§ 4.1.16 - L.R. 7 settembre 1977, n. 71.
Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 253 del 28 aprile 1975 recepite con le leggi statali nn. 153/75 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/09/1977
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmazione.
Art. 3.  Relazione annuale.
Art. 4.  Comitato consultivo.
Art. 5.  Regime di interventi.
Art. 6.  Soggetti beneficiari.
Art. 7.  Requisiti soggettivi.
Art. 8.  Capacità professionale.
Art. 9.  Requisiti oggettivi.
Art. 10.  Reddito da lavoro.
Art. 11.  Reddito da lavoro comparabile.
Art. 12.  Azienda di riferimento.
Art. 13.  Interventi.
Art. 14.  Investimenti di carattere turistico o artigianale.
Art. 15.  Concorso nel pagamento degli interessi.
Art. 16.  Disposizioni particolari per la zootecnia.
Art. 17.  Determinazione dei tassi di interesse.
Art. 18.  Garanzia sussidiaria.
Art. 19.  Cessione prioritaria delle terre.
Art. 20.  Contributi in conto capitale per l'incremento della produzione di carne bovina ed ovina.
Art. 21.  Contributi in conto capitale per investimenti collettivi nel settore zootecnico.
Art. 22.  Irrigazione.
Art. 23.  Ricomposizione e riordinamento fondiario.
Art. 24.  Piano di sviluppo - Contenuto.
Art. 25.  Piano di sviluppo - Disciplina.
Art. 26.  Domanda.
Art. 27.  Istruttoria.
Art. 28.  Assistenza tecnica nella elaborazione del piano di sviluppo e nella predisposizione delle domande.
Art. 29.  Parere del Comitato consultivo.
Art. 30.  Approvazione dei piani di sviluppo e concessione delle provvidenze - Adempimenti.
Art. 31.  Liquidazione delle provvidenze - Adempimenti.
Art. 32.  Controlli e scadenze.
Art. 39.  Indennità compensativa.
Art. 40.  Indennità integrativa.
Art. 41.  Domanda - Istruttoria - Concessione - Revoca.
Art. 42.  Elenchi dei beneficiari.
Art. 43.      Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE e dell'art. 4 della legge 352/76 le Comunità Montane provvedono ad includere nei programmi stralcio di cui alla legge 1102 del 1971 [...]
Art. 44.  Interventi per investimenti collettivi.
Art. 45.  Interventi per investimenti collettivi: programmi delle Comunità Montane.
Art. 46.  Finalità.
Art. 47.  Priorità fra le zone territoriali.
Art. 48.  Regime di interventi.
Art. 49.  Soggetti beneficiari.
Art. 50.  Requisiti soggettivi.
Art. 51.  Condizioni richieste.
Art. 52.  Calcolo del tempo lavorativo e del reddito da lavoro.
Art. 53.  Prova dell'esercizio dell'attività agricola.
Art. 54.  Impegno a non esercitare ulteriore attività agricola.
Art. 55.  Destinazione delle terre.
Art. 56.  Durata e ammontare dell'indennità.
Art. 57.  Domanda.
Art. 58.  Istruttoria - Parere.
Art. 59.  Concessione - Adempimenti.
Art. 60.  Decadenza.
Art. 61.  Organismo fondiario.
Art. 62.  Destinazione delle terre.
Art. 63.  Premio di apporto strutturale.
Art. 64.  Beneficiari.
Art. 65.  Ammontare del premio.
Art. 66.  Concessione del premio.
Art. 67.  Istituzione del servizio regionale.
Art. 68.  Affidamento di compiti all'Ente di sviluppo agricolo.
Art. 69.  Affidamento di compiti ad associazioni, istituzioni ed enti.
Art. 70.  Riconoscimento delle associazioni.
Art. 71.  Riconoscimento della idoneità degli istituti ed enti.
Art. 72.  Commissione di vigilanza.
Art. 73.  Disciplina.
Art. 74.  Contributi.
Art. 75.  Bollettino regionale di informazione socio-economica.
Art. 76.  Delega delle funzioni.
Art. 77.  Indirizzo.
Art. 78.  Finanziamento.
Art. 79.  Norma finanziaria generale.


§ 4.1.16 - L.R. 7 settembre 1977, n. 71. [1]

Norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 253 del 28 aprile 1975 recepite con le leggi statali nn. 153/75 e 352/76.

 

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     Con la presente legge la Regione Toscana dà attuazione alle direttive del Consiglio della CEE nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975 recepite con le leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, adattandole alle caratteristiche del territorio ed alle esigenze dell'agricoltura della regione, nel rispetto delle direttive stesse e dei principi fondamentali delle leggi statali, allo scopo di:

     - realizzare il miglioramento del livello dei redditi e delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle campagne;

     - assicurare il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate;

     - adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva.

     Gli scopi indicati al comma precedente sono raggiunti attraverso:

     a) l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole;

     b) un'adeguata mobilità della proprietà e dell'uso della terra che consenta il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati;

     c) il miglioramento del livello di informazione socio-economica delle popolazioni agricole e della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

     d) l'attuazione di interventi che compensino gli svantaggi naturali nelle zone indicate dalla direttiva del Consiglio della CEE n. 273 del 28 aprile 1975, riportate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 2. Programmazione.

     Gli interventi disciplinati dalla presente legge saranno attuati nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con riferimento ai programmi regionali di intervento in agricoltura e per la formazione professionale, nonché, ove esistano, ai piani comprensoriali e zonali ed ai piani socio-economici delle Comunità Montane.

     In mancanza dei programmi regionali di cui al primo comma gli interventi dovranno armonizzarsi con le direttive impartite dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Relazione annuale.

     La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato dell'agricoltura toscana illustrante le linee generali di applicazione della legge nel quadro delle prospettive di sviluppo a breve e medio termine nonché gli elementi, anche organizzativi, che ne caratterizzano l'operatività nei singoli comprensori e nelle singole Comunità Montane.

     La Giunta regionale potrà avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione di enti o istituti specializzati aventi sede nella regione, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni stipulate dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa.

     La Giunta regionale fornisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione delle relazioni al Parlamento di cui all'art. 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed 1 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

 

     Art. 4. Comitato consultivo. [1/a]

     (abrogato) [1/b]

 

 

Titolo II

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

 

Sezione I

NORME GENERALI

 

     Art. 5. Regime di interventi.

     Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, è istituito un regime speciale di interventi a favore delle aziende agricole singole o associate aventi una produzione tale da determinare per i lavoratori in esse occupati un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona ove ricade l'azienda o la maggior parte di essa.

     Il regime di interventi è finalizzato al conseguimento, da parte delle aziende di cui al comma precedente, di una produzione tale da determinare un reddito da lavoro comparabile con quello dei lavoratori non agricoli della zona, ovvero tale da determinare un livello di redditività pari al livello di una azienda di riferimento, attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale od interaziendale che realizzi un ammodernamento delle aziende medesime mediante una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni.

     Gli interventi previsti dal presente titolo si applicano con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate ed alle cooperative di conduzione terreni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

     Il Consiglio regionale, con propria deliberazione adottata su proposta della Giunta, programma la destinazione dei finanziamenti per i piani aziendali e interaziendali riferiti ai soggetti beneficiari di cui al successivo art. 6 ed eventualmente riferiti alle aree territoriali.

 

     Art. 6. Soggetti beneficiari.

