Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 assistenza scolastica, diritto allo studio |
Data: | 14/04/1999 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (La Regione). |
Art. 3. (La Provincia). |
Art. 4. (Il Comune). |
Art. 5. (Autorizzazione e accreditamento). |
Art. 6. (Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi). |
Art. 7. (Elaborazione e approvazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi). |
Art. 8. (La zona: il piano zonale per gli interventi educativi). |
Art. 9. (Finalità degli interventi). |
Art. 10. (Tipologie degli interventi). |
Art. 11. (Regolamenti di attuazione). |
Art. 12. (Nido di infanzia). |
Art. 13. (Servizi educativi complementari per la prima infanzia). |
Art. 14. (Regolamenti comunali). |
Art. 15. (Interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia ed agli adolescenti). |
Art. 16. (Coordinamento ed integrazione degli interventi). |
Art. 17. (Strutture del demanio regionale). |
Art. 18. (Norma finanziaria). |
Art. 19. (Norme transitorie). |
Art. 20. (Abrogazioni). |
§ 3.4.14 - L.R. 14 aprile 1999, n. 22.
Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti. [1]
(B.U. 23 aprile 1999, n. 12).
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, con la presente legge definisce il quadro degli interventi educativi rivolti all'infanzia e agli adolescenti, non ricompresi dalla
2. La Regione opera nel rispetto dei principi della convenzione ONU, recepita con
3. A tal fine la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, dell'autonomia e dell'autogoverno, dell'autorganizzazione, della integrazione delle diverse culture, garantendo il diritto all'educazione, all'istruzione e promuovendo la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.
4. La Regione indica, quale principio prioritario della programmazione degli interventi educativi, la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, da attuarsi attraverso lo strumento della concertazione.
TITOLO II
SOGGETTI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
CAPO I
I SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 2. (La Regione).
1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi generali della programmazione, approva:
a) il Piano di indirizzo per gli interventi educativi, redatto con il concorso di enti locali, istituzioni pubbliche e dei soggetti privati operanti nel settore;
b) i Regolamenti di attuazione della presente legge.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi educativi;
b) definizione dei criteri per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi, nonché degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano;
c) definizione dei requisiti minimi per l'ottenimento della autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché dei requisiti qualitativi aggiuntivi necessari per l'accreditamento;
d) definizione di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi;
e) controllo e verifica dell'attuazione del Piano di indirizzo per gli interventi educativi;
f) ripartizione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato, secondo i criteri previsti dalle specifiche leggi di finanziamento;
g) ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi per la realizzazione del Piano di indirizzo per gli interventi educativi;
h) promozione e coordinamento di interventi educativi unitari e globali a livello regionale;
i) realizzazione, sentiti i Comuni interessati, di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale.
3. La Regione per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, promuove attività di studio, ricerca, documentazione, e la sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, con la collaborazione dell'Università, di Enti e Istituti di ricerca e di documentazione, secondo le previsioni del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, e persegue altresì il coordinamento e l'integrazione dei flussi informativi con quelli attinenti all'intervento sociale al fine di ottenere una rappresentazione globale delle problematiche, anche avvalendosi dell'Osservatorio Sociale di cui all'articolo 64 della
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Regione in collaborazione con le agenzie educativi presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica.
Art. 3. (La Provincia).
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della
2. In particolare la Provincia:
a) concorre alla definizione del piano zonale per gli interventi educativi di cui all'art. 8 della presente legge, approvato dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 12 della
b) partecipa, in relazione agli interventi di propria competenza, alle sedute della articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, che hanno ad oggetto la formazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;
c) elabora ed attua progetti ed interventi in materia di orientamento e formazione professionale ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Provincia in collaborazione con le agenzie educative presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica.
Art. 4. (Il Comune).
1. Il Comune è l'ente titolare delle funzioni in materia di servizi ed interventi educativi di cui alla presente legge.
2. Il Comune gestisce i servizi e gli interventi di propria competenza in uno dei seguenti modi:
a) in forma diretta, anche tramite gli strumenti previsti dalla
b) in associazione con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella zona socio-sanitaria di cui all'art. 19 della
c) mediante delega alla Comunità montana.
