Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 30/05/2017 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 40/2009 |
Art. 2. Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 40/2009 |
Art. 3. Disciplina della conferenza di servizi. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 |
Art. 4. Partecipazione alla conferenza. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 40/2009 |
Art. 5. Rappresentante unico regionale. Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 6. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate della Regione. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 |
Art. 7. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 40/2009 |
Art. 8. Formazione della posizione unica regionale. Inserimento dell'articolo 26 ter nella l.r. 40/2009 |
Art. 9. Adempimenti successivi alla determinazione finale. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 40/2009 |
Art. 10. Svolgimento dei lavori in modalità telematica. Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 40/2009 |
Art. 11. Abrogazioni. |
Art. 12. Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2009 |
Art. 13. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010 |
Art. 14. Nucleo regionale di valutazione VIA. Modifiche all'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 15. Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 10/2010 |
Art. 16. Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 10/2010 |
Art. 17. Raccordo tra VIA e AIA. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 |
§ 2.1.322 - L.R. 30 maggio 2017, n. 25.
Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010.
(B.U. 7 giugno 2017, n. 23)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I:
1. Con l'entrata in vigore del
2. In particolare, la nuova disciplina ridefinisce i casi di ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi, ne prevede lo svolgimento ordinario in modalità telematica, mediante scambio di documenti, riservando le riunioni in presenza alle decisioni più complesse e, semplifica le modalità decisorie anche riducendo i tempi procedurali;
3. Nell'ambito delle disposizioni che semplificano il procedimento e accelerano la fase decisoria della conferenza, la nuova disciplina statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni della conferenza stessa;
4. A fronte della nuova normativa statale che afferisce, ai sensi dell'articolo 29 della
5. Ai fini di cui al punto 4, la presente legge introduce nella
Per quanto concerne il capo III:
6. L'articolo 14, comma 4, della
7. Al fine di dare attuazione a livello regionale alla nuova disciplina della conferenza di VIA, la sede del raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con gli altri procedimenti di competenza regionale, è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione (NURV), già previsto nella
8. Sono altresì modificate alcune disposizioni della
Approva la presente legge:
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi) della
“Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):
1. A seguito dell'entrata in vigore del
2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;
3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'articolo 29 della
4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla l. 241/1990.”.
Art. 2. Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della
“3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato.”.
Art. 3. Disciplina della conferenza di servizi. Sostituzione dell'articolo 21 della
1. L'articolo 21 della
“Art. 21 Disciplina della conferenza di servizi
1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione della
2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l. 241/1990.”.
Art. 4. Partecipazione alla conferenza. Modifiche all'articolo 25 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della
“3 bis. Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito istituzionale della Regione.”.
Art. 5. Rappresentante unico regionale. Inserimento dell'articolo 25 bis nella
1. Dopo l'articolo 25 della
“Art. 25 bis Rappresentante unico regionale
1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito “RUR”, di cui all'articolo 14 ter, comma 5, della
2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto.
3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'articolo 26 ter.”.
Art. 6. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate della Regione. Sostituzione dell'articolo 26 della
1. L'articolo 26 della
“Art. 26 Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione
1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.
2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del
3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.”.
Art. 7. Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni. Inserimento dell'articolo 26 bis nella
1. Dopo l'articolo 26 della
“Art. 26 bis Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni
1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.
2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.
3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della
4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del
5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10 della
7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:
a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;
b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.”.
Art. 8. Formazione della posizione unica regionale. Inserimento dell'articolo 26 ter nella
1. Dopo l'articolo 26 della
“Art. 26 ter Formazione della posizione unica regionale
1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.
2. Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti.
4. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.
5. I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'articolo 26, comma 3.
6. A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalità di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.”.
Art. 9. Adempimenti successivi alla determinazione finale. Sostituzione dell'articolo 28 della
1. L'articolo 28 della
“Art. 28 Adempimenti successivi alla determinazione finale
1. Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
Art. 10. Svolgimento dei lavori in modalità telematica. Sostituzione dell'articolo 30 della
1. L'articolo 30 della
“Art. 30 Svolgimento dei lavori in modalità telematica
1. Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalità telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.
2. La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'articolo 26 ter, comma 3.
3. Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.”.
Art. 11. Abrogazioni.
1. Gli articoli 22, 23 e 24 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 12. Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 13. Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della
1. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 47 della
Art. 14. Nucleo regionale di valutazione VIA. Modifiche all'articolo 47 bis della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 bis della
“1 bis. Il nucleo può essere integrato con le strutture regionali competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta pareri o altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, per assicurare il necessario raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con altri procedimenti di competenza regionale.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 47 bis della
Art. 15. Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio. Modifiche all'articolo 52 della
1. Il comma 2 dell'articolo 52 della
“2. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 14, comma 4, della
Art. 16. Disposizioni attuative delle procedure. Modifiche all'articolo 65 della
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della
“1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:
a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure di VIA e AIA ai sensi dell'articolo 73 bis ;
b) individua forme di raccordo tra la procedura di VIA e le ulteriori procedure autorizzative, concessorie, o per l’approvazione dei progetti di competenza regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 , comma 4, della l. 241/1990.”.
Art. 17. Raccordo tra VIA e AIA. Modifiche all'articolo 73 bis della
1. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della
“4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 73 bis della
“6. Se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente in materia di VIA:
a) nel caso in cui la procedura di AIA non sia stata avviata dal proponente, svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA;
b) in caso di avvio contestuale di entrambe le procedure da parte del proponente, l'AIA è acquisita nell'ambito della conferenza di VIA, secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 2.