     Possono beneficiare del regime di interventi di cui al presente titolo, presentando un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli, i seguenti imprenditori agricoli:

     a) coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri e coloni anche in mancanza di accordi con il concedente, ovvero mezzadri e coloni congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, purché esercitino l'attività agricola, a titolo principale secondo quanto disposto dal successivo art. 7, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere per almeno tutta la durata del piano una contabilità aziendale secondo quanto disposto dal successivo art. 33 e conducano aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano i requisiti oggettivi di cui all'art. 9;

     b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari, conduttori, purché esercitino l'attività agricola a titolo principale secondo quanto disposto dal successivo art. 7, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere per almeno tutta la durata del piano una contabilità aziendale secondo quanto disposto dal successivo art. 33 e conducano aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano i requisiti oggettivi di cui all'art. 9;

     c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione purché si impegnino alla tenuta della contabilità agraria per almeno tutta la durata del piano di sviluppo;

     d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, mezzadri, coloni, loro familiari, coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori che presentino un piano comune di sviluppo aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale dal lavoro e impieghino nell'attività aziendale e associata almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, purché si impegnino alla tenuta della contabilità agraria per almeno tutta la durata del piano di sviluppo.

     In caso di piani di sviluppo relativi a fondi concessi a mezzadria o colonia, una volta approvati, i piani stessi possono essere attuati sotto la direzione del mezzadro e del colono, cui si intendono accordare le facoltà per i miglioramenti fondiari che sono riconosciute all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

     I beneficiari del regime di interventi di cui al presente titolo non possono cedere i terreni cui si riferiscono gli interventi stessi per tutta la durata della realizzazione del piano di sviluppo, salvo che ciò avvenga per successione ereditaria.

     Può essere autorizzata dalla Giunta regionale la cessione, senza incorrere nella decadenza di cui all'art. 32, qualora vi siano cause di forza maggiore che impediscano al titolare la prosecuzione nella conduzione del fondo.

     Tra i soggetti beneficiari hanno la preferenza le imprese familiari coltivatrici singole o associate anche in forma di società semplici riferibili all'agricoltura di gruppo e le cooperative di conduzione a larga base associativa, con precedenza alle imprese a conduzione giovanile.

 

     Art. 7. Requisiti soggettivi.

     Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi abitualmente e personalmente all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo risultante dall'atto sostitutivo di notorietà e che ricavi dall'attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

     Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE i requisiti di tempo e di reddito di cui al primo comma sono ridotti al 50%.

 

     Art. 8. Capacità professionale.

     Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando il richiedente abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda abitualmente e personalmente l'attività agricola come titolare dell'azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

     Il detto requisito si presume altresì quando il richiedente che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agricolo, veterinario e delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

     Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una Commissione provinciale costituita ai sensi e con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Contro l'atto di accertamento negativo del Comitato, è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla sua comunicazione.

     La Giunta regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro 90 giorni dalla loro presentazione.

 

     Art. 9. Requisiti oggettivi.

     Al momento della presentazione della domanda l'azienda o le aziende devono avere una produzione tale da determinare per i lavoratori in essa o in esse occupati un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori extra-agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità indicati all'art. 11.

     Possono presentare il piano di sviluppo anche gli imprenditori agricoli a titolo principale le cui aziende, al momento della presentazione della domanda, realizzino un reddito da lavoro superiore a non più del 10% di quello medio dei lavoratori extra-agricoli della zona ove ricade l'azienda o la maggior parte di essa, a condizione che dimostrino che un mancato ammodernamento aziendale riporterebbe tale reddito ad un livello inferiore a quello comparabile; ove il piano di sviluppo sia approvato, si applicano le norme di cui all'art. 25, secondo comma della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

 

     Art. 10. Reddito da lavoro.

     Il reddito da lavoro dell'azienda che presenta il piano di sviluppo viene determinato tenendo a base i seguenti elementi:

     1) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore per ogni addetto all'azienda;

     2) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2% per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

     3) tasso effettivo di interesse per i capitali eventualmente investiti da terzi.

 

     Art. 11. Reddito da lavoro comparabile.

     Per reddito da lavoro comparabile si intende il reddito da lavoro che raggiunga il livello della retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli della zona ove si trova l'azienda.

     Per la determinazione dell'obiettivo di reddito comparabile che l'azienda dovrà raggiungere mediante l'attuazione del piano di sviluppo, si moltiplicano i dati forniti dall'ISTAT per ciascuna Provincia circa le retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, per il coefficiente di incremento delle medesime verificatosi nell'arco di sei anni anteriori alla presentazione del piano di sviluppo, calcolato dall'ISTAT per Provincia, o in mancanza, per regione.

     Quando si tratta di piani di sviluppo relativi ad aziende ricadenti in tutto o per la maggior parte in zone montane ai sensi dell'art. 3 parag. 3 della direttiva 75/268/CEE, l'obiettivo di reddito che l'azienda dovrà raggiungere è ridotto al 70% di quello determinato ai sensi del comma precedente.

     Ai fini del raggiungimento del reddito di cui al presente articolo, al reddito da lavoro da conseguirsi al termine dell'attuazione del piano calcolato ai sensi dell'articolo precedente, può essere aggiunta un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola non superiore al 20% del reddito proveniente da attività agricole, purché il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola corrisponda almeno al reddito comparabile per una ULU; nelle zone montane ai sensi dell'art. 3 parag. 3 della direttiva 75/268/CEE, tale quota è elevata al 50% purché il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola corrisponda almeno al 70% del reddito comparabile per una ULU; nelle citate zone, ai fini di cui sopra può essere aggiunta al reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola anche l'indennità compensativa di cui all'art. 39.

     L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo della attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

 

     Art. 12. Azienda di riferimento.

     L'obiettivo di ammodernamento aziendale da attuarsi mediante la realizzazione del piano di sviluppo, si intende conseguito, oltreché nel caso di cui all'articolo precedente, anche nel caso in cui il piano medesimo consenta di raggiungere, sulla base delle condizioni di cui al precedente art. 5, il livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento.

     Tale livello sarà determinato secondo i modelli che verranno stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, anche con l'apporto dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) sulla base di convenzioni stipulate dal Presidente della Giunta, in relazione ai differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi.

 

 

Sezione II

REGIME DI INCENTIVAZIONE

 

     Art. 13. Interventi.

     Gli imprenditori, i cui piani di sviluppo siano stati approvati a norma della presente legge, possono beneficiare dei seguenti interventi:

     a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli interventi globalmente necessari per l'attuazione del piano di sviluppo;

     b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

     c) cessione prioritaria in proprietà o in affitto delle terre che si renderanno disponibili in connessione con la cessazione dell'attività agricola secondo le norme previste dalla presente legge, e con il recupero delle terre incolte o mal coltivate accertate ai sensi della vigente legislazione;

     d) contributi in conto capitale, in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina ovvero per l'incremento della produzione delle carni ovine e bovine;

     e) aiuti alla tenuta della contabilità aziendale;

     f) indennità compensative nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE;

     g) indennità integrativa di cui al successivo art. 40.

 

     Art. 14. Investimenti di carattere turistico o artigianale.

     Nelle zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle Comunità Montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, gli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 13 della presente legge possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale collaterali all'attività agricola realizzati nell'ambito dell'azienda per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda, sempreché l'azienda conservi le sue caratteristiche produttive agricole.

 

     Art. 15. Concorso nel pagamento degli interessi.

     Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento contratti con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegate nell'azienda.

     Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari viene determinato con deliberazione del Consiglio regionale [1/c].

     In ogni caso il tasso a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3% e al 2% limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane a norma delle leggi vigenti nonché alle zone classificate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

     Il concorso riguarda l'insieme degli investimenti previsti nel piano di sviluppo e ritenuti ammissibili, con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre, e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

     Tale concorso può essere concesso per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

     La durata del mutuo non potrà essere superiore a 20 anni per gli investimenti fondiari ed a 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

 

     Art. 16. Disposizioni particolari per la zootecnia.

     Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto, a titolo di prima dotazione, di bestiame vivo bovino od ovino, il concorso nel pagamento degli interessi per tale acquisto è subordinato alla condizione che il piano stesso dimostri che, alla sua conclusione, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti possa superare il 60% delle vendite complessive dell'azienda.

     Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, la condizione si intende osservata quando tale quota di vendite si riferisca ad una o più aziende associate.

     Quando il piano di sviluppo prevede investimenti nel settore suinicolo, il concorso nel pagamento degli interessi è subordinato alla condizione che gli investimenti siano di importo non inferiore a 10.520 unità dl conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il 35% degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

     La concessione del concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punto 3 dell'art. 9 della direttiva 72/159/CEE.

 

     Art. 17. Determinazione dei tassi di interesse.

     Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sarà uguale alla differenza fra il tasso minimo a carico dell'azienda di cui al terzo comma del precedente art. 15 e il tasso ufficiale di riferimento, e comunque non superiore ai limiti stabiliti nel secondo comma del citato art. 15.

     Ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, propone al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, la quota di concorso da assegnare a ciascun ente o istituto di credito operante in Toscana.

 

     Art. 18. Garanzia sussidiaria.

     Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso del pagamento degli interessi ai sensi del successivo art. 30, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito è concessa da parte del «Fondo interbancario» di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

     La fidejussione non può eccedere il 50% del mutuo comprensivo di capitale e di interesse, elevabile al 60% per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane ed elevabile all'80% per le zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

     Per le cooperative agricole e le altre forme associate la misura della fidejussione può essere elevata al 90%. Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito agrario possono essere effettuate dagli Istituti di credito anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano con la sola garanzia fidejussoria o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

 

     Art. 19. Cessione prioritaria delle terre.

     La cessione delle terre che si renderanno disponibili a seguito degli interventi relativi alla cessazione dell'attività agricola di cui al successivo Titolo III sarà accordata con priorità alle imprese familiari coltivatrici singole e associate alla cui conduzione concorrono unità lavorative giovani che abbiano presentato, o s'impegnino a presentare, un piano di sviluppo aziendale e che realizzino con l'accorpamento di terreni contigui a quelli dell'azienda una maggiore produttività aziendale.

 

     Art. 20. Contributi in conto capitale per l'incremento della produzione di carne bovina ed ovina.

     Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva 73/131/CEE che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, anche in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 16, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.

     Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno.

     Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione. Per le aziende ricadenti integralmente o prevalentemente nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE che dispongono di almeno 0,50 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui complessivi del contributo di cui al comma precedente sono elevati di un terzo.

     Per la conversione dei capi di bestiame in unità di bestiame adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella B) allegata alla presente legge.

 

     Art. 21. Contributi in conto capitale per investimenti collettivi nel settore zootecnico.

     Le associazioni di imprenditori agricoli, costituite ai sensi della vigente legislazione anche sotto forma di società semplice riferibile all'agricoltura di gruppo e quelle costituite in forma cooperativa, le cui aziende ricadono integralmente o prevalentemente nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, ed i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, possono beneficiare dei contributi in conto capitale di cui al precedente articolo, se realizzano investimenti collettivi volti al miglioramento della produzione foraggera, nonché alla sistemazione dei pascoli sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

     Tali contributi sono erogati nei limiti e con gli importi, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo.

 

     Art. 22. Irrigazione.

     Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20% quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40% della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che producono redditi di lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 5, secondo comma.

 

     Art. 23. Ricomposizione e riordinamento fondiario.

     I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817 per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune, a più fondi, sono aumentati del 5% quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamata nell'articolo precedente.

 

 

Sezione III

PIANI DI SVILUPPO

 

     Art. 24. Piano di sviluppo - Contenuto.

     Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico- economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato e deve essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda, una volta attuato il piano, sarà in grado di raggiungere in linea di massima per una o due ULU un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di comparabilità stabiliti dall'art. 11.

     Nel caso che il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenuto conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune, sia dell'azienda di cui è titolare.

     In via alternativa il piano di sviluppo deve dimostrare che l'azienda, una volta attuato il piano sarà in grado di raggiungere un livello di redditività pari a quello di una delle aziende di riferimento individuate ai sensi del precedente art. 12.

     In particolare il piano di sviluppo deve contenere i seguenti elementi:

     1) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda da cui risulti in particolare:

     a) ordinamento produttivo esistente;

     b) mano d'opera esistente in azienda;

     c) situazione economica e finanziaria dell'azienda;

     2) descrizione della situazione aziendale al momento in cui sarà ultimato il piano, da cui risulti in particolare:

     a) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda alla conclusione del piano;

     b) ordinamenti produttivi prescelti nonché mezzi e strumenti adottati per realizzarli, in relazione ai tempi di lavoro programmati;

     c) condizioni di commercializzazione previste;

     d) programma di investimenti che si reputa necessario attuare e piano di finanziamenti;

     3) elementi di prova di reale disponibilità delle terre che si intendono eventualmente acquisire al fine di ampliare la superficie aziendale.

 

     Art. 25. Piano di sviluppo - Disciplina.

     Il piano di sviluppo, per essere approvato ai sensi del successivo art. 30 deve armonizzarsi con gli obiettivi della programmazione regionale, comprensoriale e delle Comunità Montane.

     La durata di realizzazione del piano di sviluppo non può essere superiore a 6 anni, elevabile a 9 anni nelle zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

     Sono eccezionalmente ammesse varianti ai piani di sviluppo, purché le medesime siano preventivamente autorizzate e non alterino né gli obiettivi perseguiti, nè i tempi di realizzazione previsti.

     Ai fini di cui sopra si applicano le stesse norme procedurali previste per l'approvazione dei piani di sviluppo.

 

     Art. 26. Domanda. [2]

     I soggetti che intendono beneficiare delle provvidenze debbono presentare domanda con allegato un piano di sviluppo alla Giunta regionale tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale siano ricomprese, integralmente o prevalentemente, l'azienda o le aziende agricole in ordine alle quali le provvidenze sono richieste.

     La domanda ed il piano di sviluppo dovranno essere compilati su appositi moduli predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio regionale e posti in distribuzione a cura della Giunta stessa presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura. A tali moduli dovranno essere inoltre allegati tutti gli atti che saranno ivi indicati. I moduli devono contenere l'indicazione dei documenti da presentare a conclusione dell'istruttoria.

     La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

     Le domande possono essere presentate direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     In sede di prima applicazione della presente legge e comunque fino all'approntamento dei moduli di cui al secondo comma del presente articolo le domande dei piani di sviluppo devono essere presentate secondo le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio regionale del 28 dicembre 1976, n. 747.

 

     Art. 27. Istruttoria.

     L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente ai sensi dell'art. 26, riceve le domande con i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria.

     A tali effetti:

     a) accerta, preliminarmente, la regolarità della domanda e la sussistenza degli elementi richiesti a norma dell'art. 24 ed invita, eventualmente, il richiedente alle necessarie integrazioni;

     b) ammette la domanda ad istruttoria formale accertando, in via pregiudiziale, che il richiedente sia legittimato alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 6, presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, nonché, eventualmente, i requisiti che, ai sensi dell'art. 5, costituiscono titolo preferenziale nella concessione delle provvidenze.

     c) ammette la domanda ad esame di merito:

     1) valutando la rispondenza degli elementi contenuti nel piano di sviluppo e nei relativi allegati alla disciplina di cui all'art. 24 e agli atti di programmazione di cui all'art. 25, con particolare riferimento alla congruità delle spese preventivate in relazione alle opere ed iniziative che si intendono effettuare e alla rispondenza delle richieste al regime delle provvidenze di cui all'art. 5;

     2) invitando, eventualmente, il richiedente alle necessarie rettifiche;

     3) redigendo una relazione conclusiva sull'istruttoria svolta.

