§ 4.1.112 - L.R. 17 ottobre 1994, n. 76.
Disciplina delle attività agrituristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/10/1994
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione delle attività agrituristiche.
Art. 3.  Denominazione delle attività agrituristiche.
Art. 4.  Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo.
Art. 5.  Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica. Principalità dell'attività agricola.
Art. 6.  Criteri e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche.
Art. 7.  Norme particolari per la rivitalizzazione delle zone montane.
Art. 8.  Disposizioni urbanistiche.
Art. 9.  Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi edilizi.
Art. 10.  Norme igienico-sanitarie.
Art. 11.  Competenze delle province.
Art. 12.  Domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche.
Art. 13.  Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche.
Art. 14.  Obblighi amministrativi.
Art. 15.  Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature.
Art. 16.  Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.
Art. 17.  Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali.
Art. 18.  Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo.
Art. 19.  Incentivi finanziari.
Art. 20.  Vigilanza e controllo.
Art. 21.  Sanzioni amministrative.
Art. 22.  Sospensione e revoca della autorizzazione.
Art. 23.  Norma finanziaria.
Art. 24.  Norme transitorie.


§ 4.1.112 - L.R. 17 ottobre 1994, n. 76.

Disciplina delle attività agrituristiche. [1]

(B.U. 26 ottobre 1994, n. 68).

[TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Toscana, secondo i principi contenuti nella Legge 5 dicembre 1985, n. 730, sostiene l'agricoltura anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nelle campagne (agriturismo) volte:

     a) a favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;

     b) ad agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;

     c) al miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio;

     d) a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente e a valorizzare i prodotti tipici;

     e) a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;

     f) a sviluppare il turismo sociale e giovanile;

     g) a favorire i rapporti tra città e campagna.

 

     Art. 2. Definizione delle attività agrituristiche.

     1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali secondo quanto disposto dall'art. 5.

     2. Rientrano tra queste attività, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 6:

     a) dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

     b) ospitare stagionalmente in spazi aperti turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;

     c) organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;

     d) somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.

 

     Art. 3. Denominazione delle attività agrituristiche.

     1. I termini «agriturismo», «agrituristico» e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

 

     Art. 4. Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo.

     1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ed ai loro familiari di cui all'art. 230/bis del Codice Civile.

     2. Gli imprenditori agricoli di cui al primo comma possono associarsi nelle forme previste dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attività di cui all'art. 2, secondo comma, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà di tali attività con le aziende stesse. Per le attività di cui ai punti a) e b), 2° comma dell'art. 2, per ogni soggetto associato valgono i limiti di ricettività previsti al successivo art. 6.

     3. Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende agricole, ogni azienda costituisce una entità autonoma.

 

     Art. 5. Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica. Principalità dell'attività agricola.

     1. L'esercizio dell'agriturismo presuppone il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica, che si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'attività agrituristica.

     2. Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il valore delle entrate di quest'ultima, al netto della eventuale intermediazione della agenzia, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola ed il tempo- lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

     3. Il rapporto di principalità si intende presunto nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi.

     4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo. Qualora sussistano le condizioni per la presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 14/4/1995, n. 64, la relazione sull'attività agrituristica integra tale strumento [2].

     5. Dal programma e dalla relazione deve comunque risultare:

     a) l'ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi attuati nel triennio precedente alla stesura del programma o della relazione e quelli previsti con gli interventi programmatici;

     b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici, con l'indicazione della loro utilizzazione: quelle utilizzate per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, quelle destinate o destinabili all'attività agrituristica ed eventualmente altre strutture edilizie non utilizzate per l'attività agricola;

     c) la previsione della produzione lorda vendibile agricola, ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e delle entrate ottenibili con l'attività agrituristica nelle sue varie articolazioni di cui all'art. 6;

     d) l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristica [3].

     6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dalla Provincia o dalla Comunità montana. Tale accertamento avviene sulla base delle attività previste dalla relazione e dal programma. L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi praticati, dichiarati ai sensi dell'art. 15, e del numero di presenze presuntivamente determinabili [4].

 

     Art. 6. Criteri e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche.

