§ 4.1.46 - L.R. 19 luglio 1983, n. 56.
Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:19/07/1983
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Provvidenze.
Art. 2.  Anticipazione delle agevolazioni.
Art. 3.  Presentazione delle domande e concessione delle provvidenze.
Art. 4.  Garanzie.
Art. 5.  Parametri.
Art. 6.  Regime del ripristino delle opere di bonifica.
Art. 7.  Consorzi di difesa - Riconoscimento e vigilanza.
Art. 8.      (Abrogato)
Art. 9.  Ulteriori attribuzioni della Giunta Regionale.
Art. 10.  Modifiche alla legislazione regionale.
Art. 11.  Decorrenza - Abrogazione.
Art. 12.  Finanziamenti.
Art. 13.      Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte [...]


§ 4.1.46 - L.R. 19 luglio 1983, n. 56. [1]

Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

 

Art. 1. Provvidenze.

     Le Province provvedono ad effettuare:

     a) la delimitazione del territorio danneggiato;

     b) la quantificazione e la valutazione dei danni;

     c) l'individuazione delle provvidenze da applicare fra quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 o fra quelle previste dalle specifiche leggi di intervento.

     La documentazione di cui al comma precedente deve pervenire alla Giunta Regionale Dipartimento Agricoltura e Foreste - entro il termine di 40 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso.

     La Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, approva la proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento stesso ed individua le provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 [2].

 

     Art. 2. Anticipazione delle agevolazioni.

     La Regione, con provvedimento della Giunta regionale può anticipare a titolo di pronto intervento i contributi previsti dall'art. 3 - II comma - lettera a) della legge 14 febbraio 1992 n. 185 e le spese per i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, necessari per l'immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana.

     A seguito del riconoscimento da parte del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, del carattere di eccezionalità dell'evento dannoso la Regione, con provvedimento della Giunta Regionale, può anticipare gli interventi contributivi previsti dall'articolo 3 - II comma, lettere b) ed e) - della legge 14 febbraio 1992 n. 185 e gli interventi contributivi previsti dalle specifiche leggi di intervento, dando la precedenza ai coltivatori diretti, mezzadri coloni e compartecipanti, ed alle cooperative agricole e loro consorzi [3].

 

     Art. 3. Presentazione delle domande e concessione delle provvidenze.

     Le domande per la concessione alle aziende agricole delle agevolazioni contributive o creditizie previste dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185 o dalle specifiche leggi d'intervento, sono presentate alle Province, competenti per territorio, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone danneggiate [4].

     Nel caso di richiesta di agevolazioni creditizie, copia della domanda deve essere inviata anche all'istituto di credito, prescelto per il finanziamento.

     Gli enti delegati, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 83, all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica, presentano alla Giunta Regionale domande per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al I comma. Copia delle domande delle Comunità Montane deve essere inviata alla Provincia competente.

     La giunta regionale con propria deliberazione ripartisce le provvidenze previste dalla presente legge tra gli enti di cui al primo e al terzo comma. Nei casi di cui al primo comma le province provvedono alla successiva liquidazione alle aziende agricole [5].

     Le disponibilità finanziarie relative al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con provvedimento della Giunta regionale, vengono assegnate agli enti delegati, di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 83.

     Alla liquidazione, in favore delle aziende agricole e delle cooperative, delle agevolazioni contributive provvedono le Province. La Giunta Regionale provvede alla liquidazione dei contributi agli enti delegati di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, ed a seguito della rendicontazione delle operazioni perfezionate, alla liquidazione agli Istituti di Credito del concorso sugli interessi dei mutui e dei prestiti [6].

 

     Art. 4. Garanzie.

     Le operazioni di mutuo di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. Parametri.

     La Giunta regionale ai fini dell'applicazione della presente legge, determina l'ammontare dei capitali di conduzione per le principali colture

- ettaro e le principali spese di trasformazione cui fare riferimento nella

concessione delle agevolazioni previste.

     L'entità della spesa necessaria per il ripristino delle strutture danneggiate viene determinata applicando i prezziari regionali in vigore.