     Terminata l'istruttoria, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione ai sensi dell'art. 26, l'Ispettorato trasmette le domande, con i relativi allegati e le relazioni conclusive, alla Sezione del Comitato consultivo previsto dall'art. 4 competente per territorio.

     Nel caso che, malgrado l'invito alle integrazioni e rettifiche, l'esame di cui ai punti a) e b) abbia esito negativo, l'Ispettorato rimette tempestivamente gli atti alla Giunta regionale, tramite il Comitato consultivo stesso, per la pronuncia di inammissibilità della domanda ad istruttoria di merito.

 

     Art. 28. Assistenza tecnica nella elaborazione del piano di sviluppo e nella predisposizione delle domande.

     L'Ente di Sviluppo Agricolo operante in Toscana assiste i soggetti che ne facciano richiesta, senza oneri per gli stessi, ai fini degli adempimenti necessari per poter beneficiare delle provvidenze di cui alla presente sezione, nonché ai fini delle scelte produttive in relazione all'ambiente ed alla programmazione regionale, comprensoriale e delle Comunità Montane.

     L'assistenza tecnica di cui al precedente comma è prestata con priorità agli imprenditori agricoli a titolo principale che siano coltivatori diretti singoli od associati, nonchè alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli.

 

     Art. 29. Parere del Comitato consultivo.

     Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti a norma dell'art. 27 il Comitato consultivo di cui all'art. 4 esprime il parere sulla rispondenza del piano di sviluppo ai principi ed alle disposizioni della presente legge, nonché sulla sua idoneità, alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento mediante gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

     Gli atti, completi del parere di cui al comma precedente, sono trasmessi alla Giunta regionale a cura del Presidente della Sezione del Comitato Esecutivo.

 

     Art. 30. Approvazione dei piani di sviluppo e concessione delle provvidenze - Adempimenti.

     Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e del parere del Comitato consultivo, con deliberazione motivata, provvede:

     1) alla accettazione della domanda;

     2) alla approvazione del piano di sviluppo;

     3) alla concessione delle provvidenze.

     La deliberazione di cui al comma precedente è trasmessa, a cura della Giunta regionale, oltre che all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed all'interessato, all'ente o istituto di credito quale nulla osta alla stipulazione delle operazioni di credito.

     La Giunta regionale provvede inoltre a proporre al Ministero dell'agricoltura e foreste le necessarie variazioni alla ripartizione fra gli enti ed istituti di credito della quota di concorso loro assegnata, ai sensi dell'art. 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Ove la Giunta regionale pronunci la inammissibilità della domanda, o approvi il piano di sviluppo senza provvedere al relativo finanziamento per carenza dei fondi annuali, e salvi gli effetti che conseguono alla mera approvazione del piano ai sensi dell'art. 19, le relative deliberazioni motivate sono parimenti trasmesse, a cura della Giunta regionale, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'interessato, che può ripresentare il piano approvato, con titolo di precedenza nell'ambito delle priorità e preferenze stabilite dalla presente legge, alle scadenze di legge dell'anno finanziario successivo.

 

     Art. 31. Liquidazione delle provvidenze - Adempimenti.

     Per le provvidenze nelle forme del credito agevolato, la Giunta regionale, sulla base degli elenchi dei mutui perfezionati trasmessi bimestralmente dagli enti o istituti di credito ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, provvede, con propria deliberazione, alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, comprensivi di quelli di preammortamento, allo scadere delle singole rate dell'ammortamento stesso la Giunta regionale richiede al Ministero dell'agricoltura e foreste i mezzi finanziari necessari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Per le provvidenze nelle forme dei contributi aggiuntivi in conto capitale, la Giunta regionale provvede alla liquidazione a favore dei richiedenti alle scadenze previste, ai sensi dell'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153. La Giunta può delegare un suo componente o un funzionario regionale a provvedere alla liquidazione.

     La Giunta regionale cura altresì gli adempimenti di cui all'art. 26, quarto, quinto comma ed all'art. 28 ultimo comma della legge 9 maggio 1975, n. 153.

 

     Art. 32. Controlli e scadenze.

     I soggetti che hanno avuto approvato e ammesso al finanziamento il piano di sviluppo devono, per tutta la durata del piano, presentare alla Giunta regionale un resoconto annuale sullo stato di attuazione del piano, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     La Giunta regionale, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvede alla vigilanza sull'attuazione dei piani di sviluppo ed alla verifica della realizzazione delle iniziative finanziate.

     La Giunta regionale, su proposta degli Ispettorati stessi, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 4, pronuncia la decadenza delle provvidenze concesse e, in tutto o in parte, liquidate, allorquando i beneficiari:

     a) abbiano distolto le provvidenze dalle finalità per le quali furono concesse;

     b) abbiano fornito nelle domande e nei piani di sviluppo indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione regionale sulla opportunità di concedere le provvidenze;

     c) abbiano disatteso l'onere di tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'art. 6;

     d) abbiano ceduto i terreni cui si riferiscono le provvidenze in violazione di quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 6.

     La decadenza delle provvidenze comporta la restituzione di quanto percetto.

 

 

Sezione IV - Sezione V

 

     Artt. 33. - 38. [2/a].

 

 

Sezione VI

INTERVENTI PER LE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

 

     Art. 39. Indennità compensativa.

     Al fine del mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale ed il recupero delle sue risorse nelle zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, la Regione concede, a domanda, un'indennità compensativa annua per la durata di 5 anni agli imprenditori agricoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni mezzadri e compartecipanti, le cui aziende ricadono in tutto o per la maggior parte nelle zone medesime che, al momento della presentazione della domanda esercitino abitualmente e personalmente attività agricola e che si impegnino a continuarla per almeno cinque anni, a condizione che la superficie agricola da essi comunque utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, ivi comprese le quote di comproprietà, le partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, comunità agrarie e simili, nonché i diritti attivi o di uso civico.

     Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola comunque utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.

     Si considerano prioritarie le domande presentate da imprenditori agricoli che realizzino piani di sviluppo aziendali od interaziendali approvati in conformità alle disposizioni della presente legge.

     I beneficiari dell'indennità compensativa di cui al presente articolo sono esonerati dall'impegno previsto al primo comma qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di perdita della disponibilità della superficie coltivata per espropriazione, od acquisizione per motivi di pubblica utilità.

     Nel caso di intervenuta variazione nella titolarità dell'azienda, l'indennità è concessa al nuovo titolare fino al compimento del quinquennio decorrente dalla data di concessione dell'indennità medesima all'originario titolare, sempreché il nuovo titolare non benefici già della indennità sempreché si impegni a continuare l'attività agricola fino al compimento del quinquennio.

     Fatte salve le condizioni e i limiti di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, l'indennità di cui al presente articolo è erogata dalla Giunta regionale in relazione ai diversi svantaggi naturali e socio- economici delle zone interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento, nonché all'età degli imprenditori con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La deliberazione di cui al comma precedente indica in particolare in relazione alla misura minima e massima dell'indennità compensativa stabilita per unità di bestiame adulto (UBA) o per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) di cui all'art. 6 della citata legge gli scaglioni di ampiezza delle imprese i cui titolari beneficiano dell'indennità, in modo da elevare al massimo l'indennità per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.