3. I Comuni concorrono alla programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano regionale di indirizzo di cui all'articolo 6, mediante programmi e progetti educativi contenuti nel Piano comunale annuale relativo all'offerta complessiva degli interventi educativi di cui alla presente legge. Il Piano comunale annuale comprende l'offerta complessiva degli interventi educativi ed in particolare:
- i servizi erogati direttamente o attraverso i soggetti di cui al comma 6;
- i programmi e i progetti educativi comunali attuativi del piano di indirizzo regionale;
- progetti, interventi, attività complementari e organiche presentate o concordate con le agenzie educative presenti nel territorio, ed in particolare con l'istituzione scolastica, con le organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo, del privato sociale, nonché dei privati, o di reti anche informali di persone e famiglie.
4. L'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci valuta il Piano annuale, di cui al precedente comma, per la parte attuativa degli obiettivi del Piano regionale di indirizzo, e individua le priorità per la formazione del Piano di zona.
5. Il Comune gestisce nelle forme prescelte, anche avvalendosi dei soggetti iscritti agli albi relativi di cui alle LL.RR. 26 aprile 1993 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, 28 gennaio 1994 n. 13 e successive modifiche e integrazioni e 9 aprile 1990 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, relative al volontariato, alla cooperazione sociale, all'associazionismo e di altri soggetti del privato sociale riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 25 della
6. I Comuni per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con Enti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'art. 5 e autorizzare i cittadini alla fruizione delle prestazioni e servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del rispettivo Regolamento di cui all'articolo 11. In presenza delle suddette convenzioni, i Comuni, anche in forma associata, assicurano il coordinamento tecnico pedagogico con gli altri analoghi servizi pubblici eventualmente presenti sul proprio territorio.
7. Le strutture pubbliche che erogano i servizi di cui alla presente legge devono esser in possesso dei requisiti richiesti dal rispettivo Regolamento di cui all'articolo 11, per l'accreditamento dei soggetti privati.
CAPO II
I SOGGETTI PRIVATI
Art. 5. (Autorizzazione e accreditamento).
1. I Comuni autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo nel rispetto della normativa vigente.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività, nel rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti di cui all'articolo 11.
3. Il Comune, nel rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti di cui all'articolo 11 e del Piano comunale annuale di cui all'articolo 4, comma 3, e nell'ambito delle risorse programmate, concede, ai soggetti privati che ne facciano richiesta, l'accreditamento ai fini del convenzionamento di cui all'articolo 4, comma 6.
CAPO III
STRUMENTI, PROCEDURE DELLA
PROGRAMMAZIONE ED AMBITI TERRITORIALI
Art. 6. (Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi).
1. Il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorità individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce, coordina ed integra tra loro, le politiche educative.
2. Il Piano è costituito da due parti distinte, la prima delle quali orienta ed indirizza gli interventi di competenza degli Enti locali, al fine di rendere omogenei ed elevare progressivamente gli standard delle prestazioni educative, la seconda specifica e rende operativi i progetti di interesse regionale, di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera i), individuati dal programma regionale di sviluppo.
3. La prima parte del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, relativa agli interventi degli enti locali, è a sua volta articolata in tre parti:
a) il programma finanziario annuale, con il quale sono assegnate alle zone, di cui all'articolo 8, e agli eventuali progetti di interesse regionale, le risorse allocate nel bilancio regionale, indicando:
1. la disponibilità complessiva delle risorse e l'indicazione delle fonti relative di finanziamento, con evidenza dei relativi capitoli di bilancio e specificazione di eventuali vincoli di destinazione derivanti da finanziamenti statali o comunitari;
2. l'eventuale individuazione per tipologia di spesa;
3. l'eventuale stanziamento riservato ai progetti di interesse regionale, non superiore al dieci per cento della disponibilità complessiva;
4. la quota delle risorse complessive, compresa tra il dieci per cento ed il venti per cento, attribuita ai Comuni che adottano la forma associata di gestione con tutti i Comuni ricompresi nella zona di cui all'articolo 8, comma 1, per la parte prevalente degli interventi educativi;
b) il disciplinare di attuazione, contenente:
1. i criteri e i parametri oggettivi di ripartizione tra i diversi ambiti territoriali, determinati tenendo conto, tra l'altro, dei servizi e progetti esistenti nelle zone, dei bisogni rilevati nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale, delle indicazioni fornite dai soggetti titolari delle funzioni con distinta evidenza per i finanziamenti statali;
2. le modalità e procedure essenziali per l'elaborazione e l'adozione del piano zonale per gli interventi educativi;
3. le modalità di monitoraggio, valutazione e documentazione;
4. i termini e modalità di rendicontazione;
5. gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le condizioni e modalità di eventuale revoca e ridestinazioni dei finanziamenti;
c) il dispositivo di piano, comprendente:
1. gli obiettivi generali cui deve essere rivolta l'azione degli enti locali e le priorità da assumere;
2. le tipologie e le caratteristiche degli interventi da privilegiare;
3. le forme di raccordo e di integrazione tra gli interventi educativi e quelli di assistenza sociale;
4. i criteri generali per la valutazione e la selezione dei progetti e degli interventi e per l'attribuzione dei finanziamenti ai destinatari, con previsione di eventuali vincoli di concorso finanziario e di fattispecie di esclusione;
5. la definizione degli indicatori per la verifica di efficacia degli interventi;
6. gli eventuali altri interventi previsti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c).
