§ 2.1.64 - L.R. 9 aprile 1990, n. 41.
Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:09/04/1990
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata.
Art. 2.  Rapporti Amministrazione-cittadino.
Art. 3.  Servizi pubblici essenziali.
Art. 4.  Prestazioni indispensabili e contingenti per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 5.  Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.
Art. 6.  Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.


§ 2.1.64 - L.R. 9 aprile 1990, n. 41. [1]

Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

 

Art. 1. Area di applicazione e durata.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983 n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, riguardante il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti da esse dipendenti.

     2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

     3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo unico regionale ed integrano quelle contenute nella legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Si applicano altresì al personale dei seguenti enti regionali:

     - Azienda Regionale di edilizia residenziale (ex Consorzio Regionale degli Istituti Autonomi Case Popolari), Aziende Territoriali di edilizia residenziale (ex Istituti Autonomi Case Popolari),

     - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana,

     - Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale e zone di interesse regionale (Z.I.R.).

 

 

Titolo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

 

     Art. 2. Rapporti Amministrazione-cittadino.

     1. La Regione Toscana nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

     2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

     3. In tale quadro la Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, predispone appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare:

     a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

     b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

     c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

     d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

     e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, l'Amministrazione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

     5. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Servizi pubblici essenziali.

     1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, i servizi da considerare essenziali per il personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, sono i seguenti:

     a) servizio elettorale;

     b) igiene, sanità ed attività assistenziali;

     c) attività di tutela della sicurezza pubblica;

     d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

     e) smaltimento dei rifiuti speciali.

     2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma I è garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

     a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili, di pertinenza regionale;

     b) il servizio attinente agli interventi igienici, sanitari e di vitto per gli animali custoditi;

     c) le attività operative di competenza regionale in materia di rifiuti tossici e nocivi;

     d) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori nelle apposite strutture a carattere residenziale;

     e) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

     f) il servizio attinente ai magazzini limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

     g) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

     h) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

     3. Le prestazioni di cui alle lettere e), f), g) e h) sono garantite in quegli enti ove sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

 

     Art. 4. Prestazioni indispensabili e contingenti per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

     1. Ai fini di cui all'art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

     2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

     3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai comma 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai comma 2 e 3, devono essere assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

     4. In conformità agli accordi di cui ai comma 2 e 3, la Giunta Regionale, nel rispetto dell'art. 62, 2° comma dello Statuto, individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

     5. Gli accordi decentrati di cui ai comma 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

 

 

Titolo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

 

     Art. 5. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 124 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 resta disciplinato dalla suddetta disposizione sino al 30-6-1990.

     2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

     a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

     c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 124 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;

     d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo-notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

     e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

     3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del comma 9 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

     4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 88 comma 4 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e dal fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

 

     Art. 6. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

     1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

     2. Il fondo è finalizzato:

     a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, sono definite con negoziazione decentrata le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 124 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, prevedendo peraltro possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalità di cui al successivo art. 40;

     b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

     c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizioni dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

     d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

     e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione regionale, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

     3. Gli interventi previsti nei precedenti comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

     4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data dell'accordo menzionato all'art. 1 per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

     5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30-6-1990 di cui all'articolo 5 le necessarie modifiche tecniche al bilancio dei singoli Enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del Fondo di cui al citato articolo 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

 

 

Titolo IV

RELAZIONI SINDACALI [3]

 

     Artt. 7. - 20. [4]

Titolo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE [5]

 

     Artt. 21. – 29. [6]

 

Titolo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE
PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI [7]

 

     Artt. 30. – 32. [8]

Titolo VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE [9]

 

     Artt. 33. - 37. [10]

Titolo VIII

DIRIGENZA [11]

 

     Artt. 37. – 40. [12]

Titolo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO [13]

 

     Artt. 41. – 45. [14]

Titolo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI [15]

 

     Artt. 46. – 49. [16]

TABELLA I

ELENCO DEI PROFILI DA REINQUADRARE AUTOMATICAMENTE [17]

 

TABELLA 2

PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA INFORMATICA [18]


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] V. L.R. 21 agosto 1989, n. 51, artt. 59-60-61-62-63-80-87-117-124 e 127.

[3] Titolo IV e articoli dal 7 al 20 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[4] Titolo IV e articoli dal 7 al 20 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[5] Titolo V e articoli dal 21 al 29 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[6] Titolo V e articoli dal 21 al 29 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[7] Titolo VI e articoli dal 30 al 32 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[8] Titolo VI e articoli dal 30 al 32 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[9] Titolo VII e articoli dal 33 al 37 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[10] Titolo VII e articoli dal 33 al 37 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[11] Titolo VIII e articoli dal 37 al 40 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[12] Titolo VIII e articoli dal 37 al 40 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[13] Titolo IX e articoli dal 41 al 45 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[14] Titolo IX e articoli dal 41 al 45 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[15] Titolo X e articoli dal 46 al 49 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[16] Titolo X e articoli dal 46 al 49 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[17] Tabella abrogata dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[18] Tabella abrogata dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.