 

     Art. 40. Indennità integrativa.

     Al fine di favorire la permanenza delle forze giovanili nell'agricoltura, la Regione istituisce un'indennità annua integrativa regionale.

     Possono beneficiare di tale indennità i giovani coltivatori diretti siano essi proprietari, affittuari e mezzadri o loro coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che intendono iniziare o proseguire l'attività agricola e la cui azienda abbia avuto approvato un piano di sviluppo ai sensi della presente legge. L'indennità è concessa per la durata di realizzazione del piano stesso.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina l'ammontare dell'indennità in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

 

     Art. 41. Domanda - Istruttoria - Concessione - Revoca.

     I soggetti che intendono beneficiare degli interventi di cui agli artt. 39 e 40 devono presentare domanda, alla Giunta regionale, tramite l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, su appositi moduli predisposti dalla Giunta stessa.

     Le domande possono essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

     Alle domande devono essere allegati tutti gli atti che saranno indicati nei moduli di cui al primo comma.

     L'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura ricevute le domande provvede alla loro istruttoria e le trasmette, per il relativo parere, al Comitato consultivo di cui all'art. 4.

     Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 57, 58, 59 e 60 della presente legge.

 

     Art. 42. Elenchi dei beneficiari.

     Gli elenchi dei beneficiari delle indennità di cui agli articoli 39 e 40 con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario sono pubblicati per 30 giorni all'albo delle Comunità Montane e dei Comuni interessati.

     Gli elenchi di cui al comma precedente sono successivamente pubblicati sul Bollettino di informazione di cui all'art. 75.

 

     Art. 43.

     Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE e dell'art. 4 della legge 352/76 le Comunità Montane provvedono ad includere nei programmi stralcio di cui alla legge 1102 del 1971 opere aggiuntive, per la realizzazione di infrastrutture nelle zone indicate nella direttiva medesima ricadenti nei rispettivi territori.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvando i programmi stralcio di cui al comma precedente provvede a determinare l'importo dei finanziamenti.

     Le Comunità Montane trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione contenente tutti gli elementi che saranno richiesti dalla Giunta medesima sui risultati raggiunti nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 44. Interventi per investimenti collettivi.

     Le associazioni di operatori agricoli di cui all'art. 12 della legge 352/76, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa con prevalenza di coltivatori diretti, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico possono presentare domanda alla Giunta regionale per ottenere gli aiuti di cui al citato art. 12.

     Ai fini della presentazione delle domande, della istruttoria, del parere e della concessione e della decadenza si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dai successivi articoli 57, 58, 59 e 60.

 

     Art. 45. Interventi per investimenti collettivi: programmi delle Comunità Montane.

     La Regione può finanziare programmi annuali di investimenti collettivi di cui all'art. 12 della legge 352/76 predisposti dalle Comunità Montane.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma precedente, determinando l'importo dei finanziamenti.

     I programmi delle Comunità Montane, su richiesta degli operatori agricoli, possono contenere interventi relativi ad opere di iniziativa privata.

 

 

Titolo III

   CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DESTINAZIONE DEI TERRENI RESISI

DISPONIBILI A SCOPO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE AZIENDE

 

Sezione I

NORME GENERALI

 

     Art. 46. Finalità.

     In collegamento con le misure previste dal Titolo II della presente legge, al fine di promuovere il miglioramento delle strutture aziendali agricole attraverso l'ampliamento della superficie agricola utilizzata anche mediante una maggiore mobilità della proprietà e dell'uso dei terreni, è istituito un regime speciale di interventi in favore degli imprenditori e dei lavoratori agricoli indicati nei successivi articoli che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate per gli scopi di cui alla presente legge e secondo gli indirizzi della programmazione regionale e comprensoriale.

 

     Art. 47. Priorità fra le zone territoriali.

     Al fine di favorire la migliore destinazione delle superfici agricole in relazione agli obiettivi della programmazione regionale e comprensoriale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le zone del territorio regionale nelle quali siano prioritariamente applicati gli interventi di cui al presente titolo.

 

     Art. 48. Regime di interventi.

     Il regime di interventi previsto dal presente titolo consiste nella concessione di:

     a) un'indennità annua a titolo di prepensionamento a favore degli imprenditori e lavoratori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni previste dalla presente legge;

     b) un premio di apporto strutturale per coloro che destinano le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo.

 

 

Sezione II

INDENNITA' DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

 

     Art. 49. Soggetti beneficiari.

     L'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola può essere concessa, a domanda:

     a) ai proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole con superficie agricola non superiore ai 15 ettari che destinano le loro terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

     b) agli affittuari coltivatori diretti o conduttori, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti, a condizione che le aziende stesse abbiano una estensione non superiore ai 15 ettari di superficie agricola;

     c) ai titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, i quali possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50%;

     d) in ogni caso agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa;

     e) ai coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici dell'indennità di cessazione.

     Per la concessione dell'indennità può essere preso in considerazione un solo imprenditore di cui alle lettere a), b), c), e d), del presente articolo per la stessa superficie agricola.

     Per ogni azienda il cui titolare benefici dell'indennità di cessazione, l'indennità medesima può essere concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

     La richiesta del coadiuvante familiare o di più su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

     Nel caso di più coadiuvanti familiari o di più lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente aventi titolo, verrà data la preferenza al richiedente più anziano.

 

     Art. 50. Requisiti soggettivi.

     Ai fini della concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

     a) avere compiuto i 55 anni e non superare i 65 anni di età;

     b) dedicare all'attività agricola almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo;

     c) ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del reddito di lavoro complessivo.

     Si considerano prioritarie le domande presentate da coloro che:

     a) abbiano compiuto i 60 anni di età;

     b) dedichino all'attività agricola più dei due terzi del tempo di lavoro complessivo, ricavino da tale attività più dei 2/3 del reddito da lavoro complessivo, e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

     Art. 51. Condizioni richieste.

     Ai fini della concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola gli imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 49 devono:

     a) avere esercitato l'attività agricola nel quinquennio precedente la presentazione della domanda;

     b) non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale ai sensi del Titolo II della presente legge;

     c) non avere alienato, a titolo oneroso o gratuito, nel biennio precedente la domanda, una quota superiore al 20% della superficie aziendale.

     Ai fini della concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola i coadiuvanti familiari e i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla lettera e) del precedente art. 49 devono:

     a) avere esercitato l'attività agricola per almeno 5 anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi 2 anni presso l'azienda che cessa l'attività;

     b) avere dedicato all'attività agricola, durante i predetti 5 anni, almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo;

     c) essere stati ed essere tuttora iscritti in assicurazioni generali obbligatorie per il settore agricolo.

     I coadiuvanti familiari devono, inoltre, essere parenti entro il 6° grado del titolare dell'azienda o del coniuge di questo.

 

     Art. 52. Calcolo del tempo lavorativo e del reddito da lavoro.

     Per il calcolo del tempo lavorativo ai fini di cui ai precedenti artt. 50 e 51, si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

     Per reddito da lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa e di invalidità e vecchiaia.

 

     Art. 53. Prova dell'esercizio dell'attività agricola.

     L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle assicurazioni di invalidità e vecchiaia costituisce presunzione assoluta dell'effettivo esercizio dell'attività agricola per il corrispondente periodo.

     Costituisce, altresì, presunzione assoluta l'iscrizione da almeno 5 anni nell'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 67.

     Nel caso in cui non operino le presunzioni suddette, l'effettivo esercizio dell'attività agricola é accertato dalla Giunta regionale tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio ai sensi del successivo art. 57.

