§ 2.1.232 – L.R. 20 febbraio 2004, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:20/02/2004
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l. r. 13/2003.


§ 2.1.232 – L.R. 20 febbraio 2004, n. 12. [1]

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali).

(B.U. 25 febbraio 2004, n. 8).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l. r. 13/2003.

     1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali) è sostituito dal seguente:

     “1. Per l’anno 2004 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26).”

     2. Ai commi 2 e 4 dell’articolo 1 della l. r. 13/2003 la parola “2003” è sostituita dalla seguente: “2004”.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.