 

     Art. 6. Regime del ripristino delle opere di bonifica.

     Per il ripristino delle opere di bonifica disciplinato dalla presente legge si applicano le norme della L.R. 23 dicembre 1977, n. 83.

 

     Art. 7. Consorzi di difesa - Riconoscimento e vigilanza.

     I consorzi di difesa e gli altri organismi di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981 n. 590 sono costituiti con atto pubblico e sono riconosciuti con deliberazione del Consiglio regionale.

     Il Consiglio regionale provvede all'approvazione degli Statuti con facoltà di apportarvi modifiche ai fini della rispondenza agli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970 n. 364.

     La Giunta regionale provvede alla vigilanza sui consorzi.

 

          Art. 8.

     (Abrogato) [7].

 

     Art. 9. Ulteriori attribuzioni della Giunta Regionale. [8]

     La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3, terzo comma, 11, terzo comma della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e articolo 70, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Modifiche alla legislazione regionale.

     La lettera f) dell'art. 4, primo comma, della L.R. 9 febbraio 1981, n. 15 è così sostituita:

     «f) le funzioni relative al riconoscimento dei centri di contabilità di cui agli artt. 35, 36 e 37 della L.R. 7-9-1977, n. 71 e delle associazioni zootecniche di cui alla L.R. 29-1-1977, n. 12; al riconoscimento delle unioni ed associazioni di cui alla legge 20-10-1978, n. 674, al riconoscimento dei consorzi e degli altri organismi di cui all'art. 10 della legge 15-10-1981, n. 590».

     La lettera h) dell'art. 4, primo comma, della L.R. 9 febbraio 1981, n. 15 e così sostituita:

     «h) la delimitazione del territorio danneggiato da calamità naturali e da avversità atmosferiche; la specificazione e la concessione delle relative provvidenze».

     «b) [9]».

 

     Art. 11. Decorrenza - Abrogazione.

     E' abrogata la legge regionale 12 luglio 1976, n. 35, la quale continua ad applicarsi per le calamità naturali verificatesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni relative alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della presente legge e dall'art. 1, secondo comma, lett. a) e b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 si applicano anche alle calamità naturali verificatesi a partire dal 1 gennaio 1983.

 

     Art. 12. Finanziamenti.

     Al finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:

     - per il concorso sugli interessi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19040 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione è modificata nel modo seguente:

     «Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura concorso sugli interessi per la ricostruzione dei capitali di conduzione e per la provvista dei capitali d'esercizio di cui all'art. 1, lett. b) e c), 2° comma della legge 15-10-1981, n. 590 (L.R. n. 56/83)»;

     - per i contributi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19060 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione è modificata nel modo seguente:

     «Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura - Contributi per gli interventi previsti dall'art. 1, lettere a), b) e d) 2° comma della legge 15-10-1981, n. 590 (L.R. n. 56/83)»;

     - per gli interventi a favore di consorzi di cui all'art. 3 con i fondi di cui al cap. 19070 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 13;

     - per gli interventi diretti al ripristino delle opere di bonifica sarà provveduto a partire dal 1984 con le leggi di bilancio.

     Gli oneri per gli anni successivi al 1983 derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai corrispondenti capitoli nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalle singole leggi di bilancio.

 

     Art. 13.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «spesa».

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo così sostituito con L.R. 2 settembre 1992, n. 45, art. 1 (B.U. 11 settembre 1992, n. 52).

[3] Articolo così sostituito con L.R. 2 settembre 1992, n. 45, art. 2 (B.U. 11 settembre 1992, n. 52).

[4] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 17 dicembre 1988, n. 89.

[5] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 17 dicembre 1988, n. 89.

[6] Articolo così sostituito con L.R. 3 settembre 1992, n. 45, art. 3 (B.U. 11 settembre 1992, n. 52).

[7] Articolo abrogato con L.R. 2 marzo 1987, art. 4.

[8] Titolo così modificato con L.R. 3 settembre 1992, n. 45, art. 4 (B.U. 11 settembre 1992, n. 52).

[9] Lettera abrogata con L.R. 2 marzo 1988, n. 14, art. 16.