§ 5.2.83 - L.R. 21 dicembre 1995, n. 106.
Programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata "Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11.7.1988, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:21/12/1995
Numero:106


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica.
Art. 4.  Efficacia della presente legge.


§ 5.2.83 - L.R. 21 dicembre 1995, n. 106. [1]

Programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata "Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11.7.1988, n. 48 e sostituzione art. 1 e 2 della L.R. 18.4.1995, n. 71.

(B.U. 29 dicembre 1995, n. 81).

 

     Art. 1. Interpretazione autentica.

     L'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11.7.1988, n. 48, così come sostituito dalla L.R. 17.6.1991 n. 28, si intende assolto qualora la disponibilità di area idonea immediatamente utilizzabile risulti da convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 35 della L. 22.10.1971, n. 865 entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di concessione del finanziamento o da contratto di compravendita registrato entro il medesimo termine, anche se la relativa documentazione sia trasmessa successivamente.

 

     Artt. 2. - 3. [2]

 

     Art. 4. Efficacia della presente legge.

     Le norme della presente legge si applicano anche ai soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano già decorsi i termini di cui al terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11.7.1988, n. 48 come sostituito dalla L.R. 17.6.1991, n. 28 nonché ai soggetti che non abbiano rispettato i termini per l'inizio dei lavori a causa del mancato rilascio della concessione edilizia.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Modificano l'art. 4 e aggiungono l'art. 4 bis alla L.R. 11 luglio 1988, n. 48.