 

     Art. 54. Impegno a non esercitare ulteriore attività agricola.

     La concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario con atto sottoscritto e autenticato nei modi di legge a non esercitare ulteriormente attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti, in qualità di imprenditore agricolo anche non a titolo principale, coadiuvante familiare a carattere permanente o lavoratore agricolo dipendente.

     L'inadempienza comporta la decadenza della concessione ed il recupero dell'indennità percepita fin dall'inizio, maggiorata degli interessi legali.

     Il beneficiario dell'indennità può conservare per i propri fabbisogni familiari a sua scelta, in proprietà o in uso, i fabbricati rurali destinati ad abitazione del proprio nucleo familiare e gli annessi, limitatamente a quelli destinati al soddisfacimento dei propri bisogni familiari, nonchè fino al 15% della superficie ceduta comprensiva dei fabbricati rurali.

 

     Art. 55. Destinazione delle terre.

     La concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola è altresì subordinata alla condizione che le superfici sulle quali viene esercitata l'attività che si intende cessare vengano:

     a) cedute in proprietà od a titolo di affitto per almeno 15 anni a cooperative agricole, o ad aziende coltivatrici singole o associate il cui piano di sviluppo aziendale o interaziendale, presentato ai sensi del Titolo II della presente legge, sia stato approvato e ammesso al finanziamento;

     b) oppure cedute in proprietà od a titolo di affitto per almeno 15 anni all'organismo fondiario di cui al successivo art. 61.

     In riferimento alle superfici di cui alla lett. b) il prezzo di acquisto sarà determinato dall'organismo fondiario con le modalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni [3].

     Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.

     Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore una rendita vitalizia reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

     Il canone di affitto è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di affitto dei fondi rustici.

 

     Art. 56. Durata e ammontare dell'indennità.

     L'indennità di cui all'art. 48, lettera a) è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività agricola fino al compimento del 65° anno di età ed ammonta a 900 unità di conto annue per gli imprenditori agricoli coniugati ed a 600 unità di conto annue per gli imprenditori agricoli non coniugati o vedovi e per tutte le altre categorie di beneficiari.

     L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione annua, ovvero, a richiesta dell'interessato, in 12 rate mensili.

 

     Art. 57. Domanda.

     Gli imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 49 che intendono beneficiare della indennità di cui all'art. 48, lettera a) debbono presentare domanda alla Giunta regionale su appositi moduli predisposti dalla stessa, tramite l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nel cui ambito territoriale è ricompresa integralmente o prevalentemente l'azienda che cessa l'attività.

     La presentazione delle domande deve avvenire entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno.

     Le domande possono essere presentate direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     La domanda può essere presentata nel corso dell'anno precedente l'età minima di 55 anni, tuttavia la concessione dell'indennità non potrà essere anteriore al compimento dell'età minima suddetta.

     I coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli a carattere permanente, i quali intendono beneficiare dell'indennità, debbono presentare domanda, secondo la disciplina prevista al primo comma, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di concessione di cui all'art. 59.

     Alla domanda deve essere allegato l'atto di cui al primo comma dell'art. 54.

     Dovranno essere, inoltre, allegati tutti gli atti che saranno indicati nei moduli di cui al primo comma del presente articolo.

     In particolare, se presentata dall'imprenditore agricolo, alla domanda deve essere allegato contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 del codice civile o documentazione pubblica, o certificazione dell'organismo fondiario di cui all'art. 61, da cui risulti la destinazione della superficie agricola sulla quale si esercita l'attività ad una delle finalità previste dalla presente legge, salva l'eventuale ritenzione in uso prevista dal secondo comma dell'art. 54.

 

     Art. 58. Istruttoria - Parere.

     L'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio riceve le domande ed i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria onde accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, compresa la destinazione delle terre agli scopi previsti dalla presente legge.

     Terminata l'istruttoria e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione l'Ispettorato trasmette le domande stesse con i relativi allegati e le relazioni conclusive sull'istruttoria svolta, alla Sezione del Comitato consultivo di cui all'art. 4 competente per territorio, la quale esprime parere entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

     Gli atti, completi del parere di cui al comma precedente, sono trasmessi alla Giunta regionale a cura del Presidente della Sezione del Comitato consultivo.

 

     Art. 59. Concessione - Adempimenti.

     Entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e del parere del Comitato consultivo, con deliberazione motivata, si pronuncia sulla domanda e provvede alla concessione.

     A cura della Giunta regionale, la deliberazione di cui al primo comma è trasmessa, oltrechè all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e all'interessato, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale quale nulla osta all'erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 44, quarto e quinto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, e al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste agli effetti del citato art. 44, quinto comma.

     La Giunta regionale cura inoltre gli adempimenti di cui al secondo comma di detto articolo.

     Agli effetti di cui al quinto comma dell'art. 57 della presente legge, la Giunta regionale provvede altresì alla trasmissione della deliberazione di concessione dell'indennità relativa all'imprenditore agricolo di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 49, ai coadiuvanti familiari ed ai lavoratori agricoli dipendenti appartenenti all'azienda al cui titolare è stata concessa l'indennità stessa.

 

     Art. 60. Decadenza.

     La Giunta regionale, tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, vigila sull'effettivo rispetto dell'impiego di cui all'art. 54.

     La decadenza dell'indennità, ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 54 è pronunciata dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 4.

     La decadenza dell'imprenditore agricolo dall'indennità non comporta il venir meno dell'indennità concessa al coadiuvante familiare ed al lavoratore dipendente.

     A seguito della decadenza per fatto proprio, del coadiuvante familiare o del lavoratore dipendente, l'indennità viene concessa, a domanda, al coadiuvante o al lavoratore, ove esista, cui l'indennità sarebbe stata concessa in assenza del primitivo assegnatario ai sensi dell'art. 49.

 

 

Sezione III

ORGANISMO FONDIARIO ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE

 

     Art. 61. Organismo fondiario.

     Le funzioni di organismo fondiario ai sensi della presente legge sono svolte dall'Ente di sviluppo agricolo operante in Toscana, il quale provvede all'acquisizione delle terre, resesi disponibili in seguito alla cessazione dell'attività agricola, mediante compravendita o affitto di durata di almeno 15 anni, ed alla loro destinazione, secondo quanto previsto dalla presente legge.

     Nell'acquisizione in proprietà l'organismo fondiario dovrà dare la preferenza:

     1) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto- coltivatrici singole o associate ai sensi della vigente legislazione comprese le società semplici riferibili all'agricoltura di gruppo che presentino il piano di sviluppo;

     2) ai terreni necessari per l'ampliamento di cooperative a larga base associativa con prevalenza di coltivatori diretti che presentino il piano di sviluppo;

     3) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto- coltivatrici singole o associate e cooperative;

     4) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende appartenenti ad imprenditori agricoli iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 4.000.000;

     5) alle terre poste in vendita da enti pubblici non territoriali che non siano dipendenti dalla Regione o da Enti morali.

 

     Art. 62. Destinazione delle terre.

     L'organismo fondiario, anche previa realizzazione di opere di trasformazione, destina tempestivamente le terre agli imprenditori che ne facciano richiesta, mediante concessione in proprietà o in affitto se acquistate a titolo di proprietà o in subaffitto per almeno 15 anni se acquisite a titolo di affitto, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 19 della presente legge, con preferenza alle aziende familiari coltivatrici singole o associate ed alle cooperative con larga base associativa con prevalenza di coltivatori diretti che ne abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale e interaziendale ai sensi della presente legge.