     1. L'attività di ricezione e ospitalità è consentita nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

     a) la ricezione in camere o in unità abitative indipendenti, che risultino destinabili all'attività agrituristica secondo la disciplina di cui al successivo art. 9, è consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale limite può essere aumentato utilizzando unità abitative indipendenti, per il recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, ed all'art. 7 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, nonché di nuclei classificati zone «A» non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

     Il superamento dei limiti di ospitalità è consentito esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni con le apposite varianti agli strumenti urbanistici di cui al successivo art. 8, secondo comma;

     b) l'ospitalità in spazi aperti è consentita nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Dir. C.E.E. 28 aprile 1975, n. 268, in aziende di estensione non inferiore a 2 ettari contigui di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) con i limiti di 12 ospiti, 6 tende o altro mezzo di soggiorno autonomo e 3 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale. Nell'ambito delle aree diverse da quelle di cui sopra l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in zone individuate dai Comuni;

     c) le attività didattiche, culturali e ricreative autorizzate sono organizzate sulla base di specifici e dettagliati programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione o nel piano di cui all'art. 5; con riferimento alle sole attività didattiche l'utilizzo pieno delle strutture ai fini del pernottamento non potrà superare un periodo complessivo di 45 giorni distribuiti nell'arco dell'anno;

     d) la somministrazione di pasti, alimenti e bevande è consentita esclusivamente agli ospiti che fruiscono della ricezione e ospitalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le Province, sentito il parere dei Comuni interessati, possono individuare all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, aree territoriali caratterizzate da particolare frammentazione fondiaria delle aziende agricole, da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, dalla presenza di strutture edilizie agricole di limitare dimensioni, entro le quali è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e di pasti a base di prodotti prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta coperti giornalieri, indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma.

     2. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo svolga entrambe le attività di cui alle lettere a) e b), i rispettivi limiti sono ridotti di 1/3.

 

     Art. 7. Norme particolari per la rivitalizzazione delle zone montane.

     1. Nelle zone montane di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 991 il parametro di riferimento ai fini della determinazione della principalità dell'attività agricola di cui all'art. 5 è costituito dal tempo-lavoro complessivamente impiegato nell'attività agro-forestale; tale norma si applica anche alle aziende singole e associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti in zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

     2. La presente norma non si applica in caso di superamento dei limiti di ricettività di cui al 1° comma, lett. a) del precedente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE

 

     Art. 8. Disposizioni urbanistiche.

     1. [5].

     2. I Comuni individuano, a mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici le aree dove è consentito il superamento dei limiti di ospitalità di cui all'art. 6, primo comma, lett. a) della presente legge [6].

 

     Art. 9. Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi edilizi.

     1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche:

     a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo;

     b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui al successivo art. 17, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;

     c) gli altri edifici o parti di essi, esistenti sul fondo e non più necessari alla condizione dello stesso [7];

     d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie [8].

     2. Gli edifici utilizzati per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.

     3. L'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.

     4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 26 della Legge 29 febbraio 1985, n. 47, gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli specificati all'art. 2 della Legge regionale 21 maggio 1980, n. 59, fatte salve eventuali disposizioni urbanistiche comunali più specifiche.

     5. Non è consentita la ristrutturazione ai fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonchè in quelli costruiti ai sensi dell'art. 3 comma 10 e 11 della L.R. 14/4/1995, n. 64 [9].

     6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciati previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterali di cui all'art. 5, terzo comma, della L.R. 19/2/79 n. 10, nonché delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterali di cui all'art. 4, comma 6 della L.R. 14/4/95, n. 64 e successive modificazioni. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente nei casi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 9 della legge 28/1/77, n. 10 [10].

     7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti.

     8. [11].

     9. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al punto 5.3 del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente alla attività di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei camere.

 

     Art. 10. Norme igienico-sanitarie.

     1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione.

     2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico- sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità sanitaria.

     3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico- sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi, fatti salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Al fine di promuovere ed incrementare l'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, possono fornire ospitalità, ai sensi della presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria, che possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art. 7 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1.

