Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 14/03/2013 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 40/2009 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 40/2009 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 40/2009 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2009 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2009 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 40/2009 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 40/2009 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2009 |
Art. 9. Sostituzione della rubrica della sezione II del capo I del titolo II della l.r. 40/2009 |
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 40/2009 |
Art. 11. Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 12. Inserimento nel preambolo della l.r. 40/2009 della parte concernente il titolo II, capo I, sezione II |
Art. 13. Inserimento dell'articolo 11 ter nella l.r. 40/2009 |
Art. 14. Inserimento dell'articolo 11 quater nella l.r. 40/2009 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2009 |
Art. 16. Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 17. Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 18. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2009 |
Art. 19. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 40/2009 |
Art. 20. Inserimento del capo I bis nel titolo II della l.r. 40/2009 |
Art. 21. Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 22. Inserimento nel preambolo della l.r. 40/2009 della parte concernente il titolo II, capo I bis |
Art. 23. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2009 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 40/2009 |
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 40/2009 |
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 40/2009 |
Art. 27. Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 40/2009 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009 |
Art. 29. Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 40/2009 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 40/2009 |
Art. 31. Inserimento del capo II bis nel titolo II della l.r. 40/2009 |
Art. 32. Inserimento dell'articolo 34 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 33. Inserimento dell'articolo 34 ter nella l.r. 40/2009 |
Art. 34. Inserimento dell'articolo 34 quater nella l.r. 40/2009 |
Art. 35. Inserimento dell'articolo 34 quinquies nella l.r. 40/2009 |
Art. 36. Inserimento dell'articolo 34 sexies nella l.r. 40/2009 |
Art. 37. Inserimento dell'articolo 34 septies nella l.r. 40/2009 |
Art. 38. Inserimento dell'articolo 34 octies nella l.r. 40/2009 |
Art. 39. Inserimento dell'articolo 34 novies nella l.r. 40/2009 |
Art. 40. Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009 |
Art. 41. Sostituzione dell’art. 72 della lr 40/2009 |
Art. 42. Abrogazioni |
§ 2.1.301 - L.R. 14 marzo 2013, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
(B.U. 22 marzo 2013, n. 11)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi secondo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 54 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 179;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;
Considerato quanto segue:
1. Per garantire effettività alla riduzione degli oneri amministrativi è rinnovata la valorizzazione dell'innovazione tecnologica e del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare modalità di comunicazione che forniscano le stesse garanzie della posta elettronica certificata ma risultino meno onerose di questa;
2. Per garantire il corretto ambito applicativo dell’articolo 54 dello Statuto regionale che riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi senza obbligo di motivazione ed evitare altresì interferenze con la normativa statale che disciplina la medesima materia, è precisata la nozione di documenti accessibili;
3. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, introdotto nell’ambito della
4. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, già previsto dalla
5. Al fine di ricondurre le funzioni di garanzia di conclusione del procedimento di cui al punto 4 del presente preambolo, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, tali funzioni sono attribuite al direttore generale o al coordinatore di area, in tal modo è evitata altresì la frammentazione delle competenze ed è creato un unico interlocutore con i cittadini sui temi del rispetto dei tempi del procedimento;
6. Questo nuovo sistema delle garanzie di conclusione del procedimento si è delineato a seguito della previsione dei poteri sostitutivi e riconosce il diritto ad ottenere il provvedimento;
7. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col
8. Per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa, ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione, e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa, la Regione adotta un'apposita carta delle funzioni;
9. L'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che l'istituto della conferenza dei servizi è stato oggetto a livello statale di numerosi interventi di modifica, tanto che la normativa regionale non è risultata spesso allineata a quella statale, che costituisce, fra l'altro, livello essenziale delle prestazioni. Pertanto si è ritenuto di limitare la disciplina regionale dell'istituto ai soli aspetti di stretto interesse regionale, rinviando invece per ogni altro aspetto alla normativa statale;
10. L'applicazione della normativa regionale vigente sugli accordi di programma ha evidenziato negli anni alcune criticità soprattutto in relazione alla natura della conferenza istruttoria e alle verifiche in sede politica dell'iter di formazione dell'accordo; con la presente legge si intendono superare tali criticità con una nuova disciplina complessiva dell'istituto, volta soprattutto a riconfigurare puntualmente le fasi procedimentali che preludono alla sottoscrizione dell'accordo;
11. L'abrogazione della
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
2. Ovunque ricorra il titolo originario della
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
“ 2 bis. La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse. ”.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della
2. Il comma 4 dell'articolo 2 bis della
“ 4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell’ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). ”.
