§ 2.1.190 - L.R. 22 marzo 1999, n. 15.
Abrogazione art. 7 della L.R. 4 novembre 1993, n. 79 "Estinzione del C.R.E. Istituzione della Commissione Regionale per il settore emotrasfusionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:22/03/1999
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Abrogazioni).
Art. 2.  (Commissione regionale per le attività di immunoematologia e medicina trasfusionale).


§ 2.1.190 - L.R. 22 marzo 1999, n. 15. [1]

Abrogazione art. 7 della L.R. 4 novembre 1993, n. 79 "Estinzione del C.R.E. Istituzione della Commissione Regionale per il settore emotrasfusionale".

(B.U. 31 marzo 1999, n. 9).

 

     Art. 1. (Abrogazioni). [2]

 

     Art. 2. (Commissione regionale per le attività di immunoematologia e medicina trasfusionale).

     1. L'istituzione, la composizione e le funzioni della Commissione regionale per le attività di immunoematologia e medicina trasfusionale sono disciplinati nell'ambito del piano sangue regionale da adottare ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" e successive modifiche ed integrazioni.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.