     5. Qualora l'azienda agricola sia autorizzata dal Sindaco allo svolgimento di attività didattiche, gli immobili destinati ad ospitare gli utenti che usufruiscono delle suddette attività possono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art. 3 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n. 1, modificati con Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 4.

     6. Nel caso di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico sanitari devono essere garantiti all'interno della struttura edilizia della azienda agricola nella misura di cui al terzo comma. All'interno della struttura edilizia aziendale deve essere altresì previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

     7. Gli spazi aperti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

     - la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq. distinta o meno in piazzola;

     - la sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno;

     - la superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese elettriche di corrente.

     8. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

     L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, in applicazione dell'ultimo comma, art. 28, del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

     8 bis. Alle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati non superiori a 12 e alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c, e per un numero di pasti non superiore a 12, per la sola preparazione e somministrazione di pasti e bevande, si applicano le disposizioni previste per gli affittacamere [12].

     9. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

     10. Qualora l'azienda agricola organizzi attività didattiche, culturali e ricreative nei confronti di ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno un servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici.

     11. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

     12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lettere a) e b) comma 2 dell'art. 2, sono considerate ad uso privato. E' fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque [13].

     13. [14].

TITOLO IV

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

COMUNALE

 

     Art. 11. Competenze delle province.

     1. Le Province provvedono a:

     a) trasmettere alla Giunta regionale le proprie proposte in merito al contenuto del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo, secondo quanto previsto all'art. 17;

     b) curare l'attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo;

     c) [15];

     d) acquisire dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi della L.R. 23 febbraio 1988, n. 9, del Programma Statistico Nazionale di cui al D.L. 6 settembre 1989, n. 322, nonché al Programma Statistico Regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1992, n. 43.

     2. Le Province provvedono a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le forme e i modi stabiliti dalla Giunta stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari di autorizzazione nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.

     3. Le Province individuano, altresì, le eventuali aree territoriali in cui è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, lett. d).

 

     Art. 12. Domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche. [16]

     1. L'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art. 2 è soggetto ad autorizzazione comunale.

     2. La domanda di autorizzazione è diretta al Comune nel cui territorio è situata l'azienda destinata alle attività agrituristiche.

     3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:

     a) la relazione di cui all'art. 5 comma 4;

     b) il programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, e successive modificazioni, se si intende realizzare interventi edilizi o di trasformazione territoriale previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

     c) l'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata da chi è titolare di un diritto reale, diverso dalla proprietà, ovvero di un diritto personale di godimento sugli immobili medesimi;

     d) la dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 alle prescrizioni contenute nella legge medesima.

     4. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3 lettera c) può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

     5. Alla domanda va unita la richiesta di assegnazione della classifica della struttura ricettiva agrituristica, ai sensi del comma 5 dell'art. 16.

 

     Art. 13. Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche. [17]

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12, il Comune accerta che il richiedente:

     a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

     b) non abbia riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517, del Codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

     c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;

     d) non sia sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della vigente legislazione antimafia;

     e) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

     2. Per gli stessi fini di cui ai comma 1, il Comune acquisisce:

     a) il parere del competente servizio dell'Azienda Unità sanitaria locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

     b) il parere della Provincia o della Comunità montana sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredato dal parere sul programma di miglioramento agricolo ambientale, se ricorrono le condizioni di all'art. 12, comma 3, lettera b).

     3. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni.

     4. L'autorizzazione comunale conserva validità fino a che non sia revocata ai sensi dell'art. 21 comma 8 o dell'art. 22.

     5. Nell'autorizzazione comunale sono specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'art. 6.

     6. Ai fini dell'istituzione dell'Archivio regionale delle aziende agrituristiche, i Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale un elenco riepilogativo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.

 

     Art. 14. Obblighi amministrativi.

     1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:

     a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;

     b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 13;

     c) osservare gli obblighi di cui all'art. 15;

     d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché i prezzi comunicati ai sensi dell'art. 15;

     e) [18];

     f) Comunicare l'arrivo degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza [19];

     g) ottemperare agli adempimenti statistici previsti dall'art. 2 della Legge Regionale 23 febbraio 1988, n. 9, e dal Programma Statistico Nazionale di cui agli artt. 7 e 13 del D.L. 6 settembre 1989, n. 322;

     h) ottemperare agli ulteriori adempimenti statistici previsti dal Programma Statistico Regionale di cui all'art. 6 della Legge Regionale 2 settembre 1992, n. 43.

     i) Ottemperare, per quanto non previsto dalla presente legge, a quanto disposto dalla legge 203/95 [20];

     2. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta chiusura.

