Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 15/01/1986 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. unico. 1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della legge 23 [...] |
§ 86.11.42 - Legge 15 gennaio 1986, n. 4. [1]
Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.
(G.U. 20 gennaio 1986, n. 15)
1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della
a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'art. 25 del
b) il comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unità sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nell'assemblea dell'associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana.
2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi della presente legge entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi quarantacinque giorni gli organi di gestione delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità ai princìpi contenuti nella presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del