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della
“ 2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. ”.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della
“ 3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali. ”.
4. Il comma 4 dell'articolo 3 della
“ 4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione. ”.
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
“2 bis. L’archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l’estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale. ”.
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della
1. Nella rubrica dell’articolo 6 della
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“ 2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della
a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;
b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti. ”.
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della
3. Al comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della
“ 3 bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della
3. Il comma 4 dell'articolo 9 della
“ 4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi. ”.
4. Al comma 5 dell'articolo 9 della
Art. 9. Sostituzione della rubrica della sezione II del capo I del titolo II della
1. La rubrica della sezione II del capo I del titolo II della
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
“ Art. 11 - Responsabile del procedimento
1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, uale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della
2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della
3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della
Art. 11. Inserimento dell'articolo 11 bis nella
1. Dopo l'articolo 11 della
“ Art. 11 bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi
1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
a) dal direttore generale per i procedimenti di competenza dei responsabili di area di coordinamento o di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera j), della
b) dal coordinatore di area per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della
2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'articolo 2, comma 9 bis, della
4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi. ”.
Art. 12. Inserimento nel preambolo della
1. Dopo la parte del preambolo concernente il titolo II, capo I, sezione I della
“ Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento):
1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell’articolo 2, comma 9 bis, della
2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza; ”.
Art. 13. Inserimento dell'articolo 11 ter nella
1. Dopo l'articolo 11 bis della
“ Art. 11 ter. Pubblicità
1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento. ".
Art. 14. Inserimento dell'articolo 11 quater nella
1. Dopo l'articolo 11 ter della
“ Art. 11 quater. Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi
1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter, della
2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.
3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.
4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l’esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l’atto.
5. Il procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l’articolo 14. ”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“ 1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso. ”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della
“ 2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. ”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 12 della
“ 2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato. ”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 12 della
“ 2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. ”.
5. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 12 della
“ 2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all’articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all’Ufficio di presidenza. ”.
Art. 16. Inserimento dell'articolo 13 bis nella
1. Dopo l'articolo 13 della
“ Art. 13 bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione
1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.
2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l’amministrazione richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante all’interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all’istanza, comporta l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima. ”.
Art. 17. Inserimento dell'articolo 15 bis nella
1. Dopo l'articolo 15 della
“ Art. 15 bis - Esecutività degli atti amministrativi regionali
1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione. ”.
Art. 18. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della
“ 1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio. ”.
2. Il comma 4 dell’articolo 17 della
Art. 19. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della
3. Al comma 3 dell'articolo 18 della
Art. 20. Inserimento del capo I bis nel titolo II della
1. Dopo il capo I del titolo II della
Art. 21. Inserimento dell'articolo 20 bis nella
1. Dopo l'articolo 20 della
“ Art. 20 bis. Carta dei servizi e delle funzioni
1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.
2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.
3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.
4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.
5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative. ".
Art. 22. Inserimento nel preambolo della
1. Dopo la parte del preambolo concernente il titolo II, capo I, sezione III della
“ Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):
1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col
2. La Regione inoltre adotta un'apposita “carta delle funzioni” per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa. ”.
Art. 23. Modifiche all'articolo 21 della
1. La rubrica dell'articolo 21 della
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della
3. Al comma 2 dell'articolo 21 della
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della
“ 2 bis. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 24. Modifiche all'articolo 22 della
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della
“ 2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:
a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;
b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;
c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate. ”.