4. La seconda parte del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, relativa ai progetti di interesse regionale contiene:
a) la specificazione di ciascun progetto in conformità alle disposizioni della presente legge;
b) la ripartizione tra i progetti, delle risorse finanziarie recate dal bilancio regionale, relativamente agli interventi diretti della Regione nel settore di competenza del piano;
c) le determinazioni tecnico progettuali e le modalità ed i tempi di attuazione;
d) le forme di collaborazione, anche mediante convenzioni o accordi di programma, con i soggetti istituzionali, sociali e privati il cui concorso è necessario per la realizzazione degli interventi;
e) le metodologie per la valutazione e la verifica degli effetti che ciascun progetto produce negli ambiti territoriali interessati;
f) i progetti attivati dalla Regione con quote riservate di finanziamenti derivanti da leggi statali.
Art. 7. (Elaborazione e approvazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi).
1. La Giunta Regionale predispone il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi assicurando la partecipazione, anche mediante forme di concertazione, dei soggetti istituzionali e sociali interessati.
2. La Giunta Regionale, acquisiti i pareri di cui al comma 1, presenta il Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi al Consiglio Regionale per la sua approvazione, almeno tre mesi prima della data di prevista decorrenza; il Piano ha validità triennale, di norma coincidente con quella del programma regionale di sviluppo e ne segue i criteri di scorrimento e le modalità di aggiornamento. Il relativo programma finanziario è aggiornato di norma annualmente; il dispositivo di piano e il disciplinare di attuazione mantengono, di norma, la loro validità per l'intero arco di efficacia del piano e sono modificati soltanto quando se ne presenti la necessità.
3. Ai fini della formazione del Piano regionale di indirizzo per gli interventi educativi, il Consiglio regionale definisce, su proposta della Giunta, direttive in ordine alle modalità di raccordo e di integrazione tra il Piano Regionale di indirizzo per gli interventi educativi, il Piano di indirizzo per il diritto allo studio, il Piano integrato sociale regionale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della
4. In concomitanza con la presentazione del Piano Regionale di indirizzo e del suo aggiornamento, la Giunta Regionale è tenuta a presentare una dettagliata relazione al Consiglio Regionale contenente un'analisi sui risultati conseguiti nell'attuazione della presente legge nell'anno precedente. La relazione dovrà contenere un rendiconto finanziario per ogni Piano di Zona con la quantificazione dei soggetti beneficiari dei singoli interventi.
Art. 8. (La zona: il piano zonale per gli interventi educativi).
1. L'ambito territoriale di associazione tra i Comuni per la programmazione e la realizzazione di interventi educativi coordinati ed integrati, e di riferimento per l'allocazione delle risorse necessarie a garantirne l'efficienza con il conseguimento degli obiettivi della programmazione zonale, è la zona di cui all'articolo 19 della
2. Il piano zonale per gli interventi educativi è l'atto in cui sono riassunti, coordinati e integrati, i programmi ed i progetti di intervento dei comuni, della Provincia e degli altri soggetti pubblici o privati, di cui al precedente articolo 4, comma 3; esso individua l'entità dei finanziamenti messi a disposizione per ciascun progetto da parte dei Comuni e gli altri soggetti pubblici o privati, le risorse regionali integrative eventualmente necessarie per la completa realizzazione di ciascun programma o progetto, ed i rispettivi soggetti attuatori.
3. Il piano zonale per gli interventi educativi definisce, altresì, le modalità di realizzazione dei progetti, gli obiettivi che si intendono perseguire, i tempi di attuazione, gli indicatori di verifica dell'efficacia e della qualità degli interventi.
