§ 4.1.152 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 99.
L.R. 34/94. Misure per promuovere l'operatività dei Consorzi di Bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/12/1998
Numero:99


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Procedure).
Art. 4.  (Priorità).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 4.1.152 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 99. [1]

L.R. 34/94. Misure per promuovere l'operatività dei Consorzi di Bonifica.

(B.U. 31 dicembre 1998, n. 45).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione della L.R. 34/94 "Norme in materia di bonifica" la presente legge interviene al fine di agevolare l'operatività dei Consorzi di Bonifica titolari delle funzioni loro attribuite dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 2, e dei Consorzi di Bonifica istituiti in applicazione dell'art. 51 della legge.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. La Regione, constatato l'ampliamento del territorio di competenza dei Consorzi di Bonifica titolari delle funzioni per i nuovi comprensori, per consentire l'avvio della piena operatività sull'intero comprensorio concede contributi straordinari a detti Consorzi per gli adempimenti indicati all'art. 47, comma 6 della L.R. 34/94. In particolare i contributi sono finalizzati al finanziamento delle spese necessarie all'aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuenza ed alla predisposizione del piano di riparto della contribuenza riferiti alle nuove aree di competenza dei Consorzi.

     2. I contributi vengono concessi, per il 60% delle spese complessivamente previste e non oltre tale percentuale, per gli adempimenti indicati al precedente comma, fino ad un importo massimo del contributo pari a 180 milioni.

 

     Art. 3. (Procedure).

     1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi possono presentare le richieste di contributo alle Province competenti per territorio ai sensi della deliberazione n. 315 del 15 ottobre 1996, corredate da una relazione tecnica con la puntuale descrizione dell'intervento e da un dettagliato preventivo dei costi. Entro i successivi 45 giorni le Province provvedono all'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande presentate, alla loro approvazione ed alla trasmissione all'Amministrazione regionale della relativa richiesta di contributi.

     2. Il dirigente regionale competente provvede nei successivi 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte delle Province all'assegnazione dei contributi ed alla loro contestuale liquidazione alle Province rispettivamente competenti per territorio. Le Province determinano le modalità di liquidazione ed erogano i contributi ai Consorzi beneficiari. Le Province in attuazione delle disposizioni regionali in materia di rendicontazione di finanziamenti regionali, di cui alla legge regionale 20 marzo 1997, n. 22, inviano all'Amministrazione regionale le rendicontazioni finanziarie relative all'utilizzo dei contributi nonché una relazione tecnica riguardante risultati conseguiti e le relative valutazioni.

 

     Art. 4. (Priorità).

     1. Qualora le richieste ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie sarà data priorità alle domande presentate dai Consorzi che a seguito dell'attribuzione di funzioni deliberata dal Consiglio regionale ai sensi degli artt. 47 e 51 della L.R. 34/94 conseguono il maggiore ampliamento territoriale rispetto all'area di operatività precedente all'attribuzione stessa.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con la seguente variazione da apportare per analogo importo di competenza e di cassa alla parte spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1998:

 

- spese in diminuzione

capitolo 50060

Fondo globale - Finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento - artt. 38 e 87, L.R. 6.5.77 n. 28), L. 500.000.000

 

capitolo 20020

Fondo per interventi di bonifica e di irrigazione (L.R. 5.5.94 n. 34 e

successive modifiche ed integrazioni), L. 500.000.000

 

- spesa di nuova istituzione

capitolo 20010

Contributo ai Consorzi di Bonifica (art. 47 L.R. 5.5.94 n. 34 e L.R.

99/98), L. 1.000.000.000

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.