     Qualora una stessa terra sia richiesta da più aziende, l'organismo fondiario, ai fini della cessione, può invitare i richiedenti alla presentazione di un piano di sviluppo interaziendale.

     Le terre acquistate dall'organismo fondiario che non possono essere utilizzate a scopi di miglioramento delle strutture agricole, possono essere destinate, in conformità con gli atti di programmazione delle Comunità Montane e delle Associazioni intercomunali, ad operazioni di riordino fondiario e di accorpamento, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ai fini di pubblica utilità come previsto dal primo comma, secondo alinea, dell'art. 37 della legge 9-5-75, n. 153 e qualora non sia possibile utilizzarle per uno degli scopi predetti, l'organismo fondiario, previa autorizzazione del Consiglio regionale, può destinarle alla formazione e all'arrotondamento di proprietà diretto coltivatrice ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni [4].

     Qualora le terre suscettibili di utilizzazione agricola non possano essere immediatamente destinate agli scopi di miglioramento strutturale, l'organismo fondiario può adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessione precaria a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento a richiesta dell'organismo fondiario medesimo. Tale concessione non può avere una durata superiore a 6 mesi od un anno, a seconda dell'indirizzo produttivo, e non è rinnovabile, salvo casi di forza maggiore. Non può comunque farsi luogo a concessione precaria od a suo rinnovo qualora il terreno e le colture presentino pericolo di depauperamento.

     L'organismo fondiario svolge ogni operazione in applicazione del presente articolo previo parere del Comitato consultivo di cui all'art. 4.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina annualmente, in base a programmi annuali delle Comunità Montane e dei comprensori, i limiti finanziari entro i quali l'organismo fondiario può procedere all'acquisizione di terreni in ogni comprensorio o Comunità Montana.

 

 

Sezione IV

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

 

     Art. 63. Premio di apporto strutturale.

     Per agevolare la mobilità della proprietà e dell'uso delle terre da destinare al miglioramento delle strutture aziendali agricole ovvero ai fini di pubblica utilità, è istituito un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi del presente titolo.

 

     Art. 64. Beneficiari.

     Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

     a) agli imprenditori proprietari di terreni ai quali venga concessa l'indennità di cui all'art. 48, lettera a), e che rendano disponibili i terreni per gli scopi previsti dal presente titolo; il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso ed al canone di affitto;

     b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto, in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione dell'attività agricola, pongono a disposizione i loro terreni per gli scopi previsti dal presente titolo;

     c) ai proprietari che, pur senza aver titolo alla concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola, offrono i propri terreni per gli scopi previsti dal presente titolo;

     d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli dipendenti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal Titolo II della presente legge;

     e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli dipendenti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo come previsto al Titolo II della presente legge;

     f) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti purché il nuovo affittuario abbia i requisiti previsti dalla presente legge per presentare un piano di sviluppo e s'impegni alla presentazione del piano;

     g) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti, che cessano l'attività agricola, anche nel caso in cui non possano fruire della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola, e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dal presente titolo. In questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50%.

     Ai fini della concessione del premio si considerano con priorità le domande di cui alle lettere d), e), f), del presente articolo.

     In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

 

     Art. 65. Ammontare del premio.

     Il premio, che viene corrisposto in un'unica soluzione successivamente all'effettiva destinazione dei terreni agli scopi di cui al presente titolo, ammonta a 8 annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti norme sull'equo canone, salva la riduzione a 6 annualità per i proprietari di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

     Il premio è maggiorato del 25% quando i terreni sono offerti in affitto.

     Il premio è maggiorato del 40% per i proprietari di cui alle lettere d), e), f) dell'articolo precedente iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 4.000.000.

     Le maggiorazioni previste nei due precedenti commi sono cumulabili.

     Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita di cui all'art. 55 della presente legge.

     E' esclusa la corresponsione del premio qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per pubblica utilità ovvero avvenga in applicazione delle leggi sui terreni incolti o mal coltivati [5].

 

     Art. 66. Concessione del premio.

     I soggetti che intendono beneficiare del premio di apporto strutturale devono presentare domanda entro 60 giorni successivi all'atto di effettiva destinazione delle terre agli scopi di cui al presente titolo compilata su appositi moduli predisposti dalla Giunta regionale, allegando gli atti che saranno ivi indicati.

     Per la concessione del premio si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dai precedenti artt. 57, 58, 59.

 

 

Titolo IV

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

Sezione I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

 

     Art. 67. Istituzione del servizio regionale.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base ai principi previsti dalla L.R. 6 settembre 1973, n. 55 sull'ordinamento degli uffici, provvede con propria deliberazione, all'istituzione di un servizio di informazione socio-economica per il perseguimento delle seguenti finalità:

     a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

     b) fornire consigli ed orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola, o per l'eventuale scelta di un'attività extra-agricola, od anche per l'eventuale definitiva cessazione dell'attività lavorativa;

     c) far conoscere le possibilità di perfezionamento professionale nel settore agricolo e le prospettive offerte ai familiari degli imprenditori e lavoratori agricoli nel settore stesso e in altri settori.

     Con la stessa deliberazione il Consiglio regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle categorie agricole all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali di attività di informazione socio-economica.

     Il servizio di informazione socio-economica è svolto in conformità degli obiettivi fissati negli atti di programmazione regionale, comprensoriale e delle Comunità Montane.

 

     Art. 68. Affidamento di compiti all'Ente di sviluppo agricolo.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può affidare compiti di informazione socio-economica all'Ente di Sviluppo Agricolo operante in Toscana, dettando contemporaneamente indirizzi e direttive cui l'Ente dovrà attenersi nello svolgimento dei compiti affidati.

 

     Art. 69. Affidamento di compiti ad associazioni, istituzioni ed enti.

     Per il perseguimento delle predette finalità, compiti di informazione socio-economica inerenti al servizio di cui all'art. 67 possono essere affidati:

     a) ad associazioni costituite da produttori agricoli, singoli od associati, che presentino nell'ambito di programmi di assistenza tecnica piani annui di lavoro per iniziative di socio-informazione da svolgersi in collegamento con i competenti servizi regionali. Tali associazioni dovranno assumere come scopo sociale, oltre lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e contabile, la creazione di servizi informativi per i propri associati e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 50 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) essere costituite da produttori singoli od associati e con l'adesione di almeno 1.000 produttori;

     2) avere una durata non inferiore ai 10 anni;

     3) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta degli aderenti all'associazione;

     4) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale che, entro il triennio successivo alla costituzione della associazione, siano formati per almeno il 75% da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dalla legge 9 maggio 1975, n. 153;

     b) ad istituti ed enti, di diritto pubblico e di diritto privato, emanazione di associazioni professionali o di organismi sindacali del settore agricolo che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie, la cui idoneità allo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica sia stata riconosciuta ai sensi dell'art. 71 e che ne facciano richiesta nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 49, quarto comma della legge 153/1975.

     L'affidamento avviene con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della deliberazione del Consiglio di cui all'art. 73.

     Esso può essere revocato, nell'ipotesi prevista dall'art. 50, secondo comma della legge 153/1975, con deliberazione della Giunta stessa, su parere della Commissione di vigilanza di cui all'art. 72, previa diffida a svolgere correttamente l'attività demandata.

 

     Art. 70. Riconoscimento delle associazioni.

     Le associazioni di produttori agricoli operanti nella regione, indicate alla lett. a) del precedente articolo, sono riconosciute con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

     La deliberazione di riconoscimento dell'associazione ne approva lo Statuto, con le modifiche che appaiono necessarie.