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
“ Art. 23 - Convocazione
1. La Regione convoca la conferenza in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna.
2. Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione. ”.
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 24 della
1. L'articolo 24 della
“ Art. 24 - Svolgimento dei lavori
1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.
2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l’amministrazione si considera assente ai fini dell’acquisizione degli atti di competenza. ”.
Art. 27. Sostituzione dell'articolo 25 della
1. L'articolo 25 della
“ Art 25 - Partecipazione alla conferenza
1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2. ”.
Art. 28. Modifiche all'articolo 26 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della
“ 3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa direzione generale, essa è rappresentata:
a) dal coordinatore di area o da altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa area di coordinamento;
b) dal direttore generale o altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di dirigenti non appartenenti alla stessa area di coordinamento. ”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della
“ 3 bis. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti a diverse direzioni generali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD) di cui all'articolo 5 della
Art. 29. Sostituzione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
“ Art. 28 - Conclusione dei lavori e determinazione finale
1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assensi, la determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede è assunta, in conformità a quanto previsto dalla
2. Qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 1 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
Art. 30. Modifiche all'articolo 30 della
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della
2. Il comma 2 dell'articolo 30 della
Art. 31. Inserimento del capo II bis nel titolo II della
1. Dopo il capo II del titolo II della
Art. 32. Inserimento dell'articolo 34 bis nella
1. Dopo l'articolo 34 della
“ Art. 34 bis. Oggetto
1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione. ”.
Art. 33. Inserimento dell'articolo 34 ter nella
1. Dopo l'articolo 34 bis della
“ Art. 34 ter. Iniziativa
1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:
a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;
b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;
c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell’accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;
d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.
2. Qualora le finalità dell’accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell’accordo in conformità a quanto previsto all’articolo 34 quinquies, comma 1. ”.
Art. 34. Inserimento dell'articolo 34 quater nella
1. Dopo l'articolo 34 ter della
“ Art. 34 quater - Conferenza di servizi
1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 quinquies.
2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all’accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.
3. Ove l’accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l’altro:
a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell’accordo;
b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l’approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;
c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l’accordo di programma per la relativa copertura.
4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all’accordo di programma.
5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell’accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest’ultima conferenza di servizi. ”.
Art. 35. Inserimento dell'articolo 34 quinquies nella
1. Dopo l'articolo 34 quater della
“ Art. 34 quinquies. Contenuto dell'accordo
1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) gli adempimenti dei firmatari;
e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale. ”.
Art. 36. Inserimento dell'articolo 34 sexies nella
1. Dopo l'articolo 34 quinquies della
“ Art. 34 sexies. Firma approvazione e pubblicazione
1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.
3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. ”.
Art. 37. Inserimento dell'articolo 34 septies nella
1. Dopo l'articolo 34 sexies della
“ Art. 34 septies. Effetti
1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. ”.
Art. 38. Inserimento dell'articolo 34 octies nella
1. Dopo l'articolo 34 septies della
“ Art. 34 octies. Vigilanza
1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e) .
3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.
5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.
6. Il collegio di vigilanza:
a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.
7. Il funzionario responsabile dell’attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.
8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.
10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un’amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.”.
Art. 39. Inserimento dell'articolo 34 novies nella
1. Dopo l'articolo 34 octies della
“ Art. 34 novies. Norma transitoria
1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 4, della
Art. 40. Sostituzione della rubrica del titolo III della
1. La rubrica del titolo III della
Art. 41. Sostituzione dell’art. 72 della
1. L’articolo 72 della
“ Art. 72 - Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione nella quale dà conto dell’applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all’uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati. ”.
Art. 42. Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la
b) la
c) l’articolo 164 della
d) gli articoli 19, 20, 24 bis, 27, 29, 31, 32, 33 e 34 della
e) gli articoli 1 e 46 della
f) gli articoli 1, 2 e 3 della
g) l’articolo 15 della