§ 3.5.3 - L.R. 31 maggio 1975, n. 61 .
Istituzione della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:31/05/1975
Numero:61


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La Consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.
Art. 4.      Nella prima adunanza i membri della Consulta regionale eleggono i due vicepresidenti a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 5.      La Consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale delle attività di cui [...]
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.5.3 - L.R. 31 maggio 1975, n. 61 [1].

Istituzione della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali [2].

(B.U. 4 giugno 1975, n. 25)

 

Art. 1. [3]

     E' costituita la Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

     La Consulta regionale dei beni e delle attività culturali è l'organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale toscana per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di competenza regionale, nonché di quelle delegate relative al patrimonio, agli istituti ed alle attività culturali.

 

     Art. 2. [4]

     La Consulta è composta da:

     a) un membro della Giunta regionale che la presiede;

     b) 3 presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni Provinciali della Toscana, designati dall'URPT;

     c) 9 sindaci, o loro delegati, di cui 3 di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 3 di quelli con popolazione compresa fra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e tre di quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, designati dall'ANCI regionale;

     d) il Soprintendente, o suo delegato, dei seguenti uffici periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali:

     - Soprintendenza archivista per la Toscana;

     - Soprintendenza archeologica per la Toscana;

     - Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Provincia di Arezzo;

     - Soprintendenza ai beni artistici e storici per le Province di Firenze e Pistoia;

     - Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici per le Province di Firenze e Pistoia;

     - Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le Province di Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa;

     - Soprintendenza ai beni artistici e storici per le Province di Siena e Grosseto;

     - Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici per le Province di Siena e Grosseto;

     e) un rappresentante della Biblioteca Nazionale di Firenze, un rappresentante dell'ISSAE della Regione Toscana;

     f) un rappresentante degli Archivi di Stato della Toscana designato dal Consiglio regionale tra quelli indicati dagli Archivi provinciali;

     g) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale;

     h) un rappresentante della sede regionale della RAI - Radiotelevisione italiana;

     i) un rappresentante della Conferenza Episcopale Toscana;

     j) il Direttore della Scuola normale superiore di Pisa o un suo delegato [4/a];

     y) un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Orchestra regionale toscana, Teatro regionale toscano e Mediateca regionale toscana [4/a];

     l) 8 esperti scelti fra il personale scientifico e tecnico delle biblioteche, degli archivi e dei musei degli Enti locali e d'interesse locale della Toscana, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 5;

     m) 5 esperti scelti fra gli operatori degli organismi teatrali, musicali e cinematografici pubblici o a partecipazione pubblica maggiormente rappresentativi, aventi sede in Toscana, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 3;

     n) 5 rappresentanti degli istituti culturali maggiormente rappresentativi, aventi sede in Toscana, diversi dagli organismi indicati nelle lettere l) ed m), designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 3;

     o) tre esperti delle arti figurative e dell'antiquariato, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     p) tre studiosi rappresentativi della vita culturale, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     q) un rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa e Siena, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione tra i docenti di discipline attinenti alle materie contemplate dalla presente legge;

     r) tre rappresentanti della delegazione regionale toscana dell'AGIS;

     s) tre rappresentanti designati, a livello regionale, dalle Organizzazioni della cooperazione culturale maggiormente rappresentative;

     t) quattro rappresentanti designati, a livello regionale, dalle Associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative;

     u) un rappresentante designato congiuntamente, a livello regionale, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

     v) un rappresentante designato congiuntamente, a livello regionale, dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 3.

     La Consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.

     I membri della Consulta regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati [5].

     Se taluno dei membri viene a mancare per qualsiasi causa la Giunta regionale promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza del quadriennio.

 

     Art. 4.

     Nella prima adunanza i membri della Consulta regionale eleggono i due vicepresidenti a maggioranza assoluta dei componenti.

     La Consulta regionale è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario [6].

     La Consulta regionale può articolarsi in Commissioni di studio per l'esame di particolari problemi.

 

     Art. 5.

     La Consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale per tutte le questioni riguardanti l'indirizzo generale delle attività di cui all'art. 1 della presente legge.

     Il Consiglio e la Giunta regionali possono chiedere il parere della Consulta regionale sui provvedimenti legislativi e amministrativi relativi ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione o in settori per i quali la Regione esercita funzioni delegate ai sensi del 2° comma dell'art. 118 della Costituzione.

     Il Presidente del Consiglio regionale assegna il termine per la formulazione del parere.

     I pareri espressi dalla Consulta regionale sulle proposte di legge d'iniziativa della Giunta toscana sono comunicati al Consiglio regionale all'atto della presentazione dei disegni stessi.

 

     Art. 6. [7]

     Ai componenti la Consulta è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a L. 30.000.

     Alla liquidazione del gettone di presenza provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Consulta.

     Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui la Consulta tiene seduta, spetta, quando si rechino a tale seduta, un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per la più alta fascia funzionale di inquadramento del personale regionale dalla L.R. 9 agosto 1978, n. 52 e successive modificazioni.

     Tale trattamento è dovuto ai componenti la Consulta anche quando per ragioni di ufficio si rechino fuori della sede presso la quale sono nominati. In questo caso, la missione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente della Consulta.

 

     Art. 7. [8]

     La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982 farà carico al cap. 03240 del bilancio di previsione dell'anno in corso.

     Per gli anni successivi, la spesa farà carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio di previsione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Titolo così sostituito con L.R. 13 aprile 1982, n. 32, art. 1 (pubblicata nel B.U. 20 aprile 1982, n. 24, parte prima).

[3] Articolo così sostituito con L.R. 28 gennaio 1980, n. 11, art. 15. Successivamente, con L.R. 13 aprile 1982, n. 32, cit., art. 2, il 2° comma del presente articolo, è stato così modificato.

[4] Articolo, già modificato con LL.RR. 28 gennaio 1980, n. 11, cit. e 24 novembre 1981, n. 83, articolo unico (pubblicata nel B.U. 1° dicembre 1981, n. 64, parte prima) così sostituito con L.R. 13 aprile 1982, n. 32, cit., art. 3.

[4/a] Lettera aggiunta con L.R. 28 gennaio 1985, n. 9.

[4/a] Lettera aggiunta con L.R. 28 gennaio 1985, n. 9.

[5] Comma così sostituito con L.R. 13 aprile 1982, n. 32, cit., art. 4.

[6] Comma così sostituito con L.R. 13 aprile 1982, n. 32, cit., art. 5.

[7] Articolo così sostituito con L.R. 13 aprile 1982, n. 32, cit., art. 6.

[8] Articolo aggiunto con L.R. 13 aprile 1982, n. 32, cit., art. 7.