, i poteri di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative oggetto di assistenza procedimentale.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento sono emanati allo scopo di assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, secondo i principi di economicità , trasparenza e semplificazione dei procedimenti."

 

     Art. 31. (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10/1989)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della LR 10/1989 sono abrogate le parole "e dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo".

2. E' abrogata la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della LR 10/1989.

 

     Art. 32. (Modifiche all'art. 4 della legge regionale 10/1989)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della LR 10/1989 sono abrogate le parole "autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo".

 

     Art. 33. (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 10/1989)

1. Alla lettera d) dell'articolo 6 della LR 10/1989 sono abrogate le parole "rilascio diplomi di erborista".

 

Capo V

Norme finali

 

     Art. 34. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 26 aprile 1973, n.28, "Istituzione della Commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini";

b) legge regionale 1 agosto 1981, n.63, "Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura";

c) legge regionale 7 settembre 1981, n.69, "Istituzione del Comitato Consultivo Regionale perla ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione tecnica in agricoltura e foreste";

d) legge regionale 29 luglio 1994, n.60, "Assistenza agli utenti di motori agricoli";

e) legge regionale 31 dicembre 1994, n.114, "Provvedimenti a favore della cooperazione agro forestale".

 

     Art. 35. (Disposizioni transitorie in materia di agriturismo)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, per quanto necessario in adeguamento alle disposizioni di cui alla Sezione II del Capo II:

a) alla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di modifica del Piano di indirizzo per l'agriturismo;

b) alla modifica della modulistica approvata.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono a trasmettere alla Giunta regionale l'elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 luglio 2007, n. 45.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[4] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.