4. In particolare il piano zonale per gli interventi educativi deve prevedere l'integrazione ed il coordinamento con le azioni per il diritto allo studio e con i "progetti integrati di area" di cui agli articoli 9 e 10 della
5. Il piano zonale degli interventi educativi concorre al coordinamento degli interventi di politica sociale, assumendo le indicazioni di cui all'art. 28, comma 2, della
6. Il piano zonale per gli interventi educativi è approvato e trasmesso alla Giunta Regionale, ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) della presente legge, a cura della articolazione territoriale della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 12 della
7. La Provincia può trasmettere alla Giunta Regionale propri pareri ed osservazioni nell'ambito delle materie di competenza in merito al piano zonale per gli interventi educativi.
TITOLO III
GLI INTERVENTI EDUCATIVI
Art. 9. (Finalità degli interventi).
1. Gli interventi educativi sono rivolti all'infanzia e agli adolescenti e sono realizzati con contenuti e modalità tali da assicurare la massima diversificazione dell'offerta in relazione ai diritti dei cittadini, l'elasticità dell'organizzazione e la flessibilità delle risposte per un loro adeguamento ai diversi bisogni.
2. Le modalità programmatorie ed operative saranno tese alla integrazione delle politiche rivolte ai cittadini utenti ed all'ottimizzazione dell'uso delle risorse, secondo i criteri di economicità e qualità degli interventi.
3. La Regione assume altresì, all'interno degli strumenti della programmazione, le finalità proprie delle seguenti tipologie di intervento:
a) servizi educativi per la prima infanzia;
b) servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
c) azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento e la fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche culturali ed etniche.
4. Fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 34 della
a) la promozione di interventi educativi a partire dai primi anni di vita che assolvano a compiti di prevenzione rispetto a difficoltà nei percorsi di crescita dei bambini e dei ragazzi;
b) la valorizzazione in ogni tipologia di intervento di una progettazione pedagogica che attenga alla dimensione organizzativa, relazionale e culturale del servizio stesso;
c) l'integrazione e il coordinamento dei diversi interventi sociali, culturali e formativi;
d) la messa in rete dei servizi e delle opportunità per coordinare le risorse e per favorirne la fruizione in relazione ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie;
e) la realizzazione di attività nelle scuola ed in collaborazione con essa per dare continuità agli interventi educativi nel tempo dell'extrascuola.
Art. 10. (Tipologie degli interventi).
1. Gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, consistono in:
a) servizi di nido di infanzia, e nuove tipologie organizzative di servizi educativi complementari al nido;
b) interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia ed agli adolescenti;
c) ogni altro intervento ritenuto utile per dare risposta a nuovi e diversi bisogni.
Art. 11. (Regolamenti di attuazione).
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i Regolamenti che disciplinano le modalità di rilascio e di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi di cui agli articoli 12 e 13, nonché all'art. 15 limitatamente a quelli che si realizzano in forma residenziale, prevedendo, in particolare, per ciascuna tipologia di intervento:
a) i requisiti tecnico-strutturali;
b) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
c) i moduli operativi ed organizzativi;
d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori, compresa l'applicazione del contratto di lavoro relativo alle mansioni svolte;
e) la formazione continua del personale;
f) le modalità di partecipazione delle famiglie utenti all'accesso e alla gestione dei servizi.
2. I Regolamenti disciplinano altresì i requisiti ulteriori richiesti al fine dell'accreditamento dei servizi realizzati da parte dei privati, comprendendovi, per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 12, il coordinamento tecnico pedagogico.
Art. 12. (Nido di infanzia).
1. Il nido di infanzia, come servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, ove si assicura, quotidianamente, la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo pomeridiano, concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido di infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra sessi.
3. In rapporto alle scelte educative e alle condizioni socio professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi di infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi, nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale, sia rispetto alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. I nidi di infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di mensa e riposo pomeridiano.
4. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi di infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, micro nidi, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima del micro nido sarà determinata dal regolamento di cui al precedente articolo 11.
Art. 13. (Servizi educativi complementari per la prima infanzia).
1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo.
2. I servizi integrativi possono comprendere:
a) servizi con carattere educativo e ludico, organizzati secondo il criterio della flessibilità, per bambini da tre mesi a tre anni, con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori che quotidianamente concorrono, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati, alla realizzazione dei programmi educativi, e condividono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative, sostenute da operatori con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori);
b) servizi e progetti educativi e ludici, in cui si possano effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei, rivolti ai bambini in età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni, affidati ad educatori con specifiche competenze professionali, per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità. Tali servizi garantiscono la disponibilità di un ambito di cura per i bambini, organizzato ed attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;
c) servizi educativi e di cura sia presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e continuativo, della cura dei figli a educatori con specifiche caratteristiche professionali appositamente formati a questo scopo (educatore familiare), sia presso il domicilio degli educatori (educatore a domicilio), con le stesse caratteristiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità degli interventi, sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati nel Regolamento di cui al precedente articolo 11.
