§ 6.1.2 - L.R. 30 dicembre 1971, n. 2.
Istituzione dei tributi propri della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:30/12/1971
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Imposta regionale sulle concessioni statali
Art. 2.  [9]
Art. 3.  [12]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 


§ 6.1.2 - L.R. 30 dicembre 1971, n. 2. [1]

Istituzione dei tributi propri della Regione.

(B.U. 30 dicembre 1971, n. 28).

 

Titolo I

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI

DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

 

Art. 1. Imposta regionale sulle concessioni statali [2]

     1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.

     2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:

a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;

b) [relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015, al 10 per cento del canone di concessione] [3];

c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

d) relativamente alle concessioni per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione [4].

     3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) [5].

     4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994 [6].

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data [7].

     6. [L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale] [8].

 

     Art. 2. [9]

     1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'articolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla l. 494/1993 [10].

     2. [La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2004] [11].

 

     Art. 3. [12]

     1. Ai fini dell’esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali secondo i termini e le modalità stabiliti con atto del dirigente regionale competente in materia di tributi.

 

     Art. 4.

     I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.

 

     Art. 5. [13]

     Per le controversie relative all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta nonché al rimborso della stessa è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della liquidazione, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

     Detta azione non può essere proposta trascorso il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 6. [14]

     Per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla legislazione statale relativa alle tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 7. [15]

     Le violazioni delle norme della presente legge, relative all'imposta regionale sulle concessioni statali, sono accertate, oltre che dagli uffici che riscuotono il tributo, anche dai funzionari, ufficiali, impiegati e militari citati dalle disposizioni legislative statali in materia di tasse sulle concessioni governative.

     Le violazioni stesse sono contestate mediante processo verbale.

     Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Presidente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

     Peraltro è consentito al trasgressore di pagare entro il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.

     Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

     L'ordinanza notificata al trasgressore è definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

     Resta salva la proponibilità dell'azione giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica dell'ordinanza.

 

     Art. 8. [16]

     Col decorso di 5 anni si prescrive l'azione per riscuotere l'imposta regionale sulle concessioni statali.

     Col decorso di 3 anni dal giorno dell'effettuato pagamento dell'imposta regionale si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione regionale per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente per restituzione di somme indebitamente pagate.

 

     Art. 9. [17]

     Per l'esazione coattiva dell'imposta si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

 

Titolo Il

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

 

     Art. 10.

     Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al Testo Unico approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

     L'ammontare della tassa sulle concessioni regionali è pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

     Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della Regione Toscana.

 

     Art. 11. [18]

     All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvedono gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.

 

     Art. 12. [19]

     Salvo quanto è disposto dall'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali, sono decisi in via definitiva dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 13. [20]

     Il termine di 6 mesi per proporre I'azione giudiziaria sulle controversie concernenti le tasse e le sopratasse sulle concessioni regionali decorre dalla notifica della decisione del ricorso amministrativo eseguita per mezzo di messi comunali o provinciali.

 

     Art. 14. [21]

     Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima.

     Qualora l'importo delle predette tasse venga corrisposto entro 30 giorni dalla scadenza, in luogo della pena pecuniaria di cui al precedente comma dovrà essere versata una sopratassa pari al 10 per cento della tassa.

 

     Art. 15. [22]

     Le violazioni delle norme della presente legge, relative alla tassa sulle concessioni regionali, sono accertate dalle persone e con le modalità di cui al precedente art. 7.

 

Titolo III

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

 

     Art. 16.

     Dal 1° gennaio 1972 è istituita la tassa regionale di circolazione di cui all'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Essa si applica ai veicoli e autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Toscana, nonché a quelli pur soggetti alla suddetta tassa, per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti nella Regione Toscana.

 

     Art. 17. [23]

     La tassa regionale di circolazione viene stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, per ciascuno dei veicoli elencati nel D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento della corrispondente tassa erariale.

 

     Art. 18. [24]

     Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale di cui all'art. 17 viene determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è contestualmente ridotta del 50 per cento.

     La Regione si riserva di determinare l'aumento o la riduzione della tassa regionale di circolazione, nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

 

     Art. 19. [25]

     La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

     Gli uffici esattori verseranno la tassa riscossa presso la Tesoreria regionale nei modi e termini previsti per l'analogo tributo erariale.

 

     Art. 20. [26]

     I ricorsi in via amministrativa sulle controversie relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione sono decisi, in via definitiva, dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 21. [27]

     Le decisioni del Presidente della Giunta contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità

giudiziaria entro il termine di 6 mesi dalla

notificazione della decisione amministrativa.

 

     Art. 22. [28]

     Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, relativa alla tassa regionale di circolazione, si applicano le sanzioni di cui alla tabella n. 2 allegata al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

     Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni indicate nel comma precedente.

 

     Art. 23. [29]

     Per la repressione delle violazioni alle norme della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

     Art. 24. [30]

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, relative alla tassa regionale di circolazione, è demandato ai soggetti elencati negli artt. 30 e 34 della citata legge 7 gennaio 1929, n. 4 e nell'art. 38 del Testo Unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

     Le violazioni stesse sono constatate mediante processo verbale. Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale, il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro il termine di 15 giorni.

     Decorso tale termine il Presidente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

     Peraltro è consentito al trasgressore di pagare entro il termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

     Il suddetto pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

     L'ordinanza notificata al trasgressore è definitiva e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

     Resta salva la proponibilità dell'azione giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica dell'ordinanza.

     Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alla tassa regionale di circolazione accertate fino al 10 aprile 1978 sono riscosse dal Tesoriere regionale ed il relativo provento è ripartito secondo le disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1951 n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge.

 

     Art. 25. [31]

     Per l'esazione coattiva della tassa e della pena pecuniaria si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

Titolo IV

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE

 

     Art. 26.

     Dal 1° gennaio 1972 è istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione.

     L'ammontare della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento di quella prevista per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle singole Province della Regione.

 

     Art. 27. [32]

     L'accertamento e la liquidazione della tassa di cui al precedente articolo, vengono eseguiti, per conto della Regione, dalle Province nel cui territorio ricadono gli spazi e le aree pubbliche regionali.

     A tal fine la Regione trasmette alle Amministrazioni provinciali competenti, copia di ogni atto di concessione o di licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

 

     Art. 28. [33]

     La riscossione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione avviene mediante ruoli compilati dalle Province e dati in riscossione agli esattori comunali delle Imposte Dirette con gli obblighi e i privilegi di cui al T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 ed al D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858. I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale, nei modi e termini previsti dalle leggi medesime, le somme relative alla presente tassa.

     Nei casi di occupazione a carattere temporaneo, l'ammontare della tassa, determinata ai sensi degli articoli precedenti, dalle Province competenti per territorio, dovrà essere versato alla Tesoreria regionale.

 

     Art. 29. [34]

     I ricorsi in via amministrativa sulle controversie relative all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione, sono decisi, in via definitiva, dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 30.

     I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.

 

     Art. 31.

     Omissis [35].


[1] Le LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5, 15 maggio 1980, n. 54 e 6 aprile 1995, n. 40, hanno abrogato le disposizioni qui contenute non compatibili con esse.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 78.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[9] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 71.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[11] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 71.

[13] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[14] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[15] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[16] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[17] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[18] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[19] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[20] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[21] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[22] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[23] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[24] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[25] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[26] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[27] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[28] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[29] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[30] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[31] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[32] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[33] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[34] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[35] Dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto.