Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 57 |
§ 5.4.121 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 57. [1]
Attuazione dell’articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(B.U. 10 dicembre 2003, n. 44).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga ai sensi dell’articolo 9 della
Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga).
1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative di cui agli articoli 1 e 2 della sopracitata direttiva è consentito il prelievo della specie fringuello con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 3. (Modalità del prelievo in deroga del fringuello).
1. Per garantire il rispetto di tradizioni venatorie locali regionali è consentito il prelievo della specie fringuello con i mezzi di cui all’articolo 31 della
2. E’ ammesso il prelievo di 5 esemplari al giorno con un massimo di 16 capi complessivi per l’intera stagione venatoria.
3. E’ vietata la vendita dei fringuelli prelevati.
Art. 4. (Tempi e luoghi del prelievo in deroga).
1. Il prelievo è consentito dall’entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2003.
2. Il prelievo del fringuello non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.
Art. 5. (Richiami vivi).
1. E’ vietato l’uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.
Art. 6. (Controlli).
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della
2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga.
Art. 7. (Sospensione del prelievo).
1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della
Art. 8. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 70 della