§ 5.4.121 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 57.
Attuazione dell’articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:05/12/2003
Numero:57

§ 5.4.121 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 57. [1]

Attuazione dell’articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(B.U. 10 dicembre 2003, n. 44).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

 

Art. 2. (Condizioni per il prelievo in deroga).

     1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative di cui agli articoli 1 e 2 della sopracitata direttiva è consentito il prelievo della specie fringuello con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

 

Art. 3. (Modalità del prelievo in deroga del fringuello).

     1. Per garantire il rispetto di tradizioni venatorie locali regionali è consentito il prelievo della specie fringuello con i mezzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori già autorizzati con il sistema regionale di teleprenotazione venatoria dal 1 ottobre al 9 novembre 2003, residenti in Toscana, per non più di tre volte alla settimana, per un massimo di 13 giornate annue, nel rispetto delle quantità indicate.

     2. E’ ammesso il prelievo di 5 esemplari al giorno con un massimo di 16 capi complessivi per l’intera stagione venatoria.

     3. E’ vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

 

Art. 4. (Tempi e luoghi del prelievo in deroga).

     1. Il prelievo è consentito dall’entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2003.

     2. Il prelievo del fringuello non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

 

Art. 5. (Richiami vivi).

     1. E’ vietato l’uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.

 

Art. 6. (Controlli).

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.

     2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga.

 

Art. 7. (Sospensione del prelievo).

     1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all’articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 2.

 

Art. 8. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.