Art. 14. (Regolamenti comunali).
1. Il Comune, nell'ambito del proprio Regolamento, da adeguarsi a seguito dell'approvazione dei Regolamenti regionali attuativi della presente legge, determina le modalità di funzionamento, i criteri di accesso alle diverse tipologie di servizi e determina le misure a sostegno per l'accesso ai servizi medesimi, con particolare attenzione ai nuclei mono-parentali, alle condizioni socio-economiche e professionali dei genitori, nonché ai bambini portatori di handicap.
Art. 15. (Interventi di continuità educativa per il tempo libero rivolti all'infanzia ed agli adolescenti).
1. Gli interventi di continuità educativa per il tempo libero e nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, si concretizzano nella realizzazione di progetti e di attività finalizzati a promuovere una socializzazione positiva, favorire, attraverso l'uso del tempo libero, l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la definizione della propria individualità personale e sociale, la creatività e la partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla decisione e alla progettualità.
2. Per detti interventi, al fine di promuovere un sistema formativo integrato, è opportuno prevedere il supporto di operatori educativi con specifica competenza professionale, forme di continuità con la scuola pur nella valorizzazione della specificità delle diverse esperienze, l'integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie.
3. Detti interventi debbono essere caratterizzati dal coinvolgimento attivo della famiglia che si esprime nella partecipazione alle scelte educativi e alla verifica della loro attuazione.
Art. 16. (Coordinamento ed integrazione degli interventi).
1. Comuni garantiscono il coordinamento e l'integrazione della programmazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 15 e 19 della presente legge con forme e modalità che assicurino la loro messa in rete, una accessibilità ottimale, ed il controllo e la verifica di qualità.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 17. (Strutture del demanio regionale).
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi servizi, la Regione può mettere a disposizione dei soggetti gestori, nelle forme previste dalla
Art. 18. (Norma finanziaria).
1. Per l'anno 1999 agli oneri finanziari di cui alla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio sia per la competenza che per la cassa da apportare nella parte spesa:
- in diminuzione:
Cap. 17060 L. 4.500.000.000= Euro 2.324.056,05
Cap. 17070 L. 3.800.000.000= Euro 1.962.536,22
Cap. 17080 L. 600.000.000= Euro 309.874,14
Cap. 17095 L. 1.500.000.000= Euro 774.685,35
Cap. 17330 L. 4.100.000.000= Euro 2.117.473,29
- di nuova istituzione:
cap. 17097 "Interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Gestione ordinaria (L.R. n. 22/99)" L. 12.400.000.000 Euro 6.404.065,55
cap. 17098 "Interventi educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Investimenti (L.R. n. 22/99)" L. 2.100.000.000 Euro 1.084.559.45
2. Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, per gli anni successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19. (Norme transitorie).
1. In attesa della legge regionale organica sulle politiche rivolte ai giovani, la presente legge e gli strumenti di programmazione da essa previsti disciplinano interventi rivolti a favorire:
a) esperienze di autogestione di spazi ed attività, favorendo l'alternanza studio-lavoro, l'imprenditoria giovanile e la sperimentazione di lavori innovativi;
b) lo sviluppo e qualificazione della circolazione dell'informazione anche mediante la creazione di apposite strutture informative collegate in rete;
c) forme di mobilità e di integrazione con i Paesi dell'Unione Europea.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano stralcio per l'anno 1999, contenente:
a) priorità ed obiettivi per l'anno 1999;
b) i criteri per la attribuzione delle risorse alle zone.
3. Il primo Piano regionale triennale di indirizzo per gli interventi educativi è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1999.
4. Il Piano stralcio di cui al comma 2 e il Piano regionale di indirizzo di cui al comma 3 definiscono le quote spettanti ai Comuni, al fine di garantire la continuità nei finanziamenti sperimentali triennali in atto, nella misura prevista dalle relative deliberazioni consiliari.
5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 11 della presente legge, rimangono validi i regolamenti regionali 25 giugno 1992, n. 3, e 21 febbraio 1995, n. 7, ad esclusione delle disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.
Art. 20. (Abrogazioni).
1. E' abrogata la
[1] Legge abrogata dall’art. 33 della