     2 bis. Prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande i soggetti autorizzati hanno l'obbligo di trasmettere al Comune copia del libretto di idoneità sanitaria ovvero dichiarazione relativa al possesso del libretto medesimo, con l'indicazione dell'Azienda Unità sanitaria locale che lo ha rilasciato e degli estremi del rilascio, per coloro che saranno addetti alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande [21].

     2 ter. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa [22].

     2 quater. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo, ogni tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, di presentare al Comune le variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella relazione di cui all'art. 5 comma 4. Il Comune richiede, se del caso, alla Provincia o alla Comunità montana l'accertamento sulla permanenza delle condizioni di cui al medesimo art. 5 ed effettua l'accertamento sulla permanenza della classificazione attribuita ai sensi dell'art. 16 [23].

     3. [24].

 

     Art. 15. Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. [25]

     1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica devono comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni, nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.

     2. E' prevista la facoltà di presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento.

     3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.

     4. In caso di cessione della struttura il soggetto subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quelli comunicati precedentemente.

     5. La comunicazione dei prezzi è redatta in conformità del modello approvato dalla Giunta regionale. Entro il 30 novembre la Provincia trasmette su supporto magnetico, alla Regione e all'ENIT, le comunicazioni dei prezzi presentate entro il 1° ottobre; entro il 30 aprile la Provincia provvede alla trasmissione delle comunicazioni suppletive presentate entro il 1° marzo.

     6. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e contenente le caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso.

     7. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto, in luogo ben visibile, una tabella contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.

     8. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni della presente Legge.

     9. La pubblicazione di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

 

     Art. 16. Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.

     1. La Regione Toscana con apposito provvedimento effettuerà la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri di cui ai commi seguenti.

     2. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque spighe; la classificazione viene effettuata con l'attribuzione di un numero di spighe rapportato al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

     3. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in «requisiti obbligati», predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, ed in «requisiti fungibili», tra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

     4. L'attribuzione della classifica, effettuata ai sensi del primo comma, è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche.

     5. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare in occasione della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche ed è accompagnata da una richiesta di assegnazione di una determinata classifica presentata utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale. Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna la relativa classifica.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 17. Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali.

     1. Il Consiglio regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria e nazionale approva, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26, il Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali (P.D.I.), predisposto con il concorso della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 18 della presente legge. Il P.D.I. viene ordinariamente aggiornato ogni triennio, in conformità all'arco di validità temporale del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.). Il P.D.I. tiene conto degli atti di pianificazione territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 26/92 sopra citata.

     2. Il P.D.I. viene redatto sulla base delle proposte delle Province, le quali, sentiti i Comuni e le Comunità montane, trasmettono alla Giunta regionale le proprie proposte conformi agli obiettivi e agli atti di programmazione e pianificazione regionali e locali.

     3. Il P.D.I. può definire, ad integrazione dei criteri e delle strategie del P.R.S., specifici obiettivi al cui perseguimento è volta la presente legge.

     4. Il P.D.I. dispone:

     a) le modalità tecniche, procedurali e operative per l'applicazione della presente legge;

     b) l'individuazione dei Comuni di cui all'art. 3, 2° comma della Legge 5 dicembre 1985, n. 730;

     c) gli indirizzi tecnici, organizzativi e di merito per le attività di conoscenza, di studio e di ricerca, da svolgere anche d'intesa con gli Enti Locali e con gli altri soggetti pubblici e privati, volte ad una migliore conoscenza e programmazione dell'attività.

     5. Nei casi in cui il P.D.I. preveda che il perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti operativi di iniziativa regionale, la Regione procede all'approvazione di piani-programma ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26.