     Il riconoscimento è valido per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza di ciascun quinquennio con la procedura di cui al primo comma previo accertamento della persistenza delle condizioni richieste, e salve le eventuali modifiche statutarie.

     Il riconoscimento ed il suo rinnovo sono dati su documentata domanda delle associazioni, da presentarsi al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 71. Riconoscimento della idoneità degli istituti ed enti.

     L'idoneità a svolgere compiti di informazione socio-economica degli istituti ed enti di cui alla lett. b), dell'art. 69, che operino soltanto nell'ambito regionale, è riconosciuta con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su documentata domanda dell'istituto od ente, da presentarsi al Presidente della Giunta regionale.

     La deliberazione consiliare accerta, in particolare, l'adeguamento delle norme statutarie e dell'organizzazione dell'istituto od ente alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui alla presente legge.

     Il riconoscimento è valido per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza di ciascun quinquennio con la procedura di cui al primo comma previo accertamento della persistenza delle condizioni richieste e salvo l'ulteriore adeguamento ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 72. Commissione di vigilanza.

     L'attività di informazione socio-economica svolta dalle associazioni, istituti ed enti è soggetta alla vigilanza di un'apposita Commissione, da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa, composta da:

     a) 1 componente la Giunta regionale da essa designato, o suo delegato che lo presiede;

     b) 3 funzionari regionali designati dalla Giunta regionale;

     c) 8 rappresentanti delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, su designazione delle stesse.

     La Commissione vigila sulla corrispondenza dell'attività svolta ai programmi annuali di cui alla lett. b) dell'articolo seguente. A tal fine le associazioni, gli enti ed istituti rimettono annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 73. Disciplina.

     Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta della Giunta:

     a) fissa i criteri di riparto dei compiti da svolgersi direttamente dal servizio di cui all'art. 67 ed eventualmente di quelli affidati all'ente di Sviluppo Agricolo operante in Toscana e di quelli da affidarsi alle associazioni, istituti ed enti, salvaguardando in ogni caso la funzione di coordinamento tecnico del servizio regionale stesso;

     b) approva i programmi annuali di attività presentati dalle associazioni, istituti o enti di cui al precedente art. 69 e ne determina il volume della spesa complessiva ritenuta ammissibile sulla quale è concesso un contributo annuo fino alla misura massima del 70%.

 

     Art. 74. Contributi.

     Sulla base della deliberazione consiliare di cui all'art. 73, lettera b), la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni alla concessione e liquidazione dei contributi previsti dagli artt. 59 e 60 della legge 153/1975 e degli eventuali anticipi.

 

     Art. 75. Bollettino regionale di informazione socio-economica.

     Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura nazionale e regionale e della popolazione agricola, la Giunta regionale provvede alla pubblicazione e divulgazione di un Bollettino mensile contenente statistiche e informative sulle possibilità che si offrono al lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonchè sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro in genere.

 

 

Sezione II

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 76. Delega delle funzioni.

     Le funzioni inerenti al servizio di qualificazione professionale di cui agli artt. 55 e seguenti della legge 153/1975 costituiscono interventi per la formazione professionale nell'agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6 e successive modificazioni, e sono delegate alle Province ai sensi degli artt. 16 e seguenti della legge stessa.

     La delega comprende anche il potere:

     a) di affidare lo svolgimento di attività relative a tali funzioni alle associazioni o istituzioni costituite dalle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 56, primo comma della legge 153/1975;

     b) di riconoscere le medesime associazioni ed istituti di cui all'art. 56, secondo comma della legge 153/1975, nel rispetto delle norme di cui all'art. 69 della presente legge;

     c) di rilasciare gli attestati ufficiali di proficua frequenza ai corsi, di cui all'art. 58, ultimo comma della legge 153/1975;

     d) di corrispondere i premi di frequenza ai sensi dell'art. 61 della stessa legge.

     Si applicano gli artt. 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6.

 

     Art. 77. Indirizzo.

     Nell'esercizio della delega, oltre a rispettare gli indirizzi indicati agli artt. 19 e seguenti della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, in quanto compatibili, le Province dovranno attenersi ai principi fondamentali posti nella legge 153/1975 in ordine:

     1) alla assicurazione della partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel caso di esercizio diretto delle attività;

     2) alle modalità e condizioni di riconoscimento delle associazioni e istituzioni specializzate costituite da tali organizzazioni, di cui all'art. 69 della presente legge e 56, secondo comma della legge 153/1975;

     3) alla istituzione e disciplina dei corsi di qualificazione professionale e dei programmi di esami, di cui agli artt. 57 e 58 della legge stessa.

 

     Art. 78. Finanziamento.

     Le somme trasferite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli precedenti verranno ripartite fra gli enti delegati e saranno da essi gestite ai sensi degli artt. 28 e seguenti della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6.

     La gestione di tali somme dovrà avvenire separatamente da quelle dei finanziamenti previsti per gli altri interventi per la formazione professionale.

 

     Art. 79. Norma finanziaria generale.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 33 e dagli artt. 37 e 40, è autorizzata una prima tranche di spesa di L. 7.255.315.430 corrispondente ai fondi assegnati dallo Stato per gli anni 1974-75 e 1976 a Norma della legge 9 maggio 1975, n. 153.

     La spesa di cui sopra farà carico ai capitoli del bilancio 1977 che si istituiscono con la seguente variazione di bilancio:

     (omissis).

     Le tranches di spesa relative agli anni 1977 e seguenti saranno finanziate in relazione ai fondi attribuiti annualmente alla Regione ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

     Al finanziamento degli interventi di cui all'ultimo comma dell'art. 33 ed agli artt. 37 e 40, sarà fatto fronte con fondi propri della Regione, da iscriversi in appositi capitoli dei bilanci per gli anni 1977 e seguenti.

 

 

ALLEGATO A

 

Elenco delle zone agricole svantaggiate di cui alla Direttiva CEE n. 268/75

determinate con Direttiva CEE n. 273/75.

     (omissis).

 

 

ALLEGATO B

 

Tabella di conversione di ovini, bovini, caprini in Unità Bestiame Adulto

(UBA) prevista all'art. 7, part. 1, lett. a) della direttiva CEE n. 258/75.

 

 

Tori, vacche e altri bovini di più

di due anni                                                1,0 UBA

Pecore                                                    0,15 UBA

Capre                                                     0,15 UBA

Bovini da 6 mesi a 2 anni                                  0,6 UBA

 

 

     I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimi e minimi per UBA definiti all'art. 7, par. 1, della direttiva CEE n. 258/75.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[1/a] V. L.R. 9 febbraio 1981, n. 19.

[1/b] Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con L.R. 1° agosto 1981, n. 63, art. 3. Le funzioni spettanti al Comitato consultivo previste nel presente articolo sono attribuite ai Comitati consultivi istituiti ai sensi della citata L.R. 1° agosto 1981, n. 63, cit.

[1/c] Comma così sostituito con L.R. 29 ottobre 1981, n. 80, art. 6.

[2] V. Del. C. 11 ottobre 1977, n. 507 (pubblicata nel B.U. 11 novembre 1977, n. 62, parte prima).

[2/a] Le parti omesse sono state abrogate con L.R. 29 ottobre 1984, n. 60, art. 25. V. anche avviso di correzione pubblicato sul B.U. 27 febbraio 1985, n. 9, parte prima.

[3] Comma così sostituito con L.R. 29 ottobre 1981, n. 80, cit., art. 3.

[4] Comma così sostituito con L.R. 29 ottobre 1981, n. 80, cit., art. 5.

[5] Comma così sostituito con L.R. 29 ottobre 1981, n. 80, cit., art. 4.