     6. Per gli aspetti connessi con l'attività di promozione della domanda agrituristica il P.D.I. deve prevedere specifico rinvio al Programma Promozionale delle risorse turistiche, che dovrà contenere apposita sezione dedicata alla promozione dell'agriturismo.

 

     Art. 18. Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo. [26]

 

     Art. 19. Incentivi finanziari.

     1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

     2. Il Piano di Indirizzo per l'Agriturismo di cui all'art. 17 può prevedere le aree di intervento finanziario, la quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo, la spesa massima ammissibile per investimenti agrituristici, nonché l'entità delle agevolazioni finanziarie.

TITOLO VI

VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

 

     Art. 20. Vigilanza e controllo.

     1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi d'Igiene delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

     2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'art. 14, lett. g) ed h) e dell'art. 15 sono esercitati dalle Province, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

 

     Art. 21. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

     2. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le attività agrituristiche proprie dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. Il Comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13. Il Comune dispone, inoltre, che la suddetta autorizzazione non sia rilasciata per un periodo da un minimo di tre mesi fino a un massimo di un anno [27].

     3. Il titolare di impresa agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 [28].

     4. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 nei seguenti casi:

     a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;

     b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati nell'autorizzazione;

     c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;

     d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

     5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000:

     a) qualora esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

     b) qualora non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 8;

     c) qualora non rispetti le condizioni previste dalle offerte di cui all'art. 15, comma 9 [29].

     6. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 125.000 a L. 750.000:

     a) qualora la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 15 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni;

     b) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo incompleto rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia;

     c) qualora la tabella riepilogativa dei prezzi non sia esposta o non sia completamente visibile;

     d) qualora la tabella prezzi sia compilata in modo incompleto o difforme rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale [30].

     7. Qualora sia accertata la violazione di cui al comma 3, oltre alla sanzione pecuniaria viene disposta la chiusura dell'esercizio da 1 a 30 giorni [31].

     8. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai precedenti comma, ancorché diversi tra loro, nei due anni successivi le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. In tale caso viene disposta altresì la chiusura dell'esercizio da 1 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione [32].

     9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal Comune ed i relativi proventi sono da esso direttamente introitati; le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dalla Provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati [33].

     10. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" nonché, per quanto non previsto dalla presente Legge, le altre norme statali e regionali vigenti [34].

 

     Art. 22. Sospensione e revoca della autorizzazione.

     1. Qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione ovvero vengano accertate irregolarità sulla conduzione dell'esercizio, il Comune fissa un termine entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità eliminate; nei casi più gravi sospende fino a tale termine l'autorizzazione.

     2. Qualora i requisiti non possano essere ripristinati e le irregolarità sanate, il Comune revoca l'autorizzazione senza fissare il termine ovvero senza attendere la scadenza.

     3. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:

     a) qualora la regolarizzazione prevista non sia effettuata nel termine assegnato ai sensi del primo comma;

     b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.

     4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla Provincia o alla Comunità Montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate [35].

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 24. Norme transitorie.

     1. E' abrogata la Legge Regionale 3 giugno 1987, n. 36, «Disciplina delle attività agrituristiche».

     2. Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della presente legge.

     3. Fino all'entrata in vigore del P.D.I. di cui all'art. 17 della presente legge, restano valide le norme contenute nel Programma Regionale Agrituristico di cui alle Deliberazioni C.R. 4 aprile 1989, n. 104, e 27 febbraio 1990, n. 100, che non siano in contrasto con la presente legge.]

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2003, n. 40, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 31 della stessa L.R. n. 40/2003.

[2] Comma già  modificato dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[5] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[6] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 e dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[8] Lettera così integrata dall'art. 12 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25. Il comma 1 del presente articolo era stato precedentemente modificato dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 e successivamente così corretto con avviso di rettifica apparso nel B.U. 24 maggio 1995, n. 38.

[10] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[14] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[15] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[16] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[17] Articolo modificato dall'art. 13 della L.R. 4 aprile 1997, n. 25 e dall'art. 3 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[18] Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[21] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[22] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[23] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[26] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[27] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[28] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.

[29] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[30] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[31] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[32] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[33] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[34] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 luglio 1997, n. 48.

[